Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione Conclusa a Nairobi il 16 dicembre 2015 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

1. Noi, i ministri rappresentanti i seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»): Albania Australia Canada Cina Colombia Corea Costa Rica Filippine Giappone Guatemala Hong Kong, Cina Islanda Israele

Malaysia Mauritius Montenegro Norvegia Nuova Zelanda Singapore Stati Uniti Svizzera2 Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu Tailandia Unione europea

(di seguito «Partecipanti») richiamiamo e facciamo nostra la Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione3 (di seguito «Dichiarazione»), la apriamo all'accettazione a norma del punto 9 della stessa e annunciamo le conclusioni di seguito esposte, come previsto dalla dichiarazione.

2. I Partecipanti approvano i risultati del processo di revisione descritto al punto 5 della Dichiarazione, quali figuranti negli elenchi contenuti nel documento G/MA/W/117, che sono stati forniti da ogni Partecipante e riveduti e approvati mediante consenso.

3. I Partecipanti riconoscono che, conformemente ai criteri stabiliti al punto 7 della Dichiarazione, gli elenchi approvati rappresentano circa il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati dalla Dichiarazione, e che, di conseguenza, ogni Partecipante attuerà gli impegni in materia di soppressione dei dazi doganali

1 2 3

FF 2017 933 A nome dell'Unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

WT/L/956, 28 luglio 2015 (allegata).

2016-2189

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Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

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come indicato ai punti 3 e 6 della Dichiarazione e gli elenchi approvati, fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, che, per maggiore certezza, possono includere le procedure necessarie all'accettazione degli obblighi internazionali. I membri hanno discusso della possibilità di nuovi orientamenti del commercio in materia di massa critica dopo l'attuazione dei punti 3 e 6 della Dichiarazione ad opera dei Partecipanti. Si è convenuto della necessità di trovare l'occasione giusta per esaminare la questione in futuro qualora si verifichino tali circostanze, fermo restando i risultati della discussione.

4. I Partecipanti richiamano il punto 9 della Dichiarazione e rinnovano l'invito ai membri dell'OMC che non hanno sottoscritto la Dichiarazione a comunicare al direttore generale dell'OMC la loro volontà di sottoscrivere la Dichiarazione e assumere gli impegni da essa previsti.

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Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

FF 2017

Allegato

Dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione Conclusa il 28 luglio 2015

I seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), che hanno convenuto di ampliare il commercio mondiale dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («le Parti»): Albania Australia Canada Cina Corea Costa Rica Filippine Giappone Guatemala Hong Kong, Cina Islanda Israele dichiarano quanto segue:

Malaysia Montenegro Norvegia Nuova Zelanda Singapore Svizzera4 Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu Tailandia Stati Uniti Unione europea

1. Le Parti consolidano e sopprimono i dazi doganali e tutti i diritti e imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 19945, secondo le modalità sotto indicate, nei confronti di:

4 5

a)

tutti i prodotti classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato («SA») 2007 figuranti nell'elenco di cui all'allegato A della presente Dichiarazione; e

b)

tutti i prodotti specificati nell'allegato B della presente Dichiarazione, a prescindere dalla loro inclusione nell'elenco di cui all'allegato A.

A nome dell'Unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Soppressione progressiva dei dazi 2. Le Parti applicano una soppressione progressiva standard dei dazi doganali in tre anni, sotto forma di quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, se non diversamente convenuto dalle Parti, e riconoscono che, in circostanze limitate, potrebbe essere necessario protrarre i tempi di tali riduzioni. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Le Parti riportano gli impegni in materia di soppressione progressiva dei dazi per ciascun prodotto nei rispettivi elenchi delle concessioni all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («elenco delle concessioni») .

Attuazione 3. Se non diversamente convenuto dalle Parti e fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, le Parti sopprimono tutti i dazi doganali, diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati come segue: a)

soppressione dei dazi doganali sotto forma di riduzioni uguali, rendendo effettiva la prima riduzione entro il 1° luglio 2016, la seconda entro il 1° luglio 2017 e la terza entro il 1° luglio 2018; la soppressione dei dazi doganali è effettivamente completata entro il 1° luglio 2019; e

b)

soppressione dei diritti e delle imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, da completare entro il 1° luglio 2016.

