Termine di referendum: 18 gennaio 2018

Legge federale sui giochi in denaro (LGD) del 29 settembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 106 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 ottobre 20152, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi.

1

2

1 2

La presente legge non si applica: a.

ai giochi in denaro nella cerchia privata;

b.

ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea;

c.

alle competizioni sportive;

d.

ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato;

e.

ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico;

RS 101 FF 2015 6849

2017-2704

5333

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f.

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alle attività che secondo la legge del 22 giugno 20073 sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).

La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19864 contro la concorrenza sleale.

3

Art. 2

Scopo

La presente legge ha lo scopo di garantire che: a.

la popolazione sia adeguatamente protetta dai pericoli insiti nei giochi in denaro;

b.

lo svolgimento dei giochi in denaro sia sicuro e trasparente;

c.

l'utile netto dei giochi di grande estensione, ad eccezione dell'utile netto dei giochi di destrezza, e l'utile netto di una determinata parte dei giochi di piccola estensione siano destinati interamente e in modo trasparente a scopi d'utilità pubblica;

d.

una parte del prodotto lordo dei giochi da casinò sia destinato all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

3 4

a.

giochi in denaro: i giochi che, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario;

b.

lotterie: i giochi in denaro accessibili a un numero illimitato o perlomeno elevato di persone e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo;

c.

scommesse sportive: i giochi in denaro in cui la vincita dipende dall'esatta previsione dell'andamento o dell'esito di un evento sportivo;

d.

giochi di destrezza: i giochi in denaro in cui la vincita dipende esclusivamente o in modo preponderante dalla destrezza del giocatore;

e.

giochi di grande estensione: le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza il cui svolgimento è o automatizzato o intercantonale o in linea;

f.

giochi di piccola estensione: le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di poker il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea (piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di poker);

RS 956.1 RS 241

5334

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g.

Art. 4

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giochi da casinò: i giochi in denaro accessibili a un numero limitato di persone; ne sono esclusi le scommesse sportive, i giochi di destrezza e i giochi di piccola estensione.

Autorizzazione o concessione

Per lo svolgimento di giochi in denaro è necessaria un'autorizzazione o una concessione. L'autorizzazione e la concessione sono valide soltanto in Svizzera.

Capitolo 2: Case da gioco Sezione 1: Concessioni Art. 5 1

Obbligo di concessione

Chi intende svolgere giochi da casinò necessita di una concessione.

La concessione autorizza lo svolgimento di giochi da casinò all'interno della casa da gioco. Può autorizzare anche lo svolgimento di giochi da casinò in linea.

2

3

Il Consiglio federale determina il numero di concessioni.

Art. 6 1

Tipi di concessione

Il Consiglio federale può rilasciare alle case da gioco i seguenti tipi di concessione: a.

concessione A;

b.

concessione B.

Il Consiglio federale può limitare il numero e i tipi di giochi proposti nelle case da gioco titolari di una concessione B, nonché l'ammontare delle poste e delle vincite, e prevedere condizioni particolari per l'esercizio dei sistemi di jackpot.

2

Soltanto le case da gioco titolari di una concessione A possono valersi della denominazione «Gran Casinò».

3

Art. 7

Ubicazione

Le case da gioco sono ripartite nel modo più equo possibile tra le regioni interessate.

Art. 8 1

Condizioni

La concessione può essere rilasciata se: a.

il richiedente: 1. è una società anonima secondo il diritto svizzero il cui capitale è suddiviso in azioni nominative, 2. presenta un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali, 3. presenta un piano contabile circa la redditività, dal quale emerge in maniera attendibile che la casa da gioco è economicamente sostenibile, 5335

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4.

5.

2

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illustra le misure atte a creare le condizioni per la tassazione corretta della casa da gioco, e illustra in un rapporto l'interesse economico che la casa da gioco riveste per la regione di ubicazione;

b.

il richiedente e i suoi soci in affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto, nonché i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto: 1. godono di buona reputazione, e 2. offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile e una gestione indipendente;

c.

il richiedente, i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto nonché, su richiesta della Commissione federale delle case da gioco (CFCG), i soci in affari più importanti dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti e dimostrano la provenienza lecita di tali mezzi;

d.

lo statuto, l'organizzazione strutturale e funzionale nonché le relazioni contrattuali garantiscono una gestione irreprensibile e indipendente della casa da gioco; e

e.

il Cantone e il Comune di ubicazione sono a favore dell'esercizio di una casa da gioco.

Nella concessione sono stabiliti le condizioni e gli oneri.

Art. 9

Condizioni per lo svolgimento di giochi da casinò in linea

Il Consiglio federale estende la concessione allo svolgimento di giochi da casinò in linea, se anche in relazione a tale offerta il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a numeri 1­4 e b­d. La relativa richiesta può essere presentata anche durante il periodo di validità della concessione.

Art. 10

Procedura

Le richieste di concessione vanno presentate alla CFCG, che le trasmette al Consiglio federale.

1

La CFCG dispone la pubblicazione delle richieste nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.

2

3

Esperisce la procedura in modo sollecito e consulta le cerchie interessate.

Presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che la trasmette al Consiglio federale.

4

Art. 11

Decisione

Il Consiglio federale decide sul rilascio della concessione; la decisione non è impugnabile.

1

La concessione è pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.

2

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Art. 12

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Durata di validità, proroga o rinnovo

La concessione è valida 20 anni. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, il Consiglio federale può prevedere una durata di validità più breve o più lunga. Può prevedere in particolare una durata di validità più breve per l'estensione della concessione allo svolgimento di giochi da casinò in linea.

1

2

La concessione può essere prorogata o rinnovata.

Art. 13

Obbligo di comunicazione

Il concessionario comunica alla CFCG: a.

tutte le modifiche importanti delle condizioni per il rilascio della concessione;

b.

il nome o la ditta nonché l'indirizzo degli azionisti che detengono più del 5 per cento del capitale azionario o dei voti;

c.

le modifiche della partecipazione al capitale o della percentuale dei voti nonché delle indicazioni relative all'identità di cui alla lettera b.

Art. 14

Cedibilità

La concessione non è cedibile. Sono nulli i negozi giuridici che infrangono o eludono tale divieto.

Art. 15 1

Revoca, limitazione e sospensione

La CFCG revoca la concessione se: a.

non sono più soddisfatte le condizioni essenziali per il rilascio; o

b.

il concessionario: 1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte, 2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione, 3. cessa l'esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La CFCG revoca altresì la concessione se il concessionario o una delle persone a cui questi ha affidato la direzione della casa da gioco: 2

a.

contravviene in maniera grave o ripetuta alla presente legge, alle disposizioni d'esecuzione o alla concessione;

b.

usa la concessione per scopi illeciti.

In casi poco gravi, la CFCG può sospendere la concessione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.

3

Se revoca la concessione, la CFCG può ordinare lo scioglimento della società anonima; in tal caso, designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

4

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Sezione 2: Offerta di giochi Art. 16

Obbligo d'autorizzazione

Il concessionario necessita dell'autorizzazione della CFCG per ogni gioco da casinò che intende svolgere.

1

Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione di modifiche di secondaria importanza dei giochi.

2

La CFCG può altresì autorizzare il concessionario a svolgere piccoli tornei di poker.

3

Il Consiglio federale determina in quale misura la CFCG può autorizzare le case da gioco a collaborare con altri organizzatori di giochi da casinò in Svizzera e all'estero.

4

Se la regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale, la casa da gioco titolare di una concessione B può, al di fuori della stagione turistica, rinunciare durante al massimo 270 giorni all'esercizio del settore riservato ai giochi da tavolo.

5

Art. 17

Requisiti

I giochi devono essere concepiti in modo da garantire uno svolgimento sicuro e trasparente.

1

I giochi in linea devono essere inoltre concepiti in modo da poter essere abbinati ad adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo.

2

Il Consiglio federale emana le prescrizioni tecniche necessarie affinché i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 siano soddisfatti. Tiene conto delle prescrizioni usuali a livello internazionale.

3

Art. 18

Indicazioni e documentazione

Nella richiesta di autorizzazione la casa da gioco fornisce alla CFCG indicazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 17.

1

La casa da gioco che intende svolgere un gioco da casinò automatizzato o in linea presenta alla CFCG un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato, attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche.

2

La casa da gioco non è tenuta a fornire le indicazioni e la documentazione di cui ai capoversi 1 e 2 se prova di averle già fornite nell'ambito di un'altra procedura.

3

Art. 19

Sistemi di jackpot

Nell'ambito dei giochi da casinò, le case da gioco possono interconnettere sistemi di jackpot all'interno della casa da gioco e tra le case da gioco. Il Consiglio federale determina le condizioni d'esercizio.

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Art. 20

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Consultazione

Per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta di autorizzazione è un gioco da casinò, prima di pronunciare la sua decisione, la CFCG consulta l'Autorità intercantonale (art. 105). In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di coordinamento (art. 113).

1

2

Per le decisioni di routine la CFCG può rinunciare alla consultazione.

Capitolo 3: Giochi di grande estensione Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore Art. 21

Obbligo d'autorizzazione

Chi intende organizzare giochi di grande estensione necessita di un'autorizzazione d'organizzatore dell'Autorità intercantonale.

Art. 22 1

2

Condizioni

L'autorizzazione può essere rilasciata se l'organizzatore: a.

