Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica dell'11 maggio 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 giugno 2013, del 23 giugno 2014, del 12 febbraio 2015, dell'11 aprile 2016 e del 27 gennaio 20171, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 13 cpv. 1 e 2

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)

Salari base: le classi salariali elencate di seguito valgono come salari base a cui il lavoratore ha diritto a titolo di salario minimo. Sono fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 6 del presente articolo. In tutta la Svizzera, i salari base mensili per ogni classe salariale ammontano in franchi svizzeri a: 1

Salari mensili per classe salariale Q

A

B1

B2

C

5296.­

5082.­

4770.­

4414.­

4193.­

Il salario orario (solo in casi giustificati) è calcolato dividendo il salario mensile per 182,5.

Adeguamenti salariali: i salari effettivi registrano un aumento medio di 23 franchi al mese (13 centesimi all'ora). La ripartizione individuale è affidata al datore di lavoro.

2

1

FF 2013 5355, 2014 4919, 2015 1663, 2016 3193, 2017 1299

2017-1224

3183

Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

FF 2017

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2017, un aumento del salario possono computarlo sull'aumento salariale di cui all'articolo 13 capoverso 2 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2017 e ha effetto sino al 31 marzo 2019.

11 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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