Attuazione accelerata 4. Le Parti incoraggiano la soppressione autonoma immediata dei dazi doganali o l'attuazione accelerata prima delle date di cui al punto 3, ad esempio per i prodotti soggetti a dazi doganali relativamente bassi.

Calendario di presentazione degli elenchi 5. Le Parti forniscono alle altre Parti quanto prima, e comunque entro il 30°ottobre 2015, un progetto di elenco recante: a) dettagli sulla modalità di pubblicazione dell'adeguato trattamento tariffario nel proprio elenco delle concessioni, e b) un elenco delle sottovoci del SA dettagliate interessate per i prodotti specificati nell'allegato B, comprensivo altresì di una nota introduttiva in cui si dichiara che tali prodotti sono esenti da dazi indipendentemente dalla loro classificazione nel SA.

Ciascun progetto di elenco è riveduto e approvato dalle Parti, mediante consenso, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalle Parti durante i negoziati. Tale processo di revisione andrebbe completato entro il 4 dicembre 2015.

6. Una volta completato il processo di revisione per ogni progetto di elenco di una Parte, quest'ultima presenta il proprio elenco approvato, purché siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali, come modifica del proprio elenco delle conces938

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FF 2017

sioni, conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (BISD 27S/25).

7. Le Parti attuano i punti 3 e 6 della presente Dichiarazione dopo che saranno stati riveduti e approvati, mediante consenso, progetti di elenco che rappresentino circa il 90 per cento del commercio mondiale6 dei prodotti qui contemplati.

Formato del progetto di elenchi delle concessioni 8. Al fine di realizzare il consolidamento e la soppressione dei dazi doganali e di diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati, le modifiche apportate da ogni Parte al proprio elenco di concessioni: a)

per i prodotti classificati nelle sottovoci del SA 2007 elencate nell'allegato A, introducono, ove opportuno, suddivisioni nell'elenco delle concessioni a livello della linea tariffaria nazionale; e

b)

per i prodotti specificati nell'allegato B, accludono all'elenco delle concessioni un allegato comprensivo di tutti i prodotti di cui all'allegato B allo scopo di specificare la classificazione tariffaria dettagliata di tali prodotti a livello della linea tariffaria nazionale o a livello di 6 cifre del SA.

Accettazione 9. La Dichiarazione è aperta all'accettazione di tutti i membri dell'OMC ed è notificata per iscritto al direttore generale dell'OMC, che ne dà comunicazione a tutte le Parti.

Ostacoli non tariffari 10. Le Parti convengono di intensificare le consultazioni sugli ostacoli non tariffari nel settore delle tecnologie dell'informazione e sostengono a tal fine l'eventuale elaborazione di un programma di lavoro aggiornato su ostacoli non tariffari.

Considerazioni finali 11. Le Parti si riuniscono periodicamente, almeno un anno prima delle regolari modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, e comunque entro gennaio 2018, per rivedere i prodotti contemplati negli allegati e valutare se, alla luce degli sviluppi tecnologici, dell'esperienza maturata nell'applicazione delle concessioni tariffarie o delle modifiche della nomenclatura del SA, gli allegati non vadano aggiornati al fine di inserire ulteriori prodotti.

6

Da calcolare a cura del segretariato dell'OMC e comunicare alle Parti in base ai dati disponibili più recenti.

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12. Le Parti riconoscono che i risultati di questi negoziati implicano concessioni che andrebbero tenute in considerazione negli attuali negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo.

Allegati della presente Dichiarazione Nell'elenco di cui all'allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente Dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.

Nell'elenco di cui all'allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente Dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.