è una persona giuridica secondo il diritto svizzero;

b.

gode di buona reputazione;

c.

illustra la sua situazione economica;

d.

dichiara eventuali partecipazioni finanziarie o di altro tipo in altre imprese;

e.

dimostra la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione;

f.

garantisce verso l'esterno una gestione irreprensibile e indipendente degli affari;

g.

dispone di mezzi finanziari sufficienti e garantisce che le vincite siano versate ai giocatori;

h.

prevede un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali; e

i.

garantisce che le spese d'esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

Il capoverso 1 lettera i non si applica ai giochi di destrezza.

Art. 23

Numero di organizzatori

I Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive.

1

Possono inoltre designare nella loro legislazione le società alle quali l'Autorità intercantonale può rilasciare un'autorizzazione per l'organizzazione di lotterie e scommesse sportive, sempreché le condizioni di autorizzazione siano adempiute.

2

5339

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Sezione 2: Autorizzazione del gioco Art. 24

Obbligo d'autorizzazione

Per lo svolgimento di giochi di grande estensione è necessaria un'autorizzazione dell'Autorità intercantonale.

1

Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione di modifiche di secondaria importanza dei giochi.

2

Art. 25

Condizioni

L'autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di grande estensione può essere rilasciata se: 1

a.

lo svolgimento del gioco è sicuro e trasparente;

b.

l'organizzatore prevede adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo;

c.

l'organizzatore destina l'utile netto a scopi d'utilità pubblica, salvo se il gioco di grande estensione è un gioco di destrezza.

Non sono ammesse scommesse sportive su eventi sportivi a cui partecipano prevalentemente minorenni.

2

Il Consiglio federale determina in quale misura l'Autorità intercantonale può autorizzare gli organizzatori di giochi di grande estensione a collaborare con altri organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera e all'estero.

3

Art. 26

Richiesta

Nella richiesta di autorizzazione l'organizzatore di giochi di grande estensione fornisce indicazioni in merito: a.

alla concezione e allo svolgimento dei giochi sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario;

b.

alle misure di protezione contro il gioco eccessivo e alle misure volte a garantire uno svolgimento sicuro e trasparente dei giochi.

Art. 27

Consultazione

Per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta di autorizzazione è un gioco di grande estensione, prima di pronunciare la sua decisione, l'Autorità intercantonale consulta la CFCG. In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di coordinamento.

1

Per le decisioni di routine l'Autorità intercantonale può rinunciare alla consultazione.

2

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Art. 28

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Diritto cantonale

Nella loro legislazione, i Cantoni possono prevedere il divieto di svolgimento dei seguenti giochi di grande estensione: a.

tutte le lotterie;

b.

tutte le scommesse sportive;

c.

tutti i giochi di destrezza.

Sezione 3: Disposizioni comuni Art. 29

Durata di validità, condizioni e oneri

L'autorizzazione d'organizzatore e l'autorizzazione del gioco possono essere rilasciate a tempo determinato e rinnovate.

1

2

Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 30

Cedibilità

L'autorizzazione d'organizzatore e l'autorizzazione del gioco non sono cedibili.

Art. 31

Revoca, limitazione e sospensione

L'Autorità intercantonale revoca l'autorizzazione d'organizzatore o l'autorizzazione del gioco, se non sono più soddisfatte le condizioni legali per il rilascio.

1

In casi poco gravi, può sospendere l'autorizzazione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.

2

Capitolo 4: Giochi di piccola estensione Art. 32

Obbligo d'autorizzazione

Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione.

1

L'autorità cantonale trasmette le proprie decisioni di autorizzazione all'Autorità intercantonale.

2

Art. 33

Condizioni generali

L'autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di piccola estensione può essere rilasciata se: 1

a.

l'organizzatore: 1. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero, 2. gode di buona reputazione, 5341

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3.

b.

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garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco;

il gioco di piccola estensione è concepito in modo da garantire uno svolgimento sicuro e trasparente e comportare un rischio esiguo di gioco eccessivo, criminalità e riciclaggio di denaro.

Se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie o di scommesse sportive locali è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.

2

Art. 34 1

Condizioni supplementari per le piccole lotterie

Le piccole lotterie devono basarsi su una ripartizione delle vincite predefinita.

L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. È fatta salva una destinazione secondo l'articolo 129. Le spese di svolgimento devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

2

Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare: 3

a.

l'importo massimo delle singole poste;

b.

la somma totale massima delle poste;

c.

le probabilità minime di vincita;

d.

il numero annuo massimo di piccole lotterie per organizzatore.

Il Consiglio federale può stabilire una somma totale massima delle poste più elevata per piccole lotterie destinate a finanziare singoli eventi di importanza sovraregionale. La partecipazione a simili piccole lotterie può eccezionalmente essere proposta anche in altri Cantoni sempreché questi vi acconsentano.

4

Per lo svolgimento di piccole lotterie secondo il capoverso 4 è necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. L'autorità cantonale trasmette la propria decisione di autorizzazione all'Autorità intercantonale per approvazione.

5

L'Autorità intercantonale approva la decisione di autorizzazione se le condizioni di cui al capoverso 4 e all'articolo 33 capoverso 1 lettera b nonché eventuali prescrizioni intercantonali sono adempiute.

6

I Cantoni possono limitare la somma totale massima delle poste dell'insieme delle piccole lotterie svolte in un Cantone in un anno.

7

Art. 35

Condizioni supplementari per le scommesse sportive locali

Le scommesse sportive locali devono essere concepite secondo il sistema del totalizzatore e possono essere proposte e svolte soltanto nel luogo in cui si svolge l'evento sportivo a cui si riferiscono.

1

L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. È fatta salva una destinazione secondo l'articolo 129. Le spese di svolgimento devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

2

5342

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Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare: 3

a.

l'importo massimo delle singole poste;

b.

la somma totale massima delle poste;

c.

le probabilità minime di vincita;

d.

il numero annuo massimo di scommesse sportive per organizzatore e per luogo.

Art. 36

Condizioni supplementari per i piccoli tornei di poker

Il rilascio dell'autorizzazione per un piccolo torneo di poker è subordinato alle seguenti condizioni supplementari: 1

2

a.

il numero di giocatori è limitato e i giocatori si affrontano tra di loro;

b.

la posta di partenza è modesta e proporzionata alla durata del torneo;

c.

la somma delle vincite corrisponde alla somma delle poste di partenza;

d.

il gioco si svolge in un luogo accessibile al pubblico;

e.

le regole del gioco e le informazioni sulla protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo sono messe a disposizione dei giocatori.

Ai giocatori può essere chiesto il versamento di una tassa d'iscrizione.

Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare: 3

a.

la posta di partenza massima;

b.

la somma totale massima delle poste di partenza;

c.

il numero massimo di tornei per giorno e luogo;

d.

il numero minimo di partecipanti;

e.

la durata minima dei tornei.

Art. 37

Richiesta

Nella richiesta di autorizzazione l'organizzatore fornisce all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione, per ogni gioco di piccola estensione, indicazioni in merito alla concezione e allo svolgimento del gioco sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario.

1

La richiesta può concernere più giochi di piccola estensione dello stesso tipo.

Questi devono svolgersi nello stesso luogo e nell'arco di un periodo non superiore a sei mesi.

2

5343

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Art. 38

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Presentazione di un rapporto e dei conti

Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali presentano un rapporto all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. Il rapporto contiene: 1

a.

il conteggio del gioco;

b.

indicazioni sull'andamento del gioco;

c.

indicazioni sull'utilizzo dei proventi.

A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di poker all'anno si applicano le regole sulla presentazione dei conti e sulla revisione di cui agli articoli 48 e 49 capoversi 3 e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di poker si applica il capoverso 1 lettere a e b.

2

Art. 39

Durata di validità, modifica, cedibilità e revoca

Gli articoli 29­31 si applicano per analogia alla durata di validità, alla modifica, alla cedibilità e alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 40

Vigilanza

L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di piccola estensione.

1

2

A tal fine può in particolare: a.

esigere dagli organizzatori le informazioni e la documentazione necessarie ed eseguire controlli;

b.

disporre provvedimenti cautelari per la durata dell'indagine;

c.

disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità.

Art. 41

Diritto cantonale

Rispetto a quanto previsto dal presente capitolo, i Cantoni possono prevedere ulteriori disposizioni in materia di giochi di piccola estensione o vietarne alcuni.

1

Gli articoli 32, 33, 34 capoversi 3­7, nonché 37­40 non si applicano alle piccole lotterie organizzate in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi consistano esclusivamente in premi in natura, tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione con il trattenimento stesso e la somma massima di tutte le poste sia modesta.

2

3

Il Consiglio federale determina la somma massima.

5344

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Capitolo 5: Esercizio dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione Sezione 1: Disposizioni comuni Art. 42

Piano di misure di sicurezza

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure di sicurezza. In tale piano prevedono misure volte a garantire l'esercizio sicuro e trasparente dei giochi e a combattere la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle diverse offerte di gioco.

1

2

3

Il piano di misure di sicurezza garantisce in particolare che: a.

le strutture organizzative e i processi alla base dell'esercizio della casa da gioco nonché le corrispondenti responsabilità siano documentati;

b.

sia utilizzato un sistema di controllo che verifichi e documenti le transazioni concernenti le poste e il pagamento delle vincite;

c.

i processi di determinazione delle vincite funzionino correttamente;

d.

l'accesso ai giochi sia vietato alle persone non autorizzate; e

e.

l'esercizio dei giochi sia concepito in modo tale da impedire atti illeciti.

