Decisione relativa all'attribuzione dei mandati di prestazioni nel campo della medicina altamente specializzata (MAS): trattamento di pazienti con traumi gravi del 28 marzo 2017

In occasione della seduta del 9 marzo 2017, l'organo decisionale previsto dalla Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (Organo decisionale MAS), dopo aver preso visione della proposta dell'Organo scientifico MAS e conformemente all'articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal; RS 832.10) e all'articolo 3 capoversi 3, 4 e 5 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), ha deciso quanto segue: 1. Attribuzione Il trattamento di pazienti con traumi gravi è stato assegnato alla medicina altamente specializzata con decisione del 17 settembre 2015, pubblicata il 6 ottobre 2015. Le corrispondenti prestazioni sono attribuite ai seguenti centri ospedalieri: ­

Universitätsspital Basel

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Insel Gruppe AG, sito Inselspital, Universitätsspital Bern

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Hôpitaux universitaires de Genève

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Centre hospitalier universitaire vaudois

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Universitätsspital Zürich

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Kantonsspital Aarau

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Kantonsspital Graubünden

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Luzerner Kantonsspital, sito Luzern

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Kantonsspital St. Gallen

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Ente Ospedaliero Cantonale, sito Ospedale Regionale di Lugano

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Hôpital du Valais, sito Sion

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Kantonsspital Winterthur

La decisione costituisce parte integrante dell'elenco dei centri ospedalieri comune dei Cantoni aderenti alla Convenzione, predisposto ai sensi dell'articolo 39 LAMal in combinato disposto con l'articolo 3 capoverso 4 CIMAS.

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2. Deroghe a)

Rinuncia al trasferimento da un altro ospedale a un Centro Trauma per motivi legati al paziente: è possibile derogare al trasferimento del paziente in uno dei dodici centri summenzionati a causa di una prognosi infausta, di gravi malattie acute o croniche oppure di inabilità al trasporto. Il Centro Trauma più vicino va informato della situazione.

b)

Problemi di capacità: in caso di problemi di capacità determinati da un incidente di vasta portata o da una catastrofe, la selezione dei pazienti (triage) viene effettuata in conformità ai piani cantonali di gestione delle emergenze.

3. Oneri Nell'erogazione delle prestazioni, i centri summenzionati devono adempiere ai seguenti oneri: a)

I centri garantiscono 24 ore su 24 l'ammissione e il trattamento dei pazienti con traumi gravi e l'osservanza dei requisiti descritti nell'appendice A1 del rapporto «Riesame ­ Trattamento dei pazienti con traumi gravi» del 9 marzo 2017 ­ o un'organizzazione analoga e tecnicamente equivalente ­ per la presa in carico di tali pazienti.

b)

I centri tengono un registro che deve garantire il rilevamento uniforme, standardizzato e strutturato della qualità dei processi e dei risultati. Il contenuto e la forma del registro devono poter servire come base per il coordinamento dell'assistenza clinica e per l'attività di ricerca a livello nazionale.

c)

Oltre al rilevamento dei casi di trauma secondo le regole di codifica e conteggio vigenti, i centri procedono al calcolo dell'ISS e a una codifica AIS e mettono a disposizione i dati necessari per lo sviluppo della rappresentazione dei pazienti con traumi gravi in dati medici di routine.

d)

I centri sono integrati in un programma riconosciuto di perfezionamento e di formazione continua nei settori della medicina d'urgenza e della traumatologia e partecipano a progetti di ricerca clinica.

e)

I centri stilano annualmente un rapporto d'attività destinato agli organi della CIMAS all'attenzione della segreteria di progetto MAS; il rapporto deve indicare il numero di casi, le attività di ricerca e di insegnamento e i dati sulla qualità dei processi e dei risultati rilevati nell'ambito del registro. I centri designano un centro di coordinamento incaricato della rendicontazione agli organi della CIMAS.

L'inadempimento di uno degli oneri può condurre alla revoca del mandato di prestazioni.

Le esigenze poste ai fornitori di prestazioni in conformità all'appendice A1 del rapporto «Riesame ­ Trattamento dei pazienti con traumi gravi» del 9 marzo 2017 devono essere rispettate per l'intera durata del mandato di prestazioni.

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4. Scadenza Le decisioni di attribuzione giungono a scadenza il 31 maggio 2023.

5. Motivazione Per la motivazione si rimanda al rapporto «Riesame ­ Trattamento dei pazienti con traumi gravi» del 9 marzo 2017.

6. Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2017.

7. Indicazione dei rimedi giuridici Contro questa decisione è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio federale (art.

90a cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione malattie in combinato disposto con l'art. 12 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata del 14 marzo 2008).

Comunicazione e pubblicazione Il rapporto «Riesame ­ Trattamento dei pazienti con traumi gravi» del 9 marzo 2017 può essere consultato sul sito internet della CDS (www.gdk-cds.ch).

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale.

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Per l'Organo decisionale MAS: Il presidente, Rolf Widmer

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