Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 2 maggio 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 2 dicembre 2010, del 15 gennaio 2013, del 26 luglio 2013, del 13 gennaio 2014, del 19 agosto 2014, dell'11 settembre 2014 e del 14 giugno 20161 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 3 lett. b Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell'allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

3

L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale quando l'impresa o la parte d'impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti: (...)

b. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all'articolo 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR)2, nonché il personale impiegato in queste strutture;

1 2

FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723, 2010 8021, 2013 547 5685, 2014 683 5437 5849, 2016 4475 Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, RS 814.600

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Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo preventivo per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO può richiedere in singoli casi.

La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti capitati durante la validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 8 cpv. 4

(Contributi alle spese di applicazione e di formazione/ perfezionamento)

Contributi: tutti i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7 % della massa salariale soggetta alla LAINF, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al CNM devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,5 % della massa salariale soggetta alla LAINF per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera si protrae fino a 90 giorni all'anno devono versare lo 0,4 % della massa salariale soggetta alla LAINF (0,35 % a carico del lavoratore; 0,05 % a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di 20 franchi per ogni collaboratore e datore di lavoro.

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Art. 42 cpv. 1 lett. a)

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(Classi salariali)

Per i salari base previsti dall'articolo 41 CNM valgono le seguenti classi salariali: 1

Classi salariali

Condizioni

a) Lavoratori edili C

Lavoratori edili

Lavoratori senza conoscenze professionali

B

Lavoratori edili con conoscenze professionali

Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all'articolo 44 capoverso 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d'attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell'impresa in questione. L'impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all'articolo 44 capoverso 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all'articolo 45 capoverso 1 lettera d.

Art. 64

Assicurazione indennità giornaliera di malattia

Obbligo d'assicurazione: il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CNM.

1

Inizio dell'assicurazione: l'assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

2

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

3

Prestazioni assicurative: l'assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime: 4

a)

90 % del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.

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b)

Prestazioni d'indennità giornaliera fino al 730° giorno dall'inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l'assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.

c)

In caso d'inabilità lavorativa accertata di almeno il 25 %, l'indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d'inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b).

d)

Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell'assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui riguardano lo stesso periodo.

Premi e prestazioni assicurative differite: a)

I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.

b)

Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90 % del salario perso durante il periodo di differimento.

c)

Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale / guadagno giornaliero: l'indennità giornaliera si basa sull'ultimo salario versato prima della malattia secondo l'orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

6

Importo massimo delle prestazioni assicurative: le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell'evento assicurato. L'importo versato in caso d'impedimento al lavoro non può superare l'importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).

7

Riserve assicurative: inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima dell'entrata nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue: 8

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Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un'azienda assoggettata al CNM:

Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia:

fino a 6 mesi

4 settimane

fino a 9 mesi

6 settimane

fino a 12 mesi

2 mesi

fino a 5 anni

4 mesi

Sono garantite le piene prestazioni se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell'edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

9

Fine dell'assicurazione: a)

b)

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11

La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti: ­

con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;

­

se il contratto d'assicurazione viene annullato o sospeso;

­

se è esaurito il diritto alle prestazioni.

In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al capoverso 4.

Passaggio all'assicurazione individuale: a)

All'uscita dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all'assicurazione individuale.

b)

I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.

c)

Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L'assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora per quanto concerne sia l'importo dell'indennità giornaliera sia la durata del diritto alle prestazioni.

Responsabilità del datore di lavoro: (...)

b)

Il datore di lavoro deve concedere prestazioni conformi all'articolo 324a CO ai lavoratori che non possono essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o possono esserlo soltanto con riserva.

c)

Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell'assicurazione di fornire prestazioni riconducibile ad una violazione delle condizioni di assicura-

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zione imputabile al lavoratore, sempreché il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.

d)

12

Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.

Area geografica di validità: a)

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore a tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.

b)

Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza l'esplicito consenso dell'assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.

c)

Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, fatti salvi i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.

d)

Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.

All'assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l'assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad un'altra regione estera.

e)

Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea/AELS.

Disposizioni transitorie: i contratti d'assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.

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Appendice 10 Abrogata

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Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per il settore dell'edilizia principale

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Appendice 18

(Convenzione addizionale «Ginevra»)

Art. 1 cpv. 2

(Disposizioni materiali)

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Sul territorio del Cantone di Ginevra, l'indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a 25 franchi.

2

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

2 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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