Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano

Disegno

(LEGU) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 98 capoverso 3, 110 capoverso 1, 113 capoverso 1, 117 capoverso 1, 119 capoverso 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20172, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Scopo, oggetto, campo d'applicazione e definizioni Art. 1

Scopo e oggetto

La presente legge si prefigge, in caso di esami genetici e prenatali sull'essere umano, di: 1

a.

tutelare la dignità umana e la personalità;

b.

impedire abusi nell'esecuzione degli esami e nelle operazioni relative ai dati genetici;

c.

garantire la qualità dell'esecuzione degli esami e dell'interpretazione dei risultati.

Essa disciplina le condizioni di esecuzione di esami genetici e prenatali sull'essere umano: 2

a.

in ambito medico;

b.

al di fuori dell'ambito medico;

c.

nell'ambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile;

d.

per l'allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità di una persona.

RS 810.12 1 RS 101 2 FF 2017 4807 2017-0494

4955

Esami genetici sull'essere umano. LF

Art. 2

FF 2017

Limitazioni del campo d'applicazione e rapporto con altri atti normativi

Agli esami genetici volti a determinare caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti si applicano gli articoli 3­15, 27, 33 e 56­58. Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano di cui all'articolo 54 (Commissione di esperti), può: 1

a.

escludere tali esami dal campo d'applicazione della legge se sono eseguiti in ambito medico e se la loro esecuzione non produce informazioni in eccesso su caratteristiche trasmesse ai discendenti;

b.

prevedere disposizioni derogatorie sull'informazione di cui all'articolo 6;

c.

dichiarare applicabili altre disposizioni, in particolare sulla prescrizione e l'obbligo di autorizzazione.

Agli esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tessutali eseguiti nell'ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule si applicano gli articoli 3­12, 27, 33 e 56­58. Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti, può: 2

a.

escludere tali esami dal campo d'applicazione della legge se la loro esecuzione non produce informazioni in eccesso su caratteristiche trasmesse ai discendenti;

b.

prevedere disposizioni derogatorie sull'informazione di cui all'articolo 6;

c.

dichiarare le disposizioni relative agli esami per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tessutali applicabili anche agli esami genetici nell'ambito delle cure post-trapianto.

All'allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità di una persona si applicano, oltre al capitolo 5, soltanto gli articoli 3­5, 7­13, 15 e 56­58. L'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale o per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20033 sui profili del DNA.

3

Gli esami genetici e prenatali nell'ambito della ricerca sulle malattie umane nonché sulla morfologia e la funzione del corpo umano sono disciplinati dalla legge del 30 settembre 20114 sulla ricerca umana.

4

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

3 4

a.

esami genetici: esami citogenetici e genetico-molecolari volti a determinare caratteristiche del patrimonio genetico umano nonché tutti gli altri esami di laboratorio che mirano direttamente a ottenere tali informazioni;

b.

esami citogenetici: esami volti a determinare il numero e la struttura dei cromosomi;

RS 363 RS 810.30

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Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

c.

esami genetico-molecolari: esami volti a determinare la struttura molecolare dell'acido desossiribonucleico (DNA), dell'acido ribonucleico e del prodotto diretto del gene;

d.

esami genetici diagnostici: esami genetici volti a determinare le caratteristiche del patrimonio genetico responsabili dei sintomi clinici esistenti;

e.

esami genetici presintomatici: esami genetici volti a determinare la predisposizione a una malattia prima che si manifestino i sintomi clinici;

f.

esami prenatali: esami genetici prenatali ed esami prenatali volti a valutare un rischio;

g.

esami genetici prenatali: esami genetici eseguiti durante la gravidanza allo scopo di determinare caratteristiche del patrimonio genetico dell'embrione o del feto;

h.

esami prenatali volti a valutare un rischio: esami di laboratorio che forniscono indicazioni sul rischio di un'anomalia genetica dell'embrione o del feto, ma non rientrano negli esami genetici di cui alla lettera a, nonché esami dell'embrione o del feto eseguiti mediante immaginografia;

i.

esami nell'ambito della pianificazione familiare: esami genetici volti a determinare la condizione di portatore di un'anomalia genetica e il conseguente rischio per i discendenti;

j.

profilo del DNA: caratteristiche del patrimonio genetico specifiche di una persona, determinate mediante un esame genetico e utilizzate per determinare l'identità o la filiazione di tale persona;

k.

dati genetici: informazioni relative al patrimonio genetico di una persona, ottenute mediante un esame genetico, incluso il profilo del DNA;

l.

campione: materiale biologico prelevato o utilizzato per un esame genetico, incluso l'allestimento di un profilo del DNA;

m. persona interessata: persona vivente di cui si esamina il patrimonio genetico o si allestisce un profilo del DNA e della quale esistono relativi campioni o dati genetici; in caso di esami prenatali, la donna incinta; n.

informazione in eccesso: risultato di un esame genetico non necessario allo scopo previsto.

Sezione 2: Principi Art. 4

Divieto di discriminazione

Nessuno deve essere discriminato a causa del proprio patrimonio genetico.

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Esami genetici sull'essere umano. LF

Art. 5

FF 2017

Consenso

Gli esami genetici e prenatali possono essere eseguiti soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito espressamente e liberamente, dopo essere stata sufficientemente informata.

1

2

La persona interessata può revocare il consenso in qualsiasi momento.

Se la persona interessata è incapace di discernimento, è necessario il consenso della persona autorizzata a rappresentarla.

3

Le persone incapaci di discernimento devono essere coinvolte, nella misura del possibile, nelle procedure di informazione, consulenza e consenso.

