17.025 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia del 15 febbraio 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-3007

1965

Compendio L'Accordo di libero scambio (ALS) di ampia portata tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Georgia è stato firmato il 27 giugno 2016 a Berna. Esso corrisponde in larga misura ai nuovi ALS degli Stati dell'AELS con Paesi terzi e ha un campo d'applicazione molto vasto dal punto di vista dei settori interessati. Comprende gli scambi di merci (prodotti agricoli e industriali), le regole d'origine, le procedure doganali e le agevolazioni degli scambi, le misure di salvaguardia commerciale, le prescrizioni tecniche, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli scambi di servizi, gli investimenti legati allo stabilimento di presenze commerciali, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza, il commercio e lo sviluppo sostenibile nonché disposizioni giuridiche e istituzionali.

Situazione iniziale L'ALS con la Georgia estende la rete di ALS che la Svizzera conclude con Stati terzi al di fuori dell'Unione europea (UE) dall'inizio degli anni Novanta. Per la Svizzera, Paese dipendente dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, la conclusione di accordi di libero scambio con partner commerciali extra-europei ­ insieme alla partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE ­ è uno strumento importante della propria politica economica esterna per migliorare l'accesso ai mercati esteri. Gli ALS contribuiscono a impedire o a eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i concorrenti. Nella fattispecie quest'ultimo obiettivo è ancora più importante dal momento che l'UE e la Georgia il 27 giugno 2014 hanno firmato un accordo di associazione che contiene anche disposizioni riguardanti una zona di libero scambio ampia e approfondita.

La conclusione dell'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Georgia si inserisce nel quadro della politica della Svizzera in favore di riforme economiche e dell'integrazione di questo Paese caucasico nelle strutture di cooperazione economica a livello europeo e internazionale. Nel contempo rafforza la competitività delle imprese svizzere sul mercato georgiano. L'ALS consente un ampio accesso al mercato e migliora le condizioni quadro legali per gli operatori economici svizzeri.

Contenuto del
progetto L'ALS elimina completamente o parzialmente i dazi doganali per la maggior parte degli scambi bilaterali con la Georgia e promuove il commercio mediante l'agevolazione delle procedure doganali.

Nei settori degli ostacoli tecnici al commercio e delle misure sanitarie e fitosanitarie, mira a ridurre gli ostacoli non tariffari al commercio. In relazione al commercio di servizi, vigono norme più precise rispetto all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, ad esempio riguardo alla procedura di omologazione, e sono stati migliorati gli impegni in materia di accesso al mercato per diversi servizi. L'ALS migliora inoltre l'accesso al mercato degli investimenti e permette di

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accedere al mercato degli appalti pubblici della Georgia. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, per alcuni settori sancisce un livello di protezione superiore agli standard dell'OMC e contiene inoltre disposizioni concernenti l'applicazione del diritto. L'ALS prevede un'attuazione coerente, orientata ai principi delle relazioni internazionali e all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. A tal fine, nel preambolo sono riaffermati, tra l'altro, i valori fondamentali e i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), mentre altre disposizioni dell'Accordo sanciscono norme riguardanti gli aspetti della questione ambientale e di quella del lavoro rilevanti per il commercio. A livello istituzionale è istituito un Comitato misto al fine di sorvegliare l'applicazione dell'Accordo, di svilupparlo e di tenere consultazioni.

Per eventuali controversie che non possono essere risolte mediante consultazioni, l'Accordo prevede una procedura di arbitrato vincolante.

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Indice Compendio

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1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento dei negoziati 1.3 Contenuto dell'Accordo ed esito dei negoziati 1.4 Valutazione 1.5 Consultazione

1970 1970 1971 1971 1972 1973

2

Situazione economica della Georgia e relazioni con la Svizzera 2.1 Situazione economica e politica economica esterna della Georgia 2.2 Relazioni bilaterali e accordi bilaterali tra la Svizzera e la Georgia 2.3 Commercio e investimenti tra la Svizzera e la Georgia 2.4 Prestazioni di sostegno della Svizzera a favore della Georgia

1973

3

Commento alle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia 3.1 Preambolo 3.2 Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1.1­1.6) 3.3 Capitolo 2: Commercio di prodotti non agricoli (art. 2.1­2.19) 3.3.1 Allegato II sulle regole d'origine 3.3.2 Allegato III sull'agevolazione degli scambi 3.4 Capitolo 3: Commercio di prodotti agricoli (art. 3.1­3.5) 3.5 Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie (art. 4.1­4.11) 3.6 Capitolo 5: Scambi di servizi (art. 5.1­5.21) 3.6.1 Allegato X sui servizi finanziari 3.6.2 Allegato XI sui servizi di telecomunicazione 3.6.3 Allegato XII sui servizi di trasporto marittimo 3.6.4 Articolo 5.18 e allegato VIII: impegni specifici 3.7 Capitolo 6: Investimenti (stabilimento di presenze commerciali) (art. 6.1­6.12) 3.8 Protezione della proprietà intellettuale (art. 7) 3.8.1 Disposizioni nel capitolo 7 3.8.2 Allegato XV sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale 3.9 Capitolo 8: Appalti pubblici (art. 8.1­8.28) 3.10 Capitolo 9: Concorrenza (art. 9) 3.11 Capitolo 10: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 10.1­10.11) 3.12 Capitolo 11: Disposizioni istituzionali (art. 11)

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1973 1975 1975 1976 1977 1977 1977 1978 1980 1981 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 1993 1995 1995 1996

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4

5

3.13 Capitolo 12: Composizione delle controversie (art. 12.1­12.10) 3.14 Capitolo 13: Disposizioni finali (art. 13.1­13.6)

1997 1998

Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione 4.1.1 Ripercussioni finanziarie 4.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 4.3 Ripercussioni per l'economia 4.4 Ripercussioni per la società 4.5 Ripercussioni per l'ambiente

1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2001

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale 5.1 Rapporto con il programma di legislatura 5.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

2002 2002 2002

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Validità per il Principato del Liechtenstein 6.4 Forma dell'atto 6.5 Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati dell'ALS 6.6 Entrata in vigore

2003 2003 2003 2003 2003 2005 2005

Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (Disegno)

2007

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia

2009

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

L'Accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'AELS e la Georgia 1, firmato il 27 giugno 2016, estende la rete di ALS che la Svizzera ha iniziato a costruire sin dai primi anni Novanta con Paesi terzi al di fuori dell'UE. Per la Svizzera, Paese dipendente dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, la conclusione di accordi libero scambio ­ insieme alla partecipazione all'OMC e agli accordi bilaterali con l'UE ­ è uno strumento importante della propria politica economica esterna per migliorare l'accesso ai mercati esteri. Gli ALS contribuiscono inoltre ad evitare o superare le discriminazioni derivanti dagli accordi preferenziali che i nostri partner commerciali hanno stipulato con altri Paesi concorrenti. Al contempo gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre all'Accordo con la CEE del 19722 e alla Convenzione del 19603 istitutiva dell'AELS, la Svizzera dispone attualmente di 30 ALS firmati: 27 sono stati stipulati nell'ambito dell'AELS 4, mentre gli altri tre sono gli accordi bilaterali con le Isole Färöer5, il Giappone6 e la Cina7.

Il presente Accordo migliora l'accesso delle esportazioni svizzere di merci e servizi al mercato della Georgia, agevola gli scambi reciproci, rafforza la protezione della proprietà intellettuale, migliora in generale la certezza del diritto negli scambi economici e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'ALS riduce la discriminazione dei 1 2 3 4

5

6 7

RS ...; FF 2017 2009 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401).

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), RS 0.632.31.

Albania (RS 0.632.311.231), Bosnia ed Erzegovina (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.451), Colombia (RS 0.632.312.631), Consiglio di cooperazione del Golfo Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar (RS 0.632.311.491), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Egitto (RS 0.632.313.211), Filippine (firmato il 28 aprile 2016), Georgia (firmato il 27 giugno 2016; RS ...; FF 2017 2009), Giordania (RS 0.632.314.671), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Perù (RS 0.632.316.411), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Stati centroamericani (Costa Rica, Panama: RS 0.632.312.851) e Guatemala (protocollo di adesione firmato il 22 giugno 2015; FF 2016 873), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.631), Ucraina (RS 0.632.317.671), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.946.293.142).

Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 2009 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS 0.946.294.632).

Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (RS 0.946.292.492).

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soggetti economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio presenti e futuri. A questo aspetto va prestata ancora maggiore importanza perché il 27 giugno 2014 l'UE ha firmato con la Georgia un accordo d'associazione, che contiene anche disposizioni concernenti una zona di libero scambio ampia e approfondita. Rispetto ai Paesi che non hanno stipulato un ALS con la Georgia, l'Accordo determina un vantaggio concorrenziale per le imprese svizzere. Nel contempo crea un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra le autorità competenti nonché a fini di vigilanza, di ulteriore sviluppo dell'Accordo e per la risoluzione di problemi specifici.

1.2

Svolgimento dei negoziati

Dal 2007 la Georgia ha manifestato più volte all'AELS la sua intenzione di avviare negoziati per un accordo di libero scambio. Nel 2010 il primo ministro georgiano ha presentato all'AELS una richiesta ufficiale. L'Associazione ha proposto, come primo passo, di adottare una dichiarazione congiunta di cooperazione, che è stata firmata nel giugno del 2012 dai ministri dell'AELS e dalla ministra degli esteri georgiana in occasione della conferenza ministeriale dell'AELS a Gstaad. Durante la conferenza ministeriale dell'AELS del 17 novembre 2014 i ministri dell'AELS hanno deciso di avviare negoziati di libero scambio con la Georgia. Dopo due incontri del Comitato misto AELS-Georgia e i necessari lavori preparatori, a inizio settembre 2015 si è tenuto a Tbilisi il primo ciclo negoziale. Il fatto che la Georgia e l'UE abbiano stipulato già nel 2014 un accordo d'associazione di ampia portata ha influito positivamente sull'andamento dei negoziati con l'AELS. Dopo soli tre incontri nell'arco di un semestre è stato possibile concludere con successo le trattative.

1.3

Contenuto dell'Accordo ed esito dei negoziati

L'ALS con la Georgia corrisponde in ampia misura ai nuovi ALS dell'AELS. Ha un vasto campo d'applicazione settoriale e contiene disposizioni riguardanti il commercio di merci (prodotti industriali e alcuni prodotti agricoli, regole d'origine, agevolazione degli scambi e delle procedure doganali, provvedimenti a protezione della politica commerciale), gli ostacoli non tariffari al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli scambi di servizi, lo stabilimento di presenze commerciali (investimenti) nel territorio del partner dell'Accordo, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza, questioni ambientali e del lavoro e disposizioni istituzionali. Come nell'ALS tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (Costa Rica, Panama e Guatemala) o le Filippine, le disposizioni sui prodotti agricoli non trasformati sono parte integrante dell'Accordo principale. Le liste bilaterali di concessioni all'accesso al mercato per i prodotti agricoli sono però elencate in allegati separati (allegati V, VI, VII). L'Accordo contiene un capitolo dedicato al commercio di prodotti non agricoli e uno sul commercio di prodotti agricoli. Questa strutturazione in due capitoli consente agli Stati dell'AELS di tenere

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conto dei propri interessi specifici in ambito agricolo per quanto riguarda le disposizioni dell'Accordo e gli impegni in materia di accesso al mercato.

L'Accordo con la Georgia presenta un esito equilibrato. I risultati a cui si è puntato durante i negoziati sono ottimali per la Svizzera. La Georgia sta modernizzando la sua legislazione e i regolamenti amministrativi in diversi ambiti e li sta adeguando alla normativa dell'UE. Per questa ragione l'ALS contiene alcune clausole evolutive nel capitolo sui prodotti non agricoli, nel capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie e in quello sugli appalti pubblici. La Georgia concederà anche agli Stati dell'AELS gli emendamenti previsti con l'UE nel caso in cui tra l'UE e la Georgia da una parte e tra gli Stati dell'AELS e l'UE dall'altra valgano le stesse disposizioni (trilateralizzazione).

È stato convenuto che, nel caso in cui una Parte dovesse ampliare il mercato degli appalti pubblici, l'altra può richiedere l'avvio di negoziati al fine di beneficiare di queste concessioni addizionali. Per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la Georgia si è offerta di alzare il livello di protezione per le indicazioni di provenienza geografica rispetto a quanto proposto dall'AELS. I membri dell'Associazione avevano però posizioni differenti e non si sono accordati a questo proposito. La Svizzera esaminerà ora se sia opportuno concludere un accordo bilaterale con la Georgia.

Riguardo alle regole d'origine, la Georgia ha presentato una domanda di adesione alla Convenzione del 15 giugno 20118 sulle norme d'origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). Quest'ultima è stata dunque ripresa nell'ALS.

