Obiettivi strategici del Consiglio federale per il settore dei PF per gli anni 2017­2020 del 5 aprile 2017

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Introduzione

Il settore dei PF comprende i due politecnici federali di Zurigo (PFZ) e Losanna (PFL) nonché i quattro istituti di ricerca: l'istituto Paul Scherrer (PSI), l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) e l'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (eawag). In questo settore, il Consiglio dei PF è l'organo strategico di direzione e di vigilanza. I PF e gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico dotati di personalità giuridica.

La Confederazione è proprietaria del settore dei PF. Secondo l'articolo 33 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Questi sono conformi, tanto nei tempi, quanto nei contenuti, al decreto federale del 15 settembre 20162 concernente il limite di spesa per il settore dei PF negli anni 2017­2020. Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

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Priorità strategiche

Obiettivo 1: Insegnamento Il settore dei PF offre un insegnamento di qualità elevata nel confronto internazionale, basato sulla ricerca e interessante per gli studenti.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF:

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garantisca e incentivi una formazione basata sulla ricerca e orientata alle competenze, e imposti i cicli di studio in base alle conoscenze e alle capacità da acquisire (learning outcomes)

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promuova modalità di insegnamento e apprendimento innovative, verifichi periodicamente e sistematicamente la qualità della formazione ed elabori conseguentemente i piani di studio

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promuova la mobilità nazionale e internazionale degli studenti.

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Obiettivo 2: Ricerca Il settore dei PF conserva la sua posizione di spicco nell'ambito della ricerca a livello internazionale.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF: ­

pratichi senza pregiudizi attività di ricerca fondamentale e di ricerca applicata ai massimi livelli internazionali e sia aperto alla ricerca esplorativa

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prosegua le attività di ricerca nel settore dell'energia e stabilisca delle priorità entro i limiti delle possibilità finanziarie

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rispetti i principi dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica e si assuma le sue responsabilità etiche.

Obiettivo 3: Infrastrutture di ricerca Il settore dei PF gestisce e sviluppa infrastrutture di ricerca.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF: ­

gestisca grandi infrastrutture di ricerca d'importanza nazionale e internazionale, e le metta a disposizione dei ricercatori del settore scientifico nonché, previa attribuzione dei costi, del settore industriale;

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realizzi progetti in base al proprio ordine di priorità e secondo la Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca, assegnando precedenza ai progetti seguenti: ­ il Sustained Scientific User Lab for Simulation Based Science presso il CSCS del PFZ; ­ il Blue Brain Project del PFL; ­ la seconda linea di fascio ATHOS presso lo SwissFEL del PSI; ­ l'aggiornamento del rivelatore CMS del CERN, sotto la direzione del PFZ;

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partecipi in base al proprio ordine di priorità alle infrastrutture di ricerca internazionali.

Obiettivo 4: Trasferimento di sapere e tecnologie (TST) Per potenziare la capacità d'innovazione e la competitività della Svizzera, il settore dei PF favorisce la cooperazione e gli scambi con l'economia e la società.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF: ­

consolidi il proprio ruolo di partner accademico delle imprese e dell'amministrazione pubblica e sfrutti le opportunità offerte da questi partenariati

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aggiorni le offerte di formazione continua tenendo conto delle esigenze dell'economia e della società

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crei condizioni favorevoli al TST e promuova l'attività imprenditoriale dei propri membri

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partecipi attivamente allo sviluppo ideativo e all'attuazione della strategia per il parco svizzero dell'innovazione.

Obiettivo 5: Cooperazione e coordinamento nazionali Il settore dei PF partecipa attivamente all'organizzazione dello spazio universitario svizzero.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF: ­

rafforzi la collaborazione nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca, tra le proprie istituzioni, le università cantonali nonché le scuole universitarie professionali, tenendo conto della complementarietà dei rispettivi profili

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mantenga le alleanze strategiche in Svizzera con centri nazionali di competenza per la tecnologia e istituti di ricerca selezionati

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partecipi, nell'attuazione della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, a un'appropriata ripartizione dei compiti nei settori particolarmente onerosi

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intensifichi le proprie attività nell'ambito della medicina e dell'ingegneria biomedica collaborando con facoltà di medicina, ospedali universitari e cantonali, e cliniche.

Obiettivo 6: Posizionamento e cooperazione internazionali Il settore dei PF rafforza la collaborazione e le reti di contatti con le migliori istituzioni a livello mondiale e consolida il proprio prestigio internazionale.

Il Consiglio federale si attende che: ­

il settore dei PF mantenga il suo attuale prestigio agli occhi degli studenti e dei dottorandi qualificati e degli scienziati di punta di ogni Paese

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il settore dei PF crei condizioni favorevoli a iniziative di cooperazione internazionale bottom-up e usufruisca delle proprie alleanze e reti di contatti strategiche con scuole universitarie, istituti di ricerca e imprese di ogni Paese

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continui a collaborare attivamente con i Paesi emergenti tramite il PFZ e il PFL (ad es. in qualità di leading house) nell'ambito della ricerca.

Obiettivo 7: Ruolo nella società e compiti nazionali Il settore dei PF interagisce con la società e adempie compiti di interesse nazionale.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF:

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interagisca con la società e divulghi le conoscenze scientifiche acquisite

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incentivi l'interesse degli studenti per le materie MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnica) RS 414.20

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continui a fornire al Paese le attuali prestazioni basate sulla scienza (compiti di interesse nazionale, come quelli inerenti al servizio sismico, alle ricerche congiunturali, alla vigilanza sulle valanghe o all'ecotossicologia applicata) mantenendole a un livello elevato.

