15.410 Iniziativa parlamentare Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 marzo 2017

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

14 marzo 2017

In nome della Commissione: La presidente, Susanne Leutenegger Oberholzer

2017-0747

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Compendio Il progetto di legge della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale prevede di prorogare sino alla fine del 2027 l'aliquota speciale dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni del settore alberghiero di cui all'articolo 25 capoverso 4 della legge sull'IVA.

La maggioranza della Commissione, riconoscendo le difficoltà del settore alberghiero dovute al rapido cambiamento strutturale e alle fluttuazioni dei tassi di cambio, chiede che l'aliquota speciale sia prorogata nuovamente sino alla fine del 2027. In questo modo intende rassicurare il settore alberghiero che l'aliquota speciale non verrà soppressa in questa difficile situazione. Una minoranza chiede di inserire in modo permanente l'aliquota speciale nella legge sull'IVA.

L'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero era stata introdotta nel 1996 con validità limitata nel tempo per ovviare alla difficile situazione economica in cui si trovava il settore del turismo. Prorogata a cinque riprese, rimarrà in vigore sino alla fine del 2017.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Conformemente all'articolo 25 capoverso 4 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20), le prestazioni nel settore alberghiero sono soggette, fino al 31 dicembre 2017, a un'aliquota speciale del 3,8 per cento.

L'11 marzo 2015 il consigliere nazionale Dominique de Buman ha presentato l'iniziativa parlamentare 15.410 «Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero» per chiedere che, dopo cinque proroghe a tempo determinato, l'aliquota speciale venga inserita definitivamente nel testo della legge. Nella seduta del 18 gennaio 2016, con 14 voti contro 8 e 1 astensione, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deliberato di dare seguito all'iniziativa. Il 18 agosto 2016 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CET-S) si è allineata a tale decisione con 9 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astensioni, precisando, a maggioranza, che approvava solo una proroga e non un inserimento permanente dell'aliquota speciale nella legge. In seguito la Segreteria della Commissione è stata incaricata di elaborare, insieme ai servizi dell'Amministrazione, un progetto di atto normativo per conto della CET-N. Il 25 ottobre 2016 la CET-N ha adottato un progetto preliminare e ha indetto la consultazione.

In occasione della seduta del 14 marzo 2017, la CET-N ha preso atto del rapporto sui risultati della procedura di consultazione, iniziata il 7 novembre 2016 e conclusa il 20 febbraio 2017. In seguito, con 23 voti contro 1, ha approvato definitivamente il progetto di legge nella votazione sul complesso.

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Situazione iniziale

2.1.1

Diritto vigente

L'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. La vecchia Costituzione federale prevedeva, nelle disposizioni transitorie dell'articolo 8ter, la possibilità per la Confederazione di stabilire per via legislativa un'aliquota IVA inferiore per determinate prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero1. Questa possibilità era vincolata a due condizioni: da un lato le prestazioni assoggettate all'aliquota ridotta dovevano essere in ampia misura fruite da stranieri, condizione adempiuta nel settore alberghiero; d'altro lato, la misura doveva essere necessaria per garantire la competitività del ramo economico 1

Con l'adozione del nuovo regime finanziario nel novembre 2004, nella Costituzione federale è stato sancito che la LIVA può prevedere un'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero (art. 130 cpv. 2 Cost.).

2989

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in questione. La situazione critica in cui versava il settore del turismo svizzero a metà degli anni Novanta indusse il Consiglio federale a proporre l'introduzione, a titolo di misura provvisoria valida non oltre la fine del dicembre 2011, di un'aliquota speciale IVA applicabile alle prestazioni in questione. Le Camere federali approvarono la proposta nella sessione primaverile del 1996.

