17.066 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione tra la Svizzera e il Pakistan per evitare le doppie imposizioni del 25 ottobre 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e il Pakistan per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2017-0905

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Compendio La vigente Convenzione tra la Svizzera e il Pakistan intesa a evitare la doppia imposizione è stata conclusa il 19 luglio 2005. Sotto diversi aspetti, in particolare afferenti all'ambito dello scambio di informazioni, tale trattato non è più compatibile con la politica attuale di entrambi gli Stati contraenti.

Per questa ragione i due Stati contraenti hanno avviato nel 2014 negoziati in vista di procedere a una revisione della Convenzione. Le trattative si sono concluse nel mese di giugno 2016 con la parafatura dell'avamprogetto di una nuova convenzione.

I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione del nuovo accordo. La convenzione è stata firmata il 21 marzo 2017.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione per evitare la doppia imposizione attualmente in vigore con il Pakistan risale al 19 luglio 20051 (di seguito «Convenzione 2005»). Sotto diversi aspetti, in particolare nell'ambito dello scambio di informazioni, la Convenzione 2005 non è più compatibile con la politica attuale di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto attiene allo scambio di informazioni, essa contempla lo scambio di informazioni necessarie alla corretta applicazione della Convenzione.

I negoziati per la revisione della Convenzione 2005 sono stati avviati nel 2014 e si sono conclusi nel mese di giugno 2016 con la parafatura di una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito «CDI-PK»).

Inizialmente la Svizzera intendeva operare una revisione parziale della Convenzione 2005, ma per ragioni pratiche il Pakistan si era invece espresso a favore di una revisione totale. La Svizzera aveva infine deciso di assecondare la scelta delle autorità pakistane a condizione che la nuova CDI-PK recepisse le disposizioni della Convenzione 2005, fatte salve le modifiche convenute da entrambi gli Stati contraenti.

I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia hanno approvato la conclusione della nuova Convenzione. La CDI-PK è stata firmata il 21 marzo 2017.

1.2

Valutazione

La Convenzione attualmente in vigore è stata sottoscritta il 19 luglio 2005. Da allora la politica in materia di doppia imposizione ha fatto progressi, sia in Svizzera che in Pakistan. Infatti, rispetto alla Convenzione 2005, la CDI-PK prevede disposizioni più vantaggiose in importanti ambiti.

In particolare sono state perfezionate le disposizioni sui compensi per servizi tecnici e per servizi forniti in relazione ai canoni. Inoltre gli utili di capitale provenienti dall'alienazione di azioni per partecipazioni di almeno il 20 per cento non sono più esclusi dal campo di applicazione della Convenzione. Queste regole migliorano le condizioni quadro per gli investimenti e lo scambio economico tra i due Paesi.

La CDI-PK contiene altresì una disposizione sulla procedura arbitrale, che consente di raggiungere una maggiore certezza del diritto e di evitare efficacemente le doppie imposizioni. Infine è stato abrogato il computo fittizio d'imposta previsto nella Convenzione 2005 per i redditi da interessi.

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RS 0.672.962.31

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La clausola antiabuso introdotta all'articolo 26, che verifica lo scopo principale di una struttura o di un'operazione (principal purpose test rule oppure regola PPT), deriva dallo standard minimo previsto nel rapporto sull'azione 6 del progetto dell'OCSE relativo all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (in inglese Base Erosion and Profit Shifting, di seguito «progetto BEPS») e impedisce la concessione di benefici convenzionali in situazioni di abuso.

In generale introdurre una clausola antiabuso in una CDI fa sì che gli Stati contraenti convengano le medesime condizioni secondo cui è possibile negare i benefici previsti da una convenzione. Le spiegazioni esaustive e i numerosi esempi contenuti nel commentario sul modello di Convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE») vengono in aiuto e fungono da linee guida interpretative per la regola PPT.

Le soluzioni proposte nella presente CDI-PK sono equilibrate e contribuiranno allo sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sia sul piano formale sia su quello materiale, la CDI-PK si orienta alla Convenzione 2005, al Modello OCSE e alla politica della Svizzera in materia di convenzioni.

Le seguenti spiegazioni si limitano alle disposizioni più rilevanti della CDI-PK e agli aspetti di difformità rispetto al Modello OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni.

