17.065 Messaggio concernente una modifica del Codice civile svizzero del 25 ottore 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice civile svizzero.

Nel contempo proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2016

M 13.4037

Un sì meno burocratico (N 14.12.15, [Caroni]-Masshardt; S 22.9.16; punto 1 accolto)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2017-2222

5777

Compendio L'articolo 100 del Codice civile svizzero prevede ancora che, prima della celebrazione del matrimonio, deve essere osservato un termine di dieci giorni dalla comunicazione della chiusura della procedura preparatoria. Il presente messaggio propone di abrogare tale termine.

Situazione iniziale Dalla modifica del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale) del 26 giugno 1998 ­ entrata in vigore il 1° gennaio 2000 ­ non è più prevista alcuna procedura di pubblicazione. Inoltre, nell'ambito della procedura di preparazione della celebrazione del matrimonio, l'ufficio dello stato civile competente esamina se sono adempiuti tutte i requisiti della celebrazione del matrimonio e in particolare se non sussistono impedimenti al matrimonio. Un termine d'attesa dopo la conclusione di questa procedura non ha più alcuno scopo pratico, poiché dal punto di vista giuridico nulla si oppone più alla celebrazione del matrimonio.

Contenuto del progetto Il termine di dieci giorni è soppresso senza essere sostituito. Se i fidanzati lo desiderano, il matrimonio può essere celebrato immediatamente dopo la conclusione positiva della procedura preparatoria. Rimane possibile celebrare il matrimonio in un momento successivo ma, come finora, non più di tre mesi dopo la conclusione della procedura preparatoria.

5778

FF 2017

Messaggio 1

Situazione iniziale

La presente revisione attua la mozione Caroni 13.4037 «Un sì meno burocratico», depositata il 2 dicembre 2013. La mozione chiede da una parte di sopprimere il termine d'attesa di dieci giorni tra la procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio previsto dall'articolo 100 del Codice civile svizzero (CC)1. Inoltre chiede che il ricorso ai testimoni di matrimonio conformemente all'articolo 102 CC non sia più imperativo ma che rientri nell'apprezzamento dei fidanzati. Il 12 febbraio 2014 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione.

Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 14 dicembre 2014. Il 22 settembre 2016 il Consiglio degli Stati ha accettato di abrogare il termine d'attesa di dieci giorni (n. 1 della mozione) rifiutando però, con 25 voti contro 15 e un'astensione, di sopprimere il requisito imperativo dei due testimoni (n. 2). Quindi la presente revisione si limita a modificare l'articolo 100 CC e lascia immutato l'articolo 102 CC. La modifica dell'articolo 100 rende necessaria una modifica redazionale dell'articolo 99.

1.1

Il diritto vigente e la sua genesi2

1.1.1

La procedura preparatoria secondo il diritto vigente

Prima di poter celebrare il matrimonio deve essere eseguita la cosiddetta procedura preparatoria. Nell'ambito della procedura preparatoria3 l'ufficio dello stato civile competente esamina la domanda dei fidanzati, la loro identità e le condizioni per la celebrazione del matrimonio4; inoltre si assicura che non vi siano cause di nullità5.

Viene esaminata la legalità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera6. Dopo la conclusione di questi lavori, ai fidanzati è comunicato per scritto se possono celebrare il matrimonio.

L'ufficio dello stato civile del domicilio del fidanzato o della fidanzata è competente per la procedura preparatoria. I fidanzati domiciliati all'estero possono presentare la domanda mediante la competente rappresentanza svizzera all'estero 7.

1 2

3 4 5 6 7

RS 210 Una buona panoramica della genesi del diritto matrimoniale nel suo insieme si trova nel numero 13 del messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 12­20.

Art. 97 segg. CC nonché art. 62 segg. dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC), RS 211.112.2 Art. 99 segg. CC Art. 105 CC Art. 98 cpv. 4 CC Art. 63 OSC

5779

FF 2017

Secondo il diritto vigente, il matrimonio può essere celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della conclusione della procedura preparatoria8.

1.1.2

La procedura di pubblicazione secondo il vecchio diritto

Nell'ambito della procedura di pubblicazione che vigeva prima del 1° gennaio 2000 ­ disciplinata negli articoli 105­119 vCC ­ l'atto di pubblicazione era affisso in pubblico nei luoghi d'origine e nei domicili dei due sposi. L'affissione conteneva tutti i dati di stato civile compreso il domicilio dei fidanzati e, a determinate condizioni, permetteva di fare opposizione9 alla celebrazione del matrimonio. Si poteva così ad esempio contestare la capacità al matrimonio di uno dei fidanzati o far valere che vi era un altro impedimento al matrimonio. Se era prevedibile una causa di nullità, l'autorità competente era tenuta a fare opposizione d'ufficio. Il termine a tal fine era di dieci giorni10.

