ad 16.481 Iniziativa parlamentare Offerte d'informazione e documentazione del Parlamento al passo con i tempi Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 2017 Parere del Consiglio federale del 18 ottobre 2017

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 20171 concernente l'iniziativa parlamentare 16.481 «Offerte d'informazione e documentazione del Parlamento al passo con i tempi».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2017

Parere 1

Situazione iniziale

In adempimento dell'iniziativa parlamentare (Iv. Pa.) 16.481 «Offerte d'informazione e documentazione del Parlamento al passo con i tempi» l'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio CN) ha adottato il 25 agosto 2017 due progetti di modifica, l'uno della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl 2) e l'altro dell'ordinanza del 3 ottobre 20173 sull'amministrazione parlamentare (Oparl).

L'Ufficio del CN intende creare in tal modo le basi legali per lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione del Parlamento, mediante i quali sarà possibile valutare i dati provenienti dai sistemi d'informazione del Parlamento e da altre fonti già esistenti e approntarli per il lavoro parlamentare.

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Parere del Consiglio federale

Secondo il Consiglio federale spetta in primo luogo al Parlamento decidere come intende utilizzare e sviluppare la sua organizzazione, le sue procedure e i suoi sistemi d'informazione. Per quanto le proposte di miglioramento riguardino disciplinamenti e procedure meramente interni e non tocchino lo statuto del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, il Consiglio federale rinuncia a esprimere un parere. Per contro, esso si esprime in merito alle proposte che hanno ripercussioni non limitate al Parlamento e concernono il Consiglio federale e l'Amministrazione federale.

Art. 64 cpv. 2 lett. 2bis P-LParl Il Consiglio federale si rallegra che il Parlamento desideri avvalersi delle nuove possibilità offerte dalla digitalizzazione. Esso interpreta la disposizione nel senso che i nuovi sistemi serviranno al Parlamento (per quanto non sia prevista un'utilizzazione puntuale da parte di determinati uffici dell'Amministrazione federale, cfr. osservazioni seguenti). La struttura e l'esatta formulazione della disposizione dovrebbero essere nuovamente esaminate nell'ambito di successive deliberazioni e impostate con un maggiore rigore.

Occorre inoltre sottolineare che con il messaggio del 15 settembre 20174 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, il concetto di profilo della personalità sarà stralciato. Ci si chiede dunque se la nuova base legale proposta sia ancora necessaria alla luce del disegno di modifica della LPD.

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RS 171.10 RS 171.115 FF 2017 ...

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Art. 16e e 16f P-Oparl L'articolo 16e P-Oparl si limita a menzionare l'utilizzazione dei sistemi d'informazione del Parlamento da parte del Parlamento stesso, mentre non contempla un riferimento esplicito al collegamento ai sistemi dell'Amministrazione federale.

L'articolo 16e capoverso 3 P-Oparl prevede nei sistemi d'informazione unicamente la correlazione di dati provenienti da altre pubblicazioni e informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private. Di conseguenza, la banca dati delle consultazioni dovrebbe per esempio essere considerata. La correlazione con informazioni dell'Amministrazione federale non accessibili pubblicamente non è però possibile secondo il presente progetto di modifica.

Anche se l'articolo 16f P-Oparl riguardante i destinatari delle valutazioni e la comunicazione di dati provenienti dai sistemi d'informazione è formulato in maniera molto aperta, l'articolo 16e capoverso 1 P-Oparl non prevede l'utilizzazione dei sistemi d'informazione da parte dell'Amministrazione federale. A questo riguardo sarebbe senz'altro sensato creare interfacce fra i sistemi di gestione degli affari dell'Amministrazione federale e i sistemi del Parlamento per il disbrigo elettronico di processi comuni allo scopo di evitare interruzioni nel flusso delle informazioni e rendere questi processi più efficaci.

Il Consiglio federale si rallegrerebbe pertanto se le basi legali fossero formulate in modo da prevedere soluzioni orientate al futuro e rendere possibile la correlazione reciproca dei sistemi d'informazione del Parlamento e dell'Amministrazione federale, accesso compreso, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e delle informazioni. Lo scambio di dati e l'accesso ai sistemi d'informazione vanno limitati a quanto strettamente necessario per assolvere i compiti. In primo piano vi è lo svolgimento di processi lavorativi che coinvolgono sia l'Amministrazione federale sia il Parlamento. In questo contesto il Consiglio federale rinvia agli articoli 57h e seguenti del disegno di modifica della legge del 21 marzo 1997 5 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (D-LOGA), che ha adottato nell'ambito della revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati. Gli articoli 57h e seguenti D-LOGA prevedono la possibilità di accordare al Parlamento
e ai Servizi del Parlamento un accesso limitato ai sistemi di gestione degli affari dell'Amministrazione federale.

Riguardo all'articolo 16e le organizzazioni private menzionate dovrebbero almeno essere esplicitate a titolo di esempio. Soprattutto l'integrazione di dati provenienti da reti sociali potrebbe sollevare questioni delicate. Inoltre occorre esaminare se la cerchia dei possibili destinatari non debba essere ristretta. Ciò renderebbe più chiara la disposizione e sarebbero meglio soddisfatti i requisiti di una delega legislativa. La terminologia impiegata in entrambe le disposizioni andrebbe nuovamente verificata.

Il termine «valutazione» appare poco preciso e i capoversi dell'articolo 16e si riferiscono a diversi sistemi d'informazione. Infatti, mentre il capoverso 1 intende i nuovi sistemi d'informazione, il capoverso 2 si riferisce a quelli esistenti. Dalla formulazione della disposizione questo non risulta però in modo chiaro.

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RS 172.010

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Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone le seguenti modifiche degli articoli 16e e 16f P-Oparl.

Art. 16e cpv. 2 e 3 P-Oparl Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sono trattati e correlati dati provenienti dai sistemi d'informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle Commissioni.

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Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d'informazione possono essere correlati: 3

a.

dati dell'Amministrazione federale, sempre che ciò sia consentito conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni vigenti e l'unità amministrativa competente accordi l'accesso a questi dati;

b.

informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.

Art. 16f, rubrica e cpv. 2 P-Oparl Valutazioni e comunicazione di dati nonché accesso da parte dell'Amministrazione federale Per lo svolgimento di processi lavorativi, essa può accordare l'accesso ai sistemi d'informazione e alle valutazioni. Definisce l'estensione dell'accesso.

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