Regolamento protocollare della Confederazione Svizzera Approvato dal Consiglio federale il 29 settembre 2017

Il Dipartimento federale degli affari esteri ordina:

2017-2496

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Indice Parte prima: Competenze in materia di protocollo e di cerimoniale

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Parte seconda: Regolamento protocollare I Accreditamento di un nuovo capomissione II Arrivo di un nuovo capomissione III Presentazione delle credenziali IV Assenze e richiamo del capomissione V Udienze VI Visite ai Cantoni VII Presentazione degli auguri di Buon Anno VIII Manifestazioni ufficiali in onore del Corpo diplomatico IX Inviti del Corpo diplomatico X Visite ufficiali XI Transito o soggiorno privato di personalità straniere in Svizzera XII Decessi XIII Bandiera svizzera XIV Onorificenze XV Uso di uniformi militari straniere in Svizzera XVI Ordine dei discorsi XVII Precedenza

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Parte terza: Organizzazioni internazionali

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Parte quarta Disposizioni finali

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Allegato: Precedenza in Svizzera

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Regolamento protocollare Parte prima: Competenze in materia di protocollo e di cerimoniale 1. Il Dipartimento federale degli affari esteri è l'autorità competente per il disciplinamento delle questioni relative al protocollo e al cerimoniale del Consiglio federale e del presidente della Confederazione.

2. Il Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (qui di seguito: Protocollo) assicura il coordinamento con gli altri dipartimenti e con le autorità federali, cantonali e comunali.

Parte seconda: Regolamento protocollare I

Accreditamento di un nuovo capomissione

1. La domanda di accreditamento per un nuovo capomissione è inoltrata dallo Stato accreditante attraverso la sua missione diplomatica in Svizzera o la missione diplomatica svizzera in questo Stato. La domanda è accompagnata da un curriculum vitae.

2. La procedura resta segreta fino al momento in cui l'accreditamento è stato comunicato alle autorità dello Stato accreditante tramite lo stesso canale diplomatico attraverso il quale è stata inoltrata la domanda.

3. Di norma, alla concessione dell'accreditamento, le autorità svizzere non pubblicano alcun comunicato stampa.

II

Arrivo di un nuovo capomissione

L'arrivo di un nuovo capomissione è notificato immediatamente al Protocollo. Se arriva in Svizzera in aereo, la Confederazione si fa carico dei costi del servizio VIP in aeroporto. La visita di presentazione presso il capo del Protocollo dovrebbe avere luogo nei primi giorni successivi all'arrivo.

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III

Presentazione delle credenziali

1. In occasione della visita al capo del Protocollo, il nuovo capomissione consegna una copia conforme delle credenziali e della lettera di richiamo del capomissione precedente. A partire da questo momento il nuovo capomissione può esplicare pienamente tutte le funzioni ad eccezione delle visite ai membri del Consiglio federale, al presidente del Consiglio nazionale, al presidente del Consiglio degli Stati e ai governi cantonali.

2. Il capo del Protocollo illustra, a grandi linee, l'organizzazione dell'Amministrazione federale, in particolare quella del Dipartimento federale degli affari esteri, e spiega il cerimoniale della presentazione delle credenziali.

3. Il giorno prestabilito, confermato tramite nota verbale, il Protocollo, accompagnato da un usciere in uniforme festiva, conduce il nuovo capomissione a Palazzo federale con una vettura ufficiale scortata dalla polizia. Il nuovo capomissione può essere accompagnato da un massimo di tre collaboratori diplomatici. Il capomissione è accolto dal capo del Protocollo, che lo accompagna nel «Salon d'honneur» del Consiglio federale. Qui viene presentato al presidente della Confederazione e consegna le credenziali. In caso di impedimento, il presidente della Confederazione viene generalmente sostituito dal vicepresidente del Consiglio federale.

4. In occasione della presentazione delle credenziali non vengono pronunciati discorsi né consegnati doni, al fine di lasciare maggiore spazio a un colloquio di tipo informale. Durante la cerimonia vengono scattate fotografie da fotografi ufficiali. In linea di principio l'udienza non supera i quindici minuti. Una volta terminata, il capomissione viene riaccompagnato alla sua residenza.

5. La tenuta prescritta per questa cerimonia è l'abito scuro, il costume nazionale o l'uniforme.

6. Dopo la cerimonia di consegna delle credenziali il Dipartimento federale degli affari esteri pubblica un comunicato stampa.