Sono invece risultati difficili i negoziati sulle misure di salvaguardia commerciali.

La Georgia ha infatti respinto molte delle proposte dell'AELS in questo settore rinviando a un progetto legislativo in corso sull'antidumping e su altre clausole protettive. Dopo intensi colloqui l'AELS è riuscita infine a convincere la Georgia dell'importanza della clausola di protezione bilaterale e a far dichiarare applicabile anche la disposizione che riguarda i prodotti agricoli. Le Parti hanno anche convenuto di escludere i partner di libero scambio dal campo d'applicazione di una misura di salvaguardia globale. Alla fine è stata trovata una soluzione soddisfacente per la Svizzera, analoga a quella contenuta in altri ALS dell'AELS.

1.4

Valutazione

In diversi settori l'ALS con la Georgia, in quanto accordo preferenziale, si spinge oltre gli accordi dell'OMC per quanto riguarda l'accesso al mercato e la certezza del diritto. L'ALS migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per merci e servizi svizzeri sul mercato georgiano. Rafforza la certezza del diritto in merito alla protezione della proprietà intellettuale e favorisce in generale gli scambi economici, contribuendo allo sviluppo sostenibile. L'Accordo crea inoltre un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra le autorità a fini di vigilanza, di ulteriore sviluppo dell'Accordo stesso e per la risoluzione di problemi specifici.

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RS 0.946.31

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L'ALS previene la potenziale discriminazione rispetto ad altri partner di libero scambio della Georgia e crea su questo mercato un vantaggio concorrenziale per i soggetti economici svizzeri rispetto ai concorrenti di Paesi che non hanno concluso un simile accordo. In questo modo si annullano o attenuano eventuali discriminazioni presenti o future che possono o potrebbero derivare ad esempio dall'Accordo di associazione tra la Georgia e l'UE9.

1.5

Consultazione

In base all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200510 sulla consultazione, in linea di principio è indetta una consultazione per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum. Nel caso specifico si è tuttavia rinunciato a una procedura di consultazione poiché non si attendevano nuovi sviluppi. L'Accordo è quindi già recepito nella legislazione nazionale e le posizioni delle cerchie interessate sono già note. Il mandato negoziale era stato a suo tempo sottoposto alla consultazione dei Cantoni, conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 dicembre 199911 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, e delle Commissioni competenti per la politica estera delle Camere federali, conformemente all'articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento (LParl). Entrambe le Commissioni della politica estera delle vostre Camere hanno preso atto del progetto di mandato del nostro Collegio senza formulare proposte di completamento o di modifica e lo hanno approvato. Su invito della Conferenza dei Governi cantonali, i Cantoni si sono espressi su singoli punti del progetto di mandato. Le cerchie interessate dell'economia privata e della società civile sono state informate in varie occasioni sullo stato dei negoziati e hanno avuto la possibilità di esprimersi in proposito.

2

Situazione economica della Georgia e relazioni con la Svizzera

2.1

Situazione economica e politica economica esterna della Georgia

Con una superficie di 69 700 km2 e una popolazione di quasi quattro milioni di abitanti, il Paese caucasico in questione ha un'economia piccola, ma aperta, con un mercato interno limitato. Il suo andamento economico è fortemente influenzato dagli avvenimenti della politica interna e esterna che si verificano in Georgia e nei suoi principali Paesi partner. Nonostante il costante impegno per la modernizzazione e il cambiamento strutturale, si sentono tuttora gli effetti dell'eredità storica dell'ex Unione Sovietica, sebbene siano passati 25 anni dalla riconquista dell'indipendenza.

9 10 11 12

Nel febbraio del 2016 la Georgia e la Repubblica Popolare Cinese hanno avviato negoziati di libero scambio. L'ALS è stato firmato il 5 ottobre 2016 a Tbilisi.

RS 172.061 RS 138.1 RS 171.10

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All'inizio del nuovo millennio il Paese ha fatto registrare tassi di crescita impressionanti. Dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica in poi sono proseguite le istanze di indipendenza dell'Abcasia e dell'Ossezia, due territori che secondo il diritto internazionale appartengono alla Georgia, ma che rivendicano l'autonomia. A partire dagli anni Novanta ci sono stati sanguinosi scontri con il governo centrale di Tbilisi, che hanno mietuto numerose persone. Migliaia di persone hanno dovuto lasciare i loro villaggi e ancora oggi gravano sul bilancio georgiano e russo13. Il conflitto armato dell'estate del 2008 tra la Georgia e la Russia ha inciso negativamente sullo sviluppo economico del Paese, la cui ripresa è ostacolata anche da problemi strutturali.

L'agricoltura, che contribuisce a circa l'8 per cento del PIL e occupa gran parte della popolazione attiva, è caratterizzata da piccole imprese poco produttive. Circa un quarto del PIL deriva dal settore industriale, il resto dai servizi, soprattutto commercio e trasporti, ma anche dal settore pubblico. Le lacune del sistema scolastico hanno causato una carenza di personale qualificato, di innovazione, di know-how e dell'infrastruttura necessaria. Il settore finanziario, ancora molto recente, deve essere rafforzato e l'accesso ai crediti per le attività economiche andrebbe semplificato, il che presuppone a sua volta maggiori investimenti. Secondo le statistiche georgiane, alla fine del 2015 gli investimenti diretti esteri in Georgia ammontavano a circa 14,6 miliardi di dollari. Gli afflussi e deflussi registrati variano notevolmente da un anno all'altro. Gli investimenti non riescono a coprire a sufficienza le esigenze del Paese.

Due terzi degli investimenti diretti esteri sono confluiti nel 2015 nei settori dei trasporti e delle comunicazioni (44 %), in quello finanziario (14 %) e in quello edile (10 %). La Georgia si adopera per diventare, a livello di trasporti e di energia, il corridoio sulla via della seta tra l'Europa, l'Asia centrale e la Cina. I settori che occupano gran parte della popolazione, ovvero l'agricoltura e l'industria manifatturiera, godono di minor fiducia da parte degli investitori.

Il commercio estero della Georgia è caratterizzato da un deficit cronico. Con la sua politica attiva di libero scambio il Paese cerca di accedere
ai mercati esteri, puntando soprattutto a esportare i suoi prodotti agricoli.

La politica economica esterna della Georgia si inserisce in un contesto complessivamente difficile. La Russia è stata per decenni il principale mercato d'esportazione per vino, frutta e verdura, ma in seguito agli sviluppi politici, agli avvenimenti nel Caucaso e al desiderio di indipendenza della Georgia questo mercato è diventato un campo da gioco politico in cui le regole vengono dettate principalmente dalla Russia. Molti cittadini georgiani trovano lavoro in Russia e versano gran parte dei loro risparmi in patria. Attualmente la politica economica della Georgia mira a rafforzare i legami con l'Europa e con l'economia globale. Le tappe importanti in tal senso sono state l'adesione della Georgia all'OMC nel 2000 e l'Accordo di associazione con l'UE nel 2014.

13

La Russia sostiene l'Abcasia e l'Ossezia del Sud per interessi strategici e per tutelare la propria sfera d'influenza.

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2.2

Relazioni bilaterali e accordi bilaterali tra la Svizzera e la Georgia

Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Georgia sono molto buone. Il 9 aprile 1991 la Georgia, che all'interno dell'Unione Sovietica aveva lo status di repubblica dell'Unione, ha dichiarato l'indipendenza. La Svizzera l'ha riconosciuta ufficialmente il 23 dicembre 1991 e da allora ha ampliato gradualmente le relazioni con questo Paese. A livello economico, negli anni successivi all'indipendenza si è sviluppata una solida rete di accordi bilaterali che comprende per esempio l'Accordo di commercio e di cooperazione economica dell'11 marzo 199914, l'Accordo del 15 giugno 201015 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nonché l'Accordo del 3 giugno 201416 concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Da novembre del 2010 è in vigore anche l'Accordo del 22 luglio 200817 concernente il traffico aereo di linea. Per quanto concerne la migrazione è stato firmato l'Accordo dell'8 aprile 200518 concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata e l'Accordo del 13 settembre 201319 di facilitazione del rilascio dei visti che, oltre al rilascio facilitato per determinate persone, prevede l'esenzione dal visto per i titolari di un passaporto diplomatico.

Ora si aggiunge l'ALS di ampia portata, che rafforza ulteriormente a livello bilaterale le condizioni quadro economiche e giuridiche. Nel 1996 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del DFAE ha aperto nella capitale Tbilisi un ufficio per le questioni umanitarie e, dal 1999 segue, come ufficio di cooperazione, anche i progetti di cooperazione tecnica e di aiuto finanziario. Dal 2001 la Svizzera ha un'ambasciata a Tbilisi. La Georgia, dal suo canto, è presente dal 1997 nelle organizzazioni internazionali a Ginevra con una missione permanente, accreditata anche a Berna.

2.3

Commercio e investimenti tra la Svizzera e la Georgia

Negli ultimi anni il volume degli scambi della Svizzera con la Georgia ha oscillato tra i 40 e i 50 milioni di franchi. Nel 2015 le esportazioni svizzere in Georgia sono ammontate a 36 milioni di franchi (2014: 45 mio.) e le merci importate da questo Paese hanno raggiunto i 3 milioni di franchi (2014: 2 mio.). I principali beni svizzeri esportati in Georgia sono i prodotti farmaceutici (52 %), i prodotti di orologeria (11 %) nonché la carta e gli articoli di carta (6 %). Dalla Georgia sono stati importati soprattutto prodotti tessili e di abbigliamento (38 %), prodotti agricoli (25 %) e di 14 15 16

17 18 19

RS 0.946.293.601 RS 0.672.936.01 RS 0.975.236.0. Una prima versione dell'accordo era già stata siglata il 22 agosto 1997, ma alcune resistenze interne della Georgia ne impedirono la firma, di conseguenza è stato necessario rinegoziare l'Accordo.

RS 0.748.127.193.60 RS 0.142.113.609 RS 0.142.113.602

1975

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orologeria20 (10 %). Gli investimenti diretti svizzeri in Georgia sono aumentati costantemente negli ultimi anni, come confermano i dati del Fondo monetario internazionale (FMI)21. Per la fine del 2014 il valore era di 175 milioni di dollari, mentre l'anno precedente era ancora di 167 milioni. La Banca nazionale svizzera non pubblica dati sulla Georgia. Con i loro investimenti le imprese svizzere contribuiscono a creare posti di lavoro in Georgia, il che determina in concomitanza anche un trasferimento di conoscenze.

2.4

Prestazioni di sostegno della Svizzera a favore della Georgia

Le prestazioni di sostegno della Svizzera a favore della Georgia costano ogni anno circa 10 milioni di franchi. Questi fondi vengono impiegati nell'ambito della strategia regionale del Caucaso meridionale 2013­2016, il cui credito quadro ammonta complessivamente a 111 milioni di franchi, ma vengono utilizzati anche per le attività negli Stati limitrofi dell'Armenia e dell'Azerbaigian. La quota che spetta alla Georgia è di circa 41 milioni di franchi. La Svizzera sostiene quest'ultima con vari programmi nel quadro della sua cooperazione con i Paesi dell'Est favorendo la transizione verso un'economia di mercato sociale e verso la democrazia. Al contempo presta anche aiuti umanitari nel Paese. Per coordinare, seguire e sorvegliare meglio il sostegno sul posto, dal 1999 la Svizzera finanzia a Tbilisi un ufficio di cooperazione che, in qualità di ufficio regionale, segue anche l'attuazione dei programmi in Armenia e in Azerbaigian. Le sue attività si concentrano su tre ambiti: lo sviluppo economico sostenibile e la creazione di posti di lavoro, la governance e i servizi pubblici, nonché la protezione e la sicurezza umana. La strategia regionale del Caucaso meridionale verrà proseguita nel periodo 2017­2020. La nuova strategia, concordata con i governi e basata sulle esperienze maturate nei diversi anni in questa regione, è in fase di elaborazione e sarà disponibile prossimamente.

L'impegno svizzero nel Caucaso assume varie forme. In seguito alla guerra tra la Georgia e la Russia dell'autunno 2008, i due governi hanno interrotto le relazioni diplomatiche. Essendo presente in entrambi i Paesi, la Svizzera ha offerto loro i suoi buoni uffici. La proposta è stata accolta da entrambe le parti e da allora la Confederazione svolge il mandato di potenza protettrice nelle rispettive capitali. Nel 2011 la Svizzera ha mediato tra i due Stati nell'ambito dell'OMC perché la Georgia, già membro, stava bloccando la procedura di adesione della Russia. Grazie all'intervento elvetico è stata trovata una soluzione condivisa. Il contributo del nostro Paese è stato prezioso: il 22 agosto 2012 la Russia è diventata il 156° membro dell'OMC.

