Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto standard dell'Interprofessione Latte del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura, decreta:
Art. 1 Alle allegate disposizioni del Regolamento del 24 novembre 20162 dell'Interprofessione Latte (IP Latte) concernente il contratto standard, le modalità per la prima e la seconda fase di acquisto di latte, nonché la segmentazione è conferita l'obbligatorietà generale.
Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutti i produttori lattieri, nonché per tutti gli addetti alla trasformazione e per tutte le organizzazioni commerciali che vendono, acquistano, rivendono o trasformano il latte al primo o al secondo livello del commercio.
Art. 3 Per quanto riguarda la riscossione e l'impiego degli importi delle sanzioni (n. 15.2 del regolamento), deve essere presentato annualmente all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) un conteggio annuale dettagliato. Quest'ultimo va corredato del rapporto dell'organo di revisione, nonché di altri documenti richiesti in singoli casi dall'UFAG. La gestione delle rispettive casse deve essere protratta oltre la fine dell'obbligatorietà generale, ove lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri casi che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. L'UFAG può richiedere ulteriori informazioni e documenti da visionare e fare eseguire verifiche a carico dell'IP Latte.
1 2
RS 910.1 Il regolamento può essere consultato in tedesco e in francese su: www.ip-lait.ch > Standardvertrag und Segmentierung.
2017-0683
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Conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto standard dell'Interprofessione Latte. DCF
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Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018 con effetto fino al 31 dicembre 2021.
15 novembre 2017
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato
Regolamento concernente il contratto standard e le modalità per la prima e la seconda fase di acquisto di latte nonché la segmentazione deciso il 24 novembre 2016 dall'Interprofessione Latte
Disposizioni cui è conferita l'obbligatorietà generale 2
Basi
I documenti seguenti costituiscono le basi del presente regolamento e ne sono parte integrante:
Accordo sui quantitativi forniti e sulla loro segmentazione (allegato 1);
Accordo sul prezzo dei singoli segmenti (allegato 2);
[...]
Disposizioni di applicazione della segmentazione e punti di controllo (allegato 4);
Latticini nei diversi segmenti (allegato 5).
5
Contratti di acquisto di latte
5.1
Per l'acquisto e la vendita di latte al primo o al secondo livello del commercio deve essere concluso un contratto di acquisto di latte scritto della durata di almeno un anno. È possibile concordare una proroga automatica del contratto di un anno o di più volte un anno allo scadere della durata fissa.
5.2
Il contratto deve contenere un accordo su quantitativo di latte e prezzi del latte, nonché fissare l'ultimo giorno utile del mese successivo alla fornitura di latte per il pagamento del latte.
5.3
Il contratto può essere modificato e disdetto soltanto per scritto. Esso sottostà unicamente al diritto svizzero. Per le controversie derivanti da un contratto è competente il foro del luogo di domicilio dell'acquirente.
6
Obblighi del venditore
6.1
Il venditore si impegna a fornire all'acquirente il latte nella qualità e nella quantità convenute e agli intervalli fissati.
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6.2
Il latte fornito è classificato nei segmenti di cui al numero 8.2 del presente regolamento. I quantitativi classificati nei segmenti sono fissati nel contratto di acquisto di latte secondo l'allegato 1. La fornitura di latte nel segmento C è facoltativa.
6.3
Gli altri obblighi del venditore concernenti, ad esempio, il luogo di esecuzione, i rischi, la responsabilità, le date e gli intervalli di fornitura eccetera, sono disciplinati separatamente in un allegato specifico all'azienda e all'organizzazione.
7
Obblighi dell'acquirente
7.1
L'acquirente si impegna a ritirare tutto il latte acquistato nel quadro di un contratto e a pagare il prezzo d'acquisto convenuto, sempreché il latte soddisfi i requisiti fissati e sia fornito nei termini stabiliti.
7.2
La formazione generale dei prezzi si fonda sul numero 16 del presente regolamento [...]. Il prezzo d'acquisto concreto, ossia il prezzo pagato effettivamente nei singoli segmenti, si fonda sull'accordo di cui all'allegato 2.
7.3
Gli altri obblighi dell'acquirente concernenti il ricevimento e il controllo del latte, i termini di pagamento eccetera, sono disciplinati separatamente in un allegato specifico all'azienda e all'organizzazione.
