Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 del 16 giugno 2017
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20161, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 196 n. 13, 14 cpv. 1 e 15 13. Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta) La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2035.
14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) 1
La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035.
15. Disposizione transitoria dell'art. 131 (Imposta sulla birra) Abrogato II 1
Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 giugno 2017
Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017
Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol
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FF 2016 5609 RS 101
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Nuovo ordinamento finanziario 2021. DF
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FF 2017