Da allora, l'Assemblea federale prorogò a cinque riprese l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero: 1)

fino al 31 dicembre 2003 (introduzione dell'aliquota speciale nella legge sull'IVA in data 1° gennaio 2001),

2)

fino al 31 dicembre 2006 (modifica del 20 giugno 2003),

3)

fino al 31 dicembre 2010 (modifica del 16 dicembre 2005),

4)

fino al 31 dicembre 2013 (modifica del 12 giugno 2009),

5)

fino al 31 dicembre 2017 (modifica del 21 giugno 2013).

In occasione dell'ultima proroga dell'aliquota speciale il Parlamento ha discusso un nuovo messaggio del Consiglio federale (08.053, messaggio aggiuntivo), che prevedeva di mantenere in vigore solo due aliquote IVA e di applicare l'aliquota ridotta alle prestazioni del settore alberghiero. La proroga dell'aliquota speciale doveva fungere da soluzione temporanea. Alla fine, tuttavia, il cosiddetto modello a due aliquote è stato respinto da entrambe le Camere. Attualmente l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (aliquota normale: 8 %, aliquota ridotta: 2,5 %). In caso di mantenimento dopo il 31 dicembre 2017, è probabile che tale aliquota resti invariata nel prossimo futuro, sia per l'aumento di 0,1 punti percentuali dell'aliquota d'imposta approvato dal Popolo nell'ambito del progetto FAIF a febbraio 2014, sia per l'abolizione dell'incremento di 0,2 punti percentuali per il finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione per l'invalidità (AI) con effetto dal 1° gennaio 2018. Infine, nell'ambito della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (14.088) si dovrebbe procedere a un ulteriore innalzamento delle aliquote IVA dal 1° gennaio 20182: per quanto concerne l'aliquota speciale l'innalzamento dovrebbe essere di 0,1 punti percentuali. Se il progetto di previdenza per la vecchiaia non dovesse essere accettato in occasione della votazione popolare, dal 1° gennaio 2018 verrebbe applicata un'aliquota speciale del 3,7 per cento.

Inoltre, secondo il progetto di previdenza per la vecchiaia 2020 il Consiglio federale dovrebbe aumentare l'aliquota normale di 0,3 punti percentuali dal 1° gennaio 2021 e adeguare le altre aliquote proporzionalmente.

2.1.2

Situazione attuale del settore alberghiero

Secondo i dati del conto satellite del turismo allestito dall'Ufficio federale di statistica (UST)3, nel 2014 il settore del turismo ha generato circa il 2,8 per cento del 2

3

Testo della votazione finale, sessione primaverile del 2017: www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2014/20140088/Schlussabstimmungstext%202%2 0NS%20D.pdf www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10/02/blank/key/01.html

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valore aggiunto lordo creato dall'insieme dell'economia nazionale e ha occupato circa il 4,3 per cento della forza lavoro in Svizzera. Inoltre, le statistiche evidenziano l'importanza strategica che il settore alberghiero riveste nel comparto del turismo.

Nel 2014 esso ha prodotto il 23 per cento del valore aggiunto lordo generato dal turismo (ossia 4,1 mia. fr.) e ha fornito il 20 per cento degli impieghi a esso legati (34 900 occupati).

Il numero delle persone occupate nel settore alberghiero, che include anche quello paralberghiero, è in calo da anni. Nel 2015 tale dato, convertito in equivalenti a tempo pieno, è risultato di circa l'11 per cento inferiore rispetto a quello del 2008.

Nello stesso periodo anche il numero di pernottamenti in hotel effettuati da turisti stranieri è sceso di 11 punti percentuali. La tendenza opposta si è osservata con i turisti svizzeri, il cui numero di pernottamenti dal 2008 al 2015 è aumentato dell'1,5 per cento circa. Complessivamente la contrazione del numero di pernottamenti è stata di poco inferiore al 6 per cento. La diminuzione più marcata è stata avvertita nei Grigioni (­24,4 %), nel Vallese (­18,6 %) e in Ticino (­18,3 %). Per contro nelle grandi città è stato registrato un aumento.

