16.481 Iniziativa parlamentare Offerte d'informazione e documentazione del Parlamento al passo con i tempi Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 2017

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo i progetti di modifica della legge sul Parlamento e dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

L'Ufficio vi propone di approvare i disegni allegati.

25 agosto 2017

In nome dell'Ufficio Il presidente, Jürg Stahl

2017-2543

5885

Compendio I Servizi del Parlamento sviluppano e gestiscono sistemi d'informazione per sostenere e consigliare gli organi del Parlamento e per informare l'opinione pubblica sulle attività dell'Assemblea federale.

Alla luce degli sviluppi tecnici, della digitalizzazione della società e delle accresciute attese degli utenti nei confronti dei sistemi d'informazione, in futuro questi ultimi dovrebbero acquisire viepiù importanza. Grazie al progresso tecnico e all'interconnessione dei sistemi d'informazione, è possibile attualmente richiamare informazioni e valutazioni sempre più precise.

L'Assemblea federale dispone già delle basi legali per le sue offerte d'informazione e documentazione. Nel correlare le fonti d'informazione esistenti si possono creare nuove informazioni, toccare dati personali degni di particolare protezione e generare profili della personalità. Conformemente alla legge sulla protezione dei dati (LPD) per dati personali degni di particolare protezione s'intendono le opinioni e le attività religiose, filosofiche, politiche e sindacali di una persona. Per la loro elaborazione occorre una base legale. Per essere conformi alla LPD e rendere trasparenti gli attuali sviluppi anche per i parlamentari, gli uffici hanno deciso di completare di conseguenza le basi legali esistenti.

Le modifiche proposte dall'Ufficio del Consiglio nazionale si prefiggono le seguenti finalità: da un lato, definendo l'estensione e i destinatari delle valutazioni generate, s'intende controllare lo sviluppo e la gestione dei nuovi sistemi d'informazione del Parlamento e della loro amministrazione; dall'altro, saranno disciplinate le responsabilità in relazione alla creazione e alla diffusione dei diversi tipi di valutazione.

Le disposizioni proposte devono parimenti permettere un ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazioni e del loro utilizzo, senza dover procedere nuovamente a un adeguamento delle basi legali per ogni progresso futuro realizzato in campo tecnologico. Il progetto prevede che la Conferenza di coordinamento (uffici dei Consigli nazionale e degli Stati) sia incaricata di seguire attentamente l'ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazione del Parlamento per quanto riguarda le valutazioni generate e la protezione dei dati.

5886

FF 2017

Rapporto 1

Genesi del progetto

Il 2 settembre 2016 la Delegazione amministrativa ha deciso di proporre all'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio CN) l'elaborazione di un'iniziativa per un'offerta d'informazione e documentazione al passo con i tempi. Nella seduta dell'11 novembre 2016 l'Ufficio CN ha dato seguito a questa proposta e ha deciso di istituire le basi legali per i futuri sistemi d'informazione del Parlamento mediante un'iniziativa parlamentare. Nella sua seduta del 3 febbraio 2017 l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha approvato all'unanimità la decisione dell'Ufficio CN dell'11 novembre 2016.

2

Punti essenziali del progetto

Scopo del presente progetto è istituire le basi legali per conferire un assetto moderno allo sviluppo e all'esercizio dei sistemi d'informazione. Parlamento e Servizi del Parlamento reagiscono in tal modo agli sviluppi nell'ambito dei sistemi d'informazione e tentano di anticipare gli sviluppi futuri.

I nuovi sistemi d'informazione servono principalmente a valutare dati provenienti dalle fonti più disparate. Per queste valutazioni essi mettono in relazione dati dei sistemi d'informazione esistenti per i quali le basi legali esistono già. Nel correlare fonti supplementari d'informazione possono essere generate nuove informazioni. In questo contesto si possono creare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Allo scopo di istituire la base legale formale necessaria conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) l'Assemblea federale emana una modifica della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10).

In pari tempo essa disciplina nell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare (Oparl; RS 171.15) i dettagli delle nuove offerte (portata, destinatari) e stabilisce che lo sviluppo delle offerte di valutazione sarà possibile solo con l'approvazione della Conferenza di coordinamento. L'Assemblea federale garantisce in tal modo che l'informazione per le sue attività e sulle stesse sarà ampliata conformemente ai suoi bisogni.

