Traduzione1

Concorrenza all'esportazione Decisione ministeriale del 19 dicembre 2015 Conclusa a ...

Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore il ...

La Conferenza ministeriale, visto il capoverso 1 dell'articolo IX dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, decide quanto segue:

Considerazioni generali 1. I membri riaffermano il loro impegno, assunto attraverso la Dichiarazione ministeriale di Bali del 2013 sulla concorrenza all'esportazione3, di usare la massima moderazione nell'adottare qualsiasi forma di sovvenzione all'esportazione o misura d'esportazione di effetto equivalente.

2. Nessuna disposizione della presente Decisione può essere interpretata in modo da conferire a un membro il diritto di accordare, direttamente o indirettamente, sovvenzioni all'esportazione che eccedano quanto specificato negli elenchi di impegni specifici dei membri o da derogare in altro modo agli obblighi stabiliti all'articolo 8 dell'Accordo sull'agricoltura. Inoltre, nessuna disposizione può essere interpretata in modo da implicare una qualsiasi modifica degli obblighi e dei diritti derivanti dall'articolo 10.1 dell'Accordo sull'agricoltura né da ridurre in un qualsiasi modo altri obblighi derivanti dall'Accordo sull'agricoltura o da altri accordi dell'OMC.

3. Inoltre, nessuna disposizione della presente Decisione può essere interpretata in modo da ridurre gli impegni vigenti derivanti dalla Decisione ministeriale di Marrakech dell'aprile 1994 sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui Paesi meno avanzati e sui Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari e dalla Decisione del 14 novembre 20014 sulle questioni e le problematiche connesse all'attuazione concernente, tra l'altro, i livelli d'impegno in materia di aiuti alimentari, la fornitura di aiuti alimentari da parte dei donatori, l'assistenza tecnica e finanziaria nel contesto dei programmi d'aiuto volti a migliora-

1 2 3 4

Dal testo originale francese.

FF 2017 3777 Documenti WT/MIN(13)/40 e WT/L/915.

Documento WT/MIN(01)/17.

2017-0465

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re la produttività e l'infrastruttura agricole, e il finanziamento dei normali livelli d'importazione commerciale di prodotti alimentari di base. Né può essere interpretata in modo da modificare il riesame periodico di queste decisioni da parte della Conferenza ministeriale e il monitoraggio da parte del Comitato per l'agricoltura.

4. Il Comitato per l'agricoltura sorveglia l'attuazione della presente Decisione da parte dei membri conformemente alle prescrizioni vigenti in materia di notifica previste dall'Accordo sull'agricoltura, integrate dalle disposizioni enunciate nell'allegato della presente Decisione.

5. Durante le sue riunioni ordinarie, il Comitato per l'agricoltura riesamina ogni tre anni le disposizioni della presente Decisione al fine di rafforzarle per impedire qualsiasi elusione degli impegni di eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione assunti ed evitare che possano essere disattesi attraverso il ricorso a transazioni non commerciali.

Sovvenzioni all'esportazione 6. A partire dalla data di adozione della presente Decisione i Paesi membri sviluppati eliminano senza indugio le loro rimanenti possibilità di concedere sovvenzioni all'esportazione riportate negli elenchi5 6.

7. I Paesi membri in via di sviluppo eliminano le loro possibilità di concedere sovvenzioni all'esportazione entro la fine del 20187.

8. I Paesi membri in via di sviluppo continuano a beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9.4 dell'Accordo sull'agricoltura fino alla fine del 2023, vale a dire fino a cinque anni dopo la data finale prevista per l'eliminazione di ogni forma di sovvenzione all'esportazione. I Paesi meno avanzati e i Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari elencati nel documento G/AG/5/Rev.10 continuano a

