Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 20182020 del 15 dicembre 2016
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 143 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto l'articolo 12 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 20063 sul fondo infrastrutturale; visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 20134 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20165, decreta:
Art. 1
Piano finanziario 20182020
È preso atto del piano finanziario della Confederazione Svizzera per gli anni 20182020.
Art. 2
Mandati di modifica del preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 20192021
Sono trasmessi al Consiglio federale i seguenti mandati di modifica del piano finanziario: a.
1 2 3 4 5
uscite per il personale: la riduzione di 50 000 000 di franchi effettuata nel quadro del preventivo 2017 deve essere ridotta della metà (fr. 25 000 000) a partire dal 2018. Se il programma di stabilizzazione è deciso in via definitiva, tale riduzione è sostituita dalla diminuzione di 100 000 000 di franchi nel settore proprio prevista nello stesso programma di stabilizzazione;
RS 101 RS 171.10 RS 725.13 RS 742.140 Non pubblicato nel FF
2017-0358
1041
Piano finanziario per gli anni 20182020. DF II
FF 2017
b.
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): le uscite per le TIC devono essere bloccate al livello del preventivo 2016 (fr. 1 071 929 900) e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2018 2020 deve essere adeguato ai valori del preventivo 2016;
c.
202 Dipartimento federale degli affari esteri A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero: l'aumento di 300 000 franchi dei mezzi finanziari a favore della «Schweizer Revue» effettuato nel quadro del preventivo 2017 deve essere mantenuto negli anni successivi;
d.
605 Amministrazione federale delle contribuzioni Gruppo di prestazioni 1: imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo nonché assistenza amministrativa obiettivo: l'AFC provvede affinché i Cantoni adempiano i loro compiti conformemente alle disposizioni di legge parametro: giorni di servizio esterno della Divisione Vigilanza Cantoni (numero) valore di riferimento 20182020: 390;
e.
606 Amministrazione federale delle dogane A231.0173 Contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati: negli anni successivi va tenuto conto dell'aumento di 26 700 000 franchi a 94 600 000 franchi effettuato nel preventivo 2017;
f.
740 Servizio di accreditamento svizzero E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale): 2018: 8 490 000 franchi 2019: 9 135 000 franchi 2020: 8 798 300 franchi A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale): 2018: 10 749 200 franchi 2019: 10 983 000 franchi 2020: 10 982 000 franchi
Art. 3 È preso atto del piano finanziario del Fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali e le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (dal 2018 presumibilmente Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, FOSTRA) per gli anni 20182020.
Art. 4 È preso atto del piano finanziario del Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura finanziaria per gli anni 20182020.
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Piano finanziario per gli anni 20182020. DF II
Art. 5
FF 2017
Disposizioni finali
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2016
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2016
Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol
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Piano finanziario per gli anni 20182020. DF II
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FF 2017