10.2.2

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran dell'11 gennaio 2017

1

Punti essenziali dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale

Durante gli anni in cui sono state imposte sanzioni contro il programma nucleare iraniano, le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran hanno perduto molto del loro slancio. Gran parte delle sanzioni internazionali in ambito economico e finanziario è stata sospesa o revocata una volta conclusi i negoziati (luglio 2015) e implementato l'Accordo sul nucleare (metà gennaio 2016).

Nel contempo, la Svizzera ha proceduto a una revisione totale dell'ordinanza dell'11 novembre 20151 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. L'ordinanza riveduta è entrata in vigore il 17 gennaio 2016. Il 27 febbraio dello stesso anno, in occasione della sua visita a Teheran, il presidente della Confederazione Johann N. Schneider-Ammann ha concordato con il presidente iraniano Hassan Rohani una tabella di marcia (road map) per approfondire le relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran. Nella road map venivano stabilite anche le misure da intraprendere per ratificare l'Accordo commerciale sottoscritto dai due Paesi il 24 maggio 2005. Come risultato immediato della road map, l'8 marzo 2016 l'Iran ha notificato alla Svizzera la conclusione del processo di ratifica.

L'obiettivo dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e l'Iran è rafforzare e promuovere le relazioni commerciali bilaterali. Tra i due Paesi non esiste sino ad oggi alcun accordo che regoli il commercio bilaterale di merci sulla base della normativa e dei principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il quadro giuridico in vigore è costituito solamente dall'Accordo provvisorio del 28 agosto 19282 tra la Svizzera e la Persia concernente il domicilio e il commercio e dal Protocollo del 21 febbraio 19473 concernente i rapporti economici tra la Confederazione Svizzera e l'Impero dell'Iran. L'Iran non è del resto ancora membro dell'OMC: il processo di adesione avviato nel 1996 è infatti stato interrotto per ragioni politiche (cfr. n. 2.1.1).

1 2 3

RS 946.231.143.6 RS 0.946.294.361 Non pubblicato nella RU

2016-1808

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Un accordo commerciale con l'Iran rientra nella strategia del nostro Collegio di espandere la rete di accordi stipulati in questo settore con Paesi al di fuori dell'UE.

La stipula di simili accordi si colloca accanto all'adesione all'OMC e agli accordi bilaterali con l'UE, rappresentando così il terzo pilastro della politica economica esterna della Svizzera. Per un Paese come il nostro, dipendente dalle esportazioni, con mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo e non appartenente a una comunità di Stati come l'UE, è fondamentale aprire il proprio mercato e migliorare le condizioni quadro economiche. Il presente Accordo favorirà gli scambi reciproci, rafforzerà la protezione della proprietà intellettuale, migliorerà in generale la certezza del diritto in ambito di scambi commerciali e contribuirà ad approfondire le relazioni economiche tra i due Paesi; ridurrà inoltre il rischio di discriminazione a scapito degli attori economici svizzeri e servirà da quadro istituzionalizzato alle autorità interessate, che potranno così collaborare per consolidare sia l'Accordo stesso sia gli scambi commerciali, oltre che per risolvere problemi concreti. Per contro, non è un accordo di libero scambio perché non definisce un accesso preferenziale al mercato.

1.2

Genealogia dell'Accordo

Prima che all'Iran venissero inflitte le sanzioni internazionali, le relazioni economiche con la Svizzera erano buone. Per approfondire gli scambi bilaterali, alla fine degli anni Novanta l'Iran propose alla Svizzera di istituire una commissione economica mista. Questa richiesta condusse, nell'autunno del 2000, ai primi colloqui esplorativi, in seguito ai quali, nell'ottobre dell'anno seguente, furono avviati i negoziati per stipulare un accordo commerciale tra i due Paesi. L'accordo fu poi siglato il 10 dicembre 2003 a Teheran. La firma seguì il 24 maggio 2005, in occasione della visita a Berna dell'allora ministro iraniano del commercio Mohammed Shariatmadari. La Svizzera sospese però fino a nuovo avviso il processo di ratifica in seguito all'inasprimento della situazione politica tra l'Iran e la comunità internazionale. Alla fine di agosto 2007 l'Iran ha concluso le procedure interne, inclusa l'approvazione del Presidente, e l'8 marzo 2016 ha notificato alla Svizzera la fine del processo di ratifica.