5

6

7

Il presente paragrafo non si applica alle quantità che contravvengono agli impegni di riduzione delle sovvenzioni all'esportazione individuate dall'Organo di composizione delle controversie nelle sue raccomandazioni e decisioni adottate nelle controversie DS265, DS266, e DS283, relativamente al programma vigente che scade il 30 settembre 2017, per i prodotti interessati da tali controversie.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti trasformati, ai latticini e alla carne di maiale di un Paese membro sviluppato che conviene di eliminare, a partire dal 1° gennaio 2016, qualsiasi sovvenzione all'esportazione per i prodotti destinati ai Paesi meno avanzati e che ha notificato le sovvenzioni all'esportazione per tali prodotti o categorie di prodotti in una delle sue tre ultime notifiche concernenti le sovvenzioni all'esportazione esaminate dal Comitato per l'agricoltura prima dell'adozione della presente Decisione. Per questi prodotti le sovvenzioni all'esportazione iscritte negli elenchi saranno eliminate entro la fine del 2020 e il livello degli impegni in materia di quantità saranno applicati a titolo di status quo fino alla fine del 2020 agli attuali livelli di quantità medi del periodo di riferimento 20032005. Inoltre, non saranno applicate ulteriori sovvenzioni all'esportazione a nuovi mercati o prodotti.

Nonostante il presente paragrafo, un Paese membro in via di sviluppo eliminerà le sue possibilità di concedere sovvenzioni all'esportazione entro la fine del 2022 per i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali ha notificato le sovvenzioni all'esportazione in una delle sue tre ultime notifiche concernenti le sovvenzioni all'esportazione esaminate dal Comitato per l'agricoltura prima dell'adozione della presente Decisione.

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beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9.4 dell'Accordo sull'agricoltura fino alla fine del 2030.

9. I membri non applicheranno sovvenzioni all'esportazione attraverso modalità volte a eludere l'obbligo di ridurre ed eliminare qualsiasi sovvenzione all'esportazione.

10. I membri si impegneranno a non aumentare le proprie sovvenzioni all'esportazione per prodotto oltre il livello medio degli ultimi cinque anni.

11. I membri provvederanno affinché le loro sovvenzioni all'esportazione producano, tuttalpiù, distorsioni commerciali minime e non dirottino né impediscano le esportazioni di un altro membro. A tal fine i membri che applicano sovvenzioni all'esportazione prenderanno in debita considerazione gli effetti che esse producono sugli altri membri e si consulteranno, se così richiesto, con ogni altro membro che in qualità di esportatore nutre un particolare interesse per le questioni concernenti tali sovvenzioni. Il membro che applica le sovvenzioni all'esportazione fornisce al membro interessato, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni pertinenti.

Cotone 12. Per quanto riguarda il cotone, le disposizioni e gli impegni contemplati dalla presente Decisione sono attuati immediatamente a partire dalla data di adozione della presente Decisione dai Paesi membri sviluppati e al più tardi il 1° gennaio 2017 dai Paesi membri in via di sviluppo.

Crediti all'esportazione, garanzie del credito all'esportazione o programmi di assicurazione Definizione 13. Oltre a rispettare qualsiasi altro obbligo in materia di sovvenzioni all'esportazione derivante dall'Accordo sull'agricoltura o da ogni altro accordo preso in considerazione8, i membri si impegnano a non concedere crediti all'esportazione9, garanzie del credito all'esportazione o programmi di assicurazione per l'esportazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 dell'Accordo sull'agricoltura (di seguito «prodotti agricoli»), se non in conformità con la presente Decisione. I crediti all'esportazione, le garanzie del credito all'esportazione e i programmi di assicurazione (di seguito «supporto al finanziamento delle esportazioni») comprendono:

8

9

a)

il sostegno finanziario diretto, compresi i crediti/finanziamenti diretti, i rifinanziamenti e gli interventi sui tassi d'interesse;

b)

la copertura dei rischi, comprese le assicurazioni, le riassicurazioni o le garanzie dei crediti all'esportazione;

Tuttavia, il secondo paragrafo della lettera (k) dell'allegato I dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (di seguito «elenco illustrativo») non è applicato ai prodotti agricoli.

I crediti all'esportazione definiti nel presente paragrafo non comprendono il finanziamento del capitale circolante per i fornitori.