20 21

Merci di ritorno (reimportazioni) di articoli di orologeria svizzeri.

Coordinated Direct Investment Survey (CDIS), estratto della banca dati del FMI il 19 apr. 2016.

1976

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3

Commento alle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia

3.1

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione delle Parti nel quadro dell'ALS. Le Parti riaffermano il loro impegno per i diritti dell'uomo, lo Stato di diritto, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale, i diritti dei lavoratori, i diritti fondamentali e i principi del diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ­ la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Il preambolo menziona inoltre la liberalizzazione del commercio di merci e servizi, la promozione degli investimenti e della concorrenza conformemente alle norme dell'OMC, la protezione della proprietà intellettuale e l'espansione del commercio mondiale. Le Parti ribadiscono inoltre il loro sostegno ai principi del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'OCSE o delle Nazioni Unite, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell'OCSE e il Patto mondiale dell'ONU22. Ribadiscono infine la loro intenzione di promuovere la trasparenza e di lottare contro la corruzione.

3.2

Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1.1­1.6)

L'articolo 1.1 definisce gli obiettivi dell'ALS. Quest'ultimo consiste nell'istituzione di una zona di libero scambio per liberalizzare gli scambi di merci e di servizi, per aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento, per prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici al commercio e inutili misure sanitarie e fitosanitarie, per promuovere la concorrenza, per garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, per liberalizzare ulteriormente i mercati degli appalti pubblici e per sviluppare il commercio internazionale tenendo conto dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 1.2 disciplina il campo d'applicazione geografico dell'ALS, ossia il territorio delle Parti conformemente al diritto internazionale.

L'articolo 1.3 prevede che l'Accordo non intacca i diritti e gli obblighi che regolano le relazioni commerciali tra gli Stati membri dell'AELS. Esse sono disciplinate dalla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Inoltre, in virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192323 tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera applica anche per il Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci.

22

23

Il Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact) è un'alleanza tra imprese e organizzazioni non governative che si impegnano a svolgere le loro attività in base a dieci principi universalmente accettati nell'ambito di diritti dell'uomo, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.

RS 0.631.112.514

1977

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L'articolo 1.4 disciplina il rapporto con altri accordi internazionali. In sostanza, assicura che siano rispettati anche gli obblighi e gli impegni delle Parti sul piano internazionale.

L'articolo 1.5 stabilisce che le Parti adempiono gli obblighi derivanti dall'Accordo e che esse devono garantire l'applicazione dell'ALS a tutti i livelli statali.

L'articolo 1.6 sulla trasparenza tratta il dovere d'informazione che compete alle Parti. Da un lato, esse devono pubblicare o rendere accessibili le loro leggi, le regolamentazioni e le sentenze giudiziarie e le decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i loro accordi internazionali che possono avere un impatto sull'attuazione dell'Accordo. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge il dovere di informare e di rispondere a qualsiasi domanda riguardante misure che possano influire sull'applicazione dell'Accordo. Le Parti non sono obbligate a fornire informazioni di carattere confidenziale secondo la legislazione nazionale o la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

3.3

Capitolo 2: Commercio di prodotti non agricoli (art. 2.1­2.19)

Art. 2.1: il campo d'applicazione del capitolo 2 dell'ALS include i prodotti industriali, vale a dire i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 198324 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), il pesce e gli altri prodotti del mare, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli, classificati secondo il capitolo 24 SA. Il campo d'applicazione relativo ai prodotti di origine non agricola è definito nell'allegato I dell'ALS.

Art. 2.2: affinché le merci beneficino dei dazi preferenziali del presente Accordo, esse devono soddisfare le regole d'origine (allegato II). Queste ultime stabiliscono in particolare quali merci possono essere considerate merci originarie, quali prove d'origine devono essere utilizzate per il trattamento doganale preferenziale e come avviene la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte.

Art. 2.3: i dazi all'importazione e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti originari di una Parte contemplati nell'articolo 2.1 vengono aboliti. È vietato introdurre nuovi dazi o imposizioni con effetto equivalente.

Art. 2.4­2.6 e art. 2.8: come gli altri accordi di libero scambio dell'AELS, anche il presente Accordo comprende disposizioni che vietano i dazi all'esportazione (art. 2.4). L'Accordo prevede inoltre il divieto di applicare restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione (art. 2.6) e l'applicazione del trattamento nazionale (art. 2.8).

Art. 2.9: oltre all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («Accordo TBT»), che viene ripreso nell'ALS (par. 1), le Parti prevedono organi di contatto per agevolare lo scambio di informazioni tra i 24

RS 0.632.11

1978

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responsabili delle autorità competenti (par. 2) e l'avvio di rapide consultazioni (par. 3). Pertanto, in caso di ostacoli tecnici al commercio o di problemi per le aziende legati all'attuazione di norme tecniche, è possibile contattare in maniera rapida e diretta gli specialisti dei rispettivi Paesi e cercare insieme delle soluzioni.

Nei capoversi 4 e 5 le Parti si impegnano a garantire ai loro prodotti un trattamento equivalente a quello previsto per i prodotti provenienti dall'UE. A tal fine, nell'ambito delle loro relazioni commerciali estendono reciprocamente le agevolazioni convenute con l'UE (par. 4). La Georgia sta equiparando le sue disposizioni legali per numerosi prodotti industriali a quelle dell'UE, cosa che gli Stati dell'AELS hanno già fatto (Spazio economico europeo, SEE, Accordi bilaterali Svizzera-UE). Se la Georgia firmasse un accordo con l'UE, all'occorrenza si potrebbe stipulare un accordo analogo tra questo Paese e l'AELS. Uno degli obiettivi dell'Accordo è anche il mantenimento dello status quo: numerosi prodotti dei Paesi dell'AELS o dell'UE possono attualmente essere esportati in Georgia senza ulteriori valutazioni della conformità. Se uno dei partner dovesse modificare il sistema, su richiesta dovrebbe accordare all'altro partner un trattamento analogo a quello dell'UE (par. 5). In questo modo si intende evitare che in alcune circostanze i prodotti provenienti dai Paesi dell'AELS vengano discriminati rispetto a quelli dell'UE.

Art. 2.7 e art. 2.12­2.19: per una serie di altre misure concernenti il commercio, l'ALS rinvia ai diritti e agli obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. È il caso delle spese e formalità (art. 2.7), delle imprese commerciali di Stato (art. 2.12), delle sovvenzioni e delle misure compensative (art. 2.13), dell'antidumping (art. 2.14), delle misure di salvaguardia globali (art. 2.15), delle eccezioni generali, in particolare per quanto riguarda la protezione dell'ordine pubblico, la salute e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.17 e 2.18) e delle misure in caso di difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti (art. 2.19). Negli articoli 2.13 e 2.14 l'ALS prevede procedure di consultazione tenendo conto delle relazioni commerciali preferenziali delle Parti che vanno oltre le norme dell'OMC. L'articolo 2.16 disciplina le misure di
salvaguardia transitorie, che valgono anche per il settore agricolo.

Art. 2.10: nell'allegato III dell'Accordo (cfr. n. 3.3.2) sono elencate le misure che agevolano le procedure commerciali; esse obbligano le Parti a pubblicare su Internet leggi, ordinanze e tasse rilevanti e a rispettare le norme internazionali nella definizione delle procedure doganali. Inoltre, gli esportatori potranno presentare le dichiarazioni alla dogana in via elettronica. Durante i negoziati la Georgia ha in pratica accettato la proposta dell'AELS senza modifiche.

Art. 2.11: l'ALS istituisce un Sottocomitato (cfr. cap. 11 relativo alle disposizioni istituzionali) per gli scambi di merci. I compiti del Sottocomitato, elencati nell'allegato IV, concernono le regole d'origine, le procedure doganali, l'agevolazione degli scambi e il controllo dell'attuazione degli impegni contratti dalle Parti in ambito non agricolo. È inoltre incaricato di regolare lo scambio di informazioni in materia doganale e di preparare gli emendamenti tecnici relativi allo scambio di merci.

Gli articoli 2.13­2.16 contengono norme commerciali. L'articolo 2.14 (antidumping) prevede requisiti più rigorosi delle norme OMC per l'applicazione delle misure antidumping dell'OMC tra le Parti, in particolare una precedente notifica, consultazioni e una durata massima di cinque anni. Nelle disposizioni riguardanti le 1979

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sovvenzioni e le misure compensative (art. 2.13) e le misure di salvaguardia globali (art. 2.15) sono previsti rinvii ai diritti e doveri nell'ambito dell'OMC. Spingendosi oltre le norme dell'OMC, l'Accordo obbliga le Parti a intavolare consultazioni bilaterali prima che una Parte avvii una procedura ai sensi dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, come pure la non applicazione di misure di salvaguardia globali secondo l'OMC alle importazioni delle altre Parti, se tali importazioni non causano o non minacciano di causare gravi danni. Il meccanismo di salvaguardia transitoria (art. 2.16) consentirà alle Parti di reintrodurre provvisoriamente dazi doganali ­ a determinate condizioni ­ in caso di perturbazioni serie dei mercati provocate dallo smantellamento tariffario nell'ambito dell'ALS.

3.3.1

Allegato II sulle regole d'origine

Gli Stati dell'AELS hanno convenuto con la Georgia di applicare in questo Accordo le regole d'origine della Convenzione PEM. La Georgia sta aderendo a questa convenzione, per cui le regole di quest'ultima sono già state inserite nell'ALS. Anziché elencare in dettaglio le regole d'origine, l'allegato II dell'Accordo rinvia dunque alle regole d'origine della Convenzione PEM.

Art. 1: questa disposizione rinvia alla Convenzione PEM, che si applica nell'ambito dell'Accordo. Nell'ALS con la Georgia si applicano in particolare le regole d'origine (allegato I della Convenzione PEM) e le regole specifiche per ciascun prodotto (allegato II della Convenzione PEM), incluse quelle contenute in questi allegati. Le regole specifiche per ciascun prodotto corrispondono a quelle dell'Accordo del 1972 tra la Svizzera e la CEE. Come prove dell'origine valgono il certificato d'origine modulo EUR.1 o la dichiarazione d'origine. Le disposizioni della Convenzione PEM sono applicabili anche ai prodotti agricoli (art. 3.3. dell'Accordo).

Art. 2: questa disposizione disciplina la procedura da seguire nel caso in cui una delle Parti si ritiri dalla Convenzione PEM. In questa circostanza si avviano senza indugio nuove trattative. Le regole d'origine della Convenzione PEM restano applicabili per un periodo transitorio.

Art. 3: ogni Parte è tenuta a informare senza indugio l'altra Parte sulla ratifica, sulla denuncia o su eventuali riserve riguardanti la Convenzione PEM.

Art. 4: le disposizioni del capitolo 12 dell'Accordo (Composizione delle controversie) si applicano alla composizione delle controversie in caso di divergenze sull'interpretazione dell'allegato I (Regole d'origine) della Convenzione PEM. Le controversie fra le Parti possono essere risolte in questo modo.

Art. 5 (Disposizioni transitorie concernenti il cumulo): Questo articolo definisce le prove dell'origine utilizzabili ai fini del cumulo (certificato d'origine modulo EUR.1 o dichiarazione d'origine) e l'utilizzo del cumulo (par. 1). Non appena la Georgia avrà aderito alla Convenzione PEM, ai prodotti di uno Stato terzo membro della Convenzione si potrà applicare il cumulo diagonale, purché l'AELS ovvero la Svizzera e la Georgia abbiano stipulato con esso un ALS (par. 2). Tuttavia, finché la Georgia non è membro della Convenzione PEM, il cumulo è possibile solo tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (par. 3).

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3.3.2

Allegato III sull'agevolazione degli scambi

Art. 1­3: le Parti eseguono controlli effettivi per agevolare il commercio e promuovere il suo sviluppo e semplificano le procedure per gli scambi di merci. Creano trasparenza pubblicando su Internet leggi, ordinanze e decisioni generali, se possibile in inglese. Su richiesta, forniscono informazioni vincolanti in relazione alla classificazione tariffale, alle aliquote di dazio applicabili, al valore in dogana e alle regole d'origine applicabili. L'impegno delle Parti a pubblicare su Internet le prescrizioni applicabili nel commercio transnazionale e la possibilità di fornire informazioni reciprocamente vincolanti aumentano la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori economici.

Art. 4: le Parti applicano procedure doganali, commerciali e di frontiera semplici, adeguate e oggettive. I controlli, le formalità e i documenti necessari devono limitarsi allo stretto necessario. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi nel commercio, occorre adottare procedure commerciali per quanto possibile basate su standard internazionali.

