Decisione concernente l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in applicazione degli articoli 104 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), decide: 1.

Dal 29 ottobre 2017, ore 00.00 CET, tutti i voli sulle linee ­ Algeri (ALG) ­ Svizzera ­ Belgrado (BEG) ­ Svizzera ­ Johannesburg (JNB) ­ Svizzera ­ Il Cairo (CAI) ­ Svizzera ­ Città del Capo (CPT) ­ Svizzera ­ Montréal (YUL) ­ Svizzera ­ Rio de Janeiro (GIG) ­ Svizzera ­ Toronto (YYZ) ­ Svizzera ­ Tunisi (TUN) ­ Svizzera soggiacciono all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 LStr.

2.

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Le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea e/o charter su una o più di queste linee sono tenute a comunicare alla SEM, immediatamente dopo il decollo, le seguenti categorie di dati per tutti i voli suindicati: a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza) di tutti i passeggeri; b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato; c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, sempreché la compagnia aerea disponga di tali dati; d. aeroporto di partenza (Last Stop), aeroporto di destinazione in Svizzera e (laddove siano note alla compagnia aerea) indicazione delle rotte aeree prenotate (Origin and Final Destination, ovvero Place of Disembarkation); e. numero del trasporto; f. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione; g. data e ora della prevista partenza e del previsto arrivo.

2017-2111

FF 2017

3.

Le comunicazioni secondo il numero 2 vanno trasmesse alla SEM, conformemente alle specifiche riportate sul sito della SEM, tramite la rete SITA (Type B Messaging) in formato UN/EDIFACT PAXLST oppure tramite l'API Webupload (File Upload via Internet) in formato CSV.

4.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a informare adeguatamente i passeggeri delle linee in questione circa la comunicazione dei loro dati.

5.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono autorizzate a conservare i dati di cui al numero 2 esclusivamente a fini probatori. Sono tenute a cancellare i dati: a. laddove sia stabilito che la SEM non aprirà nessuna procedura per violazione dell'obbligo di comunicazione, ma al massimo due anni dopo la data del volo; b. il giorno del passaggio in giudicato di decisioni con cui vengono pronunciate incriminazioni per violazioni dell'obbligo di collaborare.

6.

L'eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.

7.

La decisione va pubblicata nel Foglio federale.

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

22 agosto 2017

Segreteria di Stato della migrazione

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