2.1

Offerte d'informazione e documentazione esistenti

I Servizi del Parlamento gestiscono già numerosi servizi d'informazione per sostenere il lavoro dell'Assemblea federale: tutti gli oggetti deliberati in Parlamento sono rilevati in CURIA e sono consultabili in CURIA VISTA (www.parlamento.ch). Con ELAN ed ELAS le votazioni delle Camere sono registrate. Con VERBALIX sono documentati i dibattiti in seno alle Camere, mentre MEMO offre prodotti mediatici; il sistema permette di generare rassegne stampa e bollettini d'informazione. Con LIBERO sono rilevati e offerti articoli specialistici e monografie. SESAME offre l'accesso a quotidiani elettronici (e-paper) e ad altre riviste. L'attuale processo 5887

FF 2017

d'informazione prevede che le diverse banche dati, i siti web, i media ecc. siano consultati singolarmente per trovare offerte d'informazione rilevanti.

I Servizi del Parlamento allestiscono, per esempio, rassegne stampa, bollettini d'informazione elettronici, abbonamenti agli oggetti di Curia Vista ecc. e li offrono agli utenti. Su desiderio di organi o di singoli membri delle Camere confezionano inoltre, avvalendosi di numerosi sistemi d'informazione, documentazione relativa a temi e a oggetti specifici. Al riguardo fanno capo anche a offerte d'informazione di altre istituzioni e dell'Amministrazione federale. La valutazione delle diverse fonti d'informazione riveste un ruolo centrale anche nell'ambito delle prestazioni di sostegno e analisi dei Servizi del Parlamento a destinazione degli organi parlamentari, per esempio nel settore dell'alta vigilanza parlamentare.

Oggi, mediante motori di ricerca interni, i deputati e i collaboratori delle segreterie dei gruppi e dei Servizi del Parlamento cercano in questi sistemi d'informazione separati le informazioni di cui necessitano. Dato che non tutti i dati rilevanti possono essere trovati in questi sistemi, essi utilizzano anche offerte esterne come le pagine Internet dell'Amministrazione federale, dei partiti politici, dei gruppi d'interesse e di istituzioni pubbliche e private.

2.2

Ampliamento delle offerte esistenti

I nuovi sistemi d'informazione riuniscono in un unico luogo tutte le informazioni rilevanti per il lavoro politico contenute in diverse banche dati. In tal modo esse sono contestualizzate e presentate sinteticamente. Sulla base di tali informazioni possono essere generati diversi tipi di valutazioni. La loro presentazione sotto forma di visualizzazioni consente all'utente di disporre a colpo d'occhio di numerose informazioni.

I Servizi del Parlamento stanno lavorando attualmente allo sviluppo di due sistemi d'informazione complementari: ­

Il sistema d'informazione CUBE raccoglie le informazioni principali relative agli oggetti parlamentari e ai progetti normativi, alle deliberazioni nelle Camere nonché ai membri dell'Assemblea federale e degli organi del Parlamento. Appronta analisi quantitative (statistiche) sulle attività del Parlamento, sui suoi membri e organi (p. es. numero di interventi pendenti per gruppo parlamentare, numero di oggetti parlamentari sbrigati per sessione o numero di atti [e tipi di atti] approvati per autori e per unità di tempo). Queste valutazioni statistiche agevolano la pianificazione del lavoro nelle Camere e offrono all'opinione pubblica una visione d'assieme sull'attività del Parlamento. Una prima versione di questo sistema d'informazioni è attualmente testata dai Servizi del Parlamento. È ulteriormente sviluppata allo scopo di approntare nuove valutazioni.

­

Il sistema d'informazione SOPRANO ­ attualmente ancora in fase di sviluppo ­ mette a confronto l'attività del Parlamento con i contributi esterni come articoli scientifici, pareri di organizzazioni politiche e della società civile, rapporti di autorità federali e cantonali o articoli di stampa. Grazie a

5888

FF 2017

un'analisi semantica questi contenuti digitali possono essere correlati in modo semplice, permettendo un'osservazione sistematica dei fatti politici («monitoraggio politico» e valutazioni). Gli utenti aventi diritto, vale a dire i deputati e i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento, ricevono automaticamente informazioni rilevanti per la loro attività. Gli utenti possono definire per quali temi politici, oggetti parlamentari, atti e attori desiderano ricevere informazioni. Al riguardo possono scegliere fonti specifiche e limitare le informazioni desiderate (p. es.

esclusivamente temi delle Commissioni dell'economia e dei tributi) come pure definire la frequenza secondo la quale desiderano essere informati.

SOPRANO si basa su informazioni pubbliche, interne e confidenziali secondo la legge sul Parlamento. Determinate informazioni sono inoltre protette dalla legislazione sul diritto d'autore. I diritti d'accesso vigenti saranno applicabili allo stesso modo a SOPRANO, cosicché avranno accesso a documenti interni o confidenziali secondo la legge sul Parlamento solo quelle persone che dispongono dei corrispondenti diritti d'accesso.