Il Consiglio federale precisa i requisiti del piano di misure di sicurezza.

Art. 43

Obbligo di comunicazione

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione comunicano alla autorità d'esecuzione competente qualsiasi evento importante che potrebbe pregiudicare la sicurezza e la trasparenza dell'esercizio dei giochi.

Art. 44

Informazione dei giocatori

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori le informazioni necessarie per partecipare ai giochi.

Art. 45

Poste e vincite dei giocatori non ammessi

I giocatori al di sotto dell'età minima richiesta e i giocatori esclusi dal gioco o soggetti a un divieto di gioco non hanno diritto al rimborso delle poste né al versamento delle vincite.

1

Le eventuali vincite dei giocatori di cui al capoverso 1 sono destinate integralmente: 2

a.

all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità, se si tratta di vincite realizzate nelle case da gioco;

b.

a scopi d'utilità pubblica, se si tratta di vincite realizzate con i giochi di grande estensione.

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Art. 46

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Contratti con terzi

I contratti tra le case da gioco e terzi e quelli tra organizzatori di giochi di grande estensione e terzi non possono prevedere prestazioni legate alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi.

1

Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi con i fornitori di giochi in linea, purché la remunerazione sia adeguata.

2

Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi con i distributori di giochi di grande estensione, purché la remunerazione sia adeguata.

3

Art. 47

Rapporti

Ogni anno le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano una relazione sulla gestione all'autorità d'esecuzione competente.

1

Ogni anno riferiscono inoltre all'autorità d'esecuzione competente sull'attuazione del piano di misure di sicurezza.

2

Art. 48

Presentazione dei conti

Alla presentazione dei conti delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)5.

1

Se le particolarità del settore dei giochi in denaro lo esigono, il Consiglio federale può prevedere l'applicazione di una norma contabile riconosciuta secondo l'articolo 962a CO e derogare alle disposizioni del CO sulla contabilità e la presentazione dei conti.

2

Art. 49

Ufficio di revisione

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali alla verifica di un ufficio di revisione indipendente.

1

All'ufficio di revisione e alla revisione dei conti annuali si applicano le disposizioni del diritto della società anonima.

2

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali a revisione ordinaria.

3

Se non sono superati i valori soglia di cui all'articolo 727 CO6, gli organizzatori di giochi di grande estensione che svolgono soltanto giochi di destrezza possono sottoporre i loro conti annuali a revisione limitata. Non possono rinunciare alla revisione dei loro conti annuali.

4

5

5 6

L'ufficio di revisione trasmette la relazione di revisione all'autorità d'esecuzione.

RS 220 RS 220

5346

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Art. 50

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Avvisi obbligatori

Se, procedendo alla revisione, accerta violazioni della legge o altre irregolarità, l'ufficio di revisione informa immediatamente l'autorità d'esecuzione competente.

Art. 51

Trattamento dei dati

Per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo e per lottare contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.

Sezione 2: Esercizio dei giochi da casinò Art. 52 1

2

Sottostanno al divieto di gioco nelle case da gioco: a.

i membri della CFCG e gli impiegati del suo segretariato;

b.

gli impiegati delle case da gioco che partecipano all'esercizio dei giochi;

c.

i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di imprese che producono o commercializzano installazioni di gioco;

d.

i membri del consiglio d'amministrazione delle case da gioco;

e.

i minorenni;

f.

le persone escluse dal gioco.

Sottostanno al divieto di gioco nella casa da gioco con la quale sono in relazione: a.

gli impiegati della casa da gioco e delle sue aziende accessorie che non partecipano all'esercizio dei giochi;

b.

gli azionisti che detengono più del 5 per cento del capitale azionario o dei voti;

c.

gli impiegati dell'ufficio di revisione incaricati della revisione dei conti della casa da gioco.

Art. 53 1

2

Divieto di gioco

Limitazione della partecipazione

La casa da gioco può: a.

negare a chiunque l'accesso e la partecipazione ai giochi, senza indicarne i motivi;

b.

esigere un prezzo d'entrata;

c.

fissare un codice d'abbigliamento.

Il capoverso 1 lettere b e c non si applica ai giochi in linea.

5347

Giochi in denaro. LF

Art. 54

FF 2017

Identificazione dei giocatori

Prima dell'inizio del gioco, i giocatori vanno identificati.

Art. 55

Contrassegni

Ai tavoli è permesso giocare soltanto con gettoni o fiches della casa da gioco interessata.

Art. 56

Prodotto illecito dei giochi

Il prodotto dei giochi ottenuto illecitamente è destinato all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

Art. 57

Mance e liberalità di altra natura

Le mance destinate agli impiegati che partecipano all'esercizio dei giochi sono consegnate alla casa da gioco. Quest'ultima le amministra in via separata e informa in modo trasparente gli impiegati e i giocatori sulla chiave di ripartizione.

1

È vietato versare liberalità di altra natura agli impiegati che partecipano all'esercizio dei giochi.

2

Art. 58 1

2

Autorizzazioni

Il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni speciali, segnatamente per: a.

i fornitori di apparecchi da gioco;

b.

l'equipaggiamento tecnico.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di autorizzazione e la procedura.

Art. 59

Delega della videosorveglianza

La CFCG può autorizzare le case da gioco titolari di una concessione B la cui regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale e che, malgrado una sana gestione aziendale, non realizzano una redditività adeguata, a delegare la gestione del sistema di videosorveglianza ad un'altra casa da gioco svizzera.

1

Anche nel caso in cui deleghi la videosorveglianza, la casa da gioco è interamente responsabile dell'esercizio sicuro e trasparente dei giochi.

2

Sezione 3: Esercizio dei giochi di grande estensione Art. 60

Estrazioni delle lotterie

L'organizzatore documenta in modo adeguato le estrazioni automatizzate delle lotterie.

1

5348

Giochi in denaro. LF

FF 2017

Le estrazioni manuali delle lotterie sono sorvegliate da un pubblico ufficiale o da una persona autorizzata a redigere un atto pubblico e documentate per mezzo di un verbale dell'estrazione.

2

Art. 61

Offerta di giochi di grande estensione

I giochi di grande estensione possono essere proposti a scopo commerciale soltanto dal titolare di un'autorizzazione d'organizzatore o da terzi da esso incaricati. È vietata l'organizzazione a scopo commerciale da parte di terzi di comunità di gioco per la partecipazione a giochi di grande estensione.

1

I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto in luoghi accessibili al pubblico non principalmente destinati allo svolgimento di giochi in denaro. Questa regola non si applica: 2

a.

alle sale da gioco destinate allo svolgimento di giochi di destrezza automatizzati;

b.

alle case da gioco nei cui locali si svolgono giochi di destrezza o che propongono scommesse sportive e lotterie di terzi.

Art. 62

Offerta di giochi di grande estensione nelle case da gioco

Previa autorizzazione della CFCG, le case da gioco possono svolgere giochi di destrezza e proporre la partecipazione a scommesse sportive e lotterie di terzi.

1

L'autorizzazione è rilasciata se la casa da gioco dimostra di essere titolare delle necessarie autorizzazioni di cui al capitolo 3 e se garantisce che: 2

a.

i giochi di grande estensione che svolge o propone nel settore riservato ai giochi si tengono in zone separate da quelle in cui ha luogo l'esercizio dei giochi da casinò;

b.

i giochi di grande estensione sono contrassegnati come tali;

c.

i flussi finanziari sono contabilizzati separatamente; e

d.

l'offerta di giochi di grande estensione è d'importanza secondaria rispetto a quella di giochi da casinò.

L'organizzatore di giochi di grande estensione adotta le misure previste dalla legge per garantire lo svolgimento sicuro e trasparente dei giochi, la lotta contro il riciclaggio di denaro e la protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo. Se i giochi si svolgono all'interno del settore riservato ai giochi, la casa da gioco attua altresì le misure di cui agli articoli 78 e 80.

3

L'organizzatore di giochi di grande estensione fornisce alla casa da gioco tutte le informazioni necessarie all'attuazione delle misure di cui agli articoli 78 e 80.

4

I capoversi 1­4 si applicano per analogia all'offerta da parte delle case da gioco di giochi di grande estensione in linea.

5

5349

Giochi in denaro. LF

Art. 63

FF 2017

Contratti con organizzazioni sportive o con sportivi

Un organizzatore di giochi di grande estensione non può detenere interessi economici nelle organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive se su di esse propone scommesse sportive.

1

Non può concludere contratti di sponsorizzazione o altri contratti di collaborazione con sportivi o con organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive se su di esse propone scommesse sportive.

2

Art. 64

Segnalazione in caso di sospetta manipolazione di competizioni sportive

Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva sulla quale propongono scommesse, gli organizzatori di scommesse sportive lo segnalano senza indugio all'Autorità intercantonale.

1

Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva che si svolge in Svizzera o sulla quale sono proposte scommesse in Svizzera, le organizzazioni con sede in Svizzera che partecipano a tale competizione oppure che la organizzano, ne curano lo svolgimento o la sorvegliano, lo segnalano senza indugio all'Autorità intercantonale.

