Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), l'Organo responsabile per l'esame professionale di Accompagnatrice/Accompagnatore in Montagna (OREPAM), che è composto dall'«Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)», dall'Associazione Operatori Turistici di Montagna (Guide OTM), dall'«Association Suisse des Guides Montagne (ASGM)» e dal «Verband Bündner Wanderleiter (BWL)», ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale di accompagnatore in montagna con attestato professionale federale/accompagnatrice in montagna con attestato professionale federale.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tale disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

10 gennaio 2017

2017-0002

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

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