Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Disegno

(Legge sulla caccia, LCP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20171, decreta: I La legge del 20 giugno 19862 sulla caccia è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge «bandite di caccia» è sostituito con «aree di protezione per la fauna selvatica».

1

Negli articoli 7 capoverso 6, 12 capoverso 2 bis, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3 nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

2

Art. 3 cpv. 1 e 2 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano la pianificazione. Essi tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da consentire la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali.

1

I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia, a una prova della precisione di tiro da fornire periodicamente e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

2

1 2

FF 2017 5193 RS 922.0

2017-1579

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L sulla caccia

Art. 4

FF 2017

Esami cantonali di caccia

L'autorizzazione di caccia è rilasciata a chi ha superato un esame cantonale di caccia.

1

2

Gli esami cantonali di caccia comprendono in particolare le seguenti materie: a.

biologia della fauna selvatica;

b.

protezione delle specie e degli spazi vitali;

c.

protezione degli animali;

d.

manipolazione delle armi.

Gli esami cantonali di caccia sono riconosciuti reciprocamente dai Cantoni nelle materie di cui al capoverso 2.

3

4

I Cantoni possono: a.

riconoscere esami di caccia esteri, a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti;

b.

rilasciare a persone che si preparano all'esame di caccia o sono titolari di un'autorizzazione di caccia estera un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o, q, 2, 3, 5 e 6 1

Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: b.

cinghiale dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni non vi è alcun periodo di protezione al di fuori del bosco

c.

Abrogata

l.

fagiano di monte maschio e pernice bianca dal 1° dicembre al 15 ottobre

m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, ghiandaia e gazza dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie grigie e le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole o.

folaga, svasso maggiore, moretta grigia, edredone, moretta codona, marzaiola, alzavola, mestolone, fischione, moretta, orco marino, quattrocchi, canapiglia, codone, germano reale, moriglione e orchetto marino dal 1° febbraio al 31 agosto

q.

cormorano dal 1° marzo al 31 agosto

2

Abrogato

3

I Cantoni possono permettere l'abbattimento dei seguenti animali tutto l'anno:

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a.

specie animali non indigene;

b.

animali domestici e da reddito inselvatichiti.

I Cantoni possono, sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti, salvaguardare la diversità delle specie o attuare misure di polizia delle epizoozie.

5

Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, sul piano nazionale, la lista delle specie cacciabili o prolungarne i periodi di protezione, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, e revocare tali misure quando il ristabilimento degli effettivi lo consente.

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Art. 7 cpv. 2 e 3 Abrogati Art. 7a 1

Regolazione di specie protette

I Cantoni possono, sentito l'UFAM, prevedere una regolazione degli effettivi di: a.

stambecchi: dal 1° agosto al 30 novembre;

b.

lupi: dal 16 settembre al 31 gennaio;

c.

altre specie protette dichiarate regolabili dal Consiglio federale.

Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione interessata e devono essere necessarie per: 2

a.

la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie; oppure

b.

la prevenzione di danni ingenti o di un pericolo concreto per l'uomo che non può essere garantita mediante misure ragionevolmente esigibili.

Art. 8

Animali feriti e ammalati

Le persone titolari di un'autorizzazione di caccia che durante la caccia hanno ferito o probabilmente ferito animali selvatici provvedono al loro recupero tempestivo e corretto. I Cantoni disciplinano i dettagli.

1

I guardacaccia e i badatori possono abbattere in qualsiasi momento gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

2

Art. 11, rubrica Aree protette

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Art. 12 cpv. 2, primo periodo, e 4 I Cantoni possono in qualsiasi momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo concreto per l'uomo. ...

2

4

Abrogato

Titolo prima dell'art. 14

Capitolo 5: Informazione e ricerca Art. 14, rubrica, nonché cpv. 4 e 5 Informazione, formazione e ricerca La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.

4

5

Abrogato

Art. 14a

Cattura e marcatura

La cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure: 1

2

a.

siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e

b.

siano eseguite da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

Il Consiglio federale: a.

emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;

b.

concretizza le misure di cui al capoverso 1.

Art. 17 cpv. 1 lett. h È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: 1

h.

3

affumica, gasa o affoga volpi, tassi o marmotte, nonché distrugge le loro tane perforandole, scavando o ostruendole;

RS 455

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Art. 18 cpv. 1 lett. i È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: 1

i.

omette di recuperare tempestivamente e correttamente gli animali selvatici feriti o probabilmente feriti durante la caccia.

Art. 20 cpv. 1 e 1bis L'autorizzazione di caccia può essere revocata dal giudice per un minimo di uno a un massimo di dieci anni se: 1

a.

il titolare dell'autorizzazione ha intenzionalmente o per negligenza ucciso o ferito gravemente una persona durante l'esercizio della caccia oppure ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17 in qualità di autore, istigatore o complice; e

b.

sussiste il pericolo che il titolare dell'autorizzazione commetta nuovi reati di questo genere.

La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale4.

1bis

Art. 24 cpv. 2­4 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

3

Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

4

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4 5

RS 311.0 RS 172.010

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 22a

Cattura e marcatura

La cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 20057 sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure: 1

2

a.

siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e

b.

siano eseguite da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

Il Consiglio federale: a.

emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;

b.

concretizza le misure di cui al capoverso 1.

2. Legge forestale del 4 ottobre 19918 Art. 27 cpv. 2 Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per consentire la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi; se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

2

6 7 8

RS 451 RS 455 RS 921.0

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3. Legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca Inserire prima del titolo della sezione 3 Art 6a

Cattura e marcatura

La cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 200510 sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure: 1

2

a.

siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e

b.

siano eseguite da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

Il Consiglio federale:

9 10

a.

emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;

b.

concretizza le misure di cui al capoverso 1.

RS 923.0 RS 455

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