4

Art. 6

Informazione in caso di esami genetici

La persona interessata deve essere informata in modo comprensibile in particolare sui seguenti aspetti: a.

lo scopo, il tipo e la significatività dell'esame;

b.

i rischi nonché le ripercussioni fisiche e psichiche associati all'esame;

c.

le operazioni relative al campione e ai dati genetici durante e dopo l'esame, in particolare in relazione alla garanzia della qualità e alla conservazione;

d.

la possibilità che risultino informazioni in eccesso;

e.

i casi in cui le informazioni in eccesso non devono essere comunicate (art. 17 cpv. 2, 27 e 33);

f.

l'eventuale importanza del risultato dell'esame per i familiari e il loro diritto di non essere informati;

g.

i suoi diritti, in particolare in relazione al consenso, al desiderio di essere informata e al desiderio di non essere informata.

Art. 7

Diritto di essere informati

La persona interessata ha il diritto di ricevere le informazioni risultanti da un esame genetico o prenatale.

1

Le informazioni risultanti da un esame genetico o prenatale possono essere comunicate a un'altra persona soltanto con il consenso della persona interessata.

2

Art. 8

Diritto di non essere informati

Ogni persona ha il diritto di rifiutare, parzialmente o integralmente, di essere informata sul suo patrimonio genetico.

Art. 9

Obbligo di evitare informazioni in eccesso

Nell'ambito dell'esecuzione di esami genetici si deve evitare, nella misura del possibile, la produzione di informazioni in eccesso.

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Esami genetici sull'essere umano. LF

Art. 10

FF 2017

Protezione dei campioni e dei dati genetici

Chi utilizza campioni o tratta dati genetici deve proteggerli da un'utilizzazione o un trattamento illeciti mediante misure tecniche e organizzative appropriate. Il Consiglio federale può definire i requisiti, in particolare in merito alla conservazione.

1

Per il resto il trattamento di dati genetici è disciplinato dalle disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati.

2

Art. 11

Durata di conservazione dei campioni e dei dati genetici

I campioni e i dati genetici possono essere conservati soltanto per il tempo necessario per: 1

a.

l'esecuzione dell'esame, compresa la garanzia della qualità;

b.

l'utilizzazione per un altro scopo;

c.

l'adempimento di disposizioni cantonali, in particolare in relazione alla gestione delle cartelle dei pazienti.

Per gli esami di cui all'articolo 31 capoverso 2, i campioni e i dati devono essere distrutti entro due anni dall'esecuzione, tranne nei casi in cui la persona interessata ha acconsentito all'utilizzazione per un altro scopo o non si è opposta all'anonimizzazione.

2

Art. 12

Utilizzazione di campioni e dati genetici per un altro scopo

I campioni e i dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo, in forma codificata o non codificata, soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito espressamente e liberamente, dopo essere stata sufficientemente informata.

1

Essi possono essere utilizzati per un altro scopo in forma anonimizzata se la persona interessata è stata previamente informata e non si è opposta all'anonimizzazione.

2

Art. 13

Test genetici destinati a uso proprio

I test genetici pronti per l'uso, destinati dal fabbricante a essere usati dalle persone interessate, possono essere consegnati a queste persone soltanto per gli esami genetici di cui all'articolo 31 capoverso 2.

Art. 14 1

Pubblicità destinata al pubblico

È vietata la pubblicità destinata al pubblico per: a.

gli esami genetici in ambito medico;

b.

gli esami genetici prenatali e gli esami genetici su persone incapaci di discernimento.

Il presente divieto non si applica alle persone autorizzate, secondo l'articolo 20, a prescrivere gli esami di cui al capoverso 1.

2

La pubblicità destinata al pubblico per gli esami genetici di cui all'articolo 31 deve informare sulle disposizioni della presente legge relative alla prescrizione degli 3

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esami, all'informazione e alla comunicazione dei risultati nonché al divieto di eseguirli nell'ambito degli esami prenatali e su persone incapaci di discernimento. Le indicazioni ingannevoli sono vietate.

Art. 15

Stato della scienza e della tecnica

Gli esami genetici e prenatali devono essere eseguiti conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

Sezione 3: Ammissibilità degli esami in casi particolari Art. 16

Esami genetici su persone incapaci di discernimento

Possono essere eseguiti esami genetici su persone incapaci di discernimento soltanto se sono necessari alla tutela della loro salute.

1

In deroga al capoverso 1 possono essere eseguiti esami genetici se il rischio e il disagio per la persona incapace di discernimento sono minimi, se tale persona non si oppone all'esame in modo riconoscibile, né verbalmente né attraverso comportamenti particolari, e se: 2

a.

non è possibile accertare in altro modo una grave malattia ereditaria nella famiglia o la condizione di portatore di una tale malattia e il risultato dell'esame comporta un notevole beneficio per la salute dei membri della famiglia o fornisce informazioni essenziali per la pianificazione familiare; o

b.

l'esame serve a determinare se i tessuti, le cellule o il sangue della persona incapace di discernimento sono idonei, in base ai gruppi sanguigni o alle caratteristiche ematiche o tessutali, per essere donati a un ricevente secondo la legge dell'8 ottobre 20045 sui trapianti o la legge del 15 dicembre 20006 sugli agenti terapeutici.

Art. 17 1

5 6

Esami prenatali

Possono essere eseguiti esami prenatali soltanto per determinare: a.

caratteristiche che nuocciono direttamente alla salute dell'embrione o del feto;

b.

gruppi sanguigni o caratteristiche ematiche per poter prevenire o curare complicazioni risultanti da una corrispondente incompatibilità tra la madre e il feto; o

c.

se il sangue del cordone ombelicale dell'embrione o del feto è idoneo, in base alle sue caratteristiche tessutali, per essere donato a un genitore, a un fratello o a una sorella.

RS 810.21 RS 812.21

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Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

È vietato comunicare alla donna incinta prima della fine della dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione: 2

a.

il sesso dell'embrione o del feto in caso di esami di cui al capoverso 1 lettera a, tranne nel caso in cui il danno alla salute sia legato al sesso;

b.

il risultato degli esami di cui al capoverso 1 lettera c.

L'informazione non può essere comunicata neppure dopo la fine della dodicesima settimana se secondo il medico vi è il rischio che la gravidanza sia interrotta a causa del sesso o dell'idoneità del sangue del cordone ombelicale a un'eventuale donazione.