La procedura di pubblicazione aveva in particolare i seguenti fini: garanzia della pubblicità della celebrazione del matrimonio, partecipazione della popolazione all'esame delle condizioni del matrimonio mediante pubblica affissione dell'atto di pubblicazione e controllo amministrativo da parte degli ufficiali dello stato civile di diverse località11. Nel momento della sua abrogazione, a inizio 2000, questo sistema aveva perso da tempo la sua importanza pratica. Esso presupponeva che, nei luoghi di origine e di domicilio, le persone si conoscessero come un tempo era il caso tutt'al più nelle campagne. Il sistema appesantiva la procedura di celebrazione del matrimonio ed era superato. Pertanto, con la revisione delle disposizioni sulla celebrazione del matrimonio si era voluto eliminare la procedura di pubblicazione per non coinvolgere più il pubblico nel controllo della capacità al matrimonio e nell'esclusione degli impedimenti al matrimonio. Questo compito doveva piuttosto divenire di esclusiva competenza degli uffici dello stato civile.

1.1.3

La procedura preparatoria nel nuovo diritto

Al posto della procedura di pubblicazione, il 1° gennaio 2000 è entrata in vigore l'attuale procedura preparatoria che precede la celebrazione del matrimonio. Da una parte, negli articoli 97­103 CC essa disciplina la domanda di esecuzione della procedura preparatoria della celebrazione del matrimonio da parte dei fidanzati e, 8 9 10 11

Art. 100 cpv. 1 CC Art. 108 e 109 vCC Art. 112 vCC Bericht mit Vorentwurf (Anhang) für eine Revision des Zivilgesetzbuches (Eheschliessung und Scheidung, Personenstand, Verwandtenunterstützungspflicht, Vormundschaft, Heimstätten und Ehevermittlung) (rapporto con avamprogetto [allegato] per una revisione del Codice civile svizzero [celebrazione del matrimonio e divorzio, assistenza tra parenti, tutela, asili di famiglia e mediazione matrimoniale]), Berna, 1992, pag. 13 (documento disponibile in tedesco)

5780

FF 2017

dall'altra, l'esecuzione e la chiusura della procedura da parte dell'ufficio dello stato civile competente. Le disposizioni esecutive si trovano negli articoli 62­69 OSC. La pubblicazione della prevista celebrazione del matrimonio non viene più effettuata.

Nella procedura di pubblicazione era previsto un termine di dieci giorni per comunicare un'eventuale opposizione. Malgrado la soppressione di tale procedura, il nuovo diritto ha conservato il termine, ora considerato come un termine di riflessione riguardo alla portata della celebrazione del matrimonio 12.

Dopo le verifiche previste dalla legge, una volta chiusa la procedura preparatoria con esito positivo, tutte le condizioni giuridiche della celebrazione del matrimonio sono adempiute salvo il termine di dieci giorni. Al giorno d'oggi non vi è di fatto più alcun motivo di rinviare la celebrazione. Per questa ragione la mozione Caroni chiedeva di sopprimere il termine. Questa valutazione è stata condivisa dal Consiglio federale, che ha proposto di accogliere la mozione, dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.

Il termine di tre mesi entro il quale può essere celebrato il matrimonio continua a essere adeguato e non è messo in discussione. Esso garantisce che una procedura pendente di celebrazione del matrimonio si concluda entro un dato termine con l'effettiva celebrazione o sia stralciata perché il relativo termine scade inutilizzato.

Non da ultimo il termine di tre mesi garantisce che, dalla conclusione della procedura preparatoria fino al momento della celebrazione del matrimonio, se possibile non vi sia alcuna modifica dei dati di stato civile dei fidanzati e che il matrimonio non sia celebrato in maniera abusiva in altro modo o luogo (segnatamente all'estero).

1.2

Rinuncia alla procedura di consultazione

Di fatto la presente revisione è un adeguamento di natura tecnico-giuridica con una portata alquanto limitata. Proponiamo di semplificare i processi che precedono la preparazione della celebrazione del matrimonio. Vista la situazione abbiamo rinunciato a una procedura di consultazione.

