17.020 Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo che modifica l'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici del 15 febbraio 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-0033

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Compendio L'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contiene l'Accordo sugli appalti pubblici (GPA), concluso nel 1994. Il GPA conta attualmente 47 membri dell'OMC, tra cui i 28 Stati membri dell'UE. Nel 2012, i membri hanno adottato a Ginevra una revisione totale del GPA. Il Parlamento è invitato ad adottare il Protocollo concernente tale revisione. Prima di ratificare il Protocollo, il Consiglio federale attende che la legge sugli acquisti pubblici riveduta (D-LAPub) e il riveduto Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (progetto CIAP) siano rispettivamente approvati dal Parlamento e dall'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp).

Situazione iniziale Il Consiglio federale chiede al Parlamento di approvare il Protocollo che modifica l'Accordo del 1994 sugli appalti pubblici (GPA 1994), adottato dai membri del GPA 1994 il 30 marzo 2012, e di autorizzare il Consiglio federale a ratificare il Protocollo. Il Protocollo contiene il testo riveduto del GPA 1994, nonché le appendici I­IV rivedute (GPA 2012). Il Consiglio federale chiede inoltre al Parlamento di prendere conoscenza delle decisioni del Comitato degli appalti pubblici riguardanti le notifiche e i programmi di lavoro futuri. Il GPA 2012 ha ripercussioni sulle legislazioni in materia di appalti pubblici della Confederazione e dei Cantoni. In base all'articolo 55 capoverso 3 della Costituzione federale1 (Cost.), ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo qualora decisioni di politica estera influenzino le loro competenze. Sulla base di queste considerazioni, la Confederazione e i Cantoni hanno collaborato alla preparazione della posizione svizzera nei negoziati e si sono periodicamente consultati e informati. I Cantoni sostengono il disegno. Prima della ratifica, il Consiglio federale attende che la legge sugli acquisti pubblici riveduta (D-LAPub) e il riveduto Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (progetto CIAP) siano rispettivamente approvati dal Parlamento e dall'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp). Tutte le Parti al GPA 1994 tranne la Svizzera hanno depositato il loro strumento di ratifica del GPA 2012. Soltanto dopo l'entrata in vigore del GPA 2012 per la Svizzera, gli offerenti svizzeri potranno far valere il diritto di accesso agli appalti pubblici
supplementari aperti in virtù della revisione.

A differenza dei membri del GPA 2012, per ora la Svizzera rimane vincolata al GPA 1994.

Il GPA 2012 è la base giuridica del diritto internazionale nel settore degli appalti pubblici. Anche l'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici si fonda sulle norme del GPA.

Quest'ultimo costituisce anche il quadro di riferimento per la negoziazione dei capitoli sugli appalti pubblici degli accordi di libero scambio bilaterali o regionali.

Gli accordi che la Svizzera ha concluso dal 2006 nel quadro dell'AELS, con Perù, Colombia, Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG), Ucraina e 1

RS 101

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alcuni Stati dell'America centrale, sono già fondati sulle norme del GPA 2012.

L'articolo XXII del GPA 2012 chiede alle parti di provvedere, al più tardi entro la data di entrata in vigore del GPA 2012, ad armonizzare le loro leggi, i loro regolamenti e le loro procedure con gli impegni del GPA 2012. In Svizzera, il recepimento è effettuato nel quadro di una revisione totale della legislazione in materia di appalti pubblici a livello federale e intercantonale. Il Consiglio federale e i Cantoni hanno colto l'occasione della revisione del GPA , oltre che per adeguare le legislazioni svizzere sugli appalti pubblici agli impegni del GPA 2012, anche per armonizzare la legislazione federale e quella intercantonale in materia di appalti pubblici.

Questa uniformazione interessa anche gli appalti non disciplinati dal diritto internazionale degli appalti pubblici. Il Parlamento, pertanto, esamina in parallelo il presente messaggio e il messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub).

Il GPA 2012 propone a livello internazionale un quadro giuridico più moderno, flessibile, semplice e chiaro per le legislazioni in materia di appalti pubblici. La leggibilità e la struttura del GPA 1994 sono state migliorate. Al pari del GPA 1994, il GPA 2012 esige il rispetto della non discriminazione, del trattamento nazionale e della trasparenza. Ambisce a garantire un funzionamento efficace della concorrenza. A tal fine, incoraggia un maggior ricorso ai mezzi elettronici nelle gare pubbliche. Il GPA 2012 parte dalla constatazione che la concorrenza non può funzionare se non vengono sradicati o combattuti i conflitti d'interesse e la corruzione. Per tale ragione, è stato inserito un riferimento alle convenzioni internazionali contro la corruzione ratificate anche dalla Svizzera. Il GPA 2012 rafforza la governance degli appalti pubblici a livello internazionale e contribuisce a migliorare le condizioni di concorrenza delle imprese svizzere in un gran numero di Paesi.

Come nel caso del GPA 1994, è la reciprocità dell'accesso al mercato, e non lo strumento della nazione più favorita, a determinare il livello di accesso agli appalti pubblici di un membro. Il Segretariato dell'OMC ha stimato che il valore dell'accesso al mercato supplementare prodotto dal GPA 2012 si situa tra
gli 80 e i 100 miliardi di dollari americani all'anno. Tale volume si somma a un volume di accesso attuale pari a circa 1700 miliardi di dollari americani, che secondo le stime dell'OMC rappresenta circa il 15 per cento del PIL dei membri del GPA. In Svizzera, il valore totale degli appalti pubblici è stimato a circa 41 miliardi di franchi svizzeri all'anno. Nel 2015, il solo valore delle commesse pubbliche di Confederazione e Cantoni aggiudicate in base al GPA 1994 e notificate all'OMC ammontava a 6,8 miliardi di franchi svizzeri, di cui 3,4 miliardi relativi alle aggiudicazioni della Confederazione. Di questi 5,5 miliardi, circa il 5 per cento è stato aggiudicato a offerenti stranieri, principalmente dell'UE e degli Stati Uniti. Nel 2015, oltre il 95 per cento degli appalti disciplinati dal GPA 1994 e aggiudicati dalla Confederazione è stato attribuito a imprese con sede in Svizzera.

Il GPA 2012 contiene un mandato negoziale che ha l'obiettivo di migliorare le norme e il livello dell'accesso al mercato in settori in cui non vi è ancora consenso.

Tali settori sono oggetto di programmi di lavoro, la cui realizzazione è iniziata con l'entrata in vigore del GPA 2012. I programmi riguardano l'accesso delle PMI al mercato, lo sviluppo sostenibile, le norme di sicurezza negli appalti pubblici inter-

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nazionali, le esclusioni e le restrizioni, come pure le statistiche. I membri si sono inoltre impegnati a trattare le questioni del ricorso ai partenariati pubblico-privati, delle implicazioni di una nomenclatura comune per i beni e le prestazioni di servizio, nonché dei vantaggi e degli svantaggi del ricorso ad avvisi standard nelle gare di appalto.

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Indice Compendio

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1

Punti essenziali dell'accordo 1.1 Introduzione 1.2 Mandato negoziale 1.3 Posizione della Svizzera e fasi della revisione del GPA 1994 1.3.1 Sintesi 1.3.2 La fase preparatoria dei negoziati (1997­2005) 1.3.3 La negoziazione del testo del GPA 2012 (2006) 1.3.4 La fase di stallo e la risoluzione (2007­2009) 1.3.5 I negoziati sull'accesso al mercato e le discriminazioni (2009­2011) 1.3.6 L'adozione formale del GPA 2012 1.4 Sintesi del contenuto del GPA 2012 1.4.1 Sintesi del testo del GPA 1.4.2 Accesso al mercato 1.4.3 Sintesi dei programmi di lavoro 1.5 Valutazione 1.6 Procedura di consultazione

1793 1793 1795 1795 1795 1796 1797 1797

Commento ai singoli articoli 2.1 Il testo del GPA 2012 2.2 Necessità di adeguamenti del diritto nazionale in seguito all'adozione del GPA 2012 2.3 Il campo d'applicazione del GPA 2012 2.4 Accesso al mercato offerto dalla Svizzera nel GPA 2012 2.5 Accesso al mercato offerto dalle altre Parti al GPA 2012 2.6 Necessità di adeguamento delle legislazioni dovuta agli impegni della Svizzera 2.7 Programmi di lavoro

1806 1806

3

Attuazione a livello federale e cantonale

1846

4

Ripercussioni dell'accordo e dell'atto legislativo di attuazione 4.1 Ripercussioni per l'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici 4.2 Ripercussioni per gli accordi di libero scambio dell'AELS e della Svizzera 4.3 Ripercussioni per la Confederazione 4.3.1 Ripercussioni finanziarie 4.3.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 4.4 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

1847

2

1798 1799 1800 1800 1802 1803 1804 1806

1831 1832 1833 1840 1842 1844

1847 1848 1848 1848 1849 1849

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4.5 4.6 5

Ripercussioni per l'economia Ripercussioni per l'ambiente e per l'aspetto sociale dello sviluppo sostenibile

1850 1851

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale 5.1 Rapporto con il programma di legislatura 5.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

1851 1851 1851

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Forma dell'atto 6.4 Versioni linguistiche e pubblicazione del GPA 2012 6.5 Entrata in vigore

1852 1852 1852 1852 1853 1853

Allegato: Decisione sui risultati dei negoziati di cui all'articolo XXIV paragrafo 7 dell'Accordo sugli appalti pubblici

1855

Decreto federale che approva il Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC (Disegno)

1899

Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici

1901

6

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Messaggio 1

Punti essenziali dell'accordo

1.1

Introduzione

L'Accordo del 15 aprile 19942 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede, tra i suoi accordi plurilaterali elencati nell'allegato 4, l'Accordo sugli appalti pubblici (GPA), firmato il 15 aprile 1994 a Marrakech ed entrato il vigore il 1° gennaio 1996 (GPA 1994)3. Il GPA è un accordo plurilaterale perché, a differenza degli accordi multilaterali dell'OMC, non ne fanno automaticamente parte tutti i membri dell'OMC. IL GPA attualmente conta 19 Parti contraenti (Parti), comprendenti 47 membri dell'OMC, tra cui i 28 Stati membri dell'UE che, insieme, costituiscono una Parte contraente4. I membri del GPA sono: gli Stati Uniti, l'Unione europea, il Giappone, il Canada, la Corea del Sud, Singapore, Hong KongCina, la Norvegia, il Liechtenstein, l'Islanda, Israele, il Taipei cinese, il Regno dei Paesi Bassi per conto di Aruba, l'Armenia, il Montenegro, la Nuova Zelanda, la Moldavia, l'Ucraina e la Svizzera. Questa copertura geografica limitata rispecchia il fatto che l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza è una preoccupazione piuttosto recente della cooperazione economica internazionale. Il GPA ha lo scopo di rendere possibile la concorrenza internazionale tra gli offerenti, affinché le autorità pubbliche possano raggiungere l'obiettivo di un impiego ottimale dei fondi pubblici nell'acquisto di beni, prestazioni di servizio e commesse edili. Il GPA riveduto continua a fondarsi sulle norme fondamentali del sistema commerciale multilaterale, vale a dire la trasparenza, la non discriminazione e il trattamento nazionale.

Conformemente al mandato contenuto nel GPA 1994, nel 1997 le Parti hanno avviato negoziati di revisione del GPA 1994. Tali negoziati sono terminati con l'adozione del Protocollo che modifica il GPA 1994, il 15 dicembre 2011, in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC. Il Protocollo è stato formalmente adottato il 30 marzo 2012 dal Comitato degli appalti pubblici. Il Protocollo contiene il testo riveduto del GPA 1994, nonché le appendici I­IV rivedute (GPA 2012). Il GPA 2012 è entrato in vigore il 6 aprile 2014, ossia dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di ratifica presso il Direttore Generale dell'OMC.

Nel frattempo, tutte le Parti al GPA 1994 tranne la Svizzera hanno depositato il loro strumento di ratifica. A questo
proposito va sottolineato che la Svizzera non si è limitata a recepire il GPA 2012, ma che in contemporanea ha avviato una revisione totale delle legislazioni in materia di appalti pubblici a livello federale e cantonale.

Il nostro Consiglio chiede oggi all'Assemblea federale di approvare il Protocollo e di autorizzarci a ratificarlo. Il nostro Collegio chiede inoltre all'Assemblea federale di prendere conoscenza di tutti gli aspetti della decisione delle Parti al GPA del 30 marzo 2012 sui risultati dei negoziati di cui all'articolo XXIV paragrafo 7

2 3 4

RS 0632.20 RS 0.632.231.422 www.wto.org/ > trade topics > other topics > government procurement

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dell'Accordo sugli appalti pubblici. La decisione è integralmente annessa al presente messaggio. Essa contiene un'appendice 1 e un'appendice 2.

L'appendice 1 comprende la decisione del Comitato degli appalti pubblici sull'adozione del Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Protocollo»). Il Protocollo comprende un allegato che include il testo riveduto del GPA 1994 e quattro appendici I­V. Con l'adozione di tale Protocollo, il Preambolo, gli articoli I­XXIV e le appendici del GPA 1994 sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni dell'allegato del Protocollo. Il GPA 2012 è quindi composto da un testo riveduto e dalle quattro appendici I­IV. L'appendice I riassume gli impegni riveduti delle parti per quanto riguarda l'accesso al mercato. Le appendici II­IV contengono informazioni sulla trasparenza e sulla pubblicazione dei bandi di gara e delle legislazioni nazionali.

L'appendice 2 della decisione delle Parti al GPA 1994 del 30 marzo 2012 comprende varie decisioni del Comitato degli appalti pubblici concernenti le notifiche e i programmi di lavoro tematici volti a facilitare i lavori futuri e la revisione successiva. Le decisioni dei membri contenute all'appendice 2 sono anch'esse entrate in vigore il 6 aprile 2014 per i membri che hanno ratificato il GPA 2012 e sono parte integrante del risultato dei negoziati di revisione. Non sono oggetto del decreto di approvazione sottoposto alle vostre Camere, pertanto figurano soltanto nell'allegato del presente messaggio e non sono annesse al decreto federale.

Tutte le Parti al GPA 1994 tranne la Svizzera hanno depositato il loro strumento di ratifica del GPA 2012. Soltanto dopo l'entrata in vigore del GPA 2012 per la Svizzera, gli offerenti svizzeri disporranno del diritto di accesso ai mercati ampliati del GPA 2012 conseguenti alla revisione, il cui valore stimato dall'OMC è pari a circa 80­100 miliardi di dollari americani all'anno5. A differenza dei membri del GPA 2012, per ora la Svizzera rimane vincolata al GPA 1994.

Dopo l'approvazione delle vostre Camere, il nostro Consiglio sarà autorizzato a ratificare il Protocollo. Il nostro Collegio attende che la legge sugli acquisti pubblici riveduta (D-LAPub) e il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (progetto CIAP) siano rispettivamente approvati dalle
vostre Camere e dall'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp). Il GPA 2012 entrerà in vigore 30 giorni dopo che la Svizzera avrà depositato il suo strumento di ratifica presso il Direttore Generale dell'OMC a Ginevra.

5

The WTO Regime on Government Procurement : Challenge and Reform, edited by Sue Arrowsmith and Robert D. Anderson, WTO, Cambridge University Press, 2011.

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1.2

Mandato negoziale

Il mandato previsto all'articolo XXIV paragrafo 7 lettere b e c del GPA 1994 invitava le Parti ad avviare, tre anni dopo l'entrata in vigore del GPA 1994, negoziati al fine di raggiungere tre scopi: ­

migliorare il testo e adeguarlo ai progressi delle tecnologie d'informazione;

­

estendere la portata dell'accesso al mercato tra le parti, e

­

attenuare o persino eliminare le misure discriminatorie mantenute dalle parti.

Tali negoziati sono iniziati un anno dopo l'entrata in vigore del GPA 1994 e sono terminati il 30 marzo 2012 con la decisione dei membri del GPA sui risultati dei negoziati di cui all'articolo XXIV paragrafo 7 dell'Accordo sugli appalti pubblici.

Gli obiettivi di miglioramento del testo, il suo adeguamento ai progressi delle tecnologie d'informazione e l'estensione dell'accesso al mercato sono stati raggiunti conformemente al mandato negoziale. Secondo il parere della direzione dei negoziati della Svizzera, l'obiettivo dell'attenuazione o persino eliminazione delle misure discriminatorie ancora rimanenti in alcune parti non è stato raggiunto in maniera soddisfacente. Per conseguire quest'obiettivo, i membri del GPA si sono impegnati a istituire programmi di lavoro tematici (appendice 2 della decisione del 30 marzo 2012).

1.3

Posizione della Svizzera e fasi della revisione del GPA 1994

1.3.1

Sintesi

Gli impegni del GPA toccano le competenze della Confederazione e dei Cantoni.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)6, ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo quando decisioni di politica estera toccano le loro competenze. In questo contesto, era importante garantire la partecipazione dei Cantoni alla definizione della posizione svizzera nei negoziati di revisione.

La posizione della Svizzera nei negoziati di revisione è stata preparata dal 2005 nel quadro di un gruppo di negoziazione interdipartimentale formato da rappresentati della Confederazione e dei Cantoni. Per prendere in considerazione gli interessi e le posizioni dei Cantoni, il gruppo di negoziazione ha potuto appoggiarsi alle competenze delle segreterie della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) e della Conferenza dei governi cantonali (CdC). Questo gruppo è stato diretto dal capo del campo di prestazioni Commercio mondiale della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che era allo stesso tempo responsabile della revisione del GPA 1994 e presidente della Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC). Il compito fondamentale della CAPCC, creata nel 1996 e composta in modo paritario da rappresentati della Confederazione e dei Cantoni, è di sorvegliare l'attuazione degli impegni del diritto internazionale degli appalti pubblici a livello federale e 6

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cantonale. La CAPCC ha informato il nostro Consiglio nel quadro dei suoi rapporti annuali. Per i temi sensibili, quali per esempio il livello dei valori soglia o la posizione svizzera nei confronti degli appalti aggiudicati in forma di concessioni edili, la Direzione dei negoziati ha consultato le organizzazioni economiche mantello direttamente interessate, quali economiesuisse, l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), costruzionesvizzera e Swissmem.

Gli uffici federali e i Cantoni sono stati consultati al momento della preparazione delle proposte al nostro Consiglio. Siamo stati interpellati a quattro riprese dal 2006: il 1° marzo 2006, in previsione della presentazione dell'offerta iniziale della Svizzera; il 29 ottobre 2008, in previsione della presentazione dell'offerta riveduta della Svizzera; il 17 novembre 2011, per l'adozione del GPA 2012 del 15 dicembre 2011 a livello politico, e il 13 marzo 2012, in previsione dell'adozione formale del GPA 2012 del 30 marzo 2012 a Ginevra. Il GPA 2012 è stato inoltre un documento di riferimento per il nostro Collegio in occasione delle consultazioni relative alle revisioni della legge federale del 16 dicembre 19947 sugli acquisti pubblici (LAPub), nel 20088 e nel 20159, e della consultazione del 2010 relativa alla revisione dell'ordinanza dell'11 dicembre 199510 sugli acquisti pubblici (OAPub). Il testo del GPA 2012 è stato infatti adottato il 6 settembre 2006 a livello di esperti e congelato dalle Parti all'Accordo fino alla conclusione positiva dei negoziati sull'accesso al mercato, il 15 dicembre 2011. Questo spiega perché, già dal 2006, il GPA 2012 è potuto servire da base giuridica nei negoziati relativi agli accordi di libero scambio della Svizzera, in particolare nel quadro dell'AELS. Alcuni di questi accordi sono già in vigore da diversi anni.

Il mandato negoziale del GPA 1994 è stato attuato nel corso di cinque fasi che riflettono le poste in gioco e gli interessi delle parti, come pure la motivazione dei membri a conseguire gli obiettivi negoziali in contesti politici e tattici in continua evoluzione.

1.3.2

La fase preparatoria dei negoziati (1997­2005)

I negoziati sono stati intrapresi nel 1997 con l'analisi del testo del GPA 1994. In particolare, è stato esaminato se il GPA 1994 è adeguato agli sviluppi delle tecnologie d'informazione e se risponde ai bisogni effettivi dei contribuenti, degli offerenti e dei committenti. In un primo tempo sono state elaborate proposte per l'adeguamento del testo del GPA. I negoziati sull'accesso al mercato sono stati avviati solo successivamente, secondo le modalità negoziali adottate nel luglio 2004. Le parti hanno deciso che ogni membro del GPA 1994 avrebbe formulato le sue richieste in merito alla natura e all'estensione dell'accesso al mercato supplementare che le altre parti avrebbero dovuto offrire. Nel luglio 2005, le parti hanno deciso di presentare le 7 8 9 10

RS 172.056.1 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2008 > DFF www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > DFF RS 172.056.11

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proprie offerte iniziali entro la fine del 2005, in vista della Conferenza ministeriale dell'OMC di Hong Kong. La posizione della Svizzera quanto al contenuto delle richieste da rivolgere all'insieme dei membri e a ciascun singolo membro del GPA 1994 è stata oggetto di una consultazione della SECO. Oltre ai soggetti menzionati al numero 1.3.1, la consultazione ha incluso anche il Tribunale federale, il Tribunale penale federale, le Ferrovie federali svizzere (FFS), la Swiss International Airports Association (SIAA), la Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA), l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e Swisselectric.

1.3.3

La negoziazione del testo del GPA 2012 (2006)

Sotto la presidenza della Repubblica di Corea, i negoziati sul testo del GPA 2012 si sono concretizzati e intensificati nel 2006, parallelamente a quelli sull'accesso al mercato. I negoziati sul testo hanno conosciuto progressi sostanziali via via che i membri del GPA hanno presentato al Segretariato dell'OMC le loro offerte iniziali riguardanti l'accesso al mercato. Queste offerte non corrispondevano al livello di ambizione di tutte le parti. A causa dei diversi livelli di ambizione dei membri per quanto riguarda l'estensione dell'accesso al mercato, condurre simultaneamente i negoziati sull'accesso al mercato rischiava di compromettere seriamente lo svolgimento dei negoziati sul testo del GPA 2012. Per evitare un simile scenario, nel 2006 le parti hanno convenuto di concentrarsi esclusivamente sul mandato di revisione del testo del GPA 1994 e di condurre in un secondo tempo i negoziati sull'accesso al mercato. Questo approccio tattico si è rivelato efficace. Il 6 dicembre 2006, le parti hanno adottato gli articoli I­XXI del GPA 2012, lasciando in sospeso l'articolo XXII con le disposizioni finali. Questo testo del 6 dicembre 2006 è stato adottato dai membri del GPA 1994 con riserva di un consenso successivo riguardo all'accesso al mercato. La presidenza della Corea è terminata con l'adozione del testo provvisorio del GPA nel dicembre 2006. Le Parti hanno affidato la presidenza del Comitato degli appalti pubblici alla Svizzera.

1.3.4

La fase di stallo e la risoluzione (2007­2009)

I negoziati sull'accesso al mercato sono ripresi nel 2007 sotto la presidenza della Svizzera. In un primo momento, i diversi livelli di ambizione per quanto riguarda l'estensione dell'accesso al mercato hanno frenato il raggiungimento di una dinamica negoziale positiva. Alcune Parti, tra cui l'UE, la Repubblica di Corea, Israele e i Paesi dell'AELS puntavano a un accesso sostanzialmente più esteso rispetto a quello del GPA 1994. Altre Parti, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone e, in una prima fase, il Canada, preferivano il consenso sul testo raggiunto nel 2006. Questi Paesi non erano pronti ad ampliare l'estensione dell'accesso al mercato al livello di ambizione delle richieste del 2005. Hanno quindi proposto che i membri terminassero i negoziati e si concentrassero sull'adesione di nuovi membri, segnatamente su quella della Cina, che il 27 dicembre 2007 ha presentato la sua domanda di adesione al GPA. Le posizioni si sono irrigidite nel 2008, quando, oltre alla presentazione di alcune 1797

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offerte rivedute, considerate poco ambiziose, gli Stati Uniti hanno deciso di riattivare il Buy American Act (BAA), inducendo i membri del GPA a interrogarsi sui possibili effetti restrittivi nell'accesso alle gare pubbliche negli Stati Uniti. Anziché focalizzarsi sull'accesso al mercato conformemente al mandato del GPA 1994, le discussioni si sono concentrate sulla difesa delle conquiste del GPA 1994. All'inizio del 2008, un membro ha presentato un'offerta riveduta contenente clausole di reciprocità che avrebbero limitato il livello di accesso al mercato del GPA 1994. I membri si sono impegnati in primo luogo ad assicurare che le norme del BAA non compromettessero il livello di accesso garantito dal GPA. Gli Stati Uniti hanno assicurato che il BAA conteneva una disposizione in virtù della quale i committenti e gli appalti pubblici di beni e prestazioni di servizio disciplinati dal GPA non erano interessati dalle misure restrittive del BAA. Nel 2009, gli Stati Uniti hanno confermato che l'accesso dei membri del GPA agli appalti disciplinati dal GPA non sarebbe stato pregiudicato, in particolare nei 37 dei 50 Stati federati che nel 1994 avevano assoggettato i loro appalti alle norme del GPA 199411. La Svizzera ha proposto che gli Stati Uniti adottassero i provvedimenti necessari affinché i committenti assoggettati alle norme del GPA venissero informati in maniera trasparente. In occasione dell'esame svolto nel 2009 della politica commerciale degli Stati Uniti, ai membri è stato garantito che le misure del BAA non avrebbero avuto conseguenze sugli appalti disciplinati dal GPA12. In seguito la situazione si è calmata. Le tensioni politiche emerse al momento delle discussioni sul BAA e il persistere delle divergenze per quanto riguarda il livello di ambizione hanno offuscato le prospettive di raggiungere un risultato soddisfacente nel quadro del mandato previsto dall'articolo XXIV paragrafo 7 lettere b e c del GPA 1994 relativo all'eliminazione delle misure discriminatorie. Tale mandato non era ancora stato affrontato e questo aveva generato dubbi riguardo alle soluzioni che i membri sarebbero stati disposti a considerare per migliorare le prospettive di accesso al mercato delle PMI, che rappresentano oltre l'80 per cento del tessuto industriale svizzero.

1.3.5

I negoziati sull'accesso al mercato e le discriminazioni (2009­2011)

Il 7 novembre 2008, la Svizzera ha presentato una offerta riveduta che corrispondeva al livello di ambizione della maggior parte dei membri. Approfittando dell'accoglimento favorevole della sua offerta da parte dei membri, nel 2009 ha proposto un approccio di negoziazione volto a concludere la revisione del GPA in quattro tappe, successivamente adottato dalle Parti.

­

11 12

La prima tappa riguardava il testo del GPA 2012 ed era già stata realizzata.

A questo proposito, ci si poteva rallegrare del consenso raggiunto delle Parti nel 2006 sul testo del GPA 2012, che era stato congelato il 6 dicembre 2006 fino alla conclusione dei negoziati sull'accesso al mercato.

American Recovery and Reinvestment Act of 2009, sezioni 604(k) e 1605(d) WT/Let/672 del 19 marzo 2010

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­

Nella seconda tappa si doveva fare il punto della situazione per quanto riguarda l'accesso al mercato (mid term review). L'obiettivo era individuare, con il supporto analitico del Segretariato dell'OMC, il valore aggiunto delle offerte iniziali e delle offerte rivedute delle Parti in relazione all'accesso al mercato.

­

Nella terza tappa le Parti sono state incoraggiate a compiere sforzi sostanziali per migliorare l'accesso al mercato supplementare individuato dalla mid term review, affinché coincidesse maggiormente con il livello di ambizione delle richieste del 2005.

­

La quarta tappa consisteva nel proporre una via per adempiere al mandato dell'articolo XXIV paragrafo 7 lettera c del GPA 1994, che invitava le Parti ad attenuare o persino eliminare le misure discriminatorie. A fronte delle tensioni politiche emerse chiaramente al momento dell'esame del BAA, la Svizzera ha proposto che i membri intraprendessero la via dei programmi di lavoro tematici. Questa soluzione figura all'articolo XXII paragrafi 6­8 del GPA 2012. Nel 2009, per esempio, la Svizzera ha presentato un programma di lavoro sull'accesso agli appalti pubblici delle PMI, che negli Stati Uniti, in Corea del Sud, in Giappone e in Canada continua a essere compromesso da misure restrittive.

Il Presidente del Comitato degli appalti pubblici dell'OMC ha elaborato una roadmap, fissando un calendario per i negoziati. La dinamica positiva è ulteriormente accelerata quando gli Stati Uniti hanno trovato un accordo bilaterale con il Canada, i cui offerenti erano notevolmente colpiti dalle restrizioni del BAA a livello di Stati federati. Questi Stati non erano assoggettati alle norme del GPA 1994, dato che il Canada non assoggettava le sue province e che quindi non esisteva reciprocità nell'accesso al mercato tra Stati Uniti e Canada. Per stabilire la reciprocità, il Canada ha quindi offerto agli Stati Uniti le sue province. Nel 2010 il Canada ha offerto le sue province anche alle altre Parti al GPA. Questo importante passo avanti nell'accesso al mercato ha dato un impulso favorevole al buon esito della revisione: le altre Parti sono state infatti incitate a estendere a loro volta l'accesso al mercato con offerte rivedute più ambiziose. Sono anche state motivate a presentare programmi di lavoro per trattare aspetti irrisolti dell'accesso agli appalti pubblici e contribuire al raggiungimento di un risultato equilibrato. Il GPA 2012 è stato adottato sul piano politico il 15 dicembre 2011, in occasione della riunione ministeriale dell'OMC di Ginevra.

1.3.6

L'adozione formale del GPA 2012

Le Parti hanno formalmente adottato il GPA 2012 alla riunione formale del Comitato degli appalti pubblici del 30 marzo 2012, sotto la presidenza della Svizzera.

1799

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1.4

Sintesi del contenuto del GPA 2012

Secondo il mandato dell'articolo XXIV paragrafo 7 lettere b e c del GPA 1994, il GPA 2012 adempie le prime due esigenze, vale a dire il miglioramento del testo e l'estensione dell'accesso al mercato. Per quanto riguarda la terza esigenza, l'attenuazione o persino l'eliminazione delle misure discriminatorie, il GPA 2012 prevede programmi di lavoro tematici.

1.4.1

Sintesi del testo del GPA

Come il GPA 1994, anche il GPA 2012 è un accordo plurilaterale, ovvero un accordo che vincola soltanto le Parti dell'OMC che vi aderiscono formalmente. Il GPA 2012 crea un quadro giuridico più moderno, flessibile, semplice e chiaro. La leggibilità e la struttura dell'accordo sono state migliorate. Il testo definisce i concetti e i principi e delimita il campo d'applicazione e le eccezioni; tratta poi le procedure, i termini, i rimedi giuridici e gli aspetti istituzionali.

La negoziazione del testo è stata influenzata dall'evoluzione del diritto degli appalti pubblici dell'UE, in particolare dal contenuto di due direttive. Queste direttive erano state adottate nel 2004, in un momento in cui le negoziazioni del testo del GPA 2012 stavano per entrare in una fase decisiva. Il 26 febbraio 2014 sono state sostituite da direttive rivedute alla luce del GPA 2012 e completate con una nuova direttiva sull'aggiudicazione di concessioni13. L'aggiudicazione di concessioni non rientrava nel campo d'applicazione del GPA 1994 e continua a non essere disciplinata dal GPA 2012. Soltanto l'aggiudicazione di concessioni edili è esplicitamente menzionata nella lista degli impegni di alcune Parti (n. 2.4). Queste direttive sono entrate in vigore il 16 aprile 2012. I membri dell'UE dovevano recepirle nel diritto nazionale entro il 16 aprile 2016 e hanno tempo fino a settembre 2018 per l'attuazione del trattamento elettronico delle gare pubbliche.