Art. 6­9: le Parti applicano un controllo dei rischi che semplifica lo sdoganamento delle merci a scarso rischio. In tal modo si mira a rendere più rapido il traffico di confine per una gran parte delle merci e a limitare i controlli al minimo indispensabile. I costi e gli emolumenti da prelevare devono corrispondere al valore della prestazione e non basarsi sul valore della merce; le aliquote devono essere pubblicate su Internet.

3.4

Capitolo 3: Commercio di prodotti agricoli (art. 3.1­3.5)

Art. 3.1: il campo d'applicazione del capitolo 3 include i prodotti agricoli trasformati e i prodotti agricoli di base, vale a dire i capitoli 1­24 SA, ad eccezione del pesce e degli altri prodotti del mare. Comprende anche alcuni prodotti agricoli classificati nel capitolo 24 SA.

Art. 3.2 (Concessioni tariffarie accordate dagli Stati dell'AELS): per i prodotti agricoli (prodotti agricoli trasformati e prodotti agricoli di base) indicati nominativamente gli Stati dell'AELS accordano alla Georgia un trattamento preferenziale dall'entrata in vigore dell'Accordo (art. 3.2 par. 2). Le concessioni tariffarie della Svizzera a favore della Georgia rientrano nel quadro di quanto già accordato finora ad altri partner di libero scambio (allegato VII sezione I).

Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati che beneficiano di una compensazione dei prezzi viene eliminato l'elemento di protezione industriale. La Svizzera si riserva il diritto di applicare prelievi all'importazione per compensare la differenza tra il prezzo delle materie prime sui mercati dell'AELS e quello sul mercato mondiale. Per altri prodotti agricoli trasformati che non contengono materie prime sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS (p. es. caffè, cacao, acqua minerale, birra, alcune bevande alcoliche, aceto), la Svizzera accorda alla Georgia l'accesso al mercato senza dazi.

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Nel settore dei prodotti agricoli di base la Svizzera accorda concessioni alla Georgia tramite riduzione o eliminazione dei dazi doganali per una serie di prodotti agricoli per i quali la Georgia ha manifestato un interesse particolare. Si tratta nello specifico di carne di pollame (nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC), miele, determinate piante utili viventi, vari tipi di frutta e verdura, alcune conserve di verdura e una selezione di diversi succhi di frutta. Le concessioni accordate dalla Svizzera (generalmente nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC o delle restrizioni stagionali, quando ciò è applicabile) non mettono in discussione la propria politica agricola.

Art. 3.2 (Concessioni tariffarie accordate dalla Georgia): dal canto suo la Georgia accorda concessioni agli Stati dell'AELS per le loro esportazioni principali (art. 3.2 par. 1). La Svizzera accorda alla Georgia la franchigia doganale per tutti i prodotti elencati nell'elenco delle concessioni (allegato VII sezione II).

Oltre all'accesso al mercato in franchigia doganale per i prodotti agricoli trasformati, la Svizzera ha tuttora la possibilità di applicare sovvenzioni all'esportazione per i prodotti esportati in Georgia.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli di base, la Svizzera beneficia di un accesso al mercato esente da dazi per tutti i principali prodotti con potenziale d'esportazione, in particolare per gli animali da reddito vivi, per la carne di bovino, suino e pollame nonché per i sottoprodotti della macellazione, la carne secca, il latte e la panna (fresca o in polvere), il formaggio, lo sperma di bovini, la frutta e la verdura, i grassi e gli oli, le preparazioni a base di carne, le preparazioni a base di frutta e verdura, i succhi di frutta e di verdura, l'acqua minerale e le bibite dolcificate, il vino, le preparazioni per l'alimentazione animale, le sigarette e una serie di prodotti di interesse minore per gli esportatori svizzeri.

Art. 3.3­3.5: Riguardo al disciplinamento del commercio, il capitolo sui prodotti agricoli rinvia alle disposizioni pertinenti del capitolo 2 (art. 3.3). Ciò vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati. In caso di controversie si può applicare in linea di massima la procedura di composizione delle controversie dell'OMC o avviare la procedura
di composizione delle controversie prevista nell'ALS nell'ambito delle misure di salvaguardia bilaterali (cfr. cap. 12). Le Parti si adoperano inoltre, in caso di difficoltà, a trovare soluzioni adeguate attraverso il dialogo e le consultazioni (art. 3.4). Un miglioramento del reciproco accesso al mercato sarà esaminato periodicamente nel quadro di una specifica clausola di revisione (art. 3.5).

3.5

Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie (art. 4.1­4.11)

Il capitolo 4 copre le misure sanitarie e fitosanitarie, vale a dire le misure necessarie per tutelare la salute e la vita umana, animale e vegetale. Gli obiettivi del capitolo 4 sono illustrati nell'articolo 4.1. L'ALS mira soprattutto a una maggiore collaborazione e allo scambio di informazioni tra le Parti al fine di facilitare la ricerca di soluzioni in caso di eventuali ostacoli al commercio.

1982

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Nell'articolo 4.2 si definisce il campo d'applicazione, mentre l'articolo 4.3 riprende l'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS)25. L'articolo 4.4 precisa, sulla base dell'Accordo SPS, le norme internazionali alle quali si rinvia ai fini di questo capitolo.

Nell'articolo 4.5 le Parti confermano che per autorizzare le importazioni dei prodotti in questione si valuta in prima linea il sistema SPS dell'altra Parte. La valutazione si basa sulle norme internazionali. In questo modo si mira a evitare il più possibile le ispezioni aziendali, che causano elevati costi agli esportatori e alle autorità svizzere.

I capoversi 3­5 disciplinano la procedura per lo svolgimento delle valutazioni e delle ispezioni.

L'articolo 4.6 prevede la cooperazione delle autorità competenti per ridurre al minimo il numero di modelli di certificati che la Parte importatrice può chiedere all'altra Parte. Eventuali modifiche dei certificati devono essere notificate reciprocamente.

Ciò completa la notifica prevista nel quadro dell'OMC in caso di incertezze e contribuisce a evitare le difficoltà legate ai certificati modificati.

Secondo l'articolo 4.7, per agevolare gli scambi deve essere rafforzata la cooperazione nel settore delle norme SPS. La collaborazione tra le autorità è un fattore chiave per risolvere in modo pragmatico i problemi specifici delle aziende esportatrici. Le Parti si impegnano per la trasparenza riguardo alle norme SPS mettendole a disposizione su Internet, fornendo motivazioni e informando l'altra Parte su riorganizzazioni delle autorità. Su richiesta forniscono informazioni supplementari sulle condizioni d'importazione.

L'articolo 4.8 precisa l'Accordo SPS in merito ai controlli delle merci al confine. Le Parti si impegnano a svolgere rapidi controlli basandosi sulle norme internazionali (par. 1-4). In particolare, per evitare che le merci deperibili debbano aspettare al confine, i controlli di routine non dovrebbero trattenere la merce (par. 5). Se merci deperibili devono essere trattenute alla frontiera per un presunto rischio, la decisione deve essere presa il più presto possibile (par. 6) e l'importatore deve esserne informato (par. 9). Nel caso in cui le merci vengano respinte, le autorità dell'altra Parte sono informate e, su richiesta, viene presentato
un rapporto (par. 7-8). Questo articolo intende garantire la prevedibilità dei controlli e il rispetto dei diritti dell'importatore (diritto di chiedere l'opinione di un secondo esperto, par. 3; rimedi giuridici, par. 10).

L'articolo 4.9 disciplina le consultazioni affinché ogni misura che crea un ostacolo al commercio possa essere trattata rapidamente e in maniera ufficiale.

L'articolo 4.10 consente a tutte le Parti di chiedere un trattamento equivalente a quello accordato all'UE nel caso in cui i prodotti dell'UE beneficino di un trattamento più favorevole riguardo alle norme SPS. Dato che la Georgia sta adeguando le sue disposizioni legali a quelle dell'UE, in questo modo si possono evitare eventuali discriminazioni dei prodotti dell'AELS rispetto a quelli dell'UE.

25

RS 0.632.20, allegato 1A.4

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3.6

Capitolo 5: Scambi di servizi (art. 5.1­5.21)

Le definizioni e le norme che disciplinano gli scambi di servizi (in particolare le quattro modalità di fornitura, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni) rinviano all'Accordo generale sul commercio dei servizi26 (GATS), benché alcune disposizioni siano state precisate e adattate al contesto bilaterale.

La regolamentazione del capitolo 5 viene integrata negli allegati X­XII (cfr.

n. 3.6.1­3.6.3) da disposizioni settoriali per i servizi finanziari, i servizi di telecomunicazione e i servizi del trasporto marittimo. Gli elenchi nazionali degli impegni specifici in materia di accesso ai mercati e trattamento nazionale sono contenuti nell'allegato VIII (cfr. n. 3.6.4), mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono rette dall'allegato IX. L'ALS contiene inoltre un allegato sui servizi nel settore dell'energia (allegato XIII). La Svizzera ha deciso che non desidera essere vincolata da questo allegato, per cui ha apportato un'apposita riserva nel testo dell'allegato27. Ciò è dovuto al fatto che la regolamentazione svizzera di questo settore è complessa e in gran parte di competenza cantonale.

Art. 5.1­5.3: il capitolo 5 rinvia direttamente al GATS, le cui disposizioni sono applicabili e dichiarate parte integrante del capitolo 528, salvo che le Parti abbiano precisato, semplificato o rafforzato una determinata disposizione. Il capitolo 5 riprende quasi tutte le definizioni contenute nel GATS, per lo più mediante rinvio.

Sono state adeguate solo le definizioni «persona fisica di un'altra Parte» (art. 5.3 lett. c) e «persona giuridica di un'altra Parte» (art. 5.3 lett. d). Oltre alle persone giuridiche residenti e attive sul territorio di una Parte, sono ugualmente incluse le persone giuridiche domiciliate e professionalmente attive in qualsiasi Paese membro dell'OMC. A tale riguardo viene tuttavia premesso che la persona giuridica deve essere posseduta o controllata da una persona fisica o giuridica di una Parte. Questa clausola consente di evitare che entità di Paesi terzi beneficino dell'Accordo.

Art. 5.4: per quanto riguarda la clausola della nazione più favorita, l'articolo si allinea in larga misura alla disposizione corrispondente del GATS. Viene inoltre precisato che gli ALS con Paesi terzi notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V
del GATS sono esclusi dall'obbligo derivante dalla suddetta clausola.

Ciò nonostante, le Parti si impegnano, su domanda di una Parte, a negoziare i vantaggi accordati da una Parte nel quadro di tali accordi.

Art. 5.8: le disposizioni riguardanti la regolamentazione nazionale (Domestic Regulation) si basano su quelle del GATS. Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, la loro portata è stata estesa. La maggior parte di esse non si applica unicamente ai settori in cui sono stati assunti impegni specifici, bensì a tutti i servizi contemplati dal capitolo 5.

Art. 5.9, 5.10, 5.12, 5.13 e 5.18: le disposizioni relative al riconoscimento (art. 5.9), alla circolazione di persone fisiche (art. 5.10), ai monopoli e prestatori esclusivi di servizi (art. 5.12), alle pratiche commerciali (art. 5.13) e agli elenchi degli impegni 26 27 28

RS 0.632.20, allegato 1B «This Annex does not apply to Switzerland».

Gli articoli riguardanti l'accesso al mercato (art. 5.5), il trattamento nazionale (art. 5.6), gli impegni supplementari (art. 5.7), la trasparenza (art. 5.11), le eccezioni generali (art. 5.17) sono ripresi con rinvio diretto al GATS.

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specifici (art. 5.18) sono identiche nella sostanza a quelle del GATS, ma sono state adattate al contesto bilaterale.

Art. 5.14 e 5.15: l'articolo sui pagamenti e trasferimenti (art. 5.14) riprende in larga misura le disposizioni del GATS. Tuttavia, le Parti rinunciano a limitare i pagamenti e i trasferimenti non solo per le transazioni correnti connesse ai loro impegni specifici, ma per tutte le transazioni correnti con un'altra Parte, purché non compromettano la bilancia dei pagamenti. L'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 5.15) prevede che tali restrizioni siano adottate o mantenute conformemente all'articolo corrispondente del GATS.

3.6.1

Allegato X sui servizi finanziari

Art. 1: per tenere debitamente conto delle specificità del settore finanziario, le disposizioni generali del capitolo 5 sono integrate da disposizioni specifiche che figurano nell'allegato X. Le definizioni delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi, di commercio di valori mobiliari) e le eccezioni relative alla politica monetaria e ai sistemi di sicurezza sociale sono riprese dal corrispondente allegato del GATS.

