Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Disegno

(LAI) (Ulteriore sviluppo dell'AI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20171, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Sostituzione di termini Nei titoli prima degli articoli 1, 1a, 1b, 2, 4, 53, 69, 77, 79 e 80 «Capo» e «Sezione» sono sostituiti con «Capitolo».

1

In tutti i titoli dei capitoli i numeri ordinali scritti per esteso sono sostituiti con le corrispondenti cifre arabe.

2

Titolo prima dell'art. 3a

Capitolo 2a: Provvedimenti iniziali A. Consulenza finalizzata all'integrazione Art. 3a Se l'integrazione professionale dell'assicurato o il mantenimento del suo posto di lavoro è a rischio per ragioni di salute, l'ufficio AI può fornire una consulenza finalizzata all'integrazione all'assicurato, al datore di lavoro, al medico curante o agli attori interessati del settore educativo, su richiesta, già prima che sia rivendicato il diritto a una prestazione conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA3.

1 2 3

FF 2017 2191 RS 831.20 RS 830.1

2016-2390

2393

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Titolo prima dell'art. 3abis

B. Rilevamento tempestivo Art. 3abis

Principio

Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di prevenire l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA4).

1

Una comunicazione per il rilevamento tempestivo può essere effettuata dalle o per le seguenti persone: 1bis

a.

minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino a 25 anni compiuti che: 1. sono minacciati da un'invalidità, 2. non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa, e 3. sono sostenuti da uno degli organi cantonali di cui all'articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter;

b.

persone incapaci al lavoro o minacciate da un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA).

L'ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali, con le imprese di assicurazione assoggettate alla legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e con gli organi cantonali di cui all'articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.

2

Art. 3b cpv. 2 lett. f, g, m, nonché 3 e 4 2

Sono legittimati a effettuare tale comunicazione: f.

le imprese di assicurazione assoggettate alla LSA6 che propongono un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un'assicurazione pensioni;

g.

l'assicuratore infortuni secondo l'articolo 58 della legge federale del 20 marzo 19817 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

m. gli organi cantonali di cui all'articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.

Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b­m devono informare l'assicurato o il suo rappresentante legale in merito alla comunicazione.

3

4

4 5 6 7

Abrogato

RS 830.1 RS 961.01 RS 961.01 RS 832.20

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Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Art. 3c cpv. 2 Esso esamina la situazione personale dell'assicurato; tiene conto in particolare delle cause e delle ripercussioni della ridotta capacità della persona di seguire una formazione o della sua incapacità al lavoro. Valuta se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d. Può invitare l'assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza.

2

Art. 6a, rubrica e cpv. 2, primo periodo Fornitura di informazioni I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36­40 LAMal8, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono tenuti a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. ...

2

Art. 7d cpv. 1 e 2 lett. g 1

2

I provvedimenti d'intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché: a.

i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino a 25 anni compiuti che soffrono di danni alla salute siano sostenuti nell'accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;

b.

gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA9) possano mantenere il posto di lavoro attuale;

c.

gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto all'interno della stessa azienda o altrove.

Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti: g.

consulenza e accompagnamento.

Art. 8 cpv. 1bis, 1ter e 3 lett. abis, ater, nonché b Il diritto a provvedimenti d'integrazione non dipende dall'esercizio di un'attività lucrativa prima dell'invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre tener conto in particolare degli aspetti seguenti: 1bis

8 9

a.

l'età;

b.

il livello di sviluppo;

c.

le capacità dell'assicurato; e

d.

la durata probabile della vita professionale rimanente.

RS 832.10 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

In caso di abbandono di un provvedimento d'integrazione, l'ulteriore concessione del medesimo o di un altro provvedimento d'integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai capoversi 1 e 1bis.

1ter

3

I provvedimenti d'integrazione sono: abis. la consulenza e l'accompagnamento; ater. i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale; b.

i provvedimenti professionali;

Art. 8a, rubrica, nonché cpv. 2 e 4 Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d'integrazione I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettere abis­d.

2

4

Abrogato

Art. 11

Copertura assicurativa nell'assicurazione contro gli infortuni

L'assicurazione per l'invalidità può detrarre dall'indennità giornaliera al massimo due terzi del premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.

1

Per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF10, l'ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LAINF.

2

Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell'indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura.