Il filo conduttore del testo del GPA 2012 e le sue principali differenze rispetto al GPA 1994 sono le seguenti: Come il GPA 1994, il GPA 2012 esige il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e trattamento nazionale. Concretizza l'impegno delle Parti e dei loro committenti di garantire il funzionamento efficace delle condizioni di concorrenza negli appalti pubblici e precisa la natura di tali condizioni. Il preambolo del GPA 2012 stabilisce che, in assenza d'integrità e di prevedibilità, l'obiettivo dell'impiego parsimonioso dei fondi pubblici non può essere raggiunto. Ai fini dell'impiego economico dei fondi pubblici, si ritiene che un ricorso maggiore sistematico ai mezzi elettronici rafforzi la trasparenza e determini una concorrenza 13

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, GU L 094 del 28.3.2014, pag. 65; direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, GU L 094 del 28.3.2014, pag. 243; direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, GU L 094 del 28.3.2014, pag. 1.

1800

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maggiore tra gli offerenti. Il GPA 2012 constata che il miglioramento della trasparenza non è sufficiente se le condizioni di concorrenza sono distorte da conflitti di interesse e pratiche fraudolente quali la corruzione o gli accordi tra gli offerenti. Per questa ragione ha creato una base legale per prevenire e combattere simili pratiche, rafforzando in tal modo la governance. Il GPA 2012 fa esplicito riferimento alle convenzioni internazionali di lotta alla corruzione. La Svizzera ha ratificato tali convenzioni14 e sarà in grado di adeguare anche la sua legislazione federale e intercantonale in materia di appalti pubblici.

Il GPA 2012 intende fare in modo che le Parti creino un quadro internazionale sufficientemente flessibile a livello procedurale che permetta a ciascuna Parte di tener conto della propria situazione specifica. A differenza del GPA 1994, il GPA 2012 prevede altre possibilità rispetto alla procedura di pubblico concorso, selettiva o per incarico diretto. Abroga quindi la condizione del GPA 1994 secondo cui le negoziazioni nel caso in cui le legislazioni nazionali autorizzino i committenti a condurle devono limitarsi a determinare i punti forti e i punti deboli delle offerte. Quest'abrogazione consente al legislatore nazionale di prevedere modi di procedere specifici, quali per esempio un dialogo tra committente e offerenti.

Il GPA 2012 incoraggia il trattamento elettronico degli appalti pubblici e lo sostiene con una flessibilizzazione delle norme sui termini, che vengono adeguati a seconda del livello del trattamento elettronico. Il GPA 2012 contempla inoltre che i committenti possano ricorrere ad aste elettroniche. Il GPA 1994 non poteva ancora prevedere la base giuridica per l'impiego di questo strumento di valutazione delle offerte.

Il GPA 2012 prevede in due disposizioni la possibilità di perseguire obiettivi ambientali, a condizione che le Parti e i committenti rispettino il principio di non discriminazione e l'impegno di non ricorrere al protezionismo. Come nel caso della lotta alla corruzione, si tratta di un contributo al rafforzamento della governance che rappresenta una caratteristica fondamentale della revisione del GPA 1994.

Rispetto al GPA 1994, il GPA 2012 contiene nuove basi giuridiche per facilitare l'adesione di nuovi membri, soprattutto di Paesi in sviluppo;
prevede in particolare sistemi di transizione e di progressività che permettono a un nuovo membro di mantenere per un certo periodo sistemi vietati dal GPA 1994 e dal GPA 2012, quali le compensazioni (offset); Il GPA 2012 prevede una procedura riveduta e chiarificata che si applica quando una Parte intende notificare una modifica del campo d'applicazione degli appalti disciplinati. Questo sistema dovrebbe facilitare il trattamento delle notifiche delle Parti volte a escludere dal campo d'applicazione le imprese pubbliche operanti nelle attività settoriali.

14

Convenzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003 contro la corruzione (RS 0.311.56); Convenzione dell'OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (RS 0.311.21); Convenzione penale del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 sulla corruzione (RS 0.311.55).

1801

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1.4.2

Accesso al mercato

Gli impegni del GPA 2012 prendono effetto se il valore di un appalto raggiunge i valori soglia stabiliti dal GPA 2012. A tale proposito non vi sono modifiche rispetto al GPA 1994. Per gli appalti il cui valore si situa al di sotto dei valori soglia, sono le legislazioni nazionali in materia di appalti pubblici a determinare il sistema giuridico applicabile. Il GPA non prevede riserve, come per esempio nel caso nell'Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici), che all'articolo 6 paragrafo 3 chiede alle Parti di incoraggiare i rispettivi committenti a non discriminare gli offerenti della controparte per gli appalti al di sotto dei valori soglia. Con la revisione non è stato possibile armonizzare i valori soglia applicabili alle Parti, poiché finora non è stato trovato un consenso tra i membri. Date queste condizioni, analogamente al GPA 1994, il GPA 2012 prevede valori soglia diversi in base alle Parti. Nel corso della revisione, nessun valore soglia è stato aumentato. Al contrario, quattro Paesi hanno ridotto alcuni valori soglia, in parte al di sotto dei livelli standard del GPA (n. 2.5). Tra questi Paesi figura il Giappone, che come la Corea del Sud continua ad applicare valori soglia relativamente elevati per le commesse edili. Per la Svizzera, il GPA 2012 non prevede nuovi valori soglia rispetto al GPA 1994.

Come nel caso del GPA 1994, l'estensione del campo d'applicazione del GPA 2012 per quanto concerne l'accesso al mercato è determinato dalla reciprocità e non dallo strumento della nazione più favorita. Oltre che dai valori soglia, l'estensione dell'accesso al mercato di una Parte è determinato dal numero di committenti assoggettati e dall'importanza degli acquisti effettuati da tali committenti, nonché dal volume e dalla natura dei beni, delle prestazioni di servizio e delle prestazioni edili offerte nelle liste degli impegni contenute nell'appendice I delle Parti. Il Segretariato dell'OMC ha stimato che il valore dell'accesso al mercato supplementare prodotto dal GPA 2012 si situa tra gli 80 e i 100 miliardi di dollari americani all'anno16. Tale volume si somma a un volume di accesso attuale pari a circa 1700 miliardi di dollari americani, che
secondo le stime dell'OMC rappresenta circa il 15 per cento del PIL dei membri del GPA17. In Svizzera, il valore totale degli appalti pubblici è stimato a circa 41 miliardi di franchi svizzeri18 all'anno. Questo valore include gli appalti di tutti i livelli governativi, che rientrano o non rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati internazionali (Confederazione: circa 20 %; Cantoni e Comuni: circa 80 %). Nel 2015, il solo valore degli appalti pubblici di Confederazione e Cantoni aggiudicati in base al GPA 1994 e notificati all'OMC ammontava a 6,8 miliardi di franchi. Di questo importo, circa 3,4 miliardi di franchi rappresentano le aggiudicazioni della Confederazione. Circa il 5 per cento di questi 3,4 miliardi è stato aggiudicato a offerenti stranieri, principalmente dell'UE e degli Stati Uniti. Nel 2015, 15 16 17 18

RS 0.172.052.68 The WTO Regime on Government Procurement : Challenge and Reform, edited by Sue Arrowsmith and Robert D. Anderson, WTO, Cambridge University Press, 2011.

www.wto.org/ > trade topics > other topics > government procurement Cfr. Stöckli Hubert/Beyeler Martin, Das Vergaberecht der Schweiz, 9. Auflage, Zürich 2014. Contributo del professore Hubert Stöckli «Die Rechtsquellen im Wandel», nota à pié di pagina 3, pag. 3.

1802

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oltre il 95 per cento degli appalti disciplinati dal GPA 1994 e aggiudicati dalla Confederazione è stato attribuito a imprese con sede in Svizzera.

Queste stime devono essere messe in relazione con l'interesse economico delle imprese svizzere nel disporre di un accesso non discriminatorio ai mercati degli appalti pubblici di tutto il mondo. Tali attività generano posti di lavoro e crescita economica in Svizzera; interessano una grande varietà di imprese e di offerenti, che operano tra l'altro nella costruzione di materiale ferroviario e di materiale per trasporti urbani, nella fornitura di servizi di architettura e d'ingegneria, nella costruzione di ponti, ascensori, scale mobili negli aeroporti, nella costruzione di macchine per la pulizia e la disinfezione delle strade delle città, nella ricerca e nell'innovazione, nella produzione di prodotti farmaceutici per coprire il fabbisogno dei committenti della sanità pubblica ecc.

L'ampliamento dell'accesso al mercato derivante dalla revisione del GPA 1994 riguarda principalmente i settori seguenti: ­

i valori soglia per alcuni appalti sono stati ridotti in quattro Paesi; ciò aumenta il numero degli appalti assoggettati al GPA 2012 (Giappone, Corea del Sud, Israele, Aruba);

­

sono assoggettati circa 100 nuovi committenti;

­

tutte le Parti hanno assoggettato le prestazioni edili;

­

alcune Parti hanno assoggettato le concessioni edili dell'Accordo (UE, Corea del Sud);

­

gli appalti delle province del Canada sono assoggettati al GPA 2012;

­

gli appalti di cinque città giapponesi (circa 5,7 mio. di abitanti) sono assoggettati;

­

50 nuove prestazioni di servizio, tra cui i servizi di telecomunicazione offerti da nove Parti, sono assoggettate;

­

il settore ferroviario dell'UE è assoggettato;

­

gli appalti dei trasporti urbani della Corea del Sud e di Israele sono assoggettati;

­

Israele si è impegnato a eliminare progressivamente il suo sistema di compensazioni (offset).

1.4.3

Sintesi dei programmi di lavoro

Il mandato dell'articolo XIV paragrafo 7 lettera b del GPA 1994, che chiede alle Parti di attenuare e se possibile eliminare le misure discriminatorie disseminate nelle liste degli impegni di diverse Parti, non è stato adempiuto in maniera soddisfacente.

I membri hanno quindi trovato un compromesso in favore dei programmi di lavoro tematici elencati nell'appendice 2 della decisione dei membri del GPA 1994 del 30 marzo 2012 (cfr. allegato al presente messaggio e n. 2.7). La ragion d'essere dei programmi di lavoro tematici dell'articolo XXII paragrafo 8 del GPA 2012 consiste 1803

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infatti nell'adempiere al mandato contenuto nel GPA 1994 sulla base di obiettivi chiari e senza vincoli di tempo. Tali programmi devono essere realizzati nel quadro dell'impegno di standstill previsto dall'articolo XXII paragrafo 6. La loro esecuzione avviene nella prospettiva dell'adempimento del mandato di revisione del GPA 2012 contemplato dall'articolo XXII paragrafo 7.

Il programma di lavoro sulle PMI proposto dalla Svizzera intende mostrare in che modo può essere adempiuto il mandato negoziale dell'articolo XXIV paragrafo 7 lettere b e c del GPA 1994 se non sono soddisfatte le condizioni politiche per l'eliminazione di una misura. Le Parti hanno elaborato e proposto altri programmi, menzionati all'articolo XXII paragrafo 8 lettera a del GPA 2012. Questi programmi riguardano le esclusioni e le restrizioni mantenute da alcune Parti, le norme di sicurezza, in particolare quelle che limitano l'accesso agli appalti pubblici delle infrastrutture di trasporto, la raccolta di dati statistici e la portata del concetto di «appalti pubblici sostenibili». All'articolo XXII paragrafo 8 lettera b, i membri si sono impegnati a trattare il ricorso ai partenariati pubblico-privati (PPP), le implicazioni di una nomenclatura comune per i beni e servizi, nonché i vantaggi e gli svantaggi dell'elaborazione di avvisi standard.

I programmi di lavoro tematici mirano a raggiungere risultati in due ambiti: anzitutto, intendono facilitare l'attuazione degli impegni derivanti dal mandato del GPA 1994 nei settori in cui sono applicate legislazioni nazionali che limitano l'accesso al mercato agli offerenti di altre Parti; in secondo luogo, hanno lo scopo di preparare la revisione del GPA 2012 negli ambiti attorno ai quali non è ancora stato trovato un consenso tra i membri del GPA o nei quali sono necessari ulteriori chiarimenti, come nel caso della presa in considerazione delle considerazioni ambientali e degli aspetti sociali dello sviluppo sostenibile. L'attuazione dei programmi di lavoro può condurre, in un secondo momento, all'adozione di norme internazionali giuridicamente vincolanti. È anche possibile che siano elaborate raccomandazioni, per esempio ispirate alle buone prassi delle Parti.

1.5

Valutazione

Tutte le Parti hanno compiuto sforzi per migliorare il testo del GPA 1994 e, nel contempo, rafforzare la governance internazionale degli appalti pubblici, estendere l'accesso al mercato e affrontare la questione dell'attenuazione o persino eliminazione delle discriminazioni rimanenti. Questi sforzi hanno in particolare le seguenti ripercussioni per i contribuenti, gli offerenti e i committenti: ­

il rafforzamento della lotta alle pratiche fraudolente, in particolare alla corruzione, e ai conflitti d'interesse, come pure la maggiore trasparenza derivante dalla presa in considerazione dello sviluppo di tecnologie elettroniche rivitalizzano il funzionamento della concorrenza. Il miglioramento dei sistemi degli appalti pubblici contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo economico di una gestione parsimoniosa delle risorse pubbliche;

­

la chiarificazione, la modernizzazione, il rafforzamento e la flessibilizzazione del testo rafforzano la certezza del diritto internazionale degli appalti pubblici. I legislatori nazionali possono basarsi su un quadro giuridico inter-

1804

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nazionale più chiaro e adeguato ai bisogni degli appalti pubblici per rafforzare, adeguare e completare le legislazioni nazionali. Il GPA 2012 mira in particolare a rendere più flessibili le procedure, in modo da poter prendere in considerazione la situazione specifica di ogni Parte;

19

­

il GPA 2012 si rivolge a volte alle Parti, a volte direttamente ai committenti, a volte contemporaneamente a entrambi. Contiene norme vincolanti che le Parti sono tenute a recepire nelle loro legislazioni nazionali. Nei settori interessati, il GPA 2012 contribuisce de facto all'armonizzazione dei sistemi degli appalti pubblici sul territorio dei membri del GPA. Contiene anche norme facoltative, che le Parti possono recepire se lo ritengono utile. Il recepimento delle norme facoltative nel quadro della revisione totale parallela determina, sul piano svizzero, un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni in materia di appalti pubblici di Confederazione e Cantoni. La trasparenza e la certezza del diritto, così rafforzate sul piano nazionale e internazionale, miglioreranno le condizioni di accesso delle ditte svizzere a questi mercati degli appalti pubblici;

­

l'ampliamento dell'accesso al mercato offrirà alle imprese svizzere un potenziale di accesso supplementare non appena il GPA 2012 entrerà in vigore per la Svizzera. Questo ampliamento deve essere valutato sulla base del suo effetto sulla creazione di attività economiche e posti di lavoro;

­

la portata del GPA 2012 supera le frontiere dei 47 membri attuali. È infatti il modello di riferimento per le negoziazioni dei capitoli sugli appalti pubblici che la Svizzera conduce nel quadro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) o a livello bilaterale con partner che non sono Parti al GPA. Le vostre Camere hanno approvato vari accordi di libero scambio che già contengono capitoli sugli appalti pubblici basati sulle norme del GPA 2012. Si tratta in particolare degli accordi conclusi con il Perù e la Colombia, il Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG), l'Ucraina e i Paesi dell'America centrale (Panama, Costa Rica, Guatemala)19. Le norme del GPA 2012 sono state anche inserite nel Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA); ciò dovrebbe facilitare ulteriormente la negoziazione futura di accordi sull'accesso al mercato basati sul GPA 2012. In tal modo migliorano le prospettive di accesso e di attività degli offerenti svizzeri sui mercati degli Stati non membri del GPA. La certezza del diritto risulta rafforzata anche al di là delle frontiere dei Paesi del GPA 2012;

­

il GPA 2012 consentirà di affrontare i futuri negoziati di adesione con meccanismi di transizione più flessibili. Ciò permetterà l'integrazione di nuovi membri e l'ampliamento geografico dell'accordo, migliorando anche il potenziale di accesso al mercato degli offerenti svizzeri all'estero;

­

infine, i lavori già ben avanzati nel quadro dei programmi di lavoro tematici contribuiranno a ridurre gli ostacoli ancora esistenti all'accesso al mercato, oltre che a chiarire e rafforzare il diritto internazionale degli appalti pubblici in vari settori, quali lo sviluppo sostenibile o l'accesso al mercato delle PMI.

Colombia (RS 0.632.311.911), Perù (RS 632.316.411), CCG (RS 0.632.311.491), Ucraina (RS 0.632.316.891.1), America centrale (RS 0.632.312.851)

1805

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1.6

Procedura di consultazione

La legge federale del 18 marzo 200520 sulla consultazione (LCo) all'articolo 3a capoverso 1 lettera b prevede la possibilità di rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. Il tema in questione è l'accettazione da parte della Svizzera della versione riveduta dell'Accordo sugli appalti pubblici, del quale è Parte dal 1994. Il GPA 2012 e gli impegni contratti per quanto riguarda l'accesso al mercato erano parte integrante della consultazione avviata dal Dipartimento federale delle finanze (DDF) in relazione alla revisione totale del diritto federale in materia di appalti pubblici. La procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto federale in materia di appalti pubblici si è svolta dal 1° aprile al 1° luglio 2015. Sono pervenuti 109 pareri e 48 questionari debitamente compilati21. A livello cantonale, la consultazione si è svolta dal 22 settembre al 19 dicembre 201422. Vi hanno partecipato tutti i Cantoni come pure 58 organizzazioni e privati. Nel quadro di queste due consultazioni, il GPA 2012 ha trovato un consenso unanime.

2

Commento ai singoli articoli

In questo capitolo vengono presentate le disposizioni del GPA 2012, che riguardano il testo, l'accesso al mercato e i programmi di lavoro futuri.

2.1

Il testo del GPA 2012

Il GPA 2012 ambisce ad assicurare il buon funzionamento della concorrenza tra gli offerenti per raggiugere l'obiettivo di un impiego parsimonioso dei fondi pubblici.

Gli strumenti del GPA 1994 ­ la non discriminazione, il trattamento nazionale e la trasparenza ­ rimangono applicabili e sono completati da norme che favoriscono la gestione elettronica degli appalti, nonché da norme che rafforzano la governance.

Queste ultime riguardano la lotta ai conflitti d'interesse e alle pratiche fraudolente (corruzione, accordi tra offerenti ecc.).

Il GPA 2012 contiene norme giuridicamente vincolanti, che non lasciano alcun margine d'interpretazione al legislatore nazionale (cfr. n. 2.2, tabella 1), ma anche norme con una certa flessibilità, che lasciano al legislatore un certo margine di apprezzamento nel recepimento (sistema delle aste elettroniche, principio e portata

20 21

22

RS 172.061 I documenti della consultazione e il rapporto sui risultati della consultazione possono essere scaricati dal sito www.dirittofederale.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > DFF.

I documenti della consultazione e il rapporto sui risultati della consultazione possono essere scaricati dal sito www.dtap.ch > Concordats > AIMP > P-AIMP.

1806

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delle negoziazioni, natura delle procedure degli appalti pubblici, esclusioni, scelta dei criteri di aggiudicazione, termini ecc.).

Preambolo Il preambolo è stato integrato con obiettivi economici e obiettivi di governance che mirano ad assicurare un ottimale funzionamento della concorrenza e a garantire l'imparzialità negli appalti pubblici: ­

le Parti riconoscono che per una gestione parsimoniosa dei fondi pubblici sono necessari sistemi degli appalti pubblici coerenti e prevedibili;

­

le procedure vengono flessibilizzate per permettere di tener conto delle situazioni specifiche delle Parti;

­

è necessario eseguire appalti in modo trasparente e imparziale e di evitare conflitti d'interesse e pratiche fraudolente conformemente agli strumenti internazionali applicabili, quali la Convenzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003 contro la corruzione, ratificata dalla Svizzera il 24 settembre 200923;

­

viene promosso l'impiego di mezzi elettronici nelle procedure di aggiudicazione.

La Svizzera ha suggerito di stabilire una relazione tra il GPA 2012 e la Convenzione dell'OCSE del 17 dicembre 199724 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Dato che non tutte le Parti al GPA sono membri dell'OCSE, il preambolo del GPA 2012 non poteva menzionare esplicitamente tale convenzione. Tuttavia, il GPA 2012 si riferisce implicitamente alla convenzione dell'OCSE con la formulazione «strumenti internazionali applicabili, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione».

Art. I

Definizioni

Questo nuovo articolo elenca i principali termini chiave delle legislazioni sugli appalti pubblici e ne definisce la portata. Nel GPA 1994, i termini non sono sistematicamente definiti e le definizioni sono disseminate in vari articoli, a volte in modo ripetitivo, come nel caso del termine «misura».

Art. II

Campo d'applicazione

Questo articolo stabilisce il campo d'applicazione del GPA 2012, la cui estensione è definita dalla nuova nozione di «appalto disciplinato». L'«appalto disciplinato» include sia i committenti, ovvero il campo d'applicazione soggettivo, sia gli acquisti di beni e prestazioni di servizio assoggettati al GPA 2012, ovvero il campo d'applicazione oggettivo. L'estensione dell'«appalto disciplinato» di un membro specifico è quindi definita dal grado di volontà della Parte ad assoggettare committenti, beni e prestazioni di servizio alle norme in materia di appalti pubblici. Gli «appalti disci23 24

RS 0.311.56 RS 0.311.21

1807

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plinati» di una Parte risultano dal contenuto della sua lista degli impegni, riportato nei sette allegati dell'appendice I del GPA 2012. Se ne deduce che tutto ciò che non è espressamente riportato nell'appendice I di una Parte non è un «appalto disciplinato» ai fini del GPA 2012.

L'articolo II paragrafo 2 lettera a numero ii precisa inoltre che il GPA 2012 si applica agli appalti pubblici e che la nozione di «appalto disciplinato» riguarda gli appalti di beni e prestazioni di servizio, incluse le prestazioni edili, che non sono destinati alla vendita o alla rivendita commerciale. Questa precisazione intende chiarire che gli acquisti di beni e di prestazioni di servizio destinati alla rivendita non sono disciplinati dal GPA 2012, ma rispettivamente dall'articolo III paragrafo 8 lettera a dell'Accordo generale del 30 ottobre 194725 su le tariffe doganali e il commercio (GATT) e dall'articolo XIII paragrafo 1 dell'Accordo generale del 15 aprile 199426 sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC. L'articolo II paragrafo 2 lettera a numero ii del GPA 2012 stabilisce quindi il collegamento con le esclusioni previste dall'articolo III paragrafo 8 del GATT27 e dall'articolo XIII paragrafo 1 del GATS28.

Nell'allegato 2 del GPA 1994 è presente un chiarimento analogo per gli appalti assoggettati al GPA dei servizi di aggiudicazione a livello cantonale, ma nel testo del GPA 1994 non vi è alcuna codificazione che si applichi a tutte le Parti al GPA.

Questa lacuna è stata colmata dal GPA 2012.

Il GPA 2012 elenca all'articolo II paragrafo 3 le attività non disciplinate. Nel GPA 1994, l'articolo I si limitava a prevedere, sotto forma di nota a piè di pagina, l'esclusione specifica relativa all'aiuto vincolato. Gli appalti non disciplinati dal GPA 1994 erano soprattutto disseminati nelle liste degli impegni di ciascuna Parte.

Nel GPA 2012, l'articolo II paragrafo 3 raggruppa e generalizza tali esclusioni ora applicabili a tutte le Parti. Ciò migliora la trasparenza del campo d'applicazione, ma determina anche una certa multilateralizzazione di alcune eccezioni che finora riguardavano soltanto singole Parti. Per evitare che la lista delle eccezioni dell'articolo II paragrafo 3 rimanga immutata, la Svizzera ha proposto che le Parti conservino la possibilità di assoggettare attività escluse dal campo d'applicazione,
qualora ritengano utile aprire particolari appalti su base di reciprocità. Con questa proposta la Svizzera ha pensato alla cooperazione allo sviluppo, che in base all'articolo II paragrafo 3 lettera e rimane esclusa dal campo d'applicazione. In tal modo si intendeva fornire agli offerenti svizzeri la possibilità di presentare un'offerta nel quadro di progetti di sviluppo di un'altra Parte, naturalmente a condizione che la Svizzera e l'altra Parte trovino un accordo per garantire il mutuo accesso su base di reciprocità.

I membri hanno accolto questa proposta, che si riflette nella formulazione 25 26 27

28

RS 0.632.21 RS 0.632.20 (allegato II.1B) L'articolo III paragrafo 8 lettera a del GATT prevede che le disposizioni dell'Accordo «non si applicheranno alle leggi, ai regolamenti né alle prescrizioni, che disciplinano l'acquisto, da parte di organi governativi, di prodotti destinati ai bisogni dell'autorità pubblica, sempreché non siano rivenduti nel commercio, né siano impiegati nella produzione di merci da esitare».

L'articolo XIII paragrafo 1 del GATS prevede che «gli articoli II, XVI e XVII non si applicheranno alle leggi, ai regolamenti né alle prescrizioni, che disciplinano l'acquisto, da parte di organi governativi, di prestazioni di servizio destinate ai bisogni dell'autorità pubblica, sempreché non siano rivendute nel commercio, né siano impiegate nella fornitura di servizi da esitare».

1808

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dell'articolo II paragrafo 3 «Salvo altrimenti disposto dalle Parti negli Allegati dell'Appendice I, il presente Accordo non si applica ...». Pertanto, il GPA 2012 non è un ostacolo alla conclusione di eventuali accordi bilaterali che intendono permettere la partecipazione di offerenti svizzeri ad appalti aggiudicati nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

Al pari dell'articolo I paragrafo 2 del GPA 1994, l'articolo II paragrafo 2 del GPA 2012 disciplina gli appalti in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, il leasing, la locazione e la locazione-vendita. Il GPA 2012 non si applica agli accordi non contrattuali ai fini dell'esclusione dell'articolo II paragrafo 3 lettera b, che includono qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali.

Secondo l'articolo II paragrafo 3 lettera d, sono esclusi anche i «contratti di pubblico impiego». Nel GPA 1994 la Svizzera aveva escluso questi appalti dalla sua lista degli impegni relativa alle prestazioni di servizio (nota 4 dell'allegato 4 dell'appendice 1 del GPA 1994). In un primo momento gli Stati Uniti avevano proposto la formulazione «occupazione di impiegati governativi», ma le Parti ritenevano che il termine «governativi» ponesse troppo l'accento sul Governo centrale. Con «contratti di pubblico impiego» le Parti hanno trovato una formula di compromesso per esprimere che l'assunzione di personale da parte dei committenti assoggettati è esclusa dal campo d'applicazione del GPA 2012.

Per stabilire se un appalto pubblico è disciplinato dal GPA 2012, un committente deve stimarne il valore. A tale proposito, il paragrafo 6 riprende la norma concernente la stima del valore di un appalto prevista dall'articolo II paragrafo 1 del GPA 1994. Queste esigenze vincolanti vietano al committente di suddividere un appalto in appalti singoli, come pure di applicare un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escluderlo in tutto o in parte dal campo d'applicazione del GPA 2012. Il committente deve anche tenere conto di tutte le forme di remunerazione. Si tratta di una conquista fondamentale del diritto internazionale degli appalti pubblici, direttamente connessa all'accesso ai mercati mondiali.

Nell'articolo
II paragrafo 6 lettera b numero ii il GPA 2012 riconosce la legittimità del ricorso a contratti che prevedono opzioni, per autorizzare un committente, dopo il primo acquisto e a determinate condizioni, a effettuare altri acquisti in date successive. Questa possibilità era già prevista dall'articolo II paragrafo 6 del GPA 1994.

Nello stimare il valore dell'appalto, il committente deve includere il valore totale delle opzioni previste. Questa disposizione, in relazione con quella prevista all'articolo IV paragrafo 4 del GPA 2012, può servire da base giuridica per le norme applicabili allo strumento dei contratti quadro, non espressamente definito dal GPA 1994 e dal GPA 2012.

Come già nel GPA 1994, all'articolo II paragrafo 7 è riconosciuta la legittimità del ricorso a prestazioni sotto forma di «prestazioni periodiche». Se un committente prevede di aggiudicare una commessa in forma di «prestazioni periodiche», deve indicare il valore totale di tali prestazioni in base all'esigenza del paragrafo 6 e applicare il metodo di stima previsto dall'articolo II paragrafo 7 lettere a e b. Questo metodo figurava già all'articolo II paragrafo 4 del GPA 1994. Per gli appalti di cui 1809

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all'articolo II paragrafo 8 del GPA 2012, che non prevedono un prezzo totale, il committente deve applicare il metodo di valutazione previsto alla lettera a, se il contratto è di durata determinata. Nel caso di una commessa di durata indeterminata, il committente deve applicare il metodo di stima previsto dall'articolo II paragrafo 8 lettera b. Questo metodo figurava già all'articolo II paragrafo 5 del GPA 1994.

Art. III

Eccezioni in materia di sicurezza ed eccezioni generali

L'articolo III stabilisce le eccezioni connesse alla sicurezza e le eccezioni generali che permettono a una Parte di non applicare le norme del GPA 2012. Tali eccezioni coincidono con quelle dell'articolo XXIII del GPA 1994, dato che le Parti non sono state disposte ad ampliare o a restringere il sistema delle eccezioni del 1994.

L'articolo III paragrafo 1 concerne gli acquisti per la difesa nazionale. Una Parte può attuare misure o mantenere riservate determinate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare interessi essenziali riguardanti la sua sicurezza, relativi agli acquisti di armi, di munizioni e di materiale bellico o agli acquisti indispensabili per la sicurezza nazionale o la difesa nazionale. L'articolo III paragrafo 2 riguarda le eccezioni generali. A condizione di non discriminare arbitrariamente o in maniera ingiustificata gli offerenti, una Parte può istituire o applicare misure per proteggere la moralità pubblica, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la vita a la salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali e la proprietà intellettuale, nonché per gestire i beni fabbricati o le prestazioni di servizio fornite da persone disabili, in istituti filantropici o nelle prigioni.

Con la nozione di «interesse essenziale» si intende evitare che una Parte ricorra abusivamente al sistema delle eccezioni del GPA. I membri dispongono comunque di un'adeguata flessibilità nell'applicazione di questa disposizione. Finora presso l'OMC non è stato istituito alcun panel per rimettere in discussione l'applicazione del sistema delle eccezioni del GPA ad opera di una determinata Parte.

Art. IV

Principi generali

L'articolo IV raggruppa un certo numero di principi e strumenti essenziali per la gestione degli appalti pubblici. Nel GPA 1994 questi aspetti erano trattati in articoli separati.

Come previsto dall'articolo III del GPA 1994, i principi di non discriminazione e trattamento nazionale dell'articolo IV paragrafi 1 e 2 costituiscono la spina dorsale sistemica del GPA 2012.

L'articolo IV paragrafo 3 del GPA 2012 prevede nuove norme relative alla conduzione di appalti per via elettronica. Esse riguardano l'autenticazione, la crittografia e le esigenze di compatibilità dei sistemi elettronici.

