Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione Approvato dalla fondazione «Switzerland Innovation» il 23 marzo 2017 Approvato dal Consiglio federale il 5 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero e la fondazione «Switzerland Innovation», visto l'articolo 34 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; visto l'articolo 16 capoverso 1 del contratto di diritto pubblico del 21 dicembre 2016 e del 5 dicembre 20162 tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» concernente il parco dell'innovazione, concludono il seguente contratto aggiuntivo:

Sezione 1: Oggetto e scopo Art. 1

Oggetto

Il presente contratto aggiuntivo disciplina la verifica delle domande di fideiussione, la struttura delle operazioni di fideiussione, i principi procedurali e le competenze.

Art. 2

Scopo del sistema di fideiussione

La Confederazione promuove progetti innovativi nel quadro del parco svizzero dell'innovazione permettendo, mediante fideiussioni concesse a chi è autorizzato a presentarne domanda, di ottenere prestiti vincolati a condizioni favorevoli.

Sezione 2: Credito quadro per fideiussioni Art. 3

Volume di fideiussione

La somma totale delle fideiussioni concesse e ancora in essere non deve in nessun momento superare l'importo del credito quadro approvato dalla Camere federali e liberato dal Consiglio federale (volume di fideiussione).

1

1 2

RS 420.1 FF 2017 2889

2017-0554

2897

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

FF 2017

All'entrata in vigore del presente contratto il volume di fideiussione ammonta a 150 milioni di franchi corrispondenti alla prima rata di cui all'articolo 2 lettera a del decreto federale del 15 settembre 20153 concernente il sostegno della Confederazione in favore del Parco svizzero dell'innovazione.

2

Non appena l'80 per cento del volume di fideiussione sarà utilizzato per assumere impegni finanziari, la fondazione «Switzerland Innovation» (fondazione) presenta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) un rapporto sullo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo delle sedi e una versione aggiornata dei piani di finanziamento e d'investimento in vista della liberazione delle rate successive.

3

Le quote del volume di fideiussione diventate disponibili in seguito all'ammortamento possono essere riutilizzate per assumere impegni finanziari fino al 1° gennaio 2024 conformemente all'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale summenzionato.

4

Sezione 3: Principi Art. 4

Destinazione vincolata

Le fideiussioni possono garantire solamente prestiti che servono a realizzare infrastrutture di ricerca, piattaforme tecnologiche o installazioni tecniche presso le sedi.

1

2

Non sono concesse fideiussioni per: a.

l'acquisto o l'urbanizzazione di fondi;

b.

la costruzione di immobili o la predisposizione di superfici per piano;

c.

la copertura di spese di gestione, una tantum o ricorrenti, di qualsiasi natura.

Art. 5 1

Autorizzazione a presentare una domanda di fideiussione

Sono autorizzati a presentare una domanda di fideiussione: a.

gli enti responsabili delle sedi;

b.

le rispettive sedi;

c.

le filiali degli enti responsabili delle sedi o altre organizzazioni create da tali enti allo scopo di sviluppare il parco dell'innovazione (organizzazioni incaricate dello sviluppo), se l'ente interessato vi partecipa e le controlla secondo l'articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)4.

Hanno diritto a presentare una domanda di fideiussione soltanto le persone giuridiche.

2

3 4

FF 2015 6085 RS 220

2898

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

FF 2017

Le domande degli aventi diritto a presentare una domanda di fideiussione secondo il capoverso 1 lettere b e c devono essere previamente approvate dall'ente responsabile delle sedi interessato.

3

Art. 6

Forma di fideiussione ed esclusione del diritto alla fideiussione

1

Le fideiussioni sono concesse sotto forma di fideiussioni solidali.

2

Non sussiste alcun diritto a una fideiussione.

Art. 7

Criteri di valutazione

I criteri determinanti per valutare i singoli progetti innovativi sono in particolare: a.

la rilevanza in termini di ricerca e innovazione;

b.

la necessità e il valore aggiunto rispetto a infrastrutture di ricerca, piattaforme tecnologiche o installazioni tecniche esistenti;

c.

l'importanza per lo sviluppo globale del parco dell'innovazione in considerazione dei piani di finanziamento e d'investimento degli enti responsabili delle sedi;

d.

il rischio globale dal punto di vista della Confederazione.

Art. 8

Volume e durata

La somma delle fideiussioni concesse a un ente responsabile e alle sue sedi, filiali e organizzazioni di sviluppo non deve superare una determinata quota del volume di fideiussione liberato conformemente all'articolo 3.

1

All'entrata in vigore del presente contratto aggiuntivo, questa quota è pari al 25 per cento.

2

Può essere adeguata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

3

L'importo di una fideiussione per ogni singolo caso va da un minimo di 100 000 franchi a un massimo di 30 milioni di franchi.

4

5

Le fideiussioni possono essere concesse per una durata massima di dieci anni.

Art. 9

Quota della fideiussione

Una fideiussione garantisce al massimo l'80 per cento di un finanziamento con capitale di terzi.

