17.040 Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019 del 16 giugno 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i seguenti disegni: ­

decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019;

­

decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conforme allo standard con gli Stati partner dal 2018/2019.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 giugno 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2017-1145

4225

Compendio Le basi giuridiche necessarie per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sono entrate in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017. La Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati partner dal 2017/2018. Il presente progetto consente di ampliare la rete dei partner con cui la Svizzera applica lo scambio automatico di informazioni mediante l'integrazione di 41 Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI. Si tratta per la precisione di Stati del G20 e dell'OCSE, importanti partner economici e commerciali della Svizzera, Stati ubicati in Europa che intrattengono relazioni con l'UE e piazze finanziarie internazionali. Per questi Stati e territori verranno raccolte informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018, mentre lo scambio reciproco di tali dati sarà avviato nel 2019.

Situazione iniziale Per un'efficace lotta contro la frode e l'evasione fiscali il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha approvato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (standard globale). 52 Stati membri del Forum globale si sono impegnati ad attuare lo scambio di informazioni nel rispetto dello standard globale a partire dal 2017 (i cosiddetti «early adopter»), altri 48 Stati, tra cui la Svizzera, a partire dal 2018 (dati aggiornati a maggio 2017). Le basi giuridiche necessarie per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner del presente progetto in virtù dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI) è necessaria un'attivazione bilaterale. Il Parlamento si pronuncia in merito mediante decreto federale semplice, per quanto ogni disegno di decreto deve essere approvato singolarmente.

Contenuto del progetto Il 1° dicembre 2016 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione concernente 21 Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI allo scopo di attuare lo standard globale. A seguito degli sviluppi internazionali il 2 febbraio 2017 è stata indetta un'ulteriore procedura di consultazione avente per oggetto
altri 20 Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI.

L'elenco dei partner per lo scambio automatico di informazioni proposti per il 2018/2019 comprende complessivamente i seguenti Stati e territori: ­

Stati del G20 (Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica) e Stati membri dell'OCSE (Cile, Israele, Nuova Zelanda);

­

importanti partner economici e commerciali della Svizzera (Liechtenstein, Colombia, Malaysia, Emirati Arabi Uniti);

4226

­

Stati e territori ubicati in Europa che intrattengono relazioni con l'UE (Andorra, Isole Faeröer, Groenlandia, Monaco, San Marino);

­

Stati e territori con piazze finanziarie d'importanza settoriale o regionale (Antigua e Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Costa Rica, Curaçao, Grenada, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Maurizio, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Seychelles, Uruguay).

L'ampliamento della rete degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 oggetto del presente progetto è una proposta opportuna e necessaria, che consente alla Svizzera di adempiere agli impegni internazionali contratti nel 2014 circa l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, nonostante sia in ritardo di un anno rispetto alle scadenze definite inizialmente per i suddetti 41 Stati e territori. Inoltre, proponendo di ampliare la rete degli Stati partner della Svizzera, il progetto è in linea con la strategia del Consiglio federale, la quale mira ad attuare gli standard internazionali in ambito di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nonché la sua competitività a livello internazionale. Un ritardo nell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con uno o più Stati o territori proposti dal presente progetto potrebbe rivelarsi controproducente e causare alla Svizzera considerevoli problemi nei rapporti con gli Stati e i territori interessati o con organismi internazionali, in quanto gli istituti finanziari svizzeri non potrebbero raccogliere le informazioni relative ai conti a partire dal 2018 e si potrebbe pertanto avviare il primo scambio di dati solo nel 2020.

I decreti federali che consentono di attivare separatamente lo scambio automatico di informazioni con i 41 Stati partner per il 2018/2019 seguono il modello adottato per i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con i 38 Stati partner per il 2017/2018. Al Parlamento viene sottoposto, inoltre, un disegno di decreto federale che incarica il Consiglio federale di esaminare lo stato di attuazione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner in vista del primo scambio che avverrà nel settembre del 2019, di trasmettere per informazione alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui relativi risultati e di adottare le dovute misure conformemente all'Accordo SAI. Questa procedura è volta ad assicurare che, prima di avviare lo scambio di dati fiscali, le autorità competenti verifichino se e in quale misura i partner coinvolti soddisfano in quel momento i requisiti determinanti definiti dallo standard globale. Si dovrà altresì appurare la modalità con cui questi Stati
e territori ampliano la propria rete di partner per lo scambio automatico di informazioni al fine di garantire il mantenimento di condizioni concorrenziali eque a livello globale.

4227

FF 2017

Indice Compendio

4226

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera 1.1.2 Sviluppi internazionali 1.1.3 Stato di attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati e dei territori che si sono impegnati ad applicarlo 1.1.4 Attivazioni bilaterali per il 2018/2019 1.1.5 Informazioni generali sugli Stati partner selezionati 1.2 Fattori rilevanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni 1.2.1 Mandato del Consiglio federale 1.2.2 Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati 1.2.3 Regolarizzazione del passato fiscale 1.2.4 Accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari 1.2.5 Parità di condizioni («level playing field») 1.2.6 Osservazioni generali relative ai requisiti per lo scambio automatico di informazioni 1.3 Negoziati sulle dichiarazioni d'intenti 1.4 Procedura di consultazione 1.4.1 Generalità 1.4.2 Risultati della procedura di consultazione 1.4.3 Conclusioni 1.5 Valutazione

4233 4233

Commento agli articoli dei decreti federali 2.1 Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner 2.2 Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conforme allo standard con gli Stati partner dal 2018/2019

4255

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 3.3 Ripercussioni per l'economia 3.4 Ripercussioni per la società e l'ambiente

4258 4258

2

3

4233 4235 4237 4239 4240 4242 4242 4243 4246 4246 4247 4248 4249 4250 4250 4250 4252 4253

4255

4256

4259 4259 4260 4228

FF 2017

4 5

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4260

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Delega di competenze in materia normativa 5.5 Protezione dei dati

4260 4260 4260 4262 4262 4262

Allegato 1.

Andorra 2.

Antigua e Barbuda 3.

Argentina 4.

Aruba 5.

Barbados 6.

Belize 7.

Bermuda 8.

Brasile 9.

Isole Vergini Britanniche 10.

Isole Cayman 11.

Cile 12.

Cina 13.

Isole Cook 14.

Costa Rica 15.

Curaçao 16.

Isole Faeröer 17.

Grenada 18.

Groenlandia 19.

India 20.

Indonesia 21.

Israele 22.

Colombia 23.

Liechtenstein 24.

Malaysia 25.

Isole Marshall 26.

Maurizio 27.

Messico 28.

Monaco 29.

Montserrat 30.

Nuova Zelanda 31.

Russia 32.

Saint Kitts e Nevis 33.

Saint Lucia 34.

Saint Vincent e Grenadine 35.

San Marino

4263 4264 4265 4267 4268 4269 4270 4271 4273 4273 4274 4276 4277 4278 4279 4281 4282 4283 4284 4286 4288 4289 4291 4292 4294 4295 4296 4299 4300 4301 4303 4305 4306 4307 4308 4229

FF 2017

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Arabia Saudita Seychelles Sudafrica Isole Turks e Caicos Uruguay Emirati Arabi Uniti

4310 4311 4312 4314 4315 4316

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Andorra (Disegno)

4317

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Antigua e Barbuda (Disegno)

4319

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Argentina (Disegno)

4321

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Aruba (Disegno)

4323

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Barbados (Disegno)

4325

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Belize (Disegno)

4327

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Bermuda (Disegno)

4329

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Brasile (Disegno)

4331

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Vergini Britanniche (Disegno)

4333

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Cayman (Disegno)

4335

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Cile (Disegno)

4337

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Cina (Disegno)

4339

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Cook (Disegno)

4341

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Costa Rica (Disegno)

4343

4230

FF 2017

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Curaçao (Disegno)

4345

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Faeröer (Disegno)

4347

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Grenada (Disegno)

4349

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Groenlandia (Disegno)

4351

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'India (Disegno)

4353

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Indonesia (Disegno)

4355

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Israele (Disegno)

4357

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Colombia (Disegno)

4359

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari il Liechtenstein (Disegno)

4361

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Malaysia (Disegno)

4363

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Marshall (Disegno)

4365

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Maurizio (Disegno)

4367

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Messico (Disegno)

4369

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Monaco (Disegno)

4371

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Montserrat (Disegno)

4373

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Nuova Zelanda (Disegno)

4375

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Russia (Disegno)

4377 4231

FF 2017

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Saint Kitts e Nevis (Disegno)

4379

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Saint Lucia (Disegno)

4381

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Saint Vincent e Grenadine (Disegno)

4383

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con San Marino (Disegno)

4385

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Arabia Saudita (Disegno)

4387

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Seychelles (Disegno)

4389

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Sudafrica (Disegno)

4391

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Turks e Caicos (Disegno)

4393

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Uruguay (Disegno)

4395

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Emirati Arabi Uniti (Disegno)

4397

Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conforme allo standard con gli Stati partner dal 2018/2019 (Disegno)

4399

4232

FF 2017

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

Per un'efficace lotta contro la frode e l'evasione fiscali il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha approvato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali 1 (standard globale). Tale standard è stato successivamente ratificato dagli Stati membri del G20 che a loro volta hanno incaricato il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), affiliato all'OCSE, di monitorarne l'attuazione. 52 Stati membri del Forum globale si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo scambio di informazioni nel rispetto dello standard a partire dal 2017 (i cosiddetti «early adopter»), altri 48 Stati, tra cui la Svizzera, a partire dal 2018 (dati aggiornati a maggio 2017). Per garantire un'attuazione omogenea e corretta dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il 29 ottobre 2014 in seno all'OCSE è stato concluso l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20142 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI) basato sull'articolo 6 della Convenzione del 25 gennaio 19883 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010 (Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo SAI e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) 4. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata ratificata il 26 settembre 2016. Il 23 novembre 2016, inoltre, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) 5. Tali basi giuridiche, indispensabili per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, sono entrate in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017. Tuttavia, l'Accordo SAI e la Convenzione sull'assistenza amministrativa costituiscono solo le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni, senza definire gli Stati partner con cui verrà effettuato.

1

2 3 4 5

Per i dettagli relativi allo sviluppo e alle modalità di attuazione dello standard globale dell'OCSE si rimanda al messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale), FF 2015 4613, e al messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4467.

RS 0.653.1 RS 0.652.1 RS 653.1 RS 653.11

4233

FF 2017

Diversamente dalla maggioranza degli Stati che si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera non applica il metodo del cosiddetto «wider approach». In concreto ciò significa che la Svizzera non ha obbligato i propri istituti finanziari a raccogliere i dati relativi ai conti di tutti i clienti non residenti in Svizzera. Secondo le condizioni quadro giuridiche svizzere per poter raccogliere i dati relativi a conti detenuti da cittadini di uno Stato partner6 deve essere in vigore un accordo internazionale, sia esso l'Accordo SAI o un accordo bilaterale. Poiché gli istituti finanziari raccolgono informazioni sui conti per un intero anno civile, l'accordo applicabile per ogni Stato partner deve entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio dell'anno che precede il primo scambio di dati. Ciò spiega il motivo per cui il Parlamento dovrà pronunciarsi già nel 2017 in merito ai singoli Stati partner con cui procedere allo scambio di informazioni relative ai conti nel 2019. Uno Stato che ha adottato il «wider approach», come ad esempio Singapore, può siglare i dovuti accordi in un momento successivo in quanto gli istituti finanziari del Paese hanno già raccolto le informazioni rilevanti relative ai conti. In questo caso l'accordo è necessario solo ai fini della trasmissione reciproca dei dati. I disegni dei decreti federali di questo progetto riguardano le attivazioni bilaterali in virtù dell'Accordo SAI per il 2018/2019, il che significa che la raccolta dei dati dovrà iniziare il 1° gennaio 2018, mentre il primo scambio dei dati verrà effettuato nel corso del 2019.

Per l'introduzione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI entrambi gli Stati devono: ­

aver posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa;

­

aver firmato l'Accordo SAI;

­

aver confermato di disporre delle basi giuridiche interne necessarie per applicare lo scambio automatico di informazioni;

­

notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI di volere scambiare informazioni relative ai conti finanziari su base automatica con l'altro Stato e di essere in grado di soddisfare eventuali requisiti comunicati dallo Stato partner in materia di protezione dei dati.

Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere introdotto con questi Stati partner è necessaria un'attivazione bilaterale. Ciò implica l'iscrizione dei singoli Stati e territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco che, secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI, deve essere depositato presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento.

In virtù dell'articolo 39 LSAI, l'Assemblea federale deciderà in merito mediante decreto federale semplice, per quanto ogni disegno di decreto dovrà essere approvato singolarmente. In tale atto il Parlamento autorizzerà il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che gli Stati e territori selezionati devono figurare nell'elenco degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.

6

Nel presente messaggio il termine «Stato partner» viene utilizzato secondo la definizione sancita all'art. 2 cpv. 1 lett. c LSAI, ovvero uno Stato o un territorio con cui la Svizzera conviene lo scambio automatico di informazioni.

4234

FF 2017

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l'Unione europea (UE), con gli Stati Uniti e con altri importanti Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI, dando la precedenza agli Stati con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche.

Sulla base dei rispettivi decreti federali entrati in vigore il 1° gennaio 2017 e in virtù dell'Accordo SAI, la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017/2018 con l'Australia, la Norvegia, l'Islanda, il Canada, il Giappone e la Repubblica di Corea nonché con i territori Guernsey, Jersey e Isola di Man. Quest'anno gli istituti finanziari svizzeri e di tutti gli Stati e i territori interessati hanno iniziato a raccogliere i dati relativi ai conti delle persone residenti in Svizzera o in uno degli Stati partner così come delle successioni di persone che erano residenti in Svizzera o in uno degli Stati partner e l'anno successivo avvieranno i primi scambi.

Con i 28 Paesi membri dell'UE e con Gibilterra lo scambio automatico di informazioni non viene attivato in virtù dell'Accordo SAI, ma viene attuato sulla base di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni con l'UE. Il Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE, sottoscritto il 27 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017, costituisce tale accordo bilaterale. La Svizzera e gli Stati membri dell'UE (inclusa Gibilterra) raccoglieranno pertanto i dati relativi ai conti nell'anno in corso e procederanno allo scambio reciproco di questi ultimi a partire dal 2018.

I negoziati con gli Stati Uniti in merito al passaggio dal modello 2 al modello 1 (scambio automatico di dati su base reciproca) della normativa FATCA sono stati anch'essi avviati.

1.1.2

Sviluppi internazionali

Nel 2017 il G20 (su proposta dell'OCSE) e l'UE prevedono di stilare e pubblicare gli elenchi degli Stati non cooperativi. In entrambi i casi l'obbligo di attuare lo scambio automatico di informazioni costituisce uno dei criteri fondamentali per valutare l'inserimento o meno di uno Stato o di un territorio in uno degli elenchi.

Attualmente la Svizzera soddisfa tale criterio in quanto, oltre a impegnarsi nei confronti dell'OCSE e del Forum globale ad adottare lo scambio automatico di informazioni, ha concluso un accordo bilaterale con l'UE per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con tutti i 28 Stati membri, compresa Gibilterra, e ha attivato lo scambio automatico di informazioni con altri nove Stati e territori in virtù dell'Accordo SAI. Tuttavia è evidente presupporre che a breve questo criterio verrà giudicato in maniera più rigorosa e che gli Stati che non presenteranno le basi giuridiche richieste o che non disporranno di una rete sufficientemente ampia di partner per lo scambio automatico di informazioni non soddisferanno più questo requisito.

Questi elenchi sono strettamente collegati all'introduzione di cosiddette misure difensive nei confronti degli Stati ritenuti non cooperativi. Tali misure potrebbero consistere nella riscossione di imposte alla fonte punitive o nell'abolizione della concessione di deduzioni per partecipazioni, il che avrebbe degli effetti concreti 4235

FF 2017

sull'economia e sulle piazze finanziarie degli Stati e dei territori in questione. Nel caso della Svizzera non si può escludere che i negoziati sulle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) o sull'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari vengano sospesi o addirittura interrotti.

Per l'allestimento dei loro elenchi, tanto gli Stati del G20 quanto l'UE si basano sui lavori del Forum globale in relazione al criterio della trasparenza fiscale. Al fine di creare un quadro globale di parità di condizioni («level playing field») , il Forum globale deve garantire che tutti gli Stati e i territori applichino lo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni tempestivamente, in modo uniforme e conforme, adempiendo ai propri impegni internazionali. A tal fine ha costituito un gruppo di lavoro per lo scambio automatico di informazioni. Come nel caso dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale svolgerà i relativi esami dei singoli Stati e territori mediante le valutazioni tra pari (le cosiddette «peer review») presumibilmente a partire dalla fine del 2019, in seguito al primo scambio di informazioni sulla base dello standard globale.

Nel frattempo, il Forum globale adotta un approccio graduale, il quale ha lo scopo di seguire l'attuazione dello standard nei diversi Stati e territori, ponendo sotto esame innanzitutto aspetti pratici indispensabili per il funzionamento dello scambio automatico di informazioni, come verrà spiegato di seguito. Per quanto concerne il monitoraggio del processo di attuazione, il Forum globale pubblica regolarmente statistiche sulle misure, in particolare quelle di natura giuridica, di Stati e territori per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Inoltre offre agli Stati e ai territori che dispongono unicamente di risorse limitate l'aiuto tecnico necessario per l'attuazione dello standard.

Il rispetto delle disposizioni per la confidenzialità e la sicurezza dei dati da parte degli Stati e dei territori interessati sono stati oggetto della prima serie di valutazioni nel contesto dell'approccio graduale. Si tratta di verifiche preliminari che non conducono a una valutazione dei singoli Stati e territori. Le verifiche sono effettuate da un comitato di esperti provenienti dagli Stati membri del Forum globale. Fa
parte di questo comitato anche un esperto svizzero dotato di conoscenze tecniche di alto livello sul piano dell'attuazione e della supervisione delle misure legate alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati fiscali, in particolare in ambito informatico. Le verifiche si basano sui questionari dettagliati relativi alle procedure da seguire negli Stati e territori interessati, su colloqui tra le autorità competenti e il comitato di esperti e, nella maggior parte dei casi, su visite in loco. Nel 2015 sono state effettuate più di 48 verifiche e nel 2016 ne sono seguite altre 46. Le ultime verifiche verranno effettuate nell'anno in corso. Nella verifica della Svizzera, svolta nel 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati del nostro Paese. I risultati di tali verifiche, che non sono destinati alla pubblicazione, possono sfociare in raccomandazioni non vincolanti o nei cosiddetti piani d'azione. Le raccomandazioni costituiscono uno strumento utile per migliorare aspetti specifici. A livello internazionale, il fatto che un Paese abbia ricevuto raccomandazioni non vincolanti da parte del Forum globale non preclude l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con tale Stato. Al contrario, con gli Stati e i territori cui è stato sottoposto un piano d'azione, lo scambio automatico di informazioni non sarà 4236

FF 2017

applicato in modo reciproco fino a quando questi non avranno concluso con successo il piano d'azione. Ciò significa che finché non avranno raggiunto il necessario livello di confidenzialità tali Stati dovranno fornire dati senza ottenerne a loro volta.

L'obiettivo di tale meccanismo è sollecitare gli Stati, le cui disposizioni sulla confidenzialità dei dati scambiati non soddisfano i requisiti previsti dallo standard globale, a operare il più rapidamente possibile i dovuti adeguamenti affinché possano a loro volta ricevere dati.

In una seconda fase, il Forum globale verifica che gli Stati e i territori applichino correttamente lo standard per lo scambio automatico di informazioni nella legislazione nazionale. Queste verifiche sono iniziate l'anno scorso e proseguiranno nell'anno in corso. In particolare saranno posti sotto esame gli elenchi dei conti esclusi e degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Lo scopo delle verifiche è di garantire che gli Stati e i territori interessati attuino integralmente lo standard per lo scambio automatico di informazioni nel proprio diritto nazionale e che quest'ultimo non presenti lacune che potrebbero essere utilizzate per eludere lo standard stesso.

Gli esami del Forum globale procedono con una terza fase, ovvero un processo di verifica regolare sull'allestimento di un'adeguata rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni da parte degli Stati e dei territori che si sono impegnati ad attuare lo standard. In pratica se uno Stato non intende introdurre lo scambio automatico di informazioni con un altro partner, che tuttavia soddisfa le condizioni di confidenzialità e sicurezza dei dati, deve presentare al Forum globale i motivi del diniego. Ciò vale sia per gli Stati e i territori che desiderano attivare lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI sia per quelli che intendono applicare lo standard attraverso accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni (ad es. Singapore e Hong Kong). Gli Stati che rifiutano l'introduzione dello scambio automatico con un partner interessato senza sufficienti ragioni saranno messi sotto pressione nel quadro delle valutazioni summenzionate. Sulla base delle conclusioni dell'assemblea plenaria a Tbilisi all'inizio del mese di novembre 2016, il Forum globale ha
stilato un elenco dei partner di tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni.

Il quarto elemento delle verifiche preliminari concerne inoltre quella delle risorse amministrative e informatiche necessarie per il corretto funzionamento dello scambio automatico di informazioni. Esse verranno svolte tra fine 2017 e inizio 2018.

1.1.3

Stato di attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati e dei territori che si sono impegnati ad applicarlo

La procedura di monitoraggio del Forum globale consente di ottenere un quadro completo dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati e territori che si sono impegnati in tal senso. I risultati pubblicati finora rilevano che, salvo alcune eccezioni, gli Stati che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016/2017 («early adopter»), dispongono già in ampia misura del quadro giuridico di applicazione necessario. Secondo le informa4237

FF 2017

zioni del Forum globale, gli Stati e i territori che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico dal 2017 con una prima trasmissione di dati nel 2018, sono in dirittura d'arrivo per quanto concerne la costituzione delle basi giuridiche interne.

Gli Stati e i territori che entro il 30 giugno 2017 non dispongono delle basi giuridiche interne necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni ai fini dell'applicazione dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari elaborato dall'OCSE7 (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC) rischieranno di non essere in grado di onorare gli impegni contratti, il che verrà reso noto dall'OCSE agli Stati del G20 in un apposito rapporto.

L'OCSE, il Forum globale e il G20 auspicano che i Paesi applichino lo scambio automatico di informazioni su larga scala al più tardi entro il 2017 (con una prima trasmissione di dati nel 2018). Gli «early adopter» hanno trasmesso al Segretariato dell'Organo di coordinamento l'elenco definitivo degli Stati partner conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI che il Segretariato dell'Organo di coordinamento pubblica in base alla sezione 7 paragrafo 2.2 Accordo SAI8. Sulla base di tali notifiche, nel mondo si contano già più di 1800 relazioni vincolanti strette per l'attivazione dello scambio automatico di informazioni (dati aggiornati a inizio maggio 2017). Le reti dei singoli Stati e territori sembrano essere molto estese. Nello specifico, i Paesi membri dell'UE hanno inserito nei loro elenchi tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016/2017 (ivi compresi Argentina, India, Colombia, Messico e Sudafrica). Le ultime notifiche per il 2017/2018 dovrebbero essere depositate entro fine giugno 2017 e le attivazioni eseguite su tale base pubblicate poco dopo. Ciò consentirà di farsi un'idea più precisa sulla rete mondiale degli Stati che hanno convenuto lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI per il 2017/2018. Tutto lascia presupporre già oggi che lo scambio automatico di informazioni da parte degli Stati e dei territori firmatari dell'Accordo SAI verrà attuato su larga scala, in quanto la loro posizione di
fondo è inserire tutti gli altri Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI nel proprio elenco di Stati partner. Il Liechtenstein ha, ad esempio, annunciato che introdurrà lo scambio automatico di informazioni dal 2017/2018 con altri 32 Stati e territori (in aggiunta agli Stati membri dell'UE con cui è già stato introdotto dal 2016/2017), in particolare con la Cina, l'Argentina, l'India e il Sudafrica.

