Revoca della decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente cosmetici, ad eccezione di profumi ed eau de toilette, che rimangono sulla pelle secondo l'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC1 del 20 novembre 2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria visto l'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari; visto l'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC; considerando che:

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la decisione di portata generale del 23 luglio 20153 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente cosmetici, ad eccezione di profumi ed eau de toilette, che rimangono sulla pelle secondo l'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC vieta che nei prodotti sopraindicati venga superato un tenore di oli essenziali del 3 %;

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con l'entrata in vigore il 1° maggio 2017 dell'ordinanza del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) non sono più fissati tenori massimi per gli oli essenziali;

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con l'entrata in vigore il 1° maggio 2017 dell'ODerr, prima dell'immissione sul mercato di un cosmetico è necessario presentare un rapporto sulla sicurezza contenente una valutazione della sicurezza del prodotto in questione (art. 57 ODerr);

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nell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 1223/20095 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, si applicano gli stessi requisiti in riferimento alla valutazione della sicurezza validi in Svizzera; Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) RS 817.0 FF 2015 4839­4840 RS 817.02 GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2017/1413, GU L 203 del 04.08.2017, pag. 1

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la valutazione della sicurezza determina se il cosmetico è sicuro in condizioni d'uso non solo normali ma anche ragionevolmente prevedibili; che, come valutazione del singolo caso, è effettuata da valutatori della sicurezza qualificati e corrisponde dunque al parere di uno specialista; e che quanto alla sua attualità deve essere regolarmente verificata ed eventualmente adattata;

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sono stati addotti motivi sufficienti per ammettere un riesame della decisione di portata generale pubblicata il 28 luglio 20156;

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in caso di ricorso contro la presente decisione, i cosmetici che sono stati regolarmente immessi sul mercato nel periodo tra l'adozione della decisione e il deposito del ricorso dovrebbero essere nuovamente ritirati dagli scaffali di vendita;

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dal punto di vista della polizia sanitaria non vi è alcun motivo per ritirare dagli scaffali di vendita tali prodotti in caso di ricorso;

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l'interesse a tenere conto dei principi del nuovo diritto in vigore dal 1° maggio 2017 supera l'interesse a mantenere la base giuridica previgente;

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per tale motivo è giustificato togliere a un eventuale ricorso secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA) l'effetto sospensivo,

decide: 1. Revoca della decisione di portata generale del 23 luglio 2015 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria La decisione di portata generale del 23 luglio 20158 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente cosmetici, ad eccezione di profumi ed eau de toilette, che rimangono sulla pelle secondo l'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC è revocata.

2. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo.

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Rimedi giuridici In virtù dell'articolo 50 PA, contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria