Decreto federale concernente i crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017 del 25 settembre 2017
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20172 sull'esercito 2017, decreta:
Art. 1
Principio
I crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017 sono approvati.
Art. 2
Credito complessivo sottoposto al freno alle spese
Per i crediti quadro elencati in allegato è stanziato un credito complessivo di 750 milioni di franchi.
Art. 3
Trasferimenti all'interno del credito complessivo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito complessivo.
1
Mediante i trasferimenti, singoli crediti quadro possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Delega della facoltà di specificazione
Per i crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017 la facoltà di specificazione è delegata al DDPS.
1 2
RS 101 FF 2017 2419
2016-1897
5505
Crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017. DF
Art. 5
FF 2017
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 8 giugno 2017
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2017
Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol
5506
Crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017. DF
FF 2017
Allegato (art. 2)
Elenco dei crediti quadro Crediti quadro
Mio. fr.
Crediti quadro
750
Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2017
173
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2017
421
Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2017
156
Credito complessivo per il materiale dell'esercito 2017
750
5507
Crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017. DF
5508
FF 2017