8
Segmentazione mediante i contratti di acquisto di latte
8.1
La segmentazione è effettuata mediante i contratti di acquisto di latte.
8.2
Nel contratto i quantitativi di latte devono essere classificati nei segmenti seguenti in base al loro scopo d'utilizzo: Segmento
Latte destinato alla produzione di:
A
latticini con elevato valore aggiunto (protetti o sostenuti)
B
latticini con valore aggiunto limitato o esposti a una concorrenza elevata (non protetti e non sostenuti, incluso il latte ad uso industriale trasformato in formaggio per l'esportazione)
C
prodotti di regolazione e di sgombero senza aiuto
Si rimanda alla lista «Latticini nei diversi segmenti» nell'allegato 5.
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Modalità contrattuali e segmentazione a livello di addetti alla trasformazione del latte
9.1
Gli addetti alla trasformazione del latte acquistano quantitativi di latte dei segmenti A, B e C dai loro fornitori (prima e seconda fase di acquisto di latte) in base al loro portafoglio di prodotti; per il latte del segmento C si applica il numero 9.4. Per la seconda fase di acquisto di latte, i quantitativi di cui al numero 9.3 vanno precedentemente concordati e conteggiati in chilogrammi.
9.2
Con i fornitori sono conclusi contratti annuali per i quantitativi di latte dei segmenti A, B ed eventualmente C che possono contemplare una ripartizione stagionale. La base è data dai quantitativi di prodotti preventivati. A cadenza trimestrale, in funzione dell'evoluzione delle vendite possono essere concordati quantitativi di latte dei segmenti A, B ed eventualmente C, in modo che i quantitativi di latte acquistati nei segmenti A, B e C corrispondano al portafoglio di prodotti effettivo sull'arco di un anno civile.
9.3
Le modifiche delle condizioni valide per l'acquisto di latte dei segmenti A e B per il mese seguente devono essere notificate individualmente per ogni segmento entro il giorno 20 del mese corrente. Le condizioni per la seconda fase di acquisto di latte devono essere notificate in franchi e chilogrammi, quelle per la prima fase di acquisto di latte in franchi e chilogrammi o in per cento (per segmento). Per le forniture in eccesso o in difetto è necessario in ciascun caso concludere accordi concreti.
9.4
La fornitura di latte del segmento C da parte del fornitore (prima fase di acquisto di latte) / dell'organizzazione commerciale (seconda fase di acquisto di latte) deve essere facoltativa.
9.5
L'effettivo portafoglio di prodotti (quantitativi) deve corrispondere ai quantitativi effettivamente acquistati nei vari segmenti sull'arco di un anno civile.
È svolto un controllo sulla base di un bilancio del grasso e delle proteine del latte (in kg). Lo scarto tollerato tra il latte acquistato e quello venduto nei segmenti B e C rappresenta il 5 per cento al massimo del quantitativo di latte nel rispettivo segmento.
9.6
Nel conteggio del pagamento del latte il quantitativo e il prezzo devono figurare individualmente per ciascun segmento. Sono vietati i prezzi misti. Il prezzo del latte pagato nei singoli segmenti si basa sui prezzi indicativi pubblicati dall'IP Latte.
9.7
[...]
10
Modalità contrattuali e segmentazione a livello di organizzazioni commerciali
10.1
Le organizzazioni commerciali acquistano quantitativi di latte dei segmenti A, B e C dai loro fornitori in base al loro portafoglio di vendite. Per il latte del segmento C si applica il numero 10.4.
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10.2
Con i singoli fornitori sono conclusi contratti annuali per i quantitativi di latte dei segmenti A, B ed eventualmente C, che possono contemplare una ripartizione stagionale.
10.3
Le modifiche delle condizioni valide per l'acquisto di latte dei segmenti A e B per il mese seguente devono essere notificate individualmente per ogni segmento entro il giorno 20 del mese corrente. Le condizioni per la seconda fase di acquisto di latte devono essere notificate in franchi e chilogrammi, quelle per la prima fase di acquisto in franchi e chilogrammi o in per cento (per segmento). Per le forniture in eccesso e in difetto è necessario in ciascun caso concludere accordi concreti.
10.4
La fornitura di latte del segmento C da parte del fornitore deve essere facoltativa.