2

In quanto sia necessario per prevenire e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, gli organizzatori di scommesse sportive e le organizzazioni di cui al capoverso 2 forniscono informazioni, inclusi dati personali degni di particolare protezione, all'Autorità intercantonale nonché alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

3

Art. 65

Collaborazione con le autorità

Per lottare contro la manipolazione di competizioni sportive e perseguirla, l'Autorità intercantonale collabora con gli organizzatori di scommesse sportive, le organizzazioni di cui all'articolo 64 capoverso 2 e le corrispondenti organizzazioni con sede all'estero.

1

Se vi sono fondati motivi di sospettare la manipolazione di una competizione sportiva, l'Autorità intercantonale può segnatamente trasmettere dati agli organizzatori e alle organizzazioni, inclusi dati personali degni di particolare protezione su procedimenti penali o amministrativi e profili della personalità degli scommettitori.

Se il sospetto si rivela infondato, i dati sono cancellati senza indugio.

2

Il Consiglio federale disciplina l'oggetto e le modalità della trasmissione dei dati a dette organizzazioni.

3

Art. 66

Limitazione della partecipazione

Gli organizzatori di giochi di grande estensione possono negare a chiunque di partecipare ai giochi, senza indicarne i motivi.

5350

Giochi in denaro. LF

FF 2017

Sezione 4: Lotta contro il riciclaggio di denaro Art. 67

Applicazione della legge sul riciclaggio di denaro

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottostanno alla legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro (LRD).

1

La portata degli obblighi di diligenza nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione.

2

Per un gioco di grande estensione non in linea, l'organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3­7 LRD soltanto se è versata una vincita di importo rilevante.

3

Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua. Tiene conto dei pericoli insiti nei giochi in questione.

4

Art. 68

Obblighi di diligenza particolari per i giochi in linea

Per i giochi in linea, l'identificazione della controparte in occasione dell'avvio della relazione d'affari può avvenire sulla base di un'autocertificazione.

1

La controparte deve essere identificata conformemente all'articolo 3 capoverso 1 LRD8, se le poste mensili oppure le vincite singole o mensili sono di importo rilevante.

2

La CFCG stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi da casinò e, se necessario, li adegua.

3

Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua.

4

Art. 69

Assegni e depositi

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione non possono accettare o emettere assegni al portatore.

1

Possono accettare assegni emessi a loro nome. Al momento dell'accettazione, accertano l'identità della persona che ha emesso l'assegno e registrano l'operazione.

2

Possono conservare le vincite sotto forma di deposito a disposizione dei giocatori.

È vietato corrispondere interessi su tali depositi.

3

Nel settore dei giochi in linea, la tenuta di un conto giocatore personale è ammessa.

Non sono corrisposti interessi su tali conti. Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per il conto giocatore.

4

7 8

RS 955.0 RS 955.0

5351

Giochi in denaro. LF

Art. 70

FF 2017

Attestazione delle vincite

La casa da gioco non rilascia ai giocatori attestazioni delle loro vincite.

Capitolo 6: Protezione contro il gioco eccessivo Sezione 1: Misure di spettanza di tutti gli organizzatori di giochi in denaro Art. 71

Principio

Gli organizzatori di giochi in denaro sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco e dalla giocata di poste sproporzionate rispetto al loro reddito e alla loro sostanza (gioco eccessivo).

Art. 72

Protezione dei minorenni

I minorenni vanno protetti in modo particolare. Non sono ammessi ai giochi da casinò e ai giochi di grande estensione in linea.

1

Per gli altri giochi di grande estensione, l'autorità intercantonale determina, a seconda del pericolo potenziale dei giochi, l'età minima per parteciparvi. Questa non può essere inferiore ai 16 anni.

2

L'accesso alle lotterie automatizzate deve essere controllato per garantire che soltanto i giocatori che hanno l'età minima possano giocare.

3

Art. 73

Misure di protezione specifiche ai giochi

Le misure che adottano gli organizzatori di giochi in denaro per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo devono essere adeguate al pericolo potenziale del gioco in denaro interessato.

1

I requisiti che deve soddisfare una misura sono tanto più elevati quanto più grande è il pericolo potenziale di un gioco in denaro. Nel valutare il pericolo potenziale e nello stabilire la misura, va tenuto conto in particolare delle caratteristiche del gioco e del canale di distribuzione.

2

L'autorità competente autorizza un gioco in denaro soltanto se le misure di protezione sono sufficienti.

3

Art. 74

Pubblicità

Gli organizzatori di giochi in denaro devono astenersi dal fare pubblicità importuna o ingannevole.

1

2

La pubblicità non può essere destinata a minorenni o a persone escluse dal gioco.

3

È vietata la pubblicità di giochi in denaro non autorizzati in Svizzera.

5352

Giochi in denaro. LF

Art. 75

FF 2017

Prestiti, anticipi e giochi gratuiti

Gli organizzatori di giochi in denaro non sono autorizzati a concedere prestiti o anticipi ai giocatori.

1

Per l'offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco gratuiti è necessaria l'autorizzazione dell'autorità d'esecuzione competente.

2

Sezione 2: Ulteriori misure di spettanza delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione Art. 76

Piano di misure sociali

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure sociali. Tenendo conto del pericolo potenziale e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle singole offerte di gioco, vi prevedono misure volte a proteggere i giocatori, concernenti in particolare: 1

a.

l'informazione dei giocatori;

b.

l'individuazione precoce dei giocatori a rischio;

c.

l'autocontrollo dei giocatori, la limitazione del gioco e la moderazione nel gioco;

d.

l'adozione e l'applicazione dell'esclusione dal gioco;

e.

la formazione e la formazione continua periodica del personale a cui è affidata l'esecuzione del piano di misure sociali;

f.

il rilevamento di dati necessari per valutare l'efficacia delle misure adottate.

Per elaborare, attuare e valutare le misure, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono collaborare in particolare con: 2

a.

le autorità d'esecuzione competenti;

b.

altre case da gioco o altri organizzatori di giochi di grande estensione;

c.

ricercatori;

d.

centri di prevenzione della dipendenza;

e.

istituti terapeutici;

f.

servizi sociali.

Art. 77

Informazione

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione in forma facilmente accessibile e comprensibile: 1

a.

informazioni sui rischi del gioco;

b.

questionari di autovalutazione del comportamento di gioco;

5353

Giochi in denaro. LF

FF 2017

c.

informazioni sulle possibilità di autocontrollo dei giocatori, di limitazione del gioco e di esclusione dal gioco;

d.

informazioni su offerte d'aiuto e di trattamento per le persone dipendenti, indebitate o a rischio di dipendenza e per le persone a loro vicine, inclusi gli indirizzi di consultori e di gruppi di auto aiuto.

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione informano i giocatori sul loro comportamento di gioco.

2

Art. 78

Individuazione precoce

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione stabiliscono criteri di individuazione precoce dei giocatori a rischio e adottano le misure appropriate.

1

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione documentano le proprie osservazioni e le misure adottate.

2

Art. 79

Autocontrollo e limitazione del gioco

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori strumenti che consentano loro di controllare e limitare il proprio comportamento di gioco, in particolare di controllare e limitare la durata e la frequenza di gioco come pure le perdite nette.

Art. 80

Esclusione dal gioco

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in linea escludono dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alle proprie constatazioni o a informazioni di terzi, che: 1

a.

sono oberate di debiti o non sono in grado di far fronte ai loro obblighi finanziari; oppure

b.

puntano poste sproporzionate rispetto al loro reddito e alla loro sostanza.

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in linea escludono altresì dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alla comunicazione di un servizio specializzato o di un'autorità incaricata dei servizi sociali, che sono dipendenti dal gioco.

2

Nell'ambito delle autorizzazioni dei giochi, l'Autorità intercantonale può estendere l'esclusione ad altri giochi di grande estensione. Può garantire l'esclusione da detti giochi fissando un valore soglia e bloccando il pagamento delle vincite superiori a tale soglia.

3

5354

Giochi in denaro. LF

FF 2017

L'esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione in linea e ai giochi di grande estensione ai quali l'Autorità intercantonale ha esteso l'esclusione conformemente al capoverso 3.

4

I giocatori stessi possono chiedere a una casa da gioco o a un organizzatore di giochi di grande estensione che pronuncia esclusioni di essere esclusi dai giochi.

5

6

L'esclusione dal gioco è comunicata e motivata per scritto all'interessato.

Art. 81

Revoca dell'esclusione dal gioco

L'esclusione dal gioco è revocata su richiesta dell'interessato se viene meno il motivo che l'ha determinata.

1

La richiesta va presentata alla casa da gioco o all'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione dal gioco.

2

Alla procedura di revoca partecipa uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale.

3

Art. 82

Registro

Ai fini dell'esecuzione dell'esclusione dal gioco, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni tengono un registro delle persone escluse e si comunicano reciprocamente i dati.

1

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni possono tenere un registro comune. Hanno accesso al registro comune le case da gioco e gli organizzatori che concorrono alla sua tenuta.

2

Iscrivono nel registro indicazioni sull'identità della persona esclusa dal gioco nonché sul tipo di esclusione e sui motivi della stessa.

