Decisione del 3 marzo 2017 concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) per l'esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione a impianti di tecnica sanitaria, senza autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporto, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) decide: 1.

la richiesta dell'Associazione svizzera e del Lichtenstein della tecnica della costruzione suissetec concernente la concessione di una deroga alle disposizioni sull'autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT per lavori di manutenzione e riparazione a impianti di tecnica sanitaria delle costruzioni è accolta come segue:

2.

I lavori di manutenzione e riparazione a impianti di tecnica sanitaria possono essere eseguiti anche senza un'autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a. i lavori concernono esclusivamente componenti essenziali per il funzionamento di tali impianti, raccordati direttamente a un'unità di comando dietro un interruttore dell'impianto; b. la persona che esegue tali lavori deve aver seguito con successo un corso di elettrotecnica riconosciuto dall'ESTI (nell'azienda o in un altro istituto di formazione) di almeno 40 ore; il programma del corso deve comprendere i seguenti contenuti: elettrotecnica; prescrizioni e norme; materiali e raccordo di materiali elettrici; misure di protezione per le misurazioni prima verifica/esame della riparazione; utilizzo sicuro dell'elettricità; c. al termine di ogni lavoro che rientra nel campo di applicazione di detta deroga, va effettuato un controllo tecnico di sicurezza (esame della riparazione); oltre all'esame a vista, tale controllo deve prevedere almeno la misurazione del conduttore e della resistenza del conduttore, la misurazione dell'isolamento e un controllo del funzionamento; i risultati di questi controlli vanno documentati.

3.

La deroga prevista nel numero 2 non si applica ai lavori riguardanti l'installazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti.

4.

La presente decisione è valida fino alla sua revoca o fino all'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta sugli impianti a bassa tensione.

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Rimedi giuridici Contro questa decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla sua notificazione.

L'atto di ricorso, sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante, deve contenere le conclusioni, le relative motivazioni e i mezzi di prova. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente.

Il testo completo della decisione con le motivazioni può essere consultato sul sito www.bfe.admin.ch > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto in materia di energia > Elettricità > Documenti utili

7 marzo 2017

Ufficio federale dell'energia

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