10.5
I quantitativi venduti in ogni segmento devono corrispondere a quelli effettivamente acquistati sull'arco di un anno civile. È svolto un controllo sulla base di un confronto dei quantitativi di latte. Lo scarto tollerato tra il latte acquistato e quello venduto nei segmenti B e C rappresenta il 5 per cento al massimo del quantitativo di latte nel rispettivo segmento.
10.6
Nel conteggio del pagamento del latte il quantitativo e il prezzo devono figurare individualmente per ciascun segmento. Il prezzo del latte pagato nei singoli segmenti si basa sui prezzi indicativi pubblicati dall'IP Latte.
11
Trasparenza / Notifica dei dati
11.1
Di principio, tra i partner contrattuali e tra i fornitori di uno stesso addetto alla trasformazione deve essere garantita la totale trasparenza reciproca.
Questo significa che: l'acquirente garantisce al venditore la totale trasparenza sulla rivendita e/o sulla trasformazione del latte fornito da quest'ultimo nei diversi segmenti secondo il numero 8.2 del presente regolamento; l'acquirente garantisce ai suoi diversi fornitori la trasparenza orizzontale sull'utilizzo del quantitativo totale di latte che forniscono nei singoli segmenti; il venditore garantisce all'acquirente la trasparenza sui fornitori e sulla segmentazione delle sue forniture totali ai diversi acquirenti (trasparenza orizzontale).
11.2
Confidenzialità I dati forniti secondo il presente numero sono trattati in maniera confidenziale. Il trasferimento dei dati è ammesso soltanto con il consenso della controparte.
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11.3
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Servizio di mediazione Se constatano irregolarità in merito ai dati sui quantitativi, gli attori possono rivolgersi a un servizio di mediazione designato dall'IP Latte. Le informazioni trasmesse a quest'ultimo sono trattate a titolo confidenziale.
11.4
A livello di trasformazione del latte, la congruenza tra i quantitativi di latte acquistati nei segmenti A, B e C e il portafoglio di prodotti specifico dell'azienda è controllata sulla base dei quantitativi di latte acquistati e venduti nei segmenti A, B e C notificati mensilmente per ciascun venditore alla TSM Fiduciaria sagl.
11.5
A livello di organizzazioni commerciali, la congruenza tra i quantitativi di latte acquistati nei segmenti A, B e C e quelli venduti è controllata sulla base dei quantitativi di latte acquistati e venduti nei segmenti A, B e C notificati mensilmente per ciascun acquirente alla TSM Fiduciaria sagl.
11.6
La TSM Fiduciaria sagl trasmette ogni mese un riepilogo dei dati notificati all'IP Latte.
11.7
La TSM Fiduciaria sagl informa l'amministrazione dell'IP Latte qualora singoli addetti alla trasformazione o organizzazioni commerciali abbiano acquistato troppo latte nei segmenti B e/o C rispetto al loro portafoglio di prodotti o ai quantitativi venduti nei diversi segmenti oppure esistano dubbi fondati riguardo alla correttezza dei dati notificati.
12
Applicazione
12.1
Le disposizioni concernenti i contratti di acquisto di latte devono essere applicate immediatamente nel caso di nuovi contratti e alla prima scadenza di disdetta possibile nel caso di contratti esistenti.
12.2
Le «Disposizioni di applicazione della segmentazione e punti di controllo» di cui all'allegato 4 sono la base per verificare se la segmentazione è applicata in conformità del regolamento.
12.3
La lista «Latticini nei diversi segmenti» di cui all'allegato 5 costituisce una base vincolante per la segmentazione.
13
Statuti e regolamenti
13.1
Non occorre concludere un contratto scritto per l'acquisto di latte se le esigenze di cui ai numeri 5.1, 5.2 e 12.2 risultano da statuti o da regolamenti di una parte contraente.
13.2
Con riferimento al numero 5.1, gli statuti o i regolamenti devono garantire la fornitura e il ritiro del latte per almeno un anno anche in caso di uscita o esclusione dall'organizzazione, a condizione che da entrambe le parti si possa ragionevolmente continuare a esigere l'adempimento degli obblighi anche dopo l'uscita o l'esclusione.
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14
Controllo
14.1
A livello di addetti alla trasformazione di latte sono controllate tutte le aziende le quali, in base ai dati notificati alla TSM Fiduciaria sagl, non soddisfano la congruenza dei quantitativi richiesta. Le altre aziende sono parimenti soggette a controlli sistematici. Il controllo della congruenza dei quantitativi è effettuato dall'IP Latte e/o, se necessario, da un servizio d'ispezione indipendente su mandato dell'IP Latte. Le altre disposizioni del regolamento sono controllate dall'IP Latte.