1

In casi eccezionali può essere garantita una quota di un finanziamento con capitale di terzi più alta, se sono fornite garanzie particolari.

2

Art. 10

Ammortamento

Il rimborso della quota garantita del prestito e il versamento degli interessi devono essere effettuati nel corso della durata convenuta della fideiussione.

1

2899

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

FF 2017

A partire dalla metà della durata della fideiussione la quota garantita del prestito deve essere ammortizzata almeno nella stessa misura in cui è stato ammortizzato il valore d'acquisto delle immobilizzazioni materiali acquistate con il prestito.

2

Sezione 4: Procedura Art. 11

Procedura di domanda

Gli aventi diritto a presentare una domanda di fideiussione presentano la domanda di fideiussione alla fondazione, che la sottopone alla SEFRI.

1

La domanda deve contenere tutta la documentazione necessaria per la verifica della domanda, in particolare un'attestazione della volontà di concedere il credito da parte del creditore che precisi il tasso d'interesse con e senza fideiussione.

2

La fondazione disciplina i dettagli nel modulo di domanda in collaborazione con la SEFRI.

3

Art. 12

Verifica e raccomandazione da parte della fondazione

La segreteria generale della fondazione verifica innanzitutto se le domande sono complete. Se una domanda è incompleta, chiede al richiedente di fornire informazioni e documenti complementari.

1

Verifica le domande per assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto aggiuntivo (art. 410).

2

Il comitato del consiglio di fondazione trasmette alla SEFRI una raccomandazione concernente la concessione di una fideiussione. In sede di decisione sulla raccomandazione si applicano le disposizioni sulla recusazione sancite nella legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

3

Art. 13

Decisione

1

La SEFRI decide in merito alla concessione di una fideiussione.

2

Ai fini della decisione considera in particolare:

3

a.

l'attestazione da parte del creditore della sua volontà di concedere il credito e l'ammontare della riduzione degli interessi in caso di fideiussione;

b.

la raccomandazione del comitato del consiglio di fondazione.

La fideiussione è concessa mediante un contratto di fideiussione.

Se la fideiussione non è concessa, il richiedente è informato mediante lettera.

Quest'ultimo può esigere dalla SEFRI una decisione impugnabile.

4

5

RS 172.021

2900

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Art. 14

FF 2017

Contratto di fideiussione

La SEFRI conclude con il creditore un contratto di fideiussione di diritto pubblico.

Gli articoli 492 e seguenti del CO6 sono applicabili per analogia a titolo complementare.

1

Nel contratto di fideiussione sono disciplinati in particolare l'importo massimo, il tipo e la durata della fideiussione nonché i diritti e i doveri d'informazione.

2

Il contratto di fideiussione può inoltre contenere condizioni e oneri della SEFRI, che il creditore deve delegare al debitore.

3

Sezione 5: Emolumento forfetario Art. 15 Per ogni domanda la fondazione fattura un emolumento forfetario al richiedente per coprire i costi di verifica della domanda.

1

2

L'emolumento forfetario non può superare i costi sostenuti dalla fondazione.

3

La fondazione stabilisce l'importo dell'emolumento forfetario.

Sezione 6: Competenze Art. 16 1

SEFRI

La SEFRI è competente per i compiti di cui agli articoli 13 e 14.

Vigila sull'esecuzione delle fideiussioni e, se necessario, adotta le misure del caso previa notifica da parte della fondazione oppure d'ufficio.

2

Art. 17

Fondazione

La fondazione è competente per la procedura di domanda e verifica di cui all'articolo 12.

1

2

6

Su incarico della SEFRI, è inoltre competente per: a.

la sorveglianza continua delle fideiussioni;

b.

la notifica tempestiva di casi critici;

c.

l'adozione di misure preventive volte a evitare danni;

d.

la predisposizione delle basi necessarie e il sostegno nel disbrigo di eventuali casi di fideiussione.

RS 220

2901

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

FF 2017

La SEFRI e la fondazione disciplinano i dettagli dell'incarico di cui al capoverso 2 in una convenzione sulle prestazioni.

3

La fondazione può ricorrere a terzi per adempiere i compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

4

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18

Modifiche

Per essere valide le modifiche del presente contratto aggiuntivo richiedono la forma scritta e devono, per quanto riguarda la Confederazione, essere approvate dal Consiglio federale.

1

Il consiglio di fondazione propone al DEFR le modifiche da apportare al presente contratto.

2

Art. 19

Entrata in vigore, durata e rescissione

Il presente contratto entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio federale e del consiglio di fondazione.

1

2

È valido fino al 31 dicembre 2033.

Non può essere rescisso fintanto che sussistono impegni tra la Confederazione e un creditore.

3

In assenza di impegni secondo il capoverso 3, la Confederazione o la fondazione può rescindere il presente contratto per la fine dell'anno civile osservando un termine di sei mesi.

4

5 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

23 marzo 2017

In nome della fondazione «Switzerland Innovation»: Il presidente, consigliere agli Stati Ruedi Noser Il direttore, Raymond Cron

2902