1.3

Esito dei negoziati

A livello materiale, il presente documento rientra nella categoria degli accordi commerciali della vecchia generazione che la Svizzera ha stipulato con Paesi non membri dell'OMC: si tratta cioè di un accordo quadro espandibile simile a quelli stipulati con la Federazione Russa e con quasi tutti i Paesi del Caucaso dopo il crollo dell'Unione Sovietica nonché con molti Stati dell'ex Jugoslavia.

Il contenuto di questo accordo non preferenziale riprende i principi fondamentali dell'OMC, ma contiene anche disposizioni importanti per l'economia elvetica, volte ad intensificare la protezione della proprietà intellettuale. Oltre ad esservi specificati i settori di rilevo per la collaborazione in ambito economico e le procedure da segui892

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re per implementare l'Accordo, vi figura una clausola evolutiva, grazie alla quale il contenuto del documento può essere adeguato ai nuovi sviluppi.

Dopo l'entrata in vigore, l'Accordo resterà valido per un periodo di cinque anni e si rinnoverà di anno in anno, salvo denuncia scritta.

1.4

Sintesi del contenuto dell'Accordo

L'Accordo commerciale con l'Iran si compone del testo dell'Accordo (documento principale) e di un allegato, che costituisce anch'esso parte integrante dell'Accordo.

Il documento principale include un preambolo e i seguenti articoli: 1. Obiettivo, 2. Campo d'applicazione dell'Accordo, 3. Trattamento della nazione più favorita, 4. Non discriminazione, 5. Trattamento nazionale, 6. Pagamenti, 7. Altre condizioni commerciali, 8. Trasparenza, 9. Perturbazioni del mercato, 10. Proprietà intellettuale, 11. Deroghe, 12. Cooperazione economica, 13. Servizi consolari, 14. Commissione mista, 15. Accesso alle autorità giudiziarie, 16. Commissione per la composizione delle controversie 17. Applicazione territoriale, e 18. Validità dell'Accordo.

1.5

Valutazione

L'Accordo commerciale con l'Iran crea un quadro giuridico internazionale per l'espansione delle transazioni economiche bilaterali con un Paese non membro dell'OMC. Esso si fonda su alcuni dei principi fondamentali dell'OMC (trattamento della nazione più favorita, non discriminazione e trattamento nazionale), promuove lo scambio economico, aumenta la certezza del diritto sul mercato iraniano per le imprese svizzere e per il commercio bilaterale di merci, rafforza la protezione della proprietà intellettuale e contribuisce a consolidare le relazioni economiche tra i due Paesi. L'Accordo riduce altresì il rischio che gli attori economici svizzeri vengano discriminati. Inoltre, la presenza di una commissione mista nella funzione di Commissione economica mista permette di definire un quadro istituzionalizzato per la cooperazione delle autorità allo scopo di consolidare l'Accordo e gli scambi economici bilaterali nonché di risolvere problemi concreti. Nel preambolo le Parti sottolineano il loro impegno a rispettare i principi fondamentali in materia di democrazia e diritti dell'uomo conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU nonché il loro desiderio di concentrarsi su uno sviluppo armonioso.

1.6

Versioni linguistiche dell'Accordo

Il presente Accordo è stato firmato nelle versioni francese, persiana e inglese. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

893

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2

Situazione economica dell'Iran e relazioni economiche tra Svizzera e Iran

2.1

Situazione economica e politica economica esterna dell'Iran

L'economia iraniana è praticamente nelle mani dello Stato, che controlla in larga misura i settori industriale, bancario, dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia. Tutti i tentativi fatti sinora per cambiare questa situazione si sono rivelati praticamente vani. Gli altri attori principali, oltre allo Stato, sono le fondazioni religiose paragovernative e le unità commerciali della Guardia rivoluzionaria. I segmenti economici più importanti sono quelli del gas e del petrolio: a seconda del prezzo del greggio e del volume delle esportazioni, forniscono dal 30 all'80 per cento delle entrate statali e dall'80 all'85 per cento dei proventi da esportazioni.