Art. 2: le disposizioni riguardanti il trattamento nazionale si basano sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, al quale tuttavia i membri dell'OMC aderiscono a titolo esclusivamente facoltativo. Le Parti del presente Accordo si impegnano dunque ad accettare in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti aventi una presenza commerciale ai sistemi pubblici di pagamento e di compensazione, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi regolamentari autonomi, alle borse o ad altre organizzazioni o associazioni necessarie per la fornitura di servizi finanziari..

Art. 3 e 4: le Parti si impegnano inoltre a rispettare norme supplementari in materia di trasparenza (art. 3) e di esecuzione delle procedure di approvazione (art. 4). In tema di trasparenza, ad esempio, le autorità competenti delle Parti sono tenute a fornire, su richiesta degli interessati, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e le procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. Nell'articolo 4 le Parti si impegnano a trattare rapidamente le domande di approvazione. Esse sono anche tenute a rilasciare l'autorizzazione o la licenza una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di inoltro della richiesta.

Art. 5 e 6: l'ampia eccezione contenuta nel GATS per le misure prudenziali ha potuto essere controbilanciata nell'ambito del presente Accordo, che prevede di sottomettere queste ultime a un esame di proporzionalità. Le autorità di sorveglianza finanziarie non possono quindi adottare misure che, in termini di impatto sul commercio dei servizi, siano più restrittive di quanto strettamente necessario a scopi di vigilanza. Inoltre, queste misure non devono essere adottate a fini di restrizione commerciale né devono applicarsi in maniera
discriminatoria. Allo stesso tempo, le Parti applicano, nella misura del possibile, i principi e gli standard emanati dai principali organi internazionali pertinenti (Comitato di Basilea per la vigilanza

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bancaria, Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari).

Art. 7: in linea con quanto previsto dal Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, ai prestatori di servizi finanziari devono essere consentiti il trattamento e il trasferimento delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali.

3.6.2

Allegato XI sui servizi di telecomunicazione

Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, le norme specifiche, che completano le disposizioni generali del capitolo 5, sono contenute nell'allegato XI dell'Accordo. Esse si basano principalmente sul corrispondente documento di riferimento del GATS. Un allegato sui servizi di telecomunicazione è già parte integrante di ALS precedenti.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione e definizioni) riprende le definizioni essenziali del documento di riferimento del GATS.

L'articolo 2 (Clausole di salvaguardia volte a garantire la competitività) contiene disposizioni volte a evitare pratiche che limitano la concorrenza (p. es. sovvenzioni trasversali illecite).

L'articolo 3 (Interconnessione) comprende anche, per analogia con il documento di riferimento del GATS, norme minime per disciplinare l'interconnessione con i prestatori di servizi che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Se gli operatori interessati non giungono a un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione sono tenute a provvedere alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi di interconnessione appropriati.

L'articolo 4 (Servizio universale) contiene, analogamente al documento di riferimento del GATS, delle disposizioni sul servizio universale in base alle quali ogni Parte contrattuale definisce il tipo di servizio universale che intende mantenere. Questo articolo stabilisce inoltre che le misure connesse al servizio universale non possono avere effetti sulla concorrenza.

Gli articoli 5 (Procedura di approvazione) e 6 (Autorità di regolamentazione) obbligano le Parti ad accordare procedure trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle autorizzazioni e garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione.

L'articolo 7 (Risorse limitate) prevede che l'assegnazione delle risorse limitate avvenga in modo non discriminatorio.

1986

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3.6.3

Allegato XII sui servizi di trasporto marittimo

L'Accordo stabilisce norme specifiche per i servizi del trasporto marittimo e i servizi ivi connessi che vanno oltre le norme vigenti dell'OMC. In questo allegato XII la Svizzera non assume tuttavia alcun impegno in relazione all'articolo 3 (Accesso non discriminatorio al mercato) e all'articolo 7 (Reclutamento e formazione).

L'articolo 2 (Definizioni) e la nota nell'elenco di impegni della Svizzera contengono le definizioni fondamentali per l'allegato. Per quanto riguarda l'accesso al mercato sono determinati le definizioni contenute nella nota.

L'articolo 3 (Accesso non discriminatorio al mercato) prevede che le Parti si accordino un accesso reciproco illimitato al mercato per tutte e quattro le modalità di fornitura dei servizi di trasporto marittimo (ai sensi dell'Accordo). Nel suo elenco di impegni la Svizzera ha inserito alcune riserve che tengono conto delle limitazioni all'accesso al mercato previste dalla sua legislazione (p. es. riguardo al diritto di bandiera). Con la sua riserva riguardante l'articolo 3 nell'allegato intende evitare la compromissione delle riserve riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale, in particolare nelle modalità di fornitura 3 e 4.

Articolo 4 (Applicabilità di leggi nazionali): precisa che le navi e i membri dell'equipaggio devono rispettare le leggi vigenti delle altre Parti.

Articolo 5 (Riconoscimento di documenti di bordo): stabilisce che le Parti sono tenute a riconoscere i documenti di bordo delle navi delle altre Parti.

Articolo 6 (Documenti d'identità, ingresso e transito di membri dell'equipaggio): prevede che le Parti riconoscano i documenti validi del personale marittimo al fine di agevolare la fornitura di servizi internazionali di trasporto marittimo. Se sulle navi lavorano cittadini di una Parte terza, i documenti d'identità sono quelli rilasciati dall'autorità competente di tale Parte. Questo articolo stabilisce inoltre che, conformemente alle rispettive leggi sull'immigrazione, ai membri dell'equipaggio della nave di un'altra Parte deve essere accordato il permesso d'ingresso temporaneo, ad esempio per scendere a terra, o d'ingresso a scopo d'imbarco. Le Parti possono comunque ancora riservarsi il diritto di rifiutare il permesso d'ingresso o di soggiorno alle persone indesiderate.

Articolo 7 (Reclutamento e formazione):
disciplina la possibilità di costituire agenzie per il collocamento di personale nel territorio delle altre Parti nonché aspetti relativi al sostegno finanziario del personale marittimo a scopo di formazione. La Svizzera ha pattuito un'eccezione riguardo all'articolo 7, perché da esso derivano concessioni che non sarebbero conciliabili con la legislazione nazionale sul collocamento di personale. Di conseguenza la Svizzera non assume impegni riguardanti l'accesso al mercato in questo settore.

Articolo 8 (Condizioni di lavoro e di assunzione): prevede l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali, di fissare in corrispondenti contratti di lavoro le condizioni di lavoro del personale marittimo sulle navi di altre Parti. Le Parti sono inoltre tenute a riconoscere le condizioni di lavoro del personale marittimo delle altre Parti.

1987

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Articoli 9 e 10 (Norme su conflitti del lavoro, assistenza giudiziaria in caso di reati commessi a bordo da membri dell'equipaggio): stabiliscono le procedure in caso di reati comprovati o presunti sulle navi. Le Parti sono inoltre tenute a eseguire in modo rapido e adeguato eventuali indagini connesse con simili avvenimenti.

3.6.4

Articolo 5.18 e allegato VIII: impegni specifici

Gli impegni specifici riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale nel settore del commercio dei servizi figurano in elenchi stilati dalle singole Parti. In maniera analoga al GATS, gli impegni specifici assunti dalle Parti si basano su elenchi positivi; non sono state concordate clausole di non arretramento (ratchet) o di sospensione (stand still). Secondo il metodo di questi elenchi, una Parte si impegna a non applicare restrizioni riguardanti l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, sottosettori o attività iscritti nell'elenco e per le modalità di fornitura dei servizi previste, tenendo conto delle condizioni e limitazioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente.

La non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore alcun impegno in termini di accesso al mercato e di trattamento nazionale.

Nel presente Accordo la Georgia ha esteso il suo livello di impegni rispetto a quelli esistenti nell'ambito del GATS. Gli impegni specifici superano le offerte depositate presso l'OMC nell'ambito dei negoziati di Doha. La Georgia si impegna inoltre a concedere un livello di accesso al mercato che determini sostanzialmente per gli esportatori svizzeri condizioni migliori rispetto a quelle previste dall'Accordo di libero scambio tra la Georgia e l'UE. Nell'ambito del GATS la Georgia ha già assunto impegni di tutto rilievo in una serie di settori importanti per l'industria d'esportazione elvetica, in particolare nei settori dei servizi finanziari (p. es. servizi di riassicurazione e valori mobiliari), dei servizi alle imprese (p. es. servizi d'architettura e di ingegneria) e dei servizi di distribuzione e di trasporto. Inoltre si è impegnata ad accordare l'ingresso sul proprio territorio a persone fisiche di cittadinanza svizzera per fornire servizi di installazione e manutenzione di macchine ed equipaggiamenti. Ha inoltre contratto nuovi impegni nel settore dei servizi di catering e di formazione. La Svizzera è riuscita anche a concordare una durata di soggiorno di cinque anni per i trasferimenti di personale (intra-corporate transfers, ICT). Nel settore finanziario si tratta soprattutto di controbilanciare l'ampia eccezione contenuta nel GATS per le
misure prudenziali, di definire i termini per l'autorizzazione delle licenze e di migliorare la trasparenza riguardo ai criteri e alla procedura per le domande di autorizzazione. Nel complesso la Georgia ha accolto pienamente le richieste della Svizzera.

Gli impegni di accesso al mercato che la Svizzera ha assunto corrispondono ampiamente ai livelli concessi nell'ambito dei precedenti ALS, in particolare dell'Accordo concluso tra l'AELS e la Corea del Sud e tra l'AELS e Singapore. Anche la Svizzera ha esteso i suoi impegni rispetto all'elenco in vigore nell'ambito del GATS. In particolare, ha assunto impegni supplementari riguardanti gli installatori e il personale addetto alla manutenzione di macchine ed equipaggiamenti, i servizi di deposito 1988

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bagagli presso porti e aeroporti nonché, tra l'altro, nel settore dei servizi di trasporto aereo e marittimo.

Il presente Accordo contiene altresì una clausola di riesame (art. 5.20), secondo cui le Parti devono riesaminare periodicamente gli elenchi degli impegni specifici concernenti l'accesso al mercato al fine di ottimizzare la liberalizzazione degli scambi.

3.7

Capitolo 6: Investimenti (stabilimento di presenze commerciali) (art. 6.1­6.12)

Le disposizioni contenute nei capitoli 5 e 6 dell'ALS completano l'Accordo del 3 giugno 201429 tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, in vigore dal 17 aprile 2015.

Questo Accordo disciplina la fase successiva allo stabilimento (il cosiddetto postestablishment). L'ALS e l'Accordo bilaterale di protezione degli investimenti coprono l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso al mercato allo sfruttamento dell'investimento fino alla sua liquidazione.

Art. 6.1: le disposizioni di questo capitolo dell'ALS si applicano alle presenze commerciali (vale a dire all'accesso al mercato per gli investimenti diretti, la fase del cosiddetto pre-establishment) in tutti i settori, fatto salvo quello dei servizi (art. 6.1). Gli investimenti nel settore dei servizi rientrano nella tipologia «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (cfr. n. 3.6).

Art. 6.2­6.4, 6.12: il capitolo sullo stabilimento di presenze commerciali conferisce agli investitori delle Parti il diritto di costituire o di rilevare un'impresa in un'altra Parte alle medesime condizioni vigenti per gli investitori nazionali (art. 6.3). Il principio del trattamento nazionale copre la costituzione, l'acquisizione e il mantenimento non soltanto di imprese con personalità giuridica (persone giuridiche), bensì anche di succursali o di rappresentanze (art. 6.2). Deroghe al principio del trattamento nazionale (disparità di trattamento tra gli investitori nazionali e stranieri) sono permesse soltanto per le misure e i settori economici riportati negli elenchi delle esenzioni delle Parti (elenchi negativi), allegati all'ALS (art. 6.4). Le riserve della Svizzera riguardano, come di consueto, l'acquisto di fondi, le condizioni in materia di domiciliazione conformemente al diritto societario e alcune misure nel settore energetico. La Georgia ha avanzato riserve relative al trattamento nazionale nei seguenti ambiti: pesca, investimenti in cooperative agricole, acquisto di terreni agricoli e settore energetico.

L'iscrizione di ulteriori riserve nell'elenco negativo rimane possibile, a condizione tuttavia che il livello generale degli impegni assunti dalla Parte in questione non si riduca e che le altre Parti siano informate nonché, su loro richiesta, consultate
(art. 6.4 par. 1 lett. c e 4). In seno al Comitato misto le Parti esaminano almeno ogni tre anni le riserve al fine di ridurle o di eliminarle (art. 6.4 par. 2 e 6.12).

29

RS 0.975.236.0

1989

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Art. 6.5­6.11: il capitolo contiene inoltre una disposizione sul personale in posizioni chiave, la quale conferisce all'investitore e ai suoi dirigenti, consulenti, esperti, ecc.

il diritto di recarsi nello Stato ospitante e di soggiornarvi temporaneamente (art. 6.5).

