Legge federale sugli appalti pubblici

Disegno

(LAPub) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, in esecuzione del Protocollo del 30 marzo 20122 che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici; in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato R della Convenzione del 4 gennaio 1960 4 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio; in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20175, decreta:

Capitolo 1: Oggetto, scopo e definizioni Art. 1

Oggetto

La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti ad essa sottoposti, di commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e di commesse pubbliche che non rientrano in tale ambito di applicazione.

Art. 2

Scopo

La presente legge persegue: a.

1 2 3 4 5

l'impiego sostenibile dei fondi pubblici sotto il profilo economico, ecologico e sociale;

RS 101 FF 2017 1901 RS 0.172.052.68 RS 0.632.31 FF 2017 1587

2016-0126

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b.

la trasparenza della procedura di aggiudicazione;

c.

la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti;

d.

il promovimento di una concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare mediante misure contro gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione.

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

6 7

a.

offerenti: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppure gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione;

b.

impresa pubblica: l'impresa sulla quale le autorità dello Stato possono esercitare direttamente o indirettamente un influsso dominante in virtù di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un influsso dominante se l'impresa è finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;

c.

ambito di applicazione dei trattati internazionali: il campo di applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici;

d.

condizioni di lavoro: le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni6 relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il ramo settoriale;

e.

disposizioni in materia di tutela dei lavoratori: le disposizioni determinanti del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 19647 sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

RS 220 RS 822.11

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Capitolo 2: Campo d'applicazione Sezione 1: Campo d'applicazione soggettivo Art. 4 1

Committenti

Alla presente legge sottostanno come committenti: a.

le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l'articolo 2 della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e le pertinenti prescrizioni di esecuzione nella versione valida al momento del bando;

b.

le autorità giudiziarie della Confederazione;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione;

d.

i Servizi del Parlamento.

Le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizio pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori: 2

a.

messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile;

b.

messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;

c.

messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;

d.

messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti o di altri terminali di trasporto;

e.

messa a disposizione di servizi postali nel settore del servizio riservato secondo la legge del 17 dicembre 20109 sulle poste;

f.

messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture;

g.

messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o

h.

sfruttamento di un'area geografica delimitata per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.

I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno alla presente legge unicamente nel caso di appalti per il settore di attività descritto, non però per le loro altre attività.

3

8 9

RS 172.010 RS 783.0

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Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottostà alla presente legge come il committente che rappresenta.

4

Art. 5

Diritto applicabile

Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto, è applicabile il diritto della collettività il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.

1

In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto possono sottoporre di comune accordo questo appalto al diritto di un committente partecipante.

2

Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell'interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti al diritto applicabile alla loro sede o al diritto federale.

3

Art. 6

Offerenti

Secondo la presente legge sono ammessi a presentare un'offerta gli offerenti della Svizzera nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l'accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.

1

Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un'offerta per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi acconsenta.

2

Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato. L'elenco è aggiornato periodicamente.

3

Art. 7

Esenzione dall'assoggettamento

Se su un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, su proposta di un committente o dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), in un'ordinanza il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente gli appalti su questo mercato dall'assoggettamento alla presente legge.

1

Il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l'OiAp e le cerchie economiche interessate prima di emanare l'ordinanza. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d'affari.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione oggettivo Art. 8

Commessa pubblica

Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è 1

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caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente.

2

Si distinguono le seguenti prestazioni: a.

prestazioni edili;

b.

forniture;

c.

prestazioni di servizio.

Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere mescolate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge.

3

Sottostanno alla presente legge le prestazioni secondo gli allegati 1­3 che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sempre che raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1.

4

Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali ad esse applicabili figurano nell'allegato 5.

5

Art. 9

Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni

Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione è considerato una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Le disposizioni di diritto speciale prevalgono.

Art. 10 1

Eccezioni

La presente legge non si applica:

10

a.

all'acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l'offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale;

b.

all'acquisto, alla locazione o all'affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti;

c.

al versamento di aiuti finanziari secondo la legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi;

d.

ai contratti sui servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali;

e.

alle commesse aggiudicate a istituzioni per gli invalidi, istituti di beneficenza e penitenziari;

f.

ai contratti di lavoro fondati sul diritto in materia di personale;

RS 616.1

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g.

alle seguenti prestazioni giuridiche: 1. rappresentanza della Confederazione o di un'impresa pubblica della Confederazione da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni ad essa connesse, 2. consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un'elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento;

h.

agli appalti: 1. effettuati nel quadro dell'aiuto umanitario internazionale d'emergenza e dell'aiuto agrario e alimentare, 2. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari, 3. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge, 4. effettuati nel quadro della cooperazione internazionale a condizione che venga osservata una procedura locale equivalente nello Stato beneficiario.

Il committente redige una documentazione per ogni commessa aggiudicata conformemente al capoverso 1 lettera h.

2

3

4

La presente legge non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni: a.

di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;

b.

di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;

c.

di unità organizzative del committente non autonome;

d.

di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello sui propri servizi, a condizione che queste imprese forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.

La presente legge non si applica alle commesse pubbliche, a.

se ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell'ordine pubblico;

b.

nella misura in cui ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora;

c.

nella misura in cui la loro messa a concorso violerebbe diritti della proprietà intellettuale.

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Capitolo 3: Principi generali Art. 11

Principi procedurali

Nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali: a.

esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale;

b.

adotta le misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;

c.

assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura;

d.

rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo;

e.

tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti.

Art. 12

Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità salariale

Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti in Svizzera, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 200511 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni relative alla parità salariale tra donna e uomo.