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FF 2017

Allegato A Voce

SA2007

ex*

Designazione delle merci

001

350691

ex

002

370130

003 004 005 006

370199 370590 370790 390799

ex

007

841459

ex

008

841950

ex

009

842010

ex

010

842129

ex

011

842139

ex

012

842199

ex

013

842320

ex

014

842330

ex

015

842381

ex

016

842382

ex

017

842389

ex

018

842390

ex

Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm Altre Altre Altri Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm Parti di apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron; parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli

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FF 2017

Voce

SA2007

ex*

Designazione delle merci

019

842489

ex

020

842490

ex

021 022 023

844230 844240 844250

024

844331

025

844332

026 027

844339 844391

028 029

844399 845610

ex

030

846693

ex

Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati Macchine, apparecchi e materiale Parti di macchine, apparecchi e materiale Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete Altre Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42 Altri Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione Parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di centri di lavorazione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altri torni) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione
dell'informazione; parti ed accessori di (altre foratrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre fresatrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine per segare o troncare, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti per elettroerosione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente

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Voce

SA2007

ex*

031 032 033 034 035 036 037 038 039

847210 847290 847310 847340 847521 847590 847689 847690 847989

ex ex ex ex

040

847990

ex

041

848610

042

848620

043

848630

044 045 046 047 048 049

848640 848690 850440 850450 850490 850590

ex

050

851430

ex

051

851490

ex

052

851519

ex

053

851590

ex

054 055

851761 851762

056

851769

FF 2017

Designazione delle merci

per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione Duplicatori Altre Parti ed accessori di macchine della voce 84.69 Parti ed accessori di macchine della voce 84.72 Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati Parti di macchine della sottovoce 847521 Macchine per cambiare in moneta spicciola Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati Parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo Parti ed accessori Convertitori statici Altre bobine di reattanza e di autoinduzione Parti Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 90.18 Altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati Parti di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati Altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati Parti di altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati Stazioni fisse Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing Altri

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Voce

SA2007

057 058 059 060 061 062

851770 851810 851821 851822 851829 851830

063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074

851840 851850 851890 851981 851989 852110 852190 852290 852321 852329 852340 852351

075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085

852352 852359 852380 852550 852560 852580 852610 852691 852692 852712 852713

086 087

852719 852721

088 089

852729 852791

090

852792

944

ex*

ex

FF 2017

Designazione delle merci

Parti Microfoni e loro supporti Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica Altri Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti Amplificatori elettrici a bassa frequenza Apparecchi elettrici di amplificazione del suono Parti Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori Altri A nastri magnetici Altri Altri Schede munite di una pista magnetica Altri Supporti ottici Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori Schede intelligenti («smart cards») Altri Altri Apparecchi trasmittenti Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente Telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes» Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar) Apparecchi di radionavigazione Apparecchi di radiotelecomando Radiocassette tascabili Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono Altri Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali) Altri Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono Non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

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Voce

SA2007

ex*

091 092 093

852799 852849 852871

094

852910

095

852990

ex

096 097 098 099 100

853180 853190 853630 853650 853690

ex

101

853810

102

853939

103

854231

104 105 106 107 108 109

854232 854233 854239 854290 854320 854330

ex

110

854370

ex

111 112

854370 854370

ex ex

113 114

854370 854370

ex ex

115

854370

ex

116 117 118 119 120 121

854390 880260 880390 880521 880529 900120

ex

ex

ex ex

FF 2017

Designazione delle merci

Altri Altri Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti Altri, esclusi i moduli e i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528.72 o 8528.73 Altri apparecchi, esclusi suonerie, cicalini, carillon di porte e simili Parti Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici Altri interruttori, sezionatori e commutatori Altri apparecchi, esclusi i morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti Memorie Amplificatori Altri Parti Generatori di segnali Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche Amplificatori di microonde Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi Registratori digitali di dati di volo Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono Parti Satelliti per telecomunicazioni Parti di satelliti per le telecomunicazioni Simulatori di combattimento aereo e loro parti Altri Materie polarizzanti in fogli o in lastre

945

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Voce

SA2007

122 123 124 125 126

900190 900219 900220 900290 901050

127 128

901060 901090

ex

129 130 131 132 133 134

901110 901180 901190 901210 901290 901310

ex

135 136

901320 901390

ex

137 138

901410 901420

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

901480 901490 901510 901520 901540 901580 901590 901811 901812 901813 901819 901820 901850 901890