3

Art. 83

Formazione e formazione continua

Le persone responsabili del piano di misure sociali e il personale delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione incaricati dell'esercizio o della sorveglianza dei giochi seguono una formazione di base nonché corsi di formazione continua e di approfondimento annuali.

Art. 84

Rapporto

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano alla autorità d'esecuzione competente un rapporto annuale sull'efficacia delle misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

5355

Giochi in denaro. LF

FF 2017

Sezione 3: Misure di spettanza dei Cantoni Art. 85 I Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine.

1

Possono coordinare le loro misure per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione.

2

Capitolo 7: Limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera Art. 86

Blocco dell'accesso alle offerte di gioco non autorizzate

L'accesso ai giochi in denaro in linea è bloccato se le offerte di gioco non sono autorizzate in Svizzera.

1

Il blocco dell'accesso è disposto soltanto per le offerte di gioco accessibili in Svizzera e i cui organizzatori hanno sede o domicilio all'estero oppure li occultano.

2

La CFCG e l'Autorità intercantonale tengono e aggiornano ciascuna un elenco delle offerte di gioco bloccate rientranti nella rispettiva sfera di competenza.

3

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso alle offerte di gioco figuranti in uno degli elenchi delle offerte di gioco bloccate.

4

La CFCG e l'Autorità intercantonale possono concedere a un utente l'accesso alle offerte di gioco bloccate, a scopo di sorveglianza o ricerca.

5

Art. 87

Notificazione e procedura d'opposizione

La CFCG e l'Autorità intercantonale pubblicano contemporaneamente i loro elenchi delle offerte di gioco bloccate e gli aggiornamenti degli stessi mediante un rimando nel Foglio federale. Tale pubblicazione vale come notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

1

Gli organizzatori possono impugnare la decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione mediante opposizione scritta dinanzi all'autorità che ha emanato la decisione.

L'opposizione può essere fatta segnatamente se l'organizzatore ha eliminato l'offerta in questione o ne ha impedito l'accesso in Svizzera con mezzi tecnici adeguati.

2

Se l'opposizione è fatta validamente, l'autorità competente riesamina la sua decisione. Non è vincolata alle conclusioni presentate.

3

5356

Giochi in denaro. LF

Art. 88

FF 2017

Comunicazione degli elenchi delle offerte di gioco bloccate

La CFCG e l'Autorità intercantonale pubblicano sul proprio sito Internet i rispettivi elenchi delle offerte bloccate e aggiungono un rimando al sito Internet dell'altra autorità.

1

Mediante una procedura semplice e sicura, la CFCG e l'Autorità intercantonale comunicano gli elenchi ai fornitori di servizi di telecomunicazione notificatisi secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni.

2

Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al capoverso 2, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fare opposizione scritta contro la decisione dinanzi all'autorità che l'ha emanata, se ritengono che la misura necessaria per bloccare l'accesso alle offerte sia sproporzionata sotto il profilo tecnico o operativo.

3

Art. 89

Informazione degli utenti

La CFCG e l'Autorità intercantonale gestiscono in comune un dispositivo volto a informare gli utenti del blocco di un'offerta in linea.

1

Nella misura in cui sia tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di telecomunicazione rinviano gli utenti che intendono accedere a un'offerta di gioco bloccata al dispositivo informativo.

2

Art. 90

Stralcio dall'elenco delle offerte bloccate

Se le condizioni del blocco non sono più soddisfatte, l'autorità competente stralcia l'offerta in questione, d'ufficio o su richiesta, dall'elenco delle offerte bloccate.

Art. 91

Esclusione della responsabilità

Non può essere reso responsabile né civilmente né penalmente dell'accesso ai giochi che figurano nell'elenco delle offerte bloccate il fornitore di servizi di telecomunicazione che: 1

a.

non dispone la trasmissione delle offerte;

b.

non sceglie il destinatario delle offerte; e

c.

non modifica le offerte.

Il fornitore di servizi di telecomunicazione che, per adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 86 capoverso 4 e 89 capoverso 2, attua misure o decisioni secondo il presente capitolo, non può essere reso responsabile né civilmente né penalmente della: 2

9

a.

elusione delle misure di blocco da parte di terzi;

b.

violazione del segreto delle telecomunicazioni o del segreto d'affari;

c.

violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

RS 784.10

5357

Giochi in denaro. LF

Art. 92

FF 2017

Costi e sospensione temporanea

L'autorità che ha disposto il blocco indennizza integralmente i fornitori di servizi di telecomunicazione per le installazioni necessarie a mettere in atto il blocco e per il loro esercizio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

1

Previa informazione dell'autorità d'esecuzione, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono temporaneamente esimersi dal mettere in atto il blocco se questo ha effetti negativi sulla qualità della rete.

2

Art. 93

Effetto sospensivo

Né il ricorso né l'opposizione contro una misura disposta conformemente al presente capitolo hanno effetto sospensivo. Sono fatti salvi il ricorso o l'opposizione di un fornitore di servizi di telecomunicazione secondo l'articolo 88 capoverso 3.

Capitolo 8: Autorità Sezione 1: Commissione federale delle case da gioco Art. 94 1

Composizione

La CFCG si compone di almeno cinque e al massimo sette membri.

Il Consiglio federale nomina i membri della CFCG e ne designa il presidente.

Nomina almeno un membro su proposta dei Cantoni.

2

I membri sono periti indipendenti. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione né impiegati di un'impresa attiva nel settore dei giochi in denaro, di un'impresa di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o di società ad esse legate.

3

Almeno un membro dispone di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione delle dipendenze.

4

Art. 95

Organizzazione

La CFCG emana un regolamento interno. Vi disciplina in particolare i dettagli della sua organizzazione e le competenze del presidente.

1

2

Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

3

La CFCG dispone di un segretariato permanente.

Art. 96

Indipendenza

La CFCG esercita la sua attività in modo indipendente. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DFGP.

1

I membri della CFCG e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza della CFCG.

2

5358

Giochi in denaro. LF

Art. 97 1

FF 2017

Compiti

Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, la CFCG: a.

sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti le case da gioco; in particolare sorveglia: 1. gli organi dirigenti e l'esercizio dei giochi delle case da gioco, 2. il rispetto degli obblighi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro, 3. l'attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;

b.

provvede alla tassazione come pure alla riscossione della tassa sulle case da gioco;

c.

lotta contro i giochi in denaro illegali;

d.

collabora con le autorità di vigilanza nazionali ed estere;

e.

redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione del Consiglio federale; il rapporto comprende anche informazioni sui conti annuali, sui bilanci e sui rapporti delle case da gioco.

Nell'adempimento dei propri compiti, la CFCG tiene debitamente conto dell'esigenza di proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

2

Art. 98

Facoltà

Per adempiere i propri compiti, la CFCG può segnatamente: a.

esigere le informazioni e i documenti necessari dalle case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco che riforniscono le case da gioco;

b.

procedere a controlli presso le case da gioco;

c.

esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione delle case da gioco;

d.

far capo a periti;

e.

assegnare incarichi speciali all'ufficio di revisione;

f.

attivare collegamenti in linea per il monitoraggio degli impianti informatici delle case da gioco;

g.

disporre, per la durata dell'indagine, provvedimenti cautelari e in particolare sospendere la concessione;

h.

disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;

i.

intervenire nell'esercizio di una casa da gioco, se la situazione lo esige;

5359

Giochi in denaro. LF

FF 2017

j.

in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva: 1. eseguire d'ufficio, a spese della casa da gioco, la misura disposta, 2. rendere pubblico che la casa da gioco si è opposta alla decisione esecutiva;

k.

impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni dell'Autorità intercantonale di cui all'articolo 24;

l.

impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 99

Emolumenti e tassa di vigilanza

La CFCG riscuote emolumenti a copertura dei costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Può esigere anticipi.

1

La CFCG riscuote ogni anno una tassa di vigilanza presso le case da gioco a copertura dei costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti. Il DFGP decide l'importo della tassa.

2

L'importo della tassa di vigilanza è fissato in funzione dei costi della vigilanza sulle case da gioco; l'importo della tassa di vigilanza dovuto da ogni casa da gioco è calcolato in funzione del prodotto lordo dei giochi realizzato l'anno precedente nel settore considerato.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

i costi di vigilanza computabili;

b.

la ripartizione di tali costi tra le case da gioco con un'estensione della concessione e quelle senza estensione;

c.

il periodo di calcolo della tassa.

Art. 100

Sanzioni amministrative

Il concessionario che viola le disposizioni di legge, la concessione o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno d'esercizio.

1

2

Le violazioni sono istruite dal segretariato e giudicate dalla CFCG.

Art. 101

Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a perseguimenti e a sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.

1

5360

Giochi in denaro. LF

2

FF 2017

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento dei dati, in particolare: a.

le categorie di persone oggetto della raccolta di dati e, per ognuna di queste categorie, le categorie di dati personali che possono essere trattati;

b.

l'elenco dei dati degni di particolare protezione;

c.

le autorizzazioni d'accesso;

d.

la durata di conservazione e la distruzione dei dati;

e.

la sicurezza dei dati.

Art. 102

Assistenza amministrativa e giudiziaria in Svizzera

La CFCG e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

1

La CFCG e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza giudiziaria e amministrativa. Se necessario e possibile, coordinano le proprie indagini.

2

Se ha notizia di crimini o delitti secondo il Codice penale (CP)10, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale.