Le numerose sanzioni internazionali imposte dall'ONU per via del contenzioso nucleare, cui si sono poi aggiunte quelle unilaterali di USA, UE e altri Stati inclusa la Svizzera, hanno avuto importanti ripercussioni sull'economia del Paese. Gran parte delle sanzioni internazionali è stata revocata o sospesa in seguito all'entrata in vigore, il 16 gennaio 2016, dell'Accordo sul nucleare; ci si attendeva quindi che l'economia e le banche iraniane potessero riemergere nei mercati internazionali, ma le aspettative di un rapido boom economico sono state disilluse. L'intensificarsi dei rapporti commerciali dipenderà anche molto dai tempi necessari per ristabilire i canali di finanziamento delle transazioni commerciali. Nel rapporto di dicembre 2015, il FMI segnala inoltre l'urgenza di procedere a riforme economiche strutturali a tutto campo.

Ora che la pressione delle sanzioni è meno forte, l'Iran sta concentrando la sua politica economica su due obiettivi: la riduzione dell'alto tasso d'inflazione e il rafforzamento del settore privato, due aree in cui l'attuale governo iraniano può dar prova di progressi considerevoli. In un discorso tenuto all'inizio del 2015, il presidente Hassan Rohani ha dichiarato che l'economia iraniana trarrà giovamento da relazioni più dirette con il mondo esterno, soprattutto attraverso gli investimenti esteri.

La crescita economica iraniana dipende però anche in grande misura dall'evoluzione del settore del gas e del petrolio e di quello finanziario. La crescita dell'1,5 per cento nell'anno fiscale 2013/2014 (seguita a un calo del 2 % registrato l'anno precedente) è da ricondurre soprattutto alla sospensione di alcune
sanzioni nel quadro dell'accordo interinale. Anche la posizione dell'Iran all'estero è fortemente tributaria del prezzo del petrolio, che deve restare sufficientemente alto per compensare il calo delle esportazioni dovuto alle sanzioni. Si presume che la revoca o sospensione della maggior parte di queste sanzioni non avrà un effetto immediato sulla bilancia dei pagamenti perché, oltre alle esportazioni di petrolio, dovrebbe aumentare anche il volume delle importazioni iraniane.

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2.1.1

Adesione della Repubblica Islamica dell'Iran all'OMC

Il processo di adesione dell'Iran all'OMC, avviato con la presentazione della domanda nel 1996, è stato bloccato per motivi politici. Il gruppo di lavoro per l'adesione dell'Iran all'OMC, la cui istituzione è stata decisa il 26 maggio 2005, non si è in effetti mai riunito e la nomina del presidente del gruppo è ancora in sospeso.

Nemmeno il riavvicinamento con l'Occidente favorito dall'Accordo sul nucleare ha potuto, per il momento, sbloccare la situazione.

La Svizzera vede nella ripresa del processo di adesione dell'Iran all'OMC l'opportunità di reintegrare il Paese nel sistema commerciale globale, obiettivo sancito anche nell'Accordo sul nucleare (cfr. n. 1.2). Questo processo comporterà adeguamenti e riforme importanti a livello di quadro giuridico e, soprattutto, nel regime di commercio estero del Paese. La Svizzera ha pertanto ribadito a più riprese il proprio sostegno al proseguimento del processo.

2.2

Relazioni economiche tra Svizzera e Iran

2.2.1

Tappe importanti della road map

La road map per l'approfondimento delle relazioni bilaterali, che Svizzera e Iran hanno concordato alla fine di febbraio 2016, definisce il quadro di riferimento per la futura collaborazione tra i due Paesi e contempla numerose aree tematiche. La road map approvata dal Consiglio federale prevede fra l'altro di prendere i necessari provvedimenti per la ratifica dell'Accordo commerciale firmato il 24 maggio 2005.

Tuttavia, il Consiglio federale è cosciente che la cooperazione con le autorità iraniane in certi ambiti previsti nella road map, quali per esempio l'ambito del ritorno, non ha ancora dato risultati concreti. Per il nostro Collegio è importante migliorare la cooperazione in materia di migrazione. Appare pertanto importante proseguire il dialogo in corso nell'ambito migratorio, incluse la questione della facilitazione del rilascio di visti e quella del ritorno. Quest'ultima questione dovrebbe parimenti essere affrontata nel quadro dei contatti stabiliti con le autorità iraniane nell'ambito del commercio estero. In tale contesto una rapida ratifica dell'Accordo commerciale è nell'interesse della Svizzera, anche se la questione del ritorno non è ancora stata risolta. Oltre alle regolari consultazioni politiche, nella road map è stato convenuto di avviare nuovi colloqui bilaterali. Accanto al dialogo in corso in materia di migrazione ne sono stati avviati altri sul tema dei diritti dell'uomo, su questioni giudiziarie e sul settore economico e finanziario.