1

Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 6.

2

I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subappaltatori devono essere menzionati tali obblighi.

3

Il committente può verificare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 o delegare a terzi la verifica, purché questo compito non sia stato trasferito all'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l'esecuzione di tali controlli il committente può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L'offerente deve fornire su richiesta le prove necessarie.

4

Le autorità e gli organi di controllo incaricati di verificare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.

5

11

RS 822.41

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Art. 13

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Ricusazione

Da parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che: 1

a.

hanno un interesse personale diretto in una commessa;

b.

sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;

c.

sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;

d.

sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o

e.

non dispongono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.

La domanda di ricusazione deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo.

2

Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.

3

Art. 14

Preimplicazione

Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di aggiudicazione non sono ammessi a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l'esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti.

1

2

Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale: a.

la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;

b.

la comunicazione dei nomi dei partecipanti ai lavori preliminari;

c.

la proroga dei termini minimi.

Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.

3

Art. 15 1

Determinazione del valore della commessa

Il committente stima il valore presumibile della commessa.

Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2

Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi attesi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

3

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Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.

4

Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48.

5

Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo mandato, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.

6

Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione Art. 16

Valori soglia

La scelta della procedura dipende dal fatto che la commessa raggiunga uno dei valori soglia di cui all'allegato 4. Il Consiglio federale adegua periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali dopo aver consultato l'OiAp.

1

In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro partecipazione.

2

Se più committenti sottoposti alla presente legge e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto, per la totalità dell'appalto sono determinanti i valori soglia del committente che assume la maggior parte del finanziamento.

3

Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili di cui all'allegato 1 numero 1 fornite per la realizzazione di un'opera edile raggiunge il valore soglia fissato per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatella), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

4

La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.

5

Art. 17

Tipi di procedura

A seconda del valore della commessa e dei valori soglia, le commesse pubbliche sono aggiudicate, a scelta del committente, in una procedura di pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto.

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Art. 18

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Pubblico concorso

Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa.

1

2

Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.

Art. 19

Procedura selettiva

Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla commessa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione.

1

Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un'offerta in funzione della loro idoneità.

2

Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare un'offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Sono ammessi a presentare un'offerta, se possibile, almeno tre offerenti.

3

Art. 20

Procedura mediante invito

La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all'allegato 4.

1

Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare a presentare un'offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offerte.

2

Per l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizio, prestazioni in materia di ricerca o sviluppo, si può ricorrere alla procedura mediante invito, senza tenere conto dei valori soglia.

3

Art. 21

Incarico diretto

Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.

1

Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 2

a.

nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità;

b.

sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito si fondino su accordi illeciti in materia di concorrenza;

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c.

a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale un solo offerente è preso in considerazione e non esiste un'alternativa adeguata;

d.

a motivo di eventi imprevedibili l'appalto diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito anche riducendo i termini;

e.

il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;

f.

il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale;

g.

il committente acquista prestazioni su una borsa merci;

h.

il committente può acquistare prestazioni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);

i.

il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o di un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1. la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni della legge, 2. le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente, 3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto.

Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto, se si tratta di una commessa di cui all'articolo 20 capoverso 3 e la procedura per incarico diretto è indispensabile per preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale.

3

Redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto: 4

a.

nome del committente e dell'offerente scelto;

b.

genere e valore della prestazione acquistata;

c.

spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura per incarico diretto.

Art. 22

Concorsi di progettazione e di prestazione globale e mandati di studio

Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio disciplina nel quadro dei principi della presente legge la procedura applicabile nel singolo caso. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.

1

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2

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Il Consiglio federale stabilisce: a.

i tipi di concorso e le modalità di svolgimento dei mandati di studio;

b.

i tipi di procedura applicabili;

c.

i requisiti richiesti per lo svolgimento dei lavori preparatori;

d.

le modalità dell'esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti;

e.

le particolari modalità di svolgimento dei mandati di studio e dei concorsi finalizzati all'acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

f.

la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d'indipendenza dei membri;

g.

i compiti del gruppo di esperti;

h.

le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l'acquisto del lavoro presentato;

i.

la condizioni alle quali il gruppo di esperti può procedere a una classifica dei lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso;

j.

le modalità con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso;

k.

le indennità spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti.

Art. 23

Aste elettroniche

Per l'acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura ai sensi della presente legge il committente può svolgere un'asta elettronica. In questo contesto, dopo una prima valutazione completa, le offerte sono rielaborate e riclassificate mediante mezzi elettronici e sulla base di eventuali passaggi ripetuti. Il bando deve fare riferimento a tale possibilità.

1

2

L'asta elettronica si estende: a.

ai prezzi, in caso di aggiudicazione al prezzo più basso; o

b.

ai prezzi e ai valori di elementi quantificabili, come il peso, la purezza o la qualità, in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della pertinente ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente: 3

a.

1752

il metodo automatico di valutazione, compresa la formula matematica fondata sui criteri di aggiudicazione menzionati;

Appalti pubblici. LF

b.

il risultato della prima valutazione della sua offerta; e

c.

tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'asta.

FF 2017

Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.

4

L'asta elettronica può comprendere più passaggi successivi. In ogni passaggio il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.

5

Art. 24

Dialogo

Nel caso di commesse complesse e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. Il dialogo deve essere menzionato nel bando.

1

2

Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare il prezzo delle offerte.

Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e i requisiti richiesti. Comunica inoltre: 3

a.

lo svolgimento del dialogo;

b.

i contenuti possibili del dialogo;

c.

se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo e l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale e delle conoscenze ed esperienze dell'offerente;

d.

i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva.

Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.

4

Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.

5

Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità di svolgimento del dialogo.

