Legge sulle telecomunicazioni

Disegno

(LTC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20171, decreta: I La legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 92 della Costituzione federale3; Sostituzione di espressioni In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DATEC», «Commissione» con «ComCom» e «Ufficio federale» con «UFCOM».

1

Negli articoli 32, 32a, 33 capoversi 1 e 3 e 34 capoverso 1bis «immissione in commercio» è sostituito con «messa a disposizione sul mercato».

2

Nell'articolo 31 capoverso 4 «immette in commercio» è sostituito con «mette a disposizione sul mercato».

3

Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e 2

1 2 3

La presente legge intende in particolare: d.

proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità sleale e dai servizi a valore aggiunto abusivi;

e.

proteggere i fanciulli e i giovani dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione.

FF 2017 5599 RS 784.10 RS 101

2017-0537

5741

Telecomunicazioni. L

FF 2017

Art. 3 lett. cbis, cter, dbis, dter, f e g Nella presente legge si intendono per: cbis. servizio telefonico pubblico: servizio di telecomunicazione che permette la trasmissione della voce in tempo reale mediante uno o più elementi di indirizzo previsti a tale scopo nel quadro di un piano di numerazione nazionale o internazionale; cter. servizio a valore aggiunto: prestazione fornita mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata agli utenti dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai servizi di telecomunicazione; dbis. Abrogata dter. Abrogata f.

elemento di indirizzo: sequenza di cifre, lettere o segni, oppure altre informazioni che permettono di identificare le persone, i processi informatici, le macchine, gli apparecchi o gli impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;

g.

dati d'elenco: indicazioni che identificano o caratterizzano un utente in relazione a un elemento di indirizzo attribuitogli individualmente e che sono destinate alla pubblicazione di un elenco o che sono necessarie alla fornitura di un servizio di telecomunicazione;

Art. 4

Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di servizi di telecomunicazione: 1

a.

radiofrequenze sottoposte a concessione;

b.

elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.

I fornitori registrati possono consentire l'utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1 solo ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano precedentemente registrati.

2

L'UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione.

Art. 5

Fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera

L'autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all'articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità. Sono fatti salvi gli impegni internazionali che vi si oppongono.

5742

Telecomunicazioni. L

Art. 6

FF 2017

Fornitori di servizi di telecomunicazione con sede o una stabile organizzazione in Svizzera

I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno una sede o una stabile organizzazione in Svizzera devono: a.

osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;

b.

offrire un adeguato numero di posti di formazione professionale di base.

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b I fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori, in modo trasparente e non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi, le seguenti prestazioni d'accesso ai loro dispositivi e servizi: 1

a.

accesso completamente disaggregato al collegamento d'utente per utilizzare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

b.

Abrogata

Art. 11a cpv. 1, primo periodo Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un'intesa entro tre mesi, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni d'accesso su proposta dell'UFCOM. ...

1

Art. 11c

Accesso tecnologicamente neutro al collegamento d'utente

Per incoraggiare una concorrenza efficace nella fornitura di servizi di telecomunicazione, il Consiglio federale può prevedere che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato debbano garantire agli altri fornitori l'accesso a collegamenti d'utente su linea non basati sulla coppia elicoidale metallica. Gli obblighi d'accesso possono consistere nel: 1

a.

garantire l'accesso completamente disaggregato al collegamento d'utente per utilizzarne tutta la capacità di trasmissione;

b.

mettere a disposizione un flusso di dati verso il collegamento d'utente per utilizzarne tutta la capacità di trasmissione.

L'obbligo di fornire l'accesso deve essere adempiuto in modo trasparente e non discriminatorio. Esso può essere vincolato all'obbligo di fissare prezzi: 2

3

a.

basandosi su valori comparabili, usuali sul mercato e nel settore;

b.

orientati ai costi.

Gli articoli 11 capoverso 2­5, 11a et 11b si applicano per analogia.

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Telecomunicazioni. L

Art. 12a

FF 2017

Obblighi di trasparenza e d'informazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono la trasparenza dei prezzi per i clienti.