Obiettivi finanziari e infrastrutturali

Obiettivo 8: Fonti di finanziamento e impiego dei fondi Il settore dei PF allarga la sua base di finanziamento e garantisce che i fondi vengano utilizzati secondo criteri strategici ed economici.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF: ­

si impegni per aumentare la partecipazione di terzi al proprio finanziamento, badando affinché l'adempimento del suo mandato fondamentale e la continuità della sua crescita non siano compromessi dalla mancata copertura di costi indiretti che, per quanto possibile, sono da esporre e compensare

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garantisca, in caso di progetti finanziati con fondi di terzi e di donazioni, la libertà d'insegnamento e di ricerca e la pubblicazione dei risultati

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adotti misure per il miglioramento dell'efficienza e sfrutti le possibilità di sinergie ricorrendo al coordinamento e alla collaborazione

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tenga conto, nell'assegnazione dei fondi, del raggiungimento degli obiettivi strategici, delle prestazioni accademiche e degli oneri finanziari a carico delle istituzioni ­ derivanti dalle loro attività d'insegnamento, di ricerca e di TST ­ nonché dell'adempimento dei compiti di interesse nazionale

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disponga di un sistema di gestione dei rischi adeguato, da sviluppare ulteriormente in caso di necessità comprovata, e informi il DEFR sui rischi chiave

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costituisca gli accantonamenti necessari per la demolizione e lo smaltimento degli acceleratori del PSI secondo le indicazioni della Confederazione.

Obiettivo 9: Gestione immobiliare Il settore dei PF coordina la gestione dei fondi e degli immobili e provvede a conservarne il valore e la funzione.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF: ­

pianifichi e sviluppi a medio e lungo termine il portafoglio immobiliare considerando i bisogni dell'insegnamento e della ricerca e tenendo conto delle disposizioni della Confederazione, proprietaria degli immobili, e monitori la situazione

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progetti mediante piani direttori energetici e ambientali lo sviluppo delle proprie aree, includa nelle proprie strategie nuovi ritrovati e tecnologie in ambito di edilizia sostenibile e tecnica energetica e ambientale, e li applichi concretamente nei progetti

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integri in strategie immobiliari e finanziarie globali i costi del ciclo di vita degli edifici ­ in particolare quelli relativi alla gestione e alla manutenzione del proprio portafoglio immobiliare ­ e dei nuovi progetti previsti, e investa in modo mirato nella conservazione del valore e della funzione degli immobili

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informi preventivamente la Confederazione, nell'ambito delle riunioni ai vertici, su ogni nuovo progetto d'investimento che preveda modelli di finanziamento alternativi (ad es. tributi relativi al diritto di superficie, leasing, operazioni nell'ambito di partenariati pubblico-privati, rilocazione) e abbia un valore pari o superiori a dieci milioni di franchi, come pure su cambiamenti importanti (ad es. peggioramento della redditività) inerenti a progetti in corso di questo tipo

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tenga una contabilità immobiliare consolidata e provveda a un sistema di controllo interno.

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Obiettivi di politica del personale e di politica previdenziale

Obiettivo 10: Condizioni di lavoro, pari opportunità e nuove leve scientifiche Il settore dei PF è un datore di lavoro attrattivo e socialmente responsabile.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF: ­

offra condizioni di lavoro interessanti e favorevoli alla vita familiare, promuova la crescita professionale e la formazione continua dei propri collaboratori, in tutti gli ambiti e ad ogni livello, e li assista nella pianificazione della carriera e ai fini della mobilità lavorativa

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favorisca, in quanto datore di lavoro socialmente responsabile, l'inserimento lavorativo e l'occupazione di persone con capacità di guadagno e lavorative ridotte

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promuova le nuove leve scientifiche e le prepari a una carriera accademica o professionale nel contesto nazionale o internazionale

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si attenga al principio delle pari opportunità, promuova la diversità e, in generale, si prefigga una maggiore quota di donne nell'insegnamento e nella ricerca, come pure, in particolare, a livello dirigenziale e in seno agli organi decisionali

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favorisca, in quanto datore di lavoro socialmente responsabile, la formazione di apprendisti in diversi settori professionali

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conformi il livello di prestazioni dei piani di previdenza a quelli dell'Amministrazione federale, e ripartisca adeguatamente gli oneri tra assicurati e datore di lavoro

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informi tempestivamente il Consiglio federale, qualora si verifichino importanti lacune di copertura della previdenza professionale, sulle misure previste 2907

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incentivi un approccio al lavoro fondato sull'integrità, ad ogni livello gerarchico.

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Cooperazioni e partecipazioni

In virtù dell'articolo 3a della legge sui PF, e conformemente agli obiettivi strategici del Consiglio federale per il settore dei PF nonché alle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti. Il Consiglio dei PF è responsabile della strategia concernente le partecipazioni del settore dei PF.

Il Consiglio federale si attende che il settore dei PF riferisca, nell'ambito del rendiconto, sulle sue partecipazioni, illustrandone le finalità alla luce degli obiettivi strategici e indicandone i rischi.

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Adeguamento degli obiettivi strategici

Se necessario, il Consiglio federale può adeguare gli obiettivi strategici durante il loro periodo di validità. Decide tale adeguamento dopo aver consultato il Consiglio dei PF.

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Rendiconto

Secondo l'articolo 34 della legge sui PF, il Consiglio dei PF sottopone al Consiglio federale, oltre alla relazione sulla gestione, un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici nell'anno precedente. A questo scopo rileva i dati e gli indicatori necessari.

Inoltre il Consiglio dei PF intrattiene regolarmente scambi con rappresentanti della Confederazione, in particolare nell'ambito delle riunioni al vertice che si tengono di regola ogni sei mesi.

5 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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