L'articolo IV paragrafo 4 contiene una disposizione che esige dai committenti uno svolgimento degli appalti trasparente e imparziale. La lotta ai conflitti di interesse e a pratiche fraudolente quali la corruzione è stata eretta a principio nel GPA 2012.

Simili disposizioni, assenti nel GPA 1994, rafforzano in modo significativo la governance dell'accordo e del sistema commerciale multilaterale dell'OMC. Questa

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norma si ricollega al preambolo, che menziona esplicitamente la lotta ai conflitti d'interesse e la corruzione.

L'articolo IV paragrafo 4 contiene una flessibilizzazione rispetto al GPA 1994: un appalto, oltre a essere svolto in base a una delle tre procedure del GPA 1994 (pubblico concorso, procedura selettiva o incarico diretto), può essere completato con un'ulteriore procedura. Questa flessibilizzazione è stata introdotta all'articolo IV paragrafo 4 dal termine «quali». Il GPA 2012 autorizza quindi procedure di appalto che non concordano con la definizione in senso stretto delle procedure del GPA 1994, a condizione che siano trasparenti e imparziali. Le Parti dispongono di una base giuridica internazionale per rendere più flessibili le loro procedure di gara.

Una Parte può quindi prevedere nella sua legislazione la possibilità che, nel quadro di una procedura di pubblico concorso o selettiva e in caso di appalti complessi o dell'acquisto di prestazioni innovative, i suoi committenti ricorrano a un dialogo per concretizzare la portata della prestazione e definire piste o approcci. Questa ulteriore flessibilizzazione deriva dal fatto che l'articolo XII è allentato rispetto alle esigenze del GPA 1994.

Le norme dell'articolo XVI del GPA 1994, che vietano le compensazioni (offset), e quelle dell'articolo IV del GPA 1994, che esigono l'applicazione uniforme delle regole d'origine, sono raggruppate all'articolo IV paragrafi 5 e 6 del GPA 2012 e pertanto restano valide. Come già nel caso del sistema del GPA 1994, le compensazioni praticate in relazione all'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico non sono state trattate né rimesse in discussione nel corso della revisione del GPA 1994 e nel testo del GPA 2012.

Art. V

Paesi in sviluppo

L'articolo V del GPA 2012 è essenziale per chiarire le condizioni dell'ampliamento geografico dell'accordo. Rispetto all'articolo V del GPA 1994, sono chiarite le condizioni per l'adesione di Paesi in sviluppo ed è rafforzato in maniera decisiva l'aspetto delle relazioni con i futuri membri. L'articolo V paragrafo 3 riconosce ai Paesi in sviluppo, in ragione delle loro necessità di sviluppo, durante un periodo di transizione e conformemente a un calendario, la legittimità dell'adozione o del mantenimento di misure quali prezzi preferenziali, valori soglia più elevati, compensazioni o la progressività nell'inclusione dei committenti disciplinati. Il GPA 2012 esige trasparenza per quanto riguarda il calendario dell'eliminazione delle misure transitorie. Conformemente all'articolo V paragrafo 3, infatti, il calendario e le misure da eliminare devono figurare nei pertinenti allegati dell'appendice I. L'articolo V paragrafo 4 fissa l'orizzonte temporale per il rinvio dell'applicazione delle disposizioni del GPA 2012 nel caso dei Paesi in sviluppo che aderiscono all'accordo; questa flessibilità è limitata a cinque anni per i Paesi meno sviluppati e a tre anni per gli altri Paesi in sviluppo. Il GPA 1994 non stabilisce alcun orizzonte temporale. Su richiesta di un Paese in sviluppo, il Comitato può prolungare un periodo di transizione o un periodo di attuazione precedentemente negoziato (art. V par. 6). Queste condizioni sono tuttavia più vincolanti e trasparenti di quelle previste dall'articolo V paragrafo 5 del GPA 1994.

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Le Parti presuppongono che il sistema più chiaro dell'articolo V faciliti l'ampliamento geografico del GPA 2012. Questo articolo ha ripercussioni anche per la Svizzera: l'adesione facilitata amplia le prospettive di accesso al mercato per gli offerenti svizzeri; l'articolo V costituisce anche un quadro di riferimento per la negoziazione di alcuni accordi di libero scambio tra l'AELS e i Paesi terzi. È stato di recente applicato nei negoziati del TPPA e ha indubbiamente facilitato l'adesione al TPPA di alcuni Paesi asiatici non membri del GPA. La portata effettiva dell'articolo 5 supera quindi le frontiere dei membri del GPA.

Art. VI

Informazioni sul sistema degli appalti

L'articolo VI definisce l'ambito delle informazioni sul sistema degli appalti che le Parti devono fornire. Stabilisce le norme che i committenti hanno l'obbligo di applicare per garantire la trasparenza al momento della pubblicazione di informazioni sul sistema degli appalti, della raccolta di statistiche e in caso di notifica. Rispetto all'articolo XIX del GPA 1994, che già prevedeva un sistema di informazioni sul sistema degli appalti, l'articolo VI paragrafo 1 integra l'impiego di mezzi elettronici per la diffusione delle informazioni, ma lascia alle Parti la facoltà di fare utilizzare un supporto cartaceo per assicurare la pubblicazione e la trasparenza. Rispetto all'articolo XIX del GPA 1994, che non prevede uno strumento specifico di trasparenza a seconda del tipo di informazione, l'articolo VI paragrafo 2 prevede le tre appendici II, III e IV ed enumera come segue la natura delle informazioni che le Parti vi devono fornire: ­

l'appendice II contiene le informazioni per accedere alle legislazioni, alle sentenze ecc., che nel GPA 1994 sono pubblicate nell'appendice IV;

­

l'appendice III raggruppa i mezzi d'informazione utilizzati da una Parte quando pubblica i bandi di gara di cui all'articolo VII, le informazioni sugli elenchi di cui all'articolo IX paragrafo 7 e le decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblicate secondo le esigenze dell'articolo XVI paragrafo 2.

Nel GPA 1994, tali informazioni sono disseminate nelle appendici II e III;

­

nell'appendice IV sono riportati i link relativi alle statistiche pubblicate conformemente alle esigenze dell'articolo XVI paragrafo 5 e i link riguardanti le aggiudicazioni degli appalti quando sono soddisfatte le condizioni dell'articolo XVI paragrafo 6. Il GPA 1994 non poteva prevedere simili semplificazioni per garantire la trasparenza. Il GPA 2012 ha potuto tenere conto dei progressi delle tecnologie d'informazione.

Art. VII

Avvisi

L'articolo VII del GPA 2012 introduce norme più precise rispetto all'articolo IX del GPA 1994 riguardo al contenuto e alla natura degli avvisi. Definisce con maggior precisione lo status, il ruolo e il contenuto degli avvisi pubblicati dai committenti. Il suo scopo è migliorare la certezza del diritto e la trasparenza, nonché adeguare le gare alle possibilità delle moderne tecnologie di comunicazione. Deve essere esaminato congiuntamente all'articolo XI del GPA 2012, che prescrive termini diversi in base al grado d'informatizzazione della gara. L'articolo VII del GPA 2012 distingue tre tipi di bando: «il bando di gara», «la sintesi del bando» e «il preavviso».

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­

Il «bando di gara» è lo strumento con cui un committente dà inizio alla gara.

Sostituisce i concetti «d'invito di partecipazione» e di «progetto di appalto» dell'articolo IX del GPA 1994. I committenti a livello di Governo centrale hanno l'obbligo di pubblicare gli avvisi per via elettronica e su un punto d'accesso unico e gratuito (art. VII par. 1 lett. a). I committenti a livello di Governi subnazionali (p. es. Cantoni, Comuni ecc.), nonché i poteri pubblici e le imprese pubbliche operanti in settori specifici sono incoraggiati a rendere accessibili i loro avvisi per via elettronica. Se i committenti ricorrono alla pubblicazione elettronica, possono applicare termini più brevi; in tal modo si intende incentivare il ricorso alle tecnologie d'informazione. L'entità delle riduzioni dei termini è disciplinata all'articolo XI.

­

Il « bando di gara» deve imperativamente contenere determinate informazioni (par. 2): deve essere chiaro riguardo alla procedura scelta (par. 2 lett. f) e, in particolare, deve indicare se il committente intende prevedere opzioni per ordini supplementari, dato che questo aspetto può incidere sui costi dell'offerente e sul contenuto della sua offerta. Le esigenze relative alla procedura sono il risultato delle flessibilizzazioni previste dal GPA 2012 nella scelta delle procedure offerte dagli articoli IV e XII. Nel sistema del GPA 1994, il committente era tenuto soltanto a indicare se una procedura era di pubblico concorso o selettiva e se potevano avere luogo negoziazioni. In base al GPA 2012, il committente deve indicare anche se è prevista un'asta elettronica A seguito della chiarificazione della procedura selettiva effettuata all'articolo IX paragrafi 4 e 5, il committente deve pubblicare i criteri che impiegherà per selezionare gli offerenti. Il bando deve anche indicare se il committente intende selezionare un numero limitato di offerenti qualificati e autorizzati a presentare le offerte (par. 2 lett. k).

­

Una «sintesi del bando» del «bando di gara» deve essere pubblicata dai committenti in una delle lingue ufficiali dell'OMC, vale a dire il francese, l'inglese o lo spagnolo. Tale esigenza è già prevista dall'articolo XI paragrafo 8 del GPA 1994, ma l'articolo VII paragrafo 3 del GPA 2012 precisa che la «sintesi del bando» deve essere accessibile contemporaneamente al «bando di gara». La «sintesi del bando» deve informare in merito alla natura dell'appalto e al termine per la presentazione delle offerte, delle domande di partecipazione o di una domanda d'iscrizione in un elenco degli offerenti.

Quest'ultima esigenza non era prevista nel GPA 1994. Una «sintesi del bando» pubblicata contemporaneamente al «bando di gara» faciliterà il lavoro degli offerenti. Questi ultimi, infatti, sono reticenti a manifestarsi quando incontrano un ostacolo linguistico.

­

Il «preavviso» di cui all'articolo VII paragrafo 4 è un «avviso preliminare».

Permette al committente di pubblicare le sue future intenzioni di acquisto, di norma all'inizio del periodo di bilancio, non appena è noto il volume dei fondi disponibili. Il «preavviso» deve informare in merito all'oggetto dell'appalto e alla data prevista per la pubblicazione del «bando di gara» (par. 4 e 5). I committenti a livello di Governi subnazionali, nonché i poteri pubblici e le imprese pubbliche operanti nei settori disciplinati possono utilizzare un «preavviso» al posto di un «bando di gara», purché vi forniscano 1813

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il maggior numero d'informazioni disponibili tra quelle richieste all'articolo VII paragrafo 2. Il committente deve invitare gli offerenti interessati a comunicare il loro interesse per l'appalto futuro. In caso di pubblicazione di un «preavviso», il committente può ridurre il termine di presentazione delle offerte a un periodo non inferiore a dieci giorni, conformemente alle nuove disposizioni dell'articolo XI paragrafo 4 del GPA 2012.

Art. VIII

Condizioni di partecipazione

L'articolo VIII del GPA 2012 affronta le condizioni di partecipazione e di esclusione degli offerenti, mentre la qualificazione degli offerenti è trattata all'articolo IX. Il GPA 2012 si differenzia dal GPA 1994 in quanto esamina separatamente le condizioni di partecipazione e la qualificazione degli offerenti. L'obiettivo dell'articolo VIII è garantire la trasparenza, l'imparzialità e la non discriminazione nel trattamento degli offerenti. In tal modo le Parti possono evitare che le condizioni di partecipazione diventino strumenti che favoriscono gli abusi e il protezionismo. In accordo con il principio d'imparzialità, lo scopo è evitare il rafforzamento di relazioni consolidate tra alcuni offerenti e un committente e fare in modo che nuovi offerenti possano partecipare agli appalti pubblici.

Per quanto concerne la partecipazione, l'articolo VIII paragrafo 1 esige che i committenti limitino le condizioni di partecipazione a quelle davvero indispensabili per garantire che gli offerenti possiedano le capacità e le competenze necessarie all'esecuzione dell'appalto in questione. In tal modo, il GPA 2012 intende anzitutto evitare che la legislazione di una Parte imponga esigenze e condizioni non connesse all'oggetto dell'appalto. A tale proposito, l'articolo VIII paragrafo 1 del GPA 2012 riprende l'impegno dell'articolo VIII lettera b del GPA 1994, secondo il quale «le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto si limitano a quelle indispensabili per garantire che l'impresa sia capace di eseguire l'appalto». Il GPA 2012 specifica inoltre che la nozione di «capacità» si riferisce alla «capacità giuridica e finanziaria», ma lascia precisare la portata effettiva di tali espressioni al legislatore di ciascuna Parte. La nozione di «competenza» riguarda le «competenze commerciali e tecniche» necessarie per poter eseguire un appalto aggiudicato. Spetta al legislatore delle Parti anche prevedere norme con cui raggiungere gli obiettivi perseguiti con l'applicazione di tali concetti; l'articolo VIII paragrafo 3 precisa che le «capacità» e le «competenze» possono essere valutate in base alle esperienze maturate sul territorio nazionale o all'estero. L'articolo VIII lettera b del GPA 1994 prevede condizioni relativamente ambigue, poiché chiede al committente di tenere in debita considerazione «i vincoli
giuridici esistenti tra gli organismi fornitori».

L'articolo VIII paragrafo 2 precisa quello che il committente non può fare e quello che può fare a determinate condizioni. La lettera a esige dal committente di non imporre che un offerente abbia già ottenuto uno o più contratti da un committente di una Parte al GPA 2012. La lettera b permette al committente di richiedere che l'offerente vanti una pertinente esperienza precedente, qualora tale esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto. Queste due precisazioni, non previste dal GPA 1994, proteggono l'offerente dagli abusi.

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L'articolo VIII paragrafo 3 prevede che il committente effettui la sua valutazione in base alle condizioni previamente stabilite negli avvisi o nella documentazione di gara. Questa precisazione migliora l'esigenza meno trasparente dell'articolo VIII lettera b del GPA 1994, rafforza la certezza del diritto e difende in maniera più efficace gli interessi degli offerenti.

L'articolo VIII paragrafo 4 riflette la volontà delle Parti di garantire, rispetto al GPA 1994, una governance rafforzata e, ove opportuno, sanzionare un offerente con l'esclusione. Non prevede un elenco esaustivo di motivi di esclusione. Stabilisce che, purché in possesso di prove, oltre che per fallimento e false dichiarazioni ­ i soli motivi esplicitamente previsti dall'articolo VIII lettera h del GPA 1994 ­, una Parte e i suoi committenti possono escludere un offerente per motivi «quali»: ­

inadempienze gravi o persistenti nel rispetto di una prescrizione o di un obbligo sostanziale nell'ambito di commesse precedenti;

­

sentenze definitive per gravi crimini o altri reati gravi;

­

grave mancanza professionale, atti od omissioni che pregiudicano l'integrità commerciale dell'offerente; oppure

­

mancato pagamento delle imposte.

Le disposizioni di esclusione delle direttive sugli appalti pubblici 17/2004/UE e 18/2004/UE hanno sicuramente facilitato questa estensione dei motivi di esclusione introdotta nel 2006 durante la fase finale della revisione del GPA 2012. All'articolo VIII paragrafo 4, le Parti non si sono limitate ad aggiungere all'elenco dei motivi di esclusione quattro motivi ulteriori rispetto al GPA 1994: la formula «quali», infatti, permette ai legislatori delle Parti di completare il proprio elenco delle esclusioni, a condizione che siano rispettati gli impegni di non discriminazione previsti dall'articolo IV paragrafo 1. Le Parti hanno raggiunto un consenso ponendo come condizione un'adeguata protezione degli interessi degli offerenti; il consenso è stato possibile inserendo al paragrafo 4 l'esigenza secondo cui un'esclusione può essere prevista soltanto in presenza di prove che la giustifichino. La formulazione «where there is supporting evidence» della versione inglese del GPA 2012 esprime con maggiore chiarezza la natura del consenso raggiunto.

Art. IX

Qualificazione degli offerenti

L'articolo IX del GPA 2012 raggruppa le norme disseminate in particolare negli articoli VIII, IX, X e XVIII del GPA 1994. Ha lo scopo di semplificare la qualificazione degli offerenti attraverso l'allentamento delle procedure amministrative e, nel contempo, di ridurre le spese amministrative per gli offerenti. Contiene nuove norme relative alla registrazione degli offerenti, che coesisteranno con le norme concernenti gli «elenchi», una versione riveduta degli «elenchi permanenti di fornitori qualificati» previsti agli articoli VIII e IX del GPA 1994. Rispetto al GPA 1994, gli «elenchi» offrono ulteriori elementi di flessibilità a livello di gestione, di cui beneficeranno i committenti dei Governi subnazionali, nonché le imprese e i poteri pubblici operanti nelle attività settoriali. La registrazione di un offerente e gli elenchi contribuiscono all'efficacia delle gare d'appalto, dal momento che, almeno per un certo periodo, permettono a un committente di evitare di esaminare lo statuto legale 1815

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di un'impresa e l'idoneità di un offerente a soddisfare le condizioni di qualificazione. Nel contempo, la registrazione e la tenuta di elenchi comportano sempre un rischio di discriminazione di alcuni offerenti. Il recepimento consentirà alle Parti di attuare legislazioni con cui potranno controllare i rischi.

L'articolo IX è complesso, perché a causa del raggruppamento di un gran numero di disposizioni del GPA 1994, tratta diversi aspetti della qualificazione degli offerenti.

L'articolo IX paragrafo 1 prevede la possibilità, di nuova introduzione, che un committente possa disporre di un sistema di registrazione degli offerenti. Il GPA 2012 accoglie in tal modo una proposta della Corea del Sud. Non stabilisce norme in merito alla definizione, al contenuto o alla portata della registrazione. I paragrafi 2 e 3 definiscono il quadro giuridico di base per un sistema di registrazione e un sistema di qualificazione degli offerenti. Tuttavia, nel GPA 2012 non viene interamente chiarita la relazione tra il sistema di registrazione e la funzione e l'utilizzo degli elenchi.

L'articolo IX paragrafo 2 chiede alle Parti di ridurre al minimo le differenze per quanto riguarda le loro procedure di qualificazione e i loro sistemi di registrazione.

Il GPA 1994, all'articolo VIII lettera g, prevedeva un'esigenza simile per le procedure di qualificazione. Con l'articolo IX paragrafo 2 del GPA 2012, tale esigenza si applica anche ai sistemi di registrazione.

Con l'articolo IX paragrafo 3 si intende lottare contro il rischio di protezionismo al momento della creazione e dell'applicazione di misure nel quadro della registrazione e della qualificazione degli offerenti. Tale paragrafo risponde a una proposta della Svizzera e ha lo scopo di difendere l'accesso degli offerenti svizzeri agli appalti pubblici mondiali. Sul modello dell'articolo VI paragrafo 1 del GPA 1994 e dell'articolo X paragrafo 1 del GPA 2012, che intendono arginare il rischio di ricorso al protezionismo nel settore delle specifiche tecniche, l'articolo IX paragrafo 3 estende la soluzione riguardante le specifiche tecniche ai sistemi di registrazione e alle procedure di qualificazione degli offerenti.

I paragrafi 4­6 dell'articolo IX riguardano la procedura selettiva, nel quadro della quale, in una prima fase, i committenti identificano gli offerenti
che, in una seconda fase, saranno abilitati a presentare un'offerta. Il paragrafo 4 lettera a definisce le informazioni che un committente deve imperativamente pubblicare nel «bando di gara» di cui all'articolo VII. Il paragrafo 4 lettera b prevede inoltre le informazioni che il committente deve imperativamente fornire agli offerenti qualificati affinché questi possano presentare le proprie offerte. In tal modo, le esigenze meno dettagliate dell'articolo VIII del GPA 1994 sono chiarite e rafforzate. Il paragrafo 5 relativo alla procedura selettiva prevede per il committente la possibilità di limitare il numero di offerenti ammessi alla gara mediante criteri di selezione che devono essere pubblicati nel bando di gara di cui all'articolo VII. L'articolo X del GPA 1994 permetteva a un committente di limitare il numero degli offerenti che soddisfacevano le condizioni di partecipazione. Questa opzione, tuttavia, non era accompagnata da esigenze di trasparenza riguardanti la pubblicazione e i criteri di selezione. Il GPA 2012 permette di limitare il numero degli offerenti qualificati e raggruppa a questo proposito gli articoli VIII lettera c, X paragrafo 1 e X paragrafo 3 del GPA 1994. L'articolo IX paragrafo 6 del GPA 2012 precisa che un committente 1816

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deve garantire che la documentazione richiesta per presentare l'offerta sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti gli offerenti qualificati e selezionati.

Questa norma semplifica e chiarisce le esigenze dell'articolo IX paragrafo 5 del GPA 1994. In queste condizioni, la procedura selettiva dovrebbe essere complessivamente più trasparente e la sua applicazione più sicura e trasparente.

I paragrafi 7­15 dell'articolo IX fissano le norme per l'utilizzo degli «elenchi» definiti all'articolo I, che sostituiscono gli «elenchi permanenti di fornitori qualificati» del GPA 1994. Il paragrafo 7 stabilisce il principio dell'utilizzo degli elenchi.

Esige che ogni anno sia pubblicato un bando con cui gli offerenti interessati sono invitati a presentare domanda per essere iscritti sull'elenco e che, in caso di pubblicazione elettronica, tale bando sia costantemente accessibile. Il GPA 2012 riprende l'eccezione prevista del GPA 1994 per gli elenchi con durata di validità inferiore a tre anni (cfr. art. IX par. 9). Oltre alle esigenze degli articoli VIII e IX del GPA 1994 riguardanti la gestione degli «elenchi permanenti di fornitori qualificati», l'articolo IX paragrafo 8 del GPA 2012 stabilisce che il committente precisi nel bando il nome e l'indirizzo del committente e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la documentazione relativa all'elenco. Il bando deve anche precisare le modalità di rinnovo o di annullamento dell'elenco e dare un'indicazione del metodo utilizzato per comunicare la cessazione dell'utilizzo dell'elenco, nel caso in cui il periodo di validità non sia menzionato. Il paragrafo 9 precisa che, se un elenco è valido fino a tre anni, i committenti possono pubblicare il bando di cui al paragrafo 7 una sola volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco. Se il committente si avvale di questa flessibilità, deve indicare nel bando la durata di validità e menzionare che non saranno pubblicati altri avvisi. Una condizione nuova rispetto al GPA 1994 è l'esigenza che il bando sia pubblicato per via elettronica e che sia costantemente accessibile durante il periodo di validità dell'elenco. Il paragrafo 10 esige che i committenti consentano agli offerenti di chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti in un elenco e che vi iscrivano tutti gli offerenti qualificati
in tempi in ragionevolmente brevi. Il contenuto dell'articolo VIII lettera d del GPA 1994 è ripreso con una formulazione linguistica lievemente più rigida. Nell'articolo IX paragrafo 11 è stato operato un rafforzamento dell'articolo VIII lettera c del GPA 1994. Il paragrafo 11 continua a esigere che un committente esamini una domanda di partecipazione di un offerente non iscritto in un elenco, purché quest'ultimo soddisfi le condizioni relative ai termini e ai documenti. La novità rispetto al GPA 1994 è che il committente non può più escludere l'offerente adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda.

L'articolo IX paragrafo 12 riprende gli elementi di flessibilità che l'articolo IX paragrafi 3, 5 e 9 del GPA 1994 accorda ai committenti dei Governi subnazionali, nonché ai poteri pubblici e alle imprese pubbliche operanti nei settori disciplinati.

Anche nel quadro del sistema del GPA 2012, tali committenti possono usare il bando riguardante gli «elenchi» come «avviso di gara» se sono soddisfatte alcune condizioni ora precisate e rafforzate.

A questo proposito, i paragrafi 13­15 dell'articolo IX prevedono le norme che questi committenti devono applicare quando un offerente presenta una domanda di partecipazione (par. 13), quando i committenti hanno preso una decisione in merito alla domanda di partecipazione o di qualificazione (par. 14) e quando un committente 1817

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respinge una domanda di qualificazione o ritiene che un offerente iscritto in un elenco non sia più qualificato (par. 15). Il committente ha l'obbligo di informare «senza indugio» gli offerenti qualificati e gli offerenti potenziali che hanno chiesto di essere iscritti in un elenco. Nei casi di decisione negativa previsti dal paragrafo 15, i motivi della decisione devono essere comunicati per iscritto, se l'offerente escluso da un elenco esistente o non ammesso in un elenco di fornitori qualificati ne fa richiesta.

Rispetto al GPA 1994, la revisione determina un rafforzamento delle norme di trasparenza e della chiarezza. Gli effetti concreti della coesistenza di sistemi di registrazione ed «elenchi» sul funzionamento efficace del sistema dei «bandi di gara» dovranno essere esaminati al momento dell'applicazione del GPA 2012. Le esperienze maturate permetteranno di decidere se sia necessario chiarire le modalità di tale coesistenza. Questo tema potrà essere esaminato in occasione della revisione del GPA 2012 prevista nella primavera 2017.

Art. X

Specifiche tecniche e documentazione di gara

L'articolo X tratta le specifiche tecniche e la documentazione di gara. A differenza del GPA 1994, ai paragrafi 6 e 9 contiene basi giuridiche che permettono di tenere conto della dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile nelle gare. Le considerazioni ambientali devono inserirsi nel rispetto dei principi e degli strumenti di non discriminazione del GPA e non creare ostacoli protezionistici. Il GPA 2012 contribuisce al rafforzamento della governance in questo ambito.

La nozione di specifica tecnica è definita all'articolo I del GPA 2012. Come già nel caso del GPA 1994, la sua portata si estende alle procedure e ai metodi di produzione o di fornitura. All'articolo X paragrafo 1, il GPA 2012 esige che i committenti si astengano dall'elaborare, adottare e applicare specifiche tecniche, o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale. Questa norma è la chiave di volta della gestione delle specifiche tecniche e delle procedure di valutazione della conformità, poiché ha lo scopo di prevenire le derive protezionistiche delle Parti. Difende gli interessi degli offerenti per quanto concerne il loro diritto d'accesso al mercato e sostiene il raggiungimento dell'obiettivo economico di un impiego parsimonioso dei fondi pubblici, che è anche un elemento costitutivo della dimensione economica dello sviluppo sostenibile. Contribuisce a chiarire l'applicazione dell'articolo X paragrafi 6 e 9, nonché l'attuazione degli impegni previsti dagli articoli IV paragrafo 1 e XXII paragrafi 6­8.

Il campo d'applicazione dell'articolo X paragrafo 2 si estende con precisione ai beni e alle prestazioni di servizio. Conformemente al paragrafo 2, il committente definisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni ed esigenze funzionali, piuttosto che in termini di caratteristiche descrittive o di progettazione. Il committente si basa su norme internazionali o, in assenza di queste ultime, su regolamenti tecnici o norme nazionali riconosciuti oppure su codici delle costruzioni. Le nuove esigenze del paragrafo 3 rafforzano la portata dell'articolo VI paragrafo 2 del GPA 1994 limitando la libertà di un committente di utilizzare determinate caratteristiche di progettazione o descrittive di un bene o di una prestazione di servizio. Se un com1818

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mittente deve riferirsi a un bene o a una prestazione di servizio particolare, il paragrafo 3 esige che tenga conto delle offerte di beni o prestazioni di servizio equivalenti che dimostrano di soddisfare le prescrizioni dell'appalto inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente». Questa precisazione permette di evitare che alcuni offerenti vengano esclusi in modo incompatibile con l'esigenza di non discriminazione. Conformemente all'articolo X paragrafo 4 del GPA 2012 e all'articolo VI paragrafo 3 del GPA 1994, il committente non deve prescrivere specifiche tecniche che richiedono o menzionano un particolare marchio di fabbrica, un modello, un diritto d'autore, un brevetto, un disegno, un tipo o che esigano un offerente particolare o un'origine determinata. In casi eccezionali definiti all'articolo X paragrafo 4, il committente ha il dovere di utilizzare diciture del tipo «o equivalente». Al pari dell'articolo VI paragrafo 4 del GPA 1994, l'articolo X paragrafo 5 del GPA 2012 vieta ai committenti di sollecitare o accettare, da una persona con un interesse commerciale nell'appalto, una consulenza per la prescrizione o l'adozione di specifiche tecniche. La nozione di adozione non figurava nel GPA 1994 e l'esigenza dell'articolo VI paragrafo 4 era limitata a una «società»; conformemente alla definizione di persona dell'articolo I del GPA 2012, invece, la nozione di «persona» ai fini del GPA 2012 include le persone fisiche e le persone giuridiche. In questo punto, la revisione introduce un miglioramento delle condizioni di concorrenza nell'interesse di tutti gli offerenti. Il paragrafo 6 precisa che i committenti possono elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche volte a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente, purché rispettino gli impegni di non discriminazione e di trasparenza.

L'articolo X paragrafo 6 fa esplicitamente riferimento all'insieme dei paragrafi dell'articolo X, in particolare per garantire che i committenti continuino a impegnarsi a non elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche, né a prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale. L'articolo X paragrafo 6 va considerato in stretta relazione con l'articolo
IV paragrafo 1 e con l'articolo X paragrafo 9, nonché con il programma di lavoro sullo sviluppo sostenibile menzionato all'articolo XXII paragrafo 8 nel contesto degli impegni di standstill (art. XXII par. 6) e della futura revisione del GPA (art. XXII par. 7).

Per quanto concerne la documentazione di gara, il GPA 2012 definisce in maniera esaustiva le responsabilità dei committenti, e dunque con maggiore precisione rispetto al sistema dell'articolo XII paragrafo 2 del GPA 1994. I paragrafi 7, 8, 10 e 11 dell'articolo X raggruppano le norme applicabili in materia di trasparenza, contenuto e modifica della documentazione. In modo analogo all'articolo VII paragrafo 2 relativo il bando, l'articolo X paragrafo 7 elenca le informazioni vincolanti che un committente è tenuto a pubblicare al più tardi al momento della diffusione della documentazione di gara. Tali informazioni ora includono le modalità delle gare elettroniche, tra cui rientrano i requisiti relativi all'autentificazione e alla crittografia, le condizioni tecniche per partecipare alle aste elettroniche, l'estensione della possibilità di ricorrere alla via elettronica ecc. Il paragrafo 11 impone ai committenti di comunicare per iscritto a tutti gli offerenti le modifiche apportate al bando o alla documentazione di gara. Quest'obbligo non esisteva nel GPA 1994.

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L'articolo X paragrafo 9 del GPA 2012 contiene una norma, non prevista nel GPA 1994, con la quale si intende chiarire la portata dei criteri di aggiudicazione che un committente può utilizzare nei limiti definiti dall'obbligo di non discriminazione e trasparenza degli articoli IV, X paragrafo 1 e XXII paragrafi 6­8.

L'articolo X paragrafo 9 prevede che i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nella documentazione di gara possono includere in particolare il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e le modalità di consegna.

Il paragrafo 9 deve essere considerato in relazione con il paragrafo 6 e soprattutto con il programma di lavoro sullo sviluppo sostenibile menzionato all'articolo XXII paragrafo 8, anch'esso basato esplicitamente sugli obblighi di non discriminazione del GPA e contenuto nell'allegato E dell'appendice 2 del GPA 2012 (cfr. n. 2.7).