1

Essi devono informare il pubblico se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo tecnicamente o economicamente differenziato.

2

3

Essi informano il pubblico sulla qualità dei servizi offerti.

4

Il Consiglio federale determina quali indicazioni i fornitori debbano pubblicare.

L'UFCOM può informare il pubblico sui diversi servizi di telecomunicazione offerti dai fornitori.

5

Art. 12abis

Roaming internazionale

Nell'ambito dell'utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale), il Consiglio federale può emanare norme che impediscono l'applicazione di prezzi al dettaglio eccessivi e adottare misure volte a promuovere la concorrenza. In particolare, può: 1

a.

emanare prescrizioni sulle modalità di fatturazione;

b.

obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a permettere ai loro clienti di usufruire all'estero di servizi di roaming di fornitori terzi;

c.

fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali;

d.

obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a proporre offerte inclusive di prestazioni di roaming e opzioni che permettono di usufruire di prestazioni di roaming a prezzo fisso o a prezzo ridotto rispetto alla normale tariffa.

L'UFCOM osserva il mercato e analizza l'evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo si basa in particolare sulle informazioni raccolte presso i fornitori secondo l'articolo 59 capoverso 1 e collabora con il Sorvegliante dei prezzi.

2

Art. 12b

Servizi a valore aggiunto

Per impedire gli abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto, in particolare: a.

fissando limiti massimi di prezzo;

b.

emanando prescrizioni sull'identificazione dei servizi a valore aggiunto;

c.

stabilendo importi raggiunti i quali ulteriori spese possono essere fatturate soltanto previo esplicito consenso degli utenti;

d.

prescrivendo, nel rispetto degli impegni internazionali, che i fornitori di servizi a valore aggiunto abbiano la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

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Art. 12bbis

FF 2017

Motivi per bloccare il collegamento

Se un cliente contesta una fattura del suo fornitore di servizi di telecomunicazione per prestazioni diverse da quelle di telecomunicazione, il fornitore non può, per tale motivo, né bloccare l'accesso ai servizi di telecomunicazione né rescindere il contratto prima che la controversia sia stata composta.

Art. 12d

Elenchi pubblici

I clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione scelgono liberamente se figurare negli elenchi pubblici. Nei limiti previsti dal capoverso 2, possono stabilire quali dati personali possono essere pubblicati nell'elenco.

1

Il Consiglio federale può definire il contenuto minimo di un'iscrizione in un elenco. Può disciplinare i dettagli relativi alla pubblicazione e all'utilizzo dei dati.

2

Art. 14 cpv. 3, quarto periodo 3

... Non si applica il diritto sugli acquisti pubblici.

Art. 16 cpv. 2, terzo periodo ... Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

2

Art. 19a

Trasferimento e modifica della concessione

La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso della ComCom.

1

2

L'articolo 24e si applica alla modifica della concessione.

Art. 20

Servizi d'emergenza

I fornitori del servizio telefonico pubblico devono offrire un servizio che permetta agli utenti di contattare la centrale d'allarme competente in situazioni di pericolo per l'integrità personale, la vita, la salute o la proprietà (servizio d'emergenza).

1

Essi devono garantire l'istradamento e la localizzazione delle chiamate d'emergenza. Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori nonché dell'attuale stato della tecnica e dell'armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può definire eccezioni e prevedere l'utilizzazione di funzioni di localizzazione di apparecchi terminali anche senza l'espresso consenso dell'utente.

2

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di fornire servizi d'emergenza ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.

3

Art. 21

Raccolta e messa a disposizione dei dati d'elenco

I fornitori del servizio telefonico pubblico raccolgono e aggiornano i dati d'elenco dei loro clienti. Sono applicabili le seguenti regole: 1

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a.

i fornitori del servizio telefonico pubblico non sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati;

b.

garantiscono che i dati siano conformi alle indicazioni presentate dal cliente;

c.

possono rifiutare di inserire nei dati d'elenco le indicazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti; tali indicazioni possono essere cancellate dai dati d'elenco.

