Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01]) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato le tariffe seguenti relative ai contratti d'assicurazione in corso: Decisioni del

Tariffe sottoposte da

26 aprile 2017 e 19 giugno 2017

AXA Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Con lettere del 1° dicembre 2016 e del 27 dicembre 2016 AXA Vita SA ha presentato una serie di modifiche della sua tariffa collettiva nel settore dell'assicurazione sulla vita per la previdenza professionale.

Le modifiche concernono tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso AXA Vita SA.

Le modifiche comprendono un adeguamento della remunerazione garantita per gli averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio, un adeguamento delle aliquote di conversione delle rendite nel regime sovraobbligatorio, un adeguamento del tasso d'interesse tecnico, delle basi biometriche e della tariffazione commisurata al rischio per la tariffa di rischio (decesso e invalidità) e un adeguamento della regolamentazione relativa al principio della porta girevole per l'assunzione e la cessione di prestazioni d'invalidità in caso di scioglimenti contrattuali.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con le sue tariffe, AXA Vita SA ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisioni del 26 aprile 2017 e del 19 giugno 2017 la FINMA ha pertanto approvato le richieste di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi), segnatamente a partire dal 1° gennaio 2017 per la remunerazione degli averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio e a partire dal 1° gennaio 2018 per gli altri adeguamenti della tariffa collettiva.

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2017-2024

FF 2017

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

3 agosto 2017

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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