Gli Stati che introducono lo scambio automatico di informazioni sulla base di un accordo bilaterale anziché dell'Accordo SAI sono oggetto di particolare attenzione da parte del Forum globale. Questi potrebbero essere messi rapidamente sotto pressione qualora non ampliassero la propria rete di Stati partner secondo le aspettative.

Alla luce di quanto esposto, a marzo 2017 Hong Kong ha annunciato che dal 1° luglio 2017 i suoi istituti finanziari raccoglieranno informazioni relative ai conti di contribuenti di 74 Stati, ivi compresi Cina, Russia, Brasile e Indonesia. Il fatto che finora Hong Kong abbia convenuto un accordo solo con 11 partner (dati aggiornati al 17 maggio 2017), significa che i dati raccolti nel 2017 potranno essere scambiati 7 8

FF 2015 4467, in particolare pag. 4502.

Gli elenchi sono consultabili al seguente indirizzo: www.oecd.org > tax > automatic exchange > international framework for the crs > exchange relationships.

4238

FF 2017

non appena gli accordi in materia saranno conclusi. Per Hong Kong gli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni costituiscono semplicemente la base giuridica necessaria per procedere allo scambio di dati, ma non alla raccolta di informazioni relative ai conti da parte degli istituti finanziari, che è sancita invece nel diritto interno. Singapore amplia gradualmente la propria rete di Stati partner sulla base di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni, la quale il 10 maggio 2017 includeva 23 Stati e territori partner per il 2017/2018. Poiché dal 1° gennaio 2017 i suoi istituti finanziari devono raccogliere informazioni sui conti di tutti i clienti non residenti, Singapore è in grado di concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni fino a metà 2018, in virtù dei quali potrà scambiare i dati raccolti nel 2017. Le Bahamas hanno pubblicato un elenco di 46 potenziali partner per lo scambio automatico di informazioni per il 2017/2018, costituiti principalmente da Stati membri dell'UE, ma anche da India, Messico, Sudafrica e piazze finanziarie come Singapore, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti. Il 12 maggio 2017 il Libano ha firmato sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa che l'Accordo SAI.

Oltre al fatto che Panama abbia firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 27 ottobre 2016 e che questa dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2017, le informazioni relative allo stato di attuazione dello scambio automatico di informazioni attualmente disponibili sono poche. Se nell'immediato futuro non sarà in grado di dimostrare di aver compiuto progressi, questo Stato sarà oggetto di una particolare attenzione da parte del G20.

Gli Stati Uniti attuano lo scambio automatico di informazioni sulla base del proprio ordinamento normativo FATCA. Finora hanno concluso a tal fine accordi intergovernativi («Intergovernmental Agreement», IGA) con 113 Stati e territori, gran parte dei quali basati sul principio di reciprocità. Molti Stati (ad es. Brasile, Messico, India e Israele) ricevono dunque informazioni relative ai conti dei propri contribuenti da parte degli Stati Uniti. Sotto la presidenza Obama, gli Stati Uniti avevano dichiarato che avrebbero adeguato il proprio standard alle disposizioni dell'OCSE in modo da poter raggiungere una reciprocità
totale, pur non definendo le tempistiche di tale intervento. Inoltre nel 2016 le autorità fiscali americane hanno adottato una serie di misure normative volte a rendere meno attrattive determinate strutture finalizzate all'evasione fiscale. I rispettivi regolamenti sono già in vigore. Ha subito invece una battuta d'arresto a livello delle delibere parlamentari statunitensi, il progetto di legge sulla trasparenza e sugli aventi economicamente diritto.

1.1.4

Attivazioni bilaterali per il 2018/2019

Per l'attuazione dello standard globale, il 1° dicembre 2016 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri 21 Stati e territori a partire dal 2018/2019. Sulla base delle decisioni prese a Tbilisi (cfr. n. 1.1.2), il Forum globale ha redatto un elenco di tutti gli Stati e territori che hanno dichiarato di essere interessati a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera e lo ha recapitato al nostro Paese alla fine del mese di novembre 2016. Ne è emerso che numerosi Stati e territori interessati all'introduzione dello scambio automatico con la Svizzera non figuravano nel progetto posto in consultazione il 1° dicembre 2016 e non rientrano tra i 4239

FF 2017

Paesi con cui è stato attuato lo scambio automatico a partire dal 2017/2018. Il 2 febbraio 2017 il Consiglio federale ha indetto un'altra procedura di consultazione concernente ulteriori 20 Stati e territori che non erano stati presi in considerazione fino a questo momento.

L'elenco dei partner per lo scambio automatico di informazioni proposti per il 2018/2019 comprende complessivamente i 41 Stati e territori elencati di seguito: ­

Stati del G20 (Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica) e Stati membri dell'OCSE (Cile, Israele, Nuova Zelanda);

­

importanti partner economici e commerciali della Svizzera (Liechtenstein, Colombia, Malaysia, Emirati Arabi Uniti);

­

Stati e territori ubicati in Europa che intrattengono relazioni con l'UE (Andorra, Isole Faeröer, Groenlandia, Monaco, San Marino);

­

Stati e territori con piazze finanziarie d'importanza settoriale o regionale (Antigua e Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Costa Rica, Curaçao, Grenada, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Maurizio, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Seychelles, Uruguay).

Queste attivazioni bilaterali conformemente all'Accordo SAI non esauriscono l'elenco degli Stati e dei territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. In futuro seguiranno infatti altri Stati e territori, attualmente non presi in considerazione. In questo contesto, assumono particolare importanza la scelta degli Stati con cui avviare i negoziati e il consolidamento del «level playing field». Seguiranno infatti altri Stati e territori, tra cui figureranno Paesi firmatari dell'Accordo SAI ma anche Stati che non intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni in virtù di tale trattato ma sulla base di un accordo bilaterale specifico. Vari Stati che perseguono l'approccio bilaterale hanno già comunicato la volontà di attuare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera sulla base di questo tipo di accordo. Con alcuni di questi Paesi sono quindi stati avviati colloqui in modo da poter presentare in un secondo tempo le richieste separate di approvazione dei rispettivi accordi (in particolare Singapore, Hong Kong, Panama e Bahamas). Anche gli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni devono essere approvati dal Parlamento.

1.1.5

Informazioni generali sugli Stati partner selezionati

In quanto membri del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20), l'Argentina, il Brasile, la Cina, l'India, l'Indonesia, il Messico, la Russia, l'Arabia Saudita e il Sudafrica hanno la capacità di influenzare l'organizzazione della cooperazione economica tra Stati, lo sviluppo del sistema finanziario internazionale e la regolamentazione dei mercati finanziari. Per la Svizzera è quindi importante mantenere buoni rapporti politici con questi Stati, soprattutto alla luce del fatto che il nostro Paese è legato ad essi da rapporti economici molto stretti. Questi Stati figurano tra i principali partner economici e commerciali della Svizzera e 4240

FF 2017

presentano un grande potenziale di crescita (quota di esportazione elevata e condizioni favorevoli per gli investimenti). Da qui i numerosi accordi conclusi con questi Paesi in diversi settori: commercio, protezione degli investimenti, contro la doppia imposizione, assistenza giudiziaria, traffico aereo e sicurezza sociale. Recentemente, durante le loro presidenze del G20, Cina e Russia hanno invitato la Svizzera a partecipare agli incontri del cosiddetto «Finance Track».

In quanto Paesi membri dell'OCSE, il Cile, Israele e la Nuova Zelanda adottano sul piano sia nazionale che internazionale politiche economiche e finanziarie in linea con le direttive dell'OCSE. Per la Svizzera è importante includere nella rete degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche quei Paesi membri dell'OCSE che non fanno parte del G20 né sono membri dell'UE. Da sempre la Svizzera intrattiene buoni rapporti politici con questi Paesi e negli ultimi anni ha intensificato soprattutto le relazioni economiche con il Cile e Israele.

Per la Svizzera è altresì fondamentale inserire nella rete degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche importanti partner economici e commerciali che non fanno parte né del G20 né dell'UE. La Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche con il confinante Liechtenstein. Grazie a numerosi trattati, la Svizzera e il Liechtenstein costituiscono un'area economica e valutaria comune con frontiere aperte. Considerata l'importanza del settore finanziario del Liechtenstein, la Svizzera è interessata a introdurre lo scambio automatico di informazioni con questo Paese. Nella politica economica e finanziaria internazionale, Stati economicamente emergenti con mercati importanti come la Colombia, la Malaysia e gli Emirati Arabi Uniti occupano una posizione sempre più rilevante.

Con questi Paesi la Svizzera intrattiene rapporti commerciali intensi, consolidati nel contesto bilaterale da numerosi accordi (libero scambio, protezione degli investimenti, doppia imposizione, cooperazione tecnica ed economica).

Alla luce dell'accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE è opportuno introdurre lo scambio automatico anche con gli altri Paesi e territori europei che sono legati da trattati internazionali all'UE. Oltre ai tanti accordi settoriali,
Andorra, Monaco e San Marino hanno sottoscritto con l'UE anche accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni basati sul relativo standard globale. Le Isole Faeröer e la Groenlandia, che pur costituendo territori autonomi appartenenti alla Danimarca non sono membri dell'UE in ragione dello statuto speciale, si sono dichiarati a favore dello standard globale che attuano già in veste di «early adopter».

Con tutti questi Stati e territori la Svizzera intrattiene rapporti politici senz'altro buoni ma poco frequenti, così come rapporti commerciali d'importanza piuttosto limitata. Tuttavia l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati resta una scelta opportuna, in quanto in questo modo la rete degli Stati partner per lo scambio automatico della Svizzera andrebbe a coprire ampiamente lo Spazio economico europeo.

Per il settore finanziario svizzero è fondamentale la creazione di un «level playing field», ragion per cui l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con piazze finanziarie concorrenti è accolta favorevolmente. La scelta di diversi territori britannici d'oltremare (Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Montserrat, Isole Turks e Isole Caicos), di due regioni autonome del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao), di due Stati dell'America centrale (Belize, Costa Rica), di diversi 4241

FF 2017

Stati insulari dell'area caraibica (Antigua e Barbuda, Barbados, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine), di due Stati insulari dell'Oceano Indiano (Maurizio, Seychelles), di due Stati insulari dell'Oceano Pacifico (Isole Cook, Isole Marshall) e dell'Uruguay è motivata dal fatto che detti Stati e territori sono considerati piazze finanziarie importanti a livello settoriale o regionale in quanto presentano fattori attrattivi. Molti di questi Stati sono stati esposti ad una notevole pressione internazionale, esercitata in particolare dal G20, dall'OCSE e dall'UE. Nel frattempo tali Paesi si stanno adoperando per adeguare le loro piazze finanziarie ai pertinenti standard internazionali.

Dal punto di vista del settore finanziario, l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altre piazze finanziarie favorisce notevoli semplificazioni in relazione agli obblighi di adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione: conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE e al fine di garantire un «level playing field», ai sensi dell'articolo 1 OSAIn sono considerate Giurisdizioni partecipanti tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati nei confronti del Forum globale ad attuare lo scambio automatico di informazioni. Conseguentemente, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione sono esentati dall'obbligo di identificare le persone che esercitano il controllo sugli enti di investimento amministrati professionalmente residenti di una Giurisdizione partecipante e di controllare se tali persone che esercitano il controllo sono oggetto di comunicazione. Poiché gli enti di investimento amministrati professionalmente che sono residenti in una Giurisdizione partecipante sono qualificati come istituti finanziari, devono essi stessi adempiere agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione per i conti finanziari secondo lo SCC e le loro legislazioni internazionali. Affinché il settore finanziario svizzero continui a beneficiare di queste semplificazioni è necessaria la conclusione di accordi sullo scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori in quanto l'esenzione temporanea dagli obblighi di verifica degli istituti finanziari svizzeri non si protrarrà probabilmente oltre il 2017.

1.2

Fattori rilevanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni

1.2.1

Mandato del Consiglio federale

Il mandato di negoziazione del Consiglio federale dell'8 ottobre 2014 richiede che lo scambio automatico di informazioni venga introdotto inizialmente con Stati e territori con cui sussistono stretti rapporti economici e politici. Con l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con 38 Stati e territori di tale categoria a partire dal 2017/2018 questa prima fase può dirsi sostanzialmente conclusa. Gli altri Stati partner proposti nel presente progetto intrattengono generalmente importanti relazioni economiche e di altro genere con la Svizzera, pur allineandosi agli sviluppi internazionali per quanto riguarda l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. A tale scopo devono soddisfare obbligatoriamente le prescrizioni dello standard globale ponendo in vigore nel proprio diritto interno la legislazione di attuazione necessaria per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI e 4242

FF 2017

garantendo agli interessati l'elevato livello di protezione richiesto in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati (cfr. n. 1.2.2). Gli Stati e i territori partner devono inoltre prevedere per i propri contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei valori patrimoniali sinora non dichiarati, così da rendere possibile una transizione ordinata al regime di scambio automatico di informazioni (cfr. n. 1.2.3). Laddove l'accesso al mercato costituisca un aspetto rilevante, occorre migliorare la collaborazione nell'ambito dei servizi finanziari transfrontalieri in linea con basi giuridiche e accordi commerciali già in essere (cfr. n. 1.2.4). Infine per il Consiglio federale è importante che tra gli Stati e i territori che applicano lo scambio automatico di informazioni si crei un «level playing field» che includa in particolare anche tutte le piazze finanziarie rilevanti (cfr. n. 1.2.5).

1.2.2

Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

Per una migliore comprensione di quanto segue occorre innanzitutto definire e distinguere tra loro i concetti di confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati.

Confidenzialità è la tutela contro la divulgazione non autorizzata di dati scambiati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Questi dati e informazioni devono essere accessibili solo a una cerchia chiaramente circoscritta di persone autorizzate. Nel presente messaggio il concetto di confidenzialità contempla anche il principio di specialità, secondo cui le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi fiscali definiti nella Convenzione sull'assistenza amministrativa e nell'Accordo SAI.

La sicurezza dei dati indica la protezione dei dati in relazione a determinati requisiti di confidenzialità, disponibilità e integrità degli stessi.

La protezione dei dati deve tutelare i singoli individui dal rischio di un'eventuale violazione dei diritti della personalità causata dal trattamento dei loro dati personali.

Questo termine designa pertanto il diritto all'autodeterminazione informativa e la salvaguardia dei dati personali da un'eventuale registrazione non autorizzata o dall'utilizzo illecito da parte di terzi (l'espressione non va confusa con la sicurezza dei dati).

La confidenzialità e la sicurezza dei dati sono elementi essenziali dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Gli strumenti di attuazione dello scambio automatico di informazioni stabiliscono al riguardo i requisiti minimi che gli Stati e i territori sono obbligatoriamente chiamati a rispettare.

Come evidenziato al numero 1.1.3, il Forum globale considera la confidenzialità e la sicurezza dei dati elementi imprescindibili per la corretta attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e, nel quadro dell'approccio graduale messo in atto, effettua valutazioni preliminari della confidenzialità e della sicurezza dei dati. Per la maggior parte degli Stati e dei territori con cui il Consiglio federale vuole introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del presente progetto il Forum globale ha valutato la confidenzialità e la sicurezza dei dati e le ha giudicate sufficienti.

4243

FF 2017

Oltre alle verifiche effettuate dal Forum globale, anche l'autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service»; IRS) effettua valutazioni della confidenzialità sulla base del questionario FATCA e di visite in loco negli Stati interessati allo scopo di attuare il modello di IGA per lo scambio reciproco di dati fiscali. Questa valutazione costituisce un ulteriore importante indicatore del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato che vuole attuare lo scambio automatico di informazioni, in quanto il relativo standard dell'OCSE si basa sul modello FATCA. Il Brasile, l'India o il Messico sono stati riconosciuti come Stati che presentano un livello di protezione adeguato per l'IRS.

Infine, lo stesso Dipartimento federale delle finanze (DFF) esegue un esame approfondito delle condizioni quadro di confidenzialità e sicurezza dei dati in materia fiscale di uno Stato partner. Ulteriori informazioni sono state reperite direttamente in loco dal personale federale (ad es. in Brasile e in Messico) ed eventuali punti in sospeso sono stati chiariti mediante scambio di corrispondenza.

In generale la cooperazione fiscale è ben disciplinata da accordi internazionali che pongono elevati requisiti in materia di confidenzialità e di impiego di dati fiscali (art. 22 Convenzione sull'assistenza amministrativa; sez. 5 Accordo SAI; clausole sullo scambio di informazioni in materia fiscale nelle CDI, il cui tenore si basa sull'art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE). In linea di massima tutti gli Stati hanno emanato prescrizioni specifiche per la protezione dei dati fiscali in quanto questi ultimi vengono ritenuti generalmente confidenziali e pertanto degni di protezione. L'elenco dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), in cui figurano gli Stati che presentano un livello adeguato di protezione dei dati, costituisce quindi solo un indicatore per stabilire se uno Stato offre una sufficiente protezione per i dati scambiati sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Il mancato ottenimento di una decisione di adeguatezza per determinati Stati non significa automaticamente che lo Stato in questione non sia dotato dei dovuti meccanismi per un'efficace protezione dei dati fiscali ai fini dello scambio automatico di
informazioni.

Molti Stati e territori del presente progetto figurano sull'elenco dei Paesi con un livello adeguato di protezione dei dati stilato dall'IFPDT (Andorra, Argentina, Isole Faeröer, Israele, Monaco, Nuova Zelanda, Uruguay). Per gli altri Stati e territori di questo progetto che non sono inseriti nell'elenco pubblicato dall'IFPDT quali Paesi con un adeguato livello di protezione dei dati, il 4 maggio 2017 la Svizzera ha depositato una notifica per la protezione dei dati all'Organo di coordinamento nell'ambito della procedura di cui alla sezione 7 paragrafo 1 dell'Accordo SAI. In questa notifica vengono definite le garanzie relative al diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti in questi Stati e territori partner, in particolare il diritto delle persone interessate all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei loro dati personali. Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell'elenco dei propri Stati partner è tenuto a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Questo meccanismo è equiparabile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 6 LSAI e rappresenta un deciso rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner della Svizzera.

4244

FF 2017

In merito all'attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI va osservato che gli Stati membri dell'UE, che presentano una legislazione in materia di protezione dei dati simile a quella svizzera, hanno adottato una procedura analoga, includendo gli Stati e i territori proposti dal presente progetto nel loro elenco di partner per lo scambio automatico di informazioni. Per l'attivazione dello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati membri dell'UE è irrilevante se uno Stato o un territorio non è oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea in grado di attestare un livello adeguato di protezione dei dati personali a un Paese terzo. Tuttavia anche gli Stati membri dell'UE hanno depositato notifiche che definiscono garanzie di protezione dei dati conformemente alla procedura stabilita nell'Accordo SAI e di conseguenza si aspettano, come la Svizzera, che questi Stati e territori ne rispettino i principi. Nel momento in cui verrà attivato lo scambio automatico di informazioni, gli Stati membri dell'UE e la Svizzera potranno sospenderlo qualora constatino che uno Stato partner non soddisfa i requisiti minimi in materia di protezione dei dati contrariamente a quanto assicurato nel quadro della notifica.

La Svizzera dispone di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e si impegna pertanto ad uniformarsi alla prassi dell'UE per la protezione dei dati.

Poiché la notifica per la protezione dei dati della Svizzera è equiparabile a quella degli Stati membri dell'UE viene garantita una prassi uniforme e posta maggiore enfasi sui principi di protezione dei dati della Svizzera rispetto a tutti gli Stati partner interessati. Attualmente all'interno dell'UE vengono discusse questioni relative alla protezione dei dati in relazione allo scambio automatico di informazioni. Qualora ciò dovesse portare gli Stati membri dell'UE a modificare le proprie notifiche relative alla protezione dei dati, la Svizzera potrebbe adeguare di conseguenza la propria notifica di conseguenza.

In questo contesto occorre osservare che nel commentario dell'OCSE9 sul Modello di Accordo SAI si precisa che le garanzie di protezione dei dati dovrebbero essere in ogni caso limitate alle misure necessarie per la protezione efficace dei dati personali, in modo da
assicurare che lo scambio di informazioni non venga eccessivamente ostacolato o ritardato. In concreto ciò significa che i requisiti di protezione dei dati stabiliti da uno Stato non devono compromettere un efficace scambio automatico di informazioni.

Oltre alla notifica, il DFF ha condotto autonomamente una serie di verifiche sulle condizioni quadro giuridiche di protezione dei dati vigenti all'interno degli Stati partner. I risultati di tali accertamenti sono illustrati per ciascuno Stato e territorio nell'allegato.

9

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters), 2014, commento alla sez. 5, n. marg. 4 in fine.

4245

FF 2017

1.2.3

Regolarizzazione del passato fiscale

Dovrebbe essere nell'interesse dei singoli Stati partner assicurarsi che i loro ordinamenti giuridici prevedano per i contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni. Per questo motivo è opportuno introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati e territori partner che offrono ai propri contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione del loro passato fiscale. Vengono ritenute adeguate le possibilità di regolarizzazione che non impongono oneri eccessivi, i quali sarebbero inconciliabili con la garanzia della proprietà o il principio della proporzionalità (ad es. imposte confiscatorie)10, ai contribuenti che denunciano su base volontaria valori patrimoniali fino a quel momento non dichiarati. In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, molti Stati e territori hanno predisposto programmi specifici di regolarizzazione di valori patrimoniali fino a quel momento non dichiarati, mentre altri hanno deciso di strutturare tale processo secondo la procedura fiscale ordinaria. Soprattutto in Argentina, Brasile e Indonesia i programmi di regolarizzazione del passato fiscale hanno avuto un esito particolarmente positivo. Nel complesso le possibilità di regolarizzazione adottate dai 41 Stati partner del presente progetto possono essere ritenute adeguate in quanto non impongono ai contribuenti oneri finanziari eccessivi e, ad eccezione dei casi di grave frode fiscale, non prevedono perseguimenti con comminazione di pene detentive.

Per quanto concerne le possibilità di regolarizzazione in Svizzera va osservato che dall'inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere all'autodenuncia esente da pena e al recupero d'imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 201511 relativo all'Accordo SAI e alla LSAI.

1.2.4

Accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari

Nei mandati di negoziazione dell'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha stabilito che anche il tema dell'accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari dovesse essere parte delle discussioni relative allo scambio automatico di informazioni.

Questo al fine di migliorare e tutelare l'accesso al mercato nell'interesse della certezza del diritto (evitando in particolare il peggioramento dello status quo). A questo riguardo il Consiglio federale ha nominato un gruppo di esperti, composto da esponenti dell'economia privata e delle autorità, incaricato di sviluppare ulteriormente la strategia in materia di mercati finanziari, di analizzare le condizioni quadro e le prospettive future della piazza finanziaria e definire delle raccomandazioni operative. Nel suo rapporto del mese di dicembre del 2014 il gruppo di esperti ha classificato questa tematica come prioritaria in termini sia temporali che materiali e si è 10

11

In merito alla situazione della Svizzera cfr. DTF 106 Ia 342, secondo la quale la garanzia della proprietà vieta all'ente pubblico di svuotare, mediante un'imposizione esorbitante, la sostanza del suo contenuto o d'impedirne la ricostituzione.