14.2
L'IP Latte verifica sistematicamente se le disposizioni contrattuali sono rispettate.
15
Sanzioni
15.1
L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è [...] sanzionata dalla commissione delle sanzioni.
15.2
Sanzioni
15.2.1 Qualora la commissione delle sanzioni rilevi lacune nell'applicazione del presente regolamento, la parte interessata è sollecitata, per scritto, a colmarle entro 30 giorni. In caso di colpa della parte interessata, questa è tenuta a versare una tassa di 2000 franchi per il trattamento del fascicolo anche se le lacune sono colmate entro il termine impartito di 30 giorni.
15.2.2 Se le lacune non sono colmate entro il termine impartito o lo sono in maniera insufficiente, la commissione delle sanzioni dell'IP Latte ne prende nota e fissa un nuovo termine di 30 giorni al massimo per porvi rimedio. Oltre all'importo di cui al numero 15.2.1 può essere prelevato un importo massimo di 10 000 franchi.
15.2.3 Se le lacune non sono colmate entro il secondo termine impartito, la commissione delle sanzioni può infliggere una multa in base al quantitativo di latte in oggetto. Per il latte acquistato in più (addetto alla trasformazione/organizzazione commerciale) o venduto in meno (organizzazione commerciale) nei segmenti B e C può essere riscosso un importo corrispondente al massimo alla differenza rispetto al prezzo del segmento A, maggiorato di 10 ct./kg di latte.
15.2.4 Sono salve altre sanzioni secondo gli statuti. La commissione decide se gli attori sanzionati secondo i numeri 15.2.1 e 15.2.2 sono resi noti al comitato.
Gli attori sanzionati secondo il numero 15.2.3 sono resi noti al comitato.
15.2.5 Le tasse per il trattamento del fascicolo e gli importi riscossi secondo il numero 15.2 sono impiegati per cofinanziare i controlli della segmentazione.
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15.3
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Commissione delle sanzioni Le sanzioni sono pronunciate da una commissione delle sanzioni i cui membri non possono appartenere a un altro organo dell'IP Latte. La commissione delle sanzioni, i cui membri sono nominati dal comitato, è composta come segue: presidenza assicurata da una persona indipendente; due membri nominati dal GI Produzione; due membri nominati dal GI Trasformazione/commercio; la commissione può convocare e l'amministratore dell'IP Latte, cui è attribuito un voto consultivo.
16
Prezzi indicativi
16.1
L'IP Latte pubblica regolarmente i prezzi indicativi per i singoli segmenti.
16.2
Si tratta di prezzi franco rampa di fornitura dell'addetto alla trasformazione (IVA escl.) per il latte con il 4 per cento di materia grassa e il 3,3 per cento di proteine secondo le esigenze di cui al numero 8 senza supplementi/deduzioni.
16.3
I prezzi indicativi sono un valore di riferimento per la fissazione dei prezzi tra le parti.
16.4
Il prezzo indicativo del latte del segmento A è fissato periodicamente. Il comitato stabilisce la base da utilizzare per determinare il prezzo.
16.5
Il prezzo indicativo del latte del segmento B si basa sul valore di 1 kg di latte valorizzato in latte scremato in polvere per l'esportazione e in burro per il mercato indigeno. È calcolato e pubblicato mensilmente dall'amministrazione dell'IP Latte.
16.6
Il prezzo indicativo del latte del segmento C si basa sul valore di 1 kg di latte valorizzato in latte scremato in polvere e in burro per l'esportazione. È calcolato e pubblicato mensilmente dall'amministrazione dell'IP Latte.
16.7
I prezzi pubblicati sono prezzi indicativi secondo l'articolo 8b della legge sull'agricoltura (RS 910.1) e fungono da valori di riferimento.
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Allegato 1
Accordo sui quantitativi forniti e sulla loro segmentazione 1
Quantitativi convenuti
Il quantitativo di base convenuto ammonta a: ... kg di latte per anno civile
2
Quantitativi di latte nei singoli segmenti
Segmentazione: Quantitativo annuale
Segmento A Segmento B Segmento C
... kg ... kg ... kg
Totale
... kg
...% ...% ...%
Il quantitativo convenuto è segmentato secondo le prescrizioni [...] dell'IP Latte.