3

Art. 12

Diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione

Sino all'età di 20 anni compiuti, gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione nella scuola dell'obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

1

Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali secondo gli articoli 15­18c hanno diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione destinati direttamente all'integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo sino all'età di 25 anni compiuti.

2

I provvedimenti sanitari d'integrazione devono essere atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di frequentare la scuola o seguire una formazione oppure la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a 3

10

RS 832.20

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Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

evitare una diminuzione notevole di tale capacità. Il diritto sussiste soltanto se il medico specialista curante emette una prognosi favorevole tenendo conto della gravità dell'infermità dell'assicurato.

Art. 13

Diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite

Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA11).

1

I provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e perinatali che: 2

a.

sono diagnosticate da un medico specialista;

b.

compromettono la salute;

c.

presentano una certa gravità;

d.

richiedono un trattamento di lunga durata o complesso; e

e.

possono essere trattate con i provvedimenti sanitari di cui all'articolo 14.

Il capoverso 2 lettera e non si applica ai provvedimenti sanitari per la cura della trisomia 21.

3

Art. 14 1

Estensione dei provvedimenti sanitari e presupposti per l'assunzione delle spese per le prestazioni

I provvedimenti sanitari comprendono: a.

le terapie ambulatoriali o ospedaliere, con i relativi esami, e le cure in ospedale dispensate: 1. dal medico, 2. dal chiropratico, 3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;

b.

le cure mediche ambulatoriali;

c.

le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;

d.

i provvedimenti di riabilitazione medica eseguiti o prescritti dal medico;

e.

la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;

f.

la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti secondo la lettera c;

g.

le spese di trasporto necessarie dal profilo medico.

I provvedimenti sanitari devono essere efficaci, appropriati ed economici. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.

2

11

RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

3

FF 2017

L'assicurazione non assume le spese per i provvedimenti di logopedia.

La decisione di concedere cure sanitarie ambulatoriali o ospedaliere deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato.

4

Art. 14ter 1

Designazione delle prestazioni

Il Consiglio federale stabilisce: a.

le condizioni di cui all'articolo 12 capoverso 3 per i provvedimenti sanitari d'integrazione;

b.

le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l'articolo 13;

c.

i medicamenti per la cura delle infermità congenite secondo l'articolo 13, inclusi gli importi massimi, se non sono già indicati nell'elenco delle specialità di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal12;

d.

le cure mediche per le quali sono assunte le spese.

Esso può disciplinare l'inizio e la durata del diritto a singoli provvedimenti sanitari e designare le prestazioni le cui spese non sono assunte dall'assicurazione o lo sono soltanto a determinate condizioni.

2

Esso può prevedere che siano assunte le spese per provvedimenti sanitari d'integrazione di cui all'articolo 12 che non soddisfano le condizioni dell'articolo 14 capoverso 2, se questi provvedimenti sono necessari per l'integrazione. Determina la natura e l'entità dei provvedimenti.

3

Può delegare al Dipartimento federale dell'interno o all'Ufficio federale i compiti di cui ai capoversi 1­3.

4

Titolo prima dell'art. 14quater

IIbis. Consulenza e accompagnamento Art. 14quater Gli assicurati e il loro datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento se: 1

a.

l'assicurato ha diritto a un provvedimento d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettera ater o b; o

b.

viene esaminato il diritto dell'assicurato a una rendita.

Il diritto nasce al più presto nel momento in cui l'ufficio AI stabilisce che è indicato un provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale, un provvedimento professionale o l'esame del diritto a una rendita.

2

12

RS 832.10

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Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Gli assicurati per i quali è concluso l'ultimo provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a e il loro datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento ancora per tre anni al massimo dal momento della decisione dell'ufficio AI che conclude il provvedimento.

3

Gli assicurati la cui rendita è soppressa una volta conclusi i provvedimenti di cui all'articolo 8a capoverso 2 e il loro datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento ancora per tre anni al massimo dal momento della decisione dell'ufficio AI.

4

Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per la consulenza e l'accompagnamento.

5

Titolo prima dell'art. 14a

IIter. I provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale Art. 14a cpv. 1, 1bis e 3­5 Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento): 1

a.

gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA13);

b.

le persone senza attività lucrativa di età inferiore a 25 anni, se minacciate da un'invalidità (art. 8 cpv. 2 LPGA).

Il diritto sussiste soltanto se i provvedimenti di reinserimento permettono di porre le condizioni per attuare provvedimenti professionali.

