Decisione generale concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo per alimenti per animali del 7 novembre 2017

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 20 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 20111 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali; viste: ­

le conclusioni positive dell'esame del fascicolo presentato per l'autorizzazione dell'additivo 1m01, preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae;

e considerato che ­ detto additivo è autorizzato nell'UE, decide: L'additivo per l'alimentazione animale 1m01, preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo sotto forma solida, è autorizzato nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale delle sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine del tipo tricoteceni per un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione generale alle condizioni seguenti:

1

RS 916.307

2017-3141

6405

FF 2017

N.

d'identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale Tenore o categoria di minimo animali

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1m01

1

m

Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae BBSH 797

Preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo.

Forma solida

Tutte le specie avicole

1,7×108

­

Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: tricoteceni.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

L'impiego è consentito negli alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.

6406

FF 2017

N.

d'identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale Tenore o categoria di minimo animali

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

1m01

1

m

Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae BBSH 797

Preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo.

Forma solida

Suini

1,7×108

6407

Tenore massimo

8

9

Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: tricoteceni.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.

FF 2017

Effetto sospensivo Un eventuale ricorso contro la presente decisione generale non ha effetto sospensivo conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

21 novembre 2017

Ufficio federale dell'agricoltura: Il Direttore, Bernard Lehmann

2

RS 172.021

6408