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c)

gli accordi intergovernativi di credito sull'importazione di prodotti agricoli provenienti dal Paese creditore nell'ambito dei quali il Paese esportatore si assume una parte o tutto il rischio; e

d)

ogni altra forma di supporto governativo al finanziamento delle esportazioni, diretto o indiretto, comprese la fatturazione differita e la copertura dei rischi di cambio.

14. Le disposizioni della presente Decisione si applicano ai sostegni finanziari di cui al paragrafo 13 accordati da Governi o organismi pubblici ai sensi dell'articolo 1.1 a) 1) dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Modalità e condizioni 15. Il supporto al finanziamento delle esportazioni è concesso conformemente alle modalità e condizioni seguenti: a)

Termine di rimborso massimo: ai sensi della presente Decisione, il termine di rimborso massimo per il supporto al finanziamento delle esportazioni ­ vale a dire il periodo che decorre dal punto di partenza del credito10 fino alla data dell'ultimo pagamento convenuta per contratto ­ non deve superare i 18 mesi. Per i Paesi membri sviluppati questa disposizione si applica a partire dall'ultimo giorno del 2017. I contratti già esistenti che sono stati conclusi prima dell'adozione della presente Decisione per un periodo superiore a 18 mesi restano validi fino alla loro scadenza contrattuale, purché siano stati notificati al Comitato per l'agricoltura e rimangano immutati.

b)

Autofinanziamento: i programmi di garanzia del credito all'esportazione, di assicurazione e riassicurazione nonché gli altri programmi di copertura dei rischi di cui al paragrafo 13 lettere (b), (c) e (d) devono essere autofinanziati e coprire sul lungo periodo i costi e le perdite di gestione di un programma ai sensi della lettera (j) dell'elenco illustrativo dell'allegato I dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Trattamento speciale e differenziato 16. I Paesi membri in via di sviluppo fornitori di supporto al finanziamento delle esportazioni possono beneficiare dei seguenti trattamenti.

Termine di rimborso massimo: i Paesi membri in via di sviluppo beneficiano di un periodo di applicazione progressivo di 4 anni a decorrere dal primo giorno del periodo di attuazione11, al termine del quale attuano pienamente il termine di rimborso massimo di 18 mesi. Questo obiettivo è raggiunto nel modo seguente:

10

Il «punto di partenza del credito» è, al più tardi, la data media ponderata o la data di arrivo effettiva della merce nel Paese destinatario nel caso in cui il contratto preveda che essa sia fornita in qualsiasi periodo ininterrotto di sei mesi.

11 Ai fini del presente paragrafo, il periodo di attuazione è definito come il periodo che inizia nel 2016 e termina il 31 dicembre 2020.

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a)

il primo giorno di attuazione il termine di rimborso massimo per ogni nuovo supporto accordato è di 36 mesi;

b)

due anni dopo l'attuazione il termine di rimborso massimo per ogni nuovo supporto accordato è di 27 mesi;

c)

quattro anni dopo l'attuazione si applica il termine di rimborso massimo di 18 mesi.

Resta inteso che, dopo ciascuna delle date rilevanti, gli eventuali accordi di supporto preesistenti conclusi entro i limiti stabiliti alle lettere (a)­(c) si applicano fino alla scadenza inizialmente prevista.

17. In deroga alle modalità e alle condizioni enunciate ai capoversi 15 lettera (a) e 16, i Paesi meno avanzati e i Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari elencati nel documento G/AG/5/Rev.10 beneficiano di un trattamento differenziato e più favorevole comprendente la possibilità, per quanto li riguarda, di un termine di rimborso di 36-54 mesi per l'acquisto di prodotti alimentari di base12.

Un Paese membro può beneficiare di una proroga del periodo in questione se circostanze eccezionali gli impediscono di finanziare l'importazione di prodotti alimentari a livelli normali e/o di ottenere prestiti da istituti finanziari multilaterali e/o regionali entro tali periodi. In questi casi si applicano le disposizioni standard sul monitoraggio e la sorveglianza risultanti dalla presente Decisione13.

Imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli 18. I membri provvedono affinché le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli siano gestite conformemente alle disposizioni specificate ai paragrafi 20 e 21 e conformemente all'articolo XVII, all'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII e alle altre disposizioni pertinenti del GATT 1994, dell'Accordo sull'agricoltura e di altri accordi dell'OMC.

19. Ai fini delle seguenti disposizioni della presente Decisione, un'impresa commerciale di Stato esportatrice di prodotti agricoli è un'impresa ai sensi della definizione pratica dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, attiva nell'esportazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 dell'Accordo sull'agricoltura14.

12

Questa disposizione si applica anche a Belize, Ecuador, Guatemala, Guyana, Isole Figi, Nicaragua, Papuasia Nuova Guinea, Stato Plurinazionale della Bolivia e Suriname.

13 Se Cuba divenisse membro beneficiario di questa situazione, il termine potrebbe superare i 54 mesi. In tal caso non si effettuerebbe nessun monitoraggio né sorveglianza senza il previo ed esplicito consenso di questo Paese.

14 «Imprese governative e non governative, ivi compresi gli organismi per la commercializzazione, cui sono stati concessi privilegi o diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statutari o costituzionali, nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti o le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni». Resta inteso che quando viene fatto riferimento ai «privilegi o diritti» che «influenzano... il livello o la direzione delle importazioni», queste importazioni non rientrano di per sé nel campo d'applicazione della presente Decisione, che si riferisce, di fatto, alle sole esportazioni come definite nella frase precedente.

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20. I membri provvedono affinché le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli non operino in maniera da eludere altre disposizioni enunciate dalla presente Decisione.

21. I membri si adoperano per garantire che, nell'esercizio dei loro poteri monopolistici, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli agiscano in modo da minimizzare gli effetti di distorsione degli scambi e non dirottino o impediscano le esportazioni di un altro membro.

Aiuti alimentari internazionali 22. I membri ribadiscono il loro impegno a mantenere un livello adeguato di aiuti alimentari internazionali, a prendere in considerazione gli interessi dei destinatari di tali aiuti e a garantire che le seguenti disposizioni non impediscano involontariamente la fornitura di aiuti alimentari in situazioni d'emergenza. Per impedire o ridurre al minimo i dirottamenti commerciali, i membri garantiscono che gli aiuti alimentari internazionali siano forniti in piena conformità con le disposizioni specificate ai paragrafi 23­32, contribuendo così all'obiettivo di impedire qualsiasi dirottamento commerciale.

23. I membri provvedono affinché gli aiuti alimentari internazionali: a)

rispondano a una necessità;

b)

siano forniti esclusivamente sotto forma di donazioni;

c)

non siano legati direttamente o indirettamente alle esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni o servizi;

d)

non siano legati agli obiettivi di sviluppo dei mercati dei membri donatori;

e affinché e)

i prodotti agricoli forniti a titolo di aiuti alimentari internazionali non siano riesportati in nessuna forma, salvo nel caso in cui venga negata loro l'importazione nel Paese destinatario oppure se sono giudicati inadeguati o non più necessari allo scopo per il quale sono stati ricevuti nel Paese destinatario o se sotto il profilo logistico la riesportazione è necessaria per accelerare la fornitura di aiuti alimentari a un altro Paese che versa in una situazione di emergenza. Ogni riesportazione conforme al presente paragrafo va effettuata in modo da non compromettere i tradizionali mercati commerciali ben funzionanti di prodotti agricoli del Paese in cui gli alimenti sono riesportati.

24. Nel fornire aiuti alimentari i membri tengono conto delle condizioni vigenti sul mercato locale dei medesimi prodotti o dei prodotti sostitutivi. I membri si astengono dal fornire aiuti alimentari internazionali in natura in situazioni in cui è facilmente prevedibile che causerebbero un effetto avverso sulla produzione locale15 o regionale dei medesimi prodotti o dei prodotti sostitutivi. I membri si adoperano, inoltre, affinché gli aiuti alimentari internazionali non compromettano i tradizionali mercati commerciali ben funzionanti di prodotti agricoli.

15

Il termine «locale» può riferirsi al livello sia nazionale sia subnazionale.

