Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01]) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffe sottoposte da

8 maggio 2017

Swiss Life SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Con lettera del 23 gennaio 2017 Swiss Life SA ha presentato una modifica della sua tariffa collettiva nel settore dell'assicurazione sulla vita per la previdenza professionale.

La modifica concerne tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso Swiss Life SA.

La modifica comprende un adeguamento delle basi biometriche e del modello tariffario per la tariffazione del rischio (decesso e invalidità), un adeguamento della regolamentazione relativa al principio della porta girevole per l'assunzione e la cessione di prestazioni d'invalidità in caso di scioglimenti contrattuali, un adeguamento dell'allegato relativo alle condizioni generali d'assicurazione e un aggiornamento delle aliquote di costo per il prodotto Swiss Life Business Select.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa, Swiss Life SA ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione dell'8 maggio 2017 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

Swiss Life SA intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2018 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

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2017-2027

FF 2017

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

3 agosto 2017

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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