3

Art. 18

1

Esami genetici su persone decedute, su embrioni o feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei nonché su nati morti

Possono essere eseguiti esami genetici su persone decedute soltanto se: a.

sono necessari per accertare una malattia ereditaria o la condizione di portatore di una tale malattia;

b.

un familiare della persona deceduta lo richiede;

c.

la caratteristica esaminata riguarda la salute o la pianificazione familiare di tale familiare; e

d.

tale caratteristica non può essere determinata in nessun altro modo.

Possono essere eseguiti esami genetici su embrioni o feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei nonché su nati morti soltanto se la donna interessata ha espresso il proprio consenso.

2

Possono inoltre essere eseguiti esami genetici su persone decedute, su embrioni o feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei nonché su nati morti se secondo il diritto federale o cantonale è ammessa un'autopsia e l'esame genetico serve ad accertare la causa del decesso.

3

Capitolo 2: Esami genetici e prenatali in ambito medico Sezione 1: Portata Art. 19 Sono considerati esami genetici e prenatali in ambito medico gli esami genetici diagnostici, presintomatici e prenatali, gli esami prenatali volti a valutare un rischio, gli esami nell'ambito della pianificazione familiare nonché altri esami genetici eseguiti a scopo medico, in particolare per determinare gli effetti di una possibile terapia.

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Sezione 2: Prescrizione, consulenza e comunicazione dei risultati Art. 20

Prescrizione degli esami genetici

Gli esami genetici in ambito medico possono essere prescritti soltanto da medici abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale che possiedono: 1

a.

un titolo federale di perfezionamento nel settore specialistico in cui rientra l'esame in questione; o

b.

una qualifica particolare nel campo della genetica umana.

Per gli esami genetici che pongono requisiti elevati in particolare per l'informazione, la consulenza o l'interpretazione dei risultati, il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti, può limitare la prescrizione ai medici che possiedono un determinato titolo federale di perfezionamento o un'altra qualifica particolare.

2

Per gli esami genetici che non pongono requisiti particolari, il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti, può consentire la prescrizione anche alle seguenti persone: 3

a.

medici che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1;

b.

altri professionisti abilitati all'esercizio di una professione medica, psicologica o sanitaria sotto la propria responsabilità professionale.

Se consente la prescrizione di esami genetici a professionisti secondo il capoverso 3 lettera b, il Consiglio federale può dichiarare applicabili disposizioni relative agli esami genetici volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione di cui all'articolo 31 capoverso 1.

4

Art. 21 1

Consulenza genetica in generale

Il medico prescrivente provvede affinché la persona interessata: a.

abbia la possibilità di ricevere una consulenza prima e dopo un esame genetico diagnostico;

b.

riceva una consulenza genetica prima e dopo un esame genetico presintomatico o prenatale oppure un esame nell'ambito della pianificazione familiare.

La consulenza, non direttiva, deve essere fornita da una persona competente. Essa tiene conto unicamente della situazione individuale e familiare della persona interessata e non di interessi generali della società. Il colloquio di consulenza deve essere documentato.

2

Oltre all'informazione di cui all'articolo 6, la consulenza deve comprendere in particolare i seguenti aspetti: 3

a.

la frequenza e il tipo di anomalia da accertare;

b.

le ripercussioni mediche, psichiche e sociali inerenti all'esame o alla rinuncia di effettuarlo;

4962

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FF 2017

c.

le possibilità di assunzione dei costi dell'esame e delle misure che ne conseguono;

d.

l'importanza dell'anomalia constatata nonché le misure profilattiche e terapeutiche disponibili;

e.

le possibili misure di sostegno in funzione del risultato dell'esame;

f.

le condizioni alle quali gli istituti di assicurazione possono esigere la comunicazione dei dati risultanti dagli esami genetici eseguiti.

Tra la consulenza e l'esecuzione dell'esame deve trascorrere un adeguato periodo di riflessione.

4

Art. 22

Consulenza genetica in caso di esami genetici prenatali

In caso di esami genetici prenatali, la donna incinta deve essere informata espressamente, prima e dopo l'esecuzione, sui suoi diritti all'autodeterminazione di cui agli articoli 5, 7, 8 e 27 capoverso 1; essa deve inoltre essere informata sui centri d'informazione e i consultori di cui all'articolo 24.

1

Se, con ogni probabilità, l'esame proposto non può essere seguito da una cura profilattica o terapeutica, la donna incinta deve esserne avvertita in anticipo.

2

Se in relazione all'esame prende in considerazione un'interruzione di gravidanza, la donna incinta deve essere informata sulle alternative a questa scelta e sull'esistenza di associazioni di genitori di bambini disabili e di gruppi di mutua assistenza.

3

Se possibile, il coniuge o il partner della donna incinta è coinvolto nella consulenza genetica.

4

Art. 23

Informazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischio

Prima dell'esecuzione di un esame prenatale volto a valutare un rischio, la donna incinta deve essere informata in particolare sui seguenti aspetti: a.

lo scopo, il tipo e la significatività dell'esame;

b.

la possibilità di un risultato inatteso;

c.

gli eventuali esami e interventi che ne conseguono;

d.

i centri d'informazione e i consultori di cui all'articolo 24;

e.

i suoi diritti, in particolare in relazione al consenso, all'informazione e al desiderio di non essere informata.

Art. 24

Centri d'informazione e consultori per esami prenatali

I Cantoni provvedono affinché vi siano centri d'informazione e consultori indipendenti per esami prenatali.

1

I centri d'informazione e i consultori informano e forniscono consulenza generale sugli esami prenatali e, su richiesta, fungono da intermediari con le associazioni di genitori di bambini disabili o con i gruppi di mutua assistenza.

2

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FF 2017

I Cantoni possono delegare i compiti di cui al capoverso 2 ai consultori secondo la legge federale del 9 ottobre 19817 sui consultori di gravidanza.