Preambolo Il preambolo viene ripreso dalla Convenzione 2005 senza modifiche. Non recepisce quindi le pertinenti disposizioni del progetto BEPS per quanto attiene all'uso illecito delle convenzioni. Il Pakistan non aveva partecipato ai lavori del progetto BEPS e nella fase di negoziazione della CDI-PK non si era impegnato ad attuarne le disposizioni. Si prevede di adeguare il preambolo allo standard definito nel progetto BEPS in una fase successiva.

Art. 4

Residenza

Conformemente alla disposizione corrispondente del Modello OCSE, la CDI-PK disciplina ora anche la residenza degli Stati contraenti come pure delle loro suddivisioni politiche e dei loro enti locali Art. 5

Stabile organizzazione

L'espressione «stabile organizzazione» corrisponde alla definizione contenuta nella Convenzione 2005, fatta eccezione del paragrafo 3, secondo cui, per essere considerato una stabile organizzazione, un cantiere o una catena di montaggio dovrà d'ora in poi avere una durata superiore a nove mesi (attualmente sei mesi). Inoltre la prestazione di servizi per un periodo di 183 giorni nell'arco di 12 mesi costituisce anch'essa una stabile organizzazione nello Stato in cui è esercitata l'attività. Se a seguito della prestazione di servizi sussiste una stabile organizzazione, i pagamenti 6414

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che ne conseguono non sono più sottoposti all'articolo 13 (compensi per servizi tecnici).

Secondo la CDI-PK, sono considerati come stabile organizzazione anche un impianto o una struttura utilizzata per l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali per una durata che oltrepassa i 90 giorni. Questa disposizione si ispira a quella contemplata nella Convenzione tra la Svizzera e l'India2.

Il paragrafo 5 e la disposizione del Protocollo relativa all'articolo 5 della Convenzione 2005 sono stati ripresi nella CDI-PK senza modifiche. Di conseguenza, conformemente alla vigente disposizione, i depositi di merci costituiscono stabili organizzazioni unicamente se un agente dipendente esegue regolarmente forniture per conto dell'impresa da tale deposito di merci.

Art. 7

Utili delle imprese

La disposizione relativa all'imposizione degli utili delle imprese corrisponde a quella contemplata nella Convenzione 2005. Pertanto non disciplina ancora i criteri di attribuzione degli utili previsti dalle relative disposizioni del Modello OCSE nella versione del 2010 («Authorized OECD Approach» oppure «AOA»). La disposizione del Protocollo della CDI-PK riguardante gli utili delle imprese (n. 2), anch'essa ripresa dalla Convenzione 2005, prescrive che nello Stato della stabile organizzazione è imponibile unicamente la parte di utili corrispondente al contributo della stabile organizzazione alla negoziazione, alla conclusione o all'adempimento di contratti.

Art. 8

Navigazione martittima e aerea

Per quanto riguarda gli utili derivanti dalla navigazione aerea, la CDI-PK riprende il diritto di imposizione condiviso disciplinato nella Convenzione 2005.

Art. 10, 11 e 12

Dividendi, interessi e canoni

La CDI-PK riprende dalla Convenzione 2005 le aliquote d'imposta residue applicate dallo Stato della fonte a dividendi, interessi e canoni.

La definizione dei canoni è stata tuttavia modificata. Conformemente alla CDI-PK i compensi per prestazioni di servizi fornite in relazione ai canoni non sono più considerati canoni. I pagamenti di questo genere rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 7 o dell'articolo 13 CDI-PK.

Art. 13

Compensi per servizi tecnici

La disposizione relativa all'imposizione di compensi per servizi tecnici è conforme a quella contenuta nella Convenzione 2005. La relativa disposizione del Protocollo (n. 4) prevede anch'essa un'imposta residua ridotta per lo Stato della fonte, fintanto che la Svizzera non preleva alcuna imposta alla fonte sui compensi per servizi tecnici. Se questa condizione è rispettata, l'imposta prelevata dallo Stato della fonte non può eccedere il 7 per cento dei compensi lordi.