6

Art. 25

Contratti quadro

Il committente può mettere a concorso gli accordi che intende concludere con uno o più offerenti allo scopo di stabilire le condizioni per la fornitura delle prestazioni da acquistare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e se del caso le quantità previste. Per la durata del contratto quadro il committente può concludere, su tale base, singoli contratti.

1

I contratti quadro non possono essere conclusi nell'intento o con l'effetto di impedire o di eliminare la concorrenza.

2

1753

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La durata di un contratto quadro è di cinque anni al massimo. La proroga automatica non è possibile. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.

3

Se il contratto quadro è concluso con un solo offerente, i singoli contratti basati su tale contratto sono conclusi conformemente alle condizioni del contratto quadro. Ai fini della conclusione dei singoli contratti, il committente può invitare per scritto la parte contraente a completare la sua offerta.

4

Se per motivi sufficienti sono conclusi contratti quadro con più offerenti, i singoli contratti possono essere conclusi, a scelta del committente, sia alle condizioni del pertinente contratto quadro, senza una nuova richiesta di presentare un'offerta, sia secondo la procedura seguente: 5

a.

prima di concludere ogni contratto singolo il committente consulta per scritto le parti contraenti e comunica loro il fabbisogno concreto;

b.

il committente impartisce loro un termine adeguato per la consegna delle offerte relative a ogni contratto singolo;

c.

le offerte devono essere presentate per scritto e sono vincolanti per la durata menzionata nella richiesta di offerta;

d.

il committente conclude il singolo contratto con la parte contraente che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.

Capitolo 5: Condizioni di aggiudicazione Art. 26

Condizioni di partecipazione

Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente provvede affinché gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza.

1

Il committente può in particolare esigere dall'offerente la prova dell'adempimento delle condizioni di partecipazione con un'autodichiarazione oppure con la sua iscrizione in un elenco.

2

Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.

3

Art. 27

Criteri di idoneità

Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri di idoneità dell'offerente. I criteri devono essere oggettivamente necessari e verificabili in vista della gara d'appalto.

1

I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l'idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell'offerente, come pure la sua esperienza.

2

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Appalti pubblici. LF

FF 2017

Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.

3

Non può stabilire come condizione che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla presente legge.

4

Art. 28

Elenchi

Il committente può tenere un elenco degli offerenti idonei ad eseguire commesse pubbliche.

1

Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni: 2

a.

riferimento dell'elenco;

b.

informazione sui criteri da adempiere;

c.

metodi di verifica e condizioni di iscrizione;

d.

durata di validità e procedura di rinnovo dell'iscrizione.

Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell'idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell'elenco o radiarlo dallo stesso.

3

Alla gara d'appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.

4

5

Se l'elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.

Art. 29

Criteri di aggiudicazione

Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Oltre al prezzo della prestazione, può in particolare prendere in considerazione criteri come la qualità, l'opportunità, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodologia.

1

Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare della misura in cui l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base.

2

Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se sono oggetto dell'appalto soluzioni, proposte di soluzione o metodologie.

3

Art. 30

Specifiche tecniche

Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Esse stabiliscono le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, 1

1755

Appalti pubblici. LF

FF 2017

quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio.

Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, sulle norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni dei rami settoriali.

2

Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d'autore, modelli o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente.

3

Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.

4

Art. 31

Consorzi e subappaltatori

I consorzi e i subappaltatori sono ammessi per quanto il committente non escluda o non limiti tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando.

1

Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa documentazione.

2

3

La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offerente.

Art. 32 1

Lotti e prestazioni parziali

L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto.

Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.

2

Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.

3

Il committente deve annunciare nel bando se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi.

4

Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.

5

Art. 33

Varianti

Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all'offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.

1

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Si considera variante qualsiasi offerta che consente di raggiungere l'obiettivo dell'appalto con modalità diverse da quelle previste dal committente.

2

Art. 34

Requisiti formali

Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione.

1

Possono essere presentate in forma elettronica, se lo prevede il bando o la relativa documentazione, e se sono soddisfatti i requisiti definiti dal committente.

2

Capitolo 6: Svolgimento della procedura di aggiudicazione Art. 35

Contenuto del bando

Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: a.

il nome e l'indirizzo del committente;

b.

il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizio;

c.

la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;

d.

il luogo della prestazione e la data di esecuzione;

e.

se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali;

f.

se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori;

g.

se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti;

h.

nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte;

i.

se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica;

j.

se del caso l'intenzione di condurre un dialogo;

k.

il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

l.

i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

m. la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; 12 13

CPV = «Common Procurement Vocabulary» (vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'Unione europea); disponibile sulla piattaforma Internet menzionata all'art. 48 cpv. 1.

CPC = «Central Product Classification» (classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite); disponibile sulla piattaforma Internet menzionata all'art. 48 cpv. 1.

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n.

i criteri di idoneità e le prove richieste;

o.

nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta;

p.

i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando;

q.

se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali;

r.

la durata di validità delle offerte;

s.

l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando ed eventuali tasse per ottenere detta documentazione;

t.

se l'appalto rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali;

u.

se del caso l'indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 36

Contenuto della documentazione del bando

La documentazione del bando fornisce le seguenti informazioni ove queste non figurino già nel bando: a.

il nome e l'indirizzo del committente;

b.

l'oggetto dell'appalto, compresi le specifiche tecniche e i certificati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, come pure indicazioni sulla quantità richiesta;

c.

i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per gli offerenti, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti devono presentare in relazione a tali condizioni di partecipazione, come pure l'eventuale ponderazione dei criteri di idoneità;

d.

i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;

e.

i requisiti eventuali relativi all'autentificazione e alla cifratura delle informazioni fornite per via elettronica, se il committente effettua elettronicamente l'appalto;

f.

le regole secondo le quali è svolta l'asta, compresa la designazione di quegli elementi dell'offerta che possono essere adeguati e valutati sulla base dei criteri di valutazione, se il committente prevede di svolgere un'asta elettronica;

g.

la data, l'ora e il luogo, se è prevista l'apertura pubblica delle offerte;

h.

tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un'offerta;

i.

i termini di fornitura delle prestazioni.

Art. 37

Apertura delle offerte

Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva tutte le offerte presentate tempestivamente sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.

1

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È stilato un verbale dell'apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché il prezzo complessivo di ogni offerta.

2

Art. 38

Verifica delle offerte

Il committente verifica se le offerte presentate soddisfano i requisiti formali. Gli errori di calcolo evidenti sono rettificati d'ufficio.

1

Il committente può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sulle loro offerte.

Annota per iscritto la richiesta e le risposte.

2

In caso di presentazione di un'offerta il cui prezzo sembra inusitatamente basso rispetto a quello delle altre offerte, il committente può richiedere all'offerente informazioni utili per accertare se sono adempite le condizioni di partecipazione e se sono state comprese le altre condizioni del bando.

3

Art. 39

Rettifica delle offerte

Il committente può rettificare con gli offerenti le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro fornitura, al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

1

2

La rettifica è effettuata unicamente se: a.

è indispensabile per chiarire la commessa o le offerte o se queste ultime possono essere rese oggettivamente paragonabili sulla base dei criteri di aggiudicazione; o

b.

modifiche di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie, fermo restando che l'oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non possono essere adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratteristica o la cerchia degli offerenti potenziali.

Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione ai fatti di cui al capoverso 2.

3

4

Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.

Art. 40

Valutazione delle offerte

Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione.

1

Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un dispendio considerevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite.

2

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Art. 41 1

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Aggiudicazione

L'offerta economicamente più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.

Le prestazioni ampiamente standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo più basso.

2

Art. 42

Conclusione del contratto

Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo l'aggiudicazione.

1

Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso contro l'aggiudicazione, tranne nel caso in cui il Tribunale amministrativo federale abbia concesso l'effetto sospensivo al suddetto ricorso.

2

Il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto, se contro l'aggiudicazione di commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto sospensivo.

3

Art. 43 1

2

Interruzione

Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se: a.

rinuncia all'aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti;

b.

nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti;

c.

si prevedono offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro;

d.

le offerte presentate non sono economicamente vantaggiose oppure superano notevolmente il limite di spesa;

e.

esistono indizi sufficienti di accordi illeciti in materia di concorrenza tra gli offerenti;

f.

si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

Gli offerenti non hanno diritto a un'indennità in caso di interruzione giustificata.

Art. 44

Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione

Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie: 1

a.

1760

non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione;

Appalti pubblici. LF

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b.

le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando;

c.

sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;

d.

sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento;

e.

hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;

f.

si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;

g.

non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti;

h.

hanno eseguito in maniera imperfetta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;

i.

hanno partecipato ai lavori preliminari dell'appalto senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati;

j.

sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato;

k.

violano i propri obblighi in relazione al diritto d'esame degli atti secondo l'articolo 59 capoverso 1.

In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie: 2

a.

forniscono al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevoli;

b.

hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;

c.

presentano un'offerta a un prezzo inusitatamente basso senza fornire, come richiesto, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;

d.

violano norme professionali riconosciute o commettono azioni o incorrono in omissioni che ne pregiudicano l'onore o l'integrità professionale;

e.

sono insolventi;

f.

non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo o quelle sulla confidenzialità;

g.

violano gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN 14.

Art. 45

Sanzioni

Il committente o l'autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l'offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie 1

14

RS 822.41

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gravi di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere c, e e k nonché capoverso 2 lettere b, f e g. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento. Per la fattispecie corruzione (art. 44 cpv. 1 lett. e) l'esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, mentre per le altre fattispecie essa ha effetto unicamente per il committente interessato.

Queste possibilità di sanzione si applicano a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell'offerente o del subappaltatore inadempiente o dei loro organi. Se il committente sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza (art. 44 cpv. 2 lett. b), lo comunica alla Commissione della concorrenza.

2

Il committente o l'autorità competente per legge comunica a un servizio designato dal Consiglio federale le decisioni di esclusione passate in giudicato ai sensi del capoverso 1. Questo servizio tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l'indicazione dei motivi e della durata dell'esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può istituire una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo.

Decorso il termine previsto nell'ambito della sanzione, l'iscrizione è cancellata dall'elenco.

3

Capitolo 7: Termini e pubblicazioni, statistica Art. 46

Termini

Nella fissazione dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione il committente prende in considerazione la complessità della commessa, il numero prevedibile di subappalti e le modalità di trasmissione dell'offerta.

1

Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi: 2

a.

nella procedura di pubblico concorso: 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte;

b.

nella procedura selettiva: 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall'invito a presentare le offerte per la presentazione delle offerte.

Una proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti o pubblicata.

3

Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è normalmente di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.

4

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Art. 47

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Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all'articolo 46 capoverso 2.

1

Il committente può ridurre di volta in volta di cinque giorni il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 46 capoverso 2 se: 2

a.

il bando è pubblicato in forma elettronica;

b.

la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elettronica; o

c.

le offerte pervengono per via elettronica.

Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 46 capoverso 2, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto: 3

a.

l'oggetto dell'appalto previsto;

b.

il termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

c.

una dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare al committente il proprio interesse all'appalto;

d.

l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando;

e.

tutte le altre informazioni ai sensi dell'articolo 35 disponibili in quel momento.

Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 46 capoverso 2, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha indicato la riduzione del termine in un bando precedente.

4

Inoltre, in occasione dell'acquisto di beni o di prestazioni di servizio commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizio commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.

5

Art. 48

Pubblicazioni

Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate.

1

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La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.

2

L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altre persone che utilizzano la piattaforma o le prestazioni di servizio ad essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell'entità delle prestazioni utilizzate.

3

Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni: 4

a.

l'oggetto dell'appalto;

b.

il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

c.

l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando.

Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti per le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle offerte degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse situazioni linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione.

5

Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali devono essere di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni: 6

a.

il tipo di procedura applicata;

b.

l'oggetto e l'entità della commessa;

c.

il nome e l'indirizzo del committente;

d.

la data dell'aggiudicazione;

e.

il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto;

f.

il prezzo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, il prezzo minimo e massimo delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione, compresa l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 49

Conservazione dei documenti

I committenti conservano i pertinenti documenti relativi a una procedura di aggiudicazione per una durata minima di tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.

1

2

Rientrano nei documenti da conservare: a.

il bando;

b.

la documentazione del bando;

c.

il verbale dell'apertura delle offerte;

1764

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d.

la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;

e.

i verbali delle rettifiche;

f.

le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione;

g.

l'offerta scelta;

h.

i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di un appalto;

i.

le documentazioni sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Tutti i documenti sono protetti dal segreto per la durata della loro conservazione, sempre che la presente legge non ne preveda la divulgazione. È fatto salvo l'obbligo di informare le autorità, purché esista una base legale al riguardo.

3

Art. 50

Statistica

I committenti allestiscono entro 12 mesi dalla fine dell'anno civile, all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti dell'anno precedente che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

1

2

Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni: a.

il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche di ogni committente, suddivise per commesse edili, commesse di forniture e commesse di prestazioni di servizio, con l'indicazione della classificazione CPC o CPV;

b.

il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto;

c.

le stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato, nel caso in cui non possano essere presentati dati.

Il valore complessivo deve essere indicato di volta in volta, compresa l'imposta sul valore aggiunto.

3

La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari.

4

Capitolo 8: Protezione giuridica Art. 51

Notificazione di decisioni

Il committente notifica le decisioni mediante pubblicazione o recapito agli offerenti. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.

1

Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.

2

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3

4

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La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende: a.

il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto;

b.

il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, il prezzo minimo e massimo delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione;

c.

le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta;

d.

eventualmente, un'esposizione dei motivi alla base di un'aggiudicazione per incarico diretto.

Il committente non può comunicare informazioni qualora: a.

siano contrarie al diritto in vigore o lesive di un interesse pubblico;

b.

siano pregiudicati gli interessi economici legittimi degli offerenti; o

c.

sia compromessa la concorrenza leale tra gli offerenti.

Art. 52

Ricorso

Contro le decisioni dei committenti è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale: 1

a.

in caso di forniture e di prestazioni di servizio, a partire dal valore soglia determinante per la procedura mediante invito;

b.

in caso di prestazioni edili, a partire dal valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso e quella selettiva.

Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il ricorso può essere presentato soltanto per chiedere di accertare se una decisione viola il diritto federale; questa disposizione non si applica ai ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettere i e j. Gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.

2

Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale.

3

I ricorsi contro gli appalti del Tribunale federale sono giudicati da una commissione interna di ricorso istituita dal Tribunale federale.

4

Per l'aggiudicazione di commesse pubbliche secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non è prevista la protezione giuridica.

5

Art. 53 1

Oggetto del ricorso

Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti: a.

il bando relativo alla commessa;

b.

la scelta degli offerenti nella procedura selettiva;

c.

l'iscrizione di un offerente in un elenco o la sua cancellazione;

d.

le domande di ricusazione;

1766

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e.

l'aggiudicazione;

f.

la revoca dell'aggiudicazione;

g.

l'interruzione della procedura;

h.

l'esclusione dalla procedura;

i.

l'inflizione di una sanzione;

j.

il rimborso delle retribuzioni o la riduzione del prezzo a seguito della verifica del prezzo (art. 59 cpv. 2).

Le prescrizioni della documentazione del bando la cui rilevanza è evidente devono essere impugnate unitamente al bando.

2

Le disposizioni della presente legge sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'inflizione di sanzioni.

3

Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnate mediante ricorso indipendentemente dal valore della commessa.

4

Per il resto, è esclusa la protezione giuridica contro le decisioni secondo la presente legge.

5

6

È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti (art. 25 cpv. 4 e 5).

Art. 54 1

Effetto sospensivo

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l'effetto sospensivo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali o a un ricorso contro una decisione di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera j, se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Per quanto concerne la questione dell'effetto sospensivo, si procede soltanto a uno scambio di scritti.

2

La richiesta di effetto sospensivo che configura un abuso di diritto o che è contraria al principio della buona fede non gode di alcuna protezione. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell'offerente scelto devono essere giudicate dai tribunali civili.

3

Art. 55

Diritto applicabile

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa (PA).

15

RS 172.021

1767

Appalti pubblici. LF

Art. 56

FF 2017

Termine, motivi di ricorso e legittimazione

I ricorsi devono essere presentati per scritto e motivati entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.

1

Le disposizioni della PA16 e della legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure di aggiudicazione ai sensi della presente legge.

2

L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.

3

Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente contestare l'errata scelta della procedura o l'aggiudicazione avvenuta mediante corruzione.

4

Art. 57 1

Esame degli atti

Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.

Nella procedura di ricorso al ricorrente deve essere concesso su richiesta il diritto di esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

2

Art. 58

Decisione sul ricorso

L'autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all'autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio deve emanare istruzioni vincolanti.