Una ripartizione in quantitativi mensili è consentita.
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Allegato 2
Accordo sul prezzo dei singoli segmenti Prezzo del latte dei singoli segmenti
ct./kg di latte
Prezzo del latte del segmento A, basato sul prezzo indicativo A dell'IP Latte1
...
Prezzo del latte del segmento B, basato sul prezzo indicativo B dell'IP Latte1
...
Prezzo del latte del segmento C, basato sul prezzo indicativo C dell'IP Latte1
...
[...]
1
Per latte standard con un tenore di base di 40,0 g di grasso e di 33,0 g di proteine grezze per kg di latte, incluso il supplemento per il latte trasformato in formaggio; per il quantitativo di latte fissato per ciascun segmento nell'allegato 1.
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Allegato 4
Disposizioni di applicazione della segmentazione e punti di controllo 1
Punti di controllo per la prima fase di acquisto di latte (organizzazioni commerciali e addetti alla trasformazione)
1.1
A ciascun produttore di latte sono resi noti anticipatamente i quantitativi di latte dei segmenti A e B convenuti per l'anno civile successivo.
1.2
Il produttore di latte decide liberamente, prima dell'inizio delle forniture, se fornire un quantitativo supplementare di latte nel segmento C (accordi annuali e/o trimestrali). La ripartizione stagionale delle forniture di latte del segmento C è ammessa.
1.3
I quantitativi di latte acquistati devono corrispondere a quelli venduti nei segmenti A, B e C nell'arco di un anno civile. Lo scarto tollerato tra il latte acquistato e quello venduto nei segmenti B e C rappresenta il 5 per cento al massimo del quantitativo di latte nel rispettivo segmento.
1.4
I conteggi del pagamento del latte devono contenere i quantitativi e i prezzi del latte dei segmenti A, B e C, i quali si basano sui prezzi indicativi.
Il controllo è effettuato a campione sui contratti di acquisto di latte e sui conteggi del pagamento del latte presso i singoli fornitori e sulla scorta dei dati notificati alla TSM Fiduciaria sagl.
2.
Controllo della congruenza tra i quantitativi di latte acquistati e il portafoglio di prodotti (addetti alla trasformazione di latte)
2.1
A ciascun fornitore di latte sono resi noti anticipatamente i quantitativi di latte dei segmenti A e B convenuti per l'anno civile successivo.
2.2
Il fornitore di latte (produttore o organizzazione commerciale) decide liberamente, prima dell'inizio delle forniture, se fornire un quantitativo supplementare di latte del segmento C (accordi annuali e/o trimestrali). La ripartizione stagionale delle forniture di latte del segmento C è ammessa.
2.3
I quantitativi di latte acquistati devono corrispondere a quelli venduti nei segmenti A, B e C nell'arco di un anno civile. Lo scarto tollerato tra il latte acquistato e quello venduto nei segmenti B e C rappresenta il 5 per cento al massimo del quantitativo di latte nel rispettivo segmento.
2.4
I conteggi del pagamento del latte devono contenere i quantitativi e i prezzi del latte dei segmenti A, B e C, i quali si basano sui prezzi indicativi.
2.5
Gli addetti alla trasformazione di latte notificano mensilmente alla TSM Fiduciaria sagl i prodotti a base di latte dei segmenti B e C secondo la lista dell'IP Latte che hanno esportato o prodotto. La notifica è effettuata mediante apposito modulo.
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2.6
I quantitativi di prodotti sono convertiti in unità di grasso e di proteine.
2.7
La TSM Fiduciaria sagl aggrega costantemente i dati notificati e informa gli addetti alla trasformazione di latte della situazione nel corso dell'anno civile.
2.8
Le organizzazioni commerciali notificano mensilmente alla TSM Fiduciaria sagl i quantitativi di latte dei segmenti B e C che hanno fornito a ciascun addetto alla trasformazione.
2.9
Alla fine dell'anno civile il bilancio del grasso e delle proteine del latte del segmento C deve essere equilibrato tra l'acquisto e la valorizzazione del latte. L'eccedenza tollerata di latte acquistato nel segmento C rappresenta il 5 per cento al massimo del quantitativo del rispettivo segmento.