7. L'incaricato d'affari permanente, accompagnato in vettura ufficiale a Palazzo federale dal Protocollo, viene condotto nell'ufficio del capo del Dipartimento federale degli affari esteri, a cui consegna le credenziali.

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IV

Assenze e richiamo del capomissione

1. Se il capomissione lascia temporaneamente la Svizzera, il Protocollo ne viene informato tramite nota verbale con indicazione del nome del collaboratore che, durante il periodo di assenza, dirigerà la missione in qualità di incaricato d'affari ad interim. Se il capomissione non ha potuto indicare il nome dell'incaricato d'affari ad interim prima della sua partenza, sarà il ministero degli esteri del Paese in questione a comunicarlo al Dipartimento federale degli affari esteri (Protocollo). Al suo ritorno, il capomissione notifica al Protocollo la ripresa delle sue funzioni.

2. L'incaricato d'affari ad interim si assicurerà che il ministero degli esteri del Paese in questione informi anticipatamente il Dipartimento federale degli affari esteri (Protocollo) della sua assenza temporanea o della sua partenza definitiva dalla Svizzera e indichi il nome della persona alla quale saranno conferite le sue funzioni.

3. In occasione della partenza definitiva di un capomissione in carica a Berna da almeno tre anni, il Segretario di Stato, oppure un rappresentante designato a tal fine offre un pranzo di commiato in suo onore, a nome del Consiglio federale.

4. Le visite di commiato ai membri del Consiglio federale non sono di rigore. Se un capomissione desidera rendere tale visita al capo del Dipartimento federale degli affari esteri ed eventualmente ad altri membri del Consiglio federale, si rivolge al Protocollo per la relativa organizzazione.

V

Udienze

Il Protocollo è a disposizione dei capimissione per fissare la data e l'ora in cui desiderano ottenere udienza presso il capo del Dipartimento federale degli affari esteri o presso altri esponenti del Consiglio federale dopo la presentazione delle credenziali.

Queste udienze, richieste attraverso nota verbale, non sono tuttavia di rigore dopo questa cerimonia e dovrebbero, di preferenza, essere associate a un procedimento diplomatico meno protocollare.

VI

Visite ai Cantoni

1. Secondo la Costituzione federale, gli affari esteri competono alla Confederazione.

2. Le visite ufficiali di un capomissione alle autorità cantonali non sono di rigore.

Ogni Cantone è tuttavia sovrano in materia e riceve gli ospiti secondo i propri criteri.

3. Le visite dovrebbero svolgersi di preferenza in quei Cantoni in cui gli Stati in questione hanno interessi particolari e con i quali coltivano strette relazioni. Si tratta in modo particolare dei Cantoni in cui gli Stati hanno una rappresentanza consolare o interessi commerciali diretti oppure in cui risiedono molti loro cittadini.

4. Il capomissione avrà cura di limitare il numero di visite all'anno. Ne farà richiesta tramite nota verbale al Protocollo, il quale si occuperà di assicurare il coordinamento con i Cantoni. Solo le visite al Cantone di Berna sono organizzate direttamente dalle missioni interessate.

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VII

Presentazione degli auguri di Buon Anno

1. Il presidente della Confederazione riceve gli auguri del Corpo diplomatico, in presenza del capo del Dipartimento federale degli affari esteri.

2. Il presidente della Confederazione risponde con un'allocuzione agli auguri del decano del Corpo diplomatico. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri, il presidente del Consiglio nazionale e il presidente del Consiglio degli Stati assistono alle allocuzioni.

3. Di norma la presentazione degli auguri di Buon Anno ha luogo la seconda settimana di gennaio nel Palazzo del Parlamento. I capimissione, senza partner, possono essere accompagnati da un collaboratore diplomatico. Il Protocollo definisce il programma del ricevimento e lo comunica ai capimissione.

4. La tenuta prescritta per questa cerimonia è l'abito scuro, il costume nazionale o l'uniforme.

VIII

Manifestazioni ufficiali in onore del Corpo diplomatico

1. Il Consiglio federale organizza ogni anno una manifestazione in onore del Corpo diplomatico.

2. Sono invitati i capimissione nonché gli incaricati d'affari ad interim annunciati ufficialmente al Protocollo con i rispettivi partner. La tenuta è definita dal Protocollo.

IX

Inviti del Corpo diplomatico

1. Di norma i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non assistono ai ricevimenti offerti dai capimissione in occasione della Festa nazionale del loro Paese.