Il quadro qui delineato rivela che il settore alberghiero è sottoposto a notevoli pressioni. Le strutture ubicate nelle regioni turistiche delle Alpi, per tradizione a vocazione turistica, sono particolarmente colpite. I fattori che incidono maggiormente su tale evoluzione negativa sono i deficit strutturali, la crisi finanziaria globale collegata a uno sviluppo congiunturale stentato in importanti Paesi di provenienza dei turisti e il forte apprezzamento del franco svizzero. In relazione a quest'ultimo aspetto, uno studio realizzato dal Centro di ricerche congiunturali del PF di Zurigo (KOF) mostra come il ramo del turismo svizzero in generale e il settore alberghiero in particolare siano molto sensibili alle variazioni del tasso di cambio 4.

Nello studio relativo alla performance della piazza turistica Svizzera dal 2000 al 2015, l'istituto di ricerche economiche e di consulenza BAL Basel Economics AG (BAKBASEL) sottolinea che la stessa è stata inferiore alla media. Di conseguenza la domanda turistica non è riuscita a tenere il passo con lo sviluppo dei Paesi limitrofi.
Anche le cifre che riguardano i tassi d'occupazione e la popolazione attiva nel settore indicano che la Svizzera ha ottenuto risultati meno brillanti rispetto ai Paesi di riferimento. Secondo lo studio un grande problema dell'economia turistica svizzera è la competitività dei prezzi. Le differenze di prezzo sono da ricondurre in primo luogo ai costi più elevati delle prestazioni anticipate e del lavoro. Un'ulteriore debolezza del settore turistico elvetico è costituita, da un lato, dalle dimensioni modeste delle strutture ricettive e, dall'altro, dal fatto che oltre un hotel su due non è classificato. Per contro, la piazza turistica svizzera si presenta solida da altri punti di vista: da un confronto a livello internazionale la forza lavoro risulta ad esempio ben qualificata e il mercato del lavoro molto flessibile5.

4 5

Abrahamsen, Yngve e Simmons-Süer, Banu (2011): «Die Wechselkursabhängigkeit der Schweizer Wirtschaft», Studi KOF n. 24.

BAKBASEL (2016), Benchmarking Turismo ­ Il settore turistico svizzero nel confronto internazionale, Rapporto sul «Programma di benchmarking internazionale per il turismo svizzero: fase di progetto 2014­2015».

2991

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La Svizzera occupa inoltre regolarmente i primi posti nell'indice «Travel & Tourism Competitiveness» del Forum economico mondiale (WEF)6, più precisamente il primo nel 2013 e il sesto nel 2015. Occorre tuttavia notare a tale proposito che questo indice si fonda su numerosi indicatori di cui solo una piccola parte concerne direttamente il settore alberghiero.

2.1.3

L'imposta sul valore aggiunto negli altri Paesi europei

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA, direttiva 2006/112/CE) prescrive agli Stati membri, nel titolo VIII, di applicare un'aliquota normale del 15 per cento almeno (art. 97 par. 1 direttiva 2006/112/CE). Il 25 maggio 2016 il Consiglio dell'Unione europea ha prorogato questa prescrizione sino alla fine del 20177. È possibile, ma non obbligatoria, l'applicazione di una o due aliquote ridotte (art. 98 direttiva 2006/112/CE). Tali aliquote non possono essere inferiori al 5 per cento, benché numerose disposizioni transitorie limitate nel tempo autorizzino gli Stati membri ad applicare aliquote più basse. Le aliquote ridotte possono essere di principio applicate soltanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi menzionate in modo esplicito nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, quali l'«alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte» (n. 12 dell'allegato III).

Come illustrato dalla tabella in allegato, le prestazioni del settore alberghiero soggiacciono a un'aliquota IVA ridotta nella maggior parte dei Paesi europei. Fanno eccezione soltanto la Danimarca, la Gran Bretagna e la Slovacchia. In tutti i Paesi, salvo il Lussemburgo, l'aliquota ridotta è però nettamente superiore al 3,8 per cento applicato in Svizzera. Per quanto riguarda i Paesi limitrofi, i pernottamenti in albergo sono assoggettati all'aliquota del 7 per cento in Germania e in Francia e addirittura del 10 per cento in Italia e in Austria.