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RS 0.672.942.31

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Art. 14

Utili di capitale

La disposizione della CDI-PK concernente l'imposizione di utili di capitale è stata allineata con quella del Modello OCSE.

Gli utili provenienti dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore deriva direttamente o indirettamente dal 50 per cento dei beni immobili situati in uno Stato contraente, sono ora imponibili in questo Stato (par. 4). In tal caso la Svizzera, in qualità di Stato di residenza dell'alienante, esenta tali utili unicamente se è stato comprovato che l'imposizione è effettivamente avvenuta in Pakistan (art. 22 par. 2 lett. a).

Poiché una tale procedura impositiva complicherebbe sensibilmente il commercio di azioni quotate in borsa di società immobiliari, in base alla politica svizzera in materia di convenzioni è stata concordata un'eccezione per titoli di questo tipo. Un'altra eccezione è prevista per le società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente, ma che esercitano la propria attività commerciale o industriale negli immobili in questione. Per esempio non rientrerebbero quindi nel campo d'applicazione di tale disposizione gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di società di fabbricazione il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili, se la società utilizza tali immobili per la sua attività di fabbricazione.

Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni che sono legati a una partecipazione di oltre il 20 per cento del capitale della società sono anch'essi disciplinati nella CDI-PK e sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'alienante (par. 5), diversamente da quanto previsto dalla Convenzione 2005.

Art. 19

Pensioni

Conformemente alla CDI-PK ma anche alla Convenzione 2005, le pensioni e le prestazioni in capitale con scopo analogo (cfr. n. 5 del Protocollo della CDI-PK) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza, fatta eccezione per le pensioni da funzioni pubbliche di cui all'articolo 20. Se però lo Stato di residenza non assoggetta a imposta le pensioni, con la nuova CDI anche lo Stato della fonte può tassare tali pensioni in via sussidiaria. Poiché di norma in Pakistan le prestazioni previdenziali non sono tassate, la Svizzera può trattenere l'imposta alla fonte sulle prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro) versate ai beneficiari in Pakistan.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

Il computo fittizio dell'imposta prelevata su interessi contemplato nella Convenzione 2005 non è più previsto nella CDI-PK. Il computo globale dell'imposta sarà quindi concesso unicamente per le imposte effettivamente pagate in Pakistan.

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Art. 24

Procedura amichevole

La disposizione della CDI-PK sulla procedura amichevole è stata completata da una clausola arbitrale. Le questioni irrisolte per le quali non è possibile giungere per via di amichevole composizione a un accordo entro tre anni devono essere sottoposte a un tribunale arbitrale se lo richiede il contribuente direttamente interessato. Il lodo arbitrale è vincolante per gli Stati contraenti, a meno che una delle persone direttamente interessate non lo rifiuti o le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungano a un'altra soluzione entro sei mesi.

I costi di una procedura arbitrale devono essere sostenuti dalla persona che ha richiesto la procedura, come stabilito nel Protocollo della CDI-PK (n. 6).

Art. 25

Scambio di informazioni

La CDI-PK contiene una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Le seguenti spiegazioni si concentrano soltanto su alcuni aspetti dell'articolo 25 CDI-PK e della relativa disposizione del Protocollo (n. 7).

Come nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni che la Svizzera ha concluso con altri Stati e conformemente al Modello OCSE, la disposizione sullo scambio di informazioni si applica a tutte le imposte.

In occasione dei negoziati la Svizzera ha comunicato alla delegazione pakistana che non accorderà assistenza amministrativa se la relativa domanda si fonda su dati acquisiti illegalmente.

Il Protocollo della CDI-PK (n. 7) concretizza le disposizioni dell'articolo 25. Questo numero disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le domande di informazione (lett. b). Bisognerà in particolare identificare il contribuente interessato (questa informazione si può ricavare da tutti gli elementi che permettono l'identificazione) e, se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (ad es. una banca). Il Protocollo stabilisce inoltre che queste condizioni non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Secondo lo standard internazionale lo scambio di informazioni si limita a domande concrete. Conformemente al riveduto standard dell'OCSE, sono autorizzate come tali anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti dei quali si deve supporre che non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-PK consente di dare seguito a queste domande. L'identificazione può avvenire con il nome e l'indirizzo della persona interessata ma anche attraverso altri mezzi, come ad esempio con la descrizione di un particolare comportamento. Tale interpretazione si basa sulla clausola interpretativa (lett. c in combinato disposto con lett. b), che obbliga gli Stati contraenti a intendere i requisiti applicabili alle domande in maniera tale da permettere uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza tuttavia autorizzare le «fishing expedition». Le premesse procedurali per poter dare seguito alle domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20123 sull'assistenza amministrativa fiscale.