2. A titolo personale, i membri del Consiglio federale possono tuttavia accettare un invito a pranzo o a cena come pure a qualsiasi altro ricevimento organizzato in loro onore. Gli inviti sono trasmessi tramite il Protocollo.

X

Visite ufficiali

1. Visita di Stato La visita di Stato è quella che un capo di Stato straniero compie in Svizzera su invito del Consiglio federale. Di norma, in un anno si svolgono una o due visite di Stato.

Il programma della visita è allestito dal Protocollo e dalla missione diplomatica in Svizzera dello Stato in questione. In linea di principio, l'ospite straniero soggiorna presso un albergo di prima categoria a Berna.

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Normalmente la durata della visita di Stato è di due giorni. Nel corso della prima giornata il Consiglio federale in corpore (insieme al cancelliere della Confederazione) riceve ufficialmente l'ospite a Berna. La sera offre una cena in suo onore. Di norma la seconda giornata è dedicata a un'escursione.

Al saluto ufficiale all'ospite di Stato a Berna, di norma sulla Piazza federale, vengono resi gli onori militari ed eseguiti gli inni nazionali.

2. Visita ufficiale di un capo di Stato La visita ufficiale di un capo di Stato in Svizzera si svolge su invito del Consiglio federale.

Il programma della visita è allestito dal Protocollo e dalla missione diplomatica in Svizzera dello Stato in questione. Di norma la visita è dedicata a colloqui ufficiali con una delegazione del Consiglio federale, che offre un pranzo o una cena in onore dell'ospite. Può eventualmente seguire un'escursione.

Di norma, l'ospite straniero soggiorna presso un albergo di prima categoria a Berna.

Di norma, al momento del saluto ufficiale presso la residenza del Lohn a Kehrsatz vengono resi gli onori militari ed eseguiti gli inni nazionali.

3. Visita ufficiale di un capo di Governo La visita ufficiale di un capo di Governo in Svizzera si svolge su invito del Consiglio federale.

Il programma della visita è allestito dal Protocollo e dalla missione diplomatica in Svizzera dello Stato in questione. Di norma la visita è dedicata a colloqui ufficiali con una delegazione del Consiglio federale, che offre un pranzo o una cena in onore dell'ospite. Può eventualmente seguire un'escursione.

Di norma l'ospite straniero soggiorna presso un albergo di prima categoria a Berna.

Di norma, al momento del saluto ufficiale presso la residenza del Lohn a Kehrsatz vengono resi gli onori militari ed eseguiti gli inni nazionali.

4. Visita ufficiale di un membro di Governo La visita ufficiale di un membro di Governo in Svizzera si svolge su invito di un membro del Consiglio federale.

Il programma della visita è allestito dal dipartimento interessato e dalla missione diplomatica in Svizzera dello Stato in questione, se necessario in collaborazione con il Protocollo. In linea di principio la visita comprende colloqui ufficiali nonché un pranzo o una cena. Può eventualmente seguire un'escursione.

Di norma l'ospite straniero soggiorna presso un albergo di prima categoria a Berna.

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5. Visita ufficiale di lavoro In quanto meno formale rispetto a una visita ufficiale propriamente detta, la visita ufficiale di lavoro di un capo di Stato, un capo di Governo o un membro di Governo si svolge secondo un protocollo semplificato.

6. Visita di cortesia La visita di cortesia è quella che un capo di Stato, un capo di Governo o un membro di Governo, di passaggio in Svizzera, può fare al presidente della Confederazione o a un altro membro del Consiglio federale. L'organizzazione della visita spetta al dipartimento interessato in collaborazione con la missione diplomatica competente.

Il Protocollo si occupa dell'organizzazione della visita di cortesia al presidente della Confederazione. La visita di cortesia, solitamente breve, si svolge secondo un protocollo semplificato.

7. Programma dedicato ai partner Di norma il Protocollo organizza un programma particolare per il partner di un capo di Stato solo in caso di visite di Stato.

XI

Transito o soggiorno privato di personalità straniere in Svizzera

Non esiste un particolare protocollo da seguire nel caso di un transito o di un soggiorno privato in Svizzera di un capo di Stato, di un sovrano, di un capo di Governo o di un membro di Governo stranieri. La Missione diplomatica dello Stato in questione dovrebbe previamente notificare ufficialmente al Protocollo tale soggiorno.

Fatto questo, le autorità svizzere competenti possono accordare determinate agevolazioni al momento dell'arrivo e della partenza, tenuto conto del rango del visitatore.