Il primo round di colloqui sulle questioni finanziarie ed economiche si è tenuto nella primavera del 2016, giusto dopo la definizione della road map.

L'idea è di migliorare le condizioni quadro per il commercio e gli investimenti tra i due Paesi e, in questo modo, di approfondire ulteriormente le relazioni economiche bilaterali. Una volta che l'Accordo commerciale in oggetto sarà stato ratificato, il dialogo economico in corso potrà confluire nella nuova Commissione economica mista (cfr. art. 14) assumendo così una valenza istituzionalizzata.

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2.2.2

Commercio tra Svizzera e Iran

Prima delle sanzioni internazionali, le relazioni economiche tra la Svizzera e l'Iran erano buone. L'inasprimento delle sanzioni, tuttavia, ha fatto diminuire drasticamente il volume degli scambi tra i due Paesi, che ha iniziato a riprendersi solo dopo il primo allentamento. Dal 2013 (363,5 mio. fr.) al 2015 (923,3 mio. fr.) il volume degli scambi è così aumentato di circa due volte e mezzo, aumento dovuto soprattutto al fatto che, con l'accordo interinale, sono state riammesse le operazioni in oro. Se si considera il commercio bilaterale senza metalli preziosi (totale 1), il trend positivo è continuato anche nei primi tre trimestri del 2016. Nel 2015 l'Iran era così il quinto partner commerciale più importante della Svizzera nel Medio Oriente, dopo gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, Israele e il Qatar.

Nel 2015 la Svizzera ha esportato in Iran soprattutto pietre e metalli preziosi nonché articoli di gioielleria (50,8 %), prodotti farmaceutici (23,9 %), macchinari (7,8 %), articoli d'orologeria (5 %) e dispositivi ottici e medici (4,2 %); ha importato principalmente prodotti tessili e d'abbigliamento (52 %, per lo più tappeti), prodotti agricoli (34 %), articoli d'orologeria (3,3 %), macchinari (3,1 %) nonché oggetti d'arte e d'antiquariato (2,9 %).

L'Iran è un mercato decisamente interessante: conta una popolazione di quasi 80 milioni di abitanti, ha un sottosuolo ricchissimo, ma è anche in grande ritardo in diversi settori, incluso quello delle infrastrutture.

3

Commento ai singoli articoli

Preambolo Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'Accordo in oggetto. Le Parti sottolineano e riaffermano il loro impegno a rispettare i principi fondamentali in materia di democrazia, diritti dell'uomo, sviluppo economico e ribadiscono l'importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU.

Art. 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente Accordo commerciale è di istituire adeguati principi e norme al fine di disciplinare le relazioni commerciali fra le Parti contraenti e approfondirne, in generale, le relazioni economiche.

Art. 2

Campo d'applicazione dell'Accordo

L'Accordo si applica al settore del commercio e alla stipula di contratti fra persone fisiche e giuridiche dei due Paesi.

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Art. 3

Trattamento della nazione più favorita

Questo articolo sancisce il principio del trattamento della nazione più favorita in ambito di dazi, nonché e qualsiasi tipo di tributo prelevato sulle importazioni e sulle esportazioni delle Parti contraenti.

Art. 4

Non discriminazione

In questa disposizione viene proibito qualsiasi divieto o restrizione quantitativa nei confronti di importazioni in provenienza da o esportazioni verso il territorio dell'altra Parte contraente, a meno che tali restrizioni non si applichino anche alle merci importate o esportate di un Paese terzo.

Art. 5

Trattamento nazionale

Ogni Parte contraente è tenuta a trattare le merci provenienti dall'altra Parte come tratterebbe merci simili nazionali.

Art. 6

Pagamenti

A meno che le Banche centrali delle Parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti, i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi sono effettuati in moneta liberamente convertibile e nel rispetto delle norme e pratiche vigenti nel settore bancario a livello internazionale.

