Decisione generale concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo per alimenti per animali del 6 dicembre 2017

L'Ufficio federale dell'agricoltura, conformemente all'articolo 20 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 20111 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, viste: ­

le conclusioni positive dell'esame del fascicolo presentato per l'autorizzazione dell'additivo 1k20752, Lactobacillus diolivorans DSM 32074

e considerato che ­ detto additivo è autorizzato nell'UE, decide: l'additivo per l'alimentazione animale 1k20752, preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi Lactobacillus diolivorans DSM 32074, è autorizzato nella categoria 1, additivi tecnologici, gruppo funzionale k, additivi per l'insilamento, per un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione generale alle condizioni seguenti:

1

RS 916.307

2017-3392

6729

FF 2017

N.

d'identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o Tenore categoria di animali minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo 1

2

3

4

1k20752 1

k

Preparato di Lactoba- Cellule vitali di Lactobacil- Tutte le specie cillus diolivorans lus diolivorans DSM 32074. animali DSM 32074 contenente almeno 3 × 1011 UFC/g di additivo.

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5

6

7

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9

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Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilamento: 1 × 108 UFC/kg di materiale fresco.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

FF 2017

Effetto sospensivo Un eventuale ricorso contro la presente decisione generale non ha effetto sospensivo conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

12 dicembre 2017

Ufficio federale dell'agricoltura: Il Direttore, Bernard Lehmann

2

RS 172.021

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