Tuttavia, è fatta espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti, per cui la Svizzera non assume alcun obbligo che trascenda quanto stabilito nella legislazione interna. Secondo la disposizione sulla trasparenza, le Parti devono rendere accessibili agli investitori le informazioni non confidenziali (art. 6.7). Un'altra disposizione prevede la libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti (art. 6.8); a determinate condizioni, tuttavia, questi trasferimenti possono subire restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 6.9). Lo Stato che ospita un investimento mantiene inoltre il diritto di adottare misure nell'interesse pubblico (in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente) o a scopi prudenziali, senza poterle tuttavia utilizzare appositamente per attirare un investimento estero (art. 6.6). Per quanto concerne le consuete eccezioni relative alla protezione dell'ordine pubblico (art. 6.10) e della sicurezza nazionale (art. 6.11), si applicano le regole sancite negli articoli XIV e XIVbis del GATS.

3.8

Protezione della proprietà intellettuale (art. 7)

3.8.1

Disposizioni nel capitolo 7

Le disposizioni dell'Accordo concernenti la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 7) obbligano le Parti a garantire una protezione effettiva e prevedibile dei beni immateriali nonché l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto alle norme minime multilaterali previste dall'Accordo del 15 aprile 199430 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), l'Accordo accresce determinati standard di protezione nonché la certezza del diritto, la visibilità delle clausole di protezione e la prevedibilità delle condizioni quadro per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale o per il commercio di prodotti e servizi innovativi.

L'articolo 7 conferma che i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo TRIPS anche nel quadro delle relazioni di libero scambio. Ciò è rilevante soprattutto in vista dell'eventuale estensione dell'Accordo d'associazione dell'UE con la Georgia o di un futuro accordo di libero scambio della Georgia con gli Stati Uniti.

L'articolo 7 prevede inoltre che le disposizioni dell'ALS sulla proprietà intellettuale possano essere esaminate e sviluppate in un secondo momento.

30

RS 0.632.20, allegato 1C

1990

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3.8.2

Allegato XV sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Le disposizioni dell'allegato XV fissano tutte le norme di protezione materiali concernenti i diritti immateriali. Il livello di protezione corrisponde sostanzialmente alle norme europee. Viene disciplinata in dettaglio anche l'applicazione del diritto a livello di diritto amministrativo, civile e penale. Infine viene concordata la cooperazione bilaterale nel settore della proprietà intellettuale.

Secondo l'articolo 1 (Definizione della proprietà intellettuale) rientrano nel concetto di «proprietà intellettuale» i diritti immateriali seguenti: diritto d'autore (inclusa la protezione dei programmi per computer e delle collezioni di dati), diritti di protezione affini (i diritti di artisti interpreti o esecutori, dei produttori di supporti audio e audiovisivi e degli organismi di radiodiffusione), marchi commerciali di merci e servizi, indicazioni geografiche (incluse le denominazioni di origine) di merci e indicazioni di provenienza per i prodotti e i servizi, disegni industriali, brevetti, varietà vegetali, topografia dei circuiti integrati e informazioni confidenziali.

Le Parti confermano nell'articolo 2 (Accordi internazionali) gli impegni assunti in base a diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale già sottoscritti (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale31, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche 32, Trattato di cooperazione in materia di brevetti33, Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi34, Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione35 [Convenzione di Roma], Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi36, Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali37 e Trattato di Budapest del 28 aprile 197738 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti). Le Parti si impegnano altresì a osservare le disposizioni materiali di una serie di altri Accordi o di aderivi entro il 2019 (Trattato OMPI sul diritto d'autore39, Trattato OMPI sulle
interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi40 e Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali41). Le Parti confermano inoltre la loro intenzione di aderire al Trattato OMPI del 24 giugno 2012 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (Trattato di Pechino).

Su richiesta le Parti intendono consultarsi per quanto riguarda i futuri sviluppi nel settore degli accordi internazionali o le rispettive relazioni bilaterali con Stati terzi.

Sono fatte salve la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.8 RS 0.231.171 RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4 RS 0.232.145.1 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 Versione UPOV del 1991, salvo se una Parte ha già aderito all'UPOV del 1978.

1991

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TRIPS e sulla salute pubblica e la modifica dell'Accordo TRIPS approvata il 6 dicembre 2005 dal Consiglio generale dell'OMC.

L'articolo 3 (Diritti d'autore e diritti affini) prevede che le Parti applichino per analogia determinate disposizioni del Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi agli artisti del settore audiovisivo e ai produttori di fonogrammi. Regolamenta inoltre i diritti degli organismi di diffusione, i termini minimi di protezione per i diritti d'autore e i diritti di protezione affini.

Nell'articolo 4 (Marchi) le Parti estendono la portata della protezione dei marchi dell'Accordo TRIPS ai marchi di forma. Per la protezione di marchi famosi definiscono criteri qualitativi analogamente alle corrispondenti disposizioni della legge federale del 28 agosto 199242 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e rinviano alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione estesa di marchi notori.

Lo standard di protezione materiale si fonda, secondo l'articolo 5 (Brevetti), sulle disposizioni della Convenzione del 5 ottobre 197343 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000. Le Parti riconoscono tra l'altro che l'importazione di beni brevettati equivale all'attivazione dei diritti conferiti dal brevetto. Esse prevedono inoltre un certificato protettivo complementare per i prodotti farmaceutici e per la protezione delle piante come quello già esistente nel diritto svizzero.

Le autorità che esaminano i risultati dei test nella procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio per i prodotti farmaceutici e agrochimici sono tenute a trattarli in modo confidenziale conformemente al testo dell'articolo 6 (Informazioni confidenziali). I risultati dei test sui prodotti farmaceutici devono essere protetti dalla possibilità di essere utilizzati come riferimento per almeno sei anni, quelli dei prodotti fitosanitari per almeno dieci anni. Il termine di protezione per i prodotti farmaceutici viene prorogato di un anno se durante i sei anni viene autorizzata una nuova applicazione terapeutica che presenta un vantaggio clinico rilevante.

Secondo l'articolo 7 (Disegni industriali) i disegni possono essere protetti fino a 25 anni. L'Accordo TRIPS prevede invece solo una protezione di dieci anni.

In base all'articolo 8 dell'ALS (Indicazioni
geografiche incluse le denominazioni di origine) le Parti applicano a tutti i prodotti il livello di protezione più elevato che l'Accordo TRIPS prevede solo per le indicazioni geografiche di vini e bevande alcoliche.

La disposizione dell'articolo 9 (Indicazioni di provenienza e nomi dei Paesi) disciplina la protezione delle indicazioni geografiche semplici sia per i prodotti che per i servizi, la protezione di nomi di Paesi (p. es.: «Switzerland», «Svizzera», «Swiss») e di regioni (p. es. nomi di Cantoni come «Lucerna») e la protezione di stemmi, bandiere ed emblemi. Fra le altre cose è prevista anche la protezione contro l'utilizzo abusivo, fuorviante o sleale di indicazioni di provenienza nei marchi e nei nomi di società.

42 43

RS 232.11 RS 0.232.142.2

1992

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Conformemente all'articolo 10 (Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale), le Parti si impegnano a prevedere apposite procedure affinché i diritti di proprietà intellettuale possano essere acquisiti, iscritti in un registro e mantenuti.

Queste procedure devono soddisfare almeno i requisiti dell'Accordo TRIPS.

Gli articoli 11­18 (Applicazione del diritto in campo amministrativo ­ misure applicate alla frontiera, procedimenti civili e penali) stabiliscono misure d'intervento doganali non solo per l'importazione di merci, ma anche per l'esportazione. Dal 2018 anche le autorità doganali della Georgia dovranno prevedere tali misure non soltanto su richiesta del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, ma in caso di sospetta contraffazione o pirateria dovranno anche trattenere d'ufficio tali merci. Le misure d'intervento doganali sono previste inoltre non solo per i diritti di marchio e d'autore, ma per tutti i diritti immateriali. Il richiedente ha il diritto di ispezionare e di esaminare le merci trattenute provvisoriamente.

Per quanto riguarda la procedura civile ordinaria, sono fissati i criteri in base ai quali viene determinato il risarcimento dei danni a favore del titolare dei diritti. Con le decisioni provvisionali e superprovvisionali si intende prevenire l'insorgere di danni imminenti. Su richiesta del titolare dei diritti il giudice può disporre che i prodotti che violano i diritti della proprietà intellettuale e gli apparecchi usati per la loro produzione vengano ritirati dal commercio o distrutti. È necessario prevedere misure penali e sanzioni perlomeno in caso di contraffazione commerciale intenzionale di prodotti di marca o di pirateria e di violazione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini.

Conformemente all'articolo 19 (Cooperazione tecnica), le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione in materia di proprietà intellettuale.

3.9

Capitolo 8: Appalti pubblici (art. 8.1­8.28)

Il capitolo 8 disciplina le condizioni e le procedure d'accesso agli appalti pubblici tra le Parti. Riprende le disposizioni principali del pertinente Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP) nella versione riveduta del 30 marzo 2012, sebbene la Georgia non vi abbia ancora aderito. La Svizzera è membro dell'AAP dal 1994 e la ratifica dell'AAP riveduto è prevista nel corso del 2017. Per ora la Georgia non è ancora membro dell'AAP.

Art. 8.1­8.5: Questi articoli descrivono i settori coperti dall'ALS e quelli esclusi in cui si applicano le disposizioni sugli appalti pubblici. I termini e le definizioni utilizzati sono definiti nell'articolo 8.2, mentre l'articolo 8.3 è dedicato alle misure di sicurezza e alle eccezioni generali. L'articolo 8.4 stabilisce i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione. L'articolo 8.5 prevede che le Parti si impegnino, nei limiti del possibile, a utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per diffondere le informazioni sugli appalti (art. 8.5).

Nell'articolo 8.6 le Parti si impegnano a gestire gli appalti con trasparenza e imparzialità, a evitare conflitti d'interesse e a prevenire la corruzione.

Secondo l'articolo 8.7 agli appalti pubblici si applicano le stesse regole d'origine previste per i normali scambi commerciali. L'articolo 8.8 vieta le compensazioni, i 1993

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cosiddetti «offset». L'articolo 8.9 disciplina lo scambio di informazioni sul rispettivo sistema degli appalti al fine di promuovere la trasparenza. L'articolo 8.10 concerne gli avvisi riguardanti la pubblicazione dei bandi, mentre l'articolo 8.11 descrive le condizioni di partecipazione dei prestatori di servizi e l'articolo 8.12 la procedura di qualificazione. L'articolo 8.13 descrive le condizioni per l'utilizzo di elenchi multiuso, mentre l'articolo 8.14 la documentazione di gara. L'articolo 8.15 riporta le specifiche tecniche, mentre l'articolo 8.16 illustra le condizioni per modificare la documentazione di gara e le specifiche tecniche. L'articolo 8.18 disciplina la procedura di gara a trattativa privata, l'articolo 8.19 le aste elettroniche e l'articolo 8.20 le trattative. L'articolo 8.21 definisce il trattamento delle offerte, l'articolo 8.22 l'aggiudicazione e l'articolo 8.23 la trasparenza delle informazioni sugli appalti. L'articolo 8.24 concerne lo scambio di informazioni su determinati appalti, mentre l'articolo 8.25 la protezione giuridica dei prestatori di servizi.

L'articolo 8.26 disciplina la procedura da seguire in caso di modifiche e rettifiche.

Altre disposizioni del capitolo 8 non previste nell'AAP riguardano la cooperazione tecnica (art. 8.27) e la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione delle concessioni che una Parte deciderà di accordare a un Paese terzo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 8.28). Per quanto concerne i termini minimi generali (art. 8.17), la Georgia adempirà le norme dell'AAP a partire dal 2022.

La garanzia di accesso ai mercati riguarda in sostanza gli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione oggetto degli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell'AAP del 199444. Attualmente la Svizzera non può offrire il campo d'applicazione dell'AAP riveduto, dato che quest'ultimo non è ancora stato sottoposto alle vostre Camere per approvazione. Dopo l'adozione da parte del nostro Consiglio nel primo trimestre del 2017, l'oggetto sarà presentato alle vostre Camere nel primo semestre del 2017. Conformemente agli impegni bilaterali nei confronti dei partner dell'AELS e dell'UE e agli impegni assunti negli ALS dell'AELS con il Cile, la Colombia, il Perù, i Paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo,
l'Ucraina e gli Stati dell'America centrale, in base al principio della reciprocità con la Georgia, la Svizzera ha imposto ai Comuni le disposizioni previste.