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25. I membri che forniscono esclusivamente aiuti alimentari in contanti sono incoraggiati a continuare a farlo. Anche gli altri membri sono incoraggiati a fornire aiuti alimentari internazionali in contanti o in natura in situazioni di emergenza, di crisi prolungate (come definite dalla FAO16) o in situazioni di aiuto alimentare non urgente per lo sviluppo/il potenziamento delle capacità, in cui i Paesi destinatari o gli organismi di aiuto umanitario riconosciuti o di aiuto alimentare internazionale, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, hanno richiesto un tale aiuto.

26. I membri sono anche incoraggiati a procurarsi in misura crescente aiuti alimentari internazionali da fonti locali o regionali, nei limiti del possibile e a condizione che la disponibilità e i prezzi degli alimenti di base su questi mercati non ne risultino compromessi.

27. I membri monetizzano gli aiuti alimentari internazionali soltanto dove sussiste una necessità di monetizzazione comprovata ai fini del trasporto e della fornitura degli aiuti alimentari o quando la monetizzazione dell'aiuto alimentare internazionale è finalizzata a rimediare a una penuria alimentare a corto e/o a lungo termine o a situazioni di insufficienza della produzione agricola che provocano fame cronica e malnutrizione nei Paesi meno avanzati e nei Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari17.

28. Prima di ogni monetizzazione viene effettuata un'analisi del mercato locale o regionale per tutti gli aiuti alimentari internazionali da monetizzare che comprenda la valutazione delle necessità alimentari del Paese destinatario, dei dati sul mercato degli organismi locali delle Nazioni Unite e dei normali livelli d'importazione e consumo del prodotto da monetizzare e che sia compatibile con i rapporti previsti dalla Convenzione sull'assistenza alimentare. Organismi terzi commerciali o nonprofit indipendenti saranno impiegati per monetizzare gli aiuti alimentari internazionali in natura al fine di garantire che gli aiuti alimentari internazionali in natura siano venduti in regime di libera concorrenza di mercato.

29. Nel ricorrere a organismi terzi commerciali o non-profit indipendenti ai fini del capoverso precedente, i membri provvedono affinché al momento di monetizzare l'aiuto alimentare internazionale gli eventuali effetti
distorsivi sui mercati locali o regionali, tra cui gli impatti sulla produzione, siano minimizzati o eliminati. Garantiscono inoltre che la vendita dei prodotti a scopi di assistenza alimentare si svolga nell'ambito di un processo trasparente, competitivo e aperto e tramite gara d'appalto pubblica18.

30. I membri si impegnano a garantire la massima flessibilità per consentire ogni tipo di aiuto alimentare internazionale volto a mantenere i livelli necessari, pur sforzandosi di orientarsi verso forme di aiuti alimentari svincolati in contanti conformemente alla Convenzione sull'assistenza alimentare.

16

La FAO definisce le crisi prolungate nel modo seguente: «Situazioni in cui una parte importante della popolazione è esposta a un elevato rischio di morte, malattia e deterioramento dei suoi mezzi di sussistenza».

17 Questa disposizione si applica anche a Belize, Ecuador, Guatemala, Guyana, Isole Figi, Nicaragua, Papuasia Nuova Guinea, Stato Plurinazionale della Bolivia e Suriname.

18 Se la vendita non può essere effettuata mediante gara d'appalto pubblica, è possibile ricorrere a una vendita negoziata.

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31. I membri riconoscono il ruolo che i Governi rivestono, entro la loro giurisdizione, nel processo decisionale in merito agli aiuti alimentari internazionali. Riconoscono inoltre che il Governo di un Paese destinatario di aiuti alimentari internazionali può scegliere di non percepire tali aiuti in forma monetizzata.

32. I membri convengono di riesaminare le disposizioni sugli aiuti alimentari internazionali di cui ai capoversi precedenti nell'ambito del regolare Comitato per l'agricoltura che vigila sull'attuazione della Decisione ministeriale di Marrakech dell'aprile 1994 sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui Paesi meno avanzati e sui Paesi importatori netti di prodotti alimentari.