1

Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l'offerente scelto è già concluso, l'autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.

2

Contemporaneamente all'accertamento della violazione del diritto l'autorità di ricorso decide in merito a un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

3

Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall'offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta.

4

Capitolo 9: Diritto d'esame degli atti Art. 59 Se una commessa pubblica il cui valore complessivo raggiunge un milione di franchi è aggiudicata a un offerente per incarico diretto secondo l'articolo 21 capo1

16 17

RS 172.021 RS 173.110

1768

Appalti pubblici. LF

FF 2017

versi 2 e 3, il committente ha il diritto di esaminare tutti gli atti che costituiscono la base per il calcolo del prezzo e di verificare i costi computabili.

Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso della differenza o la futura riduzione del prezzo, sempre che il contratto non preveda disposizioni di altro tenore al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo.

2

La verifica del prezzo è eseguita presso l'offerente e i subappaltatori dall'ispettorato delle finanze competente o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente o di subappaltatori esteri, l'ispettorato delle finanze competente o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica, se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati.

3

4

Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non sussiste il diritto d'esame degli atti.

Tutti i documenti concernenti la verifica del prezzo sono protetti dal segreto. È fatto salvo l'obbligo di informare le autorità, purché esista una base legale al riguardo.

5

Capitolo 10: Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni Art. 60 La sorveglianza dell'osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC), composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO.

1

2

La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti: a.

definire all'attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati;

b.

promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra la Confederazione e i Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali;

c.

curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere;

d.

fornire consulenze e agire da mediatore nei casi particolari di disaccordo in relazione agli affari di cui alle lettere a­c.

Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità.

3

18

RS 235.1

1769

Appalti pubblici. LF

4

FF 2017

La CAPCC può procedere a perizie o incaricare dei periti.

Emana un regolamento interno che sottostà all'approvazione del Consiglio federale e dell'OiAp.

5

Capitolo 11: Disposizioni finali Art. 61

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative alla statistica (art. 50) all'Ufficio federale competente in materia di appalti pubblici.

1

Nell'emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale osserva le disposizioni dei pertinenti trattati internazionali.

2

La Confederazione può partecipare all'organizzazione che gestisce la piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni per gli appalti pubblici in Svizzera.

3

Art. 62

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 7.

Art. 63

Disposizione transitoria

Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono portate a termine secondo il diritto previgente.

Art. 64

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1770

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Allegato 1 (art. 8 cpv. 4)

Prestazioni edili 1

Prestazioni edili che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.)

N. di riferimento

1. Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili

511

2. Lavori di costruzione di edifici

512

3. Lavori di costruzione di opere d'ingegneria civile

513

4. Montaggio e installazione di opere prefabbricate

514

5. Lavori svolti da imprese edili specializzate

515

6. Lavori di posa d'impianti

516

7. Lavori di finitura degli edifici

517

8. Noleggio o leasing di attrezzature di costruzione o demolizione, comprese le prestazioni per il personale

518

2

Prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altre prestazioni edili

1771

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Allegato 2 (art. 8 cpv. 4)

Forniture 1

Forniture (beni) che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali Si considerano beni che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali:

1.1

a.

b.

1.2

per gli appalti conclusi dai committenti responsabili della difesa e della sicurezza e menzionati negli accordi internazionali validi per la Svizzera: i beni indicati nell'elenco qui appresso dei materiali civili per la difesa e la sicurezza; per gli appalti conclusi da altri committenti: tutti i beni.

Elenco dei materiali civili per la difesa e la sicurezza Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)19

1. Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calce e cementi

Cap. 25

2. Minerali, scorie e ceneri

Cap. 26

3. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Cap. 27

4. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Cap. 28

5. Prodotti chimici organici

Cap. 29

6. Prodotti farmaceutici

Cap. 30

7. Concimi

Cap. 31

8. Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Cap. 32

9. Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Cap. 33

19

Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11).

1772

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)

10. Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Cap. 34

11. Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Cap. 35

12. Polveri e esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Cap. 36

13. Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Cap. 37

14. Prodotti vari delle industrie chimiche

Cap. 38

15. Materie plastiche e lavori di tali materie

Cap. 39

16. Gomma e lavori di gomma

Cap. 40

17. Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Cap. 41

18. Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Cap. 42

19. Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Cap. 43

20. Legno, carbone di legna e lavori di legno

Cap. 44

21. Sughero e lavori di sughero

Cap. 45

22. Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Cap. 46

23. Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

Cap. 47

24. Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Cap. 48

25. Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Cap. 49

26. Seta

Cap. 50

27. Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine

Cap. 51

28. Cotone

Cap. 52

29. Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

Cap. 53

30. Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di: 54.07: Tessuti di filati di filamenti sintetici 54.08: Tessuti di filati di filamenti artificiali

Cap. 54

1773

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)

31. Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di: 55.11­55.16: Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue

Cap. 55

32. Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, Cap. 56 corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di: 56.08: Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili 33. Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Cap. 57

34. Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

Cap. 58

35. Stoffe a maglia

Cap. 60

36. Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

Cap. 61

37. Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

Cap. 62

38. Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Cap. 63

39. Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

Cap. 64

40. Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Cap. 65

41. Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Cap. 66

42. Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Cap. 67

43. Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Cap. 68

44. Prodotti ceramici

Cap. 69

45. Vetro e lavori di vetro

Cap. 70

46. Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Cap. 71

47. Ghisa, ferro e acciaio

Cap. 72

48. Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Cap. 73

49. Rame e lavori di rame

Cap. 74

50. Nichel e lavori di nichel

Cap. 75

51. Alluminio e lavori di alluminio

Cap. 76

1774

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)

52. Piombo e lavori di piombo

Cap. 78

53. Zinco e lavori di zinco

Cap. 79

54. Stagno e lavori di stagno

Cap. 80

55. Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Cap. 81

56. Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni

Cap. 82

57. Lavori diversi di metalli comuni

Cap. 83

58. Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di: 84.71: dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

Cap. 84

59. Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente: 85.10: Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione ecc.