FF 2015 4467, in particolare pag. 4534 segg.

4246

FF 2017

raccomandato che l'accesso al mercato venisse tutelato, e se possibile migliorato, mediante diverse opzioni d'intervento. Per il settore finanziario svizzero, caratterizzato da uno spiccato orientamento internazionale, rivestono particolare rilevanza le operazioni transfrontaliere e la salvaguardia dell'accesso ai mercati esteri. Allo Stato viene chiesto quindi di instaurare un dialogo con importanti Paesi partner nell'intento di creare le condizioni ottimali per questi scopi, ricorrendo anche, ove possibile e auspicabile, alla firma di una dichiarazione congiunta (cfr. n. 1.3).

Pertanto, nell'ambito dei negoziati relativi allo scambio automatico di informazioni sono state per quanto possibile gettate le basi per l'avvio di colloqui sul miglioramento dell'accesso al mercato. In questa fase l'obiettivo principale è sviluppare il dialogo su aspetti relativi all'accesso al mercato e definire e discutere possibili progressi in tale ambito. A tale proposito occorre precisare che l'accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari non è parte integrante dello standard globale e pertanto non costituisce un presupposto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il quale si basa su uno standard internazionale che la Svizzera e 99 altri Stati e territori si sono impegnati ad attuare. Al di fuori della reciprocità e delle garanzie relative a confidenzialità e sicurezza dei dati, non è previsto alcun margine di manovra per la negoziazione di altre controprestazioni nell'ambito dello scambio automatico di informazioni.

1.2.5

Parità di condizioni («level playing field»)

L'espressione «level playing field» descrive una situazione in cui fin dall'inizio nessuna delle parti in gioco risulta avvantaggiata rispetto alle altre (parità di condizioni). In relazione allo scambio automatico di informazioni ciò significa che tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati a introdurre tale scambio devono applicarlo entro i termini stabiliti e conformemente allo standard. Per la Svizzera è importante che le piazze finanziarie concorrenti creino una rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni che corrisponda alla sua, in quanto, in caso contrario, potrebbe subire svantaggi concorrenziali.

La questione del «level playing field» non è rilevante solo per la Svizzera, ma costituisce anche una delle priorità del programma del G20 e del Forum globale. I meccanismi illustrati al numero 1.1.2 non valgono quindi solo per la Svizzera, ma anche per tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni. I singoli Stati e territori hanno ricevuto dal Forum globale l'elenco dei partner interessati a introdurre lo scambio automatico di informazioni con loro e sono tenuti ad autorizzare le procedure necessarie per rispondere a tali richieste.

Dal punto di vista della Svizzera in merito alla questione del «level playing field» occorre tenere conto anche di un fattore temporale. Al momento della stesura del presente messaggio relativo agli Stati partner della Svizzera per il 2018/2019, infatti, sono note e pubblicate solo le relazioni attivate giuridicamente per il 2016/2017.

Poiché gli Stati e i territori dovranno presentare i propri elenchi dei partner per lo scambio automatico di informazioni entro il 30 giugno 2017, le prossime attivazioni per il biennio 2017/2018 sono comunicate nell'estate 2017. Con grande probabilità, 4247

FF 2017

tuttavia, nell'elenco della maggior parte degli Stati dell'UE e del G20 figureranno quasi tutti gli Stati e i territori firmatari dell'Accordo SAI. La rete dei Paesi partner per il 2017/2018 degli Stati e territori che hanno scelto il percorso bilaterale con il «wider approach» dovrebbe essere resa nota nell'estate 2018. Affinché sia possibile assicurare la rapida creazione di un «level playing field» a seguito della decisione del Parlamento sul presente progetto e della conseguente notifica delle attivazioni bilaterali (entro fine 2017), nel corso dei suoi dibattiti il Parlamento verrà costantemente informato sugli ultimi sviluppi nell'ampliamento delle reti per lo scambio automatico di informazioni negli Stati partner.

1.2.6

Osservazioni generali relative ai requisiti per lo scambio automatico di informazioni

Qualora al momento delle notifiche uno Stato o un territorio non dovesse disporre delle basi giuridiche nazionali e internazionali necessarie, verrebbe meno uno dei requisiti fondamentali per l'attivazione dello scambio automatico di informazioni. In ogni caso la sezione 3 dell'Accordo SAI prevede che l'obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applichi unicamente se gli Stati e i territori interessati sono dotati di una legislazione che consente la trasmissione di informazioni per tale anno civile conformemente alle prescrizioni dello standard globale. Anche se la Svizzera avesse preso in considerazione lo Stato partner nell'ambito della procedura di notifica, l'Accordo SAI non sarebbe applicabile.

Diversa è la situazione nel caso in cui uno Stato o un territorio non soddisfi i requisiti previsti dallo standard globale nell'ambito della confidenzialità e della sicurezza dei dati al momento delle notifiche o non sia in grado di attuare puntualmente i miglioramenti richiesti dal Forum globale entro tale data. In tali casi gli Stati o i territori interessati attueranno lo scambio automatico di informazioni inizialmente su base non reciproca. In concreto, gli Stati e territori inadempienti dovranno fornire le informazioni relative ai conti ma non ne riceveranno fintanto che non avranno raggiunto un livello di confidenzialità e sicurezza dei dati conforme allo standard. A tale scopo, gli Stati e i territori interessati dovranno depositare una notifica secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera b dell'Accordo SAI all'Organo di coordinamento in cui si dichiareranno giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità. Questa misura costituisce uno strumento volto a indurre gli Stati e i territori non conformi a implementare al più presto i requisiti dello standard globale per evitare di essere penalizzati a lungo termine da uno scambio non reciproco di dati. Le misure disposte dagli Stati partner in questione verranno sottoposte a un nuovo esame da parte del Forum globale. Il DFF seguirà attentamente questo processo e si accerterà che lo scambio reciproco di dati venga attivato solo quando sussistano tutte le condizioni per farlo. Ciò significa che la Svizzera attiverà lo scambio automatico di informazioni con lo Stato o il territorio in questione attraverso l'applicazione della notifica
e riceverà le informazioni relative ai conti senza doverne fornire a sua volta fintantoché i requisiti in materia di confidenzialità non saranno soddisfatti. In questo caso l'Accordo SAI sarà applicabile solo unilateralmente.

4248

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Si tratterebbe di una diversa situazione se dalle prime esperienze di altri Stati e territori dovesse emergere, ad esempio, che nella pratica uno Stato che non deve attuare nessun piano d'azione del Forum globale non onora i propri impegni. In questo caso la Svizzera potrebbe sospendere lo scambio di dati conformemente alla sezione 7 paragrafo 3 dell'Accordo SAI. Ciò non influirebbe in alcun modo sull'obbligo degli istituti finanziari svizzeri di raccogliere informazioni rilevanti sui conti di persone fiscalmente residenti in questo Stato partner. Lo scambio di informazioni verrebbe posticipato fino a quando detto Stato partner non avrà adottato i provvedimenti necessari a garantire un adeguato livello di confidenzialità dei dati.

Oltre alle informazioni generali sugli Stati partner interessati dallo scambio automatico di informazioni (cfr. n. 1.1.5), in allegato a questo messaggio sono contenuti ulteriori dettagli sugli Stati e territori oggetto del presente progetto. A tale proposito si deve osservare che negli Emirati Arabi Uniti, nelle Bermuda, nelle Isole Cayman e nelle Isole Turks e Caicos non esistono imposte sul reddito, sugli utili, sul capitale e sul patrimonio, mentre nelle Isole Vergini Britanniche queste imposte di fatto non vengono riscosse (aliquota fiscale pari a zero). In virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettera b dell'Accordo SAI questi territori hanno dichiarato di voler rinunciare alla reciprocità dello scambio automatico di informazioni e di conseguenza vanno iscritti nell'allegato A dell'Accordo SAI come giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità. Concretamente ciò significa che a questi territori la Svizzera non fornisce informazioni relative a conti finanziari per quanto concerne imposte sul reddito, sugli utili, sul capitale e sul patrimonio, informazioni che riceverà tuttavia da parte di tali territori. Per questo motivo la confidenzialità e la sicurezza dei dati rivestono un'importanza limitata perché questi Stati partner raccoglieranno e trasmetteranno alla Svizzera solo dati relativi ai conti di contribuenti svizzeri. Dal punto di vista della Svizzera, il criterio che prevede l'esistenza di adeguate possibilità di regolarizzazione non è determinante in riferimento a questi Stati partner, pertanto il presente messaggio non vi entra in merito.

1.3

Negoziati sulle dichiarazioni d'intenti

Sulla base della prassi attuale, il Consiglio federale ha concluso con diversi importanti Stati partner dichiarazioni d'intenti giuridicamente non vincolanti in materia di scambio automatico di informazioni. Tali strumenti sono di carattere politico e i relativi negoziati consentono di raccogliere informazioni supplementari sugli aspetti determinanti per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni, ad esempio sulla regolarizzazione del passato fiscale, sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati o, se rilevante, sull'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Né la legislazione svizzera sullo scambio automatico né lo standard globale prevedono la sottoscrizione di simili dichiarazioni d'intenti. La loro legittimità è data dalle specifiche condizioni politiche del caso e dalle relazioni bilaterali. Inoltre esse non sono soggette all'approvazione dell'Assemblea federale, ma possono essere concluse dal Consiglio federale nell'ambito delle proprie competenze generali di cura degli affari

4249

FF 2017

esteri conformemente all'articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)12.

Con Argentina, Brasile, Cile, India, Israele, Messico, Nuova Zelanda, San Marino, Sudafrica e Uruguay sono state negoziate dichiarazioni d'intenti giuridicamente non vincolanti che sono state concluse prima della redazione del presente messaggio.

Sono ancora in corso discussioni con altri Stati partner e, di conseguenza, entro la fine dell'anno dovrebbero poter essere finalizzate e sottoscritte le rispettive dichiarazioni d'intenti. In dette dichiarazioni, la Svizzera e lo Stato partner interessato comunicano la volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI su base bilaterale a partire dal 2018/2019. Per quanto riguarda gli Stati e territori con i quali non è stata firmata alcuna dichiarazione d'intenti la Svizzera provvederà ad informarli che li inserirà nell'elenco degli Stati partner nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 7 dell'Accordo SAI.

1.4

Procedura di consultazione

1.4.1

Generalità

La procedura di consultazione per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri 21 Stati e territori è stata avviata il 1° dicembre 2016 e conclusa il 15 marzo 2017. A seguito degli sviluppi internazionali l'elenco dei partner per lo scambio automatico di informazioni è stato integrato con l'aggiunta di altri 20 Stati e territori (cfr. n. 1.1.4). La relativa procedura di consultazione è stata indetta il 2 febbraio 2017 e conclusa il 13 aprile 2017. Sono stati invitati a partecipare a entrambe le procedure di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, 13 partiti politici, le tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello dell'economia e 35 rappresentanti di ambienti interessati. Vari partecipanti hanno trasmesso prese di posizione distinte sui singoli progetti posti in consultazione, mentre altri si sono espressi contemporaneamente su entrambi. Date le convergenze materiali tra i due progetti, i risultati sono compendiati in un unico rapporto.13

1.4.2

Risultati della procedura di consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente entrambi i progetti.

I seguenti aspetti sono stati oggetto di critiche in sede di consultazione: Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti («level playing field»): numerosi partecipanti ritengono di vitale importanza per la piazza bancaria svizzera che l'intro12 13

RS 101 Il rapporto sui risultati è disponibile all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > DFF.

4250

FF 2017

duzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera venga coordinata con la procedura adottata dalle piazze finanziarie concorrenti. Occorre evitare che la Svizzera introduca lo scambio automatico di informazioni con Stati e territori con i quali le piazze finanziarie concorrenti non hanno concordato nessuno scambio automatico di informazioni. L'adozione da parte della Svizzera di una procedura in linea con gli sviluppi internazionali sarebbe pertanto assolutamente auspicabile.

Sarebbe altresì desiderabile che le autorità svizzere si adoperassero affinché gli Stati Uniti evitino di applicare lo scambio automatico di informazioni esclusivamente mediante la loro normativa interna FATCA, ma che procedano alla sua attuazione conformemente allo standard globale dell'OCSE. È pertanto di fondamentale importanza che prima dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni il Consiglio federale verifichi in modo definitivo se gli Stati e territori proposti introducono lo scambio automatico di informazioni anche con le principali piazze finanziarie concorrenti. I partecipanti alla consultazione propongono pertanto di inserire una «clausola di attivazione» nei singoli decreti federali che, in vista del primo scambio di dati, imponga al Consiglio federale di esaminare nuovamente l'adempimento dei requisiti fondamentali dello scambio automatico di informazioni per ogni Stato partner.

Regolarizzazione del passato: alcuni partecipanti ritengono che la concessione di adeguate possibilità di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati per i contribuenti negli Stati partner interessati dallo scambio automatico di informazioni abbia una grande rilevanza e sia nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti. La possibilità di regolarizzare il passato fiscale a condizioni adeguate prima del passaggio allo scambio automatico di informazioni consentirebbe, infatti, di preservare il substrato fiscale nello Stato partner (nessuna fuga di capitali in Stati terzi che non applicano lo scambio automatico di informazioni). Taluni partecipanti hanno affermato espressamente che le possibilità di regolarizzazione previste da determinati Stati partner sono insufficienti o addirittura inesistenti.

Confidenzialità, principio di specialità, sicurezza dei dati e protezione dei dati: secondo vari partecipanti
occorre assicurare in particolare che il principio di specialità venga rispettato, che la confidenzialità e la sicurezza dei dati scambiati vengano garantite e che i requisiti minimi in materia di protezione dei dati vengano applicati.

A fronte di qualsiasi violazione di tali principi, il Consiglio federale dovrebbe disporre della facoltà di non introdurre o di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori. Alcuni partecipanti sostengono che per la valutazione dei requisiti relativi alla protezione dei dati debba far fede l'elenco dell'IFPDT. Tutti gli Stati e i territori che non garantiscono una protezione adeguata dei dati conformemente all'elenco dell'IFPDT dovrebbero essere oggetto di un esame approfondito.

Accesso al mercato: molti partecipanti sostengono che l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari costituisca un criterio fondamentale per il mantenimento della competitività globale della piazza finanziaria svizzera. È importante pertanto avviare tempestivamente i colloqui con i mercati target strategici e richiedere soluzioni o concessioni concrete dalle autorità locali. L'obiettivo minimo su cui si dovrebbe insistere nei negoziati è che le normative nazionali che ostacolano sostanzialmen-

4251

FF 2017

te l'avvio di una relazione bancaria estera vengano adeguate prima dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato in questione.

Corruzione/Stato di diritto: diversi partecipanti reputano opportuno che, in sede di valutazione della possibilità o meno di introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, vengano presi in considerazioni ulteriori criteri, quali l'indice di corruzione («Transparency International, Corruption Perceptions Index», CPI) o l'indice di democrazia («Freedom-House», Freedom in the World 2016 Report). Qualora sulla base di tali criteri uno Stato o un territorio venga ritenuto esposto alla corruzione o deficitario in termini di Stato di diritto (ovvero non equiparabile a uno Stato di diritto privo di corruzione) si dovrebbe rinunciare all'attivazione dello scambio automatico di informazione fintantoché non si assista a un eventuale miglioramento della situazione.

Pareri su Paesi specifici: vari partecipanti rifiutano l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con determinati Stati principalmente per il fatto che, a loro avviso, questi ultimi non soddisferebbero i requisiti relativi al principio di specialità e alla confidenzialità dei dati scambiati a causa di una protezione dei dati insufficiente, di una corruzione endemica o della garanzie dello Stato di diritto vacillanti. Alcuni partecipanti evidenziano la particolare situazione del Brasile, un importante partner commerciale della Svizzera nonché un mercato di sbocco per prodotti industriali elvetici, con il quale il nostro Paese cerca da anni di concludere una CDI. Lo scambio automatico di informazioni con il Brasile dovrebbe pertanto essere attivato solo se parallelamente sono in corso trattative per convenire una CDI tra i due Stati. Alcuni partecipanti si dichiarano contrari all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Nuova Zelanda fintantoché la questione relativa al diritto delle assicurazioni sociali in corso da anni non sarà risolta.

1.4.3

Conclusioni

Per dare seguito ai pareri che sottolineavano l'importanza del rispetto delle condizioni dello standard globale da parte degli Stati e dei territori partner, è stato proposto un meccanismo di verifica a complemento del normale processo di approvazione.

Tale meccanismo sarà disciplinato in un nuovo decreto federale semplice (cfr.

n. 2.2) e prevede che il Consiglio federale, in luogo di una «clausola di attivazione», sottoponga per conoscenza alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sullo stato di avanzamento dello scambio automatico di informazioni con i Paesi partner approvati dall'Assemblea federale e notificati all'Organo di coordinamento.

Al momento della stesura di tale rapporto la situazione del «level playing field» e delle eventuali lacune nelle reti dei partner dovrebbe essere più chiara. Sulla base del rapporto il Consiglio federale potrà decidere in merito alla procedura da seguire con gli Stati partner classificati come problematici. Così facendo si potrebbe prendere in considerazione anche l'ipotesi della sospensione dello scambio di dati in virtù dell'Accordo SAI.

Il livello generale di stabilità politica, corruzione o Stato di diritto presente in uno Stato o territorio (o la relativa assenza) non influisce direttamente sullo scambio automatico di informazioni. Se tuttavia i problemi riscontrati in questi ambiti doves4252

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sero ripercuotersi concretamente sul trattamento dei dati scambiati su base automatica, la trasmissione dei dati da parte della Svizzera dovrebbe essere sospesa. Occorre inoltre sottolineare che le classificazioni citate nell'ambito della consultazione vengono elaborate da organizzazioni non governative che applicano metodi selezionati da loro e che pertanto non possono costituire indicatori indiscriminatamente vincolanti per gli Stati. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato o un territorio rappresenta in ogni caso una decisione sovrana che deve essere pertanto presa sulla base di una valutazione complessiva degli interessi politici, economici e strategici della Svizzera. Inoltre le classificazioni citate non si concentrano sul funzionamento delle amministrazioni fiscali. In base alle constatazioni effettuate finora, anche per alcuni dei Paesi criticati dai partecipanti alla consultazione non sono presenti indizi che porterebbero a concludere che la sicurezza e la confidenzialità dei dati in possesso delle autorità fiscali locali potrebbero essere concretamente compromesse. Le valutazioni eseguite dal Forum globale e dagli Stati Uniti nell'ambito dell'introduzione della normativa FATCA mostrano, inoltre, che la maggior parte degli Stati e dei territori ha adottato delle procedure specifiche per il trattamento e la protezione dei dati destinati allo scambio automatico di informazioni. Pertanto solo una piccola cerchia di persone può accedere a questi dati e gli ispettori fiscali possono consultare solo le informazioni sui contribuenti di loro competenza e non la banca dati completa, in cui non possono inserire alcun dato.

Queste procedure corrispondono a quelle che anche la Svizzera intende introdurre: i dati ricevuti dalla Svizzera verranno centralizzati a livello dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e i Cantoni potranno consultare solo i dati a loro attribuiti.

La presenza di adeguate possibilità di regolarizzazione e la concessione di miglioramenti dell'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari fungono anche da indicatori per valutare se uno Stato o un territorio offre un contesto favorevole all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Tuttavia, come sottolineato in precedenza, questi criteri non costituiscono dei presupposti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

1.5

Valutazione

L'ampliamento della rete degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 oggetto del presente progetto è una proposta opportuna e necessaria, che consente alla Svizzera di adempiere agli impegni internazionali contratti nel 2014 circa l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, nonostante sia in ritardo di un anno rispetto alle scadenze definite inizialmente per i suddetti 41 Stati e territori. Inoltre, proponendo di ampliare la rete degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni, il presente progetto è in linea con la strategia del Consiglio federale, la quale mira ad attuare gli standard internazionali in ambito di diritto fiscale, al fine di rafforzare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nonché la sua competitività a livello internazionale.

4253

FF 2017

Un ritardo nell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con uno o più Stati o territori proposti nel presente progetto potrebbe rivelarsi controproducente e causare alla Svizzera considerevoli problemi nei rapporti con gli Stati e i territori interessati o con organismi internazionali, in quanto gli istituti finanziari svizzeri non potrebbero procedere alla raccolta di informazioni relative ai conti nel 2018 e si potrebbe pertanto effettuare un primo scambio di dati solo a partire dal 2020. Poiché la maggior parte degli Stati e dei territori adotta il «wider approach» e dal 1° gennaio 2017 raccoglie informazioni sui conti, la mancanza di una base giuridica per la raccolta dei dati al più tardi dal 2018 creerebbe una lacuna nel sistema dello scambio automatico di informazioni che sarebbe molto difficile da giustificare. I recenti sviluppi in seno all'OCSE e al Forum globale mostrano chiaramente che gli Stati e i territori che si sono impegnati ad applicare lo standard globale ampliano speditamente la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Questa tendenza potrebbe essere confermata fino al primo scambio di dati effettuato dalla Svizzera con gli Stati e i territori oggetto del presente progetto a settembre 2019. Con il meccanismo di verifica proposto (cfr. n. 1.4.3), il Consiglio federale dovrà sottoporre per tempo la propria valutazione della situazione all'Assemblea federale, di conseguenza non verrà effettuato alcuno scambio di dati fintantoché i dovuti requisiti non saranno soddisfatti.

Rifiutare l'approvazione dello scambio automatico di informazioni con singoli Stati, ad esempio fino al momento in cui gli Stati Uniti non avranno aderito allo standard globale, contrasterebbe con gli obiettivi prefissati. La pressione sulla Svizzera crescerebbe in quanto verrebbe meno qualsiasi legittimazione nel sollecitare gli Stati Uniti all'adozione di uno standard globale che essa stessa non applica. Inoltre, il vantaggio competitivo degli Stati Uniti dovuto alla mancata adesione allo standard per lo scambio automatico di informazioni potrebbe risultare minore del previsto. Da un lato, con lo scambio reciproco di dati in base alla normativa FATCA gli Stati partner degli Stati Uniti ricevono informazioni relative ai propri contribuenti.

Dall'altro, sotto la
presidenza Obama, gli Stati Uniti hanno adottato graduali misure volte ad aumentare la trasparenza. La probabilità che la situazione possa evolvere molto rapidamente genera insicurezza nei clienti di istituti finanziari americani.

Infatti non è un caso che la maggior parte dei valori patrimoniali dichiarati ad esempio nell'ambito dei programmi di regolarizzazione di Brasile e Argentina fossero depositati negli Stati Uniti.

Similmente, anche fare dipendere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni come standard globale riconosciuto dalla concessione di vantaggi in altri ambiti contrasterebbe con l'obiettivo prefissato e non sarebbe altresì un'opzione realistica. Al contrario, proprio grazie allo scambio automatico di informazioni è stato possibile compiere dei progressi con alcuni Stati. Ad esempio, i negoziati per la conclusione di una CDI con il Brasile sono avanzati solo dopo la conclusione di una dichiarazione congiunta sullo scambio automatico di informazioni. Un eventuale ritardo nell'introduzione dello scambio automatico di informazioni potrebbe avere delle conseguenze negative sulle trattative.

