Decisione generale concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo per alimenti per animali del 7 novembre 2017
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 20 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 20111 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali; viste:
le conclusioni positive dell'esame del fascicolo presentato per l'autorizzazione dell'additivo 1m01, preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae;
e considerato che detto additivo è autorizzato nell'UE, decide: L'additivo per l'alimentazione animale 1m01, preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo sotto forma solida, è autorizzato nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale delle sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine del tipo tricoteceni per un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione generale alle condizioni seguenti:
1
RS 916.307
2017-3141
6405
FF 2017
N.
d'identificazione
Categoria
Gruppo funzionale
Additivo
Denominazione chimica, descrizione
Specie animale Tenore o categoria di minimo animali
Tenore massimo
Altre disposizioni
mg/kg di alimento completo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1m01
1
m
Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae BBSH 797
Preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo.
Forma solida
Tutte le specie avicole
1,7×108
Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: tricoteceni.
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
L'impiego è consentito negli alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.
Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.
6406
FF 2017
N.
d'identificazione
Categoria
Gruppo funzionale
Additivo
Denominazione chimica, descrizione
Specie animale Tenore o categoria di minimo animali
Altre disposizioni
mg/kg di alimento completo
1
2
3
4
5
6
7
1m01
1
m
Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae BBSH 797
Preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo.
Forma solida
Suini
1,7×108
6407
Tenore massimo
8
9
Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: tricoteceni.
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.
FF 2017
Effetto sospensivo Un eventuale ricorso contro la presente decisione generale non ha effetto sospensivo conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.
21 novembre 2017
Ufficio federale dell'agricoltura: Il Direttore, Bernard Lehmann
2
RS 172.021
6408