Art. 7

Altre condizioni commerciali

Lo scambio di merci si effettua ai prezzi di mercato e conformemente alla prassi commerciale abituale a livello internazionale. Nel caso di acquisti pubblici, le Parti si impegnano in particolare ad applicare condizioni di equa concorrenza. Le attività commerciali svolte da imprese statali devono basarsi su considerazioni di ordine economico e le Parti non possono esigere né promuovere operazioni di permuta o compensazione.

Art. 8

Trasparenza

Le Parti si impegnano a rendere pubblicamente accessibili le proprie leggi e le decisioni giudiziarie e amministrative che riguardano le attività commerciali. Esse si informano inoltre reciprocamente su eventuali cambiamenti nella nomenclatura tariffaria o statistica nonché su modifiche della legislazione interna che potrebbero incidere sull'attuazione dell'Accordo.

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Art. 9

Perturbazioni del mercato

Le Parti si impegnano a consultarsi e a cercare una soluzione reciprocamente soddisfacente qualora l'importazione di un determinato prodotto nel territorio di una Parte contraente pregiudichi o rischi di pregiudicare gravemente un ramo economico nazionale in diretta concorrenza. In assenza di un'intesa entro 30 giorni, la Parte lesa ha la facoltà di adottare le misure atte a proteggersi, previe consultazioni in seno alla Commissione mista.

Art. 10

Proprietà intellettuale

L'inserimento di disposizioni in materia di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è importante perché l'Iran non è ancora membro dell'OMC e non è pertanto vincolato ai principi di protezione internazionale secondo gli standard minimi previsti dall'Accordo TRIPS4.5 L'articolo in oggetto sancisce dunque che le Parti contraenti garantiscono, nell'ambito delle loro legislazione interna e in conformità con le convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale cui hanno aderito, una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale relativi a merci e servizi. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» comprende il diritto d'autore (compresi quelli relativi a programmi per computer e banche dati) e diritti affini (diritti di artisti, produttori di supporti audio e audiovisivi e organismi di radiodiffusione), i marchi commerciali e le indicazioni geografiche per merci e servizi, i brevetti in tutti i settori tecnologici (inclusa la biotecnologia), le varietà vegetali, i disegni, topografie di circuiti integrati e informazioni confidenziali.

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie a concretizzare questi diritti e a proteggerli contro qualsiasi violazione, come la contraffazione e la pirateria. Per quanto riguarda il rilascio di licenze obbligatorie in materia di brevetti vengono definite chiare condizioni quadro, tra cui una compensazione adeguata del titolare del brevetto. Si impegnano a implementare in modo efficace ed efficiente i diritti di proprietà intellettuale per via sia civile che penale e rendono disponibili misure cautelari e superprovvisionali per salvaguardare da un pregiudizio imminente i titolari dei diritti. In caso di lesione, il titolare dei diritti ha il diritto a un debito risarcimento. Le decisioni amministrative possono essere impugnate dinanzi a un'autorità giudiziaria. Le Parti contraenti si adoperano altresì per conformare la propria legislazione nazionale agli accordi internazionali pertinenti in materia di proprietà intellettuale (art. 10 par. 4 e 5), tra cui l'Accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). L'Iran dovrà inoltre aderire ad alcuni accordi importanti dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale
(World Intellectual Property Organization, WIPO), ovvero: le Convenzioni di Berna6 e di Roma7 in materia di diritto d'autore e gli Accordi dell'Aja8 e di Madrid9

4

5 6

898

WTO/TRIPS: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), RS 0.632.20, allegato 1C.

A questo proposito si veda anche il n. 1.3 per capire la portata dell'Accordo.

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, RS 0.231.15.

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della WIPO per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali e rispettivamente delle marche. L'Iran ha aderito all'Accordo di Madrid e al relativo Protocollo del 27 giugno 198910 nel 2013. Ogni Parte contraente si impegna inoltre a rispettare i principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita in ambito di proprietà intellettuale. La Commissione mista, incaricata di vigilare sul buon funzionamento dell'Accordo, può riesaminare le disposizioni concernenti la protezione della proprietà intellettuale al fine di svilupparle.

Art. 11

Deroghe

Facendo riferimento all'articolo XX GATT11, il paragrafo 1 di questo articolo contiene le deroghe riportate tipicamente negli accordi commerciali. Secondo il paragrafo 2, le Parti hanno la facoltà di adottare le misure che, in applicazione dell'articolo XXI GATT, ritengono opportune per tutelare la propria sicurezza.