I dibattiti relativi ai partner per lo scambio automatico di informazioni per il 2018/2019 avranno luogo prima della stesura degli elenchi degli Stati non cooperativi del G20 e dell'UE che verranno pubblicati entro fine anno. Grazie ai progressi 4254

FF 2017

che sono stati compiuti negli ultimi anni e che sono stati riconosciuti e giudicati ampiamente conformi allo standard («largely compliant») dal Forum globale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni su domanda, il rischio che la Svizzera figuri su questi elenchi è basso. Tuttavia un'eventuale constatazione del mancato mantenimento dell'impegno di introdurre lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera indebolirebbe chiaramente la posizione del Paese sul piano multilaterale e bilaterale. Oggigiorno le questioni relative alla trasparenza fiscale sono affrontate sempre più spesso nel quadro della politica economica generale. Il mancato rispetto degli standard internazionali si riflette in maniera diretta e incisiva sulla reputazione dei rispettivi mercati finanziari. Le misure difensive precedentemente citate in relazione agli elenchi dei Paesi del G20 e dell'UE (cfr. n. 1.1.2) ridurrebbero l'attrattività della Svizzera quale destinazione di investimenti esteri. Inoltre molti Stati proposti dal presente progetto sono importanti partner economici della Svizzera che rivestono in parte un ruolo centrale in seno al G20 (cfr. n. 1.1.5). Negare lo scambio automatico di informazioni a questi Paesi potrebbe compromettere i risultati raggiunti finora e ripercuotersi negativamente sulla competitività della Svizzera.

2

Commento agli articoli dei decreti federali

2.1

Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner

I decreti federali in virtù dei quali sarà attivato lo scambio automatico di informazioni con i singoli Stati partner si rifanno ai decreti federali concernenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner per il 2017/2018 e contemplano le disposizioni illustrate di seguito.

Art. 1 Con il presente articolo l'Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che gli Stati e territori del rispettivo disegno di decreto federale devono figurare nell'elenco dei Paesi con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L'Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative a conti finanziari sono scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Inoltre tiene conto delle procedure previste dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa, dall'Accordo SAI, dalla LSAI oltre che del presente progetto. Con l'attivazione dello scambio automatico di informazioni, dal 1° gennaio 2018 gli istituti finanziari sono tenuti a raccogliere informazioni relative ai conti di persone residenti nello Stato partner in questione nonché delle successioni di persone che risiedevano in tali Stati conformemente allo SCC.

4255

FF 2017

Art. 2 Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, l'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice l'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco presentato al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

2.2

Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conforme allo standard con gli Stati partner dal 2018/2019

A completamento dei decreti federali concernenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri 41 Stati a partire dal 1° gennaio 2018, il presente progetto comprende l'integrazione del meccanismo di verifica in un decreto federale semplice strutturato come segue.

Art. 1 Con questa disposizione l'Assemblea federale incarica il Consiglio federale di esaminare lo stato di attuazione dello scambio automatico di informazioni negli Stati partner e di riassumere i risultati in un rapporto in vista del primo scambio di dati che avverrà nel settembre 2019. Questa procedura è volta ad assicurare che, prima di avviare lo scambio di dati fiscali, le autorità competenti verifichino se e in quale misura gli Stati partner coinvolti soddisfano in quel momento i requisiti determinanti definiti dallo standard globale. Le informazioni per tale valutazione possono provenire da diverse fonti. In merito alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati, la sezione 5 paragrafo 2 dell'Accordo SAI prevede espressamente che il Segretariato dell'Organo di coordinamento comunichi le violazioni delle prescrizioni sulla confidenzialità e delle salvaguardie a tutti gli Stati partner rilevanti. Oltre che delle informazioni raccolte su tale base si dovrà tenere conto anche delle più recenti valutazioni del Forum globale così come dei risultati di eventuali altre visite in loco o di colloqui mirati condotti con gli Stati partner. Si dovrà altresì appurare la modalità con cui questi Stati e territori ampliano la propria rete di partner per lo scambio automatico di informazioni al fine di garantire il mantenimento di condizioni concorrenziali eque a livello globale. Le informazioni più aggiornate in merito saranno messe a disposizione nell'ambito dei monitoraggi effettuati dal Forum globale (cfr.

n. 1.2), nei rapporti inviati ai Paesi del G20 e dalle rappresentanze estere della Svizzera.

Le diverse fonti d'informazione dovrebbero consentire di identificare gli Stati e i territori che riscontrano, generalmente o solo episodicamente, difficoltà nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Al momento del primo scambio di dati con i 41 Stati partner proposti dal presente progetto, ovvero nell'autunno del 2019, la Svizzera potrà contare già su due anni di esperienza nello scambio automa-

4256

FF 2017

tico di informazioni e sulle importanti conoscenze che sarà stata in grado di apprendere durante questo percorso.

Art. 2 Nel paragrafo 1 della presente disposizione l'Assemblea federale incarica il Consiglio federale di trasmettere, per informazione, alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui risultati della verifica dello stato di attuazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi dell'articolo 152 della legge del 13 dicembre 200214 sul Parlamento (LParl).

Con il paragrafo 2 della presente disposizione l'Assemblea federale incarica il Consiglio federale di adottare le dovute misure conformemente all'Accordo SAI dopo che le commissioni parlamentari competenti avranno preso atto del rapporto.

Conformemente alla sezione 7 paragrafo 3 dell'Accordo SAI (in combinato disposto con l'art. 31 LSAI), lo scambio di informazioni può essere sospeso qualora si riscontri una non conformità significativa rispetto alle disposizioni dell'Accordo SAI.

Tale eventualità potrebbe sussistere ad esempio nel caso in cui uno Stato non rispettasse le disposizioni dell'Accordo SAI relative alla confidenzialità, alla sicurezza e alla protezione dei dati (ad es. grave violazione del principio di specialità a causa di trasmissione illecita dei dati scambiati ad autorità non legittimate a tale scopo) o non applicasse correttamente lo SCC (ad es. presenza nella legislazione di lacune inconciliabili con lo standard) oppure qualora le procedure amministrative e i regolamenti interni necessari per l'attuazione efficace dello scambio automatico di informazioni presentassero considerevoli lacune. In tali circostanze il Consiglio federale è autorizzato a sospendere lo scambio di dati nei confronti dello Stato in questione mediante comunicazione scritta. Concretamente ciò significa che, in caso di sospensione dello scambio di dati, l'autorità competente non trasmette le informazioni sui conti raccolte dagli istituti finanziari allo Stato partner in questione. I dati scambiati prima della sospensione sottostanno ai requisiti di cui alla sezione 5 dell'Accordo SAI. La sospensione non si ripercuote inoltre sugli obblighi degli istituti finanziari svizzeri di raccogliere informazioni secondo lo SCC. Una volta colmate le lacune, il Consiglio federale può decidere in qualsiasi momento di autorizzare il primo scambio
di dati e di trasmettere all'autorità competente i dati raccolti dagli istituti finanziari durante la sospensione dello scambio di informazioni.

A tale proposito si deve osservare che, conformemente alle raccomandazioni contenute nel commentario dell'OCSE, le autorità competenti sono tenute a cercare di risolvere i problemi, indipendentemente dalla loro importanza, attraverso un dialogo comune prima che lo scambio di dati venga sospeso. Qualora tale tentativo si riveli infruttuoso la sezione 7 paragrafo 3 dell'Accordo SAI prevede che l'autorità competente dello Stato partner inadempiente venga informata per iscritto della decisione della Svizzera di sospendere lo scambio di dati con effetto immediato. Oltre a fornire una spiegazione dettagliata della problematica e dei motivi che hanno condotto a tale esito, si devono sottoporre, nel limite del possibile, nuove proposte di soluzione costruttive15.

14 15

RS 171.10 Cfr. le considerazioni in merito contenute nel FF 2015 4467, in particolare pag. 4501.

4257

FF 2017

Se uno Stato o un territorio non soddisfa i requisiti di confidenzialità e sicurezza dei dati già prima delle notifiche, quest'ulteriore decreto federale non potrà essere applicato in quanto tale condizione costituisce già di per sé il presupposto per procedere all'attuazione dello scambio di informazioni con lo Stato o il territorio in questione in modo non reciproco, sempre che al momento del primo scambio di dati non abbia già operato i miglioramenti richiesti (cfr. in merito n. 1.2.6).

Art. 3 L'atto che incarica il Consiglio federale di esaminare lo stato di attuazione dello scambio automatico di informazioni, di trasmettere per informazione alle competenti commissioni parlamentari il rapporto sui risultati e di adottare le dovute misure conformemente all'Accordo SAI non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost.; art. 148 cpv. 1 e 2 LParl).

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'attivazione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori Stati partner non implica di per sé un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari per l'introduzione dello scambio automatico erano già stati previsti nel quadro dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI16. Inoltre occorre segnalare che finora non sono disponibili valori empirici sull'attivazione dello scambio automatico di informazioni a livello tecnico («onboarding process») e pertanto, al momento, non è possibile prevedere se bisognerà ricorrere a maggiori risorse di personale.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà da loro. Le comunicazioni inviate dalla Svizzera verso l'estero possono determinare minori introiti per Confederazione e Cantoni (riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dall'imposta preventiva). Viceversa, l'elemento di reciprocità dello scambio automatico di informazioni comporta un potenziale aumento delle entrate di Confederazione e Cantoni derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che i residenti fiscali in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner.

16

Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare pag. 4544 seg., nonché nel FF 2016 5945, in particolare pag. 5980 seg.

4258

FF 2017

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Nel 2014 la Svizzera si è impegnata dinnanzi alla comunità internazionale a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Il nostro Paese ha approvato le basi giuridiche necessarie all'attuazione di questo progetto il 18 dicembre 2015. Le informazioni relative ai conti finanziari che saranno raccolte dagli istituti finanziari tenuti alla comunicazione nel 2018 saranno scambiate con gli Stati partner interessati dal presente progetto a partire dal 2019. Le autorità cantonali competenti sono tenute a disciplinare e porre in atto le misure organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie all'attuazione dello scambio automatico entro la prima trasmissione di dati con questi Stati partner che avverrà nel 2019. La relativa raccolta dei dati non spetta ai Cantoni, ai quali sarà unicamente consentito di accedere alle informazioni trasmesse dall'estero all'AFC nel quadro degli accordi applicabili.

3.3

Ripercussioni per l'economia

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i 41 Stati partner proposti dal presente progetto consente di dare concretezza al quadro globale di parità di condizioni. L'attuazione dello scambio automatico di informazioni con questi altri Stati partner a partire dal 2018/2019 mira al rafforzamento della credibilità e dell'integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale, all'ottimizzazione della certezza del diritto e della sicurezza di pianificazione e al miglioramento dell'accesso ai mercati target rilevanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano a livello transfrontaliero. Ciò non comporta alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché anche le principali piazze finanziarie concorrenti (ad es. Regno Unito, Lussemburgo, Liechtenstein, Guernsey, Jersey, Singapore, Hong Kong) si sono impegnate ad adottare lo standard per lo scambio automatico di informazioni e lo applicano. Al contempo i vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, continueranno ad avere un peso considerevole, ripercuotendosi prevedibilmente in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

Per quanto riguarda le ripercussioni economiche, con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner si dovrà tener conto dei costi supplementari che gli istituti finanziari interessati si troveranno a dover sostenere soprattutto durante la fase introduttiva. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi a carico degli istituti finanziari svizzeri. Tuttavia, sussiste il rischio che, a seguito della regolarizzazione fiscale, si verifichi una tendenziale diminuzione degli averi dei clienti esteri gestiti dagli istituti finanziari svizzeri. La fuga di capitali dovuta all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddisfatte. Grazie alla crescente diffusione della traspa4259

FF 2017

renza fiscale e alle esistenti possibilità di regolarizzazione del passato fiscale negli Stati di residenza dei clienti degli istituti finanziari svizzeri, da tempo l'entità dei redditi e patrimoni non dichiarati è in calo.

3.4

Ripercussioni per la società e l'ambiente

Il presente progetto non ha ripercussioni evidenti per la società e l'ambiente.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

Il progetto figura nel messaggio del 27 gennaio 201617 sul programma di legislatura 2015­2019.

Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare per quanto attiene alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

I disegni di decreto federale che autorizzano il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che gli Stati e i territori interessati dal presente progetto devono figurare nell'elenco dei Paesi partner devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). I disegni di decreto federale si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza sugli affari esteri. Anche l'ulteriore decreto che prevede un meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.).

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Con diversi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni interessati dal presente progetto la Svizzera ha già concluso CDI o accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (TIEA). Le CDI sono accomunate dal fatto di limitare i diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi Stati partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni su domanda. Anche i TIEA prevedono una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda in materia fiscale.

17

FF 2016 909, in particolare pag. 1022.

4260

FF 2017

Stato/territorio

Tipo di accordo

In vigore dal

Argentina Brasile Cina India Indonesia Messico Russia Sudafrica Cile Israele Nuova Zelanda Liechtenstein Colombia Malesia Emirati Arabi Uniti Andorra Isole Faeröer Groenlandia San Marino Antigua e Barbuda Barbados Belize

CDI TIEA CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI TIEA CDI TIEA CDI CDI CDI CDI TIEA CDI CDI TIEA CDI CDI CDI CDI TIEA CDI

27 novembre 2015 Firmato il 23 novembre 2015 15 novembre 2014 7 ottobre 2011 24 ottobre 1989 23 dicembre 2010 9 novembre 2012 27 gennaio 2009 5 maggio 2010 22 dicembre 2003 21 novembre 1981 22 dicembre 2016 11 settembre 2011 8 gennaio 1976 21 ottobre 2012 27 luglio 2015 29 novembre 2010 22 luglio 2015 20 luglio 2015 23 febbraio 19551 23 febbraio 19551 23 febbraio 19551 10 agosto 2015 1° gennaio 19611 23 febbraio 19551 19 maggio 2015 23 febbraio 19551 23 febbraio 19551 23 febbraio 19551 23 febbraio 19551 10 agosto 2015 28 dicembre 2011

Isole Vergini Britanniche Grenada Montserrat Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Seychelles Uruguay 1

Estensione della precedente CDI con il Regno Unito a questi Stati e territori.

Con l'Arabia Saudita, Monaco, le Bermuda, le Isole Cayman, la Costa Rica, le Isole Cook, Maurizio, le Isole Marshall e le Isole Turks e Caicos non sussistono attualmente accordi fiscali su base bilaterale18. Aruba e Curaçao sono escluse dal campo di validità della CDI conclusa con i Paesi Bassi.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le CDI e i TIEA esistenti. La Svizzera e i Paesi coinvolti potranno effettuare lo scambio auto18

La CDI con l'Arabia Saudita è pronta per essere firmata.

4261

FF 2017

matico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e di un'attivazione bilaterale.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell'OCSE. In virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa possono essere scambiate su domanda informazioni di natura fiscale con tutti e 41 gli Stati partner proposti nel quadro del presente progetto.

5.3

Forma dell'atto

I decreti federali che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che gli Stati e i territori interessati dal presente progetto devono figurare nell'elenco dei partner con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). I disegni di decreto federale si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza negli affari esteri. Conformemente all'articolo 39 LSAI, il decreto federale relativo all'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI deve essere approvato dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice. Anche l'ulteriore decreto che prevede un meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard deve essere approvato dall'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Poiché quest'ultimo non stabilisce norme di diritto deve essere redatto sotto forma di decreto federale semplice che di conseguenza non sottostà a referendum.

5.4

Delega di competenze in materia normativa

I decreti federali non contengono alcuna delega di competenze legislative.

5.5

Protezione dei dati

Gli aspetti relativi alla protezione dei dati del presente progetto vengono trattati al numero 1.2.2.

4262

FF 2017

Allegato

Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori Le indicazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione nei singoli Stati e territori fino a metà maggio 2017. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno aggiornate prima dei dibattiti parlamentari. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in momenti rilevanti sotto il profilo procedurale.

1.

Andorra

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni in Andorra In seno all'OCSE e al Forum globale Andorra si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 5 novembre 2013 ed è in vigore dal 1° dicembre 2016. Andorra ha firmato l'Accordo SAI il 3 dicembre 201519. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Inoltre, il 15 febbraio 2016 Andorra ha sottoscritto un accordo bilaterale con l'UE per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell'UE a partire dal 2017, entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Andorra Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Andorra. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Andorra non ha concluso alcun accordo intergovernativo FATCA (di seguito IGA) con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di agosto 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda20, il Forum globale ha giudicato parzialmente conforme allo standard («partially compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Andorra, in particolare perché, per quanto riguarda le domande, la confidenzialità 19 20

Lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner viene attivato sulla base della notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI.

Si fa riferimento alla seconda fase di valutazione relativa all'attuazione dello standard sullo scambio di informazioni su domanda, conclusasi alla fine del 2016. Tutti gli Stati partner del presente progetto sono sottoposti a un nuovo ciclo di valutazione avviato all'inizio del 2017, il quale, oltre ad altre tematiche, esaminerà ancora la confidenzialità nell'ambito dello scambio di informazioni su domanda.

4263

FF 2017

nei confronti delle persone interessate non è garantita. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Andorra contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre l'articolo 6 della legge concernente lo scambio di informazioni (Llei 3/2009) contiene altre disposizioni sulla confidenzialità.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, Andorra ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all'articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE21, in cui si conferma che in quanto Paese terzo Andorra garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. Andorra figura nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che offrono un'adeguata protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Andorra A seguito dell'introduzione dell'imposizione dei redditi nel 2015, Andorra ha avviato l'elaborazione di un programma di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria.

2.

Antigua e Barbuda

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni in Antigua e Barbuda In seno all'OCSE e al Forum globale Antigua e Barbuda si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Antigua e Barbuda non ha ancora firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa, mentre ha sottoscritto l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Questo Stato non dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («Automatic Exchange of Financial Account Information Act 2016») è entrata in vigore alla fine del 2016.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Antigua e Barbuda Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Antigua e Barbuda. Conseguentemente ha imposto ad Antigua e Barbuda un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente.

Al momento quindi Antigua e Barbuda non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti ad Antigua e Barbuda pur ottenendo informazioni da quest'ultima (cfr.

n. 1.2.6).

21

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pagg. 31­50

4264

FF 2017

L'8 novembre 2016 Antigua e Barbuda ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di dati), formalmente non ancora in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati per Antigua e Barbuda in quanto l'IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di agosto 2015, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Antigua e Barbuda. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Antigua e Barbuda contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, il «Tax Administration and Procedure Act No. 19» del 2012 (sez. 7) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

In Antigua e Barbuda la tutela della confidenzialità e della sfera privata è garantita dai principi di Common Law relativi al trattamento dei dati personali ed è concretizzata nella prassi giudiziaria.

Regolarizzazione del passato in Antigua e Barbuda Attualmente Antigua e Barbuda non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato. I contribuenti possono però denunciare volontariamente i valori patrimoniali non dichiarati in precedenza. In questo caso gli interessati sono tenuti a versare le imposte dovute sommate agli interessi e a un'imposta sanzionatoria corrispondente al 10 per cento dei valori patrimoniali non dichiarati. Le autorità non prevedono altre sanzioni.

3.

Argentina

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Argentina In seno all'OCSE e al Forum globale l'Argentina si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 e per l'Argentina è vigore dal 1° gennaio 2013. L'Accordo SAI è stato sottoscritto il 27 gennaio 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore a fine 2015 (cfr. «Decreto 618/97»; «Resolución n. 3.826/2015» dell'amministrazione fiscale argentina). Il 16 novembre 2016 la Svizzera e l'Argentina hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. in merito n. 1.3).

4265

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Argentina Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Argentina. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

L'Argentina ha avviato negoziati volti a concludere un IGA con gli Stati Uniti nel marzo del 2017. Per il momento, non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Argentina.

Tutti gli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, il diritto procedurale fiscale (sez. 101) e il diritto fiscale (sez. 157) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'Argentina ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all'articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo l'Argentina garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. L'Argentina figura nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che offrono un'adeguata protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Argentina Nel 2014 la Svizzera e l'Argentina hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si impegnavano a collaborare nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale. Da allora il governo argentino ha adottato una strategia di emersione del denaro non dichiarato intesa a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale. In Argentina i contribuenti potevano regolarizzare la loro situazione fiscale entro il 31 marzo 2017 avvalendosi di un'amnistia fiscale che prevedeva la notifica degli averi non dichiarati con un pagamento di un'imposta liberatoria del 10 per cento circa (presentazione dell'autodenuncia entro il 31.12.2016) o del 15 per cento circa (dichiarazione volontaria nel periodo compreso tra l'1.1.2017 e il 31.3.2017). Il segreto fiscale è espressamente tutelato e resta vietata la divulgazione
dei dati fiscali. Non sussiste alcun obbligo di rimpatriare e reinvestire nel Paese i valori patrimoniali dichiarati a posteriori. Attraverso il programma di regolarizzazione sono stati dichiarati valori patrimoniali detenuti all'estero (la maggior parte dei quali negli Stati Uniti) per un ammontare pari a quasi 120 miliardi di franchi. Con i recuperi d'imposta il programma di regolarizzazione ha raccolto 148 miliardi di pesos argentini che corrispondono a circa 9 miliardi di franchi. Il programma di regolarizzazione argentino ha superato così ampiamente le aspettative del governo e rappresenta una delle esperienze di maggior successo ottenute con una simile iniziativa.

Accesso al mercato Il mercato argentino è uno dei tre mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in America Latina. Esiste nondimeno un interesse all'ampliamento delle possibilità in materia di operazioni transfrontaliere e all'aumento della certezza del diritto per la fornitura di servizi finanzia4266

FF 2017

ri. Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile affermare che potenzialità di miglioramento dell'accesso al mercato sono presenti soprattutto nei settori della consulenza finanziaria e delle riassicurazioni.

Nella dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l'importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l'intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto, sono state presentate alle autorità argentine richieste specifiche allo scopo di semplificare i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera. Nel quadro di altri colloqui, le parti continueranno ad affrontare la tematica anche in futuro.

4.

Aruba

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Aruba In seno all'OCSE e al Forum globale Aruba si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata nei Paesi Bassi è entrata in vigore anche nei territori neerlandesi d'oltremare (per Aruba il 1° settembre 2013). Il 29 ottobre 2014 Aruba ha inoltre firmato l'Accordo SAI. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Sono stati conclusi i progetti per la legislazione di attuazione nazionale.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Aruba Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati ad Aruba. Ha dunque imposto ad Aruba un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Aruba non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti ad Aruba pur ottenendo informazioni da quest'ultima (cfr. n. 1.2.6).

Aruba non ha firmato alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di marzo 2015, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Aruba. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Aruba contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, la

4267

FF 2017

«General Tax Ordinance» (art. 33) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

In Aruba, chi gestisce banche dati contenenti informazioni personali è tenuto, sulla base dell'ordinanza nazionale sui dati personali («Landsverordening Persoonsregistratie»), a proteggere queste informazioni dall'accesso di terzi. I dati personali possono essere raccolti, impiegati e resi noti solo se ciò è conciliabile con lo scopo della banca dati. È vietata la raccolta di dati contraria alla legge, ai buoni costumi e all'ordine pubblico. In linea di principio, per la trasmissione dei dati personali occorre il consenso delle persone interessate.