2.2

Deliberazioni della Commissione

La CET-N chiede di entrare in materia sul progetto di legge concernente la proroga dell'aliquota speciale, in quanto non intende restare a osservare passivamente lo scadere dell'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero mentre il settore del turismo continua a essere in difficoltà. In seguito alla bocciatura in Parlamento sia del modello dell'aliquota unica proposto dal Consiglio federale sia di quello a due aliquote, ora ci si interroga su come si debba procedere con la terza aliquota d'imposta sul valore aggiunto.

6 7

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015 Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima, GU L 142 del 31.5.2010, pag. 12.

2992

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2.2.1

Proposta della maggioranza

Con 13 voti contro 12, la Commissione propone di mantenere l'aliquota speciale dell'IVA sino alla fine del 2027. La maggioranza ritiene che ciò offra un'opportunità per il settore alberghiero di superare la crisi in atto con misure strutturali. Essa è consapevole del cambiamento strutturale che questo settore sta attraversando e della necessità di fornire risposte innovative. Per agire in questo senso il settore deve disporre di tempo sufficiente e non essere messo ulteriormente sotto pressione da un aumento dell'imposta di 200 milioni da un anno all'altro.

Considerando la dipendenza del settore alberghiero dalla clientela estera, il suo sostegno si configura come una promozione dell'esportazione8. Il forte deprezzamento dell'euro sul franco iniziato nel 2009, culminato con l'abolizione del corso minimo euro/franco operata dalla Banca nazionale svizzera a gennaio 2015, aveva determinato un crollo della domanda di prestazioni del settore alberghiero da parte dei Paesi europei. Dopo il voto favorevole espresso dai cittadini britannici in merito all'uscita dall'UE (Brexit), anche la sterlina britannica ha subito una sensibile svalutazione (cfr. n. 2.1.2). Vista la situazione critica, la maggioranza non vuole fare subire al settore altri aumenti dell'imposta.

La maggioranza esclude pertanto la possibilità di un inserimento permanente dell'aliquota speciale nella legge, in quanto ritiene che l'odierno trattamento di favore riservato a un singolo settore sia sostanzialmente scorretto. Tale misura rappresenta una politica strutturale che non considera altri comparti altrettanto penalizzati dalla debolezza dell'euro e della sterlina. In quanto strumento di politica strutturale, l'aliquota speciale dovrebbe essere sottoposta a controlli regolari e monitorata a livello politico. Inoltre l'aliquota speciale non ha aiutato il settore alberghiero a risolvere i suoi problemi, nemmeno dopo 20 anni. A lungo termine occorrerà quindi trovare un'altra soluzione.

La maggioranza ritiene che entro la prossima scadenza si debba riflettere se si intende rinunciare ancora a entrate fiscali di 200 milioni di franchi che la Confederazione perde a causa dell'aliquota speciale. Nel contempo, la maggioranza rammenta il piano finanziario 2018­2020 del Consiglio federale, che prevede maggiori entrate di 200 milioni di franchi
all'anno grazie alla soppressione dell'aliquota speciale. Fino al 2027 il mantenimento dell'aliquota speciale va quindi a scapito di altri compiti statali (si veda n. 4.1).

2.2.2

Proposta della minoranza

La minoranza della CET-N (de Buman, Aeschi Thomas, Amaudruz, Barazzone, Feller, Landolt, Martullo, Müller Leo, Rime, Ritter, Tuena, Walter) chiede che l'aliquota speciale venga inserita in modo permanente nella legge sull'IVA, ritenendo che dopo cinque proroghe sia giunto il momento di offrire una maggiore sicurez8

Nel 2015 la clientela straniera rappresentava circa il 54 % di tutti i pernottamenti del settore alberghiero svizzero: www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/turismo/ricettivitaturistica.html

2993

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za di pianificazione al settore. La Costituzione federale (art. 130 cpv. 2) consente che la legge preveda l'applicazione, a tempo determinato o indeterminato, di un'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero. Dopo 20 anni in cui è stata concessa un'aliquota speciale a titolo provvisorio, quest'ultima potrebbe benissimo essere sancita nella legge in modo permanente.