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RS 651.1

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L'articolo 25 CDI-PK non prevede lo scambio automatico o spontaneo di informazioni. Se la Svizzera e il Pakistan volessero estendere la loro collaborazione allo scambio automatico di informazioni, ciò richiederebbe un accordo supplementare e l'approvazione da parte dell'Assemblea federale. Il Pakistan ha comunicato il suo interesse per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Svizzera.

La disposizione sullo scambio di informazioni si applica allo scambio di informazioni relative agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo alla firma della Convenzione (art. 28 par. 2 lett. c). Questa disposizione transitoria si allinea con quella contenuta nella CDI tra la Svizzera e l'India. Dal punto di vista temporale giunge allo stesso risultato dello scambio di informazioni su domanda tra la Svizzera e il Pakistan conformemente alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero rende uno scambio possibile per i fatti relativi ai periodi fiscali dopo il 2018.

Art. 26

Diritto ai benefici

La presente disposizione prevede l'introduzione di una clausola antiabuso che si fonda sullo scopo principale di una struttura o di un'operazione. In virtù di tale clausola i benefici della CDI-PK non sono concessi se l'ottenimento di questi benefici era uno degli scopi principali della struttura o dell'operazione in questione, a meno che non sia provato che la concessione di questi benefici sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola antiabuso corrisponde alla regola PPT del Modello OCSE conformemente all'adeguamento introdotto dall'azione 6 del progetto BEPS.

Sebbene si tratti di una clausola con una nuova formulazione, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-PK. Di conseguenza tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle tante altre CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto: l'abuso non si limita alle situazioni in cui lo scopo principale di una struttura o di un'operazione era di ottenere dei benefici convenzionali, ma comprende anche le situazioni in cui l'ottenimento di tali benefici era solo uno degli scopi principali. In definitiva, entrambe le formulazioni consentono di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola antiabuso precisa che i benefici convenzionali sono comunque concessi se ciò è conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione.

La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui lo scopo principale della struttura e dell'operazione non era l'ottenimento dei rispettivi benefici convenzionali.

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L'articolo 26 paragrafo 2 CDI-PK corrisponde a un'eventuale disposizione integrativa proposta nel commentario relativo alla regola PPT. Ai sensi di tale norma è possibile accordare determinati benefici convenzionali anche in situazioni di abuso di cui al paragrafo 1, qualora la rispettiva autorità competente secondo la CDI-PK concluda che tali benefici sarebbero stati accordati in assenza della struttura o dell'operazione abusiva. La disposizione garantisce che, in caso di uso illecito della convenzione, uno Stato contraente possa adottare i provvedimenti fiscali previsti per la fattispecie che sarebbe sussistita in assenza della struttura o dell'operazione abusiva.

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Ripercussioni finanziarie

La CDI-PK limita il prelevamento di imposte svizzere rispetto alla Convenziono 2005 solo in taluni casi specifici. L'imposizione da parte dello Stato della fonte è limitata solo per i redditi che non sono imponibili alla fonte in Svizzera secondo il suo diritto interno (compensi per prestazioni di servizi fornite in relazione a canoni, utili di capitale derivanti dall'alienazione di partecipazioni a una società residente in Svizzera e compensi per servizi tecnici). Questi cambiamenti che si ripercuotono sullo Stato della fonte non pregiudicano quindi la Svizzera. Per contro, il nostro Paese può beneficiare dei maggiori diritti di imposizione in qualità di Stato di residenza che ne conseguono. L'estensione dei diritti di imposizione dello Stato della fonte prevista dalla CDI-PK (pensioni e utili di capitale derivanti da partecipazioni a società immobiliari con immobili situati in Svizzera) interessa la Svizzera sia in quanto Stato della fonte sia in quanto Stato di residenza, dato che il suo diritto interno dispone dei pertinenti principi d'imposizione. A seguito dell'entrata in vigore della CDI-PK non si attendono pertanto ripercussioni negative dirette sulle entrate fiscali della Svizzera.

