Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare
Progetto
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 20171 e il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 20172, decreta: I L'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 16e
Sezione 9: Sistemi d'informazione e valutazioni Art. 16e
Sistemi d'informazione
I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d'informazione per valutare i dati relativi all'adempimento dei compiti dell'Assemblea federale, degli organi parlamentari, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.
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A tale scopo sono trattati e correlati in particolare i dati provenienti dai sistemi d'informazione relativi agli oggetti delle deliberazioni parlamentari, ai dibattiti nelle Camere, alle votazioni delle Camere e alle deliberazioni delle Commissioni.
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Per favorire il seguito degli sviluppi politici possono essere inoltre stabilite correlazioni con dati provenienti da altre pubblicazioni e informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.
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FF 2017 5885 FF 2017 5897 RS 171.115
2017-2545
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O sull'amministrazione parlamentare
FF 2017
Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle Commissioni, i diritti d'accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli articoli 6a6b.
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Art. 16f
Valutazioni e comunicazione dei dati
La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.
II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.
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