3

Art. 25

Forma del consenso

Il consenso a un esame genetico presintomatico o prenatale o a un esame nell'ambito della pianificazione familiare deve essere dato per scritto.

Art. 26

Comunicazione del risultato dell'esame in generale

Il risultato di un esame genetico o prenatale deve essere comunicato alla persona interessata da un medico o da un professionista incaricato da quest'ultimo.

1

Se la persona interessata è incapace di discernimento, la persona autorizzata a rappresentarla non può rifiutare di prendere conoscenza del risultato dell'esame, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute della persona incapace di discernimento.

2

Se la comunicazione del risultato ai familiari o ad altre persone vicine è necessaria per tutelarne gli interessi e manca il consenso della persona interessata, il medico può chiedere all'autorità cantonale competente di essere sciolto dal segreto professionale secondo l'articolo 321 numero 2 del Codice penale8. L'autorità può chiedere il parere della Commissione di esperti.

3

Art. 27

Comunicazione di informazioni in eccesso

La persona interessata decide quali informazioni in eccesso le debbano essere comunicate.

1

Se la persona interessata è incapace di discernimento, le informazioni in eccesso possono essere comunicate alla persona autorizzata a rappresentarla soltanto se: 2

a.

sono necessarie per tutelare la salute della persona incapace di discernimento; o

b.

riguardano una grave malattia ereditaria nella famiglia o la condizione di portatore di una tale malattia.

In caso di esami genetici prenatali le informazioni in eccesso possono essere comunicate soltanto se riguardano: 3

7 8

a.

danni diretti alla salute dell'embrione o del feto; o

b.

una grave malattia ereditaria nella famiglia o la condizione di portatore di una tale malattia.

RS 857.5 RS 311.0

4964

Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

Sezione 3: Esecuzione di esami genetici Art. 28

Autorizzazione

Chi esegue esami citogenetici o genetico-molecolari in ambito medico necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

1

2

3

4

Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti, può: a.

sottoporre all'obbligo di autorizzazione altri esami genetici o esami prenatali volti a valutare un rischio, se tali esami devono soddisfare gli stessi requisiti degli esami citogenetici e genetico-molecolari in termini di garanzia della qualità e d'interpretazione dei risultati;

b.

escludere dall'obbligo di autorizzazione gli esami citogenetici o geneticomolecolari la cui esecuzione e interpretazione dei risultati non pongono requisiti particolari;

c.

sottoporre all'obbligo di autorizzazione singole operazioni eseguite da strutture non autorizzate secondo il capoverso 1.

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

le condizioni specialistiche e operative necessarie sono soddisfatte; e

b.

è disponibile un adeguato sistema di gestione della qualità.

Il Consiglio federale disciplina: a.

i requisiti del capo di laboratorio, del personale di laboratorio e del sistema di gestione della qualità nonché le condizioni operative;

b.

gli obblighi che incombono al titolare dell'autorizzazione;

c.

la procedura di autorizzazione;

d.

la vigilanza, in particolare la possibilità di effettuare ispezioni senza preavviso; e

e.

lo scambio di informazioni tra le autorità federali e cantonali coinvolte per quanto concerne le autorizzazioni e le attività di vigilanza.

Art. 29

Esecuzione di esami genetici all'estero

I medici prescriventi e i laboratori possono delegare l'esecuzione integrale o parziale di un esame genetico a un laboratorio estero se quest'ultimo: a.

garantisce un'esecuzione conforme allo stato della scienza e della tecnica;

b.

dispone di un adeguato sistema di gestione della qualità: e

c.

è autorizzato a eseguire tali esami nel suo Paese.

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FF 2017

Sezione 4: Depistaggio genetico Art. 30 Gli esami genetici proposti sistematicamente a tutta la popolazione o a determinati gruppi di essa, senza tuttavia presumere che tali persone abbiano le caratteristiche ricercate (depistaggio genetico), possono essere eseguiti soltanto se esiste un programma di depistaggio autorizzato dall'UFSP.

1

2

3

Il programma di depistaggio deve dimostrare che: a.

un trattamento precoce o una profilassi è possibile;

b.

è provato che il metodo di esame fornisce risultati attendibili;

c.

è garantita una consulenza genetica adeguata; e

d.

l'esecuzione del depistaggio genetico è garantita per una durata adeguata.

Il programma di depistaggio può prevedere che: a.

l'esame genetico possa essere prescritto da professionisti della salute non autorizzati secondo l'articolo 20;

b.

per la consulenza genetica si possa derogare alle disposizioni di cui all'articolo 21;

c.

il consenso non debba essere rilasciato per scritto.

Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'UFSP sente la Commissione di esperti e, se necessario, la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana.

4

Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti e considerate le normative nazionali e internazionali, può definire condizioni supplementari per il depistaggio genetico.

5

Capitolo 3: Esami genetici al di fuori dell'ambito medico Sezione 1: Disposizioni generali Art. 31

Categorie di esami genetici al di fuori dell'ambito medico

Per esami genetici effettuati al di fuori dell'ambito medico allo scopo di determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione s'intendono gli esami non a scopo medico che riguardano: 1

a.

caratteristiche fisiologiche la cui conoscenza può influire sullo stile di vita;

b.

caratteristiche personali quali il carattere, il comportamento, l'intelligenza, le preferenze e i talenti; o

c.

caratteristiche concernenti l'origine etnica o d'altro tipo.

Per altri esami genetici al di fuori dell'ambito medico s'intendono gli esami che non perseguono uno scopo medico né servono a determinare caratteristiche degne di particolare protezione di cui al capoverso 1 o ad allestire un profilo del DNA.

2

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Il Consiglio federale può definire in dettaglio gli esami genetici di cui ai capoversi 1 e 2.

3

Art. 32

Informazione

Oltre ai contenuti di cui all'articolo 6, in caso di esami genetici al di fuori dell'ambito medico la persona interessata deve essere informata: 1

a.

sul laboratorio che esegue l'esame genetico; e

b.

sulle aziende e i laboratori esteri che sono coinvolti nell'esecuzione dell'esame o trattano i dati genetici.

