Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018­2021 del 7 marzo 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20163, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2018­2021 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali:

b.

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio:

c.

per il versamento di pagamenti diretti:

563 milioni di franchi;

1 747 milioni di franchi; 11 250 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 7 marzo 2017

Consiglio degli Stati, 29 novembre 2016

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

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RS 101 RS 910.1 FF 2016 3961

2016-0813

3007

Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018­2021. DF

3008

FF 2017