Termine per la raccolta delle firme: 3 aprile 2019

Iniziativa popolare federale «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani ­ Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani ­ Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso», presentata il 30 agosto 2017; dopo che il 30 agosto 2017 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; dopo che una traduzione in romancio del testo dell'iniziativa è disponibile; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani ­ Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso», presentata il 30 agosto 2017, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2017-2615

5245

Iniziativa popolare federale

FF 2017

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Renato Werndli, Jakob-Oesch-Strasse 1, 9453 Eichberg 2. Simon Kälin-Werth, Albisstrasse 113, 8038 Zürich 3. Irene Varga, Weiherstrasse 17, 9305 Berg 4. Luzia Osterwalder, Schorenstrasse 1, 9000 St. Gallen 5. Andreas Graf, Steinacherwiesen 512, 9323 Steinach 6. Urs Hans, Neubrunn 1672, 8488 Turbenthal 7. Cristina Clemente, viale Verbano 3a, 6600 Muralto 8. Susi Kreis, Maurenstrasse 2, 8575 Bürglen 9. Lislott Pfaff, Allmendstrasse 4, 4410 Liestal

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani ­ Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: IG Tierversuchsverbots-Initiative, Weiherstrasse 17, 9305 Berg e pubblicata nel Foglio federale del 3 ottobre 2017.

19 settembre 2017

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5246

Iniziativa popolare federale

FF 2017

Iniziativa popolare federale «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani ­ Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4 2

[La Confederazione] Disciplina in particolare: b.

Abrogata

Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani: 3

a.

la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;

b.

a decorrere dall'entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l'importazione e l'esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali;

c.

la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l'immissione sul mercato, la diffusione e l'immissione nell'ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;

d.

agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.

L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

4

Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti: 2

c.

4

Abrogata

RS 101

5247

Iniziativa popolare federale

FF 2017

I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 capoverso 3 lettera a.

3

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3(Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani) Entro due anni dall'accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118b capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

5

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

5248