Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) Modifica del 16 giugno 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20161, decreta: I La legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2 e 3 2

Abrogato

3

La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è di regola di dieci anni.

Art. 6

Partecipazione della BNS

Nel caso di cui all'articolo 2 capoverso 1 il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere mutui o garanzie.

1

Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui secondo l'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.

2

Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.

3

La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.

4

1 2

FF 2016 7219 RS 941.13

2015-2703

3657

L sull'aiuto monetario

FF 2017

Art. 8 cpv. 2 Per le partecipazioni ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 21 della legge del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 20174 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

3 4

RS 611.0 FF 2017 3657

3658