L'informazione deve avvenire per scritto e includere i dati di contatto delle seguenti persone: 2

a.

un professionista che possa rispondere a eventuali domande della persona interessata sull'esame genetico;

b.

la persona responsabile del trattamento dei dati.

Art. 33

Divieto di comunicare informazioni in eccesso

In caso di esami genetici al di fuori dell'ambito medico, alla persona interessata possono essere comunicati soltanto i risultati che corrispondono allo scopo dell'esame.

Sezione 2: Disposizioni supplementari per gli esami genetici volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione Art. 34

Prescrizione degli esami genetici

Gli esami genetici di cui all'articolo 31 capoverso 1 possono essere prescritti soltanto da professionisti della salute che: 1

a.

sono abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale; e

b.

hanno acquisito, nell'ambito della loro formazione o del loro perfezionamento, conoscenze di genetica umana.

L'esame può essere prescritto soltanto da professionisti della salute che operano nel settore in cui rientra l'esame genetico.

2

3

Il prelievo di campioni deve avvenire in presenza di chi ha prescritto l'esame.

Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti, stabilisce quali professionisti della salute possono prescrivere gli esami genetici e il tipo di questi esami.

4

Art. 35

Autorizzazione

Chi esegue esami citogenetici o genetico-molecolari volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione necessita di un'autorizzazione dell'UFSP; 1

4967

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l'autorizzazione è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 3. Si applica per analogia l'articolo 28 capoverso 4.

Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di autorizzazione per altri esami genetici, escludere da quest'obbligo singoli esami citogenetici o genetico-molecolari o sottoporvi singole operazioni di un esame genetico; si applica per analogia l'articolo 28 capoverso 2.

2

Art. 36

Esecuzione all'estero

In caso di esecuzione all'estero si applica per analogia l'articolo 29.

Capitolo 4: Esami genetici nell'ambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile Sezione 1: Principio Art. 37 I datori di lavoro e gli istituti di assicurazione non possono né esigere l'esecuzione di esami genetici al di fuori dell'ambito medico né chiedere o utilizzare dati genetici non rilevanti dal punto di vista medico. Questi divieti si applicano anche ai casi di responsabilità civile.

Sezione 2: Esami genetici nell'ambito di rapporti di lavoro Art. 38

Disposizioni generali

Gli esami genetici prescritti in relazione a un rapporto di lavoro possono essere eseguiti soltanto per determinare caratteristiche rilevanti per il posto di lavoro.

1

Il medico comunica il risultato dell'esame alla persona interessata. Il medico può comunicare al datore di lavoro soltanto l'idoneità della persona interessata a esercitare l'attività prevista.

2

Art. 39

Divieto concernente l'esecuzione di esami genetici presintomatici

Fatto salvo l'articolo 40, né il datore di lavoro né un medico incaricato da quest'ultimo possono, in relazione a un rapporto di lavoro: a.

esigere l'esecuzione di esami genetici presintomatici;

b.

chiedere o utilizzare dati genetici di precedenti esami genetici presintomatici.

4968

Esami genetici sull'essere umano. LF

Art. 40

FF 2017

Deroga concernente la prescrizione di esami genetici presintomatici volti a prevenire malattie professionali e infortuni

Il medico incaricato dal datore di lavoro può prescrivere un esame genetico presintomatico in relazione a un rapporto di lavoro se, oltre alle disposizioni applicabili agli esami genetici in ambito medico, sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1

a.

il posto di lavoro è assoggettato, in virtù di una decisione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), alle norme sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro oppure per l'attività in questione occorre eseguire, sulla base di altre disposizioni federali, un esame medico di idoneità a causa di un rischio di malattia professionale o di un grave danno ambientale oppure di un alto rischio di infortunio o per la salute di terzi;

b.

le misure da prendere sul posto di lavoro secondo l'articolo 82 della legge federale del 20 marzo 19819 sull'assicurazione contro gli infortuni o altre disposizioni legali non sono sufficienti a escludere il rischio di cui alla lettera a;

c.

in base allo stato della scienza, la predisposizione genetica in questione è rilevante per la malattia professionale, il rischio di danno ambientale oppure il rischio di infortunio o per la salute di terzi; la Commissione di esperti ha confermato la rilevanza e ha riconosciuto l'attendibilità del metodo di esame adottato per determinare la predisposizione genetica.

Per eseguire un esame genetico volto a prevenire una malattia professionale, è necessaria l'approvazione dell'INSAI.

2

Art. 41

Vigilanza

La vigilanza sul rispetto degli articoli 37­40 da parte del datore di lavoro è disciplinata dalle disposizioni della legge del 13 marzo 196410 sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198111 sull'assicurazione contro gli infortuni.

Sezione 3: Esami genetici nell'ambito di rapporti assicurativi Art. 42

Divieto concernente l'esecuzione di esami genetici

Gli istituti di assicurazione non possono esigere, in vista della costituzione di un rapporto assicurativo, né l'esecuzione di esami genetici presintomatici o prenatali né l'esecuzione di esami nell'ambito della pianificazione familiare.

9 10 11

RS 832.20 RS 822.11 RS 832.20

4969

Esami genetici sull'essere umano. LF

Art. 43

FF 2017

Divieto concernente le operazioni relative ai dati genetici

Gli istituti di assicurazione non possono né chiedere né utilizzare dati genetici sulla persona da assicurare risultanti da precedenti esami presintomatici per le seguenti assicurazioni: 1

a.

assicurazioni rette interamente o parzialmente dalla legge federale del 6 ottobre 200012 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali;

b.

previdenza professionale in ambito obbligatorio e sovraobbligatorio;

c.

assicurazioni concernenti il pagamento obbligatorio del salario in caso di malattia o maternità;

d.

assicurazioni sulla vita con una somma assicurata fino a 400 000 franchi;

e.

assicurazioni facoltative per l'invalidità con una rendita annua fino a 40 000 franchi.