Esse prendono inoltre le misure di sicurezza che ritengono adeguate, purché siano state debitamente informate tramite nota verbale dalla missione diplomatica in Svizzera dello Stato in questione.

XII

Decessi

1. Al decesso di un capo di Stato o di Governo in carica, il capo del Protocollo si reca alla residenza del capomissione o alla cancelleria della missione diplomatica a Berna dello Stato in lutto per presentare le condoglianze del Consiglio federale e firmare il registro delle condoglianze.

Se la missione diplomatica dello Stato in lutto organizza una funzione funebre, il Consiglio federale vi è rappresentato in modo adeguato.

2. Al decesso di un capomissione accreditato presso il Consiglio federale, il capo del Protocollo fa visita alla famiglia del defunto o della defunta.

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Alle esequie viene deposta una corona floreale a nome del Consiglio federale. Se il defunto era un incaricato d'affari permanente oppure un incaricato d'affari ad interim, la corona è deposta a nome del Dipartimento federale degli affari esteri.

Il Consiglio federale, rispettivamente il Dipartimento federale degli affari esteri, è rappresentato in modo adeguato alle esequie o alla funzione funebre.

3. Al decesso di un membro del personale diplomatico di una missione diplomatica in Svizzera, il capo del Protocollo invia per lettera le condoglianze al capomissione.

XIII

Bandiera svizzera

La bandiera svizzera viene issata sul Palazzo del Parlamento e sugli edifici della Confederazione secondo le disposizioni delle istruzioni del Consiglio federale del 20 aprile 2016 sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione.

Il Palazzo federale e la Città di Berna sono imbandierati in occasione di visite di Stato.

XIV

Onorificenze leggi1

1. Diverse vietano a determinati cittadini svizzeri di accettare titoli od onorificenze da Governi stranieri.

2. Le Missioni diplomatiche i cui Governi intendono attribuire un'onorificenza o un titolo a un cittadino svizzero sono pregate in ogni caso di consultare prima il Protocollo tramite nota verbale.

XV

Uso di uniformi militari straniere in Svizzera

1. L'uso di uniformi militari straniere in Svizzera è vietato. In alcuni casi ben precisi, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può concedere un'autorizzazione speciale.

2. Ogni domanda deve essere presentata al Protocollo militare per mezzo del relativo modulo.

3. In deroga ai numeri 1 e 2 qui sopra, gli addetti alla difesa accreditati in Svizzera e i loro sostituti sono autorizzati a portare l'uniforme nell'esercizio delle loro funzioni senza dover presentare una domanda d'autorizzazione in tal senso.

1

­ ­ ­ ­ ­

LParl, RS 171.10, art. 12 LPers, RS 172.220.1, art. 21 cpv. 4 LOGA, RS 172.010, art. 60 cpv. 3 LTF, RS 173.110, art. 6 cpv. 3 LM, RS 510.10, art. 40a

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XVI

Ordine dei discorsi

Di norma è l'oratore di rango superiore a pronunciare per ultimo il discorso.

XVII

Precedenza

1. In generale L'ordine di precedenza da seguire in occasione di manifestazioni ufficiali è illustrato negli elenchi e nelle tabelle che seguono. Il Protocollo è a disposizione delle missioni diplomatiche in Svizzera che desiderano precisazioni in merito.

Quando più persone hanno la stessa funzione, l'ordine di precedenza sarà basato, in linea generale, sul titolo, sulla data dell'entrata in funzione, sull'anzianità di servizio e sull'età. I partner condividono in linea di principio lo stesso rango.

2. Precedenza tra i membri del Corpo diplomatico 1.

Nunzio Apostolico

2.

Ambasciatore

3.

Incaricato d'affari permanente

4.

Incaricato d'affari ad interim

5.

Ministro

6.

Consigliere d'Ambasciata

7.

Segretario d'Ambasciata

8.

Addetto

In ogni classe l'ordine di precedenza è stabilito secondo la data di consegna delle credenziali o la data di entrata in funzione; quest'ultima è indicata nella lista dei membri del Corpo diplomatico. L'ordine di precedenza tra gli incaricati d'affari ad interim viene definito in base alla data in cui è stata notificata al Protocollo la loro entrata in funzione.

3. Precedenza tra i membri del Corpo consolare 1.

Console generale

2.

Console

3.

Viceconsole

4.