Art. XI

Termini

Rispetto all'articolo XI del GPA 1994, l'articolo XI del GPA 2012 integra i cambiamenti prodotti dallo sviluppo delle tecnologie d'informazione. La transizione avvenuta dal 1994 verso gli appalti pubblici elettronici permette a un committente di ridurre i termini in base al grado di informatizzazione del trattamento delle offerte elettroniche. Le riduzioni possono essere cumulate se si ricorre al trattamento elettronico in varie fasi della procedura di gara. L'articolo XI paragrafo 1 prevede una norma generale più chiara che definisce i principi generali applicabili ai termini.

Viene operata una distinzione tra i termini relativi alle domande di partecipazione alle gare d'appalto e i termini per la presentazione delle offerte da parte degli offerenti.

Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione a una gara nel quadro di una procedura selettiva rimane invariato. Conformemente all'articolo XI paragrafo 2 del GPA 2012 e all'articolo XI paragrafo 2 del GPA 1994, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di almeno 25 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. La novità rispetto al GPA 1994 è la possibilità per il committente di ridurre questo termine da 25 giorni a non meno di 10 giorni per motivi di urgenza debitamente dimostrati (art. XI par. 2 del GPA 2012, ultimo periodo).

Per quanto concerne i termini per la presentazione delle offerte, il GPA 2012 distingue tre situazioni, a seconda che i termini si applichino (1) agli appalti tradizionali, (2) agli appalti pubblici elettronici o (3) agli appalti elettronici concernenti beni e prestazioni di servizio commerciali. Rispetto al GPA 1994, sono stati previsti ulteriori elementi di flessibilità per le prestazioni periodiche (par. 4 lett. b), per l'utilizzo di mezzi elettronici (par. 5 e 6) e per gli appalti relativi ai beni e alle prestazioni di servizio commerciali (par. 7).

1.

1820

Per la procedura di pubblico concorso e per la procedura selettiva, il termine ordinario rimane di 40 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, per la procedura di pubblico concorso, o dalla data in cui il committente invita l'offerente a presentare la sua offerta, nel caso della procedura selettiva (par. 3). Come l'articolo XI paragrafo 3 del GPA 1994, l'articolo XI paragrafo 4 lettere a e c del GPA 2012 prevede la possibilità di

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ridurre questo termine da 40 a dieci giorni nel caso in cui siano soddisfatte specifiche condizioni. La novità rispetto al GPA 1994 è che il termine ridotto di dieci giorni può essere applicato anche alle prestazioni periodiche (par. 4 lett. b).

2.

Per gli appalti pubblici elettronici, il termine di 40 giorni può ora essere ridotto di cinque giorni nei tre casi seguenti: (1) il bando è pubblicato per via elettronica, (2) la documentazione è disponibile per via elettronica e (3) il committente accetta le offerte elettroniche. Visto che le riduzioni sono cumulabili, se le tre condizioni sopramenzionate sono soddisfatte, un committente può ridurre il termine iniziale da 40 a 25 giorni (40 giorni meno 15).

Questa nuova disposizione prevista all'articolo XI paragrafo 5 è limitata dalla norma del paragrafo 6, secondo la quale il cumulo delle condizioni del paragrafo 4 e del paragrafo 5 non autorizza un committente a ridurre il termine di presentazione delle offerte al di sotto dei 10 giorni.

3.

Per gli appalti elettronici relativi a beni e prestazioni di servizio commerciali, l'articolo XI paragrafo 7 prevede che il termine di presentazione delle offerte possa essere ridotto a 13 giorni, a condizione che il committente pubblichi contemporaneamente per via elettronica il bando di gara e la documentazione di gara. Se il committente accetta anche le offerte elettroniche, questo termine può essere ridotto di altri tre giorni e quindi a un periodo non inferiore a 10 giorni. Questa norma non è prevista dal GPA 1994.

L'articolo XI paragrafo 8 del GPA 2012 ha ripreso la flessibilità dell'articolo XI paragrafo 3 lettera d del GPA 1994, che permette ai committenti dei Governi subnazionali, nonché ai poteri pubblici e alle imprese pubbliche operanti nei settori disciplinati di fissare termini più brevi d'intesa con gli offerenti selezionati. Se questi ultimi non danno il loro consenso a una tale riduzione, il committente deve rispettare il termine non inferiore a dieci giorni già previsto dal GPA 1994.

Art. XII

Negoziazioni

La condizione prevista dall'articolo XIV paragrafo 2 del GPA 1994, secondo la quale l'obiettivo di una negoziazione deve limitarsi a riconoscere i punti forti e i punti deboli delle offerte, non è stata ripresa nell'articolo XII del GPA 2012. In tal modo, sono state flessibilizzate le norme dell'articolo XIV del GPA 1994 che, a determinate condizioni, permettono a un committente di procedere a negoziazioni con offerenti. Come già previsto dal GPA 1994, i committenti devono manifestare l'intenzione di procedere a negoziazioni nel bando di gara di cui all'articolo VII paragrafo 2 del GPA 2012. Inoltre, continuano ad avere la possibilità di procedere a negoziazioni quando l'esame delle offerte non permette di identificare quella più vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione specificati nel bando o nella documentazione di gara. Le condizioni per il ricorso alla negoziazione definite all'articolo XII paragrafo 2 lettera a precisano le esigenze dell'articolo XIV paragrafo 4 lettera a del GPA 1994. L'articolo XII paragrafo 2 lettera a prevede più precisamente che il committente rispetti i criteri di aggiudicazione specificati in precedenza nel bando di gara o nella documentazione di gara. L'articolo XIV paragrafo 4 lettera 4 del GPA 1994 fa riferimento ai «criteri» del bando o della documentazione di gara.

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Grazie alla flessibilizzazione dell'articolo XII, le Parti possono prevedere nella loro legislazione procedure di appalto che non si basano più esclusivamente sulla necessità d'individuare i punti forti e i punti deboli delle offerte. Tale allentamento deve essere esaminato in relazione con la flessibilizzazione prevista dall'articolo IV paragrafo 4 del GPA 2012 per quanto riguarda la scelta delle procedure di gara. In ragione della complementarità degli articoli XII e IV paragrafo 4 del GPA 2012, le loro norme possono essere considerate come una base legale adeguata che permette a un legislatore di prevedere procedure che comportano un dialogo. Questo approccio è compatibile con il nuovo obiettivo del GPA 2012, menzionato nel preambolo, di prevedere procedure che permettono ai membri di tenere conto della loro situazione specifica.

Art. XIII

Incarico diretto

Le Parti non hanno voluto estendere il campo d'applicazione delle norme dell'articolo XV del GPA 1994 relative all'incarico diretto. Il motivo era evitare un'erosione delle norme e del campo d'applicazione della procedura di pubblico concorso e della procedura selettiva che instaurano la concorrenza tra gli offerenti. La procedura per incarico diretto permette a un committente di non avviare una procedura di selezione degli offerenti, bensì di scegliere liberamente un offerente, se sono soddisfatte le rigorose condizioni del GPA. Le Parti si sono limitate a chiarire il testo del GPA 1994. L'articolo XIII paragrafo 1 lettera a riflette una norma contenuta nell'articolo XV paragrafo 1 lettera a del GPA 1994, che permette a un committente di ricorrere a una procedura per incarico diretto se constata che le offerte presentate sono state concertate (bid rigging). Il GPA 1994 e il GPA 2012 non prevedono norme specifiche applicabili alla concertazione delle offerte che falsano palesemente le condizioni di concorrenza. L'articolo XIII paragrafo 1 lettera a, tuttavia, offre una base giuridica che permette al legislatore di prevedere misure volte a ridurre o persino eliminare il rischio di offerte concertate.

Sulla base di una proposta congiunta di Stati Uniti e UE dell'ottobre 2006, le Parti hanno convenuto di raggruppare, all'articolo XIII paragrafo 1 lettera c, il trattamento delle consegne supplementari di beni, prestazioni di servizio e commesse edili. Nel GPA 1994, le forniture supplementari di beni e prestazioni di servizio sono trattate all'articolo XV paragrafo 1 lettera d, mentre le forniture supplementari di commesse edili sono disciplinate dall'articolo XV paragrafo 1 lettera f. A causa di questo raggruppamento, si è rinunciato alla clausola del 50 per cento dell'articolo XV paragrafo 1 lettera f del GPA 1994, secondo la quale «il valore totale degli appalti aggiudicati per i servizi supplementari di costruzione non può superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale». Oltre a questa rinuncia, le Parti hanno accettato la soluzione congiunta di Stati Uniti e UE, che prevede un cumulo delle condizioni per giustificare il ricorso alle norme relative alle consegne supplementari di beni e prestazioni di servizio. In base alla proposta di Stati Uniti e UE, ripresa al paragrafo 1 lettera c,
le condizioni di intercambiabilità o di interoperabilità tra materiali, programmi informatici o impianti esistenti non sono più sufficienti per giustificare l'ordinazione di consegne supplementari presso un offerente mediante una procedura per incarico diretto. Conformemente al paragrafo 1 lettera c, il committente deve anche esaminare se la fornitura da parte di un altro offerente gli occasione1822

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rebbe notevoli inconvenienti o una consistente maggiorazione dei costi. L'UE ha recepito la disposizione del paragrafo 1 lettera c mediante l'articolo 32 paragrafo 3 lettera b della direttiva 2014/24/UE29.

L'UE ha anche recepito l'articolo XIII paragrafo 1 lettera c mediante l'articolo 50 lettera e della direttiva 2014/25/UE30 con una lieve sfumatura rispetto al recepimento nella direttiva 2014/24/UE, poiché la limitazione autonoma a tre anni non si applica ai committenti che operano nelle attività settoriali.

Art. XIV

Aste elettroniche

Il GPA 1994 non prevedeva norme per le aste elettroniche. L'articolo XIV del GPA 2012 crea per la prima volta una base giuridica internazionale per lo strumento delle aste elettroniche. L'asta elettronica non è una procedura di aggiudicazione di un appalto, bensì un metodo di valutazione elettronica delle offerte di offerenti qualificati e autorizzati. Le aste elettroniche sono definite all'articolo I. Per avvalersi di questo processo in conformità con le esigenze di non discriminazione e di trasparenza del GPA, i committenti devono comunicare informazioni precise circa l'intenzione di ricorrere alle aste elettroniche, il contenuto dei criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. L'articolo XIV definisce la procedura e precisa che la decisione di ricorrere o meno alle aste elettroniche compete al committente. Affinché i committenti a livello federale e cantonale possano decidere di ricorrere eventualmente alle aste elettroniche di cui all'articolo XIV, le future legislazioni in materia di appalti pubblici della Confederazione e dei Cantoni dovranno prevedere norme adeguate. Tali norme faciliteranno i negoziati degli accordi di libero scambio, poiché vari Paesi, quali per esempio la Federazione russa o la Georgia, che non sono o non sono ancora membri del GPA, utilizzano lo strumento delle aste elettroniche e desiderano disporre di norme a tale riguardo negli accordi in corso di negoziazione con i Paesi dell'AELS.

Art. XV

Trattamento delle offerte e aggiudicazione

L'articolo XV chiarisce e semplifica le norme dell'articolo XIII del GPA 1994 che disciplinano il trattamento delle offerte. L'articolo XV paragrafo 1 si limita a prevedere che il committente adotti procedure per il ricevimento, l'apertura e il trattamento delle offerte che garantiscano l'equità e l'imparzialità delle gare e la confidenzialità delle offerte. Il GPA 2012 non sancisce nuove norme o nuovi criteri per l'aggiudicazione degli appalti, ma precisa alcuni aspetti pratici, quali l'obbligo di presentare le offerte per scritto. L'articolo XV, analogamente all'articolo XIII del GPA 1994, prevede che un appalto sia aggiudicato all'offerente ritenuto capace di onorare i criteri di aggiudicazione precisati nei bandi (art. VII) e nella documentazione di gara (art. X) e che abbia presentato: 29 30

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, GU L 94, del 28.3.2014, pag. 65.

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, GU L 094 del 28.3.2014, pag. 243

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­

l'offerta più vantaggiosa, oppure

­

il prezzo inferiore, se il prezzo è l'unico criterio.

In linea con l'articolo XIII paragrafo 5 del GPA 1994, l'articolo XV paragrafo 7 del GPA 2012 continua a esigere che un committente non ricorra allo strumento delle opzioni per modificare le condizioni di concorrenza iniziali. L'aspetto inedito e di portata significativa rispetto al GPA 1994 è che l'articolo XV paragrafo 7 vieta al committente di interrompere un appalto o di modificare il contratto di commesse aggiudicate allo scopo di eludere gli obblighi del GPA 2012. Questa estensione del campo d'applicazione dell'impegno di non discriminazione rispetto a quello del GPA 1994 mira ad assicurare il buon funzionamento della concorrenza tra gli offerenti sia nella fase di valutazione delle offerte sia dopo l'attribuzione degli appalti.

Questa nuova norma va anche intesa come espressione della volontà dei membri di prevenire la corruzione dopo la fase di aggiudicazione. Il GPA 1994 disciplinava le procedure fino all'attribuzione dell'appalto, ma non oltre. L'articolo XV paragrafo 7 del GPA 2012 contribuisce al rafforzamento dell'imparzialità e della governance del diritto degli appalti pubblici.

Art. XVI

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

L'articolo XVI raggruppa due esigenze in materia di informazioni che un committente deve essere in grado di fornire dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Prevede anzitutto esigenze relative all'aggiudicazione di un appalto, che includono la conservazione, l'accessibilità e la tracciabilità delle operazioni e delle decisioni. Questi aspetti erano disciplinati dagli articoli XVIII, XV paragrafo 2 e XX paragrafo 4 del GPA 1994. Il GPA 2012 riprende tali norme migliorando la loro chiarezza e adattandole allo sviluppo delle tecnologie d'informazione. Poi, all'articolo XVI paragrafi 4­6, sono previste esigenze per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione di dati statistici, che tuttavia erano disciplinate in maniera più esaustiva all'articolo XIX paragrafo 5 del GPA 1994. Gli ulteriori elementi di flessibilità previsti dal GPA 2012 hanno un prezzo, che si traduce in un livello meno elevato di trasparenza delle statistiche.

Secondo l'articolo XVI paragrafo 1 e come già previsto all'articolo XVIII paragrafo 3 del GPA 1994, i committenti devono comunicare senza indugio agli offerenti partecipanti le proprie decisioni riguardanti l'aggiudicazione di un appalto, all'occorrenza per scritto, se gli offerenti lo richiedono. Sempre su richiesta dell'offerente, i committenti sono tenuti a spiegare a un offerente non prescelto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata, nonché i vantaggi dell'offerta scelta. Come già previsto dall'articolo XVIII paragrafo 1 del GPA 1994, l'articolo XVI paragrafo 2 del GPA 2012 esige che, entro un termine di 72 giorni dall'aggiudicazione di un appalto, i committenti pubblichino i risultati dell'aggiudicazione. Il GPA 2012 precisa che le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole, se un committente pubblica il bando di attribuzione unicamente su un mezzo di comunicazione elettronico. Il paragrafo 2 elenca le informazioni minime che devono essere contenute nel bando di aggiudicazione. Tali esigenze coincidono ampiamente con quelle dell'articolo XVIII paragrafo 1 del GPA 1994. Rispetto all'articolo XVIII paragrafo 1 lettere f e g del GPA 1994, l'articolo XVI paragrafo 2 1824

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lettera f del GPA 2012 definisce con maggior chiarezza l'obbligo di pubblicare le circostanze del ricorso alla procedura per incarico diretto. Secondo l'articolo XVI paragrafo 3, che raggruppa gli articoli XV e XX del GPA 1994, le pubblicazioni elettroniche e cartacee devono essere conservate per almeno tre anni, durata corrispondente al periodo di conservazione fissato dall'articolo XX paragrafo 4 del GPA 1994. Tuttavia, il GPA 2012 prevede anche norme in materia di conservazione, accessibilità e tracciabilità delle pubblicazioni elettroniche (art. XVI par. 1­3) non contemplate dal GPA 1994 e necessarie per promuovere la gestione elettronica degli appalti.

Nell'articolo XVI paragrafi 4­6, in conformità con gli obblighi previsti dall'articolo XIV paragrafo 5 del GPA 1994, le Parti si sono impegnate a fornire statistiche annuali. Il paragrafo 4 elenca le informazioni che le Parti devono fornire relativamente agli appalti aggiudicati dai committenti di cui agli allegati 1, 2 e 3. L'articolo XVI paragrafo 4 lettera c accorda una flessibilità, inesistente nel GPA 1994, ai committenti dei Governi subnazionali, nonché ai poteri pubblici e alle imprese pubbliche operanti nei settori disciplinati, vale a dire ai committenti che figurano negli allegati 2 e 3 del GPA. Tali committenti saranno autorizzati a fornire stime nel caso in cui non sia loro possibile fornire cifre esatte. La fornitura di stime deve essere accompagnata dalla spiegazione del metodo di stima utilizzato. Se le statistiche richieste sono disponibili su un sito Internet ufficiale, una Parte può sostituire la comunicazione scritta dei dati statistici con una notifica al Comitato degli appalti pubblici del sito Internet o della banca dati centralizzata in cui tali statistiche sono accessibili. La notifica deve essere accompagnata dalle istruzioni necessarie per l'utilizzo del sito. Questa flessibilità dell'articolo XVI paragrafi 5­6 non è prevista nel GPA 1994.

Art. XVII

Diffusione delle informazioni

Rispetto al GPA 1994, l'articolo XVII del GPA 2012 prevede una struttura semplificata e un testo alleggerito per quanto riguarda la natura delle informazioni che possono essere comunicate o che non possono essere divulgate dalle Parti e dai loro committenti. L'articolo XVII raggruppa esigenze disseminate negli articoli VII, XIV, XVIII e XIX del GPA 1994. Lo scopo di queste norme è garantire che siano soddisfatti gli obiettivi di trasparenza e di comunicazione delle Parti e dei committenti, nonché assicurare che le Parti e i committenti non divulghino informazioni relative a un determinato appalto qualora ciò possa impedire la concorrenza leale, violare la proprietà intellettuale o arrecare pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di determinate persone.

Art. XVIII

Procedure di ricorso interne

Tre cambiamenti segnano il passaggio dal GPA 1994 al GPA 2012: ­

l'articolo XVIII paragrafo 1 chiede che le Parti predispongano procedure di ricorso amministrativo o giudiziario che consentano agli offerenti di contestare una violazione del GPA 2012 o la mancata osservanza delle misure adottate da una Parte in attuazione del GPA 2012. L'articolo XX paragrafo 2 del GPA 1994 non si estende ai ricorsi riguardanti l'attuazione del GPA: le 1825

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procedure di ricorso si limitano ad autorizzare gli offerenti a contestare presunte violazioni del GPA 1994 nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti per i quali hanno un certo interesse. L'articolo XVIII paragrafo 1 lettera b del GPA 2012 prevede che, se la legislazione di una Parte non permette all'offerente di contestare direttamente una presunta violazione del GPA 2012, tale legislazione deve prevedere la possibilità di contestare il fatto che una Parte non abbia rispettato il recepimento degli impegni del GPA 2012 nel suo ordinamento nazionale. Questa precisazione è stata auspicata da Stati Uniti e Canada, che non dispongono di un sistema giuridico monistico; ­

l'articolo XVIII paragrafo 4 esige che le Parti istituiscano o designino almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi committenti, che riceva ed esamini i ricorsi presentati dagli offerenti.

Una simile esigenza era prevista all'articolo XX paragrafo 6 del GPA 1994, il quale designava un tribunale o un organo di esame imparziale e indipendente come organi competenti per esaminare i ricorsi. L'articolo XVIII paragrafo 5 del GPA 2012, invece, offre a una Parte la possibilità di ricorrere, per un esame di prima istanza, a un organo diverso dall'autorità amministrativa o giudiziaria prevista dall'articolo XVIII paragrafo 4. La flessibilità così offerta è motivata dalla volontà delle Parti di rendere il GPA 2012 più compatibile con le istituzioni giudiziarie dei nuovi membri e di facilitare le adesioni;

­

l'articolo XVIII paragrafo 7 lettera a esige che le Parti adottino o mantengano procedure che prevedono l'adozione di misure cautelari tempestive per garantire che l'offerente possa partecipare all'appalto. L'articolo XX paragrafo 7 lettera a del GPA 1994 prevedeva misure transitorie per rimediare alle violazioni del GPA e preservare le possibilità commerciali. L'articolo XVIII paragrafo 7 lettera a del GPA 2012 stabilisce con maggiore precisione che con il ricorso alle misure cautelari si intende preservare il diritto di un determinato offerente a partecipare all'appalto. L'articolo XVIII paragrafo 7 lettera b del GPA 2012 precisa che le Parti all'Accordo, in caso di violazione del GPA, sono tenute a prevedere misure correttive o procedure per compensare le perdite o i danni subiti da un offerente. Come già previsto all'articolo XX paragrafo 7 lettera c del GPA 1994, le Parti hanno la possibilità di limitare l'indennizzo alle spese di preparazione dell'offerta o del ricorso. Il GPA 2012 precisa che l'indennizzo può comprendere sia le spese legate all'offerta sia quelle legate al ricorso. Questa precisazione non figura nel GPA 1994.

Art. XIX

Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione

Le disposizioni dell'articolo XIX operano una distinzione tra le notifiche di modifiche proposte che non modificano il campo d'applicazione mutuamente convenuto dalle Parti al GPA 2012 e gli altri tipi di modifiche proposte concernenti gli allegati dell'appendice I definiti all'articolo II paragrafo 2 del GPA 2012. Come già previsto nell'articolo XXIV paragrafo 6 del GPA 1994, l'articolo XIX paragrafo 1 del GPA 2012 impone un obbligo di notifica delle modifiche e delle rettifiche previste.

Secondo l'articolo XXII paragrafo 5 del GPA 2012, che riprende gli impegni del1826

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l'articolo XXIV paragrafo 5 del GPA 1994, le Parti devono anche notificare le modifiche apportate alle loro legislazioni e ai loro regolamenti in materia di appalti pubblici.

Per facilitare alle Parti e ai committenti l'esecuzione di questi vari impegni di notifica, il GPA 2012 promuove l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici. Per questa ragione, l'appendice II del GPA 2012 contiene un allegato A intitolato «Decisione del Comitato degli appalti pubblici sulle condizioni di notifica di cui agli articoli XIX e XXII dell'accordo». Tale decisione prevede norme più semplici e chiare che autorizzano notifiche annuali delle modifiche apportate a leggi e regolamenti, nonché notifiche ogni due anni per quanto riguarda le rettifiche degli allegati dell'appendice I. Il sistema è articolato come segue: A) Rettifiche che non modificano il campo d'applicazione La decisione sopra menzionata considera come rettifiche ai fini dell'articolo XIX del GPA 2012 che non modificano il campo d'applicazione mutuamente convenuto dalle Parti la modifica del nome di un committente, la fusione di due o più committenti menzionati in un allegato e la separazione di un committente menzionato in un allegato in due o più committenti, che vanno tutti ad aggiungersi a committenti menzionati nello stesso allegato.

B) Modifiche che alterano il campo d'applicazione Il GPA 2012 introduce una nuova procedura per una Parte che intenda apportare una modifica o una rettifica del campo d'applicazione del GPA 2012 negoziato con le altre Parti. La volontà di rendere più preciso ed efficiente il sistema obsoleto del GPA 1994 deriva soprattutto dall'entità delle privatizzazioni delle attività settoriali prima gestite da imprese o autorità pubbliche. Le norme del GPA 1994 si sono rivelate inefficaci per trattare richieste di esclusione e di modifica presentate dalle Parti interessate (privatizzazione delle ferrovie ecc.). Il sistema del GPA 2012 rende la procedura di modifica del campo d'applicazione più trasparente e più adatta alle esigenze attuali in particolare introducendo un sistema di arbitrato. Definisce e semplifica nozioni quali la «Parte che apporta modifiche», la «Parte che obietta», nonché i termini e i processi di consultazione, di arbitrato e di attuazione delle decisioni adottate.

L'arbitrato mira a facilitare la
risoluzione delle obiezioni quando una Parte non acconsente alla modifica del campo d'applicazione del GPA 2012 auspicata da un'altra Parte. Nel GPA 1994 non esiste un simile meccanismo. Il funzionamento di questo meccanismo è garantito da procedure arbitrali che il Comitato degli appalti pubblici ha elaborato e adottato il 22 giugno 2016 conformemente al mandato dell'articolo XIX paragrafo 8 lettera a del GPA 2012. Nel corso di questi lavori, la Svizzera si è particolarmente impegnata in favore della protezione degli interessi e dei diritti di terzi in una procedura arbitrale. All'articolo XIX paragrafo 8 lettera b, il GPA 2012 prevede l'elaborazione di criteri indicativi per mezzo dei quali è possibile verificare se il controllo di un Governo su un committente è stato effettivamente eliminato. L'elaborazione di tali criteri è in corso. L'articolo XIX paragrafo 8 lettera c stabilisce l'elaborazione di criteri per determinare il livello degli adeguamenti 1827

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compensativi che devono essere offerti da una «Parte che apporta modifiche» quando la modifica non riguarda l'eliminazione del controllo del Governo. Questi lavori sono in corso.

Come già previsto dall'articolo XXIV paragrafo 6 del GPA 1994, l'articolo XIX paragrafo 1 del GPA 2012 esige che una Parte, vale a dire la «Parte che apporta modifiche», notifichi al Comitato degli appalti pubblici eventuali intenzioni di rettifica, di trasferimento di un committente da una lista degli impegni a un'altra, di ritiro di un committente o di altra modifica. L'articolo XIX paragrafo 1 distingue anche i due casi previsti dall'articolo XXIV paragrafo 6 lettere a e b del GPA 1994, vale a dire le notifiche 1)

concernenti un ritiro dovuto all'eliminazione del controllo o dell'influenza esercitati dal Governo, le quali devono includere le prove di tale eliminazione (art. XIX par. 1 lett. a), e

2)

concernenti qualsiasi altra modifica, che devono contenere informazioni riguardanti le conseguenze per il campo d'applicazione convenuto dalle Parti (art. XIX par. 1 lett. b).

Mentre l'articolo XXIV paragrafo 6 del GPA 1994 prevedeva un termine di 30 giorni per la presentazione di un'obiezione, l'articolo XIX paragrafo 2 del GPA 2012 permette a una «Parte che obietta» di formulare un'obiezione motivata entro 45 giorni. L'articolo XIX paragrafo 3 invita la «Parte che apporta modifiche» e la «Parte che obietta» a consultarsi e a trovare una soluzione basandosi sui criteri indicativi del paragrafo 8 lettera b, nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1 lettera a. Nel caso di una notifica di cui al paragrafo 1 lettera b, le Parti sono invitate a basarsi sui criteri di compensazione del paragrafo 8 lettera c. Il paragrafo 3 lettera b precisa che saranno offerti adeguamenti compensativi quando una notifica non riguarda il ritiro di un committente a seguito dell'eliminazione del controllo o dell'influenza del Governo. I paragrafi 4­6 definiscono le condizioni e le modalità di consultazione e di attuazione della richiesta della «Parte che apporta modifiche». Se le Parti non raggiungono un accordo, si ricorre alla procedura arbitrale di cui all'articolo XIX paragrafo 7, prevista per facilitare la risoluzione delle obiezioni.

Tale procedura può essere invocata sia dalla «Parte che apporta modifiche» sia dalla «Parte che obietta» entro un termine di 120 giorni dalla diffusione della notifica della modifica prevista. L'articolo XIX paragrafo 7 del GPA 2012 prevede le modalità di applicazione di questa procedura.

Art. XX

Consultazioni e risoluzione delle controversie

L'articolo XX del GPA 2012 chiarisce e rafforza l'articolo XXII del GPA 1994. Il paragrafo 1 chiede alle Parti di offrire adeguate possibilità di consultazioni, il che non era espressamente previsto nel GPA 1994. Il paragrafo 2 definisce con maggiore chiarezza le controversie che permettono a una Parte di ricorrere alle disposizioni dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («intesa sulla composizione delle controversie»). È possibile ricorrere alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie se una Parte ritiene che un vantaggio risultante dal GPA 2012 sia annullato o compromesso, oppure che la realizzazione di uno degli obiettivi del GPA 2012 sia ostacolata dall'inosservanza, 1828

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di una o più Parti, degli obblighi contratti, oppure dall'applicazione, ad opera di una o più Parti, di misure contrarie alle norme del GPA 2012. L'articolo XXII paragrafo 10 del GPA 2012 prevede che, entro la fine del 2019, le Parti esaminino l'applicabilità dell'articolo XX paragrafo 2 lettera b, secondo il quale è possibile ricorrere alla risoluzione delle controversie per verificare se la misura applicata da una Parte sia contraria o meno alle disposizioni del GPA 2012. Il GPA 2012 non ha ripreso l'articolo XXII paragrafo 3 del GPA 1994 riguardante le competenze dell'Organo di risoluzione delle controversie (ORC) dell'OMC. L'articolo XX paragrafo 3 raggruppa le disposizioni dell'articolo XXII paragrafi 1, 3 e 7 del GPA 1994 e stabilisce che l'intesa sulla composizione delle controversie si applica alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie relative al GPA 2012 a meno che non siano rimessi in discussione i vantaggi previsti da altri accordi dell'OMC diversi dal GPA 2012.

Art. XXI

Istituzioni

L'articolo XXI paragrafo 1 riprende l'articolo XXI paragrafo 1 del GPA 1994, che istituisce il Comitato degli appalti pubblici dell'OMC, il quale è composto da rappresentanti delle Parti al GPA. Rispetto al GPA 1994, le funzioni del comitato sono precisate per quanto riguarda la gestione delle adesioni di nuovi membri e ­ differenza significativa rispetto al GPA 1994 ­ sono estese mediante la delega di nuove funzioni. Queste ultime sono anzitutto connesse all'attuazione dell'articolo XIX del GPA 2012 e riguardano l'elaborazione e l'adozione di procedure arbitrali, di criteri indicativi e di criteri per determinare gli adeguamenti compensatori nel riequilibrio delle concessioni. Inoltre, sono necessarie per l'attuazione dei programmi di lavoro introdotti dall'articolo XXII paragrafo 8 del GPA 2012. Il GPA 2012 chiarisce anche le norme relative alla partecipazione degli osservatori alle riunioni del comitato (art. XXI par. 4): la partecipazione in qualità di osservatore è un diritto di ogni membro dell'OMC; a tal fine è sufficiente presentare una richiesta scritta al comitato. Il GPA 2012 precisa che la facoltà di conferire questo status spetta al comitato.

Art. XXII

Disposizioni finali

L'articolo XXII del GPA 2012 concerne il funzionamento e lo sviluppo futuro dell'accordo. Tratta l'entrata in vigore del GPA 2012, le adesioni di altri membri dell'OMC, il divieto di formulare riserve in merito alla portata del GPA 2012, le esigenze relative alle legislazioni nazionali, l'impegno a evitare l'adozione di misure restrittive e discriminatorie (standstill), il mandato relativo ai negoziati futuri, i lavori successivi relativi ai programmi di lavoro, le norme applicabili agli emendamenti del GPA 2012, il recesso di una Parte, la non applicazione tra determinate Parti, il campo d'applicazione, il Segretariato, il deposito e la registrazione del GPA 2012.