3

Se ha notizia di violazioni della presente legge il cui perseguimento non è di sua competenza, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale e l'Autorità intercantonale.

4

Art. 103

Assistenza amministrativa internazionale

La CFCG può chiedere alle competenti autorità estere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.

1

Può trasmettere alle autorità estere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 2

3

a.

l'autorità estera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;

b.

l'autorità estera è vincolata al segreto d'ufficio;

c.

l'autorità estera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso della CFCG;

d.

le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

La CFCG può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.

10

RS 311.0

5361

Giochi in denaro. LF

Art. 104

FF 2017

Compiti del segretariato

Il segretariato esegue la vigilanza diretta sulle case da gioco e procede alla tassazione delle case da gioco.

1

2

Prepara gli affari della CFCG, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

Tratta direttamente con le case da gioco, le autorità e i terzi ed emana autonomamente decisioni, in quanto lo preveda il regolamento interno.

3

Se la situazione lo richiede, può intervenire nell'esercizio di una casa da gioco; ne informa senza indugio la CFCG.

4

Rappresenta la CFCG dinanzi ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni ed è competente per il perseguimento dei reati di cui agli articoli 130­133.

5

6

La CFCG può conferire ulteriori compiti al segretariato.

Sezione 2: Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione Art. 105

Istituzione

I Cantoni che sul proprio territorio intendono autorizzare giochi di grande estensione, istituiscono, per mezzo di un concordato, un'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione (Autorità intercantonale).

Art. 106 1

Indipendenza e composizione

L'Autorità intercantonale esercita la sua attività in modo indipendente.

I membri dell'Autorità intercantonale e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza dell'Autorità intercantonale.

2

I Cantoni garantiscono che l'Autorità intercantonale disponga di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione delle dipendenze.

3

Art. 107

Compiti

Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, l'Autorità intercantonale: 1

a.

sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di grande estensione; sorveglia in particolare: 1. gli organi dirigenti e l'esercizio dei giochi da parte degli organizzatori di giochi di grande estensione, 2. il rispetto degli obblighi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro, 3. l'attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;

b.

lotta contro i giochi in denaro illegali;

5362

Giochi in denaro. LF

2

FF 2017

c.

collabora con le autorità di vigilanza nazionali ed estere;

d.

redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività comprensivo di una statistica dei giochi di grande e di piccola estensione organizzati secondo la presente legge e di un rapporto sulla destinazione, da parte dei Cantoni, dell'utile netto dei giochi di grande estensione a scopi d'utilità pubblica.

I Cantoni possono conferire ulteriori compiti all'Autorità intercantonale.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Autorità intercantonale tiene debitamente conto dell'esigenza di proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

3

Art. 108 1

2

Facoltà

Per adempiere i propri compiti, l'Autorità intercantonale può segnatamente: a.

esigere le informazioni e i documenti necessari dagli organizzatori di giochi di grande estensione e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco;

b.

esigere, nei settori di cui all'articolo 1 capoversi 2 e 3, le informazioni e i documenti necessari per stabilire se un gioco costituisce un gioco di grande estensione;

c.

procedere a controlli presso gli organizzatori di giochi di grande estensione e presso i loro distributori;

d.

disporre, per la durata dell'indagine, provvedimenti cautelari;

e.

esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione degli organizzatori di giochi di grande estensione;

f.

far capo a periti;

g.

disporre, in caso di violazioni della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;

h.

in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva: 1. eseguire d'ufficio, a spese dell'organizzatore di giochi di grande estensione, la misura disposta, 2. rendere pubblico che l'organizzatore di giochi di grande estensione si è opposto alla decisione esecutiva;

i.

impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni della CFCG secondo l'articolo 16;

j.

impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione pronunciate dall'autorità giudiziaria cantonale o intercantonale di ultima istanza.

I Cantoni possono conferire ulteriori competenze all'Autorità intercantonale.

5363

Giochi in denaro. LF

Art. 109

FF 2017

Sanzioni amministrative

L'organizzatore di giochi di grande estensione che viola le disposizioni di legge o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno d'esercizio. Nel calcolo dell'importo va tenuto debitamente conto dell'utile che l'organizzatore ha realizzato grazie alla violazione.

1

I proventi da sanzioni amministrative sono ripartiti tra i Cantoni in proporzione alla loro popolazione secondo i dati dell'ultimo censimento federale.

2

3

Le violazioni sono istruite e giudicate dall'Autorità intercantonale.

Se il concordato tra i Cantoni non disciplina la procedura, l'Autorità intercantonale applica la procedura amministrativa del Cantone in cui è stata commessa la violazione.

4

Art. 110

Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, l'Autorità intercantonale può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a perseguimenti e a sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.

Art. 111

Assistenza amministrativa in Svizzera

L'Autorità intercantonale e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

1

L'Autorità intercantonale e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza amministrativa.

2

Se ha notizia di crimini o delitti secondo il CP11 o di infrazioni alla presente legge, l'Autorità intercantonale ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

3

Art. 112

Assistenza amministrativa internazionale

L'Autorità intercantonale può chiedere alle competenti autorità estere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.

1

Può trasmettere alle autorità estere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 2

11

a.

l'autorità estera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;

b.

l'autorità estera è vincolata al segreto d'ufficio;

RS 311.0

5364

Giochi in denaro. LF

FF 2017

c.

l'autorità estera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso dell'Autorità intercantonale;

d.

le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

L'Autorità intercantonale può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.

3

Sezione 3: Organo di coordinamento Art. 113 1

Composizione

L'organo di coordinamento si compone di: a.

due membri della CFCG;

b.

un rappresentante dell'autorità di alta vigilanza;

c.

due membri dell'Autorità intercantonale;

d.

un rappresentante delle autorità cantonali di vigilanza e d'esecuzione.

La CFCG nomina i propri due rappresentanti. Il DFGP nomina il rappresentante dell'autorità di alta vigilanza. I Cantoni nominano le tre persone che rappresentano le autorità dei Cantoni.

2

La funzione di presidente è esercitata a turni di un anno alternativamente da uno dei tre rappresentanti delle autorità della Confederazione e da uno dei tre rappresentanti delle autorità dei Cantoni.

3

Art. 114

Compiti

Oltre agli altri compiti che gli conferisce la presente legge, l'organo di coordinamento: a.

contribuisce a una politica coerente ed efficace in materia di giochi in denaro;

b.

garantisce: 1. l'attuazione coerente ed efficace delle misure legali nell'ambito della prevenzione del gioco eccessivo, 2. il buon coordinamento tra le autorità d'esecuzione della presente legge nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni dei giochi e nell'ambito della lotta contro i giochi in denaro illegali;

c.

redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività;

d.

collabora, se necessario, con le autorità di vigilanza nazionali ed estere.

5365

Giochi in denaro. LF

Art. 115 1

FF 2017

Facoltà

Per adempiere i propri compiti, l'organo di coordinamento può: a.

rivolgere raccomandazioni alle autorità d'esecuzione della presente legge;

b.

far capo a periti.

L'organo di coordinamento non può emanare decisioni impugnabili ai sensi degli articoli 5 e 44 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

2

Art. 116

Funzionamento e decisioni

L'organo di coordinamento si riunisce con la frequenza necessaria per l'adempimento dei propri compiti. Ogni membro ha il diritto di convocare una riunione.

1

L'organo di coordinamento decide a maggioranza semplice. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente non è decisivo.

2

3

L'organo di coordinamento adotta un regolamento interno.

Art. 117

Costi

I costi dell'organo di coordinamento sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

Art. 118

Diritto applicabile

L'organo di coordinamento sottostà alle legislazioni federali sulla protezione dei dati, sulla trasparenza, sugli acquisti pubblici e sulla responsabilità e al diritto procedurale.

Capitolo 9: Imposizione e utilizzazione del prodotto dei giochi Sezione 1: Tassa sulle case da gioco Art. 119

Principio

La Confederazione riscuote una tassa sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco). La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

1

Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate.

2

Le commissioni riscosse dalle case da gioco per i giochi da tavolo e analoghi proventi dei giochi sono parte del prodotto lordo dei giochi.

3

12

RS 172.021

5366

Giochi in denaro. LF

Art. 120

FF 2017

Aliquote della tassa

Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa in modo tale che le case da gioco gestite secondo i principi dell'economia aziendale possano realizzare un rendimento adeguato del capitale investito. L'aliquota della tassa può essere progressiva.

1

2

L'aliquota della tassa ammonta: a.

almeno al 40 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato in una casa da gioco;

b.

almeno al 20 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato con i giochi da casinò in linea.

Per i primi quattro anni d'esercizio l'aliquota della tassa può essere ridotta fino alla metà. Nel fissare l'aliquota, il Consiglio federale tiene conto delle condizioni quadro economiche delle singole case da gioco. La riduzione è fissata ogni anno per le singole case da gioco o per più case da gioco, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

3

Art. 121

Agevolazioni fiscali per le case da gioco titolari di una concessione B

Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B, sempreché i proventi della casa da gioco siano destinati in misura preponderante a interessi pubblici della regione, segnatamente al sostegno ad attività culturali, o a scopi d'utilità pubblica.

1

Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di ubicazione della casa da gioco titolare di una concessione B dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.

2

Se sono dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà.

3

Le agevolazioni fiscali di cui ai capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai giochi da casinò in linea.