1.3

Consultazione della Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile

Sono direttamente interessati dalla presente revisione gli uffici dello stato civile in Svizzera. Per questo motivo, abbiamo dato alla Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile (CAS) la possibilità di esprimersi in merito. La CAS ha coinvolto l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASSC). Sia la CAS sia l'ASSC hanno accolto positivamente la soppressione del termine di dieci giorni. Deplorano entrambe che continui a essere obbligatorio fare capo a due testimoni. Ai fini di una celebrazione immediata del matrimonio, per evitare problemi di 12

Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 79

5781

FF 2017

capacità suggeriscono di estendere la nozione di locale per la celebrazione del matrimonio. Tali locali sono designati dai Cantoni e l'attribuzione delle date è di regola gestita tenendo conto della forte domanda in particolare negli uffici dello stato civile di grandi dimensioni.

Il nostro Consiglio fa notare che i Cantoni sono liberi di designare come locale per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 3 OSC anche un altro locale dell'ufficio dello stato civile. Pertanto non vi è alcuna necessità di modificare il CC.

1.4

Interventi parlamentari

La nuova normativa proposta adempie la mozione 13.4037 Caroni (Un sì meno burocratico).

2

Commento ai singoli articoli

Art. 99 cpv. 2 La presente disposizione fa riferimento all'articolo 100. Il plurale «termini» nel capoverso 2 è sostituito dal singolare perché in futuro vi sarà un termine soltanto.

Questa modifica ha mero carattere redazionale.

Art. 100

Termine

Il disegno propone di sopprimere il termine di attesa di dieci giorni tra la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio. I fidanzati possono così celebrare il matrimonio senza dilazioni. Se invece intendono farlo a una determinata data, ad esempio per invitare ospiti alla cerimonia, possono come in passato convenire una data ulteriore che deve comunque rientrare nel termine di tre mesi.

La maggiore flessibilità del sistema permette da una parte di eliminare un ostacolo burocratico e dall'altra di realizzare il desiderio dei fidanzati di avere una procedura quanto più veloce e snella possibile. Le condizioni del matrimonio, le disposizioni sulla domanda dei fidanzati e sull'esecuzione e la conclusione della procedura preparatoria non mutano sotto nessun aspetto. Come finora occorre esaminare se i requisiti del matrimonio sono adempiuti ed escludere che vi siano eventuali impedimenti al matrimonio o cause di nullità della celebrazione del matrimonio; in particolare occorre effettuare i necessari accertamenti se vi sono sospetti di matrimonio forzato o fittizio.

Occorre prestare attenzione al fatto che anche in caso di celebrazione immediata del matrimonio sono necessari due testimoni. Anche in futuro sarà indispensabile che i fidanzati si organizzino per tempo.

5782

FF 2017

Peraltro la preparazione di un matrimonio è comunque causa di un onere amministrativo e richiede tempo. Tale è particolarmente il caso se i documenti devono essere ottenuti all'estero o se i dati del registro dello stato civile devono dapprima essere aggiornati con la presentazione delle prove necessarie.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

La Confederazione gestisce il registro informatizzato dello stato civile. Attualmente il software calcola automaticamente un termine di attesa di dieci giorni; per motivi relativi al sistema tecnico non è possibile documentare la celebrazione del matrimonio prima della scadenza di tale termine. La presente revisione rende pertanto necessario adeguare il software. Tale modifica è già stata effettuata nell'ambito degli adeguamenti regolari del programma e può essere attivata nel momento voluto.

Il disegno non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il progetto semplificherà leggermente i processi degli uffici dello stato civile. Le coppie di fidanzati che intendono far celebrare il matrimonio senza termine d'attesa non dovranno prendere un nuovo appuntamento.

3.3

Ripercussioni per l'economia

Il disegno non ha ripercussioni per l'economia.

3.4

Ripercussioni per la società

Il disegno si prefigge di semplificare la procedura preparatoria eliminando il termine d'attesa tra la chiusura della procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio.

4

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente disegno non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201613 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201614 sul programma di legislatura 2015­2019. La revisione è tuttavia opportuna perché 13 14

FF 2016 909 FF 2016 4605

5783

FF 2017

un intervento parlamentare ha invitato il Consiglio federale a eliminare il termine d'attesa previsto nel CC tra la chiusura della procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La revisione proposta si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)15 secondo cui la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

5.2

Forma dell'atto

La modifica del Codice civile richiede l'emanazione di una legge federale.

5.3

Subordinazione al freno alle spese

Il presente disegno non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né basi per crediti d'impegno o dotazioni finanziarie.

5.4

Delega di competenze legislative

Il presente disegno non delega competenze legislative al Consiglio federale.

5.5

Protezione dei dati

Il disegno non ha per conseguenza alcuna modifica delle elevate esigenze in materia di protezione dei dati nel settore dello stato civile.

15

RS 101

5784