Permettono ai fornitori di servizi basati sui dati che figurano negli elenchi di accedere a tutti i dati d'elenco dei propri clienti e di disporne in formato elettronico.

2

Garantiscono l'accesso in modo trasparente e non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi risultanti dalla messa a disposizione dei dati d'elenco. Tengono conto delle norme tecniche internazionali. Alla composizione delle controversie si applicano per analogia gli articoli 11a e 11b.

3

I fornitori di servizi basati sui dati che figurano negli elenchi devono rispettarne l'integrità. Possono modificarli solo previo accordo del fornitore del servizio telefonico pubblico responsabile della raccolta dei dati. Devono aggiornare o cancellare i dati conformemente alle modifiche comunicate dai fornitori del servizio telefonico pubblico. Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trattamento dei dati d'elenco.

4

I fornitori del servizio telefonico pubblico possono incaricare terzi allo scopo di adempiere i propri obblighi.

5

Il Consiglio federale può estendere l'applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.

6

Art. 21a cpv. 1 e 2, primo periodo nonché 3, secondo periodo I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di questo servizio (interoperabilità).

1

Il Consiglio federale può estendere questo obbligo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati. ...

2

... Gli articoli 11a capoversi 1 e 3 nonché 11b si applicano per analogia alle controversie relative alle condizioni d'interconnessione. ...

3

Art. 21b Abrogato Art. 22

Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

Lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato liberamente nel rispetto delle prescrizioni di utilizzazione.

1

Il Consiglio federale può prevedere che l'utilizzazione di determinate frequenze sia ammessa soltanto: 2

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3

FF 2017

a.

con una concessione dell'UFCOM o, nei casi di cui all'articolo 22a, della ComCom;

b.

dopo una notifica all'UFCOM;

c.

con un certificato di capacità.

Prevede limitazioni conformemente al capoverso 2 soltanto: a.

per evitare interferenze radioelettriche;

b.

per garantire la qualità tecnica dei servizi di telecomunicazione e di altre applicazioni di radiocomunicazione;

c.

per assicurare l'utilizzazione razionale dello spettro delle radiofrequenze;

d.

nel caso in cui un altro atto legislativo o una convenzione internazionale preveda che lo spettro delle radiofrequenze possa essere utilizzato soltanto previa autorizzazione statale.

Non prevede limitazioni secondo il capoverso 2 per le frequenze assegnate dall'esercito o dalla protezione civile secondo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze.

4

Stabilisce le prescrizioni in materia di utilizzazione e le condizioni per il rilascio dei certificati di capacità.

5

Art. 22a

Concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione

La ComCom rilascia le concessioni per l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione.

1

Se si prevede che non vi saranno sufficienti frequenze disponibili, indice generalmente una pubblica gara.

2

Se non è constatata né prevista una penuria di frequenze secondo il capoverso 2, la ComCom può delegare all'UFCOM la competenza di rilasciare le concessioni di radiocomunicazione in casi particolari o in maniera generale per intere bande di frequenze.

3

Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate totalmente o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi.

4

Art. 23 cpv. 1 lett. a nonché cpv. 3 e 4, secondo periodo 1

Chiunque vuole ottenere una concessione di radiocomunicazione deve: a.

3

disporre delle necessarie capacità tecniche e, se prescritto per l'utilizzazione di determinate frequenze (art. 22 cpv. 2 lett. c), di un certificato di capacità idoneo;

Concerne soltanto il testo francese

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... L'autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza nei casi in cui è necessario determinare se il rilascio di una concessione riduca notevolmente la concorrenza o impedisca una concorrenza efficace.

4

Art. 24

Procedura di rilascio della concessione

Il Consiglio federale disciplina la procedura per il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. I dati forniti dai richiedenti sono trattati in modo confidenziale.

1

2

Non si applica il diritto in materia di acquisti pubblici.

Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d'affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti: 3

a.

l'accertamento dei fatti (art. 12 PA);

b.

la cooperazione delle parti (art. 13 PA);

c.

l'esame degli atti (art. 26­28 PA);

d.

il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31 PA);

e.

la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA).

Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.

4

Art. 24a Abrogato Art. 24d 1

Trasferimento della concessione e cooperazioni tra concessionari

La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente.

Il trasferimento richiede il previo consenso dell'autorità concedente. Il consenso può essere rifiutato solo se: 2

a.

non sono rispettate le condizioni per il rilascio della concessione conformemente all'articolo 23; o

b.

non è garantita un'utilizzazione delle frequenze efficiente e priva di interferenze.

L'autorità concedente può, per alcune bande di frequenze, prevedere eccezioni al requisito del previo consenso se si può presumere che continui a essere garantita un'utilizzazione efficiente e priva di interferenze e che la concorrenza efficace non venga né soppressa né pregiudicata considerevolmente. I trasferimenti che non necessitano di un consenso vanno previamente notificati all'autorità concedente.

3

4

RS 172.021

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Se la concessione è stata rilasciata dalla ComCom, il capoverso 2 si applica per analogia al trasferimento economico della concessione. Vi è trasferimento economico quando un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

4

L'utilizzo comune di elementi delle reti di radiocomunicazione da parte dei titolari di concessioni rilasciate dalla ComCom deve essere previamente notificato alla ComCom. L'utilizzo comune delle frequenze è autorizzato solo con il consenso di cui al capoverso 2.

5

Art. 24f cpv. 1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'UFCOM fornisce informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, le assegnazioni delle frequenze, nonché le stazioni emittenti.

1

Art. 25 cpv. 1bis e 3 Stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze. In tale contesto tiene debitamente conto delle frequenze necessarie ai compiti dell'esercito e della protezione civile; collabora con il servizio competente dell'esercito.

1bis

In caso di chiamata in servizio di truppe, il Consiglio federale può assegnare all'esercito, per la durata dell'intervento, frequenze supplementari, libere o assegnate tramite concessione.

3

Art. 28

Gestione degli elementi d'indirizzo

L'UFCOM gestisce gli elementi d'indirizzo la cui gestione s'impone a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi d'indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale.

1

Il Consiglio federale stabilisce gli elementi d'indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM.

2

Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi d'indirizzo e terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi d'indirizzo e di terzi.

3

Nessuno ha diritto a un elemento d'indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

4

5

I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi d'indirizzo, in particolare su: 6

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FF 2017

a.

la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca;

b.

l'allestimento dei piani di numerazione;

c.

la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la sorveglianza di quest'ultima;

d.

la loro attribuzione subordinata;

e.

la portabilità dei numeri.

Art. 28a

Delega a terzi della gestione di elementi d'indirizzo

In casi particolari l'UFCOM può delegare a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo.

1

Sceglie i terzi nell'ambito di una pubblica gara o su invito. Li nomina direttamente se motivi importanti lo giustificano.

2

Qualora dalla pubblica gara o dalla procedura mediante invito non risulti alcun candidato adeguato o se il delegato non può più adempiere i suoi obblighi, l'UFCOM può obbligare un terzo ad assumere questo compito. Per la sua attività, quest'ultimo può esigere prezzi che coprono i costi pertinenti e gli permettono di realizzare un guadagno adeguato.

3

4

L'articolo 24 si applica per analogia alla procedura di selezione.

Art. 28b

Domini Internet

La presente legge si applica ai seguenti domini Internet: a.

il dominio con codice del Paese «.ch» e qualsiasi altro dominio Internet la cui gestione è di competenza della Confederazione e la cui indicazione alfanumerica o la cui trasposizione in altri alfabeti o sistemi grafici faccia riferimento alla Svizzera;

b.

i domini generici la cui gestione è di competenza degli enti svizzeri di diritto pubblico;

c.

i domini generici di primo livello la cui gestione è di competenza di privati con domicilio o sede in Svizzera;

d.

i domini generici che, in virtù della loro denominazione, rivestono un'importanza particolare per la Svizzera sotto il profilo politico, culturale, geografico o religioso.