4

Art. 122

Riduzione della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B in caso di riscossione di una tassa cantonale analoga

Il Consiglio federale riduce la tassa per le case da gioco titolari di una concessione B qualora il Cantone di ubicazione riscuota dalle stesse una tassa di tipo analogo.

1

La riduzione corrisponde all'importo della tassa cantonale; non può tuttavia superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

2

3

La riduzione della tassa non è applicabile ai giochi da casinò in linea.

Art. 123

Tassazione e riscossione

La tassazione e la riscossione della tassa competono alla CFCG. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

1

5367

Giochi in denaro. LF

FF 2017

Su richiesta del Cantone, la CFCG può occuparsi della tassazione e della riscossione della tassa cantonale sul prodotto lordo dei giochi.

2

Art. 124

Ricupero della tassa e prescrizione

Si procede al ricupero della tassa non riscossa, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova che erano sconosciuti alla CFCG permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione passata in giudicato è incompleta.

1

Non si può procedere al ricupero della tassa, se nella sua dichiarazione d'imposta la casa da gioco ha indicato in modo completo e preciso le somme imponibili e se alla CFCG erano note le basi necessarie alla valutazione delle singole componenti.

2

3 L'avvio

del perseguimento penale secondo l'articolo 132 segna nel contempo l'avvio della procedura di ricupero della tassa.

Il diritto di avviare una procedura di ricupero della tassa decade dieci anni dopo la fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione passata in giudicato era incompleta. Il diritto al ricupero della tassa decade in ogni caso quindici anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferisce.

4

Sezione 2: Destinazione dell'utile netto dei giochi di grande estensione Art. 125

Destinazione dell'utile netto a scopi d'utilità pubblica

I Cantoni destinano integralmente l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

1

L'utile netto è costituito dalla totalità delle poste giocate e del risultato finanziario dopo la deduzione delle vincite versate, delle spese giustificate dall'attività commerciale, comprese le tasse a copertura dei costi derivanti dal gioco in denaro, quali la vigilanza e le misure di prevenzione, nonché degli oneri per la costituzione di riserve e accantonamenti adeguati.

2

Non è consentito destinare l'utile netto all'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico.

3

4

La destinazione dell'utile netto dei giochi di destrezza non è vincolata.

Art. 126

Conti distinti

L'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive non può confluire nei consuntivi dei Cantoni. È gestito separatamente.

1

Gli organizzatori versano l'utile netto ai Cantoni in cui si sono svolte le lotterie e le scommesse sportive.

2

5368

Giochi in denaro. LF

Art. 127 1

FF 2017

Concessione di sussidi

I Cantoni disciplinano in un atto normativo: a.

la procedura e i servizi cui compete la ripartizione dei fondi;

b.

i criteri che tali servizi devono applicare per la concessione di sussidi.

I sussidi possono essere concessi soltanto se il richiedente attesta in modo sufficiente di soddisfare detti criteri.

2

Nel concedere i sussidi, i servizi competenti garantiscono un trattamento delle richieste il più equo possibile.

3

4

Il diritto federale non conferisce alcun diritto alla concessione di sussidi.

I Cantoni possono destinare una parte dell'utile netto a scopi intercantonali, nazionali e internazionali d'utilità pubblica.

5

Art. 128

Trasparenza nella ripartizione dei fondi

I servizi competenti secondo l'articolo 127 pubblicano in forma adeguata l'importo dei sussidi versati, precisando i destinatari e i settori.

1

2

Pubblicano ogni anno i propri conti.

Sezione 3: Destinazione dell'utile netto dei giochi di piccola estensione Art. 129 Gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali che non perseguono scopi economici possono destinare l'utile netto ai propri fini.

1

La destinazione dell'utile netto dei tornei di poker conseguito al di fuori di una casa da gioco non è vincolata.

2

Capitolo 10: Disposizioni penali Sezione 1: Reati Art. 130

Crimini e delitti

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

a.

svolge, organizza o mette a disposizione giochi da casinò o giochi di grande estensione, senza essere titolare delle concessioni o autorizzazioni necessarie;

b.

pur essendo a conoscenza dello scopo a cui sono destinati, mette a disposizione di persone che non sono titolari delle concessioni o autorizzazioni necessarie i mezzi tecnici per l'organizzazione di giochi da casinò o giochi di grande estensione.

5369

Giochi in denaro. LF

FF 2017

Chi agisce per mestiere o come membro di una banda è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere.

2

È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere chi fornendo intenzionalmente indicazioni inveritiere o in altra maniera ottiene in modo fraudolento il rilascio di una concessione o di un'autorizzazione.

3

Art. 131 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

svolge, organizza o mette a disposizione giochi in denaro diversi da quelli di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a senza essere titolare delle autorizzazioni necessarie;

b.

fa pubblicità per giochi in denaro non autorizzati in Svizzera;

c.

fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati destinata a persone escluse dal gioco o a minorenni;

d.

autorizza a giocare persone che non hanno raggiunto l'età legale secondo l'articolo 72 capoversi 1 e 2 o sono escluse dal gioco in virtù dell'articolo 80 oppure versa a dette persone una vincita superiore al valore soglia di cui all'articolo 80 capoverso 3;

e.

fa in modo che l'utile netto destinato a scopi d'utilità pubblica non sia dichiarato integralmente;

f.

viola gli obblighi di diligenza nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro previsti dal capitolo 5, sezione 4 della presente legge, dal capitolo 2 LRD13 e dalle sue disposizioni d'esecuzione;

g.

disattende l'ingiunzione dell'autorità competente di ripristinare lo stato legale o sopprimere le irregolarità;

h.

rivende a fini commerciali partecipazioni a lotterie e scommesse sportive senza il consenso dell'organizzatore.

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 132

Sottrazione della tassa sulle case da gioco

Chiunque intenzionalmente fa in modo che una tassazione non sia effettuata o sia indebitamente omessa o una tassazione passata in giudicato sia incompleta, è punito con una multa che ammonta al massimo al quintuplo dell'importo dell'imposta sottratta, ma non supera i 500 000 franchi.

13

RS 955.0

5370

Giochi in denaro. LF

Art. 133

FF 2017

Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

1

Gli articoli 6 e 7 DPA si applicano anche al perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

2

Sezione 2: Diritto applicabile e procedura Art. 134

Infrazioni nell'ambito dei giochi da casinò e sottrazione della tassa sulle case da gioco

Nel caso di infrazioni nell'ambito dei giochi da casinò e di sottrazione della tassa sulle case da gioco è applicabile la DPA15.

1

L'autorità di perseguimento è il segretariato della CFCG, quella giudicante la CFCG.

2

Art. 135

Infrazioni nell'ambito di altri giochi in denaro

Il perseguimento e il giudizio dei reati nell'ambito degli altri giochi in denaro competono ai Cantoni. Nell'ambito delle indagini, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all'Autorità intercantonale.

1

2

L'Autorità intercantonale dispone dei seguenti diritti di parte: a.

diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;

b.

diritto di fare opposizione contro i decreti d'accusa;

c.

diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

Art. 136

Conflitti di competenza

Il Tribunale penale federale decide sui conflitti di competenza tra la CFCG e le autorità penali cantonali.

Art. 137

Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.

14 15

RS 313.0 RS 313.0

5371

Giochi in denaro. LF

FF 2017

Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione e alta vigilanza Art. 138 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi Art. 139 L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 140

Case da gioco

Le concessioni rilasciate in virtù della legge del 18 dicembre 199816 sulle case da gioco scadono sei anni civili dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

L'esercizio dei diritti e degli obblighi conferiti dalla concessione è retto dalla presente legge.

2

Le case da gioco adeguano i propri piani, le procedure e i processi alla presente legge. Sottopongono le modifiche alla CFCG entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

3

Art. 141

Autorizzazione d'organizzatore per giochi di grande estensione

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano all'Autorità intercantonale una richiesta d'autorizzazione d'organizzatore.

1

Se la richiesta è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una richiesta d'autorizzazione, l'autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 142

Autorizzazione del gioco per giochi di grande estensione

I titolari di un'autorizzazione rilasciata conformemente al diritto anteriore per le lotterie e le scommesse intercantonali o per gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza possono continuare a proporre tali giochi soltanto se: 1

a.

16

la richiesta di un'autorizzazione d'organizzatore secondo l'articolo 141 è stata approvata; e RU 2000 677, 2006 2197 5599

5372

Giochi in denaro. LF

b.

FF 2017

presentano all'Autorità intercantonale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, una richiesta d'autorizzazione del gioco.

Le autorizzazioni secondo il capoverso 1 restano valide finché la decisione in merito alla richiesta d'autorizzazione è passata in giudicato, ma almeno per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2

Se entro il termine di cui al capoverso 1 lettera b non è presentata una richiesta d'autorizzazione del gioco, l'autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3

Dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità intercantonale esercita la vigilanza sui giochi di destrezza il cui svolgimento è automatizzato, in linea o intercantonale.

4

Art. 143

Autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione

I titolari di autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore per le lotterie e le scommesse svolte a livello intercantonale possono presentare una richiesta di autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, anche se non hanno ancora ricevuto l'autorizzazione d'organizzatore.

1

Se la richiesta d'autorizzazione d'organizzatore secondo l'articolo 141 è respinta, l'autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla richiesta d'autorizzazione.