Art. 12

Cooperazione economica

In questo articolo si sancisce la volontà di promuovere la cooperazione economica in aree di interesse reciproco.

Art. 13

Servizi consolari

Le Parti contraenti convengono di considerare favorevolmente la semplificazione delle procedure consolari al fine di promuovere le relazioni commerciali bilaterali.

Art. 14

Commissione mista

Con il termine «Commissione mista» (Joint Commission) si istituisce una commissione economica mista composta di rappresentanti delle Parti contraenti che si riunisce a intervalli regolari o su domanda di una delle Parti. La Commissione è incaricata, tra le altre cose, di vigilare sull'attuazione dell'Accordo e, all'occorrenza, di riesaminarne le disposizioni nonché di valutare se le relazioni bilaterali possono essere estese ad altri settori, come quello dei servizi (clausola evolutiva). Le Parti possono invitare alle riunioni della Commissione rappresentanti del settore privato.

Art. 15

Accesso alle autorità giudiziarie

Per quanto riguarda la possibilità di adire un'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a rispettare il principio del trattamento nazionale.

7

8 9 10 11

Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, RS 0.231.171.

Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, RS 0.232.121.4.

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, RS 0.232.112.3.

Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, RS 0.232.112.4.

RS 0.632.20

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Art. 16

Commissione per la composizione delle controversie

In caso di controversie sull'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può convocare una commissione composta di un rappresentante di ognuna delle Parti e di una o tre personalità di un altro Stato nominate di comune accordo. La Commissione esamina i fatti e propone alle Parti soluzioni conformi alle disposizioni dell'Accordo. Non pronucia però sentenze. Si lascia che siano le Parti ad attuare le soluzioni proposte.

Art. 17

Applicazione territoriale

L'Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che sarà valida l'unione doganale con la Svizzera.

Art. 18

Validità dell'Accordo

L'Accordo entra in vigore il giorno in cui l'ultima Parte ha notificato all'altra la conclusione della procedura interna di autorizzazione. È valido per un periodo iniziale di cinque anni ed è poi rinnovato ogni volta per un anno, ma può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Allegato all'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran Nell'allegato viene precisato che l'Accordo ­ e in particolare l'articolo 10 paragrafo 4 ­ non implica alcun obbligo a carico dell'Iran derivante dalle disposizioni dell'Accordo TRIPS fintantoché l'Iran non avrà aderito all'OMC.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

A livello finanziario

Il presente Accordo non preferenziale non ha alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione.

4.1.2

Sull'effettivo del personale

Il presente Accordo non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione.

900

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4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il presente Accordo non ha alcuna ripercussione particolare sulle finanze e sull'effettivo del personale dei Cantoni, dei Comuni, dei centri urbani, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Tutto il Paese dovrebbe anzi beneficiare degli effetti economici positivi menzionati nel numero 4.3.

4.3

Ripercussioni per l'economia

Il presente Accordo commerciale migliorerà le condizioni quadro per le relazioni economiche e commerciali tra Svizzera e Iran, inscrivendole inoltre nella cornice del diritto internazionale e rafforzando così la protezione della proprietà intellettuale e, in generale, la certezza del diritto nell'ambito degli scambi economici bilaterali.

Considerato l'enorme potenziale dell'economia iraniana, le relazioni economiche con l'Iran sono molto importanti per la diversificazione internazionale dei mercati d'esportazione svizzeri e per l'acquisto di prodotti d'importazione di particolare rilevanza. Allargare la rete di accordi commerciali con i Paesi non membri dell'OMC risponde anche a un interesse economico della Svizzera, nella misura in cui rafforza la certezza del diritto e la prevedibilità negli scambi commerciali. Si può quindi presumere che l'accordo contribuirà a rafforzare la piazza economica elvetica.

4.4

Ripercussioni per la società e per l'ambiente

Gli accordi commerciali contribuiscono a migliorare la libera attività e le relazioni economiche, in particolare nel settore privato. Questo può rafforzare le relazioni tra i vari gruppi della società e favorire lo scambio di opinioni, due presupposti fondamentali della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo.