Gli utenti di questi nuovi sistemi non sono più costretti a procurarsi le informazioni sparse in diversi luoghi quando intendono valutare l'attività del Parlamento sul piano statistico o seguire temi politici più generali. Possono tenersi regolarmente al corrente su un tema o sulla deliberazione di un disegno o progetto legislativo specifico unicamente richiamando le relative informazioni di cui necessitano.

2.3

Aspetti giuridici

Secondo l'articolo 5 LParl le Camere e i loro organi informano tempestivamente e esaurientemente sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano. I Servizi del Parlamento sostengono l'Assemblea federale nell'adempimento dei suoi compiti.

Per le informazioni sull'attività dell'Assemblea federale esistono basi legali, segnatamente in relazione al Bollettino ufficiale (art. 4 LParl e art. 1 Oparl), a Curia Vista (art. 5 LParl), al registro delle relazioni d'interesse (art. 11 LParl), al registro dei gruppi parlamentari (art. 63 LParl), all'informazione dell'opinione pubblica sui lavori delle Commissioni (art. 48 LParl), alla pubblicazione dei risultati delle votazioni delle Camere (art. 82 LParl e art. 57 Regolamento del Consiglio nazionale [RS 171.13] o art. 44a Regolamento del Consiglio degli Stati [RS 171.14]) e alla pubblicazione dei dati biografici dei deputati (art. 16 Oparl). Già attualmente i Servizi del Parlamento allestiscono valutazioni statistiche sul lavoro dell'Assemblea federale e forniscono informazioni per permettere di seguire gli avvenimenti politici (cfr. n. 2.1). Ora queste offerte devono essere digitalizzate e ampliate. Con gli adeguamenti proposti nella LParl e nell'Oparl questi sviluppi sono attuati a livello giuridico.

Secondo l'articolo 3 LPD le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali appartengono ai dati personali degni di particolare protezione. Secondo la LPD i profili della personalità sono compilazioni di dati che permettono di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica.

5889

FF 2017

La LPD non è applicabile alle deliberazioni nelle Camere federali e nelle Commissioni parlamentari (art. 2 cpv. 2 lett. b LPD).

L'ampliamento delle offerte attuali d'informazione e documentazione crea tuttavia nuove possibilità (cfr. n. 2.2.), in particolare nuovi tipi di valutazioni. Correlando le informazioni già esistenti, le opinioni politiche dei parlamentari possono essere presentate in modo migliore, più completo, veloce e semplice. Inoltre, grazie a questi collegamenti si possono generare profili della personalità. A queste valutazioni sono applicabili le disposizioni generali della LPD (p. es. diritto d'informazione, correttezza dei dati).

Nonostante le opinioni politiche siano parte integrante del mandato parlamentare, l'Ufficio chiede di ampliare le basi legali esistenti e di sancire a livello di legge la finalità di questi sistemi d'informazione allo scopo di creare le necessarie basi legali formali a tenore della LPD. Per questa ragione l'articolo 64 LParl viene adeguato. In pari tempo, adeguando l'ordinanza va garantito che gli organi dell'Assemblea federale possano accompagnare e dirigere questi sviluppi nei sistemi d'informazione.

Nel caso di dati degni di particolare protezione è importante che i nuovi sistemi d'informazione valutino soltanto i dati in relazione alle opinioni e alle attività religiose, filosofiche, politiche e sindacali dei deputati e non accedano ai rimanenti dati personali degni di particolare protezione, vale a dire quelli sulla salute, sulla sfera intima, sull'appartenenza alla razza, sulle misure dell'aiuto sociale e su perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali.

3

Commento alle singole disposizioni

3.1

Legge sul Parlamento

Art. 64 cpv. 2 lett. cbis Secondo il diritto vigente i Servizi del Parlamento gestiscono un centro di documentazione, offrono servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell'informazione (art. 64 cpv. 2 lett. c LParl) e informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività (art. 64 cpv. 2 lett. e LParl).

Il nuovo capoverso 2 lettera cbis crea le basi legali per le nuove offerte digitali d'informazione dell'Assemblea federale. Esso prevede espressamente che possano essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. In tal modo è istituita una base legale formale per il trattamento di questi dati, come richiesto dalla LPD. Dato che l'espressione della propria opinione politica rientra nei compiti dei deputati, lo scopo dei sistemi d'informazione viene descritto a livello legislativo: permettere la valutazione di dati per il lavoro dell'Assemblea federale, dei suoi organi e dei deputati. In tal modo si garantisce che i diversi attori possano assolvere adeguatamente i loro compiti.

