Traduzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire la frode e l'evasione fiscali Conclusa il 26 maggio 2017 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo, desiderosi di sviluppare le loro relazioni economiche e approfondire la collaborazione in materia fiscale, decisi a concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione mediante frode o evasione fiscali (ivi comprese strutture volte a ottenere gli sgravi previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di uno Stato terzo), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi nonché le imposte sui plusvalori.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenzione della frode e dell'evasione fiscali. Conv. con il Kosovo

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3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);

b)

in Kosovo: (i) l'imposta personale sul reddito, (ii) l'imposta sulle società, (qui di seguito indicate quali «imposta kosovara»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

(i)

b)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

c)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d)

il termine «impresa» si applica all'esercizio di qualsiasi attività commerciale o industriale;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa gestita da un residente di uno Stato contraente o un'impresa gestita da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del

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il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, (ii) il termine «Kosovo» designa la Repubblica del Kosovo, compreso il territorio e lo spazio aereo sui quali il Kosovo esercita i propri diritti sovrani o il suo potere giurisdizionale in accordo con il diritto internazionale per quanto concerne le esplorazioni, lo sfruttamento e la conservazione delle risorse naturali;

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caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; g)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) in Kosovo, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

h)

il termine «cittadino» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente;

i)

l'espressione «istituzione di previdenza» di uno Stato contraente designa un'istituzione o una struttura fondata in uno Stato contraente che, conformemente alla legislazione fiscale di questo Stato, è considerata come persona distinta e che: (i) è costituita e gestita esclusivamente ai fini dell'amministrazione e del versamento di prestazioni di previdenza o prestazioni analoghe a favore di persone fisiche e che è regolamentata come tale da questo Stato o da una sua suddivisione politica, o (ii) è costituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per l'investimento di averi per conto di istituzioni o strutture secondo il numero (i);

j)

il termine «attività commerciale o industriale» comprende anche l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualsiasi momento da parte di uno Stato contraente, i termini ivi non definiti hanno il significato che ad essi in quel momento è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, fermo restando che il significato attribuito dalle leggi fiscali prevarrà rispetto al significato attribuito da altre leggi dello Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato.

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2. Quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio; e

f)

una miniera, un giacimento petrolifero o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

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si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

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b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

un cantiere di montaggio è gestito da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o impianti prodotti da questa impresa;

g)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate alle lettere a­f, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, ai sensi del paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, salvo che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato, sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli 6675

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accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, salvo che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 22, gli utili attribuiti in ciascuno Stato a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che questa avrebbe potuto conseguire, in particolare in transazioni con altre parti dell'impresa, se fosse un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe; nell'attribuzione degli utili bisogna considerare le funzioni esercitate, i valori patrimoniali impiegati e i rischi assunti dall'impresa tramite la stabile organizzazione e altre parti dell'impresa.

3. Se uno Stato contraente, conformemente al paragrafo 2, procede a un aggiustamento degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e assoggetta di conseguenza utili dell'impresa che sono già stati tassati nell'altro Stato, questo altro Stato procede, per quanto necessario al fine di evitare la doppia imposizione di tali utili, al corrispondente aggiustamento dell'imposta prelevata sugli stessi, se approva l'aggiustamento del primo Stato; in caso contrario gli Stati contraenti eliminano in via di amichevole composizione la doppia imposizione che ne risulta.

4. Uno Stato contraente non può eseguire un aggiustamento degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.

5. Qualora gli utili includano elementi di reddito disciplinati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

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Art. 8

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Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Quando: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato ­ e tassa in conseguenza ­ utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un'impresa ­ e tassare in conseguenza ­ utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall'impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.

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Art. 10

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Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi);

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è: a)

un'istituzione di previdenza; o

b)

la banca nazionale di un altro Stato contraente.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Le disposizioni del paragrafo 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione.

In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non

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distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi ne è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente, che è il beneficiario effettivo, sono imponibili solo in detto altro Stato, se gli interessi sono pagati: a)

in relazione a un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi;

b)

in relazione a un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario;

c)

a un'istituzione di previdenza;

d)

al Governo o a una delle sue suddivisioni politiche o a uno dei suoi enti locali o alla banca nazionale di questo altro Stato; o

e)

in relazione a prestiti tra società.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi derivanti da crediti di ogni tipo, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi derivanti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono tali interessi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e se il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e

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tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

8. Se, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'importo che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'importo che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di

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detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta come tale in virtù di un accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Lavoro subordinato

1. Salvo le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale i 183 giorni durante l'anno fiscale considerato;

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 15

Compensi per membri di consigli di amministrazione o di vigilanza

I compensi e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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Art. 16

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Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se è dimostrato che né l'artista, né lo sportivo, né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di quest'altra persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti e sportivi, se detti redditi provengono, direttamente o indirettamente, interamente o principalmente, da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

In questi casi il reddito è imponibile solo nello Stato contraente in cui l'artista o lo sportivo è residente.

Art. 17

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un impiego anteriore sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se tali pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti dall'altro Stato contraente non sono tassate nello Stato di residenza, esse sono imponibili nell'altro Stato contraente.

Art. 18

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe, fatte salve le pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto altro Stato contraente e: (i) ha la cittadinanza di detto Stato, o (ii) non è divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

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b)

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Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 19

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Art. 20

Altri redditi

1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli altri redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 21

Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione a redditi, se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze determinanti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi struttura od operazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, salvo che non sia provato che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici redditi, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un'altra persona in assenza della struttura o dell'operazione di cui al paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata indirizzata la richiesta consulta 6683

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenzione della frode e dell'evasione fiscali. Conv. con il Kosovo

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l'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di respingere una richiesta presentata da un residente di detto altro Stato in virtù del presente paragrafo.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente della Svizzera trae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Kosovo, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, fatte salve le disposizioni della lettera b, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Kosovo;

b)

se un residente della Svizzera trae redditi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 o 11 sono imponibili in Kosovo, la Svizzera concede, su specifica richiesta del residente uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Kosovo, secondo le disposizioni dell'articolo 10 o 11, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Kosovo, (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi o degli interessi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Kosovo sull'ammontare lordo dei dividendi o degli interessi; la Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni.