La legislazione georgiana contemplerà gli appalti pubblici del settore idrico ed energetico nonché degli aeroporti solo dal 2022. In base al principio della reciprocità, la Svizzera ha escluso questi settori dall'Accordo. Saranno coperti dall'Accordo non appena essi verranno inseriti nella legge georgiana sugli appalti pubblici e i prestatori di servizi svizzeri vi avranno accesso. Per quanto concerne i valori soglia, per entrambe le Parti valgono quelli dell'AAP. Questi valori determinano l'importo a partire dal quale gli appalti pubblici soggiacciono all'Accordo e di conseguenza devono essere oggetto di un bando di gara pubblico.

Gli impegni assunti nel campo degli appalti pubblici offrono ai potenziali appaltatori svizzeri le condizioni di accesso sancite nell'AAP riveduto. Esse equivalgono alle concessioni pattuite dalla Georgia con l'UE. Il fatto che l'AAP riveduto costituisca la base legale del capitolo 8 accresce la certezza del diritto per gli appaltatori. Il risultato dei negoziati è degno di nota, dato che la Georgia, come summenzionato, non ha ancora aderito all'AAP.

44

RS 0.632.231.422

1994

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3.10

Capitolo 9: Concorrenza (art. 9)

La liberalizzazione degli scambi di merci e servizi nonché degli investimenti all'estero può essere pregiudicata da pratiche anticoncorrenziali delle imprese. Di norma gli accordi di libero scambio conclusi dall'AELS contengono pertanto disposizioni volte a proteggere la concorrenza da comportamenti e pratiche anticoncorrenziali; non mirano tuttavia ad armonizzare la politica delle singole Parti in materia.

Nel capitolo 9 (Concorrenza) le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS (art. 9).

Queste disposizioni si applicano anche alle imprese statali (art. 9 par. 2). Queste norme non implicano tuttavia alcun obbligo diretto per le imprese (art. 9 par. 3).

L'Accordo contiene disposizioni riguardanti l'avvio di consultazioni e il consolidamento della cooperazione tra le Parti per porre fine alle pratiche anticoncorrenziali (art. 9 par. 4). A tale scopo è previsto in particolare che le Parti si scambino le informazioni pertinenti. Questo scambio di informazioni sottostà alle norme nazionali in materia di confidenzialità.

L'Accordo prevede inoltre la possibilità di tenere consultazioni in seno al Comitato misto nel caso in cui le pratiche anticoncorrenziali si protraggano (art. 9 par. 5). Dal ricevimento della richiesta di consultazioni il Comitato misto ha 30 giorni di tempo per esaminare le informazioni fornite dalle Parti al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile.

3.11

Capitolo 10: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 10.1­10.11)

Gli Stati dell'AELS e la Georgia riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono pilastri interdipendenti per lo sviluppo sostenibile che si sostengono reciprocamente (art. 10.1 par. 2).

Le Parti riconfermano il loro impegno per la promozione dello sviluppo del commercio internazionale e bilaterale conformemente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (art. 10.1 par. 3).

In base alle disposizioni concernenti gli aspetti ambientali, le Parti si adoperano per prevedere e promuovere livelli elevati di protezione ambientale nelle loro legislazioni nazionali (art. 10.3 par. 1) e si impegnano ad attuarle in modo efficace (art. 10.4 par. 1). Le Parti riconfermano il loro impegno a favore di un'integrazione effettiva nelle loro leggi nazionali degli obblighi contratti con gli accordi multilaterali (art. 10.7). Ribadiscono inoltre la loro adesione ai principi ambientali contenuti nei principali strumenti internazionali sulla protezione dell'ambiente, quali ad esempio il Documento finale di Rio +20 «Il futuro che vogliamo» nonché l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e il suo documento finale «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» adottato nel 2015 (art. 10.1 par. 1). Si impegnano in particolare a cooperare per promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali. A tale scopo si adoperano per migliorare l'applicazione delle nor1995

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mative e la governance in materia al fine di combattere il taglio illegale di legname.

Intendono inoltre promuovere il commercio di prodotti forestali risultanti da una produzione legale e sostenibile (art. 10.6).

Per quanto riguarda le norme sul lavoro, le Parti si impegnano a prevedere e a promuovere nelle loro legislazioni nazionali livelli elevati di protezione (art. 10.3 par. 1) e ad attuarli in modo efficace (art. 10.4 par. 1). Le Parti richiamano i loro obblighi, derivanti dalla loro adesione all'OIL, di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile, pari opportunità) contenuti nella Dichiarazione dell'OIL del 1998 (art. 10.5 par. 1). Esse si impegnano inoltre ad attuare in modo efficace le Convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e si adoperano per ratificare le convenzioni fondamentali che non lo fossero ancora e altre Convenzioni dell'OIL classificate come «aggiornate» (art. 10.5 par. 3). Le Parti riaffermano il loro impegno a perseguire gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECOSOC) del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti (art. 10.5 par. 2) e quelli della Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta (art. 10.5 par. 4).

Le Parti si impegnano inoltre a non ridurre i livelli di protezione fissati nelle legislazioni nazionali in materia ambientale e a non offrire alle imprese la possibilità di derogare alle leggi esistenti per attirare investimenti o per ottenere un vantaggio competitivo sul piano commerciale (art. 10.4 par. 2). Le Parti si impegnano anche ad agevolare e a promuovere la distribuzione di merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi o contrassegnati da marchi che promuovono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e socialmente responsabili (art. 10.8).

Sul piano istituzionale, il Comitato misto istituito dall'ALS è abilitato a trattare e discutere tutte le disposizioni di questo capitolo. Le Parti risolvono le eventuali divergenze di opinione nell'ambito di consultazioni in seno al Comitato misto o nel quadro
delle procedure per la composizione delle controversie contemplate nell'ALS, che prevedono le consultazioni, la mediazione e i buoni uffici (art. 10.10 par. 2). Se necessario, possono consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti (art. 10.10 par. 2). La procedura di arbitrato per la composizione delle controversie prevista dall'ALS non è tuttavia applicabile a questo capitolo (art. 10.10 par. 3).

Una clausola di riesame prevede infine di passare periodicamente in rassegna il raggiungimento degli obiettivi del capitolo e di esaminare altre misure supplementari alla luce dell'evoluzione sul piano internazionale in materia di commercio e di sviluppo sostenibile (art. 10.11).

3.12

Capitolo 11: Disposizioni istituzionali (art. 11)

Per garantire il buon funzionamento dell'ALS e la corretta applicazione delle sue disposizioni le Parti istituiscono il Comitato misto. È composto da rappresentanti delle Parti e ha il compito in particolare di sorvegliare ed esaminare l'attuazione 1996

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dell'Accordo (art. 11 par. 2 lett. a), di considerare la possibilità di eliminare altri ostacoli agli scambi e altre misure restrittive del commercio tra le Parti (art. 11 par. 2 lett. b) e di avviare consultazioni in caso di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo (art. 11 par. 2 lett. e).

In alcuni casi, inoltre, l'Accordo conferisce al Comitato misto competenze decisionali. Al Comitato misto è conferita ad esempio la competenza di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro (oltre al Sottocomitato per gli scambi di merci) che lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti (art. 11 par. 3) su mandato del Comitato stesso (o, nel caso del Sottocomitato per gli scambi di merci, in base del mandato definito nell'allegato IV).

Il Comitato misto propone inoltre alle Parti emendamenti all'Accordo principale (art. 13.2 par. 1 in combinato disposto con art. 11 par. 4) e può decidere di modificare gli Allegati e le Appendici del presente Accordo (art. 11 par. 8).

In quanto organo paritetico, il Comitato misto prende le decisioni di comune accordo (art. 11 par. 5). Per adottare decisioni vincolanti è dunque necessaria l'approvazione di tutte le Parti.

3.13

Capitolo 12: Composizione delle controversie (art. 12.1­12.10)

Il capitolo 12 dell'ALS prevede una procedura dettagliata per la composizione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

Se la controversia riguarda sia disposizioni dell'ALS che disposizioni dell'OMC, la Parte attrice può scegliere, secondo l'articolo 12.1, la procedura di composizione delle controversie prevista dall'ALS o quella dell'OMC (art. 12.1 par. 2). Un cambiamento successivo della procedura è tuttavia escluso.

Secondo l'articolo 12.2 le Parti possono convenire di ricorrere volontariamente alle procedure di conciliazione o di mediazione o ai buoni uffici, anche mentre è in corso una procedura di composizione delle controversie. Possono iniziare e terminare le procedure in qualsiasi momento. Queste ultime sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altre procedura.

L'articolo 12.3 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono avviare dinanzi al Comitato misto prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede consultazioni ne informa anche le Parti non coinvolte nella controversia (art. 12.3 par. 2). Nel caso in cui giungano a una soluzione consensuale, le Parti in causa informano le altre Parti (art. 12.3 par. 6).

Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per i casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non si tengono entro il termine previsto dall'Accordo (ovvero entro 15 giorni per le questioni urgenti, 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti) o ancora se la Parte cui è rivolta la richiesta non ha risposto entro dieci giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta, la Parte richiedente è abilitata a esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 12.3 par. 3). Analogamente ad 1997

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altri ALS dell'AELS, le Parti non coinvolte nella controversia hanno la possibilità, a determinate condizioni, di intervenire nella procedura d'arbitrato (art. 12.4 par. 6).

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri, uno dei quali nominato dalla Parte attrice e uno dalla Parte convenuta (art. 12.4 par. 3). Ai fini dell'istituzione del tribunale arbitrale si applicano le Regole opzionali della Corte permanente d'arbitrato (Permanent Court of Arbitration, PCA). Esse valgono anche per la procedura arbitrale (art. 12.5). Al massimo entro 90 giorni dalla sua costituzione, il tribunale rende noto il suo rapporto iniziale, in merito al quale le Parti alla controversia possono pronunciarsi entro 14 giorni (art. 12.6 par. 1). Il tribunale arbitrale presenta il rapporto finale entro 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto iniziale (art. 12.6 par. 1). Ogni sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa (art. 12.6 par. 3). Il rapporto finale viene reso pubblico, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa (art. 12.6 par. 2). Le Parti in causa adottano misure adeguate per attuare la sentenza (art. 12.8 par. 1). Nell'impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un termine (art. 12.8 par. 1). In caso di disaccordo riguardo a una misura in grado di attuare la sentenza, l'altra Parte può rivolgersi al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza (art. 12.8 par. 3). Se non si raggiunge un'intesa, la Parte che ha sporto reclamo può sospendere provvisoriamente determinati benefici accordati in virtù dell'Accordo alla Parte contro cui il reclamo è stato sporto (art. 12.9 par. 1). In tal caso, la sospensione delle concessioni garantite dall'ALS deve corrispondere alla portata dei vantaggi interessati dalle misure giudicate incompatibili con l'Accordo.

3.14

Capitolo 13: Disposizioni finali (art. 13.1­13.6)

Il capitolo 13 disciplina l'entra in vigore dell'Accordo (art. 13.5), gli emendamenti (art. 13.2), il ritiro di una parte o l'estinzione dell'Accordo (art. 13.4) e l'adesione di nuovi Stati all'AELS (art. 13.3). Qualsiasi Stato che diviene membro dell'AELS può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti.

Il governo norvegese agisce in qualità di Depositario dell'Accordo (art. 13.6).

Le Parti possono presentare al Comitato misto proposte di emendamenti alle disposizioni dell'Accordo principale (esclusi gli allegati e le appendici, cfr. par. seguente) per esame e raccomandazione (art. 13.2 par. 1). Gli emendamenti sono sottoposti per approvazione e ratifica alle rispettive procedure nazionali delle Parti (art. 13.2 par. 2). Gli emendamenti all'Accordo principale influenzano di regola gli obblighi fondamentali di diritto internazionale e pertanto in Svizzera sottostanno per principio all'approvazione dell'Assemblea federale, salvo abbiano una portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199745 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

45

RS 172.010

1998

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Per principio il Comitato misto può decidere autonomamente di emendare gli allegati e le appendici dell'Accordo (art. 11 par. 8). Questa regola di base serve a facilitare la procedura per gli emendamenti tecnici e, quindi, la gestione dell'Accordo.

Di conseguenza, anche questo tipo di emendamenti è per principio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale. In base all'articolo 7a capoverso 2 LOGA il Consiglio federale può tuttavia approvare a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto se queste hanno una portata limitata. Una decisione del Comitato misto è considerata di portata limitata secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA in particolare nei casi menzionati nell'articolo 7a capoverso 3 LOGA e se non si applica nessuna delle eccezioni menzionate nell'articolo 7a capoverso 4 LOGA. Tali condizioni sono esaminate caso per caso. Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici e relativi al sistema (p. es. in relazione alle regole d'origine preferenziali e all'agevolazione degli scambi). Diversi allegati degli accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS sono regolarmente aggiornati, soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p. es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altri accordi di libero scambio dell'AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale su questo tipo di emendamenti approvati in virtù dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali che ha concluso (art. 48a cpv. 2 LOGA).

