Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 10 aprile 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015 e del 27 maggio 20161 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 4 cpv. 3

(Salario)

I salari minimi per i lavoratori di età superiore ai 19 anni e con piena capacità lavorativa ammontano a: 3

­

Lavoratori non qualificati

Fr. 4 000.­*

­

Lavoratori semiqualificati

Fr. 4 150.­

­

Lavoratori qualificati: salario usuale per il luogo e il ramo professionale, almeno

Fr. 4 350.­

* In caso di nuova assunzione, nel primo anno di servizio il salario pụ essere ridotto di Fr. 200.­.

1

FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2015 2835 2016 4121

2017-0939

2909

Dichiarazione d'obbligatorietà generale del contratto collettivo per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

Art. 7 cpv. 1

FF 2017

(Indennità per assenze)

Per le seguenti assenze i lavoratori usufruiscono di un'indennità (rinuncia a deduzioni dal salario mensile) (...): 1

­

decesso del coniuge (o della persona con cui il/la lavoratore/trice ha vissuto un rapporto simile al matrimonio per un periodo prolungato), di un genitore o di un figlio:

3 giorni

­

nascita di un figlio proprio:

3 giorni

­

matrimonio proprio:

1 giorno

­

decesso di un fratello o di una sorella, dei nonni o dei suoceri:

1 giorno

­

ispezione militare dell'equipaggiamento e delle armi, compresa la protezione civile:

1/2

­

trasferimento del proprio domicilio:

1 giorno

giornata

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

10 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2910