L'articolo XXII paragrafo 4 esige che le Parti, al più tardi entro la data di entrata in vigore del GPA 2012, armonizzino con le disposizioni dell'accordo le leggi, i regolamenti e le procedure amministrative, nonché le norme, le procedure e le pratiche applicate dai loro committenti. Il rispetto di questa esigenza da parte della Svizzera implica che il diritto svizzero in materia di appalti pubblici sia adeguato agli impegni del GPA 2012. La Svizzera potrà depositare lo strumento di ratifica quando la sua 1829

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legislazione in materia di appalti pubblici sarà compatibile con il GPA 2012. Ciò presuppone la conclusione dei lavori paralleli di revisione, vale a dire l'approvazione del disegno di legge sugli appalti pubblici (D-LAPub) da parte delle vostre Camere e l'adozione del modello di messaggio concernente la revisione del CIAP da parte dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp).

Alla voce «Negoziati e programmi di lavoro futuri» sono elencati tre aspetti strettamente interconnessi, da valutare in relazione all'esecuzione del mandato previsto all'articolo XXIV paragrafo 7 lettera c del GPA 1994. Conformemente al paragrafo 6, le Parti devono sforzarsi di non adottare e di non mantenere misure e pratiche discriminatorie che falsano le procedure di pubblico concorso. Si tratta di un impegno di standstill favorevole alla difesa degli interessi degli offerenti svizzeri in materia di accesso al mercato. Il paragrafo 7 contiene il mandato relativo allo sviluppo futuro del GPA 2012. Sul modello dell'articolo XXIV paragrafo 7 del GPA 1994, le Parti hanno deciso di avviare, tre anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo che modifica il GPA, vale a dire dal 7 aprile 2017, nuovi negoziati al fine di migliorare ulteriormente il testo del GPA 2012, eliminare progressivamente le misure discriminatorie e raggiungere la massima estensione possibile del campo d'applicazione tra tutte le Parti su base di reciprocità. L'articolo XXII paragrafo 8 è lo strumento di sostegno dei negoziati di revisione. Costituisce la base giuridica per l'esecuzione dei futuri programmi di lavoro, allo scopo di facilitare l'attuazione del GPA 2012 e i negoziati futuri riguardanti aspetti che non hanno potuto essere trattati dal GPA 2012. La lettera a definisce i cinque programmi prioritari, il cui contenuto è illustrato negli allegati C­G dell'appendice 2 del GPA 2012. La Svizzera ha auspicato che un altro aspetto importante degli appalti pubblici, vale a dire il disciplinamento dei partenariati pubblico-privati nel GPA, sia considerato in modo prioritario nel quadro dell'articolo XXII paragrafo 8 lettera a. Questa proposta è stata in seguito accettata. L'articolo XXII è stato quindi completato da un paragrafo 8 lettera b che definisce tre programmi aggiuntivi figuranti nell'allegato B dell'appendice 2 del GPA 2012, dal
titolo «Decisione del Comitato degli appalti pubblici sull'adozione di programmi di lavoro». Tali programmi esaminano l'utilizzo, la trasparenza e i diversi quadri giuridici dei partenariati pubblico-privati, nonché la loro relazione con gli appalti disciplinati (1), i vantaggi e gli svantaggi dell'elaborazione di una nomenclatura comune per i beni e le prestazioni di servizio (2), nonché i vantaggi e gli svantaggi dell'elaborazione di bandi standard.

L'articolo XXII paragrafo 12 riprende le norme dell'articolo XXIV paragrafo 10 lettera a del GPA 1994 relative al recesso di una Parte. Un recesso è possibile e ha effetto allo scadere di un termine di 60 giorni dalla data in cui il direttore generale dell'OMC ne ha ricevuto notifica per iscritto.

L'articolo XXII paragrafo 15 del GPA 2012 migliora la leggibilità dell'articolo XXIV paragrafo 12 del GPA 1994, precisando che le appendici del GPA 2012 costituiscono parte integrante dell'accordo.

1830

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2.2

Necessità di adeguamenti del diritto nazionale in seguito all'adozione del GPA 2012

Il GPA 2012 contiene alcune norme giuridicamente vincolanti che devono imperativamente essere recepite nel diritto nazionale. Si tratta delle disposizioni contenenti un obbligo (espressione «shall» in inglese). Altre norme del GPA 2012 lasciano alle Parti la libertà di adeguare le loro legislazioni in accordo con le specificità nazionali.

Si tratta di norme facoltative o di natura esemplificativa che in linea di principio lasciano alle Parti un certo margine di manovra nella trasposizione in diritto nazionale (espressioni quali «such as» o «may» in inglese). In Svizzera, il recepimento delle norme vincolanti del GPA 2012 contribuirà a un'armonizzazione della legislazione federale e intercantonale. Anche nei settori disciplinati da disposizioni facoltative è possibile un'ulteriore armonizzazione, se i decisori dei livelli federale e cantonale pervengono a punti di vista e approcci simili per quanto riguarda il recepimento di tali norme.

La tabella 1 riassume le principali disposizioni vincolanti del GPA 2012 che devono essere recepite nel diritto nazionale delle Parti.

Tabella 1

Elenco delle principali disposizioni vincolanti del GPA 2012 Articoli

Disposizioni vincolanti

Destinatari

Art. I

Definizioni

Parti e committenti

Art. II

Campo d'applicazione (committenti: cfr. in particolare par. 4­8)

Committenti e Parti

Art. III

Eccezioni in materia di sicurezza ed eccezioni generali (cfr. in particolare par. 2)

Parti

Art. IV

Principi generali (par. 1­7)

Parti e committenti

Art. V

Paesi in sviluppo (concerne le condizioni d'adesione dei nuovi membri)

Parti, committenti e Comitato

Art. VI

Informazioni sul sistema degli appalti (cfr. par. 1­3)

Parti e Comitato

Art. VII

Bandi (cfr. par. 1­3)

Committenti

Art. VIII

Condizioni di partecipazione (cfr. par. 1­3)

Committenti e Parti

Art. IX

Qualificazione degli offerenti (cfr. par. 2­6 e par. 8, 10, 11, 14 e 15)

Committenti e Parti

Art. X

Specifiche tecniche e documentazione di gara (cfr. par. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11)

Committenti

Art. XI

Termini (cfr. par. 1­3, 6 e 8)

Committenti

Art. XII

Negoziazioni (cfr. par. 2)

Parti e committenti

Art. XIII

Incarico diretto (cfr. le condizioni per il ricorso alla procedura per incarico diretto del par. 1 e l'esigenza di trasparenza del par. 2)

Committenti

1831

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Articoli

Disposizioni vincolanti

Destinatari

Art. XIV

Aste elettroniche (se un committente desidera ricorrere a questo metodo di valutazione elettronica delle offerte, devono imperativamente essere applicate le norme dell'art. XIV)

Committenti

Art. XV

Trattamento delle offerte e aggiudicazione (cfr. par. 1­5 e par. 7)

Committenti

Art. XVI

Trasparenza delle informazioni sugli appalti (cfr. par. 1­4)

Committenti e Parti/Comitato

Art. XVII

Diffusione delle informazioni (cfr. par. 1­3)

Parti e committenti

Art. XVIII

Procedure di ricorso interne (cfr. par. 1­7)

Parti e committenti

Art. XIX

Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione (cfr. par. 1­8)

Parti e Comitato

Art. XX

Consultazioni e risoluzione delle controversie (cfr. par. 1 e 3)

Parti

Art. XXI

Istituzioni (cfr. par. 1 e 3 concernenti la sorveglianza e il monitoraggio del GPA 2012, nonché par. 4 riguardante gli osservatori)

Comitato

Art. XXII

Disposizioni finali (cfr. par. 1 e 2, nonché par. 4­18)

Parti e Comitato

2.3

Il campo d'applicazione del GPA 2012

Come il GPA 1994, il GPA 2012 è applicabile soltanto a partire da determinati valori di appalto, definiti mediante valori soglia espressi in diritti speciali di prelievo (DSP) del Fondo monetario internazionale (FMI). Conformemente all'articolo II paragrafi 2 e 4 del GPA 2012, ogni Parte definisce nell'appendice I il livello di accesso ai suoi appalti, denominato «appalto disciplinato». Come nel GPA 1994, l'appendice I del GPA 2012 è composta anzitutto da un campo d'applicazione personale, che include i committenti assoggettati di ciascuna Parte a livello centrale (allegato 1), a livello subnazionale (allegato 2) e a livello di imprese pubbliche (allegato 3). Segue poi un campo d'applicazione materiale, che comprende i beni disciplinati (allegato 4), nonché le prestazioni di servizio (allegato 5) e le commesse edili (allegato 6) disciplinate di ciascuna Parte. Infine, l'appendice I contiene le «Note generali» (allegato 7), in cui ciascuna Parte può precisare l'estensione del campo d'applicazione o persino prevedere eccezioni. L'allegato 4, che precisa esplicitamente che tutti i beni sono disciplinati, non esiste nel GPA 1994.

Il presente capitolo tratta l'accesso al mercato offerto dalla Svizzera e quello offerto dalle altre Parti al GPA alla Svizzera.

1832

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2.4

Accesso al mercato offerto dalla Svizzera nel GPA 2012

L'elaborazione della posizione della Svizzera è presentata al numero 1.3.1.

Valori soglia La revisione non ha condotto a un aumento dei valori soglia. Quattro Parti ­ il Giappone, la Corea del Sud, Israele e Aruba ­ hanno ridotto i valori soglia per alcuni appalti, esponendo maggiormente alla concorrenza internazionale i mercati interessati dalle riduzioni.

Nel 2006, la Svizzera aveva previsto di aumentare da 130 000 a 200 000 DSP i suoi valori soglia per l'acquisto di prestazioni di servizio dei committenti a livello di Governo centrale, giustificando la sua posizione con considerazioni riguardanti l'efficienza e i costi delle procedure. I nostri partner hanno considerato tale aumento come una riduzione del livello di accesso al mercato, giudicandolo incompatibile con il mandato negoziale del GPA 1994, e pertanto non l'hanno accettato. A loro avviso, il ricorso agli appalti elettronici deve permettere la riduzione dei costi delle gare e lo sviluppo di sistemi efficaci per il trattamento delle offerte. Queste Parti volevano inoltre evitare che altre Parti o membri dell'OMC per i quali è in corso la procedura di adesione rimettano in discussione il consenso raggiunto in merito ai valori soglia del GPA 1994. Alcuni partner avrebbero potuto adottare misure di ritorsione per ristabilire l'equilibrio delle concessioni. Una simile evoluzione avrebbe indebolito la posizione negoziale della Svizzera. Dopo aver consultato i settori economici maggiormente interessati, nel 2008 la Svizzera è tornata ai valori soglia di 130 000 DSP per i servizi dei committenti del Governo centrale. Per i Cantoni, il livello dei valori soglia non è stato discusso e questi ultimi sono rimasti invariati rispetto al GPA 1994 I valori soglia del GPA 2012 sono espressi in diritti speciali di prelievo (DSP) e non nella valuta nazionale delle Parti all'accordo. Conformemente alle norme dell'OMC, rimaste invariate rispetto al GPA 1994, i valori soglia devono essere convertiti nelle valute nazionali in base alle esigenze dell'OMC 31. In conformità con l'articolo 3 paragrafo 4 dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici, le norme dell'OMC sono applicabili anche per la conversione dei valori soglia dell'accordo bilaterale, i quali sono definiti in DSP e in euro. La stessa procedura si applica agli accordi di libero
scambio conclusi dalla Svizzera. Di conseguenza, i valori soglia espressi nella moneta nazionale delle Parti possono variare, poiché la conversione in questo caso il corso CHF/DSP e CHF/EUR per quanto riguarda la Svizzera si basa sui corsi osservati nei due anni che precedono l'entrata in vigore dei valori soglia. Per la Svizzera questo significa che deve esaminare ogni due anni i valori soglia degli accordi internazionali sugli appalti pubblici e all'occorrenza adeguarli conformemente alle esigenze dell'OMC.

31

Decisione del 5 marzo 1996 del Comitato degli appalti pubblici dell'OMC (GPA/I, allegato 3)

1833

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Allegato 1: committenti a livello federale La Svizzera ha scelto l'approccio di un assoggettamento dinamico completato da una lista indicativa. Lo scopo consiste nel delimitare e chiarire la portata dell'assoggettamento dei committenti a livello di Governo centrale e di adeguarla in maniera continua allo sviluppo dell'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione federale. Il GPA 2012 si applicherà a qualsiasi autorità o unità amministrativa centralizzata e decentralizzata della Confederazione ai fini del diritto pubblico svizzero, conformemente alla legge del 21 marzo 199732 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e dell'ordinanza del 25 novembre 199833 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA). I committenti che operano sotto l'influenza o il controllo della Confederazione, ma che non sono disciplinati dall'OLOGA, non sono committenti ai fini dell'allegato 1 del GPA 2012.

Alcune Parti al GPA, quali gli Stati Uniti e il Canada, tengono elenchi fissi dei committenti; di conseguenza, un committente che non appare nella lista degli impegni di tali Parti non è un committente disciplinato. Al momento, i tribunali della Confederazione non sono assoggettati alle norme del GPA. Nella sua offerta iniziale del 13 marzo 2006, la Svizzera ha proposto di sottoporre alle norme del GPA 2012 il Tribunale federale, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale dei brevetti e il Ministero pubblico della Confederazione, al pari dei committenti a livello federale e delle autorità giudiziarie cantonali già assoggettati al GPA 1994. La maggioranza delle Parti menziona questi committenti nell'allegato 1. Per la Svizzera si tratta di un contributo agli sforzi di armonizzazione dei campi d'applicazione a livello federale e cantonale. L'assoggettamento dei tribunali della Confederazione alle norme in materia di appalti pubblici richiederà la creazione di una procedura di ricorso adeguata per il trattamento dei ricorsi contro le decisioni che le autorità giudiziarie federali adotteranno in relazione alle proprie gare pubbliche. Secondo l'articolo XVIII paragrafo 4 del GPA 2012, l'autorità amministrativa o giudiziaria incaricata di esaminare un ricorso deve essere indipendente dal committente.

La Posta figura ora all'allegato 3,
fermo restando che soltanto i servizi riservati secondo la legge federale del 17 dicembre 201034 sulle poste sottostanno alle norme sugli appalti pubblici del GPA 2012, mentre le attività in regime di concorrenza non sono appalti disciplinati. Il trasferimento nell'allegato 3 permetterà alla Posta di essere assoggettata a partire da un valore soglia di 400 000 DSP, mentre nel GPA 1994 il valore era di 130 000 DSP, dato che la Posta figurava all'allegato 1.

La nota relativa all'allegato 1 concernente l'esclusione di attività dei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni è stata sostituita da una nota che privilegia un approccio funzionale, figurante all'allegato 7 dell'appendice I (cfr. sotto).

32 33 34

RS 172.010 RS 172.010.1 RS 783.0

1834

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Allegato 2: committenti a livello cantonale La Svizzera ha eliminato la nota che assicura l'esclusione delle attività a carattere commerciale e industriale. Questo aspetto è ora disciplinato dall'articolo II paragrafo 2 del GPA 2012, che garantisce lo status quo e si applica a tutti i committenti assoggettati al GPA 2012.

La nota relativa all'allegato 2 concernente l'esclusione di attività dei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni è stata sostituita da una nota che privilegia un approccio funzionale, figurante all'allegato 7 dell'appendice I (cfr. sotto).

La Svizzera ha aperto gli appalti pubblici dei Cantoni al Canada in cambio dell'accesso alle gare delle province canadesi (cfr. n. 2.5).

La portata dell'accesso ai Comuni è sempre specificata dalla nota dell'allegato 7. In vista di nuove adesioni, la Svizzera ha presentato una nuova formulazione di questa nota affinché i nuovi membri del GPA 2012 non abbiano automaticamente accesso alle gare dei suoi Comuni. Infatti, con la formulazione del GPA 1994, de facto l'accesso ai Comuni sarebbe stato offerto a tutte le nuove Parti al GPA. Con la formulazione adottata nel GPA 2012, gli appalti aggiudicati dai Comuni e dai Distretti svizzeri sono offerti soltanto in presenza di un equilibrio accettabile degli impegni riguardanti l'accesso al mercato e se il nome del nuovo membro figura esplicitamente nella pertinente nota dell'allegato 7 della Svizzera. Con il GPA 2012, l'accesso agli appalti dei Comuni e dei Distretti svizzeri è offerto su base di reciprocità all'UE, ai membri dell'AELS e all'Armenia. Mentre l'UE e i Paesi dell'AELS dispongono già dell'accesso ai Comuni e ai Distretti in virtù dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici del 1999 e della convenzione del 4 gennaio 196035 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione dell'AELS) modificata a questo proposito nel 2001 a Vaduz, l'accesso offerto all'Armenia è giustificato dal fatto che l'Armenia ha offerto i suoi Comuni nel 2010, al momento della sua adesione al GPA 1994. La Svizzera non aveva accordato la reciprocità al momento dell'adesione dell'Armenia al GPA 1994. Quando la Svizzera avrà ratificato il GPA 2012, dovrà adeguare l'accesso ai Distretti e ai Comuni per garantirlo ai membri del GPA che accordano
agli offerenti svizzeri l'accesso ai propri Distretti e Comuni. Questo è il caso del Montenegro e dell'Ucraina, che nel frattempo sono diventati membri del GPA 2012 e che accordano alla Svizzera l'accesso alle gare dei loro Distretti e Comuni.

Allegato 3: attività dei settori disciplinati L'allegato 3 del GPA 2012 disciplina le attività dei poteri pubblici e delle imprese pubbliche in particolari settori, in linea con il mandato definito dalla pertinente legislazione delle attività d'interesse pubblico (acqua potabile, energia elettrica, trasporti mediante ferrovia urbana, sistemi automatizzati, tramvia, filovia, linea d'autobus o funivia, aeroporti e porti interni). Diversamente dall'UE, la Svizzera non ha assoggettato il trasporto ferroviario alle norme del GPA 2012; questo settore continua a essere disciplinato dall'Accordo bilaterale Svizzera-UE del 1999 sugli appalti pubblici.

35

RS 0.632.31

1835

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La Svizzera ha esaminato la possibilità di ricorrere a una definizione funzionale per sostituire il campo delle attività coperte dalle nozioni di «poteri pubblici» e di «imprese pubbliche». Tali nozioni sono definite all'allegato 3. Nel 2011 è giunta alla conclusione che una definizione funzionale avrebbe portato ad assoggettare senza alcuna contropartita committenti e attività offerti nell'Accordo bilaterale SvizzeraUE del 1999 sugli appalti pubblici, facendo riferimento ai soggetti privati che beneficiano di diritti esclusivi conferenti loro una situazione di monopolio. Il trasporto ferroviario di persone disciplinato dall'accordo bilaterale del 1999, per esempio, ora sarebbe stato assoggettato anche al GPA 2012. A fronte di questo rischio, la Svizzera ha deciso di rinunciare alla definizione funzionale che aveva proposto nel 2008, optando per il mantenimento delle definizioni adottate nel 1994 senza alcuna modifica, al fine di segnalare ai partner commerciali che l'estensione del campo d'applicazione dell'allegato 3 non è cambiata rispetto al GPA 1994.

La Svizzera ha inoltre previsto due modifiche all'allegato 3.

La messa a disposizione di servizi postali riservati ai fini della legge sulle poste è ora inserita nell'allegato 3, mentre le attività della Posta esercitate in concorrenza con altri operatori del mercato non sono disciplinate dal GPA 2012, così come non lo erano nel GPA 1994 (allegato 1, nota 2). Il valore soglia rilevante per gli appalti della Posta ancora assoggettati è quindi di 400 000 DSP.

L'allegato 3 della Svizzera contiene una clausola di esclusione secondo la quale gli appalti conclusi dai committenti che perseguono un'attività descritta dall'allegato 3 non sono appalti disciplinati ai fini dell'articolo II del GPA 2012 quando tale attività è esposta alla libera concorrenza del mercato. Anche l'UE e i membri dell'AELS hanno previsto questo tipo di nota nei loro impegni nel quadro dell'allegato 3 del GPA 2012. Questa clausola, non presente nel GPA 1994, si ispira alla clausola di esclusione prevista dall'articolo 3 paragrafo 5 dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici. Valutare se un'attività è esercitata in un contesto di libera concorrenza, e quindi se un determinato settore è stato liberalizzato e se vi regna la concorrenza, non è di competenza dei
singoli committenti. Secondo il diritto vigente, le decisione spetta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Prima di decidere, il DATEC invita la Commissione della concorrenza (COMCO) a effettuare un'analisi. L'esclusione di un settore liberalizzato o esposto alla libera concorrenza sulla base della nota 2 dell'allegato 3 dell'appendice I del GPA non deve peraltro essere confusa con l'applicazione delle disposizioni dell'articolo II paragrafo 2 lettera a numero ii del GPA 2012. Nel primo caso, si tratta dell'esclusione di settori, ovvero di tutti i committenti che operano in tali settori. Nel secondo caso si tratta di attività in regime di concorrenza di committenti assoggettati alle norme degli appalti pubblici. In questo caso, è il committente a decidere se l'aggiudicazione di un appalto serve a un'attività in regime di concorrenza, tenendo conto del fatto che questa decisione deve poter essere esaminata da un'autorità di ricorso.

Allegato 4: beni disciplinati L'allegato 4 disciplina esplicitamente tutti i beni. Questo nuovo allegato per i beni è stato inizialmente proposto dagli Stati Uniti. La Svizzera ha sostenuto l'approccio che migliora la trasparenza per quanto riguarda il campo d'applicazione oggettivo 1836

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del GPA 2012. Nel GPA 1994, tutti i beni erano considerati come disciplinati.

Tuttavia, tale approccio non era coerente con quello dell'appendice I del GPA 1994 utilizzato per disciplinare i committenti, le prestazioni di servizio e le note generali.

L'allegato 4 del GPA 2012 relativo alla Svizzera riporta l'elenco dei beni per i quali il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), nonché altri enti in Svizzera responsabili della difesa e della sicurezza quali l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), per quanto riguarda l'equipaggiamento delle guardie di confine e dei doganieri devono procedere a una gara d'appalto. Nel GPA 1994 l'elenco era inserito nell'allegato 1. Gli elenchi positivi del GPA 1994 e del GPA 2012 non sono identici. Rispetto al GPA 1994, la Svizzera ha esteso il campo d'applicazione nei settori dei prodotti chimici, dei prodotti di gomma naturale, delle pelli e dei lavori di cuoio, dei tessili e delle calzature. Ha invece ridotto i propri impegni riguardanti le gare d'appalto in particolare nel settore delle macchine, degli apparecchi e del materiale elettrico.

Allegato 5: prestazioni di servizio disciplinate La Svizzera ha esteso l'elenco delle prestazioni di servizio disciplinate dal GPA 1994 sulla base di una rigorosa reciprocità: l'allegato 5 della Svizzera precisa infatti che a un offerente è accordato l'accesso soltanto se anche l'allegato 5 della Parte dell'offerente disciplina questa prestazione di servizio. La nota è motivata dal fatto che la Svizzera e altri soggetti quali l'UE e i Paesi dell'AELS offrono prestazioni di servizio economicamente rilevanti dal punto di vista degli acquisti pubblici.

Affinché sia garantito un equilibrio delle concessioni, la Svizzera desidera che i partner offrano lo stesso tipo di accesso nel settore delle prestazioni di servizio e non soltanto prestazioni di servizio irrilevanti dal punto di vista delle effettive opportunità di accesso delle ditte svizzere ai mercati mondiali. Le estensioni offerte dalla Svizzera riguardano 11 voci delle prestazioni di servizio. La Svizzera ha inoltre abrogato, su base reciproca, le eccezioni che limitano l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazione (telefonia vocale, telex, radiotelefonia, radiochiamata e telecomunicazioni via satellite). L'UE
e i Paesi dell'AELS hanno proceduto alle stesse abrogazioni.

I committenti disciplinati dall'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici continuano invece a essere assoggettati agli impegni di accesso al mercato del GPA 1994, conformemente all'allegato VI dell'Accordo bilaterale sopramenzionato.

In tali condizioni, ci si chiede se la Svizzera, l'UE e i partner dell'AELS della Svizzera, ovvero la Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda, desiderino estendere tutti gli appalti di servizi di telecomunicazione ai committenti assoggettati all'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici e ai committenti assoggettati alla Convenzione dell'AELS. Conformemente all'accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, la Convenzione dell'AELS si estende ai committenti che la Svizzera disciplina nell'Accordo bilaterale Svizzera-UE e che i nostri partner dell'AELS assoggettano alle norme degli appalti pubblici nel quadro dello Spazio economico europeo (SEE).

La questione è già stata sollevata dalla Svizzera in seno al Comitato misto dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE.

1837

FF 2017

Le seguenti prestazioni di servizio sono ora incluse nella lista degli impegni della Svizzera (classificazione delle prestazioni di servizio secondo gli impegni iniziali contratti dalla Svizzera nel quadro del GATS 36): Prestazioni di servizio ora disciplinate

Classificazione CPC (Classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite)

Servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi Servizi di ristorazione e di mescita di bevande Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici Servizi di telecomunicazione Servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale Servizi di noleggio o di leasing di macchinari e attrezzature, senza operatore Servizi di noleggio o di leasing di beni per uso personale e domestico Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico Servizi di consulenza fiscale Servizi di imballaggio Servizi di consulenza relativi alla silvicoltura

641 642, 643 7471 752 822 83106­83109 parte di 832 parte di 861 863 876 parte di 8814

L'estensione parziale ai servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico della voce CPC 861 è stata effettuata in risposta a una richiesta del Canada. L'espressione «parte di» riflette il fatto che l'estensione è parziale. Come nel caso del Canada, i servizi di consulenza giuridica legati per esempio alla difesa degli interessi della Confederazione in un procedimento o le consulenze giuridiche relative alla possibile apertura di un procedimento giudiziario non sono appalti disciplinati ai fini del GPA 2012.

L'allegato 5 mantiene l'esclusione prevista dall'allegato 4 del GPA 1994, secondo la quale i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché i servizi forniti dalle banche centrali non sono disciplinati dal GPA 2012. L'allegato 5 dell'UE contiene un'esclusione simile, recepita mediante l'articolo 10 lettera e della direttiva 2014/25/UE.

36

RS 0.632.20 (allegato II.1B; documento MTN.GNS/W/120)

1838

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Allegato 6: commesse edili disciplinate La Svizzera disciplina tutte le commesse edili della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) secondo il documento MTN.GNS/W/12037, anche in questo caso sulla base di una rigorosa reciprocità. L'allegato 6 della Svizzera precisa infatti che a un offerente è accordato l'accesso soltanto se anche l'allegato 6 della Parte dell'offerente disciplina la stessa voce di commessa edile oggetto dell'appalto.

Nei suoi impegni nell'ambito del GPA 2012, l'UE ha suddiviso gli appalti edili in appalti pubblici considerati come «commesse edili» e appalti aggiudicati sotto forma di «concessioni edili». La Svizzera figura tra i Paesi che hanno accesso a queste concessioni edili. Nel quadro dei negoziati di revisione, la Svizzera ha spiegato che il suo sistema giuridico non prevede un disciplinamento simile a quello delle direttive dell'UE per le concessioni edili. La legislazione svizzera sugli appalti pubblici, però, non prevede neppure il divieto di aggiudicare un appalto sotto forma di concessione edile. Nonostante l'esistenza possibile di casi isolati, la Svizzera ha fatto comprendere che, alla luce dell'ordinamento giuridico esistente, non le è possibile offrire la reciprocità nell'aggiudicazione di concessioni edili, poiché di norma in Svizzera le aggiudicazioni avvengono in forma di commesse edili ai sensi del GPA.

L'accesso degli offerenti svizzeri alle concessioni edili dell'UE è espressamente garantito nell'allegato 6 dell'UE. L'UE ha espresso il proprio accordo di principio per uno scambio di lettere tra la Commissione europea e il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), garantendo che la Svizzera disciplinerà le concessioni edili il giorno in cui la sua legislazione introdurrà un tale sistema.

Allegato 7: note generali La Svizzera ha adattato le note generali relative alla reciprocità dell'accesso offerto da altre Parti. Ciò riguarda in particolare il Canada, che offre le province e alcuni prodotti, nonché la Corea del Sud e Israele, che offrono l'accesso ai trasporti urbani.

La Svizzera ha formulato la nota relativa all'accesso agli appalti pubblici dei Comuni in modo tale che i nuovi membri del GPA non abbiano automaticamente accesso a tali appalti, come invece era il caso con la formulazione
del GPA 1994.

L'allegato 7 del GPA 2012 esclude dal campo d'applicazione dell'accordo le prestazioni di servizio fornite internamente da un committente o da committenti diversi dotati di personalità giuridica (operazioni inhouse). Il legislatore svizzero può prevedere norme che garantiscano che gli appalti conclusi tra committenti assoggettati alle norme del GPA non sono appalti disciplinati dal GPA 2012 in Svizzera. Nel recepimento nel diritto nazionale, la Svizzera dovrà accertarsi che questa nota autonoma della Svizzera in favore delle cosiddette operazioni inhouse o instate disciplini le eccezioni che sono state abrogate nel quadro della revisione del GPA per migliorare la chiarezza dell'appendice I della Svizzera e di semplificarlo. In particolare si fa riferimento a vecchie eccezioni della Svizzera che figurano negli allegati 3 e 4 dell'appendice I del GPA 1994.

37

www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Commercio internazionale dei servizi

1839

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L'allegato 7 contiene un approccio funzionale per garantire che gli acquisti effettuati presso organizzazioni che dispongono di un diritto esclusivo per la fornitura di beni e prestazioni di servizio ­ quali per esempio l'acqua potabile o l'energia ­ non siano appalti disciplinati dal GPA 2012.

L'allegato 7 contiene anche una disposizione la quale precisa che gli investimenti di fondi degli assicurati effettuati da organismi di diritto pubblico quali assicurazioni e casse pensioni di diritto pubblico non sono disciplinati dal GPA 2012. Secondo la nota a piè di pagina dell'allegato 5, i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli sono già esclusi dal campo d'applicazione del GPA 2012. Qui si tratta soltanto di un ulteriore chiarimento, che non limita in alcun caso il campo d'applicazione della nota a piè di pagina dell'allegato 5.

2.5

Accesso al mercato offerto dalle altre Parti al GPA 2012

L'UE ha adottato una definizione funzionale per disciplinare i committenti. Ha anche abrogato le riserve che limitavano l'accesso ad alcuni appalti pubblici riguardanti l'acquisto di servizi di telecomunicazioni. Di conseguenza, l'UE ora sottopone tutti gli acquisti di servizi di telecomunicazioni (CPC 752) alle norme degli appalti pubblici. Su base di reciprocità, l'UE ha così abrogato le eccezioni che finora limitavano l'accesso al mercato delle telecomunicazioni (telefonia vocale, telex, radiotelefonia, informazione via radio, telecomunicazione via satellite) (cfr. n. 2.4). L'UE ora sottopone anche il settore ferroviario su base di reciprocità. La Svizzera non è direttamente interessata da questa estensione, perché in virtù dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici gli offerenti svizzeri hanno già accesso agli appalti ferroviari dell'UE. Tuttavia, la concorrenza per gli offerenti svizzeri si intensificherà, anche se, con il valore soglia di 400 000 euro previsto dall'accordo bilaterale, essi beneficiano di un accesso lievemente più vantaggioso. L'UE ha inoltre adeguato il campo d'applicazione dell'allegato 6 relativo alle commesse edili distinguendo tra «commesse edili» e «concessioni edili».

Gli Stati Uniti hanno esteso il numero dei committenti a livello di Governo centrale.