Regolarizzazione del passato in Aruba Aruba non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. Tuttavia i contribuenti possono denunciare volontariamente a posteriori i valori patrimoniali non dichiarati. Oltre all'imposta dovuta, a seconda della gravità dell'illecito devono essere pagate le imposte sanzionatorie il cui importo è stabilito caso per caso. Se il comportamento scorretto ha rilevanza penale può essere avviato un procedimento penale (in particolare in caso di frode fiscale grave).

5.

Barbados

Creazione delle necessarie basi giuridiche nelle Barbados In seno all'OCSE e al Forum globale Barbados si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 28 ottobre 2015 e per le Barbados è in vigore dal 1° febbraio 2016.

L'Accordo SAI è stato sottoscritto il 29 ottobre 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore (revisione dell'art. 83 dell'«Income Tax Act»).

Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Barbados Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati garantito dalle Barbados. Conseguentemente ha predisposto un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Pertanto, le Barbados non soddisfano attualmente tutti i requisiti per lo scambio reciproco di informazioni. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Barbados pur ottenendo informazioni da quest'ultima (cfr. n. 1.2.6).

Le Barbados hanno concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 25 settembre 2015. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità garantito dalle Barbados e lo ha giudicato sufficiente con alcune riserve. Poiché l'IRS aggiorna l'elenco 4268

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degli Stati che garantiscono un adeguato livello di confidenzialità ai fini dello scambio reciproco di dati fiscali solo periodicamente, le Barbados non vi figurano ancora, ma dovrebbero esservi inserite prossimamente.

Nel mese di aprile 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalle Barbados. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalle Barbados contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Oltre a questi atti normativi la legislazione fiscale barbadiana contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (sez. 51 e 79 «Income Tax Act»).

Nella gestione dei dati personali la Common Law riconosce taluni principi che possono essere fatti valere anche dinanzi a un tribunale delle Barbados (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata). Le Barbados dispongono inoltre con l'«Electronic Transactions Act e il Computer Misuse Act» di una propria legislazione sulla protezione dei dati che include gli standard internazionali minimi riconosciuti per una moderna protezione dei dati. Sulla base di tali disposizioni, a ogni persona viene riconosciuto il diritto di essere informata su tutti i dati che la riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi o nelle banche dati sia pubblici che privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. Esiste inoltre un organo di controllo («Commissioner») per la protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Barbados Nel 2016 il Parlamento delle Barbados ha approvato un'amnistia fiscale generale. Il programma di regolarizzazione ha avuto luogo tra il 15 ottobre 2016 e il 15 febbraio 2017 e ha consentito ai contribuenti di denunciare su base volontaria gli averi fino ad allora non dichiarati. Secondo fonti ufficiali, grazie a questa amnistia fiscale le autorità hanno rinunciato ad imporre tutte le sanzioni, gli interessi o qualsiasi altro tipo di oneri dovuti entro il 14 settembre 2016. L'amnistia è stata concessa per le imposte sul reddito, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte fondiarie.

6.

Belize

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Belize In seno all'OCSE e al Forum globale il Belize si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 e per il Belize è in vigore dal 1° settembre 2013. Il Belize ha firmato l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Nel frattempo la legislazione di attuazione nazionale («Mutual Administrative Assistance in Tax Matters [Amendment] Act 2017») è entrata in vigore.

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Belize Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Belize. Ha quindi imposto al Belize un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Pertanto, il Belize non soddisfa attualmente tutti i requisiti per lo scambio reciproco di informazioni. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti al Belize pur ottenendo informazioni da quest'ultimo (cfr. n. 1.2.6).

Il Belize non ha firmato alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di ottobre 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Belize. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Belize contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'«Income and Business Tax Act» (sez. 4 e 95A) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

In Belize la protezione della sfera privata è garantita dalla costituzione. Inoltre la Common Law riconosce taluni principi in materia di dati personali che, in combinazione con l'«Information Act (2000)», possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).

Regolarizzazione del passato in Belize Il Belize non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale basato sulla dichiarazione volontaria. La regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

7.

Bermuda

Creazione delle necessarie basi giuridiche nelle Bermuda In seno all'OCSE e al Forum globale le Bermuda si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata nel Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d'oltremare (nelle Bermuda il 1° marzo 2014). L'Accordo SAI è stato sottoscritto il 20 aprile 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione nazionale di attuazione è entrata in vigore nel mese di luglio 2015 («Amendment of the International Cooperation [Tax Information Exchange Agreements] Act 2005»).

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Nelle Bermuda non esistono imposte sul reddito, sugli utili e sulla sostanza e pertanto, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, si sono dichiarate dinnanzi al Forum globale come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. Di conseguenza tra la Svizzera e le Bermuda non si terrà alcuno scambio reciproco di informazioni relative ai conti finanziari. I criteri della confidenzialità/sicurezza dei dati e delle adeguate possibilità di regolarizzazione non sono quindi rilevanti in questo contesto.

8.

Brasile

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Brasile In seno all'OCSE e al Forum globale il Brasile si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 e per il Brasile è vigore dal 1° ottobre 2016. Il Brasile ha firmato l'Accordo SAI il 21 ottobre 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («Instrução Normativa RFB Nº 1680») è entrata in vigore a fine 2016. Il 18 novembre 2016 la Svizzera e il Brasile hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. n. 1.3).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Brasile Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Brasile. Tuttavia, ha raccomandato alcuni miglioramenti in fatto di sicurezza dei dati. Da tali raccomandazioni non è però risultato alcun piano d'azione. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva. Inoltre una delegazione del DFF ha effettuato un'indagine sul posto.

Il Brasile ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 26 giugno 2015. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e sicurezza dei dati garantito dal Brasile e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Brasile. La maggior parte delle CDI e degli accordi fiscali conclusi dal Brasile prevedono una clausola di confidenzialità basata sui Modelli di convenzione dell'OCSE. Oltre alle disposizioni menzionate, il diritto fiscale brasiliano (in particolare l'art. 198 e 199 della legge federale in materia fiscale) e il diritto penale prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.
Il Brasile ha messo a punto norme legislative dettagliate in materia di protezione dei dati personali, che tengono conto degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per una moderna protezione dei dati. Le disposizioni legislative rilevanti 4271

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per la protezione dei dati sono contenute nel «Brazilian Civil Code», nel «Brazilian Consumer Protection and Defence Code» e nel «Brazilian Internet Act». Sulla base di tali disposizioni, a ogni persona viene riconosciuto il diritto di essere informata su tutti i dati che la riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi o nelle banche dati sia pubblici che privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate.

Regolarizzazione del passato in Brasile Il Brasile ha adottato un nuovo programma di dichiarazione volontaria («Voluntary Disclosure Programme; Regime Especial de Regularização Cambiale Tributaria ­ RERCT»). La legge consente ai contribuenti brasiliani di regolarizzare i propri averi non dichiarati detenuti all'estero senza temere alcun tipo di azione penale. I cittadini brasiliani e le persone residenti in Brasile avevano tempo fino alla fine del mese di ottobre 2016 per iscriversi. Il programma RERCT è valido per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. In una fase successiva potranno dichiarare l'ammontare dei propri averi non dichiarati applicando il tasso di cambio di fine 2014 e su tale somma pagare una tassa forfettaria del 15 per cento più un'ulteriore sanzione anch'essa del 15 per cento. Non è previsto l'obbligo di rimpatrio dei capitali. La nuova legge dà per la prima volta ai brasiliani l'opportunità di regolarizzare gli averi non dichiarati, beneficiando di un'amnistia. In Brasile, l'evasione fiscale e l'esportazione di valuta non dichiarata alla Banca centrale brasiliana costituiscono reato.

Secondo gli esperti, questo programma di regolarizzazione offre condizioni accattivanti, in quanto il tasso di cambio di fine 2014 risulta essere estremamente favorevole per i contribuenti interessati e anche le conseguenze finanziarie pari al 30 per cento degli averi non dichiarati non sono particolarmente gravose soprattutto se paragonate all'entità delle imposte sui valori patrimoniali non pagate per anni.

Proprio per questo motivo il programma è stato pesantemente criticato da parte di taluni, secondo cui le pene applicate a chi si è reso colpevole di evasione fiscale sarebbero troppo leggere. Fino alla conclusione del programma a novembre 2016 sono stati
denunciati valori patrimoniali per un importo corrispondente a circa 55 miliardi di franchi. Il programma di regolarizzazione ha raccolto 46,8 miliardi di real brasiliani con recuperi d'imposta e multe che corrispondono a quasi 14,6 miliardi di franchi.

Ad aprile 2017 il governo ha riaperto il programma di regolarizzazione, offrendo nuovamente ai contribuenti residenti in Brasile la possibilità, fino al 31 luglio 2017, di regolarizzare il proprio passato fiscale a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle previste dall'ultima amnistia (in particolare con imposte sanzionatorie più elevate).

Accesso al mercato Il mercato brasiliano è uno dei tre mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in America Latina. Nel 2012 il Brasile e la Svizzera hanno dunque concluso un «Memorandum of Understanding on Financial Consultations» che prevede, tra le altre cose, una stretta cooperazione

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nell'ambito dell'accesso al mercato. Per darvi seguito, i due Paesi intrattengono periodicamente colloqui finanziari.

Al momento il Brasile si sta adoperando per abbattere gradualmente le restrizioni esistenti nel mercato riassicurativo. Vi è tuttavia un interesse ad ampliare le possibilità per le operazioni transfrontaliere, in particolare delle banche, nonché ad aumentare la certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari. Nella dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata inclusa una disposizione con la quale entrambe le Giurisdizioni riconoscono l'importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri.

Il dialogo finanziario in corso contribuirà a migliorare e semplificare le condizioni quadro per la fornitura di servizi finanziari tra entrambi i Paesi e a intensificare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

9.

Isole Vergini Britanniche

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni nelle Isole Vergini Britanniche In seno all'OCSE e al Forum globale le Isole Vergini Britanniche si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata dal Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d'oltremare (nelle Isole Vergini Britanniche il 1° marzo 2014). Il 29 ottobre 2014 le Isole Vergini Britanniche hanno inoltre firmato l'Accordo SAI. Esse dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore nel mese di dicembre 2015 (cfr. «The Mutual Legal Assistance [Tax Matters] [Amendment] [No.2] Act, 2015»).

Le Isole Vergini Britanniche non riscuotono di fatto imposte sul reddito, sugli utili e sulla sostanza (aliquota fiscale pari a zero) e pertanto, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, si sono dichiarate dinnanzi al Forum globale come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. Di conseguenza tra la Svizzera e le Isole Vergini Britanniche non si terrà alcuno scambio reciproco di informazioni relative ai conti finanziari. I criteri della confidenzialità nonché della sicurezza dei dati e delle adeguate possibilità di regolarizzazione non sono quindi rilevanti in questo contesto.

10.

Isole Cayman

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni nelle Isole Cayman In seno all'OCSE e al Forum globale le Isole Cayman si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata dal Regno Unito è entrata in 4273

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vigore anche nei territori britannici d'oltremare (nelle Isole Cayman il 1° gennaio 2014). Il 29 ottobre 2014 le Isole Cayman hanno inoltre firmato l'Accordo SAI. Esse dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione nazionale di attuazione è entrata in vigore nel mese di ottobre 2015 («Tax Information Authority Law, Revision 2014; Tax Information Authority [International Tax Compliance] [Common Reporting Standard] Regulations, 2015»).

Nelle Isole Cayman non esistono imposte sul reddito, sugli utili e sulla sostanza; pertanto, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, si sono dichiarate dinnanzi al Forum globale come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. Di conseguenza tra la Svizzera e le Isole Cayman non si terrà alcuno scambio reciproco di informazioni relative ai conti finanziari. I criteri della confidenzialità/sicurezza dei dati e delle adeguate possibilità di regolarizzazione non sono quindi rilevanti in questo contesto

11.

Cile

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Cile In seno all'OCSE e al Forum globale il Cile si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 24 ottobre 2013 e per il Cile è in vigore dal 1° novembre 2016. L'Accordo SAI è stato firmato il 4 giugno 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è in fase di elaborazione. Il 29 novembre 2016 la Svizzera e il Cile hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. n. 1.3).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Cile Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Cile.

Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Il Cile ha stipulato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 2 (scambio di informazioni non reciproco) che non è stato ancora posto in vigore. Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati per il Cile in quanto l'IGA secondo il modello 2 non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di agosto 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Cile. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Cile contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A questi atti normativi si aggiungono dispo-

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sizioni generali in materia di confidenzialità contemplate dal diritto fiscale, amministrativo e penale del Cile.

Riguardo alla protezione dei dati personali il Cile ha messo a punto norme legislative dettagliate, ovvero la legge sulla protezione dei dati personali conservati in banche dati pubbliche e private («Derecho a la Privacidad; Ley no. 19.628»), la legge sulla tutela della sfera privata («Protección de la Vida Privada; Ley no. 19.812»), il decreto n. 779/2000 del Ministero della giustizia avente ad oggetto le norme applicabili alle banche dati gestite da enti pubblici («Aprueba Reglamento del Registro de Bancos de Datos Personales a Cargo de Organismos Publicos»), la legge in materia di accesso alle informazioni pubbliche («Congreso Nacional de Chile; Información Pública; Ley no. 20.285») e il regolamento numero 13/2009 di attuazione della legge numero 20.285. La legislazione sulla protezione dei dati in vigore in Cile riconoscono a tutte le persone il diritto di essere informate su tutti i dati che le riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi pubblici e privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. Inoltre è prevista l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei dati. Attualmente il Cile sta lavorando alla stesura di un progetto per una nuova legge a tutela della sfera privata, maggiormente basata sulla rispettiva legislazione vigente nell'UE.

Regolarizzazione del passato in Cile In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il Cile ha previsto uno specifico programma di regolarizzazione dei redditi e valori patrimoniali non dichiarati per le persone fisiche e giuridiche («Voluntary Disclosure Programme; VDP»). Il programma è stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. In caso di autodenuncia, i valori patrimoniali dichiarati venivano tassati con un'aliquota generale dell'8 per cento (quindi senza l'applicazione di interessi né di imposte sanzionatorie). Inoltre la dichiarazione volontaria escludeva per i contribuenti interessati qualsiasi sanzione penale come anche la pubblicazione dei nomi («naming and shaming»). Né era obbligatorio riportare in Cile i valori patrimoniali dichiarati a posteriori
e detenuti all'estero. La partecipazione al VDP prevedeva tuttavia che i contribuenti non fossero stati condannati per delitti fiscali e che nei loro confronti non ci fosse alcun procedimento pendente per questioni fiscali, riciclaggio di denaro, corruzione o finanziamento del terrorismo. Nel periodo in cui è stato in vigore, il programma VDP ha generato maggiori entrate fiscali per un totale di 1,502 miliardi di dollari americani.

Accesso al mercato Per quanto concerne le operazioni transfrontaliere il mercato cileno non fa parte dei mercati target strategici dei fornitori svizzeri di servizi finanziari. Tuttavia, agevolare l'accesso al mercato cileno resta molto interessante per la Svizzera. Nella dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata quindi inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l'importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l'intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finan4275

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ziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità cilene i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

12.

Cina

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Cina In seno all'OCSE e al Forum globale la Cina si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 27 agosto 2013 e per la Cina è in vigore dal 1° febbraio 2016. La Cina ha firmato l'Accordo SAI il 17 dicembre 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è attualmente oggetto di una deliberazione pubblica.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Cina Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Cina.

Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

La Cina ha negoziato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni) che non è ancora entrato in vigore. Non sono ancora disponibili i risultati dell'esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall'IRS.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Cina. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Cina contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, la «Tax Collection and Administration Law» (art. 8 e 87) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

I principi della protezione dei dati in Cina si desumono dai principi generali del diritto civile e del diritto regolante il risarcimento danni. Numerosi atti contengono disposizioni specifiche rilevanti in materia di protezione dei dati (diritto penale, diritto sulla tutela dei consumatori e diritto delle telecomunicazioni).

Regolarizzazione del passato in Cina La Cina non ha alcun programma specifico di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati. In base al diritto vigente contribuenti inadempienti devono versare le imposte dovute comprensive
di interessi (0,05 % al giorno applicato sulle imposte dovute) e un'imposta sanzionatoria, decisa caso per caso. In base alla rilevanza penale del comportamento scorretto, è avviato un procedimento penale che prevede in aggiunta una multa o eventualmente una pena detentiva (in particolare in caso di frode fiscale grave o di evasione fiscale). Nel frattempo è stato presentato un disegno di legge che prevede la rinuncia all'applicazione di sanzioni nel caso in cui i 4276

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contribuenti denuncino i propri averi patrimoniali non dichiarati dopo la presentazione della dichiarazione d'imposta, ma prima dell'avvio di una verifica fiscale.

Questo disegno di legge verrà probabilmente sottoposto quest'anno al Congresso nazionale popolare cinese.

Accesso al mercato Essendo un mercato in crescita, quello cinese rientra tra i mercati target strategici per i fornitori dei servizi finanziari in Asia. Gli istituti finanziari svizzeri sono interessati a partecipare all'apertura dei mercati finanziari cinesi. Dal 2013 la Svizzera e la Cina hanno creato le condizioni quadro istituzionali per una piattaforma svizzera del renminbi. Il 21 luglio 2014 le due banche centrali (la Banca nazionale svizzera e la «People's Bank of China, PBoC») hanno sottoscritto un accordo di swap e nel 2015 le autorità cinesi hanno reso noto che la Svizzera possiede una quota di 50 miliardi di renminbi nell'ambito del programma «Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)». Dal mese di novembre 2015 la PBoC consente inoltre la negoziazione diretta tra renminbi e franchi sul mercato interbancario cinese. Gli istituti finanziari svizzeri sono interessati anche al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato in Cina. Grazie all'accordo bilaterale di libero scambio, in vigore dal 1° luglio 2014, la Cina e la Svizzera dispongono già di un trattato internazionale nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi, compresi quelli finanziari. Inoltre dal 2013 la Cina e la Svizzera intrattengono un regolare dialogo finanziario in cui sono discussi gli sviluppi dei mercati finanziari e le questioni legate all'accesso al mercato.

13.

Isole Cook

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni nelle Isole Cook In seno all'OCSE e al Forum globale le Isole Cook si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Le Isole Cook hanno firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 28 ottobre 2016 ma non è ancora stata posta in vigore. L'Accordo SAI è stato sottoscritto il 30 ottobre 2015. Le Isole Cook non dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («Income Tax [Automatic Exchange of Financial Account Information and other Matters] Amendment 2016; Income Tax [Automatic Exchange of Financial Account Information] Regulations 2016») è entrata in vigore a fine novembre 2016.

Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Isole Cook Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Isole Cook. Ha quindi imposto alle Isole Cook un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi esse non soddisfano i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine 4277

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stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti alle Isole Cook pur ottenendo informazioni da queste ultime (cfr. n. 1.2.6).

Le Isole Cook non hanno concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di marzo 2015, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalle Isole Cook. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalle Isole Cook contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'«Income Tax Act» (sez. 7 e 86) nonché l'«Official Information Act, 2008» (sez. 6) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

L'«Official Information Act, 2008» comprende principi rilevanti in materia di protezione dei dati e giuridicamente applicabili, come l'accesso da parte delle persone interessate ai propri dati personali nonché il diritto alla rettifica degli stessi.

Regolarizzazione del passato nelle Isole Cook Le Isole Cook non prevedono alcun programma formale per la dichiarazione volontaria degli averi non dichiarati. La regolarizzazione segue la procedura fiscale ordinaria che corrisponde in larga misura a quella adottata dal governo neozelandese (cfr. in merito le considerazioni di cui al n. 30). La dichiarazione volontaria può essere fatta dai contribuenti prima della denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero prima dell'avvio di una verifica fiscale o di un'indagine (la cosiddetta «prenotification disclosure») oppure dopo la denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero dopo l'avvio di una verifica fiscale o di un'indagine (la cosiddetta «postnotification disclosure»). A seconda del momento in cui viene effettuata la dichiarazione volontaria le imposte sanzionatorie vengono applicate interamente o con una significativa riduzione.

14.

Costa Rica

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Costa Rica In seno all'OCSE e al Forum globale la Costa Rica si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata dalla Costa Rica il 1° marzo 2012 ed è in vigore per questo Paese dal 1° agosto 2013. La Costa Rica ha firmato l'Accordo SAI il 4 giugno 2015. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Anche la legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore (nuova sez. 106quater e altre modifiche nelle sez. 106bis, 106ter e 115 del «Código fiscal»).

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Costa Rica Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Costa Rica. Conseguentemente ha imposto alla Costa Rica un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi la Costa Rica non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti alla Costa Rica pur ottenendo informazioni da quest'ultima (cfr. n. 1.2.6).

La Costa Rica ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), formalmente non ancora in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell'esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall'IRS.

Nel mese di ottobre 2015, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Costa Rica. Tutti gli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, il «Código de Normas y Procedimientos Tributarios» (art. 117) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

La Costa Rica ha messo a punto norme legislative dettagliate in materia di protezione dei dati personali, che tengono conto degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per una moderna protezione dei dati. Le disposizioni legislative rilevanti per la protezione dei dati sono contenute nella «Ley n. 8968 de Proteccíon de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales» del 2011. In base alla legge, ogni persona ha il diritto di richiedere informazioni su tutti i dati che la riguardano conservati in archivi o banche dati pubblici o privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. Un'agenzia indipendente con
funzioni giudiziali vigila sul rispetto della protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Costa Rica Il diritto fiscale della Costa Rica prevede in generale la possibilità di denunciare volontariamente a posteriori i redditi e gli averi non dichiarati. In tal caso occorre pagare a posteriori l'imposta dovuta oltre agli interessi maturati. Le multe sono ridotte in misura variabile dal 55 all'80 per cento, in base al momento della dichiarazione volontaria. In linea di principio si rinuncia al procedimento penale, salvo i casi di reati gravi (in particolare la frode fiscale grave).

15.

Curaçao

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Curaçao In seno all'OCSE e al Forum globale Curaçao si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 4279

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2018. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata nei Paesi Bassi è entrata in vigore anche nei territori neerlandesi d'oltremare (per Curaçao il 1° settembre 2013). Il 29 ottobre 2014 Curaçao ha inoltre firmato l'Accordo SAI. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore («Landsverordening» del 17.9.2015).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Curaçao Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Curaçao. Ha quindi imposto a Curaçao un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Curaçao non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Curaçao pur ottenendo informazioni da quest'ultimo (cfr. n. 1.2.6).

Curaçao ha sottoscritto con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 3 agosto 2016. Non sono ancora disponibili i risultati dell'esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall'IRS.

Nel mese di marzo 2015, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Curaçao. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Curaçao contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, la «National Ordinance on General Tax Ordinance» (art. 65) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

In Curaçao il «Personal Data Protection Act (PDPA)» sulla raccolta, sul trattamento e sulla diffusione dei dati personali è entrato in vigore il 1° ottobre 2013. La legge si orienta alla legislazione sulla protezione dei dati
dei Paesi Bassi, che attua la direttiva 95/46/CE. In Curaçao, chi gestisce banche dati contenenti informazioni personali è tenuto a proteggere queste informazioni dall'accesso di terzi. La raccolta e la trasmissione dei dati personali sono permesse solo con il consenso delle persone interessate. Inoltre è riconosciuto il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati da parte degli interessati. La legge prevede altresì un'autorità incaricata della protezione dei dati che vigili sul rispetto dei principi in materia e contempla alcune limitazioni per la trasmissione transfrontaliera dei dati personali verso i Paesi che non prevedono un'adeguata tutela dei dati.