È presumibile che con la CDI-PK aumenteranno gli investimenti diretti tra i due Paesi, ciò che permetterà di rafforzare la piazza economica nel suo complesso e con essa la base imponibile della Svizzera.

La presente Convenzione può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

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Aspetti giuridici

4.1

Costituzionalità

La CDI-PK si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.)4 secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'approvazione della CDI-PK compete all'Assemblea federale.

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4.2

Forma dell'atto

Sono sottoposti a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale.

La CDI-PK è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con un preavviso di almeno sei mesi. Non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. La sua attuazione non richiede l'emanazione di leggi federali.

La conclusione della Convenzione conferisce alla Svizzera determinati obblighi e diritti. La CDI-PK contiene, in particolare, disposizioni che permettono di attuare per la prima volta taluni sviluppi derivanti dal progetto BEPS, tra cui in particolare la nuova regola PPT. Inoltre lo scambio di informazioni viene ampliato e adeguato allo standard internazionale conformemente alla recente politica della Svizzera in materia di convenzioni. Quindi la Convenzione comprende importanti disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Il decreto federale che approva la CDI-PK viene pertanto sottoposto a referendum facoltativo sui trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

4.3

Delega di competenze legislative

In seguito a un'analisi6 svolta dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha deciso di non ritenere più come criterio determinante per stabilire se un trattato internazionale debba essere sottoposto a referendum facoltativo il fatto che tale trattato non comporti obblighi più estesi di quelli previsti da altri accordi analoghi già conclusi. Inoltre ha incaricato i dipartimenti di elaborare norme di delega settoriali che attribuiscano al Consiglio federale o all'Assemblea federale la facoltà di concludere, mediante decreto federale semplice, trattati internazionali negli ambiti che sono di loro competenza e che richiedono una delega.

Tali norme devono essere iscritte in un atto normativo sottostante a referendum facoltativo.

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RS 171.10 Rapporto dell'UFG del 29 agosto 2014 intitolato «Evoluzione successiva al 2003 della prassi del Consiglio federale e dell'Assemblea federale in materia di referendum facoltativo sui trattati internazionali» consultabile all'indirizzo www.ejpd.admin.ch > Attualità > News > 2016 > Referendum facoltativo per gli accordi internazionali standard.

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La CDI-PK introduce un adeguamento ai sensi della politica svizzera in materia di convenzioni e, al contempo, traduce in misure attuative alcuni sviluppi introdotti dal progetto BEPS. In futuro occorrerà modificare o concludere altre CDI secondo regolamentazioni fiscali internazionali equiparabili. Pertanto, con il decreto federale che approva la CDI-PK, il nostro Collegio chiede che l'Assemblea federale sia autorizzata ad approvare autonomamente, con decreto federale semplice, le future convenzioni per evitare le doppie imposizioni che disciplinano in modo analogo gli stessi ambiti della CDI-PK. In tal modo, l'approvazione di convenzioni per evitare le doppie imposizioni in linea con gli schemi procedurali della politica svizzera in materia di convenzioni non dovrà più essere sottoposta a referendum facoltativo.

Tuttavia, se in un secondo tempo la Svizzera dovesse convenire disposizioni che esulino da quanto previsto dalla CDI-PK, allora il rispettivo decreto dovrà essere sottoposto a referendum facoltativo.

4.4

Procedura di consultazione

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20057 sulla procedura di consultazione (LCo) è indetta una procedura di consultazione per trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Tuttavia, secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione se non vi è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. La rinuncia alla procedura di consultazione deve essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano (art. 3a cpv. 2 LCo).

In merito alla CDI-PK è stata svolta una procedura informativa. In questo contesto, il 21 ottobre 2016, i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di convenzioni per evitare le doppie imposizioni hanno ricevuto una nota esplicativa.

La CDI-PK è stata accolta favorevolmente e senza alcuna obiezione. Poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è pertanto rinunciato a una procedura di consultazione.

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RS 172.061

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