Tra i nuovi committenti disciplinati figurano la Social Security Administration e la Transportation Security Administration; quest'ultima è incaricata di garantire i controlli di sicurezza, in particolare negli aeroporti. Queste attività di controllo erano privatizzate, ma a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001 sono diventate di competenza delle autorità governative statunitensi. Nel 2010, le spese della Social Security Administration hanno raggiunto quasi 1,4 miliardi di dollari americani e quelle della Transportation Security Administration quasi 2 miliardi. A livello subnazionale, il numero di Stati federati disciplinati nel GPA 2012 rimane invariato a 37. Gli Stati Uniti contano 50 Stati federati, 13 dei quali non sono ancora assoggettati alle norme in materia di appalti pubblici dell'OMC.

Il Canada sottopone tutte le sue province alle norme in materia di appalti pubblici.

Questo passo contribuisce a migliorare in maniera sostanziale la portata del GPA 2012. Come gli Stati Uniti, anche il Canada applica un valore soglia di 1840

FF 2017

355 000 DSP per l'accesso agli appalti delle province. Questo valore soglia è più elevato rispetto a quello di 200 000 DSP applicato dai membri dell'UE, dalla Norvegia e dalla Svizzera. Come compensazione per i valori soglia più elevati delle province canadesi rispetto a quelli applicabili agli acquisti dei Cantoni svizzeri, il Canada ha offerto alla Svizzera l'accesso agli appalti pubblici dei trasporti urbani.

Questi ultimi sono aggiudicati da Rail Canada Inc., che figura nell'allegato 3 dell'appendice I del Canada. Il Canada ha inoltre sottoposto alle norme del GPA 2012 le prestazioni di servizio nei settori contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili, pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari.

Il Giappone ha ridotto da 130 000 a 100 000 DSP i valori soglia degli appalti di beni e prestazioni di servizio dei committenti a livello centrale. Il Giappone ha anche ridotto da 15 milioni a 4,5 milioni di DSP i valori soglia delle commesse edili per gli appalti di alcuni committenti, per esempio per le commesse edili di Japan Post. Ha esteso il campo d'applicazione del livello subnazionale includendo cinque agglomerati urbani che inglobano circa 5,7 milioni di persone e i cui appalti pubblici ammontano a circa un miliardo di dollari americani l'anno. Il Giappone e la Repubblica di Corea, tuttavia, per la maggior parte delle commesse edili mantengono valori soglia tre volte più elevati rispetto alle altre Parti al GPA 2012.

La Corea del Sud ha esteso il disciplinamento di alcuni committenti a livello centrale. A livello subnazionale, ora disciplina in particolare Ulsan Metropolitan City, con valori soglia di 400 000 DSP per i beni e le prestazioni di servizio. Ha ridotto da 450 000 a 400 000 DSP i valori soglia per l'accesso agli appalti dei committenti dei settori disciplinati dal suo allegato 3. Ha inoltre esteso il numero delle prestazioni di servizio disciplinate. Disciplina tutte le commesse edili. Tuttavia non è stata disposta a ridurre i valori soglia relativi alle commesse edili, che ammontano a 15 milioni di DSP. La Corea del Sud ha offerto le ferrovie, ma ha escluso segnatamente la Norvegia e la Svizzera, perché questi Paesi non sono stati disposti ad aprire l'accesso agli appalti ferroviari nel quadro del GPA 2012. La Corea del Sud e la Svizzera hanno
invece aperto i rispettivi appalti dei trasporti urbani. Ora la Svizzera avrà quindi accesso gli appalti relativi ai trasporti urbani dei committenti coreani. Tali appalti sono aggiudicati dai seguenti committenti: Seoul Metro, Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation, Incheon Metro, Busan Transportation Corporation, Daegu Metropolitan Transit Corporation, Daejon Metropolitan Express Transit Corporation e Gwangju Metropolitan Rapid Transit Corporation.

Il Taipei cinese è diventato Parte al GPA 1994 quando i negoziati per il GPA 2012 erano già in fase avanzata. Ha comunque esteso il disciplinamento a livello subnazionale. Nonostante molteplici interventi, anche nella capitale Taipei e in collaborazione con l'UE e i nostri partner dell'AELS, il Taipei cinese non è stato in grado di eliminare alcune restrizioni riguardanti l'accesso agli appalti pubblici di trasformatori elettrici nel GPA 2012.

Israele ha aperto l'accesso ai trasporti urbani agli offerenti svizzeri. Ha anche esteso l'elenco degli appalti pubblici di prestazioni di servizi disciplinati, in particolare includendo i servizi di telecomunicazione, i servizi finanziari e i servizi d'ingegneria. Israele si è inoltre impegnato a eliminare progressivamente il sistema delle compensazioni (offset) in ambito non militare. In ragione delle compensazioni, vietate dal GPA 1994 e dal GPA 2012 e per cui Israele costituisce la sola eccezione 1841

FF 2017

accettata dalle Parti, l'aggiudicazione di un appalto è condizionata all'impegno di un offerente ad acquistare prodotti del Paese che aggiudica l'appalto. Israele si è anche impegnato a ridurre da 8,5 milioni a 5 milioni di DSP i valori soglia relativi alle commesse edili sei anni dopo l'entrata in vigore del GPA 2012.

La Norvegia ha abrogato una riserva generale che l'autorizzava a non applicare il GPA 1994 per ragioni di sicurezza interna. Quest'abrogazione aumenta la certezza del diritto relativa agli impegni della Norvegia. La misura faciliterà anche i negoziati per l'adesione di nuovi membri al GPA 2012, come pure i negoziati tra l'AELS e i suoi partner di libero scambio. Alcuni partner di libero scambio insistevano per inserire riserve simili a quelle della Norvegia nella loro lista degli impegni. Come l'UE e la Svizzera, anche la Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda hanno abrogato su base di reciprocità le eccezioni che finora limitavano l'accesso al mercato delle telecomunicazioni (telefonia vocale, telex, radiotelefonia, informazione via radio, telecomunicazione via satellite; cfr. n. 2.4).

Aruba ha ridotto da 130 000 a 100 000 DSP i valori soglia per gli appalti di beni e prestazioni di servizio dei committenti a livello di Governo centrale e da 5 milioni a 4 milioni di DSP i valori soglia per gli appalti relativi alle commesse edili dei committenti a livello di Governo centrale.

2.6

Necessità di adeguamento delle legislazioni dovuta agli impegni della Svizzera

A seconda della natura dell'impegno della Svizzera per quanto concerne l'accesso al mercato, il recepimento degli impegni del GPA 2012 relativi all'accesso al mercato richiede un adeguamento della legislazione federale e cantonale, un adeguamento della sola legislazione federale, oppure un adeguamento delle sole legislazioni cantonali. Il livello dei valori soglia nel GPA 2012 rimane invariato.

La seguente tabella riassume gli adeguamenti necessari dovuti alle concessioni accordate e agli elementi di flessibilità contenuti nei sette allegati dell'appendice I del GPA 2012.

1842

FF 2017

Tabella 2 Adeguamenti della legislazione federale e intercantonale dovuti agli elementi di flessibilità previsti e agli impegni della Svizzera conformemente ai sette allegati dell'appendice I del GPA 2012 Allegati

Adeguamenti Confederazione

Valori soglia

I valori soglia del GPA 2012 sono espressi in DSP e non nella valuta nazionale. Conformemente alle norme dell'OMC, che restano invariate rispetto al GPA 1994, i valori soglia devono essere convertiti in valuta nazionale (cfr. n. 2.4). Questo significa che i valori soglia devono essere esaminati ogni due anni e all'occorrenza adeguati. I valori soglia espressi nella valuta nazionale variano poiché la conversione CHF/DSP e CHF/EUR si basa sui corsi osservati nei due anni che precedono l'entrata in vigore dei valori soglia.

1 (livello centrale) Il disciplinamento dei tribunali della Confederazione necessita di norme nel caso in cui decisioni di tali tribunali relative alle loro gare fossero oggetto del ricorso di un offerente. Questo è segnatamente il caso di eventuali ricorsi sulle gare del Tribunale federale.

2 (livello subnazionale)

3 (settori)

4 (beni)

Adeguamenti Cantoni/Comuni

I valori soglia del GPA 2012 sono espressi in DSP e non nella valuta nazionale. Conformemente alle norme dell'OMC, che restano invariate rispetto al GPA 1994, i valori soglia devono essere convertiti in valuta nazionale (cfr. n. 2.4). Questo significa che i valori soglia devono essere esaminati ogni due anni e all'occorrenza adeguati. I valori soglia espressi nella valuta nazionale variano poiché la conversione CHF/DSP e CHF/EUR si basa sui corsi osservati nei due anni che precedono l'entrata in vigore dei valori soglia.

Apertura degli appalti pubblici cantonali agli offerenti del Canada.

Apertura degli appalti pubblici dei Comuni agli offerenti dell'Armenia.

Gli offerenti del Canada, della Corea e d'Israele ottengono l'accesso agli appalti relativi ai trasporti urbani in Svizzera.

Le gare pubbliche della Posta si limitano ai servizi riservati e il nuovo valore soglia applicabile ammonta a 400 000 DSP, poiché ora la Posta figura nell'allegato 3 dell'appendice I del GPA 2012.

Adeguamento dell'elenco dei prodotti militari, che nel GPA 2012 differisce dal GPA 1994.

1843

FF 2017

Allegati

Adeguamenti Confederazione

5 (prestazioni di servizio)

Estensione dell'elenco delle prestazioni di servizio disciplinate per alcuni membri del GPA 2012. La Svizzera è tenuta a garantire l'accesso agli offerenti dei membri che menzionano nelle loro liste degli impegni la prestazione di servizio oggetto dell'appalto 6 (commesse edili) Nessun adeguamento. Se in futuro la legislazione svizzera autorizzasse il ricorso alle concessioni di lavori, la Svizzera dovrebbe garantire l'accesso agli offerenti dell'UE, dei Paesi dell'AELS e di alcuni partner di libero scambio. Gli offerenti svizzeri, infatti, hanno già accesso a tali appalti.

7 (note generali) Possibilità di prevedere norme per escludere gli appalti conclusi tra committenti assoggettati alle norme del GPA 2012 in base agli allegati 1, 2 e 3 (inhouse).

Presa in considerazione di alcune deroghe degli allegati 3 e 4 della Svizzera che sono state eliminate rispetto al GPA 1994.

Necessità di assoggettare alle norme sugli appalti pubblici i prodotti e le prestazioni di servizio dei settori menzionati, qualora le attività di tali settori non siano più oggetto di un monopolio e i committenti di tali settori non siano più assoggettati alle norme sugli appalti pubblici.

2.7

Adeguamenti Cantoni/Comuni

Estensione dell'elenco delle prestazioni di servizio disciplinate per alcuni membri del GPA 2012. La Svizzera è tenuta a garantire l'accesso agli offerenti dei membri che menzionano nelle loro liste degli impegni la prestazione di servizio oggetto dell'appalto.

Nessun adeguamento. Se in futuro la legislazione svizzera autorizzasse il ricorso alle concessioni di lavori, la Svizzera dovrebbe garantire l'accesso agli offerenti dell'UE, dei Paesi dell'AELS e di alcuni partner di libero scambio. Gli offerenti svizzeri, infatti, hanno già accesso a tali appalti.

Possibilità di prevedere norme per escludere gli appalti conclusi tra committenti assoggettati alle norme del GPA 2012 in base agli allegati 1, 2 e 3 (inhouse). Presa in considerazione di alcune deroghe degli allegati 3 e 4 della Svizzera che sono state eliminate rispetto al GPA 1994.

Necessità di assoggettare alle norme sugli appalti pubblici i prodotti e le prestazioni di servizio dei settori menzionati, qualora le attività di tali settori non siano più oggetto di un monopolio e i committenti di tali settori non siano più assoggettati alle norme sugli appalti pubblici.

Programmi di lavoro

I programmi di lavoro tematici sono gli strumenti con cui le Parti si sono impegnate a realizzare, nel quadro del sistema del GPA 2012, la parte del mandato dell'articolo XXIV paragrafo 7 del GPA 1994 riguardante la riduzione o persino l'eliminazione delle misure discriminatorie disseminate nelle note specifiche dell'appendice I del GPA 1994 di varie Parti. Nel quadro delle loro decisione del 30 marzo 2012 relativa all'appendice 2, le Parti hanno adottato cinque decisioni riguardanti cinque programmi di lavoro tematici, conformemente all'articolo XXII paragrafo 8 lettera a del GPA 2012. Conformemente all'articolo XXII paragrafo 8 lettera b numero i del GPA 2012, hanno anche adottato una decisione che verte su programmi di lavoro su questioni supplementari. Le sei decisioni figurano negli allegati B­G dell'appendice 2 del GPA 2012 e sono parte integrante dell'accordo; tuttavia non sono oggetto 1844

FF 2017

del decreto di approvazione sottoposto alle vostre Camere, pertanto figurano soltanto nell'allegato al presente messaggio. Tutti i programmi di lavoro si collocano nell'ottica dell'impegno di standstill sancito dall'articolo XXII paragrafo 6 e della realizzazione del mandato di revisione del GPA 2012 previsto dall'articolo XXII paragrafo 7: 1) l'allegato B è la decisione del Comitato degli appalti pubblici del 30 marzo 2012 sull'adozione di programmi di lavoro relativi a questioni supplementari rispetto a quelle elencate all'articolo XXII paragrafo 8 lettera a, che saranno affrontate successivamente. Queste riguardano l'utilizzo, la trasparenza e i quadri giuridici dei partenariati pubblico-privati, i vantaggi e gli svantaggi dell'elaborazione di una nomenclatura comune per i beni e le prestazioni di servizio e i vantaggi e gli svantaggi dell'elaborazione di bandi standard; 2) l'allegato C riguarda il programma sulle piccole e medie imprese (PMI) avviato dalla Svizzera. Mira a garantire la trasparenza delle misure che hanno un impatto sull'accesso delle PMI, con lo scopo di migliorare le condizioni di accesso di queste ultime agli appalti pubblici. Gli impegni di alcuni membri ­ quali Stati Uniti, Corea, Giappone e Canada ­ prevedono riserve che autorizzano tali Paesi ad applicare misure preferenziali in favore delle PMI nazionali. Il programma sulle PMI stabilisce il metodo che deve permettere di analizzare le ragioni e gli effetti di tali misure.

Lo scopo inizialmente definito dalla Svizzera è l'applicazione del principio di non discriminazione del GPA 2012 all'accesso delle PMI ai mercati mondiali. Le PMI rappresentano infatti almeno l'80 per cento della struttura economica del Paese. Non è ammissibile che siano discriminate nell'accesso agli appalti pubblici. Per questo motivo il programma si riferisce esplicitamente all'impegno di standstill dell'articolo XXII paragrafo 6 del GPA 2012 e tale impegno figura esplicitamente al punto 2 della decisione C dell'appendice 2 del GPA 2012. Queste nuove norme dovrebbero aiutare le autorità svizzere a intervenire in caso di difficoltà nell'accesso delle PMI svizzere ai mercati mondiali; 3) l'allegato D è la decisione del 30 marzo 2012 sul programma concernente la raccolta e la comunicazione di dati statistici. Questo programma è motivato dal bisogno
d'introdurre un approccio consensuale per la raccolta di statistiche. Mira a creare trasparenza per quanto riguarda le metodologie utilizzate dalle Parti e ad armonizzare le statistiche; 4) l'allegato E è la decisione del 30 marzo 2012 relativa al programma sugli appalti pubblici sostenibili. L'obiettivo del programma è chiarire la portata della nozione di «appalti pubblici sostenibili» nella prospettiva dell'articolo IV paragrafo 1 del GPA 2012. Questa nozione riunisce aspetti economici, ambientali e sociali. All'articolo X paragrafi 6 e 9, il GPA 2012 tratta gli aspetti ambientali dal punto di vista dell'impegno di non discriminazione. Occorre chiarire meglio il campo d'applicazione di questi impegni del GPA 2012, per esempio per quanto riguarda il ruolo dei processi produttivi, le correlazioni con le condizioni di eccezione dell'articolo III paragrafo 2 ecc. Sul ruolo degli aspetti sociali negli appalti pubblici non è ancora stato raggiunto un consenso tra i membri del GPA. Di conseguenza, questo Programma inizialmente proposto dall'UE è ancora più pertinente. La Svizzera ha fatto sapere che l'eventuale consenso dei membri potrebbe essere raggiunto con la presa in considerazione esplicita delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione 1845

FF 2017

internazionale del lavoro (OIL), di cui tutte le Parti al GPA sono membri. La Svizzera ha dichiarato che dal 2010 utilizza autonomamente le convenzioni fondamentali dell'OIL come parametro di riferimento per valutare le prestazioni relative agli appalti pubblici erogate all'estero; 5) l'allegato F è la decisione del Comitato degli appalti pubblici del 30 marzo 2012 riguardante il programma sulle esclusioni e sulle restrizioni. Secondo l'articolo XXII paragrafo 6, le Parti devono sforzarsi di non adottare e di non mantenere misure e pratiche discriminatorie che creano distorsioni nelle condizioni di accesso al mercato. Lo scopo del programma è contribuire a estendere l'accesso al mercato laddove questo è possibile prima dell'inizio dei negoziati di revisione del GPA 2012, che secondo l'articolo XXII paragrafo 7 del GPA 2012 inizieranno nel 2017 e verteranno sull'eliminazione delle misure discriminatorie. Il secondo scopo del programma è preparare e facilitare la realizzazione futura del mandato negoziale dell'articolo XXII paragrafo 7 del GPA 2012; 6) l'allegato G riguarda il programma sulle norme di sicurezza negli appalti pubblici internazionali. Tale programma tratterà il modo in cui le disposizioni dell'articolo X del GPA 2012 sulle specifiche tecniche permettono di rispondere agli obiettivi di sicurezza pubblica, in particolare nel settore dei trasporti. Proposto inizialmente dall'UE, il programma intende migliorare le condizioni di accesso agli appalti di infrastrutture dei trasporti urbani, in particolare in alcuni Paesi asiatici.

3

Attuazione a livello federale e cantonale

In quanto accordo di diritto internazionale pubblico, il GPA costituisce il quadro del diritto svizzero in materia di appalti pubblici. A livello federale, la sua attuazione nel 1994 aveva richiesto l'adozione della legge federale del 16 dicembre 199438 sugli acquisti pubblici (LAPub) e l'elaborazione dell'ordinanza dell'11 dicembre 199539 sugli acquisti pubblici (OAPub). A livello intercantonale, il GPA è stato recepito mediante il Concordato intercantonale del 25 novembre 1994 sugli appalti pubblici (CIAP) e mediante le direttive d'aggiudicazione, elaborate per i Cantoni in forma di raccomandazioni. Il CIAP è stato riveduto il 15 marzo 200140. Per recepire le norme giuridicamente vincolanti nei vari settori disciplinati dal GPA 2012, è necessario adeguare la LAPub e il CIAP. Questi adeguamenti della legislazione svizzera, in particolare il rafforzamento della governance e l'introduzione di nuovi elementi di flessibilità, rispondono ai bisogni della Confederazione e dei Cantoni. In seguito all'adozione del GPA 2012, il nostro Consiglio e l'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) hanno colto l'occasione del recepimento delle esigenze del GPA 2012 per procedere anche a un'armonizzazione parallela delle loro rispettive legislazioni. L'adeguamento interessa quindi anche gli appalti il cui valore si situa al di sotto dei valori soglia a partire dei quali si applicano le norme del GPA 2012. La revisione totale della LAPub (D-LAPub) è oggetto di un messaggio separato del nostro Collegio, che è sottoposto per approvazione alle vostre Camere in parallelo al 38 39 40

RS 172.056.1 RS 172.056.11 www.bpuk.ch/fr/dtap/> Concordats > AIMP

1846

FF 2017

presente messaggio. Conformemente all'articolo XXII paragrafo 4 del GPA 2012, quest'ultimo può essere ratificato soltanto se i membri hanno adeguato le loro legislazioni nazionali agli impegni del GPA 2012. Il conseguimento dell'obiettivo di armonizzazione parallela della legislazione federale e cantonale in materia di appalti pubblici ritarda la procedura di ratifica, soprattutto in ragione delle particolari competenze di Confederazione e Cantoni. Nel contempo, la soluzione globale equilibrata che ne risulta contribuisce notevolmente a uniformare la pratica degli appalti pubblici in Svizzera.

L'attuazione del GPA 2012 nel diritto interno contribuirà all'avvicinamento dei sistemi degli appalti pubblici federale e cantonale. Grazie a tale attuazione, inoltre, la Svizzera dispone di sistemi degli appalti pubblici non soltanto conformi alle esigenze del GPA 2012, ma anche a quelle dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici e degli accordi di libero scambio tra la Svizzera e Paesi terzi che non sono membri del GPA. Il GPA 2012 apre inoltre prospettive di partecipazione a nuovi appalti. Infine, le nuove norme di cooperazione aprono la possibilità di un'adesione facilitata per nuovi membri il che fornirà agli offerenti svizzeri nuove opportunità di accesso e di creazione di attività.

4

Ripercussioni dell'accordo e dell'atto legislativo di attuazione

4.1

Ripercussioni per l'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici

L'Accordo del 21 giugno 199941 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici) fa esplicito riferimento al GPA 1994, il quale è stato sostituito dal GPA 2012, che dopo la ratifica della Svizzera si applicherà a entrambe le Parti. I riferimenti dell'Accordo bilaterale al GPA 1994 sono quindi da interpretare come riferimenti al GPA 2012. Per ragioni di certezza del diritto, si propone che la Svizzera si impegni nel quadro del Comitato misto dell'accordo bilaterale in favore dell'adozione di una nota interpretativa congiunta che confermi questa interpretazione. Il GPA 2012 non influisce sul livello dei valori soglia o sul campo d'applicazione dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici, tuttavia con una riserva. Nel GPA 2012, l'UE e gli Stati dell'AELS hanno eliminato le eccezioni del GPA 1994 che limitavano l'accesso integrale agli appalti pubblici dei servizi di telecomunicazione (CPC 752; cfr. n. 2.4 e 2.5). Ora il GPA 2012 disciplina anche i servizi di telecomunicazione via satellite. In caso di ratifica del GPA 2012, prevediamo di proporre formalmente un adeguamento del campo d'applicazione dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE per includervi anche le telecomunicazioni via satellite. Il nostro Collegio propone che anche questo adeguamento sia garantito attraverso l'adozione di una nota interpretativa congiunta del Comitato misto. Senza questo adeguamento, i committenti disciplinati dall'accordo bilaterale ma non disciplinati dal GPA 2012 non saranno tenuti ad attribuire tramite gara d'appalto i servizi 41

RS 0.172.052.68

1847

FF 2017

di telecomunicazione via satellite. Al di là dell'effetto di distorsione rispetto ai committenti assoggettati al GPA 2012, in tal modo gli offerenti svizzeri non beneficerebbero del diritto di partecipare agli appalti dei servizi di telecomunicazione che nell'UE sono aggiudicati da committenti non assoggettati al GPA 2012.

4.2

Ripercussioni per gli accordi di libero scambio dell'AELS e della Svizzera

Gli accordi di libero scambio detti «di prima generazione» contengono, nell'ambito degli appalti pubblici, norme minime incentrate sulla trasparenza e sui negoziati futuri, che non trattano l'accesso al mercato. L'adozione del GPA 2012 non incide su tali accordi. Dal 2006, alcuni accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera contengono impegni fondati sul testo del GPA 2012. L'accesso al mercato, invece, continua a essere basato sul GPA 1994. Tali accordi, detti «di seconda generazione», sono gli accordi di cui al numero 1.5 conclusi con la Colombia, il Perù, il Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo, l'Ucraina e i Paesi dell'America centrale (Panama, Costa Rica e Guatemala)42. Per questi Stati, a momento debito sarò opportuno notificare gli impegni relativi all'accesso al mercato risultanti dall'approvazione del GPA 2012, dato che tali accordi attualmente contengono le liste degli impegni svizzere del GPA 1994. Chiaramente, prima occorrerà esaminare le conseguenze sull'equilibrio degli impegni rispetto allo status quo. Altri accordi sono attualmente in fase di negoziazione sulla base del GPA 2012 (RUBEKA [Federazione russa, Bielorussia, Kazakistan], Georgia, Malaysia ecc.). Due accordi di libero scambio conclusi nel quadro dell'AELS prima del 2006 con il Cile e il Messico contengono un capitolo sull'accesso agli appalti pubblici basato sulle norme del GPA 1994. Tali accordi dovranno essere adeguati sia a livello di norme sia a livello di portata dell'accesso al mercato, se i nostri partner sono d'accordo nell'offrire un accesso reciproco più ampio laddove il GPA 2012 prevede l'estensione dell'accesso al mercato.

4.3

Ripercussioni per la Confederazione

4.3.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie del GPA 2012 si limitano alle spese aggiuntive connesse alla formazione degli agenti incaricati di applicare o di giudicare l'applicazione delle nuove norme. Le ripercussioni finanziarie connesse all'armonizzazione del diritto interno sono valutate nel messaggio concernente la revisione totale della LAPub (DLAPub). Le ripercussioni finanziarie sono limitate e devono essere messe in relazione con gli effetti macroeconomici positivi per la piazza economica svizzera, derivanti dall'accesso migliorato agli appalti pubblici, di cui beneficeranno gli offerenti e gli esportatori svizzeri di infrastrutture, beni e prestazioni di servizio.

42

Colombia (RS 0.632.311.911), Perù (RS 632.316.411), CCG (RS 0.632.311.491); Ucraina (RS 0.632.316.891.1), America centrale (RS 0.632.312.851)

1848

FF 2017

4.3.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il GPA 2012 ha dato inizio ad attività a livello dell'OMC, in particolare con la realizzazione dei programmi di lavoro tematici (allegati C­G dell'appendice 2 della decisione dei membri del GPA 1994 del 30 marzo 2012) e dei programmi aggiuntivi (allegato B dell'appendice 2 della decisione dei membri del GPA 1994 del 30 marzo 2012). La ratifica del GPA 2012 aprirà la strada all'adeguamento degli impegni degli accordi di libero scambio a due livelli. Il primo livello concerne l'adeguamento delle liste di acceso al mercato degli accordi di seconda generazione basati sugli impegni del GPA 1994. Il secondo riguarda l'adeguamento dei capitoli degli accordi di libero scambio di prima generazione basati sugli impegni della Svizzera nel quadro del GPA 1994. A questo proposito, sarà necessaria una revisione dei capitoli sugli appalti pubblici degli accordi di libero scambio con il Cile e con il Messico basati sulle norme obsolete del GPA 1994. Per l'adeguamento della lista degli impegni relativa alle prestazioni di servizio dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici menzionata al numero 4.1 e per gli eventuali lavori successivi necessari in Svizzera a causa della revisione delle direttive dell'UE sugli appalti pubblici e della digitalizzazione progressiva del trattamento degli appalti, saranno necessarie risorse di personale. Attualmente si prevede di realizzare tali lavori con le risorse esistenti. Lo stesso vale per quanto concerne le attività di formazione e d'informazione connesse al GPA 2012.

4.4

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I lavori di revisione parallela nel quadro dell'attuazione del GPA 2012 contribuiranno ad armonizzare ulteriormente il diritto cantonale e comunale degli appalti pubblici, anche se ormai i Comuni hanno già applicato il CIAP integralmente al posto delle proprie norme sugli appalti pubblici. Ne risulterà un miglioramento della trasparenza, della visibilità delle legislazioni e della certezza del diritto. Questi effetti sono in linea con gli obiettivi della legge federale del 6 ottobre 199543 sul mercato interno (LMI). L'attuazione del GPA 2012 potrebbe avere ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale anche per i Cantoni e per i Comuni, considerato il maggior fabbisogno di formazione e di adeguamento per lo meno nella fase di transizione delle legislazioni. Le ripercussioni economiche menzionate al numero 4.5 riguarderanno la Svizzera nel suo complesso, incluse le regioni, le città e gli agglomerati.

43

RS 943.02

1849

FF 2017

4.5

Ripercussioni per l'economia

Il valore degli appalti pubblici in Svizzera è stimato a circa 41 milioni di franchi svizzeri44 all'anno. Questa stima include tutti gli appalti, ovvero quelli disciplinati dal GPA 1994 e quelli che non lo sono, come per esempio gli appalti il cui valore si situa al di sotto dei valori soglia del GPA 1994, gli appalti disciplinati soltanto dall'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici e gli appalti non disciplinati dagli accordi internazionali. Il 20 per cento di tutti gli appalti pubblici sono aggiudicati dalla Confederazione, mentre circa l'80 per cento dai Cantoni e dai Comuni; la quota relativa ai Comuni è del 43 per cento45. Nel 2015, il valore degli appalti pubblici svizzeri aggiudicati secondo i nostri impegni nel quadro del GPA 1994 e notificati all'OMC ammontava a 6,8 miliardi di franchi svizzeri, di cui circa 3,4 miliardi aggiudicati dalla Confederazione. Il 5 per cento di questo importo di 5,5 miliardi è stato attribuito a offerenti stranieri, principalmente dell'UE e degli Stati Uniti. Di conseguenza, nel 2015 la Confederazione ha conferito oltre il 95 per cento dei suoi appalti disciplinati dal GPA 1994 a soggetti con sede in Svizzera. È opportuno precisare che il valore degli appalti aggiudicati in un dato periodo non è necessariamente identico al valore degli appalti pagati nel corso di tale periodo. Gli appalti aggiudicati rilevati dalle statistiche dell'OMC, infatti, includono anche le opzioni che non sono automaticamente pagate nel periodo considerato per l'aggiudicazione. Detto questo, gli appalti pubblici sono in piena crescita e in Svizzera rappresentano una parte importante del PIL, stimata dal FMI a circa 600 miliardi di franchi svizzeri l'anno (circa il 7 % del PIL svizzero). Secondo le stime dell'OMC, gli appalti pubblici rappresentano circa il 15 per cento del PIL dei membri del GPA46. Questo significa che ogni misura relativa agli appalti pubblici può avere ripercussioni importanti per l'attività economica, per la crescita e per l'impiego.

Facilitando l'accesso reciproco ai mercati per i prodotti e le prestazioni di servizio, oltre che migliorando le norme, la certezza del diritto, la trasparenza, l'imparzialità e la lotta ai conflitti d'interesse e alle pratiche fraudolente, in particolare alla corruzione, il GPA 2012 rafforza le condizioni di concorrenza
in molti Paesi. L'accesso degli offerenti svizzeri sui mercati di questi Paesi si è nettamente esteso e le condizioni di tale accesso risultano migliorate. Insieme con l'armonizzazione della legislazione federale e cantonale in materia di appalti pubblici, il GPA 2012 contribuirà anche in Svizzera a ridurre la complessità e il numero degli ostacoli procedurali denunciati da vari interventi delle vostre Camere e degli attori economici. L'armonizzazione, la governance rafforzata e la nuova trasparenza risultante dal GPA 2012 potrebbero aiutare gli offerenti a ridurre i costi. Le ripercussioni della regolamentazione legate all'armonizzazione del sistema svizzero degli appalti pubblici sono state studiate nel quadro dell'analisi d'impatto della regolamentazione presentata nel messaggio concernente la revisione totale della LAPub (D-LAPub). Il GPA 2012 rafforza la piazza 44

45 46

Cfr. Stöckli Hubert/Beyeler Martin, Das Vergaberecht der Schweiz, 9. Auflage, Zürich 2014. Contributo del professore Hubert Stöckli «Die Rechtsquellen im Wandel», nota a piè di pagina 3, pag. 3.