2.10
Alla fine dell'anno civile il bilancio delle proteine del latte del segmento B deve almeno essere equilibrato. L'eccedenza tollerata di latte acquistato nel segmento B rappresenta il 5 per cento al massimo.
Il controllo è effettuato sulla scorta dei quantitativi di latte annuali aggregati notificati alla TSM Fiduciaria sagl ed è svolto dall'IP Latte e/o da un servizio d'ispezione indipendente direttamente in loco.
3.
Controllo del carattere facoltativo delle forniture di latte del segmento C da parte delle organizzazioni commerciali agli addetti alla trasformazione
3.1
I fornitori possono scegliere di non fornire latte del segmento C. È tuttavia possibile concordare anticipatamente la fornitura di latte del segmento C (contratti annuali); in tal caso essa deve essere rispettata su base contrattuale.
La ripartizione stagionale delle forniture di latte del segmento C è ammessa.
Le forniture che eccedono i quantitativi convenuti sono sempre considerate latte del segmento C. Sono fatte salve deroghe convenute tra i partner di mercato.
L'IP Latte controlla il carattere facoltativo delle forniture di latte del segmento C sulla base di un'indagine presso le organizzazioni commerciali.
4.
Controllo del conteggio del pagamento del latte tra gli addetti alla trasformazione e le organizzazioni commerciali
4.1
Il conteggio del pagamento del latte deve contenere i quantitativi e i prezzi del latte dei segmenti A, B e C che si basano sui prezzi indicativi.
4.2
[...]
Il controllo è svolto dall'IP Latte a campione.
La TSM Fiduciaria sagl fornisce su richiesta all'IP Latte i dati sul latte nel settore caseario dei membri diretti e indiretti dell'IP Latte al fine di verificare i quantitativi di latte.
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Allegato 5
Latticini nei diversi segmenti Latticini nel segmento A Prodotto
Commento
Latte di consumo
Protezione doganale
Panna di consumo
Protezione doganale
Burro, commercio al dettaglio
Protezione doganale
Burro, l'industria alimentare, mercato indigeno
Protezione doganale
Burro, industria alimentare
Esportazione, compensazione del prezzo della materia prima (legge sul cioccolato)
Latte in polvere e concentrato, industria alimentare, mercato indigeno
Protezione doganale
Latte in polvere e concentrato, industria alimentare, esportazione
Compensazione del prezzo della materia prima (legge sul cioccolato)
Latte trasformato in formaggio proveniente da animali cui non sono stati somministrati insilati1
Supplemento per il latte trasformato in formaggio, supplemento per il foraggiamento senza insilati
Latte ad uso industriale trasformato in formaggio, mercato indigeno2
Supplemento per il latte trasformato in formaggio
Yogurt, mercato indigeno
Protezione doganale
Altri prodotti freschi, mercato indigeno ed esportazione con compensazione del prezzo della materia prima
Protezione doganale e compensazione del prezzo della materia prima (legge sul cioccolato)
Latticini nel segmento B Prodotto
Commento
Ricotta
Nessuna protezione doganale, nessun supplemento per il latte trasformato in formaggio
Yogurt, esportazione
Nessuna compensazione del prezzo della materia prima
Bevande a base di latte, mercato indigeno
Nessuna protezione doganale
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Prodotto
Commento
Latte scremato in polvere, esportazione
Prezzo del mercato mondiale delle proteine (prezzo indigeno del grasso)
Proteine del latte
Nessuna protezione doganale
Altri prodotti freschi, esportazione senza compensazione del prezzo della materia prima
Nessuna compensazione del prezzo della materia prima
Latte ad uso industriale trasformato in formaggio, esportazione2 Latticini nel segmento C Prodotto
Commento
Burro [ex0405] e latte scremato in polvere, esportazione
Prezzo del mercato mondiale di grasso e proteine
Altri progetti latte intero in polvere, esportazione Prezzo del mercato mondiale [ex0402.21] di grasso e proteine Panna [ex0401.30]
Prezzo del mercato mondiale del grasso
Latte (>3,0 % di grasso) [ex0401.20]
Prezzo del mercato mondiale di grasso e proteine
Panna C per l'esportazione di burro
Forniture di panna C agli esportatori di burro al prezzo del mercato mondiale del grasso
1 2
[...]
[...]
6611
Conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto standard dell'Interprofessione Latte. DCF
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