Termine per la raccolta delle firme: 13 dicembre 2018

Iniziativa popolare federale «Priorità ai lavoratori indigeni» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Priorità ai lavoratori indigeni», presentata il 18 maggio 2017; dopo che il 17 maggio 2017 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

1 2 3

1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Priorità ai lavoratori indigeni», presentata il 18 maggio 2017, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Koller Richard, Düderhof 2, 6025 Neudorf 2. Riesen Werner, Rue des Moulins 33, 1800 Vevey 3. Vollenweider Willi, Chamerstrasse 117, 6300 Zug

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2017-1470

3387

Iniziativa popolare federale

4.

5.

6.

7.

8.

9.

FF 2017

Habegger Beatrix, Wankdorffeldstrasse 69, 3014 Bern Koller Corinne, Düderhof 2, 6025 Neudorf Häner Rolf, Im Zentrum 9b, 6043 Adligenswil Heierle Daniel, Köllikerstrasse 5, 5745 Safenwil Walther Peter, Sonnrain 7, 6215 Beromünster Haller Daniela, Noflenstrasse 2, 3178 Bösingen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Priorità ai lavoratori indigeni» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato «ZAFI», Casella postale, 6025 Neudorf, e pubblicata nel Foglio federale del 13 giugno 2017.

30 maggio 2017

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale

FF 2017

Iniziativa popolare federale «Priorità ai lavoratori indigeni» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 121b

Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata

La Svizzera limita l'accesso degli stranieri al mercato del lavoro non appena la disoccupazione in Svizzera, secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, supera il 3,2 per cento.

1

Durante il periodo in cui l'accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato, possono essere assunte in Svizzera soltanto persone che sono domiciliate in Svizzera e: 2

a.

hanno la cittadinanza svizzera;

b.

hanno frequentato l'ultimo anno dell'istruzione scolastica di base obbligatoria in Svizzera;

c.

hanno terminato una formazione professionale di base in Svizzera o gli studi in una scuola universitaria svizzera;

d.

hanno diritto o hanno avuto diritto a un'indennità di disoccupazione in Svizzera; oppure

e.

il cui reddito netto convenuto al momento della firma del contratto di lavoro è almeno il doppio del valore del reddito disponibile equivalente medio in Svizzera ponderato secondo la scala d'equivalenza più recente dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Se in una professione secondo la legislazione sulla formazione professionale o in una professione per la quale sono necessari studi presso una scuola universitaria la disoccupazione è inferiore all'1,0 per cento secondo i dati della Segreteria di Stato dell'economia, il Consiglio federale può, su richiesta, stabilire un contingente di permessi di lavoro per stranieri che dimostrano di avere assolto tale formazione professionale o tali studi.

3

La Svizzera promuove prioritariamente la formazione continua e la riqualificazione professionale delle persone in cerca d'impiego domiciliate in Svizzera.

4

Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

5

4

RS 101

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Iniziativa popolare federale

FF 2017

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 121b (Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata) Se dopo l'accettazione dell'articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni la disoccupazione supera il valore percentuale di cui all'articolo 121b capoverso 1, l'accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato con effetto immediato.

1

L'Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è denunciato tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'articolo 121b, sempreché non sia stato reso conforme a tale articolo o non sia già stato denunciato.

2

5 6

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

RS 0.142.112.681

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