Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Modifica del 16 giugno 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20161, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Scopo e misure Art. 1 Con la presente legge la Confederazione intende migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.

1

A tale scopo la Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per: 2

1 2

FF 2016 5753 RS 861

2016-0587

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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF

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a.

l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia;

b.

l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia, se in tal modo si possono ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;

c.

progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo Art. 3 cpv. 4 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se anche i Cantoni, gli enti locali territoriali di diritto pubblico, i datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

4

Titolo prima dell'art. 3a

Sezione 2a: Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia Art. 3a

Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Gli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni che provvedono ad aumentare l'importo complessivo dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di ridurre i costi di custodia a carico dei genitori. Quale riferimento per il confronto si considera l'anno civile precedente la concessione degli aiuti finanziari. Sono computati i contributi dei datori di lavoro per l'aumento dei sussidi prescritti per legge dai Cantoni o dai Comuni.

1

Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni se il finanziamento dell'aumento dei sussidi sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

2

Possono essere concessi al medesimo Cantone una sola volta nel periodo di validità della presente legge.

3

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Art. 3b

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Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni, ai Comuni, ad altre persone giuridiche e a persone fisiche.

1

Possono essere concessi per progetti che mirano ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a livello cantonale, regionale o comunale. Ciò vale in particolare per i progetti che predispongono: 2

3

a.

un'offerta globale di servizi per la custodia di bambini in età scolastica organizzata congiuntamente con la scuola;

b.

un'offerta di servizi per la custodia destinata ai genitori con orari di lavoro irregolari o impegni professionali variabili; o

c.

un'offerta di servizi per la custodia al di fuori degli orari di apertura usuali, segnatamente in orari marginali o durante le vacanze scolastiche.

I progetti devono soddisfare le esigenze qualitative cantonali.

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2b: Mezzi a disposizione, calcolo e durata degli aiuti finanziari Art. 4 cpv. 1, 2 e 2bis L'Assemblea federale vota un credito d'impegno pluriennale per ciascuno degli aiuti finanziari di cui alle sezioni 2 (art. 2 e 3) e 2a (art. 3a e 3b).

1

2

Abrogato

Per progetti a carattere innovativo di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d'impegno per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (art. 2 e 3).

2bis

Art. 5 cpv. 3bis e 3ter Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 3a sono concessi per tre anni dall'aumento dei sussidi. Essi ammontano al 65 per cento dell'aumento dei sussidi il primo anno, al 35 per cento il secondo anno e al 10 per cento il terzo anno.

3bis

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 3b coprono al massimo la metà dei costi del progetto, valutazione compresa.

3ter

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Art. 6 cpv. 5 e 6 I Cantoni devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l'articolo 3a prima dell'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia.

5

I Cantoni, i Comuni, le altre persone giuridiche e le persone fisiche devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l'articolo 3b prima dell'avvio del progetto. Se non è presentata da un Cantone, la domanda deve essere corredata di un parere dei Cantoni interessati.

6

Art. 7, rubrica e cpv. 3 Decisione e contratti di prestazione L'UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande di aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

3

Art. 9

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 9a

Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2017

L'UFAS concede gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (art. 2 e 3) fino al 31 gennaio 2019.

Art. 10 cpv. 6 La durata di validità della presente legge è prorogata di cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2017.

6

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 20173 Termine di referendum: 5 ottobre 2017 3

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