In generale il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, non possono essere dissociati da un impatto sull'ambiente. La portata di questo impatto dipende dalla legislazione nazionale, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti. Questi ultimi possono risultare più intensi, ad esempio, laddove entrano in gioco sistemi di produzione ecologici o viceversa in settori a forte impatto ambientale.

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5

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 12 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201613 sul programma di legislatura 2015­2019. È tuttavia conforme al tenore dell'indirizzo politico 1, e in particolare all'obiettivo 4 («La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali») del programma di legislatura 2015­2019.

5.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Il presente Accordo si inserisce nella strategia di politica economica esterna esposta dal nostro Consiglio nel 200414 e nel 201515.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale16 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., all'Assemblea federale spetta l'approvazione di trattati internazionali, eccettuati quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA17). Nel caso specifico, non esiste alcuna base legale che conferisca al nostro Consiglio la competenza di stipulare l'Accordo senza l'approvazione delle vostre Camere.

12 13 14 15 16 17

902

FF 2016 909 FF 2016 4605 Rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949, in particolare pag. 962 segg.).

Rapporto del 13 gennaio 2016 sulla politica economica esterna 2015, n. 1 (FF 2016 673, in particolare pagg. 772, 779 e 787).

RS 101 RS 172.010

FF 2017

6.2

Forma dell'atto

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sono soggetti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto oppure se, per attuarli, è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento18, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Sono invece importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente Accordo può essere denunciato conformemente all'articolo 18. Non è prevista alcuna adesione a un'organizzazione internazionale.

Come per gli altri accordi commerciali e di cooperazione economica stipulati dalla Svizzera, l'attuazione del presente Accordo non richiede l'adozione di leggi federali.

In merito alla questione se l'accordo comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto, occorre precisare quanto segue: l'Accordo con l'Iran si basa su accordi commerciali analoghi che la Svizzera ha stipulato con altri Stati (gli ultimi con l'Armenia e il Tagikistan), ma non è un accordo di libero scambio con obblighi di accesso preferenziale al mercato. L'Accordo crea innanzitutto un quadro istituzionale per la collaborazione futura. Inoltre consolida, come gli altri accordi commerciali già stipulati dalla Svizzera, i principi dell'OMC, praticamente riconosciuti in tutto il mondo. Finora il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno escluso dal referendum facoltativo accordi che istituiscono diritti e doveri simili a quelli contenuti in accordi precedenti (i cosiddetti «accordi standard»). Il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha deciso di abbandonare la prassi adottata per gli accordi standard. Pertanto d'ora in poi o si introduce una clausola di delega che conferisce al Consiglio federale o all'Assemblea federale la facoltà di stipularlo, o si offre la possibilità del referendum facoltativo. Queste norme di delega dovranno essere elaborate non appena se ne presenterà
l'occasione, ma al massimo entro la fine del 2018. Nel frattempo il Consiglio federale propone che il decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale con l'Iran non sia sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto in questione ha la forma del decreto federale semplice. Siccome l'Accordo non è soggetto a referendum facoltativo e non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, non è stata indetta una procedura di consultazione (art. 3, cpv. 1, lett c legge del 18 marzo 200519 sulla procedura di consultazione).

18 19

RS 171.10 RS 172.061

903

FF 2017

6.3

Compatibilità dell'Accordo con l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Sebbene gran parte delle sanzioni della Svizzera contro la Repubblica Islamica dell'Iran sia stata revocata il 17 gennaio 2016, restano i provvedimenti sanzionatori sanciti nell'ordinanza dell'11 novembre 201520 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Questi si basano sulla risoluzione 2231 delle Nazioni Unite e sulle sanzioni dell'UE ancora in vigore. Le sanzioni concernenti le merci, le prestazioni finanziarie e i servizi riguardano soprattutto il settore dell'armamento e della non proliferazione e sono state imposte in considerazione della situazione dei diritti dell'uomo in Iran. L'articolo 4 del presente Accordo vieta in realtà qualsiasi forma di discriminazione degli scambi di merci, ma l'articolo 11 prevede deroghe in applicazione dell'articolo XXI GATT (p. es. per adempiere gli obblighi a livello internazionale e per garantire interessi essenziali in materia di politica di sicurezza). In linea di principio, quindi, i provvedimenti sanzionatori in vigore non ostacolano la ratifica dell'Accordo.

20

904

RS 946.231.143.6