Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Progetto

(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 20171 e il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 20172, decreta: I L'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 16e

Sezione 9: Sistemi d'informazione e valutazioni Art. 16e

Sistemi d'informazione

I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d'informazione per valutare i dati relativi all'adempimento dei compiti dell'Assemblea federale, degli organi parlamentari, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.

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A tale scopo sono trattati e correlati in particolare i dati provenienti dai sistemi d'informazione relativi agli oggetti delle deliberazioni parlamentari, ai dibattiti nelle Camere, alle votazioni delle Camere e alle deliberazioni delle Commissioni.

2

Per favorire il seguito degli sviluppi politici possono essere inoltre stabilite correlazioni con dati provenienti da altre pubblicazioni e informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.

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FF 2017 5885 FF 2017 5897 RS 171.115

2017-2545

5895

O sull'amministrazione parlamentare

FF 2017

Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle Commissioni, i diritti d'accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli articoli 6a­6b.

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Art. 16f

Valutazioni e comunicazione dei dati

La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.

II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

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