Etudes économiques de l'OCDE Suisse, OCSE, novembre 2015 (pag. 127, in francese e inglese) www.wto.org

1850

FF 2017

economica svizzera e accresce la sua capacità di generare valore aggiunto e creare o mantenere posti di lavoro.

4.6

Ripercussioni per l'ambiente e per l'aspetto sociale dello sviluppo sostenibile

Dal momento che il GPA 2012 prevede esplicitamente la possibilità di perseguire obiettivi ambientali, a condizione che le Parti e i committenti rispettino il principio di non discriminazione e l'impegno di non ricorrere a misure protezionistiche, il legislatore può incoraggiare acquisti pubblici compatibili con l'obiettivo della sostenibilità ambientale. L'incoraggiamento di acquisti ecocompatibili può avere effetti positivi sull'innovazione nel campo delle tecnologie verdi e contribuire a sfruttare maggiormente il potenziale di risparmio per il settore pubblico. I lavori avviati nel quadro del programma di lavoro sullo sviluppo sostenibile chiariranno ulteriormente la compatibilità della presa in considerazione degli aspetti sociali con gli impegni del GPA (cfr. n. 1.4.3 e 2.7).

5

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

L'adozione del presente messaggio non è menzionata esplicitamente nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015­201947. Vi figura invece l'adozione del messaggio sulla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici. La presa d'atto del rapporto relativo alla consultazione e l'adozione del messaggio relativo al recepimento del GPA nel diritto interno sono menzionate nell'obiettivo 2 degli obiettivi annuali 2016 del nostro Consiglio.

5.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Il GPA 2012 contribuisce a raggiungere l'obiettivo di un bilancio equilibrato, a garantire l'efficienza nella fornitura delle prestazioni statali e a creare nel Paese un ambiente economico ottimale per migliorare la competitività, creare posti di lavoro e promuovere il benessere economico. Sulla base di queste considerazioni, l'adozione e l'attuazione del GPA 2012 erano già parte integrante del nostro Rapporto di crescita 2008­2011. Con l'adozione congiunta del presente messaggio e del messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici, viene attuata una misura non ancora realizzata della nostra politica di crescita.

47

FF 2016 909

1851

FF 2017

Inoltre, l'adozione del presente messaggio è compatibile con la nostra Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016­2019 e conciliabile con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il disegno di decreto federale si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)48, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 3 Cost., la Confederazione e i Cantoni hanno collaborato all'elaborazione della posizione svizzera nei negoziati di revisione e si sono periodicamente consultati e informati. Il diritto di partecipazione dei Cantoni è stato quindi rispettato. Inoltre, l'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al nostro Consiglio la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Infine, l'articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce alle vostre Camere la facoltà di approvarli, a meno che la loro conclusione non sia di competenza del nostro Consiglio in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA)49.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il GPA 2012 sostituisce il GPA 1994, ne estende il campo d'applicazione in materia di accesso al mercato e definisce i programmi di lavoro per i lavori futuri. Il GPA 2012 è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, incluso l'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici, che si applica sulla base delle norme del GPA (cfr. n. 4.1). In particolare, è anche compatibile con gli accordi di libero scambio. I capitoli sugli appalti pubblici degli accordi di libero scambio più recenti sono già basati sulle norme del GPA 2012. Gli accordi di libero scambio meno recenti, invece, contengono norme minime basate principalmente sui principi di trasparenza del GPA 1994, anch'esse compatibili con il GPA 2012. Spesso tali accordi prevedono clausole per negoziati futuri che i Paesi dell'AELS desiderano condurre sulla base del GPA 2012 (cfr. n. 4.2).

6.3

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3, sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, qualora prevedano l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendano disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

48 49

RS 101 RS 172.010

1852

FF 2017

L'attuazione del GPA 2012 esige un adeguamento della LAPub e di altre leggi federali; inoltre rende necessaria una revisione del CIAP.

In tali condizioni, il decreto federale concernente l'approvazione del Protocollo che modifica l'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici sottostà a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

6.4

Versioni linguistiche e pubblicazione del GPA 2012

Le versioni ufficiali del GPA 2012 sono la versione francese, inglese e spagnola, le tre lingue ufficiali dell'OMC. La negoziazione del GPA 2012 si è svolta in inglese.

La Svizzera ha presentato le sue liste degli impegni in francese e ha fornito all'attenzione dei membri del GPA una traduzione ufficiosa in inglese. Le liste degli impegni dei membri del GPA, in particolare di quelli anglofoni, non sono state tradotte integralmente in francese o in spagnolo, perché questo avrebbe richiesto mezzi sproporzionati considerato il volume delle liste degli impegni.

Su mandato della Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC) e d'intesa con il DEFR, la decisione dei membri del GPA del 30 marzo 2012 sui risultati dei negoziati di revisione e le sue appendici 1 e 2 sono state tradotte in tedesco e in italiano, con una riserva. La riserva concerne le liste degli impegni degli altri Paesi diversi dalla Svizzera. Le versioni ufficiali del GPA 2012 nelle tre lingue ufficiali dell'OMC e le liste degli impegni dei membri del GPA sono accessibili sul sito dell'OMC50. I lavori di traduzione sono stati svolti in stretta collaborazione con il gruppo paritario incaricato di rivedere la legislazione svizzera in materia di appalti pubblici. Sono state elaborate equivalenze linguistiche nelle tre lingue ufficiali per assicurare la trasparenza tra il GPA 2012 e le versioni rivedute del CIAP e della LAPub.

La versione francese e la traduzione tedesca e italiana della decisione del 30 marzo 2012 dei membri del GPA e le sue appendici 1 e 2 sono annesse alle rispettive versioni del presente messaggio. Il Protocollo che modifica il GPA 1994 sarà pubblicato conformemente alla legge del 18 giugno 200451 sulle pubblicazioni ufficiali e all'ordinanza del 7 ottobre 201552 sulle pubblicazioni ufficiali. La pubblicazione degli impegni relativi all'accesso ai mercati degli altri Paesi diversi dalla Svizzera che figurano all'appendice I dell'allegato al Protocollo sarà assicurata mediante rimando elettronico al sito dell'OMC.

6.5

Entrata in vigore

Con la decisione del nostro Consiglio del 21 marzo 2012, la delegazione svizzera era stata autorizzata ad adottare il Protocollo che modifica l'Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici e i suoi allegati con riserva di approvazione parlamentare.

50 51 52

www.wto.org/ > trade topics > other topics > government procurement RS 170.512 RS 170.512.1

1853

FF 2017

Conformemente al paragrafo 3 del Protocollo sopramenzionato e all'articolo XXIV paragrafo 9 del GPA 1994, il Protocollo è entrato in vigore il 6 aprile 2014 per i due terzi delle Parti dell'Accordo del 1994 che avevano depositato i loro strumenti di ratifica. Per la Svizzera, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica presso il Direttore Generale dell'OMC a Ginevra. Il GPA 1994 sarà allora abrogato e sostituito dal GPA 2012, dato che la Svizzera è il solo Paese a non avere ancora ratificato il GPA 2012. Il nostro Consiglio attende che la legge sugli acquisti pubblici riveduta (D-LAPub) e il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici riveduto (progetto CIAP) siano rispettivamente approvati dalle vostre Camere e dall'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp; cfr. n. 1.1).

1854

FF 2017

Allegato Traduzione53

Decisione sui risultati dei negoziati di cui all'articolo XXIV paragrafo 7 dell'Accordo sugli appalti pubblici Decisione del 30 marzo 2012

1. Noi, Parti dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Accordo»), riunite a livello di Ambasciatori a Ginevra, avendo concluso la verifica finale e l'esame giuridico dei risultati dei negoziati di cui all'articolo XXIV paragrafo 7 dell'Accordo, siamo lieti di adottare gli elementi dei risultati dei negoziati di cui all'articolo XXIV paragrafo 7 dell'Accordo, che figurano nelle due Appendici della presente decisione.

53

a)

L'Appendice 1 include la Decisione del Comitato degli appalti pubblici sull'adozione del Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Protocollo»), comprendente il testo rivisto dell'Accordo e le sue Appendici; e

b)

l'Appendice 2 include le seguenti Decisioni del Comitato: i) Decisione del Comitato degli appalti pubblici sulle condizioni di notifica di cui agli articoli XIX e XXII dell'Accordo (Allegato A); ii) Decisione del Comitato degli appalti pubblici sull'adozione di programmi di lavoro (Allegato B); iii) Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro sulle PMI (Allegato C); iv) Proposta di Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro concernente la raccolta e la comunicazione di dati statistici (Allegato D); v) Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro sugli appalti pubblici sostenibili (Allegato E); vi) Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro sulle esclusioni e sulle restrizioni enunciate negli Allegati delle Parti (Allegato F); e vii) Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro sulle norme di sicurezza negli appalti pubblici internazionali (Allegato G);

Traduzione del testo originale francese.

1855

FF 2017

2. Conveniamo che le Decisioni contemplate al paragrafo 1 b) entrano in vigore contemporaneamente al Protocollo. Il Comitato, alla prima riunione dopo l'entrata in vigore del Protocollo, conferma in una dichiarazione che le Decisioni sono state adottate e sono entrate in vigore alla stessa data del Protocollo.

3. Riaffermiamo inoltre l'impegno assunto dai nostri rispettivi Ministri nel documento GPA/112 affinché il Protocollo venga accettato e attuato rapidamente nelle nostre rispettive giurisdizioni.

1856

FF 2017

Appendice 1

Decisione del Comitato degli appalti pubblici sull'adozione del testo del «Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici» Decisione del 30 marzo 2012

Il Comitato degli appalti pubblici, considerato l'articolo XXIV paragrafo 9 dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (di seguito denominato «Accordo del 1994»), avendo condotto nuovi negoziati conformemente all'articolo XXIV paragrafo 7 lettere b e c dell'Accordo del 1994 ed essendo giunto a un'intesa su determinati emendamenti al fine di migliorare l'Accordo del 1994, notato il consenso tra le Parti all'Accordo del 1994, tutte aderenti alla presente decisione, nell'adottare il testo del Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici allegato alla presente decisione (di seguito denominato «Protocollo») e nel sottoporre il Protocollo ai rispettivi Governi per l'accettazione conformemente alle rispettive procedure interne, considerato che presumibilmente non tutte le Parti all'Accordo del 1994 saranno in grado di portare a termine le loro procedure interne per l'accettazione del Protocollo prima della sua entrata in vigore e che, di conseguenza, per un determinato periodo non tutte le Parti all'Accordo del 1994 saranno anche Parti del Protocollo, decide quanto segue: 1. Il testo del Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici allegato alla presente decisione è adottato e aperto all'accettazione delle Parti all'Accordo del 1994.

2. In virtù del paragrafo 3 del Protocollo e conformemente all'articolo XXIV paragrafo 9 dell'Accordo del 1994, per le Parti all'Accordo che hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di tali strumenti da parte dei due terzi delle Parti all'Accordo del 1994. In seguito, per ogni Parte all'Accordo del 1994 che deposita il proprio strumento di accettazione, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di tale deposito.

3. All'entrata in vigore del Protocollo, a)

tra una Parte all'Accordo del 1994 che è anche Parte del Protocollo e una Parte del Accordo del 1994 che non è Parte del Protocollo si applica l'Accordo del 1994, inclusa l'Appendice I; e 1857

FF 2017

b)

una Parte che ha accettato il Protocollo è tenuta soltanto nei confronti delle altre Parti che hanno accettato il Protocollo ad accordare l'accesso agli appalti di cui all'Appendice I del Protocollo.

4. Eventuali condizioni d'adesione all'Accordo del 1994 convenute dopo la data della presente decisione conformemente all'articolo XXIV paragrafo 2 dell'Accordo del 1994 disporranno che all'entrata in vigore del Protocollo, quest'ultimo ha effetto vincolante anche per i Membri che aderiscono all'OMC.

1858

FF 2017

Appendice I

Offerte finali relative all'appendice I presentate dalle Parti al GPA nel quadro dei negoziati sul campo d'applicazione dell'Accordo Offerta finale della Svizzera relativa all'appendice I (Traduzione, fa fede la versione francese) Allegato 1

Committenti a livello federale Forniture (specificate nell'Allegato 4)

Valore soglia:

130 000 DSP

Prestazioni di servizio (specificate nell'Allegato 5)

Valore soglia:

130 000 DSP

Commesse edili (specificate nell'Allegato 6)

Valore soglia: 5 000 000 DSP

Elenco indicativo dei committenti: Qualsiasi autorità o unità amministrativa centralizzata e decentralizzata della Confederazione ai sensi del diritto pubblico svizzero

I.

Elenco delle unità amministrative centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione federale, conformemente alla legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e all'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (stato al 1° novembre 2011)54

1.

Cancelleria federale (CaF): ­ Cancelleria federale (CaF) ­ Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)

2.

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE):

2.1

Unità amministrative ­ Segreteria generale (SG-DFAE) ­ Segreteria di Stato (SES) ­ Direzione politica (DP) ­ Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) ­ Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

54

RS 172.010 e RS 172.010.1 www.admin.ch/ch/i/rs/c172_010.html e www.admin.ch/ch/i/rs/c172_010_1.html

1859

FF 2017

­ ­

Direzione delle risorse (DR) Direzione consolare (DC)

2.2

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato ­

2.3

Commissioni extraparlamentari politico-sociali ­ Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo ­ Commissione svizzera per l'UNESCO

3.

Dipartimento federale dell'interno (DFI):

3.1

Unità amministrative ­ Segreteria generale (SG-DFI) ­ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) ­ Ufficio federale della cultura (UFC) ­ Archivio federale svizzero (AFS) ­ Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ­ Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ­ Ufficio federale di statistica (UST) ­ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ­ Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) ­ Settore dei politecnici federali (settore dei PF) ­ Politecnico federale di Zurigo (PFZ) ­ Politecnico federale di Losanna (PFL) ­ Istituto Paul Scherrer (PSI) ­ Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) ­ Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) ­ Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG) ­ Museo nazionale svizzero (MNS) ­ Pro Helvetia ­ Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

3.2

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato ­ Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

3.3

Commissioni extraparlamentari politico-sociali ­ Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano ­ Commissione tecnica per i radiofarmaci ­ Commissione delle professioni mediche ­ Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica

1860

FF 2017

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività Commissione federale dei monumenti storici Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana Consiglio svizzero di accreditamento Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore delle derrate alimentari Comitato direttivo per gli esami federali di chimico delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di ispettore delle derrate alimentari Commissione d'esame in chiropratica Commissione d'esame in odontoiatria Commissione d'esame in medicina umana Commissione d'esame in medicina veterinaria Commissione d'esame in farmacia Commissione d'esame per gli esami di chimico delle derrate alimentari Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo Commissione di esperti per la promozione cinematografica Commissione della Biblioteca nazionale svizzera Commissione della statistica federale Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur Commissione delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni Commissione federale contro il razzismo Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Commissione federale per l'alimentazione Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Commissione federale della fondazione Gottfried Keller Commissione federale della previdenza professionale Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi Commissione federale delle belle arti Commissione federale delle borse per studenti stranieri Commissione federale dei medicamenti Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali Commissione federale del cinema Commissione federale del design Commissione federale per l'infanzia e la gioventù 1861

FF 2017

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Commissione federale per la prevenzione del tabagismo Commissione federale per le questioni spaziali Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool Commissione federale per i problemi dell'AIDS Commissione federale per le questioni relative alla droga Commissione federale per le questioni femminili Commissione federale per le vaccinazioni Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero Gruppo di lavoro Influenza

4.

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP):

4.1

Unità amministrative ­ Segreteria generale (SG-DFGP) ­ Ufficio federale di giustizia (UFG) ­ Ufficio federale di polizia (fedpol) ­ Ufficio federale della migrazione (UFM) ­ Ufficio federale di metrologia (METAS) ­ Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) ­ Commissione nazionale per la prevenzione della tortura ­ Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) ­ Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ­ Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)

4.2

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato ­ Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ­ Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini

4.3

Commissioni extraparlamentari politico-sociali ­ Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali ­ Commissione federale degli esperti del registro di commercio ­ Commissione federale di metrologia ­ Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento ­ Commissione federale della migrazione

5.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

5.1

Unità amministrative ­ Segreteria generale (SG-DDPS) ­ Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

1862

FF 2017

­ ­

­ ­ ­

Ufficio dell'uditore in capo (UUC) Aggruppamento Difesa (a) Stato maggiore dell'esercito (SM Es) (b) Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs) (c) Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ) Forze terrestri (FT) (d) Forze aeree (FA) (e) Base logistica dell'esercito (BLEs) (f) Base d'aiuto alla condotta (BAC) Aggruppamento armasuisse (ar) (a) Ufficio federale per l'acquisto di armamenti (b) Ufficio federale di topografia (swisstopo) Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) Ufficio federale dello sport (UFSPO)

5.2

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato ­

5.3

Commissioni extraparlamentari politico-sociali ­ Comitato svizzero della protezione dei beni culturali ­ Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi ­ Commissione federale per la protezione NBC ­ Commissione federale di geologia ­ Commissione federale di vigilanza sull'istruzione aeronautica preparatoria ­ Commissione federale degli ingegneri geometri ­ Commissione dell'armamento ­ Commissione del servizio militare non armato per motivi di coscienza ­ Commissione federale di tiro ­ Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute ­ Commissione federale dello sport ­ Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promovimento internazionale della pace ­ Commissione telematica

6.

Dipartimento federale delle finanze (DFF):

6.1

Unità amministrative ­ Segreteria generale (SG-DFF) ­ Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ­ Amministrazione federale delle finanze (AFF) ­ Ufficio federale del personale (UFPER) ­ Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ­ Amministrazione federale delle dogane (AFD) 1863

FF 2017

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) Controllo federale delle finanze (CDF) Regìa federale degli alcool (RFA) Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

6.2

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato ­

6.3

Commissioni extraparlamentari politico-sociali ­ Commissione federale dei prodotti da costruzione ­ Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati ­ Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi ­ Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ­ Organo consultivo per l'IVA

7.

Dipartimento federale dell'economia (DFE):

7.1

Unità amministrative ­ Segreteria generale (SG-DFE) ­ Sorveglianza dei prezzi (SPr) ­ Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ­ Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ­ Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ­ Ufficio federale di veterinaria (UFV) ­ Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ­ Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ­ Svizzera Turismo (ST) ­ Società svizzera di credito alberghiero (SCA) ­ Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) ­ Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)

7.2

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato ­ Commissione della concorrenza (COMCO) ­ Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)

7.3

Commissioni extraparlamentari politico-sociali ­ Commissione di formazione del servizio veterinario ­ Consiglio per l'assetto del territorio

1864

FF 2017

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione Comitato svizzero per la FAO Commissione consultiva per l'agricoltura Commissione di periti doganali Commissione per la politica economica Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni Commissione federale di accreditamento Commissione federale del consumo Commissione federale della formazione professionale Commissione federale di maturità professionale Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale delle scuole universitarie professionali Commissione federale dell'abitazione Commissione federale del lavoro Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie Commissione federale per gli esperimenti sugli animali Commissione federale per i responsabili della formazione professionale Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL Commissione per gli impianti di stabulazione Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone Consiglio della ricerca agronomica Forum PMI Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro

8.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC):

8.1

Unità amministrative ­ Segreteria generale (SG-DATEC) ­ Ufficio federale dei trasporti (UFT) ­ Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ­ Ufficio federale dell'energia (UFE) ­ Ufficio federale delle strade (USTRA) ­ Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ­ Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ­ Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ­ Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) 1865

FF 2017

8.2

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato ­ Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ­ Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) ­ Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ­ Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF) ­ Commissione Uffici postali

8.3

Commissioni extraparlamentari politico-sociali ­ Commissione di esperti in ecotossicologia ­ Commissione federale per la sicurezza biologica ­ Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano ­ Commissione federale per la sicurezza nucleare ­ Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio ­ Commissione federale per la ricerca energetica ­ Commissione per la gestione delle scorie radioattive ­ Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili ­ Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni ­ Commissione federale del Parco nazionale ­ Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale ­ Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV ­ Commissione per la ricerca nel settore stradale ­ Commissione federale d'igiene dell'aria ­ Commissione federale della legge sulla durata del lavoro ­ Commissione federale per la lotta contro il rumore ­ Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»

II.

Autorità giudiziarie federali e autorità federali di perseguimento penale: ­ ­ ­ ­ ­

III.

Enti che costituiscono o assistono l'Assemblea federale: ­ ­ ­

1866

Tribunale federale Tribunale penale federale Tribunale amministrativo federale Tribunale federale dei brevetti Ministero pubblico della Confederazione (MPC) Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Servizi del Parlamento

FF 2017

Allegato 2

Committenti a livello di Governi subnazionali55 Forniture (specificate nell'Allegato 4)

Valore soglia:

200 000 DSP

Prestazioni di servizio (specificate nell'Allegato 5)

Valore soglia:

200 000 DSP

Commesse edili (specificate nell'Allegato 6)

Valore soglia: 5 000 000 DSP

1.

Qualsiasi autorità o unità amministrativa centralizzata e decentralizzata a livello cantonale ai sensi del diritto pubblico cantonale.

2.

Qualsiasi autorità o unità amministrativa centralizzata e decentralizzata a livello distrettuale e comunale ai sensi del diritto pubblico cantonale e comunale.

Elenco dei Cantoni svizzeri: Appenzello (Interno/Esterno) Argovia Basilea (Città/Campagna) Berna Friburgo Glarona Ginevra Grigioni Giura Neuchâtel Lucerna Sciaffusa Svitto Soletta San Gallo Ticino Turgovia Vaud Vallese Untervaldo (Nidvaldo/Obvaldo) Uri Zugo Zurigo

55

Ovvero i Governi cantonali secondo la terminologia svizzera.

1867

FF 2017

Nota relativa all'Allegato 2 A titolo di chiarimento, va precisato che il concetto di unità decentralizzata a livello cantonale e comunale include gli enti di diritto pubblico a livello cantonale, distrettuale e comunale che non hanno carattere commerciale o industriale.

1868

FF 2017

Allegato 3

Tutti gli altri committenti che concludono appalti conformemente alle disposizioni del presente Accordo Forniture (specificate nell'Allegato 4)

Valore soglia:

400 000 DSP

Prestazioni di servizio (specificate nell'Allegato 5)

Valore soglia:

400 000 DSP

Commesse edili (specificate nell'Allegato 6)

Valore soglia: 5 000 000 DSP

I committenti che sono poteri pubblici56 o imprese pubbliche57 e che esercitano almeno una delle seguenti attività:

56

57

1.

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione d'acqua potabile o l'approvvigionamento di queste reti in acqua potabile (specificati al titolo I);

2.

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l'approvvigionamento di queste reti in energia elettrica (specificati al titolo II);

3.

l'utilizzazione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee d'autobus o delle funivie (specificati al titolo III);

4.

lo sfruttamento di un'area geografica per mettere a disposizione dei vettori aerei aeroporti o altri terminali di trasporto (specificato al titolo IV);

5.

lo sfruttamento di un'area geografica per mettere a disposizione dei vettori marittimi o fluviali porti marittimi o interni o altri terminali di trasporto (specificato al titolo V);

6.

la messa a disposizione di servizi postali (specificati al titolo VI).

Potere pubblico: lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico, le associazioni formate da uno o più di questi enti. È considerato ente di diritto pubblico qualsiasi ente: ­ creato per soddisfare specificamente bisogni d'interesse generale e che non ha carattere industriale o commerciale, ­ dotato di personalità giuridica, e ­ la cui attività è finanziata principalmente dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta a un controllo da parte di questi ultimi, o ancora il cui organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza è composto per più di metà da membri nominati dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.

Impresa pubblica: qualsiasi impresa sulla quale i poteri pubblici possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a causa della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano. Si suppone un'influenza dominante quando i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, nei confronti dell'impresa: ­ detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa o ­ possiedono la maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa, o ­ possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

1869

FF 2017

I.

Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

Poteri pubblici o imprese pubbliche di produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile. Tali poteri pubblici e imprese pubbliche operano conformemente alla legislazione cantonale o locale, oppure in base ad accordi individuali conformi a tale legislazione.

Per esempio: ­

Wasserverbund Region Bern AG

­

Hardwasser AG

II.

Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica

Poteri pubblici o imprese pubbliche di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il dirizzo di esproprio a norma della legge federale del 24 giugno 1902 concernenti gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.58 Poteri pubblici o imprese pubbliche di produzione di energia elettrica a norma della legge federale del 22 dicembre 191659 sull'utilizzazione delle forze idriche e della legge federale del 23 dicembre 195960 sull'uso pacifico dell'energia nucleare.

Per esempio: ­

Forces motrices bernoises Energie SA

­

Axpo SA

III.

Trasporti mediante ferrovia urbana, tramvia, sistemi automatizzati, filovia, linea d'autobus o funivia

Poteri pubblici o imprese pubbliche che esercitano tramvia ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 195761 sulle ferrovie.

Poteri pubblici o imprese pubbliche che offrono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 20 marzo 200962 sul trasporto di viaggiatori.

Per esempio:

58 59 60 61 62

­

Transports publics genevois

­

Verkehrsbetriebe Zürich

RS 734.0 RS 721.80 RS 732.1 RS 742.101 RS 745.1

1870

FF 2017

IV.

Aeroporti

Poteri pubblici o imprese pubbliche che gestiscono aeroporti in virtù di una concessione ai sensi dell'articolo 36a della legge federale del 21 dicembre 194863 sulla navigazione aerea.

Per esempio: ­

Flughafen Zürich Kloten

­

Aéroport de Genève-Cointrin

­

Aérodrome civil de Sion

V.

Porti interni

Porti Renani Svizzeri: Accordo del 13/20 giugno 200664 intitolato «Staatsvertrag über die Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft zu einer Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit unter dem Namen ».

VI.

Servizi postali

Poteri pubblici o imprese pubbliche che forniscono servizi postali, ma unicamente per le attività per le quali dispongono di un diritto esclusivo (servizio riservato ai sensi della legge federale del 17 dicembre 201065 sulle poste).

Note relative all'Allegato 3 Il presente Accordo non disciplina:

63 64 65

1.

gli appalti che conclusi dai committenti con fini diversi dal perseguimento delle loro attività descritte nel presente Allegato o per il perseguimento di tali attività al di fuori della Svizzera;

2.

gli appalti conclusi dai committenti che perseguono un'attività descritta dal presente Allegato quando tale attività è esposta alla libera concorrenza del mercato.

RS 748.0 SGS 421.1 RS 783.0

1871

FF 2017

Allegato 4

Beni Il presente Accordo disciplina gli appalti pubblici conclusi per tutti i beni acquistati dai committenti di cui agli Allegati 1­3, salvo che l'Accordo non disponga altrimenti.

Elenco dei materiali per la difesa e la sicurezza disciplinati dall'Accordo66 Per gli appalti conclusi dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport67 e da altri enti responsabili della difesa e della sicurezza, quali l'Amministrazione federale delle dogane per quando riguarda l'equipaggiamento delle guardie di confine e dei doganieri, i seguenti beni sono disciplinati dall'Accordo: Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calce e cementi Capitolo 26: Minerali, scorie e ceneri Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi Capitolo 29: Prodotti chimici organici Capitolo 30: Prodotti farmaceutici Capitolo 31: Concimi

66

67

Le voci di tariffa indicate dalla Svizzera sono quelle del Sistema armonizzato come definito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul sistema armonizzato e di codificazione delle merci. Tale convenzione è entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1988 (RS 0.632.11).

Ad eccezione dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo) e dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO).

1872

FF 2017

Capitolo 32: Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche Capitolo 34: Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi Capitolo 36: Polveri e esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili Capitolo 37: Prodotti per la fotografia o per la cinematografia Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche Capitolo 39: Materie plastiche e lavori di tali materie Capitolo 40: Gomma e lavori di gomma Capitolo 41: Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

1873

FF 2017

Capitolo 45: Sughero e lavori di sughero Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Capitolo 47: Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) ; carta e sue applicazioni Capitolo 48: Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone Capitolo 49: Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani Capitolo 50: Seta Capitolo 51: Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine Capitolo 52: Cotone Capitolo 53: Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta Capitolo 54: Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di: 5407: Tessuti di filati di filamenti sintetici 5408: Tessuti di filati di filamenti artificiali Capitolo 55: Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di: 5511­5516: Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue Capitolo 56: Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di: 5608: Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili

1874

FF 2017

Capitolo 57: Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili Capitolo 58: Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami Capitolo 60: Stoffe a maglia Capitolo 61: Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia Capitolo 62: Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia Capitolo 63: Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci Capitolo 64: Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti Capitolo 65: Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili Capitolo 69: Prodotti ceramici Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro Capitolo 71: Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

1875

FF 2017

Capitolo 72: Ghisa, ferro e acciaio Capitolo 73: Lavori di ghisa, ferro o acciaio Capitolo 74: Rame e lavori di rame Capitolo 75: Nichel e lavori di nichel Capitolo 76: Alluminio e lavori di alluminio Capitolo 78: Piombo e lavori di piombo Capitolo 79: Zinco e lavori di zinco Capitolo 80: Stagno e lavori di stagno Capitolo 81: Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie Capitolo 82: Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni Capitolo 84: Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di: 84.71: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove Capitolo 85: Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente: 1876

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85.10: Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, ecc.

85.16: Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici, ecc.

85.37: Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti, ecc.

85.38: Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, ecc.

85.39: Lampade e tubi elettrici a incandescenza, ecc.

85.40: Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, ecc.

Capitolo 86: Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, ad eccezione di: 87.05: Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarriofficina, autovetture radiologiche), ecc.

87.08: Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, ecc.

87.10: Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti, ecc.

Capitolo 89: Navigazione marittima o fluviale Capitolo 90: Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi, ad eccezione di: 9014: Bussole, comprese quelle di navigazione, ecc.

9015: Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, ecc.

9027: Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche, ecc.

9030: Oscilloscopi, ecc.

Capitolo 91: Orologeria Capitolo 92: Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti Capitolo 94: Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

1877

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Capitolo 95: Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori Capitolo 96: Lavori diversi Capitolo 97: Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

1878

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Allegato 5

Prestazioni di servizio Sono disciplinate le seguenti prestazioni di servizio che figurano nella Classificazione per settore dei servizi riprodotta nel documento MTN.GNS/W/120: Oggetto

Numero di riferimento CPC prov. (Classificazione centrale dei prodotti provvisoria)

Servizi di riparazione e manutenzione

6112, 6122, 633, 886

Servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi

641

Servizi di ristorazione e di mescita di bevande

642, 643

Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta

712 (sauf 71235) 7512, 87304

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

73 (sauf 7321)

Trasporto di posta per via terrestre (esclusi i servizi di trasporto ferroviario) e aerea

71235, 7321

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

7471

Servizi di telecomunicazione

752

Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e d'investimento68

partie de 81 812, 814

Servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale

822

Servizi di leasing o di noleggio di macchinari e attrezzature, senza operatore

83106­83109

Servizi di leasing o di noleggio di beni per uso personale e domestico

partie de 832

Servizi informatici ed affini

84

Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico

partie de 861

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

862

Servizi di consulenza fiscale

863

68

Ad esclusione dei contratti sui servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

1879

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Oggetto

Numero di riferimento CPC prov. (Classificazione centrale dei prodotti provvisoria)

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

864

Servizi di consulenza gestionale e affini

865, 86669

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

867

Servizi pubblicitari

871

Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà immobiliari

874, 82201­82206

Servizi di imballaggio

876

Servizi di consulenza relativi alla silvicoltura

partie de 8814

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto

88442

Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi

94

Note relative all'Allegato 5

69

1.

Senza pregiudizio degli impegni presi dalla Svizzera nell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, gli impegni riguardanti il settore dei servizi presi nel quadro del presente accordo sono soggetti alle limitazioni e alle condizioni concernenti l'accesso ai mercati e il trattamento nazionale specificate nella lista degli impegni della Svizzera nel GATS.

2.