2. Per quanto concerne il Kosovo, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente del Kosovo trae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Kosovo concede come sgravio fiscale la deduzione dell'imposta prelevata sul reddito di detto residente pari all'ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Svizzera. Tale deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta kosovara, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera;

b)

se, in virtù di una disposizione della presente Convenzione, i redditi di un residente del Kosovo sono esenti dall'imposta in Kosovo, il Kosovo può tuttavia tenere conto dei redditi esentati per calcolare l'imposta afferente ai rimanenti redditi di tale persona.

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3. Se una società residente di uno Stato contraente percepisce i dividendi da una società residente nell'altro Stato contraente, essa fruisce, per quanto riguarda l'imposta del primo Stato afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente del primo Stato.

4. Le disposizioni della lettera a del paragrafo 1 non sono applicabili ai redditi di un residente di uno Stato contraente se l'altro Stato contraente applica la presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 o al paragrafo 2 dell'articolo 11.

Art. 23

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, il presente paragrafo si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Salvo che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, i redditi derivanti da crediti, i canoni e altri compensi pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre 6685

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anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti anche nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o dai loro rappresentanti e che all'occorrenza si riunisce.

5. Quando: a)

ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non sono in grado di giungere a un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta risultante dal caso deve essere sottoposta a procedura arbitrale se la persona lo richiede. Salvo che una persona direttamente interessata dal caso rifiuti l'accordo amichevole che attua il lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuato a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 25.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

6686

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2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (comprese le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili a fini fiscali propri.

L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire informazioni solo perché, per tali informazioni, non sussiste alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 26

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: 6687

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a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi derivanti da fonti esterne a questo Stato; e

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all'imposta sul reddito complessivo.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 27

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno: a)

per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data;

b)

per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo 25, alle informazioni relative agli anni fiscali o agli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data.

Art. 28

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione dopo la sua entrata in vigore per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in doppio esemplare a Pristina, il 26 maggio 2017, in lingua francese, albanese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Kosovo:

...

...

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Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo, all'atto della firma a Pristina, il 26 maggio 2017, della Convenzione fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire la frode e l'evasione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della presente Convenzione.

1. Ad art. 3 par. 1 lett. i Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni identiche o analoghe, costituite sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma del presente Protocollo:

2 3 4 5 6 7 8 9

a)

in Kosovo, tutte le istituzioni di previdenza secondo la legge numero 04/ L-101 sui fondi pensionistici, modificata e completata dalle leggi numero 04/L-115 e numero 04/L-168;

b)

in Svizzera, tutte le istituzioni secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) la legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno, (v) legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata, (vi) la legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio, (vii) l'articolo 89a capoversi 6 e 7 del Codice civile8, (viii) l'articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni9.

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40 RS 831.42 RS 210 RS 220

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2. Ad art. 4 Con riferimento all'articolo 4 capoverso 1, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa in particolare: a)

le istituzioni di previdenza costituite in questo Stato; e

b)

le organizzazioni fondate e gestite per scopi religiosi, caritativi, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono residenti in uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo la legislazione interna di questo Stato.

3. Ad art. 7 e 12 Resta inteso che i pagamenti corrisposti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici rientrano nella definizione di utili delle imprese di cui all'articolo 7.

4. Ad art. 7 par. 4 e 9 par. 3 Resta inteso che quando una persona presenta una richiesta di rettifica di una decisione di tassazione nel quadro di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, la data di ricezione della richiesta sarà determinante per stabilire la data in cui uno Stato contraente procede a un aggiustamento degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente ai fini del calcolo del termine previsto nel paragrafo 4 dell'articolo 7. Inoltre, la data di ricezione della richiesta di rettifica sarà determinante per stabilire la data in cui uno Stato contraente include negli utili di un'impresa utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 ai fini del calcolo del termine previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 9. In entrambi i casi, per stabilire la data determinante occorre il consenso scritto della persona che presenta la richiesta di rettifica.

5. Ad art. 10 par. 2 Se la durata minima di detenzione di cui alla lettera a del paragrafo 2 dell'articolo 10 non è stata rispettata al momento del pagamento dei dividendi e pertanto l'imposta di cui alla lettera b del paragrafo 2 dell'articolo 10 è stata trattenuta in occasione del pagamento, e se la durata minima di detenzione è rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi può chiedere il rimborso dell'imposta trattenuta.

6. Ad art. 17 e 18 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 17 e 18 comprende i pagamenti di previdenza periodici e unici.

7. Ad art. 17 e 23 Con riferimento agli articoli 17 e 23, i contributi versati da o per conto di una persona fisica che esercita un'attività in uno Stato contraente a un'istituzione di previdenza costituita e riconosciuta ai fini fiscali nell'altro Stato contraente sono, per la determinazione dell'imposta dovuta dalla persona fisica nel primo Stato menzionato 6691

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e per la determinazione degli utili delle imprese ivi imponibili, trattati allo stesso modo e soggetti alle stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati a un'istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, a condizione che, immediatamente prima di iniziare a esercitare la sua attività in questo Stato, la persona fisica non fosse un residente di detto Stato e fosse già affiliata a questa istituzione di previdenza.

8. Ad art. 25 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti d'informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri i­v devono essere interpretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in doppio esemplare a Pristina, il 26 maggio 2017, in lingua francese, albanese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Kosovo:

...

...

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