Termine di referendum: 7 aprile 2018 (1° giorno feriale: 9 aprile 2018)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione del 15 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20172, decreta:

Art. 1 1

Sono approvate: a.

la decisione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 dicembre 20153 sulla concorrenza all'esportazione;

b.

le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione4.

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare all'OMC l'approvazione delle modifiche.

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RS 101 FF 2017 3737 FF 2017 3785 La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è pubblicata nella RU mediante rimando (art. 5 LPubb, RS 170.512). È disponibile solo in francese (art. 14 cpv. 2 lett. b LPubb) e soltanto questa versione è vincolante. Le modifiche in questione sono state pubblicate nel FF 2017 3795. Una copia della lista può essere ottenuta o consultata presso la Direzione generale delle dogane, Divisione tariffa doganale, 3003 Berna.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione nonché approvazione delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione. DF

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Art. 2 Sono adottate la legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato 1 e la modifica della legge federale di cui all'allegato 2.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato 1 e della modifica della legge federale di cui all'allegato 2.

2

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20175 Termine di referendum: 7 aprile 2018

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Allegato 1 (art. 2)

Legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati

del 15 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 133 della Costituzione federale6; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20177, decreta:

Art. 1

Dazi all'importazione

Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la commissione di periti doganali da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

Art. 2

Calcolo degli elementi tariffali mobili

Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 3

Rapporto

Il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell'articolo 1. L'Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

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Art. 4

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Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Definisce in particolare i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi secondo l'articolo 2.

1

Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.

2

Ove la presente legge e le disposizioni d'esecuzione non contengano norme particolari, si applicano per analogia le disposizioni sui dazi.

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Art. 5

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 13 dicembre 19748 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati è abrogata.

Art. 6

Disposizione transitoria

Le domande per la concessione di contributi all'esportazione fondate sulla legge federale del 13 dicembre 19749 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

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RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097

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Allegato 2 (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 29 aprile 199810 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 38 cpv. 2 e 3 Il supplemento è di 15 centesimi, meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.

2

Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.

3

Art. 40

Supplemento per il latte commerciale

La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento e le condizioni.

Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l'utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

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Art. 55

Supplemento per i cereali

La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali. Può limitare il supplemento ai cereali destinati all'alimentazione umana.

1

L'importo del supplemento è stabilito in funzione dei mezzi finanziari iscritti a preventivo e del quantitativo o della superficie di produzione che dà diritto ai contributi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato.

2

Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l'utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

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RS 910.1

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