La Svizzera non estende il beneficio delle disposizioni del presente Accordo ai servizi e agli offerenti di prestazioni di servizio delle Parti che non includono, nei propri elenchi, appalti di prestazioni di servizio conclusi dai committenti di cui agli Allegati 1­3 fino a quando non avrà appurato che le Parti interessate garantiscono alle imprese svizzere un accesso equivalente ed effettivo agli appalti in questione.

3.

Il presente Accordo non disciplina gli appalti finalizzati all'acquisto, allo sviluppo, alla produzione o alla coproduzione di elementi di programmi da parte di organi di radiodiffusione e agli appalti concernenti i tempi di diffusione.

Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

1880

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Allegato 6

Commesse edili Definizione: Un contratto di commessa edile è un contratto che ha come obiettivo la realizzazione mediante qualsiasi mezzo di lavori di costruzione di opere edili o d'ingegneria civile, in base alla Divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti (CPC) delle Nazioni Unite; Elenco di tutte le prestazioni di servizio di cui alla divisione 51 della CPC: Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili

511

Lavori di costruzione di edifici

512

Lavori di costruzione d'opere d'ingegneria civile

513

Montaggio e installazione di opere prefabbricate

514

Lavori svolti da imprese edili specializzate

515

Lavori di posa d'impianti

516

Lavori di finitura degli edifici

517

Altre prestazioni di servizio

518

Nota relativa all'Allegato 6 1.

Senza pregiudizio degli impegni presi dalla Svizzera nell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, gli impegni riguardanti il settore dei servizi presi nel quadro del presente accordo sono soggetti alle limitazioni e alle condizioni concernenti l'accesso ai mercati e il trattamento nazionale specificate nella lista degli impegni della Svizzera nel GATS.

2.

La Svizzera non estende il beneficio delle disposizioni del presente Accordo alle prestazioni di servizio e agli offerenti di prestazioni di servizio delle Parti che non includono, nei propri elenchi, appalti di prestazioni di servizio conclusi dai committenti di cui agli Allegati 1­3 fino a quando non avrà appurato che le Parti interessate garantiscono alle imprese svizzere un accesso equivalente ed effettivo agli appalti in questione.

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Allegato 7

Note generali e deroghe alle disposizioni dell'articolo IV A) Deroghe specifiche per singoli Paesi 1.

La Svizzera non estende il beneficio delle disposizioni del presente Accordo: ­ per quanto riguarda l'aggiudicazione di commesse da parte dei committenti di cui al punto 2 dell'Allegato 2, a tutti i membri del GPA ad eccezione di quelli dell'Unione europea, dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e dell'Armenia; ­ per quanto riguarda l'aggiudicazione di commesse da parte dei committenti di cui all'Allegato 3 nei seguenti settori: (a) acqua: agli offerenti di prodotti e prestazioni di servizio di Canada, Stati Uniti e Singapore; (b) energia elettrica: agli offerenti di prodotti e prestazioni di servizio di Canada, Giappone e Singapore; (c) aeroporti: agli offerenti di prodotti e prestazioni di servizio di Canada, Corea e Stati Uniti; (d) porti: agli offerenti di prodotti e prestazioni di servizio del Canada; (e) trasporti urbani: agli offerenti di prodotti e prestazioni di servizio di Canada, Israele, Giappone e Stati Uniti; fino a quando non avrà appurato che le Parti interessate garantiscono alle imprese svizzere un accesso simile ed effettivo agli appalti in questione.

2.

Le disposizioni dell'articolo XVII non si applicano agli offerenti di prodotti e prestazioni di servizio di: ­ Israele e Corea, per quanto riguarda i ricorsi contro l'aggiudicazione di appalti da parte degli enti di cui alla nota relativa all'Allegato 2, fino a quando la Svizzera non avrà appurato che questi Paese hanno completato l'elenco dei committenti a livello di Governi subnazionali; ­ Giappone, Corea e Stati Uniti, per quanto riguarda i ricorsi contro l'aggiudicazione di appalti a fornitori di prodotti o di prestazioni di servizio di altre Parti del presente Accordo, se tali fornitori sono piccole o medie imprese ai sensi del diritto svizzero, fino a quando la Svizzera non avrà appurato che tali Paesi non applicano più misure discriminatorie per favorire determinate piccole imprese nazionali o determinate imprese nazionali detenute da minoranze; ­ Israele, Giappone e Corea, per quanto riguarda i ricorsi contro l'aggiudicazione da parte di committenti svizzeri il cui valore è inferiore alla soglia applicata alla stessa categoria di appalti da parte di tali Paesi.

3.

Fino a quando la Svizzera non avrà appurato che le Parti interessate garantiscono l'accesso ai loro appalti agli offerenti svizzeri di prodotti e prestazioni di servizio svizzeri, essa non estende il beneficio delle disposizioni del presente Accordo agli offerenti di prodotti e prestazioni di servizio di:

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­

­

Canada, per quanto concerne gli appalti riguardanti i prodotti relativi al n° 58 della FSC (materiale per le comunicazioni, per la rilevazione di radiazioni e per l'emissione di radiazioni coerenti), e Stati Uniti per quanto concerne le attrezzature di controllo del traffico aereo; Corea e Israele, per quanto concerne l'aggiudicazione di commesse da parte dei committenti di cui all'Allegato 3 punto 2 per i prodotti riguardanti i n° 8504, 8535, 8537 e 8544 del SA (trasformatori elettrici, prese di corrente, interruttori e cavi isolati); Israele, per quanto concerne i prodotti riguardanti i n° 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 8536, 8537 e 8544 del SA.

B) Deroghe generali Il presente Accordo non disciplina: 1.

le prestazioni di servizio fornite internamente da un committente o da committenti diversi dotati di personalità giuridica;

2.

gli acquisti di beni e prestazioni di servizio che possono essere effettuati esclusivamente presso organizzazioni che dispongono di un diritto esclusivo concesso in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate (per esempio per l'acquisto di acqua potabile, di energia, ecc.).

1.

In base all'interpretazione svizzera dell'articolo II lettera a numero 2 a) ii, il presente Accordo non disciplina gli investimenti di fondi degli assicurati effettuati da organismi di diritto pubblico quali assicurazioni e casse pensioni di diritto pubblico.

2.

A prescindere dalle loro attività, le autorità e le unità amministrative centralizzate e decentralizzate sono soggette soltanto alle disposizioni degli Allegati 1 o 2. A prescindere dalle loro attività, i poteri pubblici e le imprese pubbliche dell'Allegato 3 non sono soggetti alle disposizioni degli Allegati 1 e 2.

C)

Note esplicative

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Appendici con le offerte finali delle altre Parti70 Appendice II Mezzo elettronico o cartaceo utilizzato dalle Parti per la pubblicazione di leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative d'applicazione generale, clausole contrattuali tipo e procedure concernenti gli appalti pubblici disciplinati dal presente Accordo conformemente all'articolo VI (deve essere comunicato da ciascuna Parte al momento del deposito del suo strumento di adesione o prima di tale deposito) Appendice III Mezzo elettronico o cartaceo utilizzato dalle Parti per la pubblicazione dei bandi di cui agli articoli VII, IX paragrafo 7 e XVI paragrafo 2 conformemente all'articolo VI (deve essere comunicato da ciascuna Parte al momento del deposito del suo strumento di adesione o prima di tale deposito) Appendice IV Indirizzo del sito o dei siti internet su cui le Parti pubblicano le statistiche sugli appalti conformemente all'articolo XVI paragrafo 5 e gli avvisi sulle aggiudicazioni conformemente all'articolo XVI paragrafo 6 (deve essere comunicato da ciascuna Parte al momento del deposito del suo strumento di adesione o prima di tale deposito)

70

Le appendici con le offerte finali delle altre parti non sono pubblicate né nella RU né nella RS. I testi possono essere consultati e scaricati gratuitamente all'indirizzo del sito Internet dell'OMC (www.wto.org/ > accueil > domaines > marchés publics> l'accord sur les marchés publics > listes correspondant au champ d'application) e su simap.ch (www.simap.ch > Informazioni dell'OMC sugli appalti pubblici (in francese, inglese e spagnolo).

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Appendice 2 Allegato A

Decisione del Comitato degli appalti pubblici sulle condizioni di notifica di cui agli articoli XIX e XXII dell'Accordo Decisione del 30 marzo 2012

Il Comitato degli appalti pubblici, considerata l'importanza della trasparenza delle leggi e dei regolamenti relativi al presente Accordo, incluse le modifiche apportate in base all'articolo XXII paragrafo 5 dello stesso, considerata anche l'importanza del mantenimento di elenchi precisi dei committenti di cui agli Allegati dell'Appendice I dell'Accordo delle Parti, conformemente all'articolo XIX dell'Accordo, riconosciuta la difficoltà per le Parti di notificare al Comitato nel termine voluto le modifiche apportate alle proprie leggi e ai propri regolamenti in relazione all'Accordo, come previsto dall'articolo XXII paragrafo 5 dell'Accordo, e le rettifiche proposte degli Allegati dell'Appendice I che le concernono, come previsto dall'articolo XIX dell'Accordo, considerato che le disposizioni dell'articolo XIX dell'Accordo operano una distinzione tra le notifiche di rettifiche proposte che non modificano il campo d'applicazione mutuamente convenuto dell'Accordo e gli altri tipi di modifiche proposte degli Allegati dell'Appendice I, riconosciuto che i cambiamenti tecnologici hanno permesso a molte Parti di utilizzare mezzi elettronici per comunicare informazioni sul loro sistema degli appalti pubblici e per notificare alle Parti le modifiche ad esso apportate, decide quanto segue: Notifiche annuali delle modifiche apportate alle leggi e ai regolamenti 1. Se una Parte dispone di mezzi elettronici ufficialmente designati con rimandi alle sue leggi e ai suoi regolamenti attuali relativi al presente Accordo, se le sue leggi e i suoi regolamenti sono disponibili in una delle lingue ufficiali dell'OMC e se tali mezzi sono menzionati nell'Appendice II, la Parte potrà conformarsi alla condizione dell'articolo XXII paragrafo 5 notificando tutte le modifiche al Comitato alla fine di ogni anno, a meno che non si tratti di modifiche di fondo, ovvero che possano modificare gli obblighi della Parte derivanti dall'Accordo; in quest'ultimo caso, viene immediatamente presentata una notifica.

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2. Le Parti hanno la possibilità di esaminare la notifica annuale presentata da una Parte durante la prima riunione informale del Comitato dell'anno seguente.

Rettifiche proposte degli Allegati dell'Appendice I di una Parte 3. Sono considerate rettifiche ai fini dell'articolo XIX dell'Accordo le seguenti modifiche apportate agli Allegati dell'Appendice I concernenti una Parte: a)

la modifica del nome di un committente;

b)

la fusione di due o più committenti menzionati in un Allegato; e

c)

la separazione di un committente menzionato in un Allegato in due o più committenti, che vanno tutti ad aggiungersi ai committenti menzionati nello stesso Allegato.

4. Nel caso di rettifiche proposte degli Allegati dell'Appendice I concernenti una Parte considerati al paragrafo 3, la Parte presenta una notifica al Comitato ogni due anni, a partire dall'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo vigente (1994).

5. Una Parte può notificare al Comitato un'obiezione a una rettifica entro 45 giorni dalla data di trasmissione della notifica alle Parti. Conformemente all'articolo XIX paragrafo 2, se una Parte formula un'obiezione, essa ne indica i motivi, incluse le ragioni per cui ritiene che la rettifica proposta pregiudichi il campo d'applicazione mutuamente convenuto dell'Accordo e, di conseguenza, che la rettifica proposta non rientri nell'ambito del paragrafo 3. In assenza di obiezione scritta, le rettifiche proposte entrano in vigore 45 giorni dopo la trasmissione della relativa notifica, conformemente alle disposizioni dell'articolo XIX paragrafo 5 a).

6. Nei quattro anni successivi all'adozione della presente decisione, le Parti esaminano il suo funzionamento e la sua efficacia, procedendo agli adeguamenti necessari.

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Allegato B

Decisione del Comitato degli appalti pubblici sull'adozione di programmi di lavoro Decisione del 30 marzo 2012

Il Comitato degli appalti pubblici, osservato che, conformemente all'articolo XXII paragrafo 8 b), il Comitato può adottare una decisione che indichi i programmi di lavoro aggiuntivi che intraprenderà per facilitare l'attuazione dell'Accordo e i negoziati previsti all'articolo XXII paragrafo 7 dell'Accordo, decide quanto segue: 1. I seguenti programmi di lavoro vengono aggiunti all'elenco dei programmi di lavoro per i quali il Comitato intraprenderà futuri lavori: a)

esame dell'utilizzo, della trasparenza e dei diversi quadri giuridici dei partenariati pubblico-privati e della loro relazione con gli appalti disciplinati;

b)

vantaggi e svantaggi dell'elaborazione di una nomenclatura comune per i beni e le prestazioni di servizio; e

c)

vantaggi e svantaggi dell'elaborazione di avvisi standard.

2. Il Comitato definisce in data futura la portata e il calendario di ciascun programma di lavoro.

3. Il Comitato riesamina periodicamente l'elenco dei programmi e apporta i necessari adeguamenti.

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Allegato C

Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro sulle PMI Decisione del 30 marzo 2012

Il Comitato degli appalti pubblici, osservato che l'articolo XXII paragrafo 8 a) dell'Accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Accordo») dispone che le Parti adottino ed esaminino un programma di lavoro, incluso in programma di lavoro sulle piccole e medie imprese (PMI), riconosciuto che è importante facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, e riconosciuto che le Parti hanno convenuto, all'articolo XXII paragrafo 6, di sforzarsi di non adottare o di non mantenere misure discriminatorie che falsino le procedure di pubblico concorso, adotta il seguente programma di lavoro sulle PMI: 1. Avvio di un programma di lavoro sulle PMI: alla prima riunione dopo l'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo (1994) esistente, il Comitato avvia un programma di lavoro sulle PMI. Esamina le misure e le politiche sulle PMI alle quali le Parti ricorrono per aiutare, promuovere, incoraggiare o facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, e redige un rapporto sui risultati di tale esame.

2. Prevenzione delle misure discriminatorie nei confronti delle PMI: le Parti evitano di adottare misure discriminatorie che favoriscono soltanto le PMI nazionali e dissuadono le Parti aderenti dall'adottare simili misure e politiche.

3. Programma di trasparenza e indagine sulle PMI 3.1 Programma di trasparenza All'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo vigente (1994), le Parti che mantengono, nell'Appendice I che le concerne, disposizioni specifiche relative alle PMI, inclusi gli appalti riservati, notificano al Comitato le misure e le politiche di questo tipo. La notifica dovrebbe contenere una descrizione dettagliata delle misure e delle politiche e indicare il loro ambito giuridico pertinente, il loro funzionamento e il valore delle commesse cui si applicano. Inoltre, queste Parti notificano al Comitato qualsiasi modifica sostanziale di dette misure e politiche, conformemente all'articolo XXII paragrafo 5 dell'Accordo.

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3.2 Indagine sulle PMI a)

Il Comitato chiede informazioni alle Parti mediante un questionario sulle misure e sulle politiche alle quali possono ricorrere per aiutare, promuovere, incoraggiare o facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il questionario dovrebbe chiedere a ogni Parte le seguenti informazioni: i) descrizione delle misure e delle politiche alle quali la Parte ha fatto ricorso, compresi i loro obiettivi economici, sociali, ecc. e il modo in cui esse sono amministrate; ii) definizione di PMI secondo la Parte; iii) misura in cui la Parte dispone di organismi o istituzioni specializzate per assistere le PMI nell'ambito degli appalti pubblici; iv) livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici in termini sia di valore sia di quantità di appalti aggiudicati dalle PMI; v) descrizione delle misure e delle politiche di subappalto alle PMI, compresi gli obiettivi, le garanzie e gli incentivi in materia di subappalto; vi) facilitazione della partecipazione delle PMI alla presentazione di offerte congiunte (con altri offerenti, grandi o piccoli); vii) misure e politiche finalizzate ad abilitare le PMI a partecipare agli appalti pubblici (per esempio, miglioramento della trasparenza e dell'accesso delle PMI alle informazioni sugli appalti pubblici; semplificazione delle condizioni di partecipazione; riduzione della dimensione dell'appalto; e pagamento puntuale dei beni e delle prestazioni di servizio forniti); e viii) impiego delle misure e delle politiche concernenti gli appalti pubblici per incentivare l'innovazione all'interno delle PMI.

b)

Raccolta delle risposte all'indagine del Segretariato dell'OMC sulle PMI: il Segretariato dell'OMC fissa una scadenza per la trasmissione al Segretariato delle risposte di tutte le Parti al questionario. Ricevute le risposte, il Segretariato ne elabora una raccolta e la fornisce alle Parti unitamente alle risposte.

Il Segretariato allega un elenco delle Parti che non hanno risposto.

c)

Scambi tra le Parti in merito alle risposte al questionario sulle PMI: sulla base del documento redatto dal Segretariato dell'OMC, il Comitato fissa un termine per lo scambio di domande, per la richiesta di ulteriori informazioni e la per formulazione di osservazioni sulle risposte delle altre Parti.

4. Valutazione dei risultati dell'indagine sulle PMI e attuazione delle conclusioni 4.1 Valutazione dei risultati dell'indagine sulle PMI Il Comitato identifica le misure e le politiche che considera buone pratiche al fine di promuovere e facilitare la partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici e redige un rapporto contenente le buone pratiche in quest'ambito assieme a un elenco di altre misure.

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4.2 Attuazione delle conclusioni dell'indagine sulle PMI a)

Le Parti incoraggiano l'adozione delle buone pratiche individuate valutando i risultati dell'indagine per sostenere e agevolare la partecipazione delle proprie PMI agli appalti pubblici.

b)

Per quanto concerne le altre misure, il Comitato incoraggia le Parti che mantengono simili misure a riesaminarle in vista della loro eliminazione o della loro applicazione alle PMI delle altre Parti. Tali Parti informano il Comitato sulle conclusioni del riesame.

c)

Le Parti che mantengono altre misure indicano, nelle statistiche che comunicano al Comitato conformemente all'articolo XVI paragrafo 4 dell'Accordo, il valore dell'appalto al quale si applicano tali misure.

d)

Le Parti possono chiedere che queste altre misure siano incluse nei futuri negoziati di cui all'articolo XXII paragrafo 7 dell'Accordo, e tali richieste saranno accolte favorevolmente dalle Parti che mantengono dette misure.

5. Esame Due anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo vigente (1994), il Comitato esamina l'effetto delle buone pratiche sull'aumento della partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici ed esamina se altre pratiche possono incrementare ulteriormente tale partecipazione. Può inoltre esaminare gli effetti che altre misure hanno sulla partecipazione delle PMI di altre Parti agli appalti pubblici delle Parti che mantengono dette misure.

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Allegato D

Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro concernente la raccolta e la comunicazione di dati statistici Decisione del 30 marzo 2012

Il Comitato degli appalti pubblici, osservato che l'articolo XXII paragrafo 8 lettera a dell'Accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Accordo») dispone che le Parti adottino ed esaminino un programma di lavoro, incluso un programma di lavoro concernente la raccolta e la comunicazione di dati statistici, considerata l'importanza della raccolta e della comunicazione di dati statistici come previsto dall'articolo XVI paragrafo 4 dell'Accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Accordo»), per garantire la trasparenza degli appalti disciplinati dall'Accordo, considerato che i dati statistici riguardanti la misura in cui le Parti acquistano beni e prestazioni di servizio presso altre Parti all'Accordo potrebbero incoraggiare gli altri Membri dell'OMC ad aderire all'Accordo, riconosciute le difficoltà generali incontrate dalle Parti all'Accordo nel raccogliere dati sugli appalti pubblici e, in particolare, nel determinare il Paese d'origine dei beni e delle prestazioni di servizio acquistati nel quadro dell'Accordo, e riconosciuto che le Parti utilizzano diversi metodi per la raccolta di statistiche al fine di conformarsi alle prescrizioni in materia di comunicazione di cui all'articolo XVI paragrafo 4 dell'Accordo, e che possono utilizzare modalità diverse di raccolta dei dati per i committenti a livello di Governo centrale e Governi subnazionali, adotta il seguente programma di lavoro concernente la raccolta e la comunicazione di dati statistici: 1. Avvio di un programma di lavoro concernente la raccolta e la comunicazione di dati statistici: alla prima riunione dopo l'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo vigente (1994), il Comitato lancia un programma di lavoro concernente la raccolta e la comunicazione di dati statistici. Esso esamina i metodi di raccolta e comunicazione di dati statistici delle Parti, studia la possibilità di armonizzarli e redige un rapporto sui risultati.

2. Presentazione di dati a opera delle Parti: il Comitato conviene un termine entro il quale ogni Parte dovrà comunicargli le seguenti informazioni concernenti i dati statistici sugli appalti disciplinati dall'Accordo:

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a)

descrizione del metodo utilizzato per raccogliere, valutare e comunicare dati statistici, in relazione agli appalti di valore superiore e inferiore ai valori soglia fissati dall'Accordo nonché agli appalti descritti al paragrafo 4.2 lettera c del Programma di lavoro sulle PMI, indicando se i dati concernenti gli appalti disciplinati dall'Accordo si basano sul valore totale degli appalti aggiudicati o sulle uscite totali per gli appalti conclusi in un dato periodo;

b)

informazioni sulla presenza dell'indicazione, nei dati statistici che essa raccoglie, del Paese d'origine di beni e prestazioni di servizio acquistati e, in caso affermativo, sul modo in cui essa determina o valuta il Paese d'origine e sugli ostacoli tecnici incontrati nella rilevazione dei dati sull'origine;

c)

spiegazione delle classificazioni utilizzate nei rapporti statistici; e

d)

descrizione delle fonti dei dati.

3. Raccolta di comunicazioni: il Segretariato prepara una raccolta di comunicazioni e la fornisce alle Parti unitamente alle comunicazioni. Il Segretariato vi allega un elenco delle Parti che non hanno risposto.

4. Raccomandazioni: il Comitato esamina le comunicazioni delle Parti e formula raccomandazioni su: a)

la necessità che le Parti adottino un metodo comune per la raccolta di statistiche;

b)

la possibilità delle Parti di uniformare le classificazioni dei dati statistici comunicati al Comitato;

c)

i modi per facilitare la raccolta di dati sul Paese d'origine dei beni e delle prestazioni di servizio disciplinati dall'Accordo; e

d)

altre questioni tecniche sollevate dalle Parti, concernenti la comunicazione di dati sugli appalti pubblici.

5. Eventualmente il Comitato formula raccomandazioni su: a)

l'armonizzazione potenziale della comunicazione di statistiche in previsione dell'inclusione delle statistiche sugli appalti pubblici nei rapporti annuali dell'OMC;

b)

la fornitura, da parte del Segretariato, di assistenza tecnica per la comunicazione di statistiche ai Membri dell'OMC che sono in procinto di aderire all'Accordo; e

c)

cosa fare affinché i Membri dell'OMC in procinto di aderire all'Accordo dispongano di mezzi adeguati per conformarsi alle prescrizioni sulla raccolta e sulla comunicazione di dati statistici.

6. Analisi di dati: il Comitato studia in che modo i dati statistici presentati ogni anno dalle Parti al Segretariato possano essere utilizzati per effettuare altre analisi finalizzate ad illustrare meglio l'importanza economica dell'Accordo, in particolare l'incidenza dei valori soglia sul funzionamento.

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Allegato E

Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro sugli appalti pubblici sostenibili Decisione del 30 marzo 2012

Il Comitato degli appalti pubblici, osservato che l'articolo XXII paragrafo 8 lettera a dell'Accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Accordo») dispone che le Parti adottino ed esaminino un programma di lavoro, incluso un programma di lavoro sugli appalti pubblici sostenibili, riconosciuto che varie Parti hanno elaborato politiche nazionali e subnazionali in materia di appalti sostenibili, affermato che è importante provvedere a che tutti gli appalti vengano conclusi conformemente ai principi di non-discriminazione e di trasparenza enunciati nell'Accordo, adotta un programma di lavoro sugli appalti pubblici sostenibili: 1. Avvio di un programma di lavoro sugli appalti pubblici sostenibili: alla prima riunione dopo l'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo vigente (1994), il Comitato avvia un programma di lavoro sugli appalti pubblici sostenibili.

2. Il programma di lavoro verterà, tra l'altro, sulle seguenti questioni: a)

gli obiettivi della conclusione di appalti pubblici sostenibili;

b)

il modo in cui il concetto di appalto pubblico sostenibile è integrato nelle politiche in materia di conclusione di appalti a livello nazionale e subnazionale;

c)

il modo in cui lo svolgimento di appalti pubblici sostenibili può essere compatibile con il principio dell'ottimizzazione delle risorse; e

d)

il modo in cui lo svolgimento di appalti pubblici sostenibili può essere compatibile con gli obblighi commerciali internazionali delle Parti.

3. Il Comitato identifica le misure e le politiche che considera pratiche di appalti pubblici sostenibili compatibili con il principio di ottimizzazione delle risorse e con gli obblighi commerciali internazionali delle Parti e redige un rapporto recante le misure e le politiche considerate buone pratiche.

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Allegato F

Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro sulle esclusioni e sulle restrizioni enunciate negli allegati concernenti le parti Decisione del 30 marzo 2012

Il Comitato degli appalti pubblici, osservato che l'articolo XXII paragrafo 8 lettera a dell'Accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Accordo») dispone che le Parti adottino ed esaminino un programma di lavoro, incluso un programma di lavoro sulle esclusioni e sulle restrizioni enunciate negli Allegati delle Parti, riconosciuto che le Parti hanno indicato esclusioni e restrizioni negli Allegati dell'Appendice I dell'Accordo che le concernono (esclusioni e restrizioni), riconosciuta l'importanza di misure trasparenti relative agli appalti pubblici, e considerata l'importanza della riduzione e della progressiva eliminazione di esclusioni e restrizioni nel quadro dei futuri negoziati previsti dall'articolo XXII paragrafo 7 dell'Accordo, adotta il seguente programma di lavoro sulle esclusioni e sulle restrizioni enunciate negli Allegati delle Parti: 1. Avvio di un programma di lavoro sulle esclusioni e sulle restrizioni: alla prima riunione dopo l'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo vigente (1994), il Comitato avvia un programma di lavoro sulle esclusioni e sulle restrizioni enunciate negli Allegati delle Parti, che ha l'obiettivo di: a)

accrescere la trasparenza in merito alla portata e agli effetti delle esclusioni e delle restrizioni definite negli Allegati dell'Appendice I dell'Accordo delle Parti; e

b)

informare sulle esclusioni e sulle restrizioni per facilitare i negoziati previsti dall'articolo XXII paragrafo 7 dell'Accordo.

2. Programma di trasparenza: ogni Parte comunica al Comitato, nei sei mesi successivi all'avvio del programma, un elenco: a)

di esclusioni per ciascun Paese che mantiene negli Allegati dell'Appendice I dell'Accordo che la concernono; e

b)

altre esclusioni o restrizioni specificate negli Allegati dell'Appendice I dell'Accordo che la concernono rientranti nell'ambito dell'articolo II paragrafo 2 dell'Accordo, ad eccezione delle esclusioni o restrizioni esaminate nel quadro del programma di lavoro sulle PMI oppure dei casi in cui una

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Parte si è impegnata a eliminare progressivamente un'esclusione o una restrizione enunciata in un Allegato dell'Appendice I dell'Accordo.

3. Raccolta di comunicazioni: il Segretariato prepara una raccolta di comunicazioni e la distribuisce alle Parti unitamente alle comunicazioni. Il Segretariato vi allega un elenco delle Parti che non hanno risposto.

4. Richiesta di informazioni supplementari: ogni Parte può richiedere periodicamente informazioni supplementari concernenti qualsiasi esclusione o restrizione che rientra nell'ambito del paragrafo 2 lettere a e b, incluse le misure previste da qualsiasi esclusione o restrizione, il loro quadro giuridico, le politiche e le pratiche di attuazione, nonché il valore dell'appalto soggetto a tali misure. La Parte che riceve una simile domanda fornisce prontamente le informazioni richieste.

5. Raccolta delle informazioni supplementari: il Segretariato prepara una raccolta di informazioni supplementari che riguardano tutte le Parti e la fornisce alle Parti.

6. Verifica da parte del Comitato: alla riunione annuale prevista dall'articolo XXI paragrafo 3 lettera a dell'Accordo, il Comitato esamina le informazioni comunicate dalle Parti al fine di determinare: a)

se garantiscono il massimo grado di trasparenza possibile per quanto riguarda le esclusioni e le restrizioni definite negli Allegati dell'Appendice I dell'Accordo delle Parti; e

b)

se tali informazioni sono sufficienti per facilitare i negoziati previsti dall'articolo XXII paragrafo 7 dell'Accordo.

7. Nuova Parte aderente all'Accordo: una nuova Parte che aderisce all'Accordo comunica al Comitato l'elenco di cui al paragrafo 2 nei sei mesi successivi alla sua adesione.

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Allegato G

Decisione del Comitato degli appalti pubblici su un programma di lavoro sulle norme di sicurezza negli appalti pubblici internazionali Decisione del 30 marzo 2012

Il Comitato degli appalti pubblici, osservato che l'articolo XXII paragrafo 8 lettera a dell'Accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «Accordo») dispone che le Parti adottino ed esaminino un programma di lavoro, incluso un programma di lavoro sulle norme di sicurezza negli appalti pubblici internazionali, notato che l'articolo X paragrafo 1 dell'Accordo dispone che i committenti «non prepara[no], adotta[no], o applica[no] specifiche tecniche [...] che abbiano come scopo o come effetto la creazione di ostacoli non necessari al commercio internazionale», notato che l'articolo III paragrafo 2 lettera a dell'Accordo non impedisce alle Parti di imporre o di applicare misure necessarie alla protezione della sicurezza pubblica, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata oppure una restrizione dissimulata al commercio internazionale, riconosciuta la necessità di un approccio equilibrato tra la sicurezza pubblica e gli ostacoli non necessari al commercio internazionale, riconosciuto che pratiche divergenti tra le Parti in materia di sicurezza pubblica possono avere un effetto sfavorevole sul funzionamento dell'Accordo, adotta il seguente programma di lavoro sulle norme di sicurezza: 1. Avvio di un programma di lavoro sulle norme di sicurezza negli appalti pubblici internazionali: alla prima riunione dopo l'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo vigente (1994), il Comitato avvia un programma di lavoro sulle norme di sicurezza negli appalti pubblici internazionali.

2. Il programma di lavoro verterà, tra l'altro, sui seguenti punti, al fine di condividere le buone pratiche ad esso connesse: a)

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il modo in cui le questioni sulla sicurezza pubblica sono trattate nella legislazione, nella regolamentazione e nelle pratiche delle Parti, nonché nelle linee guida per l'attuazione dell'Accordo da parte dai committenti;

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b)

la relazione tra le disposizioni dell'articolo X sulle specifiche tecniche e la protezione della sicurezza pubblica prevista dall'articolo III dell'Accordo e dagli Allegati dell'Appendice I delle Parti;

c)

le buone pratiche che possono essere adottate per proteggere la sicurezza pubblica alla luce delle disposizioni dell'articolo X sulle specifiche tecniche e sulla documentazione di gara.

3. Il Comitato definisce la portata e il calendario di ogni questione individuata al paragrafo 2. Il Comitato redige un rapporto che riassume i risultati della verifica di tali questioni e indica le buone pratiche di cui al paragrafo 2 lettera c.

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