Art. 28c 1

Gestione dei domini Internet: competenza

L'UFCOM gestisce i domini che rientrano nella competenza della Confederazione.

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Può fornire prestazioni commerciali a favore di terzi a condizione che ciò sia necessario per la gestione dei nomi di dominio e che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41a capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 20055 sulle finanze.

2

Art. 28d

Gestione dei domini Internet: principi

La gestione dei domini e dei nomi di dominio a essi subordinati si basa sui seguenti principi: a.

garantisce la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del sistema dei nomi di dominio;

b.

avviene in modo trasparente e non discriminatorio, se rientra nell'ambito di competenza degli enti di diritto pubblico;

c.

protegge i titolari e richiedenti di nomi di dominio contro l'utilizzo abusivo dei loro dati personali.

Art. 28e

Gestione dei domini Internet: modalità

Il Consiglio federale disciplina le modalità di gestione dei domini e dei nomi di dominio ad essi subordinati tenendo conto delle regole che si applicano a livello internazionale. Può in particolare: a.

stabilire le condizioni per l'attribuzione, l'utilizzazione, il blocco, il trasferimento e la revoca di nomi di dominio subordinati ai domini la cui gestione compete alla Confederazione;

b.

disciplinare il trattamento dei dati personali inerenti ai domini disciplinati dalla presente legge, compresa la messa a disposizione del pubblico di una banca dati che garantisce a chiunque l'accesso a informazioni relative ai titolari di nomi di dominio;

c.

prevedere misure contro l'uso di nomi di dominio aventi un carattere palesemente illecito o contrario all'ordine pubblico, e disciplinare la collaborazione con i servizi privati o pubblici specializzati nel settore;

d.

stabilire l'organizzazione istituzionale, funzionale e operativa dei domini la cui gestione compete alla Confederazione;

e.

disciplinare la gestione dei domini di competenza di enti di diritto pubblico diversi dalla Confederazione o di privati residenti in Svizzera;

f.

emanare disposizioni applicabili ai domini generici con una particolare importanza politica, culturale, geografica o religiosa nella misura in cui questo è necessario per la salvaguardia degli interessi della Svizzera.

Art. 30

Nessun diritto all'indennizzo

La modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo da parte delle autorità non dà alcun diritto a un indennizzo.

5

RS 611.0

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FF 2017

Inserire prima del titolo del capitolo 5 Art. 30a

Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa

Sono applicabili gli articoli 13a e 13b sull'elaborazione dei dati e sull'assistenza amministrativa.

Art. 31, rubrica, cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. b nonché 3bis Importazione, offerta, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'importazione, sull'offerta, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l'obbligo di certificazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio).

1

Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l'UFCOM, di regola, le concretizza: 2

b.

3bis

dichiarando vincolanti norme tecniche, atti dell'Unione europea o altri regolamenti.

L'UFCOM può elaborare e pubblicare norme tecniche.

Art. 32a

Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica

Il Consiglio federale disciplina l'importazione, l'offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

Art. 33 cpv. 1, 3­6 Al fine di controllare se sono rispettate le prescrizioni sull'importazione, sull'offerta, sulla messa a disposizione sul mercato, sulla messa in servizio e sull'esercizio di impianti di telecomunicazione, l'Ufficio federale può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.

1

Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l'UFCOM adotta le misure necessarie. Può in particolare limitarne o proibirne l'installazione e l'esercizio nonché l'importazione, l'offerta e la messa a disposizione sul mercato, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto senza indennizzo.

3

6

RS 946.51

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Telecomunicazioni. L

FF 2017

L'UFCOM può pubblicare le informazioni concernenti le misure di cui al capoverso 3 e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

4

Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

5

Può contribuire all'allestimento di banche dati internazionali volte allo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato. È autorizzato a inserire solo dati che potrebbe trasmettere ad autorità estere conformemente all'articolo 13b.

6

Art. 34 cpv. 1, 1ter e cpv. 2 Se un impianto di telecomunicazione o elettrico interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'UFCOM può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme alle disposizioni relative all'importazione, all'offerta, alla messa a disposizione sul mercato, alla messa in servizio, all'installazione e all'esercizio.

