Termine di referendum: 10 agosto 2017

Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione) Modifica del 30 settembre 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 20142; visto il parere del Consiglio federale del 21 gennaio 20153, decreta: I La legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza è modificata come segue: Art. 24a

Stranieri della terza generazione

Il figlio di genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempiute le seguenti condizioni: 1

1 2 3 4

a.

almeno uno dei nonni è nato in Svizzera o si può rendere verosimile che ha acquisito un diritto di dimora in Svizzera;

b.

almeno uno dei genitori ha acquisito un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni e ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni;

c.

è nato in Svizzera;

RS 101 FF 2015 717 FF 2015 1201 RU 2016 2561; FF 2014 4461

2014-2953

2943

L sulla cittadinanza (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)

d.

FF 2017

è titolare di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.

La domanda deve essere presentata prima del compimento del venticinquesimo anno d'età.

2

Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.

3

Art. 51a

Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016

Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno tra 26 e 35 anni compiuti e adempiono le condizioni di cui all'articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia, da parte del Popolo e dei Cantoni, il decreto federale del 30 settembre 20165 concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 2 maggio 20176 Termine di referendum: 10 agosto 2017

5 6

FF 2016 6819, 2017 2961; RU 2017 2643 FF 2017 2943

2944