Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20182021 del 7 marzo 2017
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20163, decreta:
Art. 1 Per gli anni 20182021 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.
per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali:
b.
per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio:
c.
per il versamento di pagamenti diretti:
563 milioni di franchi;
1 747 milioni di franchi; 11 250 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 7 marzo 2017
Consiglio degli Stati, 29 novembre 2016
Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol
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RS 101 RS 910.1 FF 2016 3961
2016-0813
3007
Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20182021. DF
3008
FF 2017