1

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni in cui le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze per le finalità di cui sotto: 1ter

a.

autorità di polizia, di perseguimento penale e di esecuzione delle pene: nell'interesse della sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia penale;

b.

Servizio delle attività informative della Confederazione: per garantire la protezione e la sicurezza dei propri collaboratori, delle proprie informazioni e dei propri impianti;

c.

esercito: per garantire la difesa del Paese;

d.

autorità competenti per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate: per tali finalità.

Per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione, l'UFCOM ha accesso a tutti gli impianti elettrici e di telecomunicazione.

2

Art. 35a cpv. 1, 3 e 4 Nella misura in cui ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell'immobile deve tollerare altri collegamenti fino all'appartamento o al locale commerciale se un fornitore di servizi di telecomunicazione lo richiede e se ne assume i costi.

1

3

Concerne soltanto il testo tedesco

Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per l'apposizione dei sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.

4

5753

Telecomunicazioni. L

Art. 35b

FF 2017

Accesso al punto d'entrata nell'edificio e coutenza di impianti domestici

Nella misura in cui è tecnicamente possibile e in assenza di altri motivi importanti di rifiuto, ogni fornitore di servizi di telecomunicazione ha il diritto di accedere al punto d'entrata nell'edificio e di utilizzare in comune gli impianti domestici atti alla trasmissione d'informazioni mediante telecomunicazione.

1

I proprietari dell'immobile e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a permettere la coutenza degli impianti domestici in modo trasparente e non discriminatorio.

2

I proprietari devono dare ai fornitori che ne fanno domanda le informazioni necessarie relative agli impianti domestici.

3

I fornitori che hanno finanziato gli impianti devono essere risarciti in modo adeguato.

4

Su richiesta, la ComCom decide in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l'accesso al punto d'entrata nell'edificio o le condizioni di coutenza. L'articolo 11b si applica per analogia.

5

Art. 39 cpv. 5 lett. c e d A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: 5

c.

i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a­b nonché d­l della legge del 22 giugno 20077 sullo Stato ospite;

d.

le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano funzioni pubbliche di competenza della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Art. 39a

Finanziamento di misure collaterali

Il Consiglio federale può assegnare una parte dei proventi delle tasse di concessione di cui all'articolo 39 per misure collaterali quali la ricerca e studi inerenti alle tecnologie di radiocomunicazione.

Art. 40 cpv. 1 lett. a, b e d L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per: 1

7

a.

la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione;

b.

le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione dei dati dell'elenco, interoperabilità e coutenza di impianti;

RS 192.12

5754

Telecomunicazioni. L

d.

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il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione, la sorveglianza in materia nonché la registrazione dell'utilizzazione delle frequenze;

Art. 41

Determinazione e riscossione delle tasse

Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finanziamento del servizio universale, l'importo delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione e delle tasse amministrative.

Titolo prima dell'art. 43

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei fanciulli e dei giovani Art. 45a, rubrica e cpv. 1 Pubblicità sleale I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro la pubblicità effettuata in modo sleale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere o, u e v della legge federale del 19 dicembre 19868 contro la concorrenza sleale.

1

Inserire prima del titolo del capitolo 8 Art. 46a

Protezione dei fanciulli e dei giovani

Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e i giovani dai pericoli legati ai servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d'accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure di protezione per i fanciulli e i giovani.

1

I fornitori di servizi di telecomunicazione sopprimono le informazioni a carattere pornografico secondo l'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale9 segnalate loro dall'Ufficio federale di polizia.

2

Art. 47

Comunicazione in situazioni straordinarie

Il Consiglio federale determina i servizi di telecomunicazione che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono assicurare in vista e in caso di situazioni straordinarie, affinché l'esercito, la protezione civile, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvataggio nonché gli stati maggiori di comando civili possano adempiere i propri compiti.

1

Può obbligare i fornitori a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi.

