Decreto federale concernente i crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017 del 25 settembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20172 sull'esercito 2017, decreta:

Art. 1

Principio

I crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017 sono approvati.

Art. 2

Credito complessivo sottoposto al freno alle spese

Per i crediti quadro elencati in allegato è stanziato un credito complessivo di 750 milioni di franchi.

Art. 3

Trasferimenti all'interno del credito complessivo

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito complessivo.

1

Mediante i trasferimenti, singoli crediti quadro possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

2

Art. 4

Delega della facoltà di specificazione

Per i crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017 la facoltà di specificazione è delegata al DDPS.

1 2

RS 101 FF 2017 2419

2016-1897

5505

Crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017. DF

Art. 5

FF 2017

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 8 giugno 2017

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

5506

Crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017. DF

FF 2017

Allegato (art. 2)

Elenco dei crediti quadro Crediti quadro

Mio. fr.

Crediti quadro

750

­ Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2017

173

­ Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2017

421

­ Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2017

156

Credito complessivo per il materiale dell'esercito 2017

750

5507

Crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017. DF

5508

FF 2017