Agente consolare

L'ordine di precedenza tra i capiposto della stessa classe viene definito in base alla data della concessione dell'exequatur. L'ordine di precedenza tra gli altri agenti consolari è definito in base alla data dell'entrata in funzione indicata nella lista dei membri del Corpo consolare.

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4. Precedenza tra gli addetti alla difesa stranieri nonché tra i loro sostituti La precedenza tra gli addetti alla difesa nonché tra i loro sostituti è determinata a titolo individuale in base alle seguenti equivalenze: Generale

= Ambasciatore

Colonnello

= Consigliere d'Ambasciata

Tenente colonnello e maggiore

= Primo Segretario

Gli addetti alla difesa hanno la precedenza sui sostituti degli addetti alla difesa.

In seno al Corpo degli addetti alla difesa, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità di servizio. La persona con la maggiore anzianità di presentazione e residenza in Svizzera è decano del Corpo degli addetti alla difesa, a prescindere dal grado. L'addetto alla difesa presentato immediatamente dopo il decano e residente in Svizzera è il vicedecano del Corpo degli addetti alla difesa. In assenza del decano, il vicedecano esercita le relative funzioni. L'ordine di precedenza tra i sostituti degli addetti alla difesa è definito in base agli stessi criteri impiegati per gli addetti alla difesa, a prescindere dal grado.

Il Protocollo militare fornirà alle istanze che ne faranno richiesta l'elenco delle precedenze in vigore.

Il Protocollo militare è l'organo di collegamento tra gli addetti alla difesa accreditati in Svizzera e le autorità civili e militari, i comandi dell'esercito e le personalità militari svizzere.

5. Manifestazioni ufficiali 1.

Consiglio federale in corpore a) Presidente della Confederazione b) Vicepresidente del Consiglio federale c) Consiglieri federali nell'ordine di precedenza determinato dall'anzianità di elezione da parte dell'Assemblea federale

2.

Presidente del Consiglio nazionale

3.

Presidente del Consiglio degli Stati

4.

Cancelliere della Confederazione

5.

Presidente del Tribunale federale svizzero

6.

Ex consiglieri federali

7.

Presidenti dei governi cantonali secondo l'ordine costituzionale (art. 1 Cost.)

8.

Nunzio apostolico, seguito dagli ambasciatori accreditati a Berna

9.

Consiglieri nazionali

10. Consiglieri agli Stati 11. Segretari di Stato 12. Presidente del Tribunale penale federale 5563

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13. Presidente del Tribunale amministrativo federale 14. Presidente del Tribunale federale dei brevetti 15. Procuratore generale della Confederazione 16. Autorità svizzere e impiegati dell'Amministrazione federale secondo l'elenco delle precedenze allegato 17. Incaricati d'affari permanenti 18. Incaricati d'affari ad interim 19. Restanti ospiti Se, al posto del presidente del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati viene delegato il vicepresidente, a quest'ultimo spetta la posizione del presidente. Lo stesso vale per i vicepresidenti del Tribunale federale.

Il Protocollo è a disposizione per ulteriori informazioni e per aiutare a determinare, secondo le circostanze, l'ordine di precedenza tra le autorità svizzere non menzionate nel presente elenco.

Parte terza: Organizzazioni internazionali 1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento protocollare, le visite ufficiali in Svizzera del segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sono equiparate alle visite ufficiali di capi di Governo. Non sono previsti gli onori militari.

2. Di norma è di competenza del capo del Dipartimento federale degli affari esteri o di un altro dipartimento federale disciplinare le questioni concernenti le visite dei direttori generali di organizzazioni internazionali. Il programma delle visite sarà elaborato dal dipartimento interessato in collaborazione con la Divisione Nazioni Unite e organizzazioni internazionali e il Protocollo.

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Parte quarta Disposizioni finali Il Regolamento protocollare del 9 dicembre 2002 e le modifiche approvate dal Consiglio federale, entrate in vigore il 14 novembre 2012, sono abrogati.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione da parte del Consiglio federale.