2

8 9

RS 241 RS 311.0

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Disciplina l'indennizzo per tali prestazioni tenendo in debito conto gli interessi del fornitore.

3

Può obbligare il personale necessario a prestare servizio se una situazione straordinaria lo richiede.

4

Sono fatte salve le disposizioni della legge militare del 3 febbraio 199510 sulla requisizione e sulla facoltà del generale di disporre.

5

Art. 48 cpv. 1, secondo periodo ... Disciplina l'indennizzo per l'attuazione di tali misure tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

1

Art. 48a

Sicurezza

I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro le manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione attraverso trasmissioni mediante telecomunicazione. Al fine di proteggere gli impianti, sono autorizzati a deviare o a impedire le comunicazioni e a sopprimere informazioni.

1

Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e ridurre i rischi, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne: 2

a.

la disponibilità;

b.

l'esercizio;

c.

la garanzia di infrastrutture ridondanti;

d.

la segnalazione delle interferenze;

e.

la tracciabilità degli incidenti;

f.

la deviazione o l'impedimento delle comunicazioni e la soppressione delle informazioni di cui al capoverso 1.

Art. 52 cpv. 1 lett. a­d 1

È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque:

10

a.

Abrogata

b.

utilizza lo spettro delle frequenze: 1. senza la necessaria concessione, 2. senza previa notifica, se richiesta, 3. senza essere titolare del certificato di capacità richiesto, o 4. violando le disposizioni d'utilizzo o la concessione rilasciata;

c.

mette in servizio elementi d'indirizzo gestiti a livello nazionale senza esserne autorizzato; RS 510.10

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d.

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importa, offre, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;

Art. 58 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e 2

Se accerta una violazione del diritto, l'UFCOM può: e.

ritirare il certificato di capacità o imporre oneri al suo titolare.

Art. 59 cpv. 1 e 2 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all'autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione e alla sua valutazione.

1

Sono tenute a presentare regolarmente all'UFCOM i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

2

Art. 64, rubrica e cpv. 3­6 Cooperazione e accordi internazionali La ComCom assume i compiti a livello internazionale che rientrano nel suo settore di competenza e rappresenta la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate.

3

L'UFCOM rappresenta gli interessi della Svizzera in seno agli organismi e ai forum internazionali, segnatamente nel settore della governance di Internet.

4

Per rafforzare la tutela degli interessi della Svizzera nel suo ambito di competenza, l'UFCOM può, su richiesta, assegnare a organizzazioni aiuti finanziari al di fuori di accordi internazionali secondo i capoversi 1 e 2.

5

L'importo dell'aiuto finanziario dipende dall'importanza dell'organizzazione, del progetto o della misura per la tutela degli interessi della Svizzera e dalle altre possibilità di finanziamento del beneficiario. Ammonta al massimo al 66 per cento del costo totale della prestazione per cui è stanziato l'aiuto.

6

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 13e cpv. 5, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. abis In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può: 5

abis. ordinare la revoca di nomi di dominio di secondo livello impiegati per la diffusione del materiale e subordinati a domini Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;

2. Legge federale del 19 dicembre 198612 contro la concorrenza sleale Art. 3 cpv. 1 lett. u e v 1

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: u.

non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con le quali non intrattiene una relazione commerciale e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta. I clienti non iscritti nell'elenco telefonico sono equiparati a quelli che vi figurano con l'annotazione;

v.

effettua chiamate pubblicitarie senza che venga indicato un numero chiamante iscritto nell'elenco telefonico e che è autorizzato a utilizzare.

Art. 26a

Revoca e blocco di nomi di dominio e di numeri di telefono

Se un nome di dominio o un numero telefonico è stato utilizzato per commettere un atto punibile secondo l'articolo 23 in combinato disposto con l'articolo 3 o secondo l'articolo 24 e, se necessario per impedire nuove infrazioni, il pubblico ministero o il giudice può, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordinare le misure seguenti: 1

11 12

RS 120 RS 241

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a.

la revoca del nome di dominio di secondo livello subordinato a un dominio Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;

b.

la revoca o il blocco del numero di telefono di servizi su rete fissa o di servizi mobili di telecomunicazione.