85.16: Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici ecc.

85.37: Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti ecc.

85.38: Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 ecc.

85.39: Lampade e tubi elettrici a incandescenza ecc.

85.40: Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo ecc.

Cap. 85

60. Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Cap. 86

1775

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)

61. Vetture automobili, trattori, velocipidi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, ad eccezione di: 87.05: Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carroattrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) ecc.

87.08: Parti e accessori di autoveicoli delle voci 87.01­87.05 ecc.

87.10: Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti ecc.

Cap. 87

62. Navigazione marittima o fluviale

Cap. 89

63. Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi, ad eccezione: 90.14: Bussole, comprese quelle di navigazione ecc.

90.15: Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia ecc.

90.27: Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ecc.

90.30: Oscilloscopi ecc.

Cap. 90

64. Orologeria

Cap. 91

65. Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Cap. 92

66. Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; Cap. 94 apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate 67. Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Cap. 95

68. Lavori diversi

Cap. 96

69. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Cap. 97

2

Forniture (beni) che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altri beni

1776

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Allegato 3 (art. 8 cpv. 4)

Prestazioni di servizio 1

Prestazioni di servizio che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Si considerano prestazioni di servizio che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali i servizi menzionati qui appresso.

Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.)

N. di riferimento

1. Servizi di riparazione e manutenzione

6112, 6122, 633, 886

2. Servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi

641

3. Servizi di ristorazione e di mescita di bevande

642, 643

4. Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta

712 (salvo 71235), 7512, 87304

5. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

73 (salvo 7321)

6. Trasporto di posta per via terrestre (esclusi i servizi di trasporto ferroviario) e aerea

71235, 7321

7. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

7471

8. Servizi di telecomunicazione

752

9. Servizi assicurativi, servizi bancari e d'investimento ad esclusione delle operazioni su titoli o delle operazioni con altri strumenti finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali

parte di 81, 812, 814

10. Servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale

822

11. Servizi di leasing o di noleggio di macchinari e attrezzature, senza operatore

83106­83109

12. Servizi di leasing o di noleggio di beni per uso personale e domestico

parte di 832

13. Servizi informatici ed affini

84

14. Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico

parte di 861

15. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

862

1777

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.)

N. di riferimento

16. Servizi di consulenza fiscale

863

17. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

864

18. Servizi di consulenza gestionale e affini

865, 86620

19. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

867

20. Servizi pubblicitari

871

21. Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà immobiliari

874, 82201­82206

22. Servizi di imballaggio

876

23. Servizi di consulenza relativi alla silvicoltura

parte di 8814

24. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto

88442

25. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi

94

2

Prestazioni di servizio che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altre prestazioni di servizio

20

Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

1778

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Allegato 4 (art. 8 cpv. 4 e art. 16)

Valori soglia21 1

Valori soglia per gli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

1.1

Protocollo del 30 marzo 2012 che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici e accordi di libero scambio

Procedura di pubblico concorso o selettiva Committente

Prestazioni edili (valore complessivo)

Forniture

Prestazioni di servizio

Committente di cui all'art. 4 cpv. 1 Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a­e

da CHF 8 700 000

da CHF 230 000

da CHF 230 000

da CHF 8 700 000

da CHF 700 000

da CHF 700 000

1.2

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Procedura di pubblico concorso o selettiva Committente

Prestazioni edili (valore complessivo)

Forniture

Prestazioni di servizio

Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f­h

da CHF 8 000 000

da CHF 640 000

da CHF 640 000

21

I valori soglia espressi in franchi svizzeri sono applicabili per gli anni 2016 e 2017.

1779

Appalti pubblici. LF

2

FF 2017

Valori soglia e procedure che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Procedura di pubblico concorso o selettiva Committente

Prestazioni edili (valore complessivo)

Forniture

Prestazioni di servizio

Committente di cui all'art. 4 cpv. 1 Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a­e Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f­h

da CHF 2 000 000

da CHF 230 000

da CHF 230 000

da CHF 2 000 000

da CHF 700 000

da CHF 700 000

da CHF 2 000 000

da CHF 640 000

da CHF 640 000

da CHF 150 000

da CHF 150 000

inferiori a CHF 150 000

inferiori a CHF 150 000

Procedura mediante invito

Tutti i committenti

da CHF 300 000

Procedura per incarico diretto

Tutti i committenti

1780

inferiori a CHF 300 000

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Allegato 5 (art. 8 cpv. 5)

Commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali 1.

Si considerano commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali: a. gli appalti che non figurano negli elenchi delle prestazioni assoggettate secondo il numero 1 degli allegati 1­3 o la cui commessa non raggiunge i valori soglia di cui all'allegato 4; b. il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni ai sensi dell'articolo 9; c. l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizio, prestazioni in materia di ricerca o sviluppo; d. le commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, dell'aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana a condizione che l'appalto non sia escluso dal campo d'applicazione della legge.

2.

Alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono applicabili le seguenti disposizioni: ­ articolo 6 capoverso 2; ­ articolo 16 capoversi 4 e 5; ­ articolo 20; ­ articolo 29 capoverso 2; ­ articolo 42 capoverso 1; ­ articolo 46 capoverso 4; ­ articolo 52 capoverso 2.