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell'ALS si limiteranno a una riduzione parziale dei proventi generati dai dazi sul commercio con la Georgia. Attualmente questo Paese beneficia delle agevolazioni tariffarie concesse autonomamente dalla Svizzera in base al Sistema di preferenze tariffali generali a favore dei Paesi in sviluppo; tali agevolazioni saranno sostituite dalle concessioni tariffarie contemplate dall'ALS.

Nel 2015 i proventi dai dazi sul commercio con la Georgia sono ammontati complessivamente a 84 000 franchi.

Le possibili ripercussioni finanziarie dovrebbero dunque risultare contenute e vanno rapportate agli effetti economici positivi che, per la Svizzera, deriveranno in particolare dal migliore accesso delle esportazioni elvetiche di merci e servizi al mercato georgiano. I risparmi in termini di dazi doganali per gli esportatori elvetici verso la Georgia dovrebbero superare nettamente i mancati proventi doganali da parte svizzera. Riguardano soprattutto le esportazioni di metalli preziosi, cosmetici, veicoli e bevande, per i quali i dazi doganali raggiungono fino al 12 per cento del valore della merce.

1999

FF 2017

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Ripercussioni sull'organico della Confederazione possono derivare dal crescente numero complessivo di ALS da mettere in atto e sviluppare. Per il periodo 2015­ 2019 le risorse necessarie sono già state stanziate. Per tale periodo il presente Accordo non comporterà un aumento del personale. A tempo debito il nostro Collegio rivaluterà la situazione per determinare l'entità delle risorse che si renderanno necessarie dopo il 2019 per negoziare nuovi accordi e per attuare e sviluppare quelli esistenti.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'Accordo non ha ripercussioni in materia di finanze e di personale per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le ripercussioni per l'economia menzionate nel numero 4.1 riguarderanno invece in linea di principio l'intera Svizzera.

4.3

Ripercussioni per l'economia

Oltre ad aumentare la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, l'ALS migliora l'accesso reciproco ai mercati delle merci, dei servizi e degli investimenti. Così facendo rafforza la piazza economica svizzera e la sua capacità di generare valore aggiunto e di creare e preservare posti di lavoro.

In linea con la politica agricola e con la politica economica esterna svizzera, l'ALS consente di eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio tra la Svizzera e la Georgia: il migliore accesso a questi mercati di merci e servizi potenzia la competitività delle esportazioni elvetiche verso il Paese in questione, in particolare anche rispetto a concorrenti di altri Paesi con i quali non sono stati conclusi ALS.

Allo stesso tempo, l'Accordo previene potenziali discriminazioni nei confronti di altri partner di libero scambio della Georgia, in particolare l'UE. La soppressione o la riduzione di dazi doganali o di ostacoli non tariffari al commercio come pure l'agevolazione degli scambi di servizi riducono inoltre i costi di produzione delle imprese in Svizzera e conseguentemente il livello dei prezzi per i consumatori elvetici, effetti questi che si manifesteranno anche in Georgia.

4.4

Ripercussioni per la società

Come tutti gli accordi di questo tipo, l'ALS con la Georgia è innanzitutto un accordo economico, teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici con questo Paese. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica e georgiana nonché sulla capacità di tali economie di creare e preservare posti di lavoro.

2000

FF 2017

Ripercussioni per la sostenibilità L'attività economica richiede risorse e manodopera, e comporta dunque conseguenze sull'ambiente e la società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'accrescimento del benessere badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o a raggiungere tale livello. Mira altresì a garantire o a migliorare la coesione sociale46. Nell'ALS, e in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», figurano pertanto disposizioni il cui scopo è garantire un'attuazione dell'accordo economico coerente con gli obiettivi sociali ed economici dello sviluppo sostenibile (cfr. n. 3.11). Sempre in un'ottica di coerenza, l'ALS contiene una disposizione nella quale le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.4), ossia da accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Particolarmente rilevanti al riguardo sono anche le eccezioni di cui ai capitoli sullo scambio di merci e servizi (art. 2.17 e 5.17), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nel presente Accordo, ad esempio al fine di tutelare la vita e la salute degli esseri viventi (uomini, animali o piante), la sicurezza e altri interessi analoghi.

Ripercussioni per la società In virtù di un accresciuto impegno a livello bilaterale e multilaterale e grazie a condizioni economiche quadro garantite sul piano internazionale oltre che più favorevoli agli scambi commerciali, gli ALS promuovono lo Stato di diritto e concorrono allo sviluppo e al benessere economico47, in particolare sostenendo il settore privato e promuovendo il libero mercato. Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti importanti per la promozione dei nostri valori, in particolare la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

Le conquiste in termini di benessere rese possibili dagli ALS estendono anche i margini di manovra economici per misure a favore dell'ambiente e dell'uguaglianza sociale. Gli ALS non possono ovviamente sancire l'orientamento che i sistemi politici nazionali devono dare a queste misure, tuttavia la
Svizzera può offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale, a incoraggiare le misure che, proprio sfruttando i più ampi margini di manovra, puntano allo sviluppo sostenibile.

4.5

Ripercussioni per l'ambiente

In generale il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, non possono essere dissociati da un impatto sull'ambiente. La portata di questo impatto dipende dalla legislazione nazionale, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti. Questi possono risultare più intensi, 46 47

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gen. 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393, in particolare pag. 406.

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gen. 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393, in particolare pag. 410.

2001

FF 2017

ad esempio, laddove entrano in gioco sistemi di produzione ecologici o viceversa in settori più inquinanti48.

L'ALS non limita le possibilità sancite dalle norme dell'OMC e dalle disposizioni degli accordi multilaterali sull'ambiente di contenere gli scambi di merci pericolose o dannose. Anzi, le disposizioni dell'Accordo riconoscono esplicitamente alle Parti, in analogia alle regole dell'OMC, la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute di essere viventi (uomini, animali o piante) o per preservare le risorse naturali non rinnovabili (art. 2.17 e 5.17 dell'ALS, cfr. n. 3.3). Le disposizioni nazionali adottate a tal fine non sono messe in discussione dall'ALS. La Svizzera garantisce che le disposizioni dell'Accordo siano interpretate in modo che non vengano violate né le legislazioni sull'ambiente degli Stati partner né le norme internazionali in materia e che ai governi non venga impedito di mantenere o migliorare le proprie norme ambientali.

5

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201649 sul programma di legislatura 2015­2019 e nel rispettivo decreto federale del 14 giugno 201650 sul programma di legislatura 2015­2019.

5.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

L'ALS con la Georgia si inserisce nella strategia di politica economica esterna esposta dal nostro Consiglio nel 200451 e nel 201152. Le disposizioni sulla sostenibilità convenute con la Georgia sono in sintonia con la nostra strategia per uno sviluppo sostenibile 2016­2019 adottata il 27 gennaio 201653 (cfr. in particolare il capitolo 4, campo di azione 5).

48 49 50 51 52 53

Per maggiori dettagli sulle varie ripercussioni, cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gen. 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393, in particolare pag. 411.

FF 2016 909 969 FF 2016 4605 4607 Rapporto del Consiglio federale del 12 gen. 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949).

Rapporto del Consiglio federale dell'11 gen. 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623).

www.are.admin.ch/ > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia.

2002

FF 2017

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale 54 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali a eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e la Georgia sono membri dell'OMC. Le Parti sono dell'avviso che il presente Accordo sia conforme agli impegni risultanti dall'appartenenza all'OMC. Gli ALS sottostanno alla verifica da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE e nemmeno agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni del presente Accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE.

6.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS con la Georgia. In virtù del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 192355 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 1.3 par. 2 ALS).

6.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata o indenunciabili, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capo-

54 55

RS 101 RS 0.631.112.514

2003

FF 2017

verso 4 della legge del 13 dicembre 200256 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il presente Accordo contiene disposizioni importanti che fissano norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (concessioni tariffarie, parità di trattamento, ecc.). Bisogna tuttavia tenere conto che le disposizioni del presente Accordo sono analoghe a quelle prese nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. A livello materiale l'Accordo non introduce nulla di nuovo rispetto agli ALS stipulati dalla Svizzera nell'ambito dell'AELS o a livello bilaterale e presenta contenuti analoghi in termini giuridici, economici e politici.

La prassi seguita finora, secondo cui tali accordi non devono essere sottoposti a referendum facoltativo, è stata oggetto di critiche ricorrenti. Il nostro Consiglio ha dunque annunciato che l'avrebbe esaminata in maniera critica. In base a un'analisi dell'Ufficio federale di giustizia57 il 22 giugno 2016 abbiamo deciso di modificare questa prassi. Gli accordi internazionali che ­ come il presente ALS ­ contengono disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto devono essere sottoposti in futuro a referendum facoltativo anche se a livello di contenuto corrispondono ad accordi precedenti. Tuttavia il nostro Consiglio ha anche proposto di delegare alle Vostre Camere la stipula di tali accordi se un nuovo accordo non contiene disposizioni importanti rispetto ai testi precedenti. A tal fine è però necessario inserire una pertinente disposizione in un atto legislativo sottostante a referendum, vale a dire in una legge federale58 o in un decreto di approvazione sottoposto a referendum.

Il disegno di decreto federale concernente l'approvazione dell'ALS con la Georgia prevede dunque che in futuro l'Assemblea federale possa stipulare autonomamente accordi di libero scambio senza doverli sottoporrre a referendum se a livello di contenuto corrispondono ad accordi già conclusi.

Come menzionato nel presente messaggio, l'ALS con la Georgia disciplina i settori del commercio con i prodotti agricoli e non agricoli, le misure sanitarie e fitosanitarie,
lo scambio di servizi, gli investimenti (stabilimento di presenze commerciali), la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza, il commercio e lo sviluppo sostenibile, questioni istituzionali e la composizione delle controversie. Gli accordi che contengono per la Svizzera disposizioni equivalenti e paragonabili a quelle di altri accordi non sottostanno a referendum facoltativo. Se la Svizzera dovesse invece stipulare ulteriori disposizioni con la Georgia (p. es. riguardo all'accesso al mercato nei settori dell'agricoltura, dei servizi o degli appalti pubblici), l'accordo dovrebbe essere sottoposto a referendum facoltativo.

56 57 58

RS 171.10 www.ejpd.admin.ch > Attualità > News > 2016 > Referendum facoltativo per gli accordi internazionali standard Art. 39 della legge federale del 18 dic. 2015 sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (LSAI); RS 653.1

2004

FF 2017

L'ALS con la Georgia può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (art. 13.4). Non prevede l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale e la sua attuazione non richiede alcun adeguamento a livello di legge.

6.5

Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati dell'ALS

La versione originale del presente Accordo è in lingua inglese. La conclusione di questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera ha sempre adottato in passato per la negoziazione e la stipula di ALS. L'inglese è, inoltre, la lingua ufficiale di lavoro dell'AELS. Tale prassi è in linea con quanto sancito nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201059 sulle lingue e nelle relative spiegazioni. Visto il volume dell'Accordo, inoltre, la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti avrebbero richiesto un investimento sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale del testo dell'Accordo in una delle lingue ufficiali svizzere richiede che sia tradotto nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per gli allegati e le appendici, dato che questi ultimi contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200460 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb), la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo, accompagnato da un rimando o dall'indicazione dell'organismo presso il quale i testi possono essere ottenuti. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb è possibile rinunciare alla traduzione dei testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti se gli interessati usano tali testi esclusivamente nella lingua originale. Gli allegati si rivolgono soprattutto agli esperti in importazione ed esportazione del commercio mondiale; possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali61, o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS 62. Le traduzioni degli allegati dell'ALS riguardanti le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate online dall'Amministrazione federale delle dogane per fornire un servizio agli operatori economici63.

6.6

Entrata in vigore

Secondo l'articolo 13.5 dell'ALS, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica presso il Depositario da parte della Georgia e di almeno uno Stato dell'AELS. Per uno Stato dell'AELS che ratifica l'ALS dopo la sua entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del 59 60 61 62 63

RS 441.11 RS 170.512 www.pubblicazionifederali.admin.ch www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Georgia www.afd.admin.ch

2005

FF 2017

terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica. Se le disposizioni legali lo consentono, una Parte può applicare l'Accordo in modo provvisorio finché non entra in vigore. L'applicazione provvisoria deve essere notificata al Depositario (art. 13.5, par. 4).

2006