Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dall'elenco dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 10 ottobre 2017

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 38 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: 1. I seguenti prodotti fitosanitari che sono o erano omologati all'estero sono stralciati dall'elenco dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Dauphin O 465 WDG

Numero di omologazione svizzero: F-3927 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2040330 Distributore: Société financière de Pontarlier Aix-en-Provence, Francia

Realchemie 2,4-D

Numero di omologazione svizzero: D-5862 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: GP 024066-00/001 Distributore: Realchemie Nederland B.V.

RK Heerlen, Paesi Bassi

2. Il termine per l'immissione sul mercato delle scorte disponibili scade il 31 maggio 2018.

3. Il termine per l'utilizzo dei prodotti scade il 31 ottobre 2020.

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RS 916.161

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2017-2781

FF 2017

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

10 ottobre 2017

Ufficio federale dell'agricoltura Il Direttore: Bernard Lehmann

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