1bis

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte. Un provvedimento non deve durare più di un anno; in casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo.

3

4

Abrogato

I provvedimenti da attuare nell'azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione con il datore di lavoro. L'assicurazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo, la durata e le condizioni del pagamento.

5

Art. 16

Prima formazione professionale

Gli assicurati che hanno scelto una professione, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale hanno diritto alla rifusione di siffatte spese se tale formazione si confà alle loro attitudini.

1

13

RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

La prima formazione professionale deve essere, per quanto possibile, orientata all'integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso.

2

3

Sono parificati alla prima formazione professionale: a.

la formazione in una nuova professione per gli assicurati i quali, dopo l'insorgere dell'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata;

b.

il perfezionamento nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore, in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno; il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all'articolo 74 è escluso; in casi fondati, definiti dall'Ufficio federale, è possibile derogare a tale principio;

c.

la preparazione a un lavoro ausiliario o un'attività in un laboratorio protetto.

Il Consiglio federale può stabilire le condizioni per la concessione dei provvedimenti di cui al capoverso 3 lettera c, per quanto concerne la loro natura, durata ed entità.

4

Art. 18 cpv. 1 Gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA14) e sono idonei all'integrazione hanno diritto a un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di conservare il loro posto di lavoro.

1

Art. 18abis

Fornitura di personale a prestito

L'ufficio AI può rivolgersi a un prestatore di personale autorizzato conformemente alla legge del 6 ottobre 198915 sul collocamento (LC) al fine di agevolare l'accesso dell'assicurato al mercato del lavoro.

1

Il prestatore di personale deve disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute.

2

3

L'assicurazione versa al prestatore di personale un'indennità per: a.

le prestazioni da lui fornite secondo il contratto di prestazioni;

b.

le spese supplementari per i contributi alla previdenza professionale e per i premi per l'indennità giornaliera in caso di malattia dovute allo stato di salute dell'assicurato.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità di indennizzo e l'importo massimo dell'indennità.

4

14 15

RS 830.1 RS 823.11

2400

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

Art. 22

FF 2017

Diritto

Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se: 1

a.

questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o

b.

presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA16) almeno del 50 per cento.

Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se: 2

a.

beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o

b.

ha partecipato a provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 12 o 14a che sono direttamente necessari per tale formazione.

L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se: 3

a.

a causa del suo danno alla salute non può esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o

b.

a causa del suo danno alla salute la sua formazione dura notevolmente più a lungo del previsto.

L'assicurato di cui al capoverso 2 che frequenta una scuola di cultura generale o segue una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola non ha diritto a un'indennità giornaliera.

4

I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.

5

Art. 22bis

Modalità

L'indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.

1

L'assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l'assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione. L'assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.

2

L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all'articolo 22 capoverso 2 nasce con l'inizio della formazione, anche se l'assicurato non ha ancora compiuto 18 anni.

3

16

RS 830.1

2401

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS17 o in cui raggiunge l'età di pensionamento.

4

Se un assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a.

5

Se a causa dell'esecuzione di un provvedimento l'assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell'indennità giornaliera di un'altra assicurazione, l'assicurazione gli versa un'indennità giornaliera oltre alla rendita.

6

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere: 7

a.

per giorni singoli;

b.

per i periodi d'accertamento e d'attesa;

c.

per il lavoro a titolo di prova;

d.

in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

Art. 23 cpv. 2 e 2bis Abrogati Art. 24 cpv. 1, 2 e 4 L'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF18.

1

L'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione.

2

Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la LAINF, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

4

Art. 24ter

Ammontare dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

Per gli assicurati che seguono una formazione professionale di base l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde al salario stabilito nel contratto di tirocinio. Il Consiglio federale può stabilire criteri relativi all'ammontare dell'indennità giornaliera se il salario convenuto non corrisponde alla media cantonale usuale del settore.

1

17 18

RS 831.10 RS 832.20

2402

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

In assenza di un contratto di tirocinio, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde al reddito medio, graduato in funzione dell'età, delle persone con una situazione formativa equivalente. Il Consiglio federale fissa l'ammontare dell'indennità.

2

Per gli assicurati che hanno compiuto i 25 anni, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS19.