Se una persona conclude più assicurazioni sulla vita o per l'invalidità, l'importo massimo di cui al capoverso 1 lettera d o e vale per la totalità dei contratti. Il proponente deve fornire all'istituto di assicurazione le informazioni necessarie.

2

Gli istituti di assicurazione non possono né chiedere né utilizzare dati genetici sulla persona da assicurare risultanti da precedenti esami genetici prenatali o esami nell'ambito della pianificazione familiare.

3

Art. 44

Operazioni relative ai dati di esami genetici presintomatici

In vista della conclusione di un'assicurazione privata non contemplata all'articolo 43 capoverso 1, gli istituti di assicurazione possono chiedere o utilizzare dati genetici sulla persona da assicurare risultanti da precedenti esami genetici presintomatici soltanto se: 1

a.

i risultati dell'esame in questione sono attendibili sul piano tecnico e della prassi medica;

b.

il valore scientifico dell'esame è rilevante e provato per il calcolo dei premi; e

c.

i dati genetici sono noti alla persona da assicurare.

L'istituto di assicurazione può esigere soltanto la comunicazione dei dati di cui al capoverso 1 al medico incaricato. Il medico comunica all'istituto di assicurazione soltanto in quale gruppo di rischio deve essere classificata la persona da assicurare.

2

I dati genetici e la classificazione nel gruppo di rischio possono essere trattati soltanto ai fini della conclusione di un'assicurazione privata secondo il capoverso 1.

3

12

RS 830.1

4970

Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

Sezione 4: Esami genetici nei casi di responsabilità civile Art. 45

Divieto concernente l'esecuzione di esami genetici e le operazioni relative ai dati genetici

Nei casi di responsabilità civile è vietato eseguire esami genetici presintomatici o prenatali oppure esami nell'ambito della pianificazione familiare come pure chiedere o utilizzare i dati di tali esami, in particolare per calcolare un danno o il risarcimento dei danni.

1

Il divieto non si applica se gli esami servono alla persona interessata per far valere il risarcimento dei danni o una riparazione morale per un'anomalia genetica.

2

Art. 46

Forma del consenso per gli esami genetici diagnostici

Nei casi di responsabilità civile è possibile eseguire un esame genetico diagnostico come pure chiedere o utilizzare i dati di un tale esame, in particolare per calcolare un danno o il risarcimento dei danni, soltanto con il consenso scritto della persona interessata.

Capitolo 5: Profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità di una persona Art. 47

Principi

Nell'ambito dell'allestimento di un profilo del DNA volto a determinare la filiazione o l'identità di una persona è vietato eseguire gli esami genetici di cui ai capitoli 2 e 3. È fatta salva la determinazione del sesso, se questa è necessaria per determinare la filiazione o l'identità.

1

Se tuttavia si determinano caratteristiche che rientrano nel campo d'applicazione dei capitoli 2 e 3, esse non possono essere né inserite nel rapporto d'esame né comunicate alla persona interessata o a terzi. Prima dell'allestimento del profilo del DNA, la persona che preleva il campione deve informare la persona interessata dell'impossibilità di comunicarle tali caratteristiche.

2

Il campione deve essere prelevato alla persona interessata dal laboratorio che allestisce il profilo del DNA o, su incarico del laboratorio, da un medico o un'altra persona idonea. La persona che preleva il campione deve verificare l'identità della persona interessata.

3

La pubblicità destinata al pubblico per l'allestimento di profili del DNA deve informare sulle disposizioni della presente legge relative alla prescrizione, all'informazione e al consenso. Le indicazioni ingannevoli sono vietate.

4

4971

Esami genetici sull'essere umano. LF

Art. 48

FF 2017

Profili del DNA di persone decedute

Se la persona di cui si deve determinare il rapporto di filiazione è deceduta, l'esame è ammesso se: 1

a.

la persona che chiede l'esame ha addotto buoni motivi; e

b.

gli stretti congiunti della persona deceduta hanno acconsentito.

Se gli stretti congiunti negano il consenso, è necessario un ordine dell'autorità o del giudice competente.

2

Se non vi sono stretti congiunti o questi non sono raggiungibili, l'esame è ammesso se è soddisfatta la sola condizione di cui al capoverso 1 lettera a. La persona che chiede l'esame deve fornire tutte le informazioni di cui è a conoscenza sull'esistenza di stretti congiunti.

3

Art. 49

Procedura civile

Nell'ambito di una procedura civile, il profilo del DNA di una delle parti o di terzi può essere allestito soltanto su ordine del giudice o con il consenso scritto della persona interessata. Per il resto si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile13.

1

Il laboratorio deve conservare i campioni prelevati nell'ambito della procedura e i dati risultanti fino al passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice che ha ordinato l'esame informa il laboratorio sul passaggio in giudicato.

2

Art. 50

Procedura amministrativa

Se nell'ambito di una procedura amministrativa sussistono dubbi fondati sulla filiazione o l'identità di una persona che non possono essere dissipati in altro modo, l'autorità competente può subordinare il rilascio di un'autorizzazione o la concessione di una prestazione all'allestimento di un profilo del DNA.

1

Il profilo del DNA può essere allestito soltanto con il consenso scritto della persona interessata.

2

Il laboratorio deve conservare i campioni e i dati risultanti fino al passaggio in giudicato della relativa decisione o sentenza. L'autorità competente informa il laboratorio sul passaggio in giudicato.

3

Art. 51

Disposizioni generali sui profili del DNA al di fuori di procedure ufficiali

Possono essere allestiti profili del DNA al di fuori di procedure ufficiali soltanto con il consenso scritto delle persone interessate.

1

Un bambino incapace di discernimento di cui dev'essere determinata la filiazione con una determinata persona non può essere rappresentato da tale persona.