5890

FF 2017

3.2

Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Nell'Oparl nella nuova sezione 9 dal titolo «Sistemi d'informazione e valutazioni» si definiscono la portata e la cerchia degli utenti autorizzati.

Inoltre, alla Conferenza di coordinamento è attribuita la competenza di definire la portata e i destinatari delle valutazioni. In tal modo si garantisce che l'Assemblea federale possa accompagnare e dirigere questi sviluppi. Le ulteriori fasi di sviluppo sottoposte alla Conferenza di coordinamento si concentrano sulle offerte di dati relativi ai singoli deputati. La Conferenza le esaminerà e prenderà una decisione in merito.

L'offerta riguardante gli oggetti, i temi e il lavoro degli organi parlamentari sarà ampliata per contro secondo il mandato generale d'informazione dell'Assemblea federale e lo stato della tecnica, come avviene finora.

Art. 16e

Sistemi d'informazione

Il capoverso 1 stabilisce che i Servizi del Parlamento gestiscano i sistemi d'informazione di cui viene inoltre descritto lo scopo, vale a dire sostenere i lavori dell'Assemblea federale, degli organi parlamentari, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi e dei Servizi del Parlamento.

Nel capoverso 2 sono enumerati i dati provenienti dai sistemi d'informazione del Parlamento, che potranno essere rielaborati e correlati. Si tratta di dati riguardanti gli oggetti deliberati in Parlamento, i dibattiti nelle Camere, le votazioni delle Camere e le deliberazioni delle Commissioni. L'accesso ai verbali e ad altri documenti delle Commissioni è disciplinato nel capoverso 4. Per finalità e pubblicazioni statistiche vengono correlati dati accessibili pubblicamente relativi agli oggetti deliberati, ai dibattiti e alle votazioni nelle Camere. Per una cerchia ristretta di utenti possono inoltre essere collegate informazioni classificate, come verbali e altri documenti delle Commissioni in Extranet.

Il capoverso 3 enumera ulteriori informazioni esterne che possono essere correlate per permettere a una cerchia ristretta di utenti di seguire gli sviluppi politici. Il concetto di pubblicazione comprende, ad esempio, offerte digitali come le riviste scientifiche. Queste ultime possono essere connesse a informazioni accessibili pubblicamente di organizzazioni statali e private, come comunicati stampa di associazioni e partiti. Se in questo ambito sono trattati verbali e altri documenti delle Commissioni, secondo il capoverso 4 continuano ad avere diritto di accesso soltanto le persone autorizzate conformemente agli articoli 6a und 6b Oparl, vale a dire i membri delle Commissioni e i collaboratori dei gruppi e dei Servizi del Parlamento. In tal modo è stato chiarito che l'ampliamento delle offerte d'informazione ha luogo senza modificare gli attuali diritti d'accesso.

Art. 16f

Valutazioni e comunicazione dei dati

La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.

L'accento è posto sul lavoro parlamentare di singoli deputati. La Conferenza non considererà soltanto le questioni giuridiche e attinenti, in particolare, alla protezione 5891

FF 2017

dei dati, bensì sarà anche tenuta a ponderare quale ripercussione potranno avere le singole valutazioni sul lavoro dei deputati (p. es. valutazione della durata degli interventi orali dei singoli deputati).

La tecnologia dell'informazione progredisce a ritmo sostenuto. Con questa soluzione s'intende garantire una certa flessibilità ed evitare che occorra adeguare le basi legali ogniqualvolta si presenti una nuova possibilità tecnica. La Conferenza di coordinamento deve seguire questi sviluppi e poter approvare nuovi impieghi nel settore delle valutazioni relative alle persone.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La modifica proposta non ha immediate ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale. Essa genera d'altro canto bisogni particolari, di cui si tiene conto per progetti volti all'ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazione. Le risorse necessarie per l'ulteriore sviluppo sono richieste nel quadro del processo ordinario di allestimento del preventivo.

5

Basi legali

La LParl si fonda sull'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale le disposizioni che riguardano l'organizzazione e la procedura delle autorità federali sono emanate sotto forma di legge federale. Conformemente alla LPD gli organi della Confederazione possono elaborare dati personali soltanto se esiste una base legale a tale scopo (art. 17 LPD). L'articolo 70 LParl conferisce all'Assemblea federale la competenza di emanare mediante ordinanza disposizioni normative esecutive circa l'amministrazione parlamentare.

5892