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Allegato19

Sovvenzioni all'esportazione In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all'esportazione20 e in aggiunta agli obblighi annuali di notifica stabiliti dalle disposizioni pertinenti dell'Accordo sull'agricoltura e dalle relative decisioni, i membri continuano a fornire informazioni sulle sovvenzioni all'esportazione nel contesto di un processo d'esame annuale, secondo la seguente struttura: 1.

fornire informazioni su modifiche operazionali delle misure.

Crediti all'esportazione, garanzie di credito all'esportazione o programmi di assicurazione (finanziamento all'esportazione) In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all'esportazione, i membri continuano a fornire informazioni sui crediti all'esportazione, sulle garanzie di credito all'esportazione o sui programmi di assicurazione nel contesto di un processo d'esame annuale, secondo la seguente struttura: 1.

descrivere il programma (classificazione all'interno delle seguenti categorie: sostegno finanziario diretto, copertura dei rischi, accordi di credito intergovernativi o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico del credito all'esportazione) e legislazione pertinente;

2.

descrivere l'entità di finanziamento all'esportazione;

3.

indicare il valore totale delle esportazioni di prodotti agricoli coperte da crediti all'esportazione, garanzie di credito all'esportazione o programmi di assicurazione e utilizzo per programma;

4.

indicare la media annuale dei tassi di premio/delle commissioni per programma;

5.

indicare il termine di rimborso massimo per programma;

6.

indicare i termini di rimborso annui medi per programma;

7.

indicare la destinazione o i gruppi di destinazioni per programma;

8.

indicare l'utilizzo del programma per prodotto o gruppi di prodotti.

Aiuto alimentare In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all'esportazione, i membri continuano a fornire informazioni sugli aiuti alimentari internazionali nel contesto di un processo d'esame annuale, secondo la seguente struttura: 19

In deroga al paragrafo 4 della presente Decisione, I Paesi membri in via di sviluppo mettono in atto questo allegato entro cinque anni dalla data di adozione della presente Decisione, salvo che siano nelle condizioni di farlo prima.

20 Decisioni WT/MIN(13)/40 e WT/L/915.

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1.

descrivere il prodotto;

2.

indicare la quantità e/o il valore dell'aiuto fornito;

3.

indicare se l'aiuto alimentare è stato fornito in natura o svincolato in contanti e se è stata autorizzata la monetizzazione;

4.

indicare se l'aiuto alimentare è stato fornito completamente sotto forma di donazioni o a condizioni preferenziali;

5.

descrivere la relativa valutazione delle necessità (e da chi è stata effettuata) e indicare se l'aiuto alimentare è stato fornito in risposta a una dichiarazione o a un appello di emergenza (e da parte di chi);

6.

indicare se le disposizioni sulla fornitura dell'aiuto alimentare contemplano la possibilità di una riesportazione.

Imprese commerciali di stato esportatrici di prodotti agricoli In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all'esportazione, i membri continuano a fornire informazioni sulle imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli nel contesto di un processo d'esame annuale, secondo la seguente struttura: 1.

elencare le imprese commerciali di Stato ­ identificare le imprese commerciali di Stato, ­ descrivere i prodotti interessati (indicando le voci tariffarie corrispondenti);

2.

descrivere la ragione e la finalità ­ indicare i motivi per cui l'impresa commerciale di Stato è stata costituita e/o viene mantenuta in essere, ­ indicare in modo succinto la base giuridica per la concessione di privilegi o diritti speciali o esclusivi, comprese le disposizioni legali e una sintesi dei poteri statutari o costituzionali;

3.

descrivere il funzionamento dell'impresa commerciale di Stato ­ fornire una panoramica sommaria delle operazioni svolte dall'impresa commerciale di Stato, ­ specificare i privilegi o i diritti speciali o esclusivi di cui gode l'impresa commerciale di Stato.

Informazioni supplementari sotto riserva delle usuali considerazioni sulla confidenzialità commerciale: 1.

esportazioni (valore/volume);

2.

prezzi all'esportazione;

3.

destinazione dell'esportazione.

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