21 settembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: Il consigliere federale, Didier Burkhalter

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Allegato

Precedenza in Svizzera Regolamento protocollare della Confederazione Svizzera Governi, parlamenti e tribunali, Confederazione, Cantoni e Comuni

1

Consiglio federale in corpore

1a

Presidente della Confederazione

1b

Vicepresidente del Consiglio federale

1c

Consiglieri federali1

2

Presidente del Consiglio Nazionale

3

Presidente del Consiglio degli Stati

4

Cancelliere della Confederazione

5

Presidente del Tribunale federale

6

Ex consiglieri federali1

7

Presidenti dei governi cantonali2

8

Vicepresidente del Consiglio nazionale3

5566

Diplomazia

Esercito

Amministrazione federale

Rappresentanti delle comunità religiose e del mondo accademico

Generale dell'Esercito svizzero

Cardinali, presidente del Consiglio della Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera, Gran rabbino

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Governi, parlamenti e tribunali, Confederazione, Cantoni e Comuni

9

Vicepresidente del Consiglio degli Stati3

10

Vicepresidente del Tribunale federale3

11

Consiglieri nazionali1

12

Consiglieri agli Stati1

Diplomazia

Esercito

Amministrazione federale

Rappresentanti delle comunità religiose e del mondo accademico

Segretari di Stato 13

Giudici del Tribunale federale1

14

Presidente del Tribunale penale federale

15

Presidente del Tribunale amministrativo federale

16

Presidente del Tribunale federale dei brevetti

17

Procuratore generale della Confederazione

18

Consiglieri agli Stati1

19

Capo dell'esercito5

Capi di Missioni diplomatiche svizzere4, 5

Comandanti di corpo4-5

Vescovi

Presidente della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS); presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS; presidente del consiglio d'amministrazione della Posta Svizzera

Presidente del Consiglio dei politecnici federali

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Governi, parlamenti e tribunali, Confederazione, Cantoni e Comuni

20

Vicepresidenti dei governi cantonali2

21

Vicepresidente del Tribunale penale federale

22

Vicepresidente del Tribunale amministrativo federale

23

Vicepresidente del Tribunale federale dei brevetti

24

Membri dei governi cantonali2

Diplomazia

Esercito

25 26

5568

Amministrazione federale

Membri della Direzione generale della BNS Ambasciatori 4, 5

Divisionari4-5

Delegati del Consiglio federale; direttori degli uffici federali; segretario generale dell'Assemblea federale; segretari generali dei dipartimenti; segretario generale del Tribunale federale; vicecancelliere della Confederazione; delegati agli accordi commerciali5

Rappresentanti delle comunità religiose e del mondo accademico

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Governi, parlamenti e tribunali, Confederazione, Cantoni e Comuni

27

Presidente della Città di Berna

28

Presidenti delle autorità legislative dei Cantoni2

Diplomazia

Esercito

Amministrazione federale

Rappresentanti delle comunità religiose e del mondo accademico

Rettori delle università e delle scuole universitarie Brigadieri4-5

Direttori supplenti5

29

Decani delle facoltà, direttori

30

Presidenti dei tribunali cantonali2

Decani delle autorità ecclesiastiche

31

Giudici del Tribunale penale federale1

Professori delle università e delle scuole universitarie

32

Giudici del Tribunale amministrativo federale1

33

Giudici del Tribunale federale dei brevetti1

34

Presidenti delle autorità esecutive dei Comuni2

35

Cancellieri di Stato2

36

Membri delle autorità legislative dei Cantoni2

Ministri 4, 5

Colonnelli4-5

Vicedirettori5

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Governi, parlamenti e tribunali, Confederazione, Cantoni e Comuni

37

Giudici cantonali; procuratori generali dei Cantoni; presidenti delle autorità legislative dei Comuni2

38

2

1 2 3 4

5

Diplomazia

Esercito

Amministrazione federale

Rappresentanti delle comunità religiose e del mondo accademico

Maggiori4-5

Capisezione4, 5

Curati, pastori

La precedenza è fissata secondo la data dell'elezione. Il generale dell'Esercito svizzero in carica occupa la posizione successiva.

La posizione delle autorità dei Cantoni riflette l'ordine costituzionale (art. 1 Cost.).

Se, al posto del presidente viene delegato il vicepresidente, a quest'ultimo spetta la posizione del Presidente.

In una manifestazione di carattere diplomatico sarà data la precedenza ai rappresentanti del Dipartimento federale degli affari esteri, rispettivamente degli altri dipartimenti; se invece si tratta di una manifestazione di carattere militare, saranno i rappresentanti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport nonché i membri dell'esercito ad avere la precedenza.

Questa rubrica non è esaustiva e non riflette l'ordine di precedenza. Il Protocollo è a disposizione per ulteriori complementi d'informazione e per determinare, secondo le circostanze, il rango dei membri dell'Amministrazione federale.

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