L'autorità incaricata del procedimento può ordinare il blocco provvisorio del nome di dominio o del numero di telefono sino al termine del procedimento penale.

2

3. Legge del 24 giugno 190213 sugli impianti elettrici Art. 3 cpv. 2 lett. d e 4 2

Il Consiglio federale regola: d.

Abrogata

Regola le esigenze di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici e degli impianti fissi. A questo scopo, tiene conto delle prescrizioni, delle raccomandazioni e delle norme armonizzate a livello internazionale; può dichiarare vincolanti tali regole. Può delegare all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) il compito di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative e di definire norme tecniche che, se rispettate, permettono di presumere la conformità alle esigenze fondamentali.

4

Art. 21 n. 3 Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato: 3.

per le esigenze di compatibilità elettromagnetica, degli apparecchi elettrici e degli impianti fissi, all'UFCOM; sono fatte salve le competenze di altri uffici federali interessati e in particolare dell'Ispettorato designato dal Consiglio federale.

Art. 55 cpv. 1 lett. c e d È punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale14 non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente: 1

13 14

c.

importa, offre e mette a disposizione sul mercato un apparecchio elettrico che non è conforme alle esigenze sulla compatibilità elettromagnetica (art. 3 cpv. 4);

d.

mette in servizio, installa e utilizza un apparecchio elettrico o un impianto fisso che non è conforme alle esigenze sulla compatibilità elettromagnetica (art. 3 cpv. 4).

RS 734.0 RS 311.0

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Art. 57 La legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo è applicabile. L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente legge nonché per l'esecuzione delle decisioni è: 1

a.

per quanto riguarda l'articolo 55 capoverso 1 lettere a e b: l'Ufficio federale dell'energia;

b.

per quanto riguarda l'articolo 55 capoverso 1 lettere c e d: l'UFCOM.

Il Dipartimento può, per quanto riguarda le infrazioni di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a e b, affidare l'inchiesta e, per gradi, anche il giudizio delle infrazioni all'Ispettorato.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia per determinare l'autorità amministrativa competente per quanto riguarda l'articolo 56.

3

Se nella costruzione o nell'esercizio di ferrovie o di altre imprese di trasporto pubbliche concessionarie, è commessa, a tenore dell'articolo 55 capoverso 1 lettere a e b nonché dell'articolo 56, un'infrazione che ricade nell'ambito delle competenze dell'autorità di vigilanza delle ferrovie, il procedimento penale è introdotto su denuncia di questa autorità. La competenza a procedere si determina secondo l'articolo 88a della legge federale del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie.

4

4. Legge federale del 18 marzo 201617 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 La presente legge determina l'obbligo di collaborare per le seguenti persone (persone obbligate a collaborare): 1

b.

i fornitori di servizi di telecomunicazione;

Il Consiglio federale precisa le categorie di persone di cui al capoverso 1, in particolare alle lettere b, c ed e.

2

Art. 21 cpv. 1 lett. b I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano al Servizio i seguenti dati concernenti determinati servizi: 1

b.

15 16 17 18

gli elementi d'indirizzo ai sensi dell'articolo art. 3 lett. f della legge del 30 aprile 199718 sulle telecomunicazioni (LTC);

RS 313.0 RS 742.101 FF 2016 1675 RS 784.10

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5. Legge del 30 aprile 199719 sull'azienda delle telecomunicazioni Art. 6 cpv. 3, secondo periodo ... Il consiglio d'amministrazione riferisce al Consiglio federale in un rapporto annuale in merito al loro raggiungimento e mette a sua disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

3

6. Legge federale del 24 marzo 200620 sulla radiotelevisione Art. 45 cpv. 4 Di regola, le concessioni per la diffusione di programmi via etere sono rilasciate prima di mettere a concorso le corrispondenti concessioni di radiocomunicazione secondo l'articolo 22a LTC21.

4

19 20 21

RS 784.11 RS 784.40 RS 784.10

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