Regolarizzazione del passato in Curaçao Curaçao non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. Tuttavia i contribuenti possono denunciare volontariamente a posteriori gli averi non dichiarati. Oltre all'imposta dovuta, a seconda della gravità dell'illecito, devono essere pagate imposte sanzionatorie in misura del 15 per cento dei capitali

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non dichiarati. Se il comportamento scorretto ha rilevanza penale può essere avviato un procedimento penale (in particolare in caso di frode fiscale grave).

16.

Isole Faeröer

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni nelle Isole Faeröer In seno all'OCSE e al Forum globale le Isole Faeröer si sono dichiarate favorevoli allo scambio automatico di informazioni e si sono impegnate a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di informazioni nel 2017 («early adopter»). Il 1° giugno 2011, mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata dalla Danimarca è entrata in vigore anche nelle Isole Faeröer. In virtù della loro autonomia, il 29 ottobre 2014 le Isole Faeröer hanno firmato anche l'Accordo SAI. Dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore nel mese di febbraio del 2016 («Kunngerð um eyðmerking og fráboðan av fíggjarkontum við tilknýti til útheimin»).

Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Isole Faeröer Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Isole Faeröer. Il rapporto contiene determinate raccomandazioni non vincolanti. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Le Isole Faeröer non hanno concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Tutti gli accordi fiscali conclusi dalle Isole Faeröer contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. La legislazione fiscale contempla altre prescrizioni sulla confidenzialità.

In quanto parte della Danimarca, le Isole Faeröer hanno recepito la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati nella legislazione nazionale e hanno ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all'articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo le Isole Faeröer garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Le Isole Faeröer figurano nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che offrono un'adeguata protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato nelle Isole Faeröer
Le Isole Faeröer non prevedono alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. I contribuenti possono tuttavia denunciare volontariamente i valori patrimoniali non dichiarati in precedenza. Chi decide di sfruttare questa possibilità, collaborando senza indugio con le autorità fiscali, non incorrerà in un procedimento penale fiscale. Cionondimeno, dovrà versare le imposte dovute sommate agli inte-

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ressi e a un'eventuale multa, la quale sarà stabilita caso per caso, anche in considerazione dell'attenuante costituita dalla denuncia volontaria.

17.

Grenada

Creazione delle necessarie basi giuridiche a Grenada In seno all'OCSE e al Forum globale Grenada si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Grenada non ha ancora firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa, mentre ha sottoscritto l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è attualmente in fase di elaborazione.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Grenada Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Grenada. Ha quindi imposto a Grenada un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Grenada non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Grenada pur ottenendo informazioni da quest'ultima (cfr. n. 1.2.6).

Grenada ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di dati), formalmente non ancora in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e la sicurezza dei dati per Grenada in quanto l'IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di ottobre 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Grenada. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Grenada contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'«Income Tax Act» (sez. 6) e il «Mutual Exchange of Information on Taxation Matters Act» (sez. 12 e 13) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.
A Grenada la tutela della sfera privata è garantita dai principi di Common Law relativi al trattamento dei dati personali ed è concretizzata nella prassi giudiziaria.

Regolarizzazione del passato a Grenada Grenada non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. Tuttavia i contribuenti possono denunciare volontariamente i valori patrimoniali non dichiarati in precedenza. In questo caso gli interessati sono tenuti a versare 4282

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le imposte dovute sommate agli interessi e a un'imposta sanzionatoria corrispondente al 10 per cento dei valori patrimoniali non dichiarati. Oltre a ciò, non vengono inflitte altre sanzioni.

18.

Groenlandia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Groenlandia In seno all'OCSE e al Forum globale la Groenlandia si è dichiarata favorevole allo scambio automatico di informazioni e si è impegnata a introdurlo dal 2016 con un primo scambio di informazioni nel 2017 («early adopter»). Il 1° giugno 2011, mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata dal Regno di Danimarca è entrata in vigore anche in Groenlandia. Il 17 dicembre 2015 la Groenlandia ha firmato l'Accordo SAI nell'ambito della sua autonomia. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore nel mese di febbraio 2016.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Groenlandia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Groenlandia. Il rapporto contiene una raccomandazione non vincolante. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Il 29 giugno 2014 la Groenlandia ha concluso un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni) con gli Stati Uniti, che non è ancora entrato in vigore. Non sono ancora disponibili i risultati dell'esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall'IRS.

Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Groenlandia contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. La legislazione fiscale della Groenlandia contempla inoltre altre prescrizioni sulla confidenzialità.

In Groenlandia, in quanto parte della Danimarca, si applica la legislazione danese sulla protezione dei dati, a sua volta basata sulla direttiva 95/46/CE. Esiste quindi un livello di protezione conforme a quello adottato in Svizzera.

Regolarizzazione del passato in Groenlandia La Groenlandia non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. I contribuenti possono tuttavia denunciare volontariamente i valori patrimoniali non dichiarati in precedenza. Chi decide di sfruttare questa possibilità, collaborando senza indugio con le autorità fiscali, non incorrerà in un procedimento penale fiscale. Cionondimeno, dovrà versare le imposte dovute sommate agli interessi e a un eventuale multa, la quale sarà stabilita caso per caso.

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19.

India

Creazione delle necessarie basi giuridiche in India In seno all'OCSE e al Forum globale l'India si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 26 gennaio 2012 e per l'India è vigore dal 1° giugno 2012. L'India ha firmato l'Accordo SAI il 4 giugno 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Le modifiche della legislazione nazionale necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni sono state introdotte per tempo (modifica del «Finance (No. 2) Act 2014» e della sezione 285BA dell'«Income Tax Act 1961»). Le modifiche dell'«Income Tax Rules 1962» sono state comunicate mediante «Notification No. 62» del 7 agosto 2015. Inoltre, ai fini di una migliore attuazione dello SCC e dell'Accordo FATCA, è stata pubblicata una direttiva («Guidance Note»), aggiornata a fine 2015. Il 22 novembre 2016 la Svizzera e l'India hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. n. 1.3).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in India Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in India.

Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

L'India ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni) che è entrato in vigore. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e sicurezza dei dati garantito dall'India e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'India. Tutti gli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di tali disposizioni, l'«Income Tax Act» prevede ulteriori
prescrizioni sulla confidenzialità (sez. 137 e 280).

Oltre alla protezione dei dati personali già prevista dall'articolo 21 della Costituzione indiana, con l'«Information Technology Act 2000 (IT Act)», l'«Income Tax Act» e il «Right to Information Act», l'India ha allestito un quadro legislativo dettagliato in materia di protezione dei dati. Tutte e tre le leggi garantiscono un'adeguata protezione della sfera privata e il rispetto del principio di specialità. L'IT Act, anch'esso basato sullo standard internazionale IS/ISO/IEC 27001 concernente la sicurezza dei dati, è stato aggiornato nel 2009. Il «Right to Information Act» concede alle persone interessate il diritto di accesso ai propri dati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate.

In India esiste inoltre una commissione indipendente («Central Information Com-

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mission») che, in collaborazione con i «Central Public Information Officer» regionali, vigila sulla corretta applicazione delle leggi.

Regolarizzazione del passato in India Fino al mese di giugno 2015 l'«Income Tax Act» prevedeva per i contribuenti indiani la sola possibilità di regolarizzare la propria situazione fiscale mediante autodenuncia e a fronte del pagamento delle imposte dovute negli ultimi sei anni, oltre a una multa compresa tra il 100 per cento e il 300 per cento (di norma viene applicata l'aliquota minima del 100%).

Dal 1° luglio 2015 e fino al 30 settembre 2015 l'India ha avviato il «Black Money Act», uno speciale programma d regolarizzazione del passato. Il «Black Money Act» non prevedeva il rimpatrio dei capitali ed era rivolto unicamente ad attività finanziarie estere («foreign assets»). Il programma applicava un'aliquota d'imposta del 30 per cento più una multa pari al 30 per cento del valore del patrimonio dichiarato, escludendo qualsiasi perseguimento penale per reati fiscali. Grazie al «Black Money Act» sono stati dichiarati a posteriori averi per un valore equivalente a circa 638 milioni di franchi. Questo programma ha permesso di raccogliere recuperi d'imposta e multe del valore di circa 380 milioni di franchi. Sebbene l'amministrazione tributaria indiana avesse chiaramente fatto sapere che, in merito agli averi detenuti all'estero, questa sarebbe stata l'ultima possibilità per i contribuenti indiani di regolarizzare la loro situazione fiscale, il programma ha ottenuto dei risultati decisamente al di sotto delle aspettative.

Ai sensi dell'«Income Declaration Scheme 2016» in vigore, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2016 i contribuenti indiani hanno potuto comunicare a posteriori i valori patrimoniali non dichiarati. Questi sono stati tassati con un'aliquota del 30 per cento a cui si aggiunge una multa del 25 per cento oltre a un'imposta addizionale anch'essa del 25 per cento calcolate sull'ammontare dell'imposta dovuta. Il programma escludeva espressamente i «foreign asset» non dichiarati, che avrebbero potuto essere regolarizzati nel quadro del «Black Money Act», e aveva come obiettivo primo di limitare l'evasione fiscale nel contesto nazionale. In questo modo sono stati dichiarati a posteriori valori patrimoniali per un importo corrispondente a
circa 10 miliardi di franchi.

Accesso al mercato A causa di elevati ostacoli burocratici e normativi, il mercato indiano non è uno dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere. Esiste nondimeno l'interesse di migliorare le condizioni quadro in materia di operazioni transfrontaliere e aumentare la certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari, soprattutto nel settore delle riassicurazioni. L'India e la Svizzera non dispongono finora di alcun trattato internazionale nell'ambito della fornitura di servizi transfrontalieri. Nell'ambito dell'AELS, l'India e la Svizzera stanno negoziando attualmente un accordo di libero scambio contenente anche i servizi finanziari.

Nella dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l'importanza e il potenziale degli investimenti e dei 4285

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servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono inoltre l'intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare la collaborazione nelle questioni finanziarie nell'ambito del dialogo regolare avviato nel 2012. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità indiane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

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Indonesia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Indonesia In seno all'OCSE e al Forum globale l'Indonesia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 e per l'Indonesia è vigore dal 1° maggio 2015. L'Indonesia ha firmato l'Accordo SAI il 4 giugno 2015. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Le revisioni di diverse leggi, in particolare di quella fiscale («Law on General Provisions of Taxation»), necessarie per recepire lo scambio automatico nel diritto nazionale, dureranno più di quanto stabilito. Il governo ha dunque emanato un decreto presidenziale («Perppu») allo scopo di attuare in definitiva lo scambio automatico di informazioni. Altre basi necessarie a tal fine sono contenute nella «Regulation No. 39/PMK. 03/2017» del Ministro delle finanze, in vigore dal 3 marzo 2017.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Indonesia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Indonesia. Ha quindi imposto all'Indonesia un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Pertanto, l'Indonesia non soddisfa attualmente tutti i requisiti per lo scambio reciproco di informazioni. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti all'Indonesia pur ottenendo informazioni da quest'ultima (cfr. n. 1.2.6). L'Indonesia ha dichiarato che attuerà il piano d'azione nell'estate del 2017.

L'Indonesia ha negoziato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), non ancora entrato in vigore. Non sono ancora disponibili i risultati dell'esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall'IRS.

Nel mese di agosto 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme
allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Indonesia. Tutti gli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, la «General Provisions and Tax Procedures Law 1983» (sez. 34 e 41) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

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Il diritto indonesiano contiene disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati che soddisfano gli standard internazionali: ad esempio la legge numero 11 del 2008 sull'«Electronic Information and Transaction (EIT Law)» e il regolamento governativo numero 82 del 2012 sull'«Implementation of Electronic System and Transaction (GR 82/2012)». In virtù della EIT Law si riconosce a una persona il diritto di essere informata su tutti i dati che la riguardano e sul relativo scopo. Questi atti non prevedono tuttavia alcun diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali. Non è prescritto il consenso degli interessati alla trasmissione dei loro dati. La EIT Law prevede tuttavia un diritto generale di azione per le persone i cui diritti in materia di dati personali sono stati violati.

Regolarizzazione del passato in Indonesia In Indonesia è stata approvata la «Tax Amnesty Bill» (legge n. 11/2016). La legge consente ai contribuenti indonesiani di regolarizzare i propri averi non dichiarati detenuti all'estero senza temere alcun tipo di azione penale. Gli interessati hanno avuto tempo fino alla fine del mese di marzo 2017 per iscriversi. In caso contrario, oltre all'imposta regolare sarà applicata un'imposta sanzionatoria stabilita caso per caso. Fino ad ora il programma di regolarizzazione ha portato alla denuncia volontaria di valori patrimoniali corrispondenti a 366 miliardi di dollari americani, di cui il 25 per cento erano detenuti all'estero (principalmente a Singapore). Le imposte e le multe riscosse nel quadro del programma hanno fruttato un gettito fiscale pari a 8,5 miliardi di dollari americani. Sebbene tali entrate siano inferiori a quelle stimate, nel complesso il programma di regolarizzazione indonesiano è da considerarsi comunque ben riuscito.

Inoltre i contribuenti hanno sempre la possibilità di denunciare volontariamente a posteriori prima di una verifica fiscale i valori patrimoniali fino a questo momento non dichiarati oppure di rettificare la dichiarazione d'imposta non veritiera già presentata. In entrambi i casi, oltre ai recuperi d'imposta comprensivi di interessi e alle imposte effettive, si dovranno corrispondere anche le sanzioni amministrative.

Accesso al mercato Il mercato indonesiano non costituisce attualmente un mercato prioritario per servizi bancari e
di investimento transfrontalieri provenienti dalla Svizzera. Contemporaneamente potrebbe sussistere un sostanziale interesse nei confronti della semplificazione delle condizioni quadro previste per tali attività e dell'aumento della certezza del diritto. In ambito assicurativo l'Indonesia offre un mercato interessante soprattutto per i riassicuratori svizzeri, il cui accesso è in parte limitato. L'Indonesia e la Svizzera non dispongono ancora di alcun trattato internazionale nell'ambito della fornitura di servizi transfrontalieri. In seno all'AELS, attualmente la Svizzera sta negoziando con l'Indonesia un accordo di libero scambio che includerà anche il settore dei servizi finanziari. In vista della sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, con l'Indonesia sono in corso anche dei colloqui sull'accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari.

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21.

Israele

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Israele In seno all'OCSE e al Forum globale Israele si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 24 novembre 2015 e per Israele è vigore dal 1° gennaio 2017. Israele ha firmato l'Accordo SAI nel maggio 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Il parlamento israeliano ha approvato la legislazione di attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni all'inizio del 2016. La legislazione di attuazione nazionale («Legislation on Bank Information Exchange») è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Il 27 novembre 2016 la Svizzera e Israele hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. n. 1.3).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Israele Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Israele. Il rapporto del comitato di esperti contiene unicamente una raccomandazione non vincolante riguardante la costituzione di un'alta vigilanza sulle procedure interne. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Israele ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), già entrato in vigore. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e sicurezza dei dati garantito da Israele e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di ottobre 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Israele. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Israele contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. La legislazione fiscale e penale israeliane contemplano inoltre altre prescrizioni sulla confidenzialità.

Inoltre, Israele ha approvato una legge sulla
protezione dei dati personali («Privacy Protection Act») che si fonda sulla direttiva 95/46/CE. Questo atto normativo è integrato da decisioni governative relative alla sua attuazione. Israele dispone di una decisione di adeguatezza della Commissione europea sulla base dell'articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE e figura nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che hanno un adeguato livello di protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Israele Nel mese di settembre 2014 Israele ha allestito un programma di regolarizzazione degli averi non dichiarati. Oltre alla procedura ordinaria, tale programma prevede una procedura semplificata e un'autodenuncia su base anonima. Con la procedura di regolarizzazione anonima i contribuenti possono rivelare la loro identità all'autorità fiscale soltanto dopo che è stato convenuto un relativo accordo. La procedura semp4288

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lificata può essere applicata in caso di autodenunce relative a valori patrimoniali per un ammontare massimo di 2 milioni di nuovi sicli (circa 520 000 fr.) e proventi da capitale per un ammontare massimo di 500 000 nuovi sicli (circa 130 000 fr.). Dato il successo riscosso da queste procedure speciali, la loro validità è stata prolungata fino al 31 dicembre 2016. L'autorità fiscale rifiuta un'autodenuncia se, a seguito di una procedura anteriore, era già a conoscenza dell'esistenza dei valori patrimoniali non dichiarati. Lo stesso vale anche nel caso in cui nel passato sia stato avviato un procedimento penale contro il contribuente e le informazioni dichiarate nell'autodenuncia fossero già state rese note dalla stampa o nel corso di una procedura presso un'altra autorità o di una procedura giudiziaria.

Il programma di regolarizzazione consente ai contribuenti di notificare i valori patrimoniali non dichiarati senza temere alcun perseguimento penale. Questi devono tuttavia pagare le imposte dovute, compresi gli interessi, ed eventuali multe.

Ormai in corso dal mese di settembre del 2014, il programma ha riscosso grande successo e per gli esercizi 20142016 ha generato notevoli entrate supplementari derivanti dal pagamento di imposte, interessi e multe per un corrispettivo di circa 5,2 miliardi di dollari americani. Il programma non contempla alcuna forma di perseguimento penale, purché l'autodenuncia soddisfi le condizioni legali.

Accesso al mercato Il mercato israeliano è uno dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in Medio Oriente. Molte tra la maggiori banche svizzere sono presenti in Israele. Le autorità israeliane vedono con favore il fatto che le banche estere operino in Israele. I fornitori di servizi finanziari svizzeri hanno dichiarato di essere interessati al miglioramento delle condizioni quadro in materia di operazioni transfrontaliere e all'aumento della certezza del diritto per la fornitura di servizi. Nella dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l'importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l'intenzione di
impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità israeliane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

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Colombia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Colombia In seno all'OCSE e al Forum globale la Colombia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata dalla Colombia il 23 maggio 2012 e per questo Paese è in vigore dal 1° luglio 2014. La Colombia ha firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2014. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello 4289

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scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («Resolución 000119» del 30.11.2015) è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Nel quadro dell'introduzione dello SCC, la Colombia e la Spagna hanno svolto un progetto pilota sostenuto dalla Banca mondiale e dal Forum globale. Il progetto era incentrato principalmente sulle condizioni quadro giuridiche, sui processi amministrativi nonché sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Colombia Il Forum globale aveva valutato una prima volta la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Colombia e le aveva giudicate insufficienti. Nel frattempo la Colombia ha adottato le misure stabilite in un piano di azione allo scopo di migliorare la confidenzialità e la sicurezza dei dati. Il comitato di esperti del Forum globale ha dunque valutato il nuovo quadro giuridico, amministrativo e tecnico predisposto dalla Colombia, giudicandolo soddisfacente. Il DFF ha espresso il proprio parere sui risultati di questa valutazione successiva e li approva.

La Colombia ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 27 agosto 2015. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e sicurezza dei dati garantito dalla Colombia e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di ottobre 2015, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Colombia. La maggior parte degli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'«Estatuto Tributario» (art. 583, 693 e 729) nonché il «Código Penal Colombiano» prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

La Colombia ha messo a punto norme legislative dettagliate in materia di protezione dei dati personali, che tengono conto degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per una moderna protezione dei dati. Le disposizioni legislative rilevanti per la protezione dei dati sono contenute nella «Ley 1581 del 17 de
octubre de 2012 por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales». In base alla legge, ogni persona ha il diritto di richiedere informazioni su tutti i dati che la riguardano conservati in archivi o banche dati pubblici o privati.

Inoltre è riconosciuto il diritto alla rettifica e all'eventuale cancellazione di questi dati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. La legge prescrive altresì l'istituzione di un'autorità di vigilanza in materia di protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Colombia Il diritto colombiano vieta le amnistie fiscali. In occasione della riforma fiscale del 2014 è stata prevista nella legge n. 1739 la possibilità di denunciare a posteriori su base volontaria i valori patrimoniali non dichiarati detenuti all'estero. I contribuenti colombiani hanno così la possibilità di regolarizzare la propria situazione fiscale mediante il pagamento una tantum di un'imposta forfettaria sui valori patrimoniali dichiarati, applicata in aggiunta alle imposte ordinarie (2015: 10 %; 2016: 11,5 %; 4290

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2017: 13 %). Non possono beneficiarne i contribuenti oggetto di indagini da parte delle autorità fiscali colombiane o che dichiarano valori patrimoniali provenienti da attività illegali. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore inoltre la legge n. 1819 che, oltre a contenere diverse novità volte a generare maggiori entrate fiscali, prevede un'intensificazione dello scambio di informazioni con altri Paesi nonché l'adozione di misure per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali. Nel nuovo atto normativo l'evasione fiscale è qualificata come reato (e non più quale semplice infrazione amministrativa), il che dovrebbe incentivare i contribuenti colombiani a dichiarare regolarmente gli averi detenuti all'estero.

Accesso al mercato Il mercato colombiano non fa parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere. Per la Svizzera la questione del reciproco accesso al mercato è comunque importante. Entrambi i Paesi dovrebbero dunque riconoscere l'importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Dovrebbero impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie.

In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità colombiane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni. In vista della sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, attualmente sono in corso con la Colombia anche dei colloqui sull'accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari.

23.

Liechtenstein

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Liechtenstein In seno all'OCSE e al Forum globale il Liechtenstein si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 21 novembre 2013 e per il Liechtenstein è in vigore dal 1° dicembre 2016.

Il Liechtenstein ha firmato l'Accordo SAI il 29 novembre 2014. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 («Gesetz vom 5. November 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen [AIA-Gesetz]», «Verordnung vom 15. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen [AIA-Verordnung]» e «Merkblatt betreffend den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Partnerstaaten [AIA-Merkblatt]»).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Liechtenstein Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto 4291

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dal Liechtenstein. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Il Liechtenstein ha sottoscritto con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 22 gennaio 2015. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e sicurezza dei dati garantito dal Liechtenstein e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di ottobre 2015, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Liechtenstein. La maggioranza degli accordi fiscali conclusi dal Liechtenstein contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni le leggi «Steuergesetz» del 2010 (art. 83) e «Steueramtshilfegesetz» del 2010 (art. 22) nonché il «Strafgesetzbuch» del 1987 (art. 310) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

Il Liechtenstein dispone di una legislazione completa in materia di protezione dei dati che serve a tutelare la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. Con la legge sulla protezione dei dati del 14 marzo 2002 è attuata la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Raccolta del diritto SSE: allegato XI - 5e.01). Il Liechtenstein figura nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che hanno un adeguato livello di protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Liechtenstein Solitamente in Liechtenstein l'evasione fiscale è punita soltanto con una multa e ­ contrariamente alla frode fiscale ­ non è considerata un reato (analogamente al quadro giuridico svizzero). Il diritto fiscale del Liechtenstein non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione, bensì riconosce a ogni contribuente un'unica volta il diritto di dichiarare volontariamente a posteriori i redditi e gli averi che non sono stati notificati. Oltre alle imposte dovute devono essere corrisposti gli interessi di mora sull'importo fiscale dovuto per gli ultimi cinque anni. In caso di dichiarazione volontaria non sono previste imposte sanzionatorie o sanzioni penali (salvo i casi di frode fiscale).