2

13

RS 272

4972

Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

Per i profili del DNA volti a determinare la filiazione, prima dell'esame il laboratorio che allestisce i profili del DNA deve informare le persone interessate sulle disposizioni del Codice civile14 relative al sorgere della filiazione e sulle possibili ripercussioni psichiche e sociali dell'esame. L'informazione deve avvenire per scritto.

3

Art. 52

Disposizioni complementari sugli accertamenti prenatali della paternità

Gli accertamenti prenatali della paternità possono essere prescritti soltanto da un medico. L'esame deve essere preceduto da un colloquio di consulenza approfondita con la donna incinta, durante il quale sono discussi in particolare: 1

2

a.

lo scopo, il tipo e la significatività dell'esame;

b.

le questioni psichiche, sociali e giuridiche inerenti alla gravidanza;

c.

le eventuali misure da adottare in seguito ai risultati dell'esame e le possibili misure di sostegno;

d.

il divieto di cui al capoverso 3 di comunicare il sesso dell'embrione o del feto.

Il colloquio di consulenza deve essere documentato.

Se nell'ambito di un accertamento prenatale della paternità si determina il sesso dell'embrione o del feto, il risultato non può essere comunicato alla donna incinta prima della fine della dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione.

3

L'informazione non può essere comunicata neppure dopo la fine della dodicesima settimana se secondo il medico vi è il rischio che la gravidanza sia interrotta a causa del sesso.

4

Art. 53

Riconoscimento per l'allestimento di profili del DNA

Chi allestisce profili del DNA conformemente alla presente legge necessita di un riconoscimento del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

1

2

3

Il riconoscimento è rilasciato se: a.

le condizioni specialistiche e operative necessarie sono soddisfatte;

b.

è disponibile un adeguato sistema di gestione della qualità.

Il Consiglio federale svolge i seguenti compiti:

14

a.

disciplina i requisiti concernenti la qualifica della persona responsabile, il sistema di gestione della qualità nonché le condizioni operative;

b.

definisce gli obblighi che incombono al titolare del riconoscimento;

c.

disciplina la procedura di riconoscimento;

d.

disciplina la vigilanza e prevede in particolare la possibilità di effettuare ispezioni senza preavviso;

RS 210

4973

Esami genetici sull'essere umano. LF

e.

FF 2017

può, sentita la Commissione di esperti, sottoporre all'obbligo di riconoscimento singole operazioni eseguite da strutture non riconosciute secondo il capoverso 1.

Capitolo 6: Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano Art. 54 Il Consiglio federale istituisce una Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano.

1

2

3

La Commissione di esperti svolge in particolare i seguenti compiti: a.

formula raccomandazioni sull'informazione (art. 6), la consulenza genetica (art. 21 e 22) e l'informazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischio (art. 23);

b.

formula raccomandazioni sul perfezionamento e sulla qualifica di cui all'articolo 20 capoverso 1;

c.

si pronuncia sulle domande di autorizzazione, su richiesta dell'UFSP (art. 28 cpv. 1), e partecipa alle misure di vigilanza;

d.

elabora, all'attenzione del Consiglio federale, criteri per il controllo di qualità degli esami genetici;

e.

formula raccomandazioni per l'allestimento di profili del DNA;

f.

segue l'evoluzione scientifica e pratica nel campo degli esami genetici, formula raccomandazioni a tale proposito e indica la necessità di agire sul piano normativo.

La Commissione di esperti adempie i propri compiti in maniera indipendente.

Capitolo 7: Valutazione della legge Art. 55 L'UFSP provvede alla verifica dell'appropriatezza e dell'efficacia della presente legge.

1

Il Dipartimento federale dell'interno riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e sottopone proposte sul seguito da darvi.

2

4974

Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

Capitolo 8: Disposizioni penali Art. 56

Delitti

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

a.

prescrive, commissiona o esegue un esame genetico oppure allestisce un profilo del DNA o ne commissiona l'allestimento senza il necessario consenso della persona interessata conformemente alla presente legge;

b.

nell'ambito della sua attività professionale, comunica a una persona informazioni sul suo patrimonio genetico contro la sua volontà;

c.

prescrive o commissiona un esame genetico su una persona incapace di discernimento che non è necessario alla tutela della sua salute e non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 2;

d.

prescrive o commissiona esami genetici prenatali che non servono a determinare né caratteristiche che nuocciono direttamente alla salute dell'embrione o del feto, né i gruppi sanguigni o le caratteristiche ematiche di cui all'articolo 17 capoverso 1 lettera b, né le caratteristiche tessutali di cui all'articolo 17 capoverso 1 lettera c;

e.

nell'ambito di rapporti di lavoro e assicurativi, esige l'esecuzione di esami genetici al di fuori dell'ambito medico oppure chiede o utilizza dati genetici non rilevanti dal punto di vista medico;

f.

nell'ambito di rapporti di lavoro, esige o prescrive l'esecuzione di esami genetici presintomatici senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, in violazione dell'articolo 39 lettera a;

g.

nell'ambito di rapporti di lavoro, chiede o utilizza dati genetici di precedenti esami genetici presintomatici in violazione dell'articolo 39 lettera b;

h.

nell'ambito di rapporti assicurativi, esige esami genetici presintomatici o prenatali oppure esami nell'ambito della pianificazione familiare in violazione dell'articolo 42;

i.

nell'ambito di rapporti assicurativi, chiede o utilizza dati genetici di precedenti esami genetici presintomatici o prenatali oppure esami nell'ambito della pianificazione familiare in violazione dell'articolo 43.

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, per mestiere e intenzionalmente: 2

a.

non distrugge, entro due anni, campioni o dati genetici risultanti dagli esami di cui all'articolo 31 capoverso 2, benché la persona interessata non abbia acconsentito espressamente all'utilizzazione per un altro scopo (art. 11 cpv. 2);

b.

utilizza campioni o dati genetici per un altro scopo in violazione dell'articolo 12 o 44 capoverso 3;

4975

Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

c.

consegna a una persona interessata test genetici destinati a uso proprio per esami in ambito medico, per determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione al di fuori dell'ambito medico o per allestire profili del DNA allo scopo di determinare la filiazione o l'identità, in violazione dell'articolo 13;

d.

prescrive un esame genetico in ambito medico senza soddisfare i requisiti di cui all'articolo 20;

e.

prescrive un esame genetico di caratteristiche degne di particolare protezione senza esserne autorizzato secondo l'articolo 34 capoversi 1, 2 e 4.