La minoranza della Commissione interpreta l'aliquota speciale come un sostegno per un settore interessato da una rapida trasformazione strutturale ed esposto continuamente a una forte concorrenza internazionale e a importanti fluttuazioni dei tassi di cambio. L'inserimento dell'aliquota speciale nella legge rassicura gli operatori del settore, che sanno di non doversi attendere un nuovo aumento dell'imposta sul valore aggiunto. In caso contrario la minoranza teme un calo ancora più massiccio del settore alberghiero svizzero, perdite ancora più consistenti di posti di lavoro e infine una diminuzione delle entrate fiscali. Il numero delle strutture alberghiere è in costante flessione dal 2005, analogamente alla situazione sul fronte dei posti di lavoro, che sono diminuiti già a partire dagli anni Novanta.

2.3

Procedura di consultazione

Il progetto preliminare della Commissione è stato oggetto della procedura di consultazione svoltasi tra il 7 novembre 2016 e il 20 febbraio 2017. Il progetto preliminare prevedeva una proposta della maggioranza il cui obiettivo era di inserire nella legge l'aliquota speciale in modo permanente e una proposta della minoranza che prevedeva una proroga dell'aliquota speciale sino alla fine del 2020.

Alla procedura di consultazione hanno partecipato tutti e 26 i Cantoni, 6 partiti (PBD, PPD, PLR, pvl, PSS e UDC), 13 associazioni e organizzazioni invitate e altre 44 tra associazioni, organizzazioni e imprese, praticamente tutte del settore del turismo.

La proroga dell'aliquota speciale oltre il 31 dicembre 2017 ha raccolto un consenso quasi unanime, giustificato soprattutto dalle difficoltà che il settore del turismo sta attraversando a seguito della rapida trasformazione strutturale, del franco forte e dei costi elevati sul mercato svizzero. Ma le argomentazioni addotte sono anche altre: l'orientamento all'esportazione del settore alberghiero derivante dal gran numero di turisti stranieri che accoglie, il fatto che anche nella maggior parte dei Paesi dell'UE le prestazioni del settore alberghiero beneficiano di un'aliquota speciale e che il mantenimento di questa aliquota speciale non comporta una diminuzione delle entrate fiscali per la Confederazione. Solo il PLR, il pvl e Suissetec si dichiarano favorevoli a riassoggettare le prestazioni del settore alberghiero all'aliquota normale dal 1° gennaio 2018. Essi reputano l'aliquota speciale una misura di politica strutturale che non è in grado di risolvere definitivamente i problemi del settore.

15 Cantoni, 3 partiti, 8 tra associazioni mantello, altre associazioni e organizzazioni invitate a partecipare alla procedura di consultazione, cui si aggiungono i pareri ricevuti da operatori del settore, si dichiarano favorevoli all'adozione definitiva dell'aliquota speciale. Dopo 20 anni in cui l'aliquota speciale è stata prorogata per ben cinque volte è giunto il momento di creare una base legale definitiva, perché il settore del turismo ha urgentemente bisogno di poter contare sulla sicurezza di 2994

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pianificazione. Considerata la forte elasticità della domanda rispetto ai prezzi, le imprese del settore, molte delle quali già oggi sono in perdita, non avrebbero la possibilità di scaricare sugli ospiti l'aumento dell'aliquota dell'imposta né possono accollarsi un onere addizionale di 200 milioni di franchi.