24.

Malaysia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Malaysia In seno all'OCSE e al Forum globale la Malaysia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 25 agosto 2016 e per la Malaysia è entrata in vigore il 1° maggio 2017. L'Accordo SAI è stato sottoscritto il 27 gennaio 2016. Nella primavera del 2017 la Malaysia disporrà pertanto di tutte le basi giuridiche necessarie per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («Income Tax [Automatic

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Exchange of Financial Account Information] Rules 2016») è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Malaysia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Malaysia. Ha tuttavia raccomandato alla Malaysia di apportare una serie di miglioramenti. Da tali raccomandazioni non è però scaturito alcun piano d'azione. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

La Malaysia ha negoziato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), non ancora entrato formalmente in vigore ma che produce già i suoi effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell'esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall'IRS.

Nel mese di aprile 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Malaysia. Tutti gli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'«Income Tax Act 1967» (sez. 138) e altri atti del diritto malese prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

La Malaysia ha sviluppato una legislazione completa in materia di protezione dei dati personali («Personal Data Protection Act 2010 [PDPA]», in vigore dal 15.11.2013), che tuttavia vige solo in ambito commerciale e non nei confronti dello Stato malese. A causa di questo deficit, acquistano maggiore importanza le disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati in ambito fiscale e i meccanismi di protezione ivi previsti (in particolare in merito alla comunicazione e alla rettifica dei dati).

Regolarizzazione del passato in Malaysia Il diritto fiscale malese prevede generalmente la possibilità di una dichiarazione volontaria a posteriori dei redditi e degli averi non notificati, abbinata al pagamento delle imposte dovute e di un'imposta sanzionatoria, il cui importo dipende dal momento della dichiarazione volontaria. A seconda della gravità del reato può essere inflitta una multa o può essere avviato un procedimento penale. L'amnistia
fiscale generale introdotta dall'«Inland Revenue Board» malese ha offerto la possibilità di dichiarare volontariamente a posteriori i redditi e gli averi non notificati entro il 15 dicembre 2016. I contribuenti che presentano la denuncia volontaria entro i termini sono esentati dal pagamento delle sanzioni o beneficiano di sanzioni ridotte («reduced penalty rates»), a seconda dell'importo dell'imposta dovuta, inoltre non è applicata l'imposta maggiorata.

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25.

Isole Marshall

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni nelle Isole Marshall In seno all'OCSE e al Forum globale le Isole Marshall si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 22 dicembre 2016 e per le Isole Marshall è in vigore dal 1° aprile 2017. L'Accordo SAI è stato firmato il 30 ottobre 2015. Le Isole Marshall dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore («Automatic Exchange of Financial Account Information Act 2016»).

Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Isole Marshall Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Isole Marshall. Ha dunque imposto alle Isole Marshall un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi le Isole Marshall non soddisfano ancora i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti alle Isole Marshall pur ottenendo informazioni da quest'ultima (cfr. n. 1.2.6).

Le Isole Marshall non hanno concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di novembre 2016, nel quadro dell'esame dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha valutato il livello di confidenzialità in ambito fiscale nelle Isole Marshall ritenendolo parzialmente conforme («partially compliant») poiché, contrariamente al principio di specialità, le informazioni sulle imprese contenute nelle domande sono state trasmesse ad un'altra autorità. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalle Isole Marshall contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione
dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'«Income Tax Act 1989» (§ 136) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

Nelle Isole Marshall la tutela della sfera privata è sancita nella costituzione. I contenuti rilevanti in materia di protezione dei dati si concretizzano nella prassi giudiziaria.

Regolarizzazione del passato nelle Isole Marshall Le Isole Marshall non prevedono alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale basato sulla dichiarazione volontaria. La regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa la cui

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entità è stabilita caso per caso. Le autorità avviano un procedimento penale nei casi di frode fiscale grave.

26.

Maurizio

Creazione delle necessarie basi giuridiche a Maurizio In seno all'OCSE e al Forum globale Maurizio si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 23 giugno 2015 e per Maurizio è in vigore dal 1° dicembre 2015. Maurizio ha firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2014. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («Income Tax Act, 1995, new Paragraph 5A of Section 76») è entrata in vigore a fine 2016.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Maurizio Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerta da Maurizio. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Il 27 dicembre 2013 Maurizio ha stipulato un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni) con gli Stati Uniti. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità garantito da Maurizio e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Maurizio. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Maurizio contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre l'«Income Tax Act 1995» (sez. 154) contempla altre prescrizioni sulla confidenzialità.

Il «Data Protection Act» è entrato in vigore nel 2009 e contiene disposizioni concernenti l'utilizzo, il trattamento, l'accuratezza (diritto di rettifica) e la trasmissione (consenso obbligatorio delle persone interessate) di dati personali. Un «Commissioner» assicura il rispetto di questi principi.

Regolarizzazione del passato a Maurizio Attualmente Maurizio non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. In varie occasioni in passato sono stati approntati programmi di questo genere, ad esempio il «Voluntary Disclosure Incentive
Scheme» del 2007, che prevedeva in caso di dichiarazione volontaria che ai contribuenti interessati venissero applicati interessi (dello 0,5 % al mese) e imposte sanzionatorie di minima entità (al massimo il 5 % dell'importo dovuto), rinunciando ad avviare qualsiasi azione penale. A determinate condizioni le autorità potevano decidere di rinunciare alla sanzione o di ridurla. La legislazione in vigore in Maurizio consente ai contribu4295

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enti di denunciare su base volontaria i valori patrimoniali non dichiarati in precedenza. In questo caso gli interessati sono tenuti a versare le imposte dovute sommate agli interessi e a un'imposta sanzionatoria stabilita caso per caso. Le autorità avviano un procedimento penale nei casi di frode fiscale grave.

27.

Messico

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Messico In seno all'OCSE e al Forum globale il Messico si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 27 maggio 2010 e per il Messico è in vigore dal 1° settembre 2012. Il Messico ha firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2014. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Il 29 ottobre 2016 il Congresso messicano ha approvato la legislazione di attuazione per lo scambio automatico di informazioni, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 («Modificación al Anexo 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016»). Il 18 novembre 2016 la Svizzera e il Messico hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. n. 1.3).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Messico Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Messico. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Inoltre una delegazione del DFF ha effettuato un'indagine sul posto.

Il Messico ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), già entrato in vigore. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e sicurezza dei dati garantito dal Messico e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di agosto 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Messico. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Messico contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A questi atti normativi si aggiungono disposizioni generali in materia di confidenzialità contemplate dal codice fiscale messicano.

Inoltre il Messico ha emanato una legge sulla protezione dei dati personali dei privati («Ley Federal de Protección
de los Particulares»). Il campo di applicazione di questa legge si estende alle persone fisiche e giuridiche che trattano dati personali.

La legge si ispira a numerosi principi delineati nelle istruzioni dell'OCSE sulla protezione della sfera privata, nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche e nello standard per la protezione della sfera privata della Cooperazione economica asiatico-pacifica (APEC). Questo atto normativo definisce i concetti le4296

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gati ai dati personali, gli obblighi dei detentori di dati, le condizioni per il trattamento dei dati nonché i diritti delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione. La legge prevede inoltre sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste.

Il Messico dispone di diverse leggi sulla trasparenza e sull'accesso ai dati pubblici dell'Amministrazione e stabilisce le condizioni per il trattamento dei dati personali.

Queste basi giuridiche garantiscono alle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione il diritto di accedere a tali dati, di correggerli e di contestare la loro trasmissione.

I dati fiscali sono confidenziali e sottostanno al segreto fiscale. Infine l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati è soggetta alla vigilanza di un'autorità di controllo indipendente.

Regolarizzazione del passato in Messico Il Messico ha allestito un programma di regolarizzazione degli elementi di reddito e patrimonio esteri non dichiarati («Offshore Voluntary Disclosure Program»). Mediante il programma, avviato il 1° gennaio 2016 e concluso il 30 giugno 2016, i contribuenti messicani hanno avuto la possibilità di regolarizzare i redditi e i valori patrimoniali esteri non dichiarati. Tuttavia i contribuenti potevano beneficiare del trattamento preferenziale previsto nel programma unicamente se rimpatriavano i valori patrimoniali e i redditi esteri entro sei mesi dall'inizio del programma e li reinvestivano in Messico per un periodo minimo di tre anni. Con la partecipazione al programma i contribuenti sono stati esonerati da pagamenti di interessi e multe prescritte in caso di violazione degli obblighi fiscali. Inoltre, nel quadro del programma, le autorità fiscali hanno rinunciato a qualsiasi perseguimento penale.

Nel complesso, il programma di regolarizzazione messicano prevedeva disposizioni vantaggiose per i contribuenti residenti in Messico con redditi e valori patrimoniali esteri non dichiarati. Tuttavia l'obbligo di rimpatriare tali averi e di reinvestirli nel Paese per una durata minima di tre anni ha ridotto drasticamente l'attrattiva del programma. Attraverso questo programma sono stati rimpatriati complessivamente valori patrimoniali per un importo pari a 670 milioni di pesos (corrispondenti all'incirca a 35 mio. di USD) e raccolti con i recuperi d'imposta
circa 124 milioni di pesos (pari a circa 6,7 mio. di USD). I risultati ottenuti dal programma sono stati ampiamente al di sotto delle aspettative del governo.

Oltre al programma di regolarizzazione e reinvestimento menzionato, i contribuenti messicani hanno la possibilità di notificare volontariamente in qualsiasi momento i valori patrimoniali non dichiarati. In questo contesto, il diritto messicano concede ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale beneficiando di condizioni vantaggiose tramite le procedure seguenti: dichiarazione volontaria: fintantoché l'autorità fiscale non è a conoscenza dei valori patrimoniali non dichiarati correttamente, i contribuenti possono dichiarare volontariamente tali averi in ogni momento senza che venga loro inflitta alcuna multa; autocorrezione: a seguito di una procedura di verifica fiscale, i contribuenti hanno la possibilità di correggere i valori patrimoniali dichiarati. In questi casi, i contribuenti sono tenuti a pagare le imposte dovute, compresi gli interessi, e un'imposta sanzionatoria del 30 per cento di tale importo. I contribuenti possono usufruire di una ridu-

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zione del 20 per cento della multa se correggono le informazioni relative alla loro situazione fiscale prima della determinazione definitiva delle imposte dovute; accordo con le autorità fiscali: in caso di disaccordo tra il contribuente e l'autorità fiscale in merito alla tassazione complessiva, il contribuente può richiedere che venga avviata una procedura di conciliazione. Se nel corso di detta procedura le parti raggiungono un accordo, l'autorità fiscale interrompe la verifica e rinuncia a infliggere eventuali multe.

In linea di principio, le autorità fiscali messicane non avviano alcun procedimento penale nei confronti dei contribuenti che presentano un'autodenuncia e hanno interamente pagato le imposte dovute.

Il programma di regolarizzazione allestito in Messico è integrato da tre procedure di regolarizzazione ordinarie che consentono di non infliggere eventuali multe o di ridurne l'importo. Inoltre, se l'autorità fiscale scopre che i valori patrimoniali non sono stati dichiarati correttamente può invitare i contribuenti a presentare una dichiarazione volontaria, prima che venga avviata la relativa procedura di verifica fiscale.

Le autorità fiscali messicane hanno la possibilità di rinunciare al perseguimento penale.

Alla luce dell'insuccesso del programma di regolarizzazione del 2016, il 19 gennaio 2017 il governo messicano ha lanciato un nuovo programma di rimpatrio dei valori patrimoniali detenuti all'estero che consente alle persone fiscalmente residenti in Messico di denunciare a posteriori e rimpatriare gli averi non dichiarati detenuti all'estero entro il 19 luglio 2017. Sul capitale e sui proventi da capitale rimpatriati viene applicata un'imposta forfetaria una tantum dell'8 per cento (diversamente dall'aliquota del 30 o 35 % generalmente prevista per la tassazione dei proventi da capitale provenienti dall'estero). Le disposizioni d'esecuzione del nuovo programma consentono di investire i valori patrimoniali rimpatriati in strumenti d'investimento messicani che contengono titoli esteri e sono protetti dalle oscillazioni dei cambi di valuta. Diversamente dalle regolarizzazioni effettuate finora il nuovo programma tutela i contribuenti interessati dalla divulgazione della loro identità («naming and shaming») e non prevede la comminazione di multe e imposte sanzionatorie. Secondo
le informazioni del settore finanziario messicano si può pertanto presupporre già oggi che le entrate fiscali derivanti dal programma supereranno l'obiettivo prefissato di 10 miliardi di pesos.

Accesso al mercato Il mercato messicano fa parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in America Latina. Nell'ambito dell'AELS, con l'Accordo di libero scambio in vigore dal 1° luglio 2001, il Messico e la Svizzera dispongono già di un trattato internazionale nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi. Questo settore è nondimeno interessato a migliorare le condizioni quadro nel settore e aumentare la certezza del diritto. In particolare si auspicherebbero una chiarificazione delle basi giuridiche per la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri a destinazione del Messico e la soppressione dei fattori che ostacolano l'accesso al mercato.

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Nella dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l'importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l'intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità messicane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

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Monaco

Creazione delle necessarie basi giuridiche a Monaco In seno all'OCSE e al Forum globale Monaco si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 13 ottobre 2014 e per Monaco è in vigore dal 1° aprile 2017. Monaco ha firmato l'Accordo SAI il 15 dicembre 2015. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Nel frattempo è entrata in vigore la legislazione di attuazione nazionale («loi n° 1.444 portant sur diverses mesures en matière de protection des informations nominatives et de confidentialité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale» accompagnata da diverse ordinanze e da una direttiva). Inoltre, il 22 febbraio 2016 Monaco ha sottoscritto un accordo bilaterale con l'UE per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell'UE a partire dal 2017.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Monaco Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Monaco. Il rapporto contiene raccomandazioni vincolanti ai fini del miglioramento di taluni aspetti. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Monaco non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Monaco. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Monaco contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'articolo 1 dell'«Ordonnance n° 3.085 sur les droits et devoirs des agents des services fiscaux» e l'articolo 308 del «Code pénal» contengono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

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Riguardo alla protezione dei dati personali, Monaco ha messo a punto norme legislative dettagliate e ha aderito inoltre alla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. La «loi n° 1.165 relative à la protection des informations nominatives» del 23 dicembre 1993, rivista in data 26 novembre 2015, è conforme allo standard della direttiva 95/46/CE per quanto attiene alla protezione dei dati personali. Monaco ha presentato alla Commissione europea una richiesta finalizzata all'ottenimento di una decisione di adeguatezza, decisione che dovrebbe essere concessa a breve.

Monaco figura inoltre nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che offrono un'adeguata protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Monaco A Monaco le persone fisiche, con la sola eccezione dei cittadini francesi, non sono soggette né all'imposta sul reddito, né all'imposta sulla sostanza. Solo le imprese monegasche che generano più del 25 per cento del loro fatturato all'estero sono soggette a un'imposta sull'utile. Alla luce di ciò, Monaco non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale basato sulla dichiarazione volontaria.

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Montserrat

Creazione delle necessarie basi giuridiche a Montserrat In seno all'OCSE e al Forum globale Montserrat si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata nel Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d'oltremare (a Montserrat il 1° ottobre 2013). Il 29 ottobre 2014 Montserrat ha inoltre firmato l'Accordo SAI. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è già entrata in vigore («Tax Information Exchange [Amendment] Act 2015», No. 11 of 2015).

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Montserrat Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Montserrat. Ha dunque imposto a Montserrat un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Montserrat non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Montserrat pur ottenendo informazioni da quest'ultimo (cfr. n. 1.2.6).

L'8 settembre 2015 Montserrat ha concluso con gli Stato Uniti un IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), non ancora entrato formalmente in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Finora l'IRS non ha effettuato 4300

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alcuna valutazione della confidenzialità e la sicurezza dei dati per Montserrat in quanto l'IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di agosto 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Montserrat. Tutti gli accordi fiscali firmati da Montserrat contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'«Income and Corporation Tax Act» (sez. 43) prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

A Montserrat la tutela della sfera privata è garantita dai principi di Common Law relativi al trattamento dei dati personali ed è concretizzata nella prassi giudiziaria.

Regolarizzazione del passato a Montserrat Attualmente Montserrat non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale basato sulla dichiarazione volontaria. La regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria corrispondente al 25 per cento dei valori patrimoniali non dichiarati. Le autorità non prevedono altre sanzioni.

30.

Nuova Zelanda

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Nuova Zelanda In seno all'OCSE e al Forum globale la Nuova Zelanda si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 26 ottobre 2012 e per la Nuova Zelanda è in vigore dal 1° marzo 2014. La Nuova Zelanda ha firmato l'Accordo SAI il 4 giugno 2015. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («Taxation [Business Tax, Exchange of Information, and Remedial Matters] Act 2017») è ancora oggetto di una consultazione. Il 2 dicembre 2016 la Svizzera e la Nuova Zelanda hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. n. 1.3).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Nuova Zelanda Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Nuova Zelanda. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

In data 7 marzo 2014 la Nuova Zelanda ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni). Preliminarmente all'ac-

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cordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e sicurezza dei dati garantito dalla Nuova Zelanda e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Nuova Zelanda. Tutti gli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A questi atti normativi si aggiungono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità contemplate nel diritto fiscale neozelandese (sez. 81, 88 e 143 «Tax Administration Act»).

Per quanto riguarda la protezione dei dati, la Nuova Zelanda ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all'articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo la Nuova Zelanda garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. La Nuova Zelanda figura nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che offrono un'adeguata protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Nuova Zelanda La Nuova Zelanda non prevede né un sistema di amnistia fiscale né uno specifico programma di regolarizzazione. Tuttavia, nel rispetto delle disposizioni di legge, l'«Inland Revenue Department» ha la facoltà di rinunciare a sanzioni o ridurle nei casi in cui i contribuenti si dimostrano collaborativi. In Nuova Zelanda è prevista una procedura di mediazione per risolvere le controversie di natura fiscale, inclusa la dichiarazione volontaria di redditi e averi fino a quel momento non notificati. La dichiarazione volontaria può essere fatta dai contribuenti prima della denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero prima dell'avvio di una verifica fiscale o di un'indagine (la cosiddetta «pre-notification disclosure») oppure dopo la denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero dopo l'avvio di una verifica fiscale o di un'indagine (la cosiddetta «post-notification disclosure»).

Nel caso di una «pre-notification disclosure» è a discrezione del «Commissioner of Inland Revenue» ridurre o meno le imposte sanzionatorie (costituite da interessi e multe). L'imposta sanzionatoria viene totalmente azzerata in caso di errore del contribuente o di errata
interpretazione della disposizione fiscale determinante. In caso di evasione fiscale o di negligenza grave le imposte sanzionatorie possono essere ridotte fino al 75 per cento a seconda di quanto il contribuente colpevole si dimostra collaborativo. In ogni caso è escluso il perseguimento penale.

Nel caso di una «post-notification disclosure» le imposte sanzionatorie vengono ridotte fino a un massimo del 40 per cento, a seconda di quanto il contribuente si dimostra collaborativo; non è escluso il perseguimento penale, che dipende dalla gravità della violazione (soprattutto in caso di delitti fiscali commessi intenzionalmente, quali ad esempio la frode fiscale).

Nell'ambito delle negoziazioni sullo scambio automatico di informazioni, la Svizzera ha affrontato il problema della compensazione diretta delle rendite AVS con i diritti pensionistici neozelandesi di cittadini svizzeri residenti in Nuova Zelanda. La riduzione del diritto a una «New Zealand Superannuation» pari all'importo di una pensione percepita dall'estero è principalmente una questione che rientra nella 4302

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legislazione in materia di assicurazioni sociali. La Svizzera e altri Paesi hanno tentato finora invano di indurre la Nuova Zelanda a modificare la sua legislazione su questo punto. Un nesso diretto con lo scambio automatico di informazioni potrebbe ad esempio esistere qualora un cittadino svizzero residente in Nuova Zelanda percepisse la sua rendita AVS su un conto in Svizzera, senza dichiararlo alle autorità neozelandesi. I colloqui sullo scambio automatico di informazioni hanno permesso di sollevare nuovamente la questione. La Svizzera ha ribadito alle autorità neozelandesi la sua posizione in merito nella forma di una dichiarazione unilaterale, in occasione della firma della dichiarazione congiunta. Non è tuttavia possibile vincolare formalmente i due soggetti, ad esempio ponendo come condizione fondamentale per lo scambio automatico di informazioni la risoluzione della problematica delle rendite. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta una norma internazionale, per la cui introduzione non può essere richiesta nessuna controprestazione. Nell'attuazione del relativo standard globale occorre rispettare obbligatoriamente il principio di specialità, il che significa che i dati scambiati possono essere utilizzati solo dall'autorità responsabile dello scambio automatico di informazioni. Una trasmissione di questi dati per scopi diversi dallo scambio automatico di informazioni sarebbe inammissibile e costituirebbe una violazione dei requisiti fondamentali dello scambio automatico di informazioni, il che potrebbe comportare la sospensione dello scambio di dati nei confronti dello Stato in questione.

Accesso al mercato Per quanto riguarda le attività transfrontaliere, il mercato locale neozelandese è di minore importanza per gli istituti finanziari svizzeri, viste le sue dimensioni ridotte.

Il settore finanziario non ha espresso alcuna richiesta in merito all'accesso al mercato. Nondimeno, nella dichiarazione congiunta con la Nuova Zelanda è stata inserita una disposizione concernente l'accesso al mercato per consentire in futuro di avviare eventuali colloqui al riguardo.

31.

Russia

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Russia In seno all'OCSE e al Forum globale la Russia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 e per la Russia è in vigore dal 1° luglio 2015. La Russia ha firmato l'Accordo SAI il 12 maggio 2016. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. A marzo 2017 il Ministero delle finanze russo ha pubblicato una bozza della legislazione di attuazione nazionale («Concerning the Introduction of Amendments to Part One of the Tax Code of the Russian Federation [in Connection with the Implementation of the International Automatic Exchange of Financial Account Information and Documentation for International Groups]»), che attualmente è oggetto di una procedura di consultazione interna all'amministrazione e dovrebbe essere posta in vigore nel primo semestre del 2017.

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Russia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Russia. Il comitato di esperti ha raccomandato alla Russia di apportare una serie di miglioramenti. Da tali raccomandazioni non è però risultato alcun piano d'azione. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

La Russia non ha firmato alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di ottobre 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Russia. Tutti gli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, la legge fiscale russa (art. 32, 35 e 102 della legge federale n. 97-FZ del 2012) e il diritto penale (art. 183) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

In Russia la protezione dei dati si basa su numerosi singoli atti rilevanti in materia di protezione dei dati. Il nucleo della legislazione sulla protezione dei dati è costituito dalle leggi della Federazione russa n. 149-FZ del 27 luglio 2006 concernente la protezione delle informazioni e n. 152-FZ del 27 luglio 2006 concernente i dati personali, completate da svariate leggi, ordinanze e direttive aggiuntive. La combinazione dei diversi atti in materia di protezione dei dati garantisce un'ampia tutela in tutti i settori. Il contenuto normativo delle disposizioni sulla protezione dei dati della Federazione russa si orienta ampiamente allo standard dell'UE (in particolare alla direttiva 95/46/CE) e alla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati (quest'ultima è stata ratificata dalla Russia ed è in vigore dal 1° settembre 2013). In materia di protezione dei dati è competente l'Autorità federale di vigilanza per i mass media, le telecomunicazioni e la protezione dei dati («Roskomnadzor»). In linea di principio, i gestori delle banche dati devono registrarsi presso l'Autorità di
vigilanza per poter raccogliere e trasmettere dati personali. La trasmissione dei dati all'estero è assoggettata allo stesso obbligo di registrazione che vige per la raccolta e la trasmissione dei dati a livello nazionale.