3

Art. 24quater

Versamento dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

Durante la prima formazione professionale l'indennità giornaliera viene versata al datore di lavoro nella misura in cui questi paga all'assicurato un salario corrispondente. Il Consiglio federale definisce le modalità di versamento dell'indennità giornaliera nel caso in cui non vi sia un datore di lavoro. L'importo è versato mensilmente.

1

Se l'indennità giornaliera supera l'importo determinante secondo l'articolo 24ter capoverso 1, la differenza è versata all'assicurato.

2

Art. 26 cpv. 1, 2 e 4 L'assicurato può scegliere liberamente tra i medici, chiropratici, dentisti e farmacisti che possono esercitare la loro attività professionale secondo la legge del 23 giugno 200620 sulle professioni mediche sotto la propria responsabilità professionale oppure esercitano la loro attività professionale alle dipendenze dell'ente pubblico sotto la propria responsabilità professionale.

1

2e4

Abrogati

Art. 27

Collaborazione e tariffe

L'Ufficio federale ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti di accertamento o d'integrazione, al fine di definire la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e le tariffe.

1

Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare norme relative all'adeguamento delle tariffe. Esso provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.

2

Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d'integrazione assunte.

3

Le tariffe che fissano punti per le prestazioni o per importi forfettari che si rifanno alle prestazioni devono basarsi su una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera. Se le parti non si accordano, la struttura tariffale è stabilita dal Consiglio federale.

4

19 20

RS 831.10 RS 811.11

2403

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti non si accordano su una sua revisione.

5

Art. 27bis

Economicità dei provvedimenti sanitari

La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni che eccedono il limite richiesto dall'interesse dell'assicurato e dallo scopo dei provvedimenti sanitari.

L'ufficio AI può esigere dal fornitore di provvedimenti sanitari la restituzione di rimunerazioni ai sensi della presente legge ottenute indebitamente.

1

Il fornitore di provvedimenti sanitari deve fare usufruire l'ufficio AI di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto: 2

a.

da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;

b.

da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.

Se il fornitore di provvedimenti sanitari disattende questo obbligo, l'ufficio AI può esigere la restituzione dello sconto.

3

Art. 27ter

Fatturazione

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'ufficio AI una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l'economicità della prestazione.

L'assicurato riceve una copia della fattura.

1

Per le rimunerazioni tramite importi forfettari per singolo caso vanno indicate le basi di calcolo, in particolare le diagnosi e le procedure.

2

Art. 27quater

Protezione tariffale

I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla presente legge.

Art. 27quinquies Ex art. 27bis Art. 28 cpv. 1bis e 2 La concessione di una rendita secondo il capoverso 1 non è possibile fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.

1bis

2

Abrogato

2404

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Art. 28a, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 3, primo e secondo periodo Valutazione del grado d'invalidità Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA21. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.

1

Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

2

Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2. ...

3

Art. 28b

Determinazione dell'ammontare della rendita

L'ammontare della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

1

Per un grado d'invalidità compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

2

Per un grado d'invalidità uguale o superiore al 70 per cento sussiste il diritto a una rendita intera.

3

Per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento si applicano le quote percentuali seguenti: 4

Grado d'invalidità

Quota percentuale

49 %

47,5 %

48 %

45

47 %

42,5 %

46 %

40

45 %

37,5 %

44 %

35

43 %

32,5 %

42 %

30

41 %

27,5 %

40 %

25

21

% % % % %

RS 830.1

2405

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Art. 31 cpv. 1 e 38bis cpv. 3 Abrogati Art. 42 cpv. 3, secondo periodo, e 4, secondo periodo ... Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido solo se ha diritto a una rendita. ...

3

... Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato almeno una grande invalidità di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; è fatto salvo l'articolo 42bis capoverso 3.

4

Art. 53 cpv. 2 lett. abis Abrogata Art. 54 cpv. 5 e 6 I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

5

I Cantoni possono delegare alcuni dei compiti degli uffici AI cantonali di cui all'articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 68bis capoverso 1. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

6

Art. 54a

Servizi medici regionali

Gli uffici AI approntano servizi medici regionali (SMR) interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.

1

I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

2

I SMR stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA22, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile.