153 154 155

902150 902190 902212

156

902213

946

ex*

ex

FF 2017

Designazione delle merci

Altri Altri Filtri Altri Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi Schermi per proiezioni Parti ed accessori di apparecchi e materiale delle sottovoci 901050 o 901060 Microscopi stereoscopici Altri microscopi Parti ed accessori Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi Parti ed accessori Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI Laser, diversi dai diodi laser Parti ed accessori, diversi da quelli per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi Bussole, comprese quelle di navigazione Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) Altri strumenti ed apparecchi Parti ed accessori Telemetri Teodoliti e tacheometri Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria Altri strumenti ed apparecchi Parti ed accessori Elettrocardiografi Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica Altri Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia Strumenti ed apparecchi elettrochirurgici o elettromedicali e loro parti e accessori Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori Altri Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione Apparecchi per uso odontoiatrico

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Voce

SA2007

ex*

157 158 159 160 161 162 163

902214 902219 902221 902229 902230 902290 902300

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

902410 902480 902490 902519 902590 902710 902780 902790 902830 902890 903010

175 176 177 178

903020 903031 903032 903033

ex

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

903039 903084 903089 903090 903110 903149 903180 903190 903220 903281 950410 950430

ex

ex

FF 2017

Designazione delle merci

Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario Per altri usi Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario Per altri usi Tubi a raggi X Parti ed accessori di apparecchi a raggi X Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi Macchine ed apparecchi per prove su metalli Altre macchine ed apparecchi Parti ed accessori Altri Parti ed accessori Analizzatori di gas o di fumi Altri strumenti ed apparecchi Microtomi; parti ed accessori Contatori di elettricità Parti ed accessori Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti Oscilloscopi ed oscillografi Multimetri, senza dispositivo registratore Multimetri, con dispositivo registratore Altri, senza dispositivo registratore, esclusi gli strumenti per la misura della resistenza Altri, con dispositivo registratore Altri, con dispositivo registratore Altri Parti ed accessori Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche Altri Altri strumenti, apparecchi e macchine Parti ed accessori Manostati (pressostati) Idraulici o pneumatici Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) e i giochi di azzardo che erogano immediatamente una vincita in denaro

947

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FF 2017

Voce

SA2007

ex*

Designazione delle merci

191

950490

ex

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 950430

* Le sottovoci contemplate parzialmente sono contrassegnate dal simbolo «ex».

948

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FF 2017

Allegato B 192

Circuiti integrati multicomponenti: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori. Ai fini della presente definizione: 1. i «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.

2. L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.

3.a) I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica.

Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.

3.b) Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.

3.c) I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di
frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.

3.d) Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.

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FF 2017

193

Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)

194

Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo. Il rilevamento del tocco può avvenire tramite resistenza, capacità elettrostatica, riconoscimento di impulsi acustici, luci infrarosse o altra tecnologia sensibile al tocco

195

Cartucce d'inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339 e contenenti componenti meccanici o elettrici; cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (con o senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339

196

Stampati che danno diritto di accesso, installazione, riproduzione o altro utilizzo di programmi informatici (inclusi giochi), dati, contenuto o servizi internet (incluso il contenuto integrato nei giochi o nelle applicazioni), o servizi per le telecomunicazioni (inclusi servizi mobili)**

197

Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore

198

Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli, delle sottovoci 392310 o 848690

199

Pompe a vuoto dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

200

Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici

201

Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini

** La soppressione dei dazi per gli stampati incide unicamente sui diritti e sugli obblighi in relazione al commercio di beni e non incide pertanto sull'accesso dei Partecipanti al mercato per aspetti che esulano dai dazi. Nessun elemento dell'Accordo sull'ampliamento dell'ITA (Accordo sulle tecnologie dell'informazione) impedisce a un membro del medesimo di disciplinare il contenuto di tali merci compresi, tra l'altro, i contenuti Internet. Nessuna disposizione dell'accordo sull'ampliamento dell'ITA incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti di accesso al mercato in materia di commercio di servizi o impedisce a un membro di disciplinare il proprio mercato dei servizi.

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