Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Modifica del 7 agosto 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006, del 1° novembre 2007, del 6 dicembre 2012, del 10 novembre 2015 e del 14 giugno 20161 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 4 lett. b Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell'allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori: 4

b.

1

lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate conformemente all'art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

FF 2003 3464, 2006 6191 8149, 2007 7107, 2012 8589, 2015 6825, 2016 4477

2017-1942

4989

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

FF 2017

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

7 agosto 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4990