Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Progetto

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 marzo 20171; visto il parere del Consiglio federale del 12 aprile 20172, decreta: I La legge federale del 12 giugno 20093 concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue: Art. 25 cpv. 4 L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (aliquota speciale). L'aliquota speciale si applica fino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all'articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, fino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero ...

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Minoranza (de Buman, Aeschi Thomas, Amaudruz, Barazzone, Feller, Landolt, Martullo, Müller Leo, Rime, Ritter, Tuena, Walter) L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (aliquota speciale). Si considera prestazione del settore alberghiero ...

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018, qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2017 2987 FF 2017 3003 RS 641.20

2017-0749

3001

Legge sull'IVA

3002

FF 2017