Art. 57

Contravvenzioni

È punito con una multa chiunque, intenzionalmente: a.

viola il divieto di pubblicità destinata al pubblico di cui all'articolo 14 capoverso 1 o fa pubblicità destinata al pubblico nella quale le indicazioni sulle disposizioni della presente legge prescritte all'articolo 14 capoverso 3 o 47 capoverso 4 sono scorrette o assenti;

b.

comunica a una donna incinta, prima della fine della dodicesima settimana, il sesso dell'embrione o del feto in violazione dell'articolo 17 capoverso 2 lettera a o 52 capoverso 3 oppure il risultato dell'esame delle caratteristiche tessutali in violazione dell'articolo 17 capoverso 2 lettera b;

c.

esegue un esame genetico sul patrimonio genetico di una terza persona senza disporre dell'autorizzazione necessaria;

d.

allestisce un profilo del DNA di una terza persona senza disporre del riconoscimento necessario.

Art. 58

Autorità competente e diritto penale amministrativo

Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui alla presente legge incombono ai Cantoni.

1

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 sulle infrazioni commesse nell'azienda nonché l'articolo 15 sulla falsità in documenti e il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo.

2

Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 59

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

15

RS 313.0

4976

Esami genetici sull'essere umano. LF

Art. 60

FF 2017

Disposizione transitoria

Per eseguire esami genetici che anteriormente non erano sottoposti all'obbligo di autorizzazione e che ora devono essere autorizzati, la domanda deve essere presentata all'UFSP entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Se la domanda non è presentata entro il temine, occorre sospendere l'attività.

1

Le autorizzazioni a eseguire esami genetici e i riconoscimenti per l'allestimento di profili del DNA rilasciati secondo il diritto anteriore restano validi.

2

Per i programmi di depistaggio in esecuzione già prima dell'entrata in vigore della legge federale dell'8 ottobre 200416 sugli esami genetici sull'essere umano non è necessaria alcuna autorizzazione.

3

Le autorizzazioni dei programmi di depistaggio rilasciate secondo il diritto anteriore restano valide.

4

Art. 61

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

16

RU 2007 635, 2013 3215

4977

Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

Allegato (art. 59)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale dell'8 ottobre 200417 sugli esami genetici sull'essere umano è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 20 giugno 200318 sui profili del DNA Art. 2 cpv. 1 Il profilo del DNA contiene informazioni su caratteristiche del patrimonio genetico specifiche di una persona, determinate mediante un esame genetico e utilizzate per identificare tale persona.

1

Art. 10 cpv. 2 e 3 Il sistema d'informazione è gestito esclusivamente dalla Confederazione. Il Consiglio federale può affidare la gestione operativa del sistema e i relativi compiti a uno dei laboratori riconosciuti (Ufficio di coordinamento). Per finanziare le proprie attività, quest'ultimo riscuote emolumenti.

2

Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell'Ufficio di coordinamento e l'ammontare degli emolumenti.

3

2. Legge del 18 dicembre 199819 sulla medicina della procreazione Art. 6a cpv. 1 lett. f Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione che prevede l'esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni in vitro o la selezione di spermatozoi donati e inteso a evitare la trasmissione di una malattia grave, il medico provvede affinché alla coppia, oltre all'informazione e alla consulenza di cui all'articolo 6, sia fornita una consulenza genetica non direttiva da parte di una persona competente. La coppia interessata deve essere sufficientemente informata su: 1

17 18 19

RU 2007 635, 2013 3215 RS 363 RS 810.11

4978

Esami genetici sull'essere umano. LF

f.

FF 2017

le associazioni di genitori di bambini disabili, i gruppi di mutua assistenza nonché i centri d'informazione e i consultori di cui all'articolo 24 della legge federale del ...20 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU).

Art. 6b

Disposizioni applicabili della LEGU

Ai metodi di procreazione che prevedono l'esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni in vitro si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LEGU21: a.

in merito al diritto di essere informati e al diritto di non essere informati sui dati genetici, gli articoli 7 e 8 LEGU;

b.

in merito all'obbligo di evitare informazioni in eccesso nell'ambito dell'esecuzione degli esami, l'articolo 9 LEGU;

c.

in merito alla protezione dei campioni e dei dati genetici, alla durata della loro conservazione e alla loro utilizzazione per un altro scopo, gli articoli 10­12 LEGU;

d.

in merito alle operazioni relative ai dati genetici nell'ambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile, gli articoli 39 lettera b, 43 capoverso 3 e 45 LEGU.

Art. 8 cpv. 2 I laboratori che eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell'articolo 5a nell'ambito di metodi di procreazione necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 LEGU22.

2

3. Legge del 30 settembre 201123 sulla ricerca umana Art. 2a

Applicabilità della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano

Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano di cui all'articolo 54 della legge federale del ...24 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU), può dichiarare applicabili alla ricerca sull'essere umano le disposizioni della LEGU relative ai seguenti settori:

20 21 22 23 24

a.

consulenza genetica;

b.

obbligo di evitare informazioni in eccesso e loro utilizzazione;

c.

esami genetici su persone incapaci di discernimento;

RS 810.12 RS 810.12 RS 810.12 RS 810.30 RS 810.12

4979

Esami genetici sull'essere umano. LF

FF 2017

d.

esami prenatali;

e.

esecuzione di esami genetici e operazioni relative ai dati genetici nell'ambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile.

Art. 3 lett. g Ai sensi della presente legge si intende per: g.

4980

dati genetici: informazioni, ottenute mediante un esame genetico, relative a caratteristiche ereditate o acquisite durante la fase embrionale;