Regolarizzazione del passato in Russia In Russia esistono disposizioni generali sulla dichiarazione volontaria unica dei redditi e degli averi non notificati. Con la legge n. 140-FZ sulla dichiarazione volontaria di capitali e conti bancari da parte dei privati, l'8 giugno 2015 il governo ha deciso di concedere alle persone fisiche e giuridiche residenti in Russia che detengono patrimoni all'estero un'amnistia per i capitali in virtù della quale i fondi rimpatriati in Russia a seguito di un'autodenuncia non sono tassati a posteriori, senza ricorrere inoltre a ulteriori provvedimenti di natura penale, fiscale e doganale.

Questa legge è stata modificata il 5 aprile 2016 in quanto la dichiarazione volontaria non viene punita come violazione nei confronti della legislazione valutaria vigente.

Nell'ambito di un vasto programma di «deoffshorizzazione», i proprietari russi hanno avuto la possibilità di presentare le dichiarazioni fiscali speciali e di far rientrare i 4304

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loro averi in Russia entro un termine prorogato fino alla fine di giugno 2016. Poiché il programma garantisce il segreto fiscale assoluto, i dati fiscali pervenuti a seguito delle autodenunce non sono resi noti e non possono essere utilizzati né per verifiche fiscali né per scopi statistici. I risultati ufficiali dell'amnistia non sono stati pubblicati dal servizio fiscale russo. Il Ministero delle finanze russo ha dichiarato che non vi saranno ulteriori proroghe dell'amnistia. Per le dichiarazioni volontarie degli averi detenuti all'estero pervenute successivamente al termine sono applicate imposte sanzionatorie del 20 per cento sulle imposte dovute negli ultimi tre anni.

Accesso al mercato La Svizzera intrattiene con la Russia un regolare dialogo finanziario che contempla anche gli aspetti tecnici della collaborazione nel settore finanziario, al fine di rafforzare la certezza del diritto nelle relazioni tra i due Paesi.

32.

Saint Kitts e Nevis

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni a Saint Kitts e Nevis In seno all'OCSE e al Forum globale Saint Kitts e Nevis si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 25 agosto 2016 ed è in vigore per Saint Kitts e Nevis dal 1° dicembre 2016. L'Accordo SAI è stato firmato il 25 agosto 2016. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («Common Reporting Standard [Automatic Exchange of Financial Account Information] Act, 2016; Common Reporting Standard [Automatic Exchange of Financial Account Information] Regulations, 2016») è entrata in vigore a fine dicembre 2016.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Saint Kitts e Nevis Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati a Saint Kitts e Nevis. Ha dunque imposto a Saint Kitts e Nevis un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Saint Kitts e Nevis non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Saint Kitts e Nevis pur ottenendo informazioni da quest'ultimo (cfr. n. 1.2.6).

Si prevede di attuare le misure indicate nel piano d'azione entro la fine del 2017 con l'aiuto del Regno Unito.

Saint Kitts e Nevis ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di dati), in vigore dal 28 aprile 2016. Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e la sicurezza dei dati per Saint

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Kitts e Nevis in quanto l'IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di agosto 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Saint Kitts e Nevis.

Tutti gli accordi fiscali conclusi da Saint Kitts e Nevis contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, il «Confidential Relationships Act 1985») prevede ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

La tutela della sfera privata a Saint Kitts e Nevis viene sancita dalla Costituzione e racchiude anche i principi relativi al trattamento dei dati personali. Nell'ambito del diritto vigente la tutela dei dati personali viene garantita inoltre da apposite disposizioni del «Confidential Relationships Act» e del «Tax Administration and Procedures Act» (in particolare il divieto della trasmissione dei dati personali). Il disegno per un «Privacy and Personal Data Protection Act (2012)» non è stato ancora approvato dal Parlamento. Il disegno di legge si orienta ai modelli di legge del «Commonwealth of Nations (Privacy Bill e Protection of Personal Information Bill)», ispirati agli standard dell'OCSE e dell'UE.

Regolarizzazione del passato a Saint Kitts e Nevis Attualmente Saint Kitts e Nevis non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria. L'eventuale regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria (sez. 9, 29 e 38 del «Tax Administration and Procedure Act»), in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria corrispondente al 25 per cento dei valori patrimoniali non dichiarati. Le autorità non prevedono altre sanzioni.

33.

Saint Lucia

Creazione delle necessarie basi giuridiche a Saint Lucia In seno all'OCSE e al Forum globale Saint Lucia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 21 novembre 2016 ma per Saint Lucia non è ancora entrata in vigore. Saint Lucia ha firmato l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Dunque non dispone ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore («Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2016»).

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Saint Lucia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati a Saint Lucia. Ha dunque imposto a Saint Lucia un piano d'azione in cui sono 4306

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prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Saint Lucia non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Saint Lucia pur ottenendo informazioni da quest'ultima (cfr. n. 1.2.6).

Saint Lucia ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), entrato in vigore il 1° settembre 2016. Precedentemente all'accordo, l'IRS ha esaminato la confidenzialità a Saint Lucia giudicandola appropriata.

Nel mese di agosto 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Saint Lucia. Tutti gli accordi fiscali firmati da Saint Lucia contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre l'«Income Tax Act» comprende altre prescrizioni sulla confidenzialità (sez. 6, 7 e 139).

La tutela della sfera privata a Saint Lucia è garantita dai principi di Common Law relativi al trattamento dei dati personali. Il disegno per un «Privacy and Data Protection Act (2007)» non è stato ancora approvato dal Parlamento. Il campo di applicazione del disegno di legge comprende sia il settore pubblico sia quello privato. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati personali dovranno essere limitati allo scopo della raccolta dei dati e le persone interessate avranno ampi diritti in materia di informazione e partecipazione (ad es. il diritto alla rettifica dei dati). Un'autorità di vigilanza ha il compito di verificare il rispetto dei principi di protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Saint Lucia Nel mese di ottobre 2016, il governo di Saint Lucia ha deciso un'amnistia fiscale generale. Il programma di dichiarazione volontaria ha avuto luogo tra il 1° ottobre 2016 e il 28 febbraio 2018 e consente ai contribuenti di denunciare su base volontaria gli averi fino ad allora non dichiarati. Nell'ambito di questa amnistia fiscale il governo rinuncerà alle sanzioni, agli interessi e agli altri oneri dovuti fino alla fine del 2014 o del 2015, a seconda del tipo di imposta.

34.

Saint Vincent e Grenadine

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Saint Vincent e Grenadine In seno all'OCSE e al Forum globale Saint Vincent e Grenadine si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 25 agosto 2016 ed è in vigore per Saint Vincent e Grenadine dal 1° dicembre 2016. L'Accordo SAI è stato firmato il 30 agosto 2015. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Nel frattempo è entrata in vigore la legislazione di attuazione nazionale («Chapter 435 des Income Tax Act; Automatic Exchange of Financial Account Information [Common Reporting Standard] Act 2016»).

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Saint Vincent e Grenadine Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Saint Vincent e Grenadine. Ha dunque imposto a Saint Vincent e Grenadine un piano d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Saint Vincent e Grenadine non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti a Saint Vincent e Grenadine pur ottenendo informazioni da quest'ultimo (cfr. n. 1.2.6).

Saint Vincent e Grenadine ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di dati), già entrato in vigore. Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e la sicurezza dei dati per Saint Vincent e Grenadine in quanto l'IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di ottobre 2014, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Saint Vincent e Grenadine. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Saint Vincent e Grenadine contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, il «Financial Services Authority Act» (sez. 17), l'«International Co-operation (Tax Information Exchange Agreements) Act» (sez. 14) e l'«Income Tax Act» (sez. 7) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità Saint Vincent e Grenadine dispone di una propria legislazione specifica in materia di protezione dei dati. Il «Privacy Act 2003» si basa sulle direttive dell'OCSE e disciplina la raccolta, il trattamento, la pubblicazione e la diffusione dei dati personali ­ limitatamente allo scopo della banca dati ­ da parte dell'amministrazione pubblica.

Le persone interessate hanno ampi diritti in materia di informazione e partecipazione (ad esempio il diritto alla rettifica dei dati).
Regolarizzazione del passato in Saint Vincent e Grenadine Attualmente Saint Vincent e Grenadine non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale basato sulla dichiarazione volontaria. L'eventuale regolarizzazione degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria. Le autorità non prevedono altre sanzioni. L'ultima amnistia fiscale risale al 2012.

35.

San Marino

Creazione delle necessarie basi giuridiche a San Marino In seno all'OCSE e al Forum globale San Marino si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 4308

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2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 21 novembre 2013 e per San Marino è in vigore dal 1° dicembre 2015. San Marino ha firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2014. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore a fine 2015 («Legge n° 174 del 27 novembre 2015 Cooperazione fiscale internazionale»). L'8 dicembre 2015 San Marino ha firmato un accordo bilaterale con l'UE per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell'UE a partire dal 2017.

Il 30 novembre 2016 la Svizzera e San Marino hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. n. 1.3).

Confidenzialità e sicurezza dei dati a San Marino Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da San Marino. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Il 30 giugno 2014 San Marino ha stipulato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 2 (scambio di informazioni non reciproco; gli istituti finanziari inviano le informazioni relative ai conti direttamente all'IRS). Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e la sicurezza dei dati per San Marino in quanto l'IGA secondo il modello 2 non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da San Marino. Tutti gli accordi fiscali conclusi da San Marino contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Oltre a questi atti normativi la legislazione sanmarinese contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (in particolare art. 12 legge 106/2011 e art. 17 legge 95/2008).

Riguardo alla protezione dei dati personali San Marino ha messo a punto norme legislative dettagliate nella legge del
23 maggio 1995 n. 70, Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali. La legge riconosce a tutte le persone il diritto di essere informate su tutti i dati che le riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi o nelle banche dati sia pubblici che privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. All'autorità incaricata della protezione dei dati istituita in San Marino in virtù di questa legge sono state conferite facoltà di sorveglianza, accertamento, intervento e verifica.

Regolarizzazione del passato a San Marino Dal 19 settembre al 15 dicembre 2014 i contribuenti di San Marino hanno avuto la possibilità di regolarizzare la propria situazione fiscale grazie a uno scudo fiscale (transitorio fiscale) (cfr. art. 20 segg. legge del 19 settembre 2014 n. 146 «Modifiche alla legge 20 dicembre 2013 nr. 174 e variazione al bilancio di previsione dello stato 4309

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e degli enti del settore pubblico allargato per l'esercizio finanziario 2014»). Questa interessante opportunità di regolarizzare il passato che per la prima volta veniva offerta ai contribuenti sanmarinesi è stata resa possibile dal nuovo regime fiscale adottato da San Marino oltre che dalla modifica della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra San Marino e l'Italia (cfr. abolizione del segreto bancario).

Stando a quanto comunicato dal Ministero delle finanze di San Marino le richieste presentate sono state quasi 2000, e hanno generato maggiori entrate pari a 7 milioni di euro. La legislazione sanmarinese prevede che i contribuenti possano in qualsiasi momento denunciare su base volontaria i redditi e gli averi non dichiarati.

36.

Arabia Saudita

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Arabia Saudita In seno all'OCSE e al Forum globale l'Arabia Saudita si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 e per l'Arabia Saudita è in vigore dal 1° aprile 2016. L'Arabia Saudita ha firmato l'Accordo SAI il 2 novembre 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Sono stati conclusi i primi progetti per la legislazione di attuazione nazionale.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Arabia Saudita Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nell'Arabia Saudita. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

L'Arabia Saudita ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di dati), formalmente non ancora in vigore, ma che produce già i suoi effetti. Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e la sicurezza dei dati per l'Arabia Saudita in quanto l'IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di marzo 2016, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Arabia Saudita. Tutti gli accordi fiscali da essa conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, l'«Income Tax Law» (sez. 59), l'«Officials Disciplinary Measures Law» (sez. 32) e la «Civil Minister's Resolution n. 10800/703» (sez. 12) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

Svariate leggi saudite contengono disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati («Anti-Cyber Crime Law», «Employee Data Protection», «Patient Data Protection», «Telecom Data Protection»).

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Regolarizzazione del passato in Arabia Saudita In Arabia Saudita vigono due sistemi fiscali diversi.

I cittadini e le imprese dell'Arabia Saudita (compresi i cittadini e le imprese degli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo) registrati nel registro di commercio versano un'imposta religiosa («zakat»). Eventuali regolarizzazioni sono assoggettate alle norme della «zakat», in gran parte non codificate; Solo le imprese non saudite devono versare un'imposta sugli utili. La regolarizzazione unica degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria che prevede multe del 25 per cento sulla differenza tra l'imposta pagata e quella effettivamente dovuta, se tale differenza è dovuta a frode fiscale o a informazioni false fornite dal contribuente. I cittadini non sauditi non pagano nessuna imposta sul reddito.

Accesso al mercato La crescita economica con il conseguente incremento patrimoniale, il potenziale per il finanziamento delle infrastrutture e la relativa stabilità politica ed economica fanno dell'Arabia Saudita uno dei mercati più significativi per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. Vi è un interesse generale verso l'ampliamento delle possibilità per le attività transfrontaliere e verso una maggiore certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari.

37.

Seychelles

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni nelle Seychelles In seno all'OCSE e al Forum globale le Seychelles si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 24 febbraio 2015 e per le Seychelles è in vigore dal 1° ottobre 2015. Le Seychelles hanno firmato l'Accordo SAI il 14 maggio 2015. Dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore il 1 gennaio 2016 («Revenue Administration [Common Reporting Standard] Regulations, 2015»).

Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Seychelles Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Seychelles. Il rapporto contiene una raccomandazione che tuttavia non ha ancora portato alla stesura di un piano d'azione. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Il 28 maggio 2014 le Seychelles hanno firmato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), non ancora entrato in vigore. L'IRS non ha ancora inserito le Seychelles nell'elenco degli Stati che garantiscono un adeguato

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livello di confidenzialità e sicurezza dei dati ai fini dello scambio reciproco di informazioni fiscali.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalle Seychelles.

Tutti gli accordi fiscali conclusi dalle Seicelle contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell'OCSE. La confidenzialità in materia fiscale è disciplinata all'articolo 11 del «Revenue Commission Act, 2010».

Le Seychelles non dispongono di alcuna legislazione specifica in materia di protezione dei dati (esiste un disegno di legge per la protezione dei dati che, tuttavia, non è ancora stato approvato dal Parlamento), di conseguenza le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati rivestono un'importanza ancora maggiore.

Regolarizzazione del passato nelle Seychelles Le Seychelles non hanno un programma di regolarizzazione del passato specifico.

Secondo la prassi in vigore, un'eventuale dichiarazione volontaria di valori patrimoniali fino a quel momento non dichiarati permette di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni previste dal «Revenue Administration Act, 2015», (rinuncia alla cosiddetta «additional tax», che normalmente corrisponde al 10 % del valore degli averi non dichiarati, e riduzione delle multe, che normalmente ammontano a una percentuale compresa tra il 25 e il 75 % dell'importo dovuto, a seconda della gravità della violazione, in quanto in presenza di una dichiarazione volontaria si suppone che la violazione non costituisca un reato intenzionale).

38.

Sudafrica

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Sudafrica In seno all'OCSE e al Forum globale il Sudafrica si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2014. Il Sudafrica ha firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2014. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore il 1° marzo 2016 («Tax Administration Act»). Conformemente alle basi giuridiche sudafricane, gli istituti finanziari nel Paese hanno iniziato a raccogliere dati nel 2016; i primi scambi avverranno a partire dal 2017. Il 24 novembre 2016 la Svizzera e il Sudafrica hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr. n. 1.3).

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Sudafrica Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Sudafrica. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

Il Sudafrica ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di dati), già entrato in vigore. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e sicurezza dei dati garantito dal Sudafrica e lo aveva giudicato appropriato.

Nel mese di novembre 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Sudafrica. Tutti gli accordi fiscali da esso conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste disposizioni, il «Tax Administration Act, 2011» del Sudafrica e le direttive amministrative dell'autorità fiscale nazionale contengono disposizioni concernenti la confidenzialità per i collaboratori e i fornitori delle autorità fiscali. La trasmissione di dati confidenziali è disciplinata al capitolo 17 di questo atto normativo ed è punita con una multa o una pena detentiva fino a due anni.

I diritti delle persone fisiche e giuridiche in merito al trattamento dei loro dati sono disciplinati in particolare da una legge emanata nel 2013, ovvero il «Protection of Personal Information Act, 2013». Questa legge contempla disposizioni in materia di protezione dei dati e riconosce alle persone interessate il diritto di accedere, rettificare, distruggere o cancellare i propri dati.

Regolarizzazione del passato in Sudafrica Il Sudafrica dispone dal 2012 di un programma di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati. In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni il Paese ha previsto un ulteriore programma di regolarizzazione rivolto alle persone fisiche e giuridiche («Special Voluntary Disclosure Programme, SVDP»). Il programma è stato sottoposto a una procedura di consultazione fino all'8 agosto 2016, è entrato in vigore il 1° ottobre 2016 e sarà applicabile fino al 30 giugno 2017.

I contribuenti
hanno quindi la possibilità di denunciare gli averi non dichiarati e regolarizzare la propria situazione prima dell'inizio della trasmissione di dati. Lo SVDP prevede che il 40 per cento del valore massimo di fine anno calcolato sul totale degli averi riconducibili a redditi non dichiarati e detenuti all'estero nel periodo compreso tra il 1° marzo 2010 e il 28 febbraio 2015 venga conteggiato al reddito imponibile in Sudafrica a partire dall'esercizio 2015. Il reddito a cui detti averi non dichiarati sono riconducibili dovrà in futuro essere tassato in via ordinaria, escludendolo per contro da un'imposta retroattiva sul reddito, sulle donazioni o sulle successioni. Nel caso di una valida autodenuncia, che tra l'altro presuppone vengano integralmente portate alla luce tutte le fattispecie, è previsto inoltre che l'autorità fiscale sudafricana competente («South African Revenue Service») non applichi alcuna multa né avvii alcun tipo di azione penale. Possono avvalersi dello SVDP anche quei contribuenti che già prima del 1° marzo 2010 avevano alienato i propri valori patrimoniali detenuti all'estero e non dichiarati.

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In caso di rimpatrio dei valori patrimoniali dichiarati o dei relativi proventi da alienazione il contribuente sarà chiamato a versare un'imposta sanzionatoria pari al 5 per cento del valore di mercato al 29 febbraio 2016. Se i valori patrimoniali dichiarati o i relativi proventi da alienazione verranno lasciati all'estero, l'imposta sanzionatoria salirà al 10 per cento del valore di mercato al 29 febbraio 2016. L'imposta sanzionatoria dovrà essere pagata con valori patrimoniali esteri, altrimenti verrà maggiorata di altri 2 punti percentuali salendo così al 12 per cento.

Accesso al mercato Il mercato sudafricano non fa parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere. Esiste nondimeno l'interesse di migliorare le condizioni quadro in materia di operazioni transfrontaliere e aumentare la certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari, soprattutto nel settore delle riassicurazioni.

Nella dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l'importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l'intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità sudafricane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

39.

Isole Turks e Caicos

Creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni nelle Isole Turks e Caicos In seno all'OCSE e al Forum globale le Isole Turks e Caicos si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 («early adopter»). Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata dal Regno Unito è entrata in vigore anche nei territori britannici d'oltremare (nelle Isole Turks e Caicos il 1° dicembre 2013). Le Isole Turks e Caicos hanno firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2014. Dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore nel 2016 (cfr. «Tax Information [Exchange and Mutual Administrative Assistance] [Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters] Order 2014; The International Tax Compliance Regulation, 2016»).

Nelle Isole Turks e Caicos non esistono imposte sul reddito, sugli utili e sulla sostanza e pertanto, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, si sono dichiarate dinnanzi al Forum globale come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. Di conseguenza tra la Svizzera e le Isole Turks e Caicos non si terrà alcuno scambio reciproco di informazioni relative ai conti finanziari. I criteri della 4314

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confidenzialità/sicurezza dei dati e delle adeguate possibilità di regolarizzazione non sono quindi rilevanti in questo contesto.

40.

Uruguay

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Uruguay In seno all'OCSE e al Forum globale l'Uruguay si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 1° giugno 2016 e per l'Uruguay è vigore dal 1° gennaio 2017. L'Uruguay ha firmato l'Accordo SAI il 2 novembre 2016. Dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale («ley n° 19.484») è entrata in vigore a gennaio 2017. Il 18 novembre 2016 la Svizzera e l'Uruguay hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (cfr.

n. 1.3).

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Uruguay Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Uruguay. Il DFF si è espresso in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.

L'Uruguay non ha concluso un IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel mese di marzo 2015, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Uruguay. Tutti gli accordi fiscali da esso conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Oltre a questi atti normativi la legislazione fiscale uruguaiana contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (in particolare art. 47 della legge fiscale).

Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'Uruguay ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all'articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo l'Uruguay garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. L'Uruguay figura nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che offrono un'adeguata protezione dei dati.

Regolarizzazione del
passato in Uruguay L'Uruguay non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale basato sulla dichiarazione volontaria. La regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. Resta escluso però il perseguimento penale.

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41.

Emirati Arabi Uniti

Attuazione delle necessarie basi giuridiche negli Emirati Arabi Uniti In seno all'OCSE e al Forum globale gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 21 aprile 2017 ma per gli Emirati Arabi Uniti non è ancora in vigore.

L'Accordo SAI non è ancora stato firmato. Gli Emirati Arabi Uniti, dunque, non dispongono ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è in fase di elaborazione.

Poiché gli Emirati Arabi Uniti non riscuotono imposte sui redditi, sugli utili e sulla sostanza, dinnanzi al Forum globale si sono dichiarati come Giurisdizione con la quale non si applica reciprocità in materia di scambio automatico di informazioni. Di conseguenza tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti non si terrà alcuno scambio reciproco dei dati relativi ai conti finanziari. I criteri della confidenzialità/sicurezza dei dati e delle adeguate possibilità di regolarizzazione non sono quindi rilevanti in questo contesto.

Accesso al mercato Grazie alla forte crescita della loro economia, alla relativa stabilità politica ed economica e alle condizioni quadro favorevoli alla concorrenza, gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare le zone di libero commercio al loro interno, rivestono per i fornitori svizzeri di servizi finanziari un ruolo significativo come punto di partenza da cui coprire i mercati del Vicino Oriente e i prossimi mercati in crescita in Asia e Africa.

Le piazze finanziarie degli Emirati Arabi Uniti fanno dunque parte dei mercati target strategici extraeuropei dei fornitori svizzeri di servizi finanziari e pertanto esiste un sostanziale interesse a conservare e migliorare l'accesso al mercato e le condizioni quadro per i fornitori svizzeri di servizi finanziari in loco. In vista della sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, attualmente sono in corso anche colloqui sull'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari.

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