11 Cantoni, 3 partiti, 4 tra associazioni mantello, altre associazioni e organizzazioni invitate a partecipare alla procedura di consultazione più altre 2 organizzazioni chiedono una proroga solo temporanea dell'aliquota speciale sino alla fine del 2020, ritenendo che essa costituisca di fatto un privilegio e, in quanto strumento di politica strutturale, debba essere sottoposta a controlli regolari e monitorata a livello politico.

L'usam, il Centre Patronal e la Chambre vaudoise des arts et métiers propongono di prorogare l'aliquota speciale per altri dieci anni, garantendo così una certa sicurezza nella pianificazione.

Il PLR, il pvl, il PBD, i Cantoni NW, TG e ZH, l'usam e FIDUCIARI SUISSE preferirebbero un modello di aliquota unica, in modo da ridurre nettamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

2.4

Modifiche in seguito alla procedura di consultazione

Dopo la consultazione la Commissione ha preso atto che l'AFC, in base ai pareri espressi nella consultazione da parte dell'usam, del Centre Patronal e della Chambre vaudoise des arts et métiers, ha fatto verificare ancora una volta dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) se una proroga con validità temporale oltre il 2020 fosse possibile. Tale verifica è stata chiesta perché la competenza costituzionale per la Confederazione di riscuotere l'IVA è anch'essa limitata a fine 2020 (art. 196 n. 14 cpv. 1 Cost.). Al momento dell'approvazione del progetto preliminare, la Commissione era partita dal presupposto che l'aliquota speciale può essere prorogata fino al 2020 al massimo. Tuttavia l'UFG ha concluso che una proroga oltre il 2020 è possibile. Esso precisa che la legge sull'IVA, che di per sé ha validità permanente, rimarrebbe valida anche se dovesse venir meno la sua base costituzionale. In tal caso si avrebbe una situazione giuridica precaria, che richiederebbe senz'altro una qualche soluzione. La legge pertanto non verrebbe automaticamente a decadere il 31 dicembre 2020. Una situazione analoga si era peraltro venuta a creare con il decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF): l'innalzamento temporaneo dell'aliquota IVA era stata subordinata alla condizione che la facoltà di riscuotere l'IVA fosse prorogata (art. 196 n. 14 cpv. 4 Cost)9.

In base a questo chiarimento, la Commissione ha deciso di chiedere una proroga dell'aliquota speciale di dieci anni, purché la facoltà di riscuotere l'IVA fosse prorogata almeno fino al 31 dicembre 2027.

9

Art. 196 n. 14 cpv. 4 Cost: 4 Per garantire il finanziamento dell'infrastruttura finanziaria, il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote di cui all'articolo 25 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2030 al più tardi purché il termine stabilito dal capoverso 1 sia prorogato.

2995

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3

Commento ai singoli articoli

3.1

Proposta della maggioranza

Art. 25

Aliquote d'imposta

Capoverso 4: la validità temporale dell'aliquota speciale dell'imposta sulle prestazioni del settore alberghiero (attualmente fissata al 3,8 %) è limitata al 31 dicembre 2017. Tale validità viene prorogata di altri dieci anni fino al 31 dicembre 2027. Il testo della legge non subisce altre modifiche. Qualora, invece, l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS previsto dal 1° gennaio 2018 nell'ambito della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (14.088) non potesse essere attuato, a partire dalla stessa data l'aliquota speciale scenderebbe al 3,7 per cento.

3.2 Art. 25

Proposta della minoranza Aliquote d'imposta

Capoverso 4: la validità temporale dell'aliquota speciale dell'imposta sulle prestazioni del settore alberghiero (attualmente fissata al 3,8 %) è limitata al 31 dicembre 2017. A prescindere dall'abrogazione della validità temporale il testo della legge non subisce altre modifiche. Qualora, invece, l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS previsto dal 1° gennaio 2018 nell'ambito della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (14.088) non potesse essere attuato, a partire dalla stessa data l'aliquota speciale scenderebbe al 3,7 per cento.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La soppressione dell'aliquota speciale e l'applicazione dell'aliquota normale dell'8 per cento alle prestazioni del settore alberghiero comporterebbe un aumento del gettito dell'IVA di circa 200 milioni di franchi all'anno. Considerati in particolare i periodi contabili trimestrali e semestrali, gli effetti della soppressione dell'aliquota speciale si farebbero sentire più tardivamente. Nel 2018 verrebbe incassato soltanto il 73 per cento del maggior gettito di un intero anno; i maggiori ricavi nella loro totalità si realizzerebbero non prima del 2019.