1781

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Allegato 6 (art. 12 cpv. 2)

Convenzioni fondamentali dell'OIL Si considerano convenzioni fondamentali dell'OIL ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 le seguenti convenzioni:

22 23 24 25 26 27 28 29

1.

Convenzione n. 29 del 28 giugno 193022 concernente il lavoro forzato od obbligatorio;

2.

Convenzione n. 87 del 9 luglio 194823 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;

3.

Convenzione n. 98 del 1° luglio 194924 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva;

4.

Convenzione n. 100 del 29 giugno 195125 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile;

5.

Convenzione n. 105 del 25 giugno 195726 concernente la soppressione del lavoro forzato;

6.

Convenzione n. 111 del 25 giugno 195827 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione;

7.

Convenzione n. 138 del 26 giugno 197328 concernente l'età minima di ammissione all'impiego;

8.

Convenzione n. 182 del 17 giugno 199929 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione.

RS 0.822.713.9 RS 0.822.719.7 RS 0.822.719.9 RS 0.822.720.0 RS 0.822.720.5 RS 0.822.721.1 RS 0.822.723.8 RS 0.822.728.2

1782

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Allegato 7 (art. 62)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale del 16 dicembre 199430 sugli acquisti pubblici è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196831 sulla procedura amministrativa Art. 22a cpv. 2 2

Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: a.

l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;

b.

gli appalti pubblici.

2. Legge del 17 giugno 200532 sul Tribunale federale Art. 46 cpv. 2 2

Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti:

30 31 32

a.

concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;

b.

concernenti l'esecuzione cambiaria;

c.

in materia di diritti politici (art. 82 lett. c);

d.

nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;

e.

concernenti gli appalti pubblici.

RU 1996 508, 1997 2465, 2006 2197, 2007 5635, 2011 5659 e 6515, 2012 3655, 2015 773 e 4743 RS 172.021 RS 173.110

1783

Appalti pubblici. LF

FF 2017

Art. 83 lett. f Il ricorso è inammissibile contro: f.

le decisioni in materia di appalti pubblici se: 1. non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o 2. il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del ...33 sugli appalti pubblici.

3. Legge del 5 ottobre 199034 sui sussidi Art. 10 cpv. 1 lett. e 1

Le disposizioni sulle indennità devono attenersi ai principi seguenti: e.

devono essere disciplinate: 1. una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale se per la delega di compiti di diritto pubblico secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b sono disponibili più beneficiari, 2. la forma giuridica della delega, le condizioni relative alla delega dei compiti e la protezione giuridica; se quest'ultima non è disciplinata, si applica l'articolo 35 capoverso 1, 3. le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale del compito, 4. le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.

Art. 11 Abrogato

33 34

RS ...; FF 2017 1741 RS 616.1

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Appalti pubblici. LF

FF 2017

Titolo dopo l'art. 15

Sezione 2: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari e indennità Inserire dopo il titolo della sezione 2 Art. 15a

Domanda d'aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto su domanda.

Art. 15b

Delega di compiti federali con indennità

Sempre che la legislazione speciale non disponga altrimenti e fatte salve le disposizioni qui appresso, la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari ed è concessa un'indennità, è retta dalle disposizioni della legge federale del ...35 sugli appalti pubblici per gli appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

1

L'avvio della procedura di selezione è pubblicato nel Foglio federale conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera g della legge del 18 giugno 200436 sulle pubblicazioni ufficiali. La procedura di selezione si conclude con la notifica di una decisione a tutti i partecipanti. La protezione giuridica è disciplinata all'articolo 35 capoverso 1 della presente legge.

2

La delega e l'indennità successive a una procedura di selezione conclusa con decisione passata in giudicato sono disciplinate agli articoli 14­40 della presente legge.

3

Art. 15c

Obbligo di informare

Chiunque presenti una domanda d'aiuto finanziario o si candidi per la delega di un compito federale, deve fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie. Deve autorizzarla ad esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi.

1

Questi obblighi sussistono anche dopo la concessione dell'aiuto finanziario e la delega di compiti federali, affinché l'autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione.

2

Art. 30 cpv. 2bis Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.

2bis

35 36

RS ...; FF 2017 1741 RS 170.512

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Appalti pubblici. LF

FF 2017

4. Legge federale del 20 dicembre 195737 sulle ferrovie Art. 5 cpv. 5 La concessione d'infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del ...38 sugli appalti pubblici.

5

5. Legge del 20 marzo 200939 sul trasporto di viaggiatori Art. 6 cpv. 5 La concessione per il trasporto di viaggiatori secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del ...40 sugli appalti pubblici.

5

6. Legge federale del 6 ottobre 199541 sul mercato interno Art. 5 cpv. 1, primo e terzo periodo Gli appalti pubblici dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali sono retti dal diritto cantonale o intercantonale. ... Se un appalto o il trasferimento di un'attività rientrante in un monopolio si basa sul Protocollo del 30 marzo 201242 che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici, si presume che i requisiti della presente legge siano soddisfatti.

1

Art. 9 cpv. 1 e 2 secondo periodo 1

Le restrizioni del libero accesso al mercato devono rivestire la forma di decisioni.

2

... Questa regola si applica agli appalti pubblici:

37 38 39 40 41 42

a.

se il valore della commessa è uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura mediante invito secondo il diritto cantonale o intercantonale in materia di appalti pubblici;

b.

in caso d'iscrizione di un offerente in un elenco e di sua radiazione, nonché d'inflizione di una sanzione;

c.

se si fa valere il fatto che la commessa debba essere messa a pubblico concorso secondo le pertinenti prescrizioni.

RS 742.101 RS ...; FF 2017 1741 RS 745.1 RS ...; FF 2017 1741 RS 943.02 FF 2017 1901

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