2

Se entro il termine di cui all'articolo 141 capoverso 1 non è presentata una richiesta d'autorizzazione d'organizzatore, l'autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade alla fine di tale periodo.

3

Art. 144

Autorizzazione di giochi di piccola estensione

Le autorizzazioni di giochi considerati di piccola estensione ai sensi della presente legge rilasciate dai Cantoni conformemente al diritto anteriore restano in vigore al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione alla presente legge e alle sue ordinanze d'esecuzione.

2

Le richieste d'autorizzazione per giochi considerati di piccola estensione ai sensi della presente legge presentate dopo che questa è entrata in vigore, ma prima dell'adeguamento della legislazione cantonale, sottostanno al diritto anteriore.

3

Art. 145

Destinazione dell'utile netto dei giochi di grande estensione

Entro al massimo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni organizzative e procedurali di cui al capitolo 9 sezione 2. Fino all'entrata in vigore di tale adeguamento, si applica il diritto anteriore.

5373

Giochi in denaro. LF

FF 2017

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 146 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2017

Consiglio nazionale, 29 settembre 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 10 ottobre 201717 Termine di referendum: 18 gennaio 2018

17

FF 2017 5333

5374

Giochi in denaro. LF

FF 2017

Allegato (art. 139)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate: 1.

la legge federale dell'8 giugno 192318 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;

2.

la legge del 18 dicembre 199819 sulle case da gioco.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 19 marzo 201020 sull'organizzazione delle autorità penali Art. 37 cpv. 2 lett. g 2

Le corti dei reclami penali giudicano inoltre: g.

i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201721 sui giochi in denaro.

2. Codice di procedura penale22 Art. 269 cpv. 2 lett. i e l23 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: 2

i.

18 19 20 21 22 23

24

legge del 17 giugno 201124 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;

CS 10 250; RU 2003 2133, 2006 2197, 2008 3437, 2010 1881 RU 2000 677, 2006 2197 5599 RS 173.71 RS ...; FF 2017 5333 RS 312.0 Con l'entrata in vigore del decreto federale del 29 settembre 2017 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) la lettera l diviene la lettera m.

RS 415.0

5375

Giochi in denaro. LF

l.

FF 2017

legge federale del 29 settembre 201725 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a.

Art. 286 cpv. 2 lett. h e j26 L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: 2

h.

legge del 17 giugno 201127 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;

j.

legge federale del 29 settembre 201728 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a.

3. Legge del 17 giugno 201129 sulla promozione dello sport Titolo prima dell'art. 25a

Sezione 3: Misure contro la manipolazione di competizioni Art. 25a

Disposizioni penali

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, allo scopo di alterare l'andamento della competizione a favore di questa persona o di terzi (manipolazione indiretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Chiunque, in quanto persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, allo scopo di alterare l'andamento della competizione (manipolazione diretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

In casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Vi è caso grave segnatamente se l'autore: 3

25 26

27 28 29

a.

agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente la manipolazione diretta o indiretta delle competizioni;

b.

realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

RS ...; FF 2017 5333 Con l'entrata in vigore del decreto federale del 29 settembre 2017 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) la lettera j diviene la lettera k.

RS 415.0 RS ...; FF 2017 5333 RS 415.0

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Giochi in denaro. LF

Art. 25b

FF 2017

Perseguimento penale

Le competenti autorità di perseguimento penale possono far capo all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 della legge federale del 29 settembre 201730 sui giochi in denaro (LGD).

1

In caso di sospetto di manipolazione di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD informa l'autorità di perseguimento penale competente e le trasmette tutti gli atti.

2

L'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD dispone dei seguenti diritti di parte nelle procedure condotte per violazione dell'articolo 25a: 3

a.

il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;

b.

il diritto di fare opposizione contro i decreti d'accusa;

c.

il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

Art. 25c

Informazione

Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD31 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell'articolo 25a e alle loro decisioni.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono comunicate.

4. Legge del 12 giugno 200932 sull'IVA Art. 21 cpv. 2 n. 23 2

Sono escluse dall'imposta: 23. le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l'articolo 119 della legge federale del 29 settembre 201733 sui giochi in denaro (LGD) o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 125 LGD;

30 31 32 33

RS ...; FF 2017 5333 RS ...; FF 2017 5333 RS 641.20 RS ...; FF 2017 5333

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Giochi in denaro. LF

FF 2017

5. Legge federale del 14 dicembre 199034 sull'imposta federale diretta Art. 23 lett. e Sono parimenti imponibili: e.

Abrogata

Art. 24 lett. i­j Non sottostanno all'imposta sul reddito: i.

le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 201735 sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;

ibis. le singole vincite fino a un milione di franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD; iter. le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD; j.

le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1000 franchi.

Art. 33 cpv. 4 Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere ibis­j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25 000 franchi.

4

34 35

RS 642.11 RS ...; FF 2017 5333

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6. Legge federale del 14 dicembre 199036 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 4 lett. l­m 4

Sono esenti dall'imposta soltanto: l.

le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;

lbis. le singole vincite ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD sino a concorrenza di un importo pari a un milione di franchi o di un importo più elevato secondo il diritto cantonale; lter. le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD; m. le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite stabilito dal diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 2 lett. n.

2

Sono deduzioni generali: n.

i costi delle poste giocate, pari a una percentuale stabilita dal diritto cantonale delle singole vincite ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 7 capoverso 4 lettere l­m; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile;

Art. 72y38

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 29 settembre 2017

I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettere l­m e 9 capoverso 2 lettera n per la data d'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2017.

1

A partire da tale data, gli articoli 7 capoverso 4 lettere l­m e 9 capoverso 2 lettera n sono direttamente applicabili, laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. Si applicano gli importi di cui all'articolo 24 lettere i bis e j della legge federale del 14 dicembre 199039 sull'imposta federale diretta.

2

36 37 38 39

RS 642.14 RS ...; FF 2017 5333 Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

RS 642.11

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7. Legge federale del 13 ottobre 196540 sull'imposta preventiva Sostituzione di espressioni 1

Concerne soltanto il testo francese

2

Concerne soltanto il testo francese Art. 1 cpv. 1 La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 201741 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.

1

Art. 6 Vincite ai giochi 1 L'imposta preventiva sulle vincite ai giochi in denaro ha per oggetto in denaro nonché le singole vincite versate che non sono esentate dall'imposta sul redai giochi di destrezza e alle dito secondo l'articolo 24 lettere i­iter LIFD42.

lotterie destinati a promuovere 2 L'imposta preventiva sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lottele vendite

rie destinati a promuovere le vendite ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD.

Art. 12 cpv. 1, primo periodo Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i­iter LIFD43 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. ...

1

40 41 42 43

RS 642.21 RS ...; FF 2017 5333 RS 642. 11 RS 642.11

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FF 2017

Art. 13 cpv. 1 lett. a 1

L'imposta preventiva è: a.

il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i­iter LIFD44 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD;

Art. 16 cpv. 1 lett. c 1

L'imposta preventiva scade: c.

sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i­iter LIFD45 e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 21, titolo marginale nonché cpv. 1 lett. b 1 L'avente diritto secondo gli articoli 22­28 può chiedere il rimborso A. Rimborso dell'imposta sui redditi di capitali dell'imposta preventiva trattenuta a suo carico dal debitore: mobili, sulle b. per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dalvincite ai giochi in denaro e sulle l'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i­iter LIFD46 vincite ai giochi di destrezza e alle e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul promuovere le vendite reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: se al momento I. Condizioni generali del diritto al rimborso

44 45 46

dell'estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto;

RS 642.11 RS 642.11 RS 642.11

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FF 2017

8. Legge del 10 ottobre 199747 sul riciclaggio di denaro Sostituzione di espressioni Nell'articolo 3 capoverso 5 «Commissione federale delle case da gioco» è sostituito con «Commissione federale delle case da gioco (CFCG)».

1

Negli articoli 6 capoverso 2 lettera d, 9 capoverso 1 lettera c, 10a capoverso 1, 22a capoversi 1, 3 e 4, nonché 41 capoverso 2 «Commissione federale delle case da gioco» è sostituito con «CFCG».

2

3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f 2

Sono intermediari finanziari: e.

le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201748 sui giochi in denaro (LGD);

f.

gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD.

Art. 12 lett. b e bbis La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: b.

alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;

bbis. all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD49, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f; Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva La FINMA, la CFCG e l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD50, se hanno il sospetto fondato che: 1

Art. 17 La FINMA, la CFCG e il Dipartimento federale di giustizia e polizia concretizzano per via d'ordinanza, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad essi sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 della presente legge e dalla legislazione sui giochi in denaro e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché non siano autodisciplinate.

47 48 49 50

RS 955.0 RS ...; FF 2017 5333 RS ...; FF 2017 5333 RS ...¸ FF 2017 5333

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FF 2017

Art. 29 cpv. 1 e 3 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD51 e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

1

L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

3

Art. 29a cpv. 3 e 4, primo periodo Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD 52 tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

3

La FINMA, la CFCG e l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. ...

4

Art. 34 cpv. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD53, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.

2

Art. 35 cpv. 2 Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD 54 e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo.

2

51 52 53 54

RS ...; FF 2017 5333 RS ...; FF 2017 5333 RS ...; FF 2017 5333 RS ...; FF 2017 5333

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