I maggiori introiti derivanti dalla soppressione dell'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero sono stati iscritti nel piano finanziario 2018­2020. Un inserimento definitivo o una proroga temporanea dell'aliquota speciale comporterebbe pertanto un peggioramento della situazione delle finanze federali che, a causa del freno all'indebitamento, dovrebbero essere compensate da tagli sul fronte delle uscite.

2996

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L'attuazione dell'iniziativa parlamentare non avrebbe ripercussioni sull'effettivo del personale, in quanto si assisterebbe a un mero consolidamento o prolungamento dello statu quo.

4.2

Attuabilità

Né l'inserimento definitivo né la proroga dell'aliquota speciale pongono nuovi problemi per l'attuazione.

5

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Poiché la Svizzera non è membro dell'Unione europea e non ha ripreso la direttiva relativa al sistema di imposta sul valore aggiunto10 applicabile nell'UE, tale direttiva non è applicabile in Svizzera. La Svizzera può continuare a determinare in modo autonomo il suo ordinamento in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE riguardano l'IVA soltanto nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria. Queste disposizioni esulano dal progetto in esame.

Va inoltre menzionato il Trattato del 28 ottobre 199411 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein. In base a questo Trattato, il Principato del Liechtenstein ­ che insieme alla Svizzera costituisce un unico territorio doganale ­ riprende la legislazione svizzera vigente in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'obiettivo del Trattato è garantire una normativa, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'imposta sul valore aggiunto in entrambi i Paesi. Esso conserva la sua validità sempreché una delle due Parti contraenti non lo disdica.

Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein dovrà adeguare la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla revisione della LIVA svizzera.

Inoltre, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania vige il Trattato del 23 novembre 196412 sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. Secondo questo Trattato, nel Comune tedesco di Büsingen vige la legislazione svizzera in materia di valore aggiunto. In altri termini, la Svizzera riscuote anche sul territorio del Comune di Büsingen l'IVA sulle importazioni e sulle prestazioni ivi fornite. In compenso la Svizzera partecipa con una quota del suo gettito di imposta sul valore aggiunto agli oneri speciali del Comune di Büsingen e della sua popolazione. Il Trattato conserva la sua validità sempreché una delle Parti contraenti non lo disdica.

10 11 12

GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

RS 0.641.295.142 RS 0.631.112.136

2997

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6

Costituzionalità e legalità

L'articolo 130 della Costituzione federale rappresenta la base costituzionale per l'aliquota speciale conformemente al decreto federale del 19 marzo 2004 concernente un nuovo regime finanziario. Per l'imposizione delle prestazioni del settore alberghiero, la legge può stabilire un'aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale (art. 130 cpv. 2 Cost.).

2998

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Allegato

Imposizione delle prestazioni del settore alberghiero nell'UE

a

Stato membro

Aliquota normale

Prestazioni alberghiere

Belgio Bulgaria Repubblica Ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito

21 20 21 25 19 20 23 23 21 20 25 22 19 21 21 17 27 18 21 20 23 23 20 22 20 24 25 20

6 9 15 25 7 9 9 13 10 10 13 10 9 12 9 3 18 7 6 13a 8 6 9 9,5 20 10 12 20

Dal 1° maggio 2016

Fonte: Commissione europea, Fiscalità e unione doganale, 1° gennaio 2016, aliquota dell'IVA applicata negli Stati membri dell'Unione europea (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/vat_rates_fr.pdf).

2999

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3000