3

I SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

4

Art. 57 cpv. 1 1

Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti:

22

a.

provvedere alla consulenza finalizzata all'integrazione;

b.

provvedere al rilevamento tempestivo;

RS 830.1

2406

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

c.

determinare, attuare e sorvegliare i provvedimenti di intervento tempestivo, compresi la consulenza e l'accompagnamento necessari;

d.

accertare le condizioni assicurative;

e.

accertare le possibilità di integrazione dell'assicurato in funzione delle sue risorse, con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico;

f.

determinare i provvedimenti d'integrazione con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico, provvedere all'esecuzione e sorvegliare l'attuazione di questi provvedimenti, offrire all'assicurato e al suo datore di lavoro la consulenza e l'accompagnamento necessari durante l'integrazione e l'esame del diritto alla rendita nonché valutare la ripetizione di un provvedimento d'integrazione e adeguare l'obiettivo d'integrazione in caso di abbandono del provvedimento, in particolare per i giovani assicurati;

g.

offrire consulenza e accompagnamento all'assicurato e al suo datore di lavoro dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione o la soppressione di una rendita;

h.

offrire consulenza e accompagnamento ai beneficiari di una rendita con un potenziale d'integrazione a partire dalla concessione della rendita;

i.

valutare il grado d'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno;

j.

emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità;

k.

informare il pubblico;

l.

coordinare i provvedimenti sanitari con l'assicuratore malattia e l'assicuratore infortuni;

m. controllare le fatture relative ai provvedimenti sanitari.

Art. 59, rubrica, nonché cpv. 2 e 2bis Organizzazione e procedura 2 e 2bis

Abrogati

Art. 60 cpv. 1 lett. b e c 1

I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti: b.

calcolare l'importo delle rendite, delle indennità giornaliere e degli assegni per spese di custodia e d'assistenza;

c.

versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per spese di custodia e d'assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

2407

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Art. 66a cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché 3 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA23: 1

d.

ai medici curanti, nella misura in cui le informazioni e la documentazione servono a stabilire i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata; in singoli casi, lo scambio di dati può avvenire oralmente.

L'assicurazione per l'invalidità mette a disposizione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni i dati personali anonimizzati necessari per l'analisi dei rischi di infortunio delle persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF24.

3

Art. 68bis, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b, 1bis, 1ter, 1quater, 3 e 5 Forme di collaborazione interistituzionale Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con: 1

b.

le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA25;

L'assicurazione per l'invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell'integrazione professionale dei giovani. Essa può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se: 1bis

a.

essi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e

b.

la collaborazione tra tali organi e l'ufficio AI come pure la partecipazione finanziaria dell'assicurazione per l'invalidità sono disciplinate in una convenzione.

Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino a 25 anni compiuti che sono minacciati da un'invalidità e hanno inoltrato una richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità, gli uffici AI possono partecipare alle spese per i provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.

1ter

L'assicurazione per l'invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bis per ogni Cantone e delle spese di cui al capoverso 1ter per ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e 1quater

23 24 25

RS 830.1 RS 832.20 RS 961.01

2408

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all'Ufficio federale la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.

L'obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d'esecuzione cantonali menzionati nei capoversi 1 lettere b­f e 1bis, purché una base legale formale li svincoli da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.

3

Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un'istituzione o di un organo d'esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b­f e 1bis, l'ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.

5

Art. 68quinquies, rubrica, nonché cpv. 1 e 2, primo periodo Responsabilità per danni presso le imprese Se l'assicurato cagiona un danno all'impresa durante un provvedimento secondo l'articolo 14a o 18a e l'impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO26, l'assicurazione per l'invalidità risponde del danno.

1

Se l'assicurato cagiona un danno a terzi durante un provvedimento secondo l'articolo 14a o 18a, l'impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori. ...

2

Art. 68sexies

Accordo di collaborazione

Il Consiglio federale può concludere accordi di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l'integrazione e la reintegrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro primario nonché la loro permanenza nel medesimo. Può delegare al Dipartimento federale dell'interno la competenza di concludere accordi di collaborazione.

1

Gli accordi di collaborazione stabiliscono i provvedimenti che le associazioni mantello e i loro membri eseguono per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1. L'assicurazione per l'invalidità può partecipare finanziariamente all'esecuzione dei provvedimenti.

2

Art. 68septies

Indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione

A partire dalla 91a indennità giornaliera l'assicurazione per l'invalidità assume le spese per le indennità giornaliere, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per le persone di cui all'articolo 27 capoverso 5 della legge del 25 giugno 198227 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

26 27

RS 220 RS 837.0

2409

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

Art. 68octies

FF 2017

Locali

Su incarico del Consiglio federale, il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità può acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi per l'assicurazione per l'invalidità.

