Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete) Modifica del 16 giugno 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20161; visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 20162, decreta: I Il Codice penale3 è modificato come segue: Art. 293 cpv. 1 e 3 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.

1

L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.

3

1 2 3

FF 2016 6579 FF 2016 6813 RS 311.0

2016-2216

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Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete)

FF 2017

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 20174 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

4

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