Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese
Disegno
(LIDI) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20161, ordina: I La legge federale del 18 giugno 20102 sul numero d'identificazione delle imprese č modificata come segue: Art. 2 lett. d La presente legge disciplina: d.
l'attribuzione del numero d'identificazione internazionale unico (Legal Entity Identifier, LEI).
Art. 3 cpv. 1 lett. g 1
Ai sensi della presente legge s'intende per: g.
LEI: il numero unico non significante secondo le raccomandazioni del Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) che identifica un'unitą IDI e le unitą da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.
Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 5 Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unitą IDI (dati IDI): 2
a.
1 2
caratteristiche di base: 5. LEI associato all'unitą IDI e il status dell'iscrizione nel registro della fondazione «Globale Legal Entity Identifier Foundation» (GLEIF);
FF 2017 1 RS 431.03
2016-1608
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Numero d'identificazione delle imprese. LF
FF 2017
Titolo prima dell'art. 10a
Sezione 2a: Numero d'identificazione internazionale unico Art. 10a 1
Attribuzione del LEI
L'UST attribuisce un LEI a ogni unitą IDI che ne faccia richiesta.
Le unitą IDI che gestiscono unitą quali fondi o filiali possono richiedere un LEI per ognuna di tali unitą.
2
Art. 10b
Comunicazione dei dati LEI
L'UST communica alla GLEIF i dati necessari all'iscrizione nel registro GLEIF.
Art. 10c 1
Costi
L'attribuzione e il rinnovo del LEI sono soggetti a pagamento.
L'UST fornisce tali servizi secondo i costi calcolati sulla base di una contabilitą analitica; gli importi fatturati devono consentire di coprire le spese.
2
3
L'UST rende note le tariffe.
II 1
La presente legge sottostą a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale stabilisce la data di entrate in vigore.
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