1

2

Esso dà in usufrutto questi immobili agli uffici AI in questione.

Il Consiglio federale disciplina l'iscrizione a bilancio degli immobili e le condizioni da adempiere per l'usufrutto. Può delegare all'Ufficio federale la competenza di incaricare il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione per l'invalidità.

3

Art. 74 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. d L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti: 1

d.

prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi.

Art. 75

Disposizioni comuni

Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74.

Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'Ufficio federale disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006, cpv. 1 e 3 Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall'inizio del loro utilizzo, le costruzioni di cui all'articolo 73 del diritto anteriore sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l'articolo 79. Se i beneficiari dei contributi non possono comprovare l'inizio dell'utilizzo, il termine di 25 anni inizia a decorrere dall'ultimo pagamento di contributi.

1

3

Abrogato

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

(Ulteriore sviluppo dell'AI) a. Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d'integrazione in corso Le indennità giornaliere che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono versate in virtù degli articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoversi 2 e 2bis conti2410

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

nuano a essere versate sino all'interruzione o alla conclusione del provvedimento che le ha giustificate.

b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora compiuto 60 anni I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che a quella data non hanno ancora compiuto 60 anni continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una variazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA28.

1

Continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una variazione del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità.

2

Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che a quella data non hanno ancora compiuto 30 anni, l'ammontare della rendita è determinato secondo l'articolo 28b al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Se l'importo della rendita è inferiore rispetto a quello precedente, all'assicurato viene versato l'importo precedente fintantoché il suo grado d'invalidità non subisca una variazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA.

3

c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno compiuto 60 anni Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che a quella data hanno compiuto 60 anni si applica il diritto anteriore.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

28

RS 830.1

2411

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 200029 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 17 cpv. 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: 1

a.

varia di almeno cinque punti percentuali; o

b.

aumenta al 100 per cento.

Art. 32 cpv. 3 Se, nello svolgimento delle loro funzioni, gli organi di un'assicurazione sociale, le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni vengono a sapere che un assicurato percepisce prestazioni indebite, possono informarne gli organi dell'assicurazione sociale interessata.

3

Art. 43 cpv. 1bis 1bis

L'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.

Art. 44

Perizia

Se, nel quadro di accertamenti medici, l'assicuratore ritiene necessaria una perizia, in base alle esigenze sceglie uno dei tipi seguenti: 1

a.

perizia monodisciplinare;

b.

perizia bidisciplinare;

c.

perizia pluridisciplinare.

Se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare periti entro dieci giorni per i motivi di cui all'articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.

2

Insieme alla comunicazione del nome, l'assicuratore trasmette alla parte anche le domande rivolte al perito o ai periti e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L'assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito o ai periti.

3

29

RS 830.1

2412

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Se nonostante una richiesta di ricusazione l'assicuratore decide di confermare il perito previsto, lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale.

4

Per le perizie di cui al capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva dall'assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro peritale.

5

6

Il Consiglio federale può: a.

disciplinare le modalità di attribuzione dei mandati ai centri peritali, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c;

b.

emanare criteri per l'abilitazione dei periti medici, per tutte le perizie di cui al capoverso 1;

c.

istituire un servizio di garanzia della qualità per l'abilitazione e la verifica dei centri peritali, o affidare tale compito a un servizio esistente, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c.

2. Legge federale del 20 dicembre 194630 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 101bis cpv. 2, terzo periodo ... Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni e oneri. ...

2

3. Legge federale del 25 giugno 198231 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 21 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 24, rubrica e cpv. 1 Calcolo della rendita intera d'invalidità 1

Abrogato

Art. 24a

Graduazione della rendita d'invalidità in base al grado d'invalidità

L'ammontare della rendita d'invalidità è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

1

Per un grado d'invalidità ai sensi dell'AI compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

2

30 31

RS 831.10 RS 831.40

2413

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Per un grado d'invalidità ai sensi dell'AI uguale o superiore al 70 per cento, sussiste il diritto a una rendita intera.

3

Per un grado d'invalidità ai sensi dell'AI inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti: 4

Grado d'invalidità

Quota percentuale

49 %

47,5 %

48 %

45

47 %

42,5 %

46 %

40

45 %

37,5 %

44 %

35

43 %

32,5 %

42 %

30

41 %

27,5 %

40 %

25

Art. 24b

% % % % %

Revisione della rendita d'invalidità

Una volta stabilita, una rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o soppressa soltanto se il grado d'invalidità subisce una variazione nella misura prevista all'articolo 17 capoverso 1 LPGA32.

Art. 87 cpv. 2 Se, nello svolgimento delle sue funzioni, un istituto di previdenza viene a sapere che un assicurato percepisce prestazioni indebite, può informarne gli organi dell'assicurazione sociale interessata.

2

Disposizioni transitorie della modifica del ...

(Ulteriore sviluppo dell'AI) a. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora compiuto 60 anni I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che a quella data non hanno ancora compiuto 60 anni, continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una variazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA33.

1

32 33

RS 830.1 RS 830.1

2414

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

Continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una variazione del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione dell'articolo 24a della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità.

2

Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che a quella data non hanno ancora compiuto 30 anni, l'ammontare della rendita è determinato secondo l'articolo 24a al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Se l'importo della rendita è inferiore rispetto a quello precedente, all'assicurato viene versato l'importo precedente fintantoché il suo grado d'invalidità non subisca una variazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA.

3

L'applicazione dell'articolo 24a è differita per il periodo in cui il rapporto di assicurazione continua a sussistere conformemente all'articolo 26a.

4

b. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno compiuto 60 anni Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che a quella data hanno compiuto 60 anni si applica il diritto anteriore.

4. Legge federale del 18 marzo 199434 sull'assicurazione malattie Art. 52 cpv. 2 In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA35), sono inoltre assunte le spese per i medicamenti che figurano nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità secondo l'articolo 14ter capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 195936 sull'assicurazione per l'invalidità, ai prezzi massimi stabiliti in virtù di tale disposizione.

2

5. Legge federale del 20 marzo 198137 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 1a cpv. 1 lett. c 1

Sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge: c.

34 35 36 37 38

le persone che partecipano a un provvedimento d'integrazione di cui agli articoli 14a­17 e 18a della legge federale del 19 giugno 195938 sull'assicuraRS 832.10 RS 830.1 RS 831.20 RS 832.20 RS 831.20

2415

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

zione per l'invalidità (LAI) e che percepiscono un'indennità giornaliera secondo l'articolo 22 capoversi 1 e 2 o 22bis capoverso 6 LAI.

Art. 17 cpv. 4 L'indennità giornaliera degli assicurati di cui all'articolo 11 LAI39 corrisponde all'importo netto dell'indennità giornaliera versato dall'assicurazione invalidità.

4

Art. 45 cpv. 3bis Se una persona di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c subisce un infortunio, deve notificarlo tempestivamente all'ufficio AI o all'INSAI. Se muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

3bis

Art. 66 cpv. 3ter Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.

3ter

Art. 89 cpv. 2bis 2bis

L'INSAI tiene inoltre un conto distinto per:

a.

l'assicurazione dei disoccupati;

b.

l'assicurazione delle persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c.

Art. 90cbis

Finanziamento delle indennità di rincaro per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c

Al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincaro per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c, l'INSAI costituisce dotazioni supplementari distinte.

1

2

Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da : a.

eccedenze d'interesse sui capitali di copertura dell'assicurazione contro gli infortuni degli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c;

b.

gli interessi sulle dotazioni supplementari; e

c.

eventuali contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un'indennità di rincaro, l'INSAI preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennità di rincaro, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

3

39

RS 831.20

2416

Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

FF 2017

L'INSAI fissa i contributi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità. Consulta previamente il consiglio di amministrazione di compenswiss.

4

Art. 91 cpv. 5 L'assicurazione per l'invalidità assume il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali degli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c.

5

6. Legge federale del 19 giugno 199240 sull'assicurazione militare Art. 93 Abrogato

7. Legge del 25 giugno 198241 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 27 cpv. 5 Le persone di cui all'articolo 14 capoverso 2 costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d'invalidità hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.

5

Art. 94a

Assunzione delle spese delle indennità giornaliere da parte dell'assicurazione invalidità

A partire dalla 91a indennità giornaliera l'assicurazione invalidità assume le spese per le indennità giornaliere di cui all'articolo 27 capoverso 5, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

1

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio.

40 41

RS 833.1 RS 837.0

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